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Obbligo di preventivo avvocato: sanzioni

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Obbligo di preventivo avvocato:

sanzioni

Autore: Redazione | 30/10/2019

Che succede se l’avvocato non presenta il preventivo scritto al cliente?

La parcella gli deve essere pagata lo stesso? Cosa può fare l’assistito?

L’avvocato, così come ogni professionista, è tenuto a fornire al proprio cliente, prima della formalizzazione dell’incarico, un preventivo scritto relativo al

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compenso che andrà ad esigere per l’opera commissionatagli. L’obbligo concerne

«la prevedibile misura» del compenso: “prevedibile”, cioè, al momento in cui viene conferito il mandato. Sono, quindi, fatti salvi eventuali aumenti qualora, nel corso del giudizio, dovessero sopraggiungere eventi imprevisti a complicare il lavoro dell’avvocato (si pensi alla chiamata in causa di un terzo e alla relativa difesa).

Al contrario della previgente disciplina, il preventivo scritto è dovuto anche se il cliente non lo chiede espressamente.

La normativa, però, non stabilisce quali sono le sanzioni per la violazione dell’obbligo di preventivo scritto dell’avvocato. Alcune sentenze della giurisprudenza, che andremo a illustrare nel corso della seguente guida, aiutano a colmare la lacuna.

Più in particolare, andremo a vedere che succede se l’avvocato non fornisce il preventivo scritto e se, in tali ipotesi, la parcella gli deve essere pagata o meno.

Ma procediamo con ordine.

Obbligo di preventivo scritto

A prevedere l’obbligo di preventivo per l’avvocato è stata la legge annuale sulla concorrenza adottata nel 2017, la legge n. 124/2012 (art. 1, comma 141, lett. d) [1].

Il preventivo scritto che l’avvocato deve fornire necessariamente al proprio cliente deve indicare il costo complessivo della pratica e, nello stesso tempo, specificare in modo analitico le singole voci (spese, oneri connessi e comunque prevedibili, compensi).

Sempre nell’ottica di favorire la trasparenza tra legale e assistito, il primo è altresì tenuto a informare il secondo sul grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico. Tale informazione, al contrario di quella relativa al preventivo, può essere anche fornita in modo orale. Si tratta, quindi, di un obbligo distinto e separato rispetto a quello del preventivo che, invece, come detto, deve essere sempre fornito per iscritto.

L’obbligo informativo sulla complessità dell’incarico è altresì precisato dal codice deontologico forense il quale richiede che l’avvocato specifichi al cliente le

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“attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione” (art. 27 comma 1), ivi compresa la possibilità di ricorrere a strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (comma 3) e la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato (comma 4); che l’avvocato informi la parte assistita “sulla prevedibile durata del processo” (comma 2); che l’avvocato fornisca al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa (comma 5).

Che succede se l’avvocato non fornisce il preventivo scritto?

Una sentenza della Cassazione del 2017 [2] ha deciso il caso di un avvocato a cui era stato pagato un compenso senza che questi avesse né emesso fattura, né rilasciato un preventivo scritto; il cliente aveva chiesto la restituzione dei soldi e il giudice gliel’ha accordata. Da qui, si è detto che, a detta della Suprema Corte, l’esistenza del preventivo scritto sarebbe elemento necessario a pena di nullità dello stesso contratto. A nostro avviso, si tratta di una conclusione affrettata: la legge non dice che la forma scritta del preventivo è richiesta (per dirla secondo il linguaggio “legale”) ad substantiam, ossia come condizione di validità ed esistenza dello stesso contratto.

Questa tesi, del resto, è stata sconfessata dalla stessa Cassazione che, seppure con una sentenza anteriore alla riforma [3], aveva stabilito che l’assenza del preventivo non incide sulla validità del contratto.

A conferma di ciò, è intervenuta una circolare del 2017 del Cnf [4] secondo cui l’eventuale controversia tra cliente e avvocato sul compenso dovuto a quest’ultimo implica l’obbligo per il giudice di applicare il DM 140/2014 ossia i “parametri fissi”

delle tariffe professionali forensi stabiliti dalla legge.

In ogni caso – sottolinea lo stesso Cnf – la violazione dell’obbligo di comunicazione “scritta” non risulta idonea a provocare la nullità dell’accordo e la conseguente inefficacia del contratto d’opera professionale.

Poiché, però, gli obblighi del preventivo scritto e dell’informazione preventiva sulla complessità della causa corrispondono ad esigenze di trasparenza e buona fede nel rapporto tra professionista e assistito, così come sottolineate anche dal codice deontologico, ne consegue che la loro violazione comporta una sanzione

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disciplinare applicata dall’Ordine di competenza.

Ne consegue che il cliente che si sia trovato dinanzi, solo a fine del mandato, una parcella per importi non concordati, può solo:

agire davanti al giudice per far rilevare l’assenza del preventivo scritto e chiedere l’applicazione dei parametri forensi indicati al DM 2014;

denunciare l’avvocato al consiglio dell’Ordine di appartenenza per chiedere l’irrogazione di una sanzione deontologica.

L’assenza del preventivo scritto consente al cliente di non pagare?

Esiste un’ordinanza del tribunale di Verona [5] che afferma l’esatto contrario di quanto abbiamo appena detto. Secondo i giudici veneti, infatti, l’assenza del preventivo scritto impedisce all’avvocato di esigere il pagamento della parcella dal cliente. Quest’ultimo, quindi, si può anche astenere dal pagare, nonostante la prestazione sia stata eseguita correttamente.

Secondo il ragionamento sposato nell’ordinanza in questione, la violazione del preventivo scritto costituisce un inadempimento contrattuale commesso dall’avvocato che consente alla controparte di non adempiere alla propria prestazione.

L’interpretazione presta il fianco a numerose critiche. In primo luogo, il tribunale di Verona dimentica che gli obblighi che incombono sull’avvocato non si esauriscono solo nel preventivo scritto, ma in una serie di altri comportamenti ancora più importanti (la diligenza e la correttezza nel mandato su tutti).

In secondo luogo, la legge non sanziona espressamente la mancanza di preventivo con una nullità del contratto (diversamente per la valutazione deontologica).

Anzi, la stessa legge stabilisce che, in caso di assenza del preventivo scritto, si devono applicare i parametri forensi di cui al DM 140/2014.

Il giudice può rideterminare la parcella

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dell’avvocato?

Veniamo, infine, all’eventuale contestazione sull’importo della parcella che dovesse sollevare il cliente a cui sia stata presentata una richiesta di pagamento superiore alle aspettative. La Cassazione ha, di recente, affermato [6] che, laddove il cliente, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia censurato la violazione dei criteri di redazione della parcella e la non congruità degli importi stessi, il giudice può procedere alla rideterminazione della somma riconosciuta al legale. Secondo la costante giurisprudenza, in materia di liquidazione delle competenze professionali dell’avvocato, il giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell’Ordine potendosi, dunque, discostare da quest’ultimo indicando le voci per cui ritiene di dover riconoscere un compenso inferiore.

Note

[1] Che ha modificato l’art. 13, comma 5 della legge n. 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense). [2] Cass. sent. n. 16214/2017. «In

materia d'indebito oggettivo quando la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro, il convenuto è tenuto ad allegare e

a provare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri (fattispecie relativa ad una domanda di

ripetizione d'indebito formulata dai clienti di un legale in merito al compenso illegittimamente incassato dal professionista)». [3] Cass., sez. II, 24.11.2015, n.

23914. [4] Cnf circolare n. 11-C-2017. [5] Trib. Verona, ord. 17.07.2019. [6] Cass.

ord. n. 26860/19 del 22.10.2019.

Sentenza

Tribunale di Verona, sez. III Civile, ordinanza 17 luglio 2019 Giudice Vaccari Rilevato che In via preliminare va disattesa l'stanza di mutamento del rito avanzata dalla resistente atteso che il (omissis...) contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della (omissis...) ha agito nelle forme del rito sommario ordinario e non in quelle del rito sommario speciale, disciplinato dal combinato disposto degli artt. 702 bis c.p.c. e 14 D.Lgs. 150/2011, per ottenere il pagamento in proprio favore della somma complessiva di Euro 298.815,00 a titolo di compenso

per due distinte attività di assistenza stragiudiziale prestate in favore della stessa e meglio descritte in ricorso. Orbene, la scelta è pienamente legittima atteso che il

rito sommario speciale va utilizzato solo per ottenere la liquidazione dei compensi

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per attività giudiziale civile o per quella stragiudiziale connessa a quest'ultima.

Venendo al merito la domanda del ricorrente è quasi integralmente fondata e pertanto merita di essere accolta per quanto di ragione. La resistente si è opposta

all'accoglimento della domanda sulla base di due argomenti. Da un lato ha lamentato di non aver ricevuto un preventivo di spesa, da parte dell'avv.

(omissis...) pur riconoscendo di aver convenuto ed accettato per iscritto il compenso professionale oggi da lui preteso a titolo di compenso per l'assistenza

nella trattativa per la vendita dell'immobile denominato "Villa (omissis...)" (la circostanza è anche comprovata dal doc. 23 di parre ricorrente, che reca la

sottoscrizione della (omissis...). Dall'altro ha dedotto la necessità di una rideterminazione del compenso, contrattualmente pattuito, da parte del Giudice.

Entrambe le difese sono macroscopicamente infondate con riguardo alla domanda di pagamento della somma di Euro 290.000,00 a titolo di compenso per la appena

descritta attività. Con riguardo alla prima delle predette deduzioni è sufficiente osservare che la consegna al cliente di un preventivo scritto di massima della spesa che dovrà sostenere per l'incarico al professionista legale è necessaria, ai sensi dell'art. 13, comma 5, L. 247/2012, come modificato dall'art. 141, comma 6,

lett. D) L. 124/2017, a far data dal 29 agosto 2017, al fine di assolvere all'obbligo informativo relativo solo qualora tra cliente e professionista non si sia concluso un contratto scritto e quest'ultima evenienza invece si è verificata nel caso di specie.

Deve poi osservarsi che pacificamente l'incarico conferito dalla resistente all'avv.

(omissis...) non fu revocato per giusta causa cosicchè non si è nemmeno verificata l'unica ragione che avrebbe potuto giustificare il rifiuto del pagamento di quanto

dovuto. Quanto alla ulteriore difesa della ricorrente deve rammentarsi che la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il giudice possa rideterminare l'entità

del compenso che sia stato pattuito dalle parti. Sul punto la Suprema Corte di recentemente ha affermato che: "in tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale,

indicando in primo luogo l'accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi: le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (Cass. 6732/2000) ed il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera soltanto in

mancanza di convenzione. In particolare, in materia di onorari di avvocato deve ritenersi valida la convenzione tra professionista e cliente, che stabilisce la misura degli stessi in misura superiore al massimo tariffario (Cass. 7051/1990), vigendo il

principio di ammissibilità e validità di convenzioni aventi ad oggetto i compensi dovuti dai clienti agli avvocati, anche con previsione di misure eccedenti quelle previste dalle tariffe forensi (Cass. Ss.Uu. 103/1999). Nel caso di specie, non è

contestato che le parti abbiano pattuito per iscritto il compenso dovuto al ricorrente per l'incarico professionale, onde la pronuncia di nullità della convenzione suddetta per violazione dei massimi tariffari e la conseguente

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determinazione giudiziale del compenso, effettuata dalla Corte territoriale, risulta in violazione della disposizione dell'art. 2233 c.c.." (Cass. civ. Sez. II Ord., 10-10-2018, n. 25054; Cass. civ. Sez. VI Ord., 29-12-2011, n. 29837). La fattispecie

su cui si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza sopra citata, è proprio relativa ad un caso in cui il compenso professionale era stato pattuito al di sopra dei massimi tariffari e pertanto smentisce la pronuncia di merito citata dalla ricorrente. Il primo dei rilievi di parte resistente è invece fondato con riguardo alla

domanda avente ad oggetto il compenso per l'ulteriore attività di assistenza stragiudiziale che il ricorrente ha prestato a favore della (omissis...) nell'agosto del 2017. A ben vedere rispetto ad essa non viene in rilievo la norma sopra citata che, come si è detto, è entrata in vigore il 29 agosto e quindi dopo l'effettuazione delle prestazioni descritte alle pag. 8 e 9 del ricorso. E' indubbio peraltro che già prima

di quella modifica il professionista era soggetto ad un obbligo informativo nei confronti del cliente e che esso investiva anche i costi dell'incarico e, di conseguenza, anche la sua complessità. Tale informativa si colloca nella fase anteriore alla stipulazione del contratto d'opera intellettuale, vale a dire durante le

trattative, e la violazione da parte del professionista del corrispondente dovere, secondo la ricostruzione dottrinaria tradizionale, determinerebbe a suo carico una responsabilità di tipo pre-contrattuale, con conseguente obbligo di risarcire i danni

commisurati all'interesse negativo. Peraltro va segnalato che un indirizzo giurisprudenziale ha ricondotto nell'alveo della responsabilità contrattuale la violazione degli obblighi accessori di informazione. Ad esempio si è affermato che per il notaio, richiesto della stipula di un atto pubblico di trasferimento immobiliare,

la preventiva verifica della libertà del bene costituisce, salvo l'espressa dispensa degli interessati, obbligo da ricomprendersi nel rapporto di prestazione di opera professionale (Cass. civ., 26 maggio 1993, n. 5926) ed anche che la responsabilità

del medico, derivante dalla diagnosi e dalla illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell'intervento che ritenga di dover compiere, ha natura contrattuale (Cass. civ., 9 febbraio 2010, n. 2847). E' evidente peraltro che tale condotta omissiva giustifica anche l'eccezione di inadempimento a fronte della

richiesta di compenso da parte del professionista come nel caso di specie. Si noti che il ricorrente non ha formulato capitoli di prova orale diretti a comprovare l'assolvimento dell'obbligo informativo succitato, con la conseguenza che deve ritenersi gravemente inadempiente sul punto. La domanda di parte ricorrente può

pertanto essere accolta per la somma di Euro 290.000,00 oltre accessori. Sulla somma imponibile richiesta dal ricorrente spettano gli interessi di mora al tasso

legale dalla data di pubblicazione della presente ordinanza a quella del saldo effettivo. Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione,

infatti, "quando insorge controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima

della liquidazione del debito, che avviene con l'ordinanza che conclude il

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procedimento" (Cass. 2 febbraio 2011, n. 2431; Cass. 7 giugno 2005, n. 11777;

Cass. 29 maggio 1999, n. 5240; Cass. 28 aprile 1993, n. 5004 e da ultimo anche la recentissima ordinanza Cassazione civile , sez. VI, 24.10.2014 n. 22678). Venendo

alla regolamentazione del presente giudizio, esse vanno poste a carico della resistente, in applicazione del criterio della soccombenza. Alla relativa liquidazione

si procede come in dispositivo, facendo applicazione, ai fini della determinazione della somma spettante a titolo di compenso, del D.M. 55/2014. In particolare il compenso per le due fasi in cui si è svolto il giudizio (fase di studio e introduttiva)

può essere determinato assumendo a riferimento i valori medi di liquidazione previsti per tali fasi dal succitato regolamento. Al ricorrente spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15 % del

compenso e quello del c.u.. P.Q.M Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa, in

parziale accoglimento della domanda attorea condanna la resistente a

corrispondere al ricorrente la somma di Euro 290.000,00, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presenta ordinanza a quella del saldo effettivo e alle

spese di lite che liquida nella somma di Euro 5.602,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % di tale importo ed Euro 607,00 a titolo di ripetizione

del contributo unificato, Iva e Cpa.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 22 marzo – 22 ottobre 2019, n. 26860 Presidente San Giorgio – Relatore Falaschi Osserva in fatto e in diritto

Ritenuto che: - il Tribunale di Milano, con sentenza n. 15700 del 2011, rigettava l’opposizione proposta da A.A. , quale legale rappresentante della figlia minore F.M.A. , avverso il decreto ingiuntivo che la condannava a pagare - in qualità di

erede - la somma di Euro 12.019,23, quale corrispettivo delle prestazioni di assistenza legale svolte dall’avv. D.V. in favore di M.P. (padre della minore), dal

settembre 2002 alla sua morte (avvenuta il (…)); - in virtù di appello interposto dall’A. , la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 885 del 2015, nella resistenza del D. , in parziale accoglimento del gravame, rideterminava l’entità del

compenso dovuto dall’A. al D. . Più precisamente, risalendo l’attività prestata al 20.02.2004, la Corte distrettuale, facendo applicazione del D.M. n. 585 del 1994, ratione temporis applicabile, ed individuato quale scaglione di riferimento quello per le cause dal "valore indeterminabile di particolare importanza", quantificava il

complessivo credito del D. in Euro 6.384,96; da detta somma detraeva l’acconto versato di Euro 4.500,00, condannando, per l’effetto, l’A. al pagamento del residuo

importo, computato in relazione alla quota ereditaria della minore; - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano ricorre il D. sulla base di due motivi, illustrati anche da memoria; - l’A. resiste con controricorso. Atteso che:

- con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito rideterminato il compenso dovuto

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all’avv. D. in assenza di una domanda dell’A. in tal senso. Il motivo non può trovare accoglimento. Per consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte (v.

Cass. n. 19630 del 2011; Cass. n. 19435 del 2018), in tema di interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio, a prescindere dalle formule adottate,

per cui è necessario, a questo fine, tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte, in modo da ricostruire il contenuto e l’ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l’effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa. Nella specie,

come emerge dal tenore della sentenza impugnata (v. pag. 2), con l’atto di citazione in appello era stata dall’A. espressamente censurata la violazione, da parte del giudice di prime cure, dei "criteri di redazione della parcella", nonché la

"non congruità degli importi pretesi". Alla luce della interpretazione meramente letterale dell’atto introduttivo del gravame, come sopra riportato, prima ancora

che dal contenuto della pretesa fatta valere in giudizio considerato dalla

connessione di "petitum" e di "causa petendi", deve ritenersi che legittimamente la Corte di merito ha provveduto alla rideterminazione del compenso dovuto al D. , attenendosi rigidamente al devolutum del provvedimento gravato, e dal momento

che non è neanche contestato dal ricorrente che nella specie trovi applicazione la tariffa professionale di cui al D.M. n. 585 del 1994; - con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 111 Cost., comma

6, e art. 132 c.p.c., n. 4, per avere la Corte di merito rideterminato il compenso dovuto all’avv. D. discostandosi dal parere dell’Organo professionale senza alcuna

motivazione. Parimenti non può trovare accoglimento la seconda censura. A tal riguardo appare opportuno fare richiamo ai costanti precedenti di questa Corte che

hanno riaffermato il principio per il quale, in materia di liquidazione delle competenze professionali dell’avvocato, il giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell’Ordine (cfr. ex multis Cass. n. 712 del 2018 e Cass. n.

10428 del 2005), dal quale può discostarsi, indicando sia pure sommariamente, come peraltro avvenuto nel caso in esame, le voci per le quali ritiene il compenso

dovuto in misura ridotta (Cass. n. 13743/2002). Ed, infatti, mentre ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo a norma dell’art. 636 c.p.c. la prova dell’espletamento dell’opera e dell’entità delle prestazioni può essere utilmente

fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio

di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice di merito di verificare le singole prestazioni svolte dal professionista stesso e la loro corrispondenza con le

voci e gli importi indicati nella parcella (v. in termini Cass. n. 18775 del 2005).

Nella specie, la Corte di merito ha espressamente indicato le voci da liquidare,

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stabilendo per ciascuna di esse, sulla scorta di una valutazione discrezionale delle caratteristiche qualitative e quantitative dell’opera prestata dal D. , la misura del

compenso in concreto dovuta, quantificandola all’interno del limite minimo e massimo stabilito dalle tabelle allegate al D.M. n. 585 del 1994. In particolare, per

la voce "studio della controversia" la tabella prevede un importo minimo pari a Euro 335,70 e un importo massimo pari a Euro 2.014,18 e la Corte ha liquidato un

importo pari a Euro 1.007,09; per la voce "consultazioni con il cliente" la tabella prevede un importo minimo pari a Euro 170,43 e un importo massimo pari a Euro 1.022,58 e la Corte ha liquidato un importo pari a Euro 511,29; per la voce "ricerca

dei documenti" la tabella prevede un importo minimo pari a Euro 87,80 e un importo massimo pari a Euro 526,79 e la Corte ha liquidato un importo pari a Euro

263,39; infine, per la voce "redazione dell’atto" la tabella prevede un importo minimo pari a Euro 268,56 e un importo massimo pari a Euro 1.611,35 e la Corte

ha liquidato un importo pari a Euro 805,67. La censura, dunque, non coglie nel segno. Conclusivamente, il ricorso va respinto. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per

dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo

unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore della controricorrente, che vengono liquidate in complessivi Euro 2.300,00, oltre ad Euro

200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012,

art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso

art. 13, se dovuto.

CNF - ACCORDO SUL COMPENSO: ONERI E OBBLIGHI INFORMATIVI. (Art.

13, comma 5, legge n. 247/12, come mod. dall’art. 1, comma 141, lett. d) della legge n. 124/17) INDICE: Roma, 12 ottobre 2017 Scheda Ufficio studi n.

67 I. NORME APPLICABILI L’art. 1, comma 141, lett. d), della legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha modificato l’art. 13, comma 5

della legge n. 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), introducendo – a partire dal 29 agosto 2017 – l’obbligo, per l’avvocato, di

“comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese,

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anche forfetarie, e compenso professionale” [1]. La comunicazione in forma scritta della prevedibile misura dei costi della prestazione a favore del cliente era già prevista dal testo originario della legge, ma subordinatamente ad una richiesta in

tal senso. II. ONERI INFORMATIVI La previsione dell’obbligo di rendere noto al cliente il costo della prestazione mira ad assicurare che i rapporti tra l’avvocato ed

il proprio assistito siano improntati a fondamentali canoni di trasparenza. A tale scopo, l’intero comma 5 dell’art. 13 pone in capo all’avvocato una serie di oneri informativi, che comprendono la comunicazione in forma scritta del prevedibile costo della prestazione, ma non si esauriscono con essa. Alla luce della lettera del comma 5 dell’art. 13, bisogna infatti distinguere tra due ordini di oneri informativi.

Il primo periodo della suddetta disposizione prevede infatti che l’avvocato renda

“noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla

conclusione dell'incarico”, mentre il secondo periodo impone l’obbligo di comunicare in forma scritta il prevedibile costo della prestazione, “distinguendo fra

oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”. Tanto il primo quanto il secondo ordine di oneri sono dettati in ossequio ad elementari esigenze di trasparenza e buona fede, nonché in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza, alla

natura fiduciaria del rapporto (artt. 9, 11 e 12 del Codice deontologico), e agli specifici doveri di informazione previsti dall’art. 27 del medesimo Codice. Al primo

ordine di oneri, l’avvocato potrà adempiere anche oralmente, mentre la forma scritta è richiesta unicamente per l’indicazione del presumibile costo della prestazione. Quanto al contenuto delle informazioni di cui al primo periodo del

comma 5, una migliore precisazione è contenuta nell’art. 27 del Codice deontologico, che integra la previsione legislativa disponendo che l’avvocato specifichi al cliente le “attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di

soluzione” (comma 1), ivi compresa la possibilità di ricorrere a strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (comma 3) e la possibilità di avvalersi del

patrocinio a spese dello Stato (comma 4); che l’avvocato informi la parte assistita

“sulla prevedibile durata del processo” (comma 2); che l’avvocato fornisca al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa (comma 5). Di conseguenza, gli

oneri di cui al primo periodo dell’art. 13, comma 5, L.P., interpretato in armonia con l’art. 27 del Codice deontologico, consistono nella prefigurazione al cliente

delle attività che l’avvocato dovrà espletare nella cura dei suoi interessi, specificando – per quanto possibile e compatibilmente con le caratteristiche di una

prestazione che può essere mediata dall’intervento di terzi – le vicende logicamente ipotizzabili della controversia, sia in ambito stragiudiziale (ad esempio, nel caso di successo o insuccesso delle procedure di mediazione e/o negoziazione assistita), sia in ambito giudiziale (ad esempio, con riguardo ai gradi

di giudizio, alle vicende processuali ipotizzabili). E’ opportuno che già in questa prima fase venga rappresentata la possibilità che, attesa la natura della

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prestazione oggetto di incarico, costi e/o compensi subiscano delle variazioni in aumento qualora la prestazione dovesse richiedere attività ulteriori e/o più complesse (in relazione a sviluppi non espressamente previsti) e che venga precisato che del realizzarsi di tale eventualità verrebbe dato tempestivo avviso per ogni necessaria intesa, fermo che il mancato consenso sulle ulteriori attività e

sulla conseguente modifica del costo complessivo della prestazione potrebbe comportare effetti negativi sulla prosecuzione della pratica e/o sul giudizio. III.

COMUNICAZIONE IN FORMA SCRITTA DELLA MISURA PREVEDIBILE DEI COSTI E ACCORDO SUL COMPENSO La lettera della norma dispone che la comunicazione

debba essere effettuata in forma scritta “a colui che conferisce l’incarico”, e ciò comporta che essa intervenga dopo l’accettazione dell’incarico. L’accettazione dell’incarico e la comunicazione scritta del presumibile costo della prestazione possono anche essere contestuali. Ne deriva che le parti possono stipulare in forma scritta l’intero assetto del contratto di patrocinio, ivi inserendo quindi anche

la comunicazione del prevedibile costo delle prestazioni, onde la coincidenza dei due momenti determina che l’adempimento dell’obbligo di comunicazione risulti assorbito dal perfezionamento del contratto d’opera professionale a seguito di proposta e accettazione. Resta fermo che il compenso dell’avvocato può essere determinato secondo le previsioni di cui all’art. 13, comma 3, L.P. Restano di fatto

escluse dall’operatività dell’obbligo tutte quelle prestazioni che debbono necessariamente rendersi nell’immediato e che ivi si esauriscono, quali ad esempio

la consulenza resa in maniera orale e contestuale alla richiesta, la difesa e l’interrogatorio in carcere di persona arrestata, il procedimento per direttissima,

costituzioni e redazione di atti di particolare urgenza, e tutte le altre fattispecie nelle quali non è oggettivamente possibile assolvere al dovere di informativa,

come nelle ipotesi di difesa di soggetti latitanti ed irreperibili, etc. IV.

CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE Il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione in forma scritta, o comunque la mancanza dell’accordo sul compenso, comporterà l’applicazione del comma 6 del

medesimo art. 13 e dunque, segnatamente, il ricorso ai parametri per la

determinazione del costo della prestazione: a mente dell’art. 13, comma 6, infatti, i parametri si applicano – tra l’altro – quando “all'atto dell'incarico o

successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta” e “in ogni caso di mancata determinazione consensuale”. In ogni caso, la violazione dell’obbligo di comunicazione “scritta” non risulta idonea a provocare la nullità dell’accordo e la conseguente inefficacia del contratto d’opera professionale. La

disposizione in parola, difatti, può essere qualificata in termini di “norma di comportamento dei contraenti” e non già quale “norma di validità del contratto”

[2]: e, secondo la Suprema Corte di Cassazione, la violazione delle norme di comportamento, “tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto” “non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che

(13)

non è idonea a provocarne la nullità” [3]. V. CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE E VINCOLATIVITA’ DELLA PREVISIONE DEL COSTO DELLA PRESTAZIONE Le voci di

costo dovranno essere indicate, a garanzia della trasparenza e corretta informazione, distinguendo tra oneri (ad esempio, contributo unificato), spese (ad esempio, per notifiche, copie o trasferte, così come quelle forfettarie) e compenso

per l’avvocato, determinato secondo i criteri di cui all’art. 13, comma 3 L.P., individuando – se consentito dalle concrete caratteristiche dell’incarico – le principali fasi del procedimento giudiziale o dell’attività stragiudiziale. D’altro canto, le peculiari caratteristiche che può assumere la prestazione professionale dell’avvocato – si pensi, su tutte, alla difesa in giudizio – espongono il compenso pattuito a possibili oscillazioni, che possono essere determinate – ad esempio – da impreviste evoluzioni della vicenda processuale. Dovrà quindi darsi primariamente atto della circostanza che la teorica prevedibilità è necessariamente condizionata dal fatto che la prestazione dell’avvocato è del tutto mediata e risente di variabili indipendenti dalla sua volontà: ciò perché la peculiarità e la non prevedibilità della

mole e del tipo di attività derivano dal fatto che essa deve adattarsi a contesti, anche processuali, spesso non ipotizzabili nei loro sviluppi che possono frequentemente essere forieri di ulteriori oneri (ad esempio cautelare in corso di causa, interventi di terzi). Una previsione con carattere di certezza non è possibile

in un contratto d’opera intellettuale che deve svolgersi nel contesto di una lite giudiziale o di una trattativa stragiudiziale. Pertanto – fermo restando che la

comunicazione del prevedibile costo della prestazione, quantomeno con riferimento ai compensi professionali, vincola il professionista secondo criteri di

buona fede e correttezza – l’avvocato dovrà, a garanzia della trasparenza della comunicazione nei rapporti con il cliente, inserire, in sede di comunicazione in

forma scritta della prevedibile misura del costo della prestazione, opportune clausole che, richiamando quanto rappresentato e precisato in conformità alle

indicazioni di cui all’ultimo periodo del precedente paragrafo II, ribadiscano la possibilità di variazioni in aumento dell’ammontare del compenso e delle spese

necessarie per l’utile espletamento della pratica, fatti salvi l’informazione tempestiva al cliente e il suo consenso (con l’avvertimento che la mancanza del consenso stesso potrà avere effetti negativi sul giudizio). La clausola in questione

potrebbe ad esempio avere il seguente contenuto: “Come già rappresentato all’atto di rendere noto il livello della complessità dell'incarico e dell’indicazione di

tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico stesso, si ribadisce che, attesa la natura della

prestazione oggetto del mandato, costi e/ compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o

adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) e che del realizzarsi di tale eventualità verrà in ogni caso dato tempestivo avviso. VI. RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 13 c. 5 Legge 247/12 come

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modificato dalla legge n. 124/2017 [...] “Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal

momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”. [...] Allegato I - FAQ 1. Quando va

effettuata la comunicazione in forma scritta del prevedibile costo della prestazione? L’art. 13, comma 5, della legge professionale dispone che la comunicazione in forma scritta della prevedibile misura dei costi della prestazione

debba essere effettuata a “colui che conferisce l’incarico”. Ciò comporta che essa intervenga dopo l’accettazione dell’incarico. 2. La comunicazione in forma scritta

del prevedibile costo della prestazione e l’accordo sul compenso possono essere contestuali? Si. No. L’inosservanza dell’obbligo di comunicazione – in assenza di accordo sul compenso – potrà produrre gli effetti di cui al comma 6 dell’art. 13 e dunque il ricorso ai parametri per la determinazione del costo della prestazione. 4.

L’inosservanza di tale obbligo ha altre conseguenze? Si. Potrebbe rilevare sul piano disciplinare. 5. La comunicazione scritta è sempre obbligatoria? No.

L’obbligatorietà soffre deroghe nei casi di tutte quelle prestazioni che debbono necessariamente rendersi nell’immediato e che ivi si esauriscono, quali ad esempio

la consulenza resa in maniera orale e contestuale alla richiesta, la difesa e l’interrogatorio in carcere di persona arrestata, il procedimento per direttissima,

costituzioni e redazione di atti di particolare urgenza e tutte le altre fattispecie nelle quali non è oggettivamente possibile assolvere al dovere di informativa, come nelle ipotesi di difesa di soggetti latitanti ed irreperibili, etc. 6. Quali sono le

indicazioni che è necessario fornire? Dovranno essere indicate, a garanzia della trasparenza e corretta informazione, le voci di costo, distinguendo tra oneri (ad esempio, contributo unificato), spese (ad esempio, per notifiche, copie o trasferte,

così come quelle forfettarie) e compenso per l’avvocato, determinato secondo i criteri di cui all’art. 13, comma 3 L.P., individuando – se consentito dalle concrete

caratteristiche dell’incarico – le principali fasi del procedimento giudiziale o dell’attività stragiudiziale. [1] L’originario testo di tale disposizione stabiliva che “il

professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili

circa gli oneri ipotizzabili dal momento de conferimento alla conclusione dell’incarico: a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione,

distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale”. [2] In questo senso è chiara la giurisprudenza di legittimità che, anche a Sezioni unite,

ha statuito nel senso che “la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postula violazioni attinenti ad elementi intrinseci della fattispecie

(15)

negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto”, escludendo che

“l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative prenegoziali ovvero nella fase dell'esecuzione del contratto stesso possa esser causa di nullità,

indipendentemente dalla natura delle norme con le quali siffatta condotta contrasti, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista” (così

Cass., SS. UU., 19.12.2007, n. 26724, par. 1.5, con riguardo a fattispecie di violazione di obblighi informativi da parte dell’intermediario finanziario, previsti da

norme imperative). [3] Ivi, par. 1.6; nello stesso senso, Cass., sez. II, 24.11.2015, n. 23914.

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