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Comune di Sinalunga. Provincia di Siena ASTA PUBBLICA PER L ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE SCHEDA TECNICA DEGLI IMMOBILI

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(1)

Comune di Sinalunga

Provincia di Siena

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE

SCHEDA TECNICA DEGLI IMMOBILI

(ALLEGATO ALL’AVVISO DI ASTA PUBBLICA)

(2)

RELAZIONE

Il terreno individuato alla lettera

“A”

del Bando è sito a Sinalunga in loc. Le Persie posto tra la strada comunale via Leonardo da Vinci e il raccordo autostradale Siena-Bettolle. Di superficie pari a metri quadrati 2244 è censito al Catasto Terreni al foglio 42 particella 202, lo stesso risulta classificato, secondo il vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Sinalunga, come “verde privato di contenimento” disciplinato all’art. 56 delle Norme Tecniche di Attuazione che recita:

“1. Sono ricomprese sotto la denominazione di "Verde privato di contenimento" le aree prevalentemente inedificate, di margine dell'edificato, all'interno del perimetro delle aree urbane di cui all'art. 49, aventi un'essenziale funzione di contenimento dell'espansione urbana.

2. Le aree di verde privato di contenimento sono individuate con apposita campitura nella tav. PR02 su base C.T.R. in scala 1:5.000/1:2.000.

3. Nelle aree di verde privato di contenimento sono consentite attività correlate all'agricoltura o all'orticoltura amatoriale.

4. E' consentita la realizzazione di serre mobili stagionali di cui all'art. 70, comma 1 e 2, l.r. 10 novembre 2014, n. 65.

5. Nelle aree di verde privato di contenimento è inoltre consentita la realizzazione di parcheggi privati fuoriterra a raso: la superficie destinata a parcheggio può interessare, al più, il 50% dell'areale di riferimento, quale perimetrato nella tav. PR02 su base C.T.R. in scala 1:5.000/1:2.000.

6. Nelle aree a verde privato di contenimento è inoltre consentita la realizzazione di percorsi pedonali a raso, la realizzazione di superfici per attività sportive di tipo amatoriale quali campetti da calcetto, basket, tennis, volley, purché non comportino una impermeabilizzazione superiore al 25%.”

Non insistono vincoli ambientali sull’area oggetto di vendita ma essendo a ridosso del raccordo autostradale ricade all’interno della relativa fascia di rispetto.

Il terreno individuato alla lettera

“B”

del Bando è sito a Sinalunga in Via Guido Rossa lungo la strada provinciale n.

11 al termine dell’area artigianale. Di superficie pari a metri quadrati 310 è censito al Catasto Terreni al foglio 39 particella 343, lo stesso risulta classificato, secondo il vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Sinalunga, come “area a prevalente funzione agricola all’interno delle persistenze di paesaggio agrario di corona dei centri”

disciplinato all’art. 86 delle N.T.A. che recita:

1. Sono le parti del territorio comunale di particolare valore storico testimoniale e paesaggistico dovuto ai forti caratteri di persistenza della trama fondiaria, delle utilizzazioni agricole del suolo, delle forme di appoderamento e di insediamento, in coerenza con quanto prescritto all'art. 10, punto 10.5, comma 2 del vigente P.T.C.P. di Siena. Le persistenze del paesaggio agrario sono rappresentate con apposito segno grafico su base cartografica CTR in scala 1:10.000 nella tavola PR01a del Regolamento urbanistico

2. Le persistenze di paesaggio agrario si distinguono in:

a. persistenze di paesaggio agrario di collina;

b. persistenze di paesaggio agrario di pianura;

c. persistenze di paesaggio agrario di corona dei centri;

3. Sono invarianti caratterizzanti le persistenze di paesaggio agrario di collina:

a. edifici e beni storico-architettonici (art. 30);

b. patrimonio edilizio presente al 1954 (art. 32);

c. tracciati viari fondativi (art. 34);

d. viabilità vicinale (art. 35);

e. aree con sistemazioni agrarie storiche (terrazzamenti, gradoni e ciglionamenti) e sistemazioni agrarie storiche (muri a secco) (art. 39);

f. pertinenze paesaggistiche degli aggregati e dei beni storico-architettonici (art. 42);

g. percorsi di eccezionale apertura visuale (art. 46).

4. Sono invarianti caratterizzanti le persistenze di paesaggio agrario di pianura:

a. edifici e beni storico-architettonici (art. 30);

b. patrimonio edilizio presente al 1954 (art. 32);

c. viabilità vicinale (art. 35);

d. infrastrutturazione ecologica (art. 38).

5. Sono invarianti caratterizzanti le persistenze di paesaggio agrario di corona dei centri:

a. edifici e beni storico-architettonici (art. 30);

b. patrimonio edilizio presente al 1954 (art. 32);

c. centri e nuclei storici (art. 31);

d. tracciati viari fondativi (art. 34);

(3)

e. viabilità vicinale (art. 35);

f. spazi pubblici centrali (art. 37);

g. aree con sistemazioni agrarie storiche (terrazzamenti, gradoni e ciglionamenti) e sistemazioni agrarie storiche (muri a secco) (art. 39);

h. percorsi di eccezionale apertura visuale (art. 46).

6. In quanto testimonianza viva di assetti paesaggistici durevoli, nelle aree di cui al presente articolo, in coerenza con quanto prescritto dal capo 13.8 del vigente P.T.C.P. della Provincia di Siena, le trasformazioni consentite devono in ogni caso:

a. mantenere il valore documentale del paesaggio agrario;

b. essere supportate da studi e ricerche sulle sistemazioni agrarie tradizionali, sulle diverse specie vegetali arboree componenti del paesaggio agrario tradizionale;

c. favorire il ripristino dei coltivi del paesaggio mezzadrile.

7. I P.A.P.M.A.A. delle aziende agrarie i cui terreni comprendano le aree di cui al presente articolo dovranno contenere dettagliate indicazioni per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, nonché una analisi degli elementi caratterizzanti, il loro stato e gli interventi ritenuti necessari per il perseguimento degli obiettivi definiti al precedente comma.

Sull’area oggetto di vendita insiste servitù per il passaggio di una condotta fognaria interrata necessaria ad allacciare alla pubblica fognatura gli scarichi di una utenza privata, costituita con atto pubblico stipulato in data 09/01/2018 rep.

N. 1676, in virtù della delibera della Giunta Comunale n° 10 del 03/02/2017

Il terreno individuato alla lettera

“C”

del Bando è sito a Sinalunga in Via Guido Rossa lungo la strada provinciale n.

11 al termine dell’area artigianale. Di superficie pari a metri quadrati 750 è censito al Catasto Terreni al foglio 39 particella 345, lo stesso risulta classificato, secondo il vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Sinalunga, in parte come “area a prevalente funzione agricola all’interno delle persistenze di paesaggio agrario di corona dei centri”

disciplinata all’art. 86 delle N.T.A. e in parte come “tessuti produttivi e/o commerciali” disciplinata all’art. 53 delle N.T.A. che recitano:

Art. 86

1. Sono le parti del territorio comunale di particolare valore storico testimoniale e paesaggistico dovuto ai forti caratteri di persistenza della trama fondiaria, delle utilizzazioni agricole del suolo, delle forme di appoderamento e di insediamento, in coerenza con quanto prescritto all'art. 10, punto 10.5, comma 2 del vigente P.T.C.P. di Siena. Le persistenze del paesaggio agrario sono rappresentate con apposito segno grafico su base cartografica CTR in scala 1:10.000 nella tavola PR01a del Regolamento urbanistico

2. Le persistenze di paesaggio agrario si distinguono in:

a. persistenze di paesaggio agrario di collina;

b. persistenze di paesaggio agrario di pianura;

c. persistenze di paesaggio agrario di corona dei centri;

3. Sono invarianti caratterizzanti le persistenze di paesaggio agrario di collina:

a. edifici e beni storico-architettonici (art. 30);

b. patrimonio edilizio presente al 1954 (art. 32);

c. tracciati viari fondativi (art. 34);

d. viabilità vicinale (art. 35);

e. aree con sistemazioni agrarie storiche (terrazzamenti, gradoni e ciglionamenti) e sistemazioni agrarie storiche (muri a secco) (art. 39);

f. pertinenze paesaggistiche degli aggregati e dei beni storico-architettonici (art. 42);

g. percorsi di eccezionale apertura visuale (art. 46).

4. Sono invarianti caratterizzanti le persistenze di paesaggio agrario di pianura:

a. edifici e beni storico-architettonici (art. 30);

b. patrimonio edilizio presente al 1954 (art. 32);

c. viabilità vicinale (art. 35);

d. infrastrutturazione ecologica (art. 38).

5. Sono invarianti caratterizzanti le persistenze di paesaggio agrario di corona dei centri:

a. edifici e beni storico-architettonici (art. 30);

b. patrimonio edilizio presente al 1954 (art. 32);

c. centri e nuclei storici (art. 31);

d. tracciati viari fondativi (art. 34);

e. viabilità vicinale (art. 35);

f. spazi pubblici centrali (art. 37);

g. aree con sistemazioni agrarie storiche (terrazzamenti, gradoni e ciglionamenti) e sistemazioni agrarie storiche (muri a secco) (art. 39);

(4)

h. percorsi di eccezionale apertura visuale (art. 46).

6. In quanto testimonianza viva di assetti paesaggistici durevoli, nelle aree di cui al presente articolo, in coerenza con quanto prescritto dal capo 13.8 del vigente P.T.C.P. della Provincia di Siena, le trasformazioni consentite devono in ogni caso:

a. mantenere il valore documentale del paesaggio agrario;

b. essere supportate da studi e ricerche sulle sistemazioni agrarie tradizionali, sulle diverse specie vegetali arboree componenti del paesaggio agrario tradizionale;

c. favorire il ripristino dei coltivi del paesaggio mezzadrile.

7. I P.A.P.M.A.A. delle aziende agrarie i cui terreni comprendano le aree di cui al presente articolo dovranno contenere dettagliate indicazioni per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, nonché una analisi degli elementi caratterizzanti, il loro stato e gli interventi ritenuti necessari per il perseguimento degli obiettivi definiti al precedente comma.

Art. 53

1. Sono le parti dei tessuti insediativi a carattere produttivo, costituiti in prevalenza da edifici destinati ad attività artigianali o industriali e/o commerciali. Comprendono in genere edifici di scarsa qualità estetica e costruttiva, spesso inadeguati a rispondere dal punto di vista prestazionale alle esigenze di sviluppo e/o riorganizzazione delle attività produttive insediate, nelle quali spesso non è riscontrabile un rapporto equilibrato e definito tra volumi edificati e spazi liberi pertinenziali, con uno scarso dialogo con gli spazi pubblici adiacenti. Sono individuati con apposita campitura negli elaborati grafici PR02 su base C.T.R. in scala 1:5.000/1:2.000.

2. Non è ammessa la destinazione d'uso residenziale.

3. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti sono ammessi gli interventi previsti dal Titolo V, sulla base della classificazione ad essi attribuita, nel rispetto delle disposizioni dettate dai rispettivi articoli, anche se aventi destinazione d'uso residenziale.

4. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui ai Titoli III e al Titolo X, sono ammessi, in aggiunta alle disposizioni dettate dalle norme di cui al Titolo V in funzione della classificazione attribuita ai singoli edifici e/o complessi edilizi, gli interventi di seguito elencati:

a. incremento del numero di unità immobiliari;

b. incremento di volume (V) mediante sopraelevazione, per la realizzazione di magazzini a gestione automatizzata o per altre esigenze funzionali, senza incremento di superficie utile lorda (S.u.l.);

c. realizzazione di interventi pertinenziali di cui al precedente art. 20 delle presenti norme;

d. realizzazione di addizioni volumetriche, di cui al precedente art. 19 delle presenti norme, nel limite del 35% del volume legittimo esistente dell'edificio di riferimento alla data di approvazione del presente Regolamento

urbanistico;

e. pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici consimili con funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione estetico-architettonica;

f. realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate, senza limiti di superficie (Snr), anche fuori della proiezione dell'edificio e/o complesso edilizio;

g. realizzazione di volumi tecnici interrati;

h. sistemazioni a verde, parcheggi pertinenziali a raso, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.

5. Gli interventi di cui sopra sono attuati con criteri e tecniche costruttive che garantiscano un corretto inserimento nel contesto di riferimento e contribuiscano alla riqualificazione estetico-funzionale delle aree pertinenziali interessate, anche ai fini della valorizzazione dello spazio pubblico. Gli interventi consentiti all'interno dei tessuti produttivi e commerciali devono in ogni caso garantire il rispetto delle condizioni di cui all'art. 8 delle presenti norme.

6. Per quanto riguarda le distanze minime tra fabbricati e confini, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 11 delle presenti norme. E' permessa un'altezza maggiore di quella sopra indicata per attrezzature tecnologiche, magazzini a gestione automatizzata, e per gli altri speciali impianti necessari alle attività produttive.

7. Per ogni lotto è ammessa la realizzazione di alloggi di guardiania fino ad un massino del 50% della S.u.l. esistente e fino al raggiungimento di 100 mq. di S.u.l., con vincolo di pertinenzialità da registrare e trascrivere a cura del privato:

ai soli fini del dimensionamento, il prelievo di S.u.l. per la guardiania è riferito alle quantità ammesse per la funzione produttiva.

Sull’area oggetto di vendita insiste servitù per il passaggio di una condotta fognaria interrata necessaria ad allacciare alla pubblica fognatura gli scarichi di una utenza privata, costituita con atto pubblico stipulato in data 09/01/2018 rep.

N. 1676, in virtù della delibera della Giunta Comunale n° 10 del 03/02/2017

(5)

La Toscana attraverso le foto aeree

VIA LEONARDO DA VINCI Scala 1 :2.000

4.789.388

723.564,6

723.201

4.789.014

EPSG:25832

(6)

La Toscana attraverso le foto aeree

VIA GUIDO ROSSA Scala 1 :1.000

4.789.572

722.353

722.171,3

4.789.385

EPSG:25832

10/05/2018 15:27:57

(7)
(8)
(9)

Direzione Provinciale di Siena Ufficio Provinciale - Territorio Servizi Catastali

Data: 21/05/2018 - Ora: 15.02.10

Visura per immobile

Visura n.: T237604 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 21/05/2018

Dati della richiesta Comune di SINALUNGA ( Codice: A468) Provincia di SIENA

Catasto Terreni Foglio: 42 Particella: 202 Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 42 202 - SEMIN

ARBOR

1 22 44 C12; C9 Euro 15,07

L. 29.172

Euro 7,53 L. 14.586

FRAZIONAMENTO del 26/03/1993 in atti dal 29/04/1994 (n. 55593.4/1993)

Notifica Partita 331

INTESTATO

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 COMUNE DI SINALUNGA 81001930528* (1) Proprieta` per 1000/1000

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine

(10)

Direzione Provinciale di Siena Ufficio Provinciale - Territorio Servizi Catastali

Data: 21/05/2018 - Ora: 15.03.17

Visura per immobile

Visura n.: T238175 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 21/05/2018

Dati della richiesta Comune di SINALUNGA ( Codice: A468) Provincia di SIENA

Catasto Terreni Foglio: 39 Particella: 343 Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 39 343 - SEMIN

ARBOR

2 07 50 Euro 4,07

L. 7.875

Euro 2,32 L. 4.500

FRAZIONAMENTO del 19/01/1987 in atti dal 12/01/1989 (n. 11.13/1987)

Notifica Partita 5887

INTESTATO

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 COMUNE DI SINALUNGA con sede in SINALUNGA 81001930528* (1) Proprieta` per 1000/1000

DATI DERIVANTI DA SCRITTURA PRIVATA del 01/12/1999 Trascrizione in atti dal 30/12/1999 Repertorio n.: 16579 Rogante: BERSOTTI MARIA PAT Sede: TORRITA DI SIENA Registrazione: (n.

3047.1/1999)

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine

(11)

Direzione Provinciale di Siena Ufficio Provinciale - Territorio Servizi Catastali

Data: 21/05/2018 - Ora: 15.04.02

Visura per immobile

Visura n.: T238538 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 21/05/2018

Dati della richiesta Comune di SINALUNGA ( Codice: A468) Provincia di SIENA

Catasto Terreni Foglio: 39 Particella: 345 Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 39 345 - SEMIN

ARBOR

2 03 10 Euro 1,68

L. 3.255

Euro 0,96 L. 1.860

FRAZIONAMENTO del 19/01/1987 in atti dal 12/01/1989 (n. 11.14/1987)

Notifica Partita 2503

INTESTATO

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 COMUNE DI SINALUNGA con sede in SINALUNGA 81001930528* (1) Proprieta` per 1000/1000

DATI DERIVANTI DA SCRITTURA PRIVATA del 01/12/1999 Trascrizione in atti dal 30/12/1999 Repertorio n.: 16579 Rogante: BERSOTTI MARIA PAT Sede: TORRITA DI SIENA Registrazione: (n.

3048.1/1999)

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine

(12)

Esente dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 23/2011 come modificato con il comma 1 dell'art. 26 del D.L. n. 104/2013 convertito in L. n. 128/2013.

Repertorio n. 1676

COSTITUZIONE SERVITU' DI PASSAGGIO DI CONDOTTA FOGNARIA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SINALUNGA - PROVINCIA DI SIENA

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di gennaio, in Sinalunga presso la sede Municipale in Piazza Garibaldi n. 44, avanti a me Dott. Domenico GENTILE, Segretario Comunale del Comune di Sinalunga, autorizzato ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, sono personalmente comparsi i signori:

TAVANTI Perito Edile Leandro, nato a Sinalunga (SI) il 12 marzo 1960, Responsabile dell’Area Tecnica - U.O. Lavori Pubblici del

"COMUNE DI SINALUNGA"

con sede in Piazza Garibaldi 44, codice fiscale 81001930528, il quale, domiciliato presso la sede dell'Ente predetto, in- terviene, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché del Decreto del Sindaco n. 4 del 23 gennaio 2017, in nome, per conto ed interesse dell'Ente stesso, esclusa pertanto ogni sua diretta e personale responsabilità, di seguito denominato

"Concedente" o "Comune";

LAZZARI Francesca, nata a Roma il 10 gennaio 1979, codice fiscale LZZ FNC 79A50 H501 C, residente a Sinalunga SIin lo- calità Guiduccio n. 270, che dichiara di essere coniugata in regime di separazione dei beni;

SIGNORE Daniele, nato a Roma il 24 ottobre 1981, codice fi- scale SGN DNL 81R24 H501 B, residente a Roma in Via F.A. Pi- gafetta n. 12, che dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni;

di seguito denominati "Concessionari".

Comparenti della cui identità personale, piena capacità giu- ridica e qualifica io Segretario sono certo.

PREMESSO CHE:

- i concessionari hanno richiesto, con comunicazione pervenuta al protocollo del Comune di Sinalunga in data 9 settembre 2015 n. 17696, l'autorizzazione per il passaggio interrato di una condotta di scarico sui terreni di proprietà dell'Ammini- strazione Comunale posti in prossimità di via G. Rossa a Pieve di Sinalunga distinti al C.T. del Comune di Sinalunga foglio 39 particelle 343 e 345, per allacciare alla pubblica fogna- tura gli scarichi dell'immobile di loro proprietà posto in loc. Guiduccio n. 270;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 3 febbraio 2017, esecutiva, è stata approvata la costituzione di servitù sui terreni di proprietà comunale sopradetti, per il passaggio interrato di condotta di allacciamento alla pubblica fognatura dell'immobile di proprietà dei concessionari, come da trac-

(13)

ciato indicato negli elaborati grafici allegati alla delibera stessa ed al presente atto.

Tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale del presente atto, dichiarano e convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

Il COMUNE DI SINALUNGA, come sopra rappresentato, costituisce a favore dei signori LAZZARI Francesca e SIGNORE Daniele, che accettano, per sé e per i suoi aventi causa, a qualsiasi ti- tolo, la servitù con occupazione permanente di suolo pubblico, per il posizionamento nel sottosuolo dell'area di proprietà comunale, identificata al

CATASTO TERRENI COMUNE DI SINALUNGA Foglio 39

Mn. 343, semin arbor cl. 2, are 7 e ca. 50, R.D. Euro 4,07 - R.A. Euro 2,32;

Mn. 345, semin arbor cl. 2, are 3 e ca. 10, R.D. Euro 1,68 - R.A. Euro 0,96;

per una superficie di mq. 216 (duecentosedici) derivante da uno sviluppo lineare di mt. 54 (cinquantaquattro) per una larghezza di mt. 4 (quattro), di una condotta di scarico per allacciamento alla pubblica fognatura secondo il tracciato individuato nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "A".

Il Comune di Sinalunga, come sopra rappresentato, sarà com- pletamente sollevato ed indenne da ogni responsabilità in ordine a danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone e cose, sia durante l'esecuzione dei lavori, come dopo l'ultimazione degli stessi, in conseguenza della posa e del- l'utilizzo del manufatto di cui trattasi.

I Concessionari risponderanno dei danni che possono derivare agli impianti e ai manufatti già presenti nel sottosuolo (reti del gas, telefoniche, elettricità, rete fognaria e rete i- drica, ecc.), nonché alla sede stradale sia nei confronti del Comune di Sinalunga che di terzi.

I manufatti da realizzare dovranno essere conformi, a quanto precisato nell'istanza di concessione ed allegati elaborati tecnici; essi dovranno essere eseguiti secondo le normative vigenti in materia, acquisendo i necessari titoli abilitativi.

ARTICOLO 2

Il corrispettivo per la costituzione della presente servitù perpetua di fognatura è convenuto ed accettato nella somma di Euro 1.498,00 (millequattrocentonovantotto virgola zerozero), come da relazione di stima approvata con la delibera di G.C.

n. 10 del 3 febbraio 2017, esecutiva, ed alla stessa alle- gata, somma che la parte concedente riconosce di aver già ricevuto da parte dei cessionari, ai quali, pertanto, rilascia ampia e finale quietanza di saldo, rinunciando, altresì, ad ogni diritto di ipoteca legale di cui all'art. 2817 C.C. con esonero per il Conservatore da ogni responsabilità al ri-

(14)

guardo.

Agli effetti dell'art. 35, comma 22, del D.L. n. 223/2006 come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2006 e suc- cessive modifiche, le parti, da me Segretario rese edotte sulle conseguenze in caso di dichiarazione mendace ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dichiarano:

a) che il pagamento del suddetto corrispettivo di Euro 1.498,00 (millequattrocentonovantotto virgola zerozero) è stato effettuato come risulta da bolletta della Tesoreria Comunale n. 128 del 5 gennaio 2018;

b) che non si sono avvalsi di mediatore.

ARTICOLO 3

Il diritto di servitù perpetua di fognatura di cui sopra è stata costituito e sarà esercitato, nel rispetto della nor- mativa generale vigente in materia e dell'art. 1032 e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 4

I Concessionari riconoscono che le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative all'impianto sono inamovibili e rimarranno di proprietà degli stessi con- cessionari, i quali potranno accedere liberamente e in ogni tempo alle stesse ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'e- sercizio, le eventuali riparazioni ed i recuperi, nel pieno rispetto della proprietà, concertando, ove possibile, le tempistiche di tali lavorazioni. Tutti gli interventi di ma- nutenzione ordinaria e straordinaria necessari per il corretto esercizio dell'impianto in argomento sono completamente a carico dei concessionari.

ARTICOLO 5

In caso di interventi di carattere straordinario sul tratto di allaccio alla fognatura nera posto sulla via pubblica, i concessionari si impegnano a chiedere preliminarmente auto- rizzazione al Comune, restando l'obbligo di risarcimento per eventuali danni arrecati al patrimonio.

ARTICOLO 6

Il Comune garantisce il concessionario per ogni caso di evi- zione per qualsiasi ragione e pretesa di terzi, ivi compresi eventuali conduttori, e si obbliga a trasferire agli eventuali successori, acquirenti o aventi causa per qualsiasi titolo, nessuno escluso, la servitù ed i patti di cui al presente atto facendone menzione nell'atto traslativo o costitutivo del diritto reale.

ARTICOLO 7

Gli effetti attivi e passivi inerenti l'asservimento decor- reranno dalla data di stipula del presente atto.

ARTICOLO 8

Tutte le spese derivanti dal presente atto, compresa regi- strazione e trascrizione, nessuna esclusa, sono a totale ca- rico dei Concessionari.

(15)

ARTICOLO 9

In caso di controversie che dovessero insorgere tra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Siena.

Del presente atto io Segretario ho dato lettura ai comparenti, i quali mi hanno dispensato dalla lettura dell'allegato per averne prima d'ora preso visione.

Scritto da persona di mia fiducia, l'atto consta di sette fogli e viene approvato dai comparenti che a conferma lo sottoscrivono con me Segretario.

Leandro P.E. TAVANTI LAZZARI Francesca SIGNORE Daniele

Il Segretario Comunale - Dott. Domenico GENTILE

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(17)
(18)
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Certifico io sottoscritto Dott. Domenico GENTILE, Segretario Comunale del Comune di Sinalunga, che la presente copia su supporto informatico di documento cartaceo, ai sensi del- l'articolo 22 comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Am- ministrazione Digitale, in acronimo "CAD"), in virtù della presente attestazione notarile sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale.

Tale copia è stata da me digitalmente firmata in data odierna attraverso la mia smart card personale.

Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del CAD la presente esonera dalla produzione e dall'esibizione del documento cartaceo o- riginale.

Sinalunga, li 9/1/2018

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