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COMUNE DI URGNANO Provincia di Bergamo

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Academic year: 2022

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(1)

COMUNE DI URGNANO Provincia di Bergamo

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI URGNANO

SEDE

U Via Cesare Battisti, 74 – 24059 – Urgnano (Bg)

C.F. – PARTITA IVA

80025650161 - 00655260164

ASSESSORE CON DELEGA

ALL’ECOLOGIA

GASTOLDI MARCO

SETTORE

Ufficio Tecnico Comunale

AREA

Gestione del Territorio

RESPONSABILE

Geom. Francesca Zanga

OGGETTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.

Allegato alla deliberazione del C.C. n. 4 del 06/02/2001 Modificato con deliberazione del C.C. n. 3 del 15/02/2012.

Modificato con deliberazione del C.C. nr. 20 del 02/05/2014 Modificato con deliberazione del C.C. nr.

17 del 28/05/2019

DATA REVISIONE

Maggio 2019

(2)

INDICE

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 Definizioni

Art. 3 Principi informatori Art. 4 Criteri generali

Art. 5 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

TITOLO II Definizione e classificazione dei rifiuti - competenze inerenti il loro smaltimento e/o recupero

Art. 6 Classificazione dei rifiuti Art. 7 Rifiuti urbani

Art. 8 Rifiuti speciali

Art. 9 Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani Art. 10 Rifiuti pericolosi

Art. 11 Attività di competenza del Comune (D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 e s.m.) Art. 12 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati Art. 13 Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali

TITOLO III Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 14 Definizione della zona di raccolta Art. 15 Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati

Art. 16 Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta

Art. 17 Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani ed assimilati Art. 18 Trasporto dei rifiuti

Art. 19 Smaltimento e Recupero dei rifiuti

TITOLO IV I servizi di raccolta tramite contenitori stradali

Art. 20 Uso dei contenitori stradali

Art. 21 Localizzazione dei siti e dei contenitori Art. 22 Tipologia e caratteristiche dei contenitori Art. 23 Modalità di conferimento nei contenitori stradali

TITOLO V I servizi di raccolta porta a porta

Art. 24 Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta porta a porta

Art. 25 Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta

TITOLO VI I servizi di raccolta presso il Centro Comunale di Raccolta.

Art. 26 Predisposizione del Centro Comunale di Raccolta (C.R.C.)

TITOLO VII Altri servizi di raccolta

Art. 27 Servizi di raccolta su chiamata

TITOLO VIII Gestione dei rifiuti urbani

Art. 28 Conferimento e Raccolta dei rifiuti indifferenziati (frazione secca) Art. 29 Conferimento e raccolta della frazione umida

Art. 30 Conferimento e raccolta e degli ingombranti

Art. 31 Conferimento e raccolta rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ex-beni durevoli

Art. 32 Conferimento e raccolta del materiale cartaceo, degli indumenti, e di altre frazioni valorizzabili

Art. 33 Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi Art. 34 Conferimento e raccolta dei rifiuti inerti.

Art. 35 Conferimento e raccolta dell’olio vegetale:

Art. 36 Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità Art. 37 Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

(3)

Art. 38 Frequenze dei servizi di raccolta domiciliare

TITOLO IX Gestione dei rifiuti di imballaggio

Art. 39 Competenze

Art. 40 Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, metallo, plastica e carta Art. 41 Frequenze dei servizi di raccolta

TITOLO X Gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 42 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani Art. 43 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani

TITOLO XI Gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani

Art. 44 Gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani

TITOLO XII Gestione di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e dalle pratiche del “fai da te”

Art. 45 Smaltimento di veicoli a motore

Art. 46 Servizi di raccolta differenziata dell’olio minerale esausto, degli accumulatori al piombo esausti e dei pneumatici usurati

Art. 47 Modalità di conferimento e raccolta differenziata degli accumulatori al piombo esausti, dell’olio minerale esausto e dei pneumatici usurati

TITOLO XIII Altri interventi in tema di riduzione e riutilizzo dei rifiuti

Art. 48 Attività volte alla diminuzione dei rifiuti Art. 49 Uso di materiale in carta riciclata

TITOLO XIV Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Art. 50 Definizione

Art. 51 Raccolta, trattamento e spazzamento Art. 52 Contenitori porta rifiuti

Art. 53 Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati Art. 54 Pulizia dei mercati

Art. 55 Aree occupate da esercizi pubblici Art. 56 Carico e scarico di merci e materiali Art. 57 Rifiuti da attività edilizie

Art. 58 Aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

Art. 59 Asporto di scarichi abusivi

Art. 60 Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti Art. 61 Sgombero della neve

TITOLO XV Disposizioni finali

Art. 62 Divieti

Art. 63 Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati Art. 64 Ordinanze contingibili e urgenti

Art. 65 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali Art. 66 Controlli

Art. 67 Accertamenti Art. 68 Sanzioni

Allegato 1

(4)

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell’art.

8 comma 4 della L.R. 21/93, ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, inclusa la raccolta differenziata.

2. In particolare vengono stabilite:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del conferimento, del servizio di raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

c) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);

d) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

e) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97.

3. Il presente Regolamento costituisce parte integrante dei capitolati speciali d’appalto inerenti i servizi in esso contemplati.

Art. 2 Definizioni

1. Nel regolamento valgono le seguenti definizioni:

RIFIUTO: La definizione normativa in Italia è data dall'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.

152 (cosiddetto Testo Unico Ambientale), modificata dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205

"Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive". (10G0235) (GU n. 288 del 10-12-2010 - Suppl. Ordinario n.269): « Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi ». L'atto di "disfarsi" va inteso indipendentemente dal fatto che il bene possa potenzialmente essere oggetto di riutilizzo, diretto o previo intervento manipolativo. Secondo la Circolare del Ministero dell'Ambiente 28.06.1999 "disfarsi" equivale ad avviare un oggetto o sostanza ad operazioni di smaltimento o di recupero (rispettivamente allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs.

152/2006).

IMBALLAGGIO: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

IMBALLAGGIO PER LA VENDITA o IMBALLAGGIO PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

IMBALLAGGIO MULTIPLO o IMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO o IMBALLAGGIO TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

(5)

RIFIUTO DI IMBALLAGGIO: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della produzione;

PRODUTTORE: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

DETENTORE: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

PRODUTTORE DI IMBALLAGGI: il fornitore di materiali di imballaggio, il fabbricante, il trasformatore e l'importatore di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI: il commerciante, il distributore, l'addetto al riempimento, l'utente di imballaggi e l'importatore di imballaggi pieni;

CONSUMATORE DI IMBALLAGGI: l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

GESTIONE: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

 GESTORE: l’ente pubblico o privato che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.

SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE: il complesso delle attività, degli interventi e delle strutture interconnessi tra loro, atto ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, sia in termini di riutilizzo delle risorse, compreso quello energetico, sia in termini di trattamento e di smaltimento definitivo e di minore impatto ambientale

DEPOSITO TEMPORANEO: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni riportate nel D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152;

RACCOLTA: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

CONTENITORI STRADALI: contenitori posizionati in luogo pubblico o di uso pubblico (solitamente la sede stradale), a svuotamento meccanico o manuale, caratterizzati da forme e modalità di svuotamento diverse: sono utilizzati per la raccolta differenziata ed indistinta dei rifiuti.

ISOLA ECOLOGICA: raggruppamento di contenitori stradali ciascuno adibito alla raccolta di una diversa frazione di rifiuti;

 CENTRODI RACCOLTACOMUNALE (C.D.R..– CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE): struttura di supporto ai servizi di raccolta, consistente in un'area attrezzata, custodita ed accessibile in orari stabiliti, destinata al conferimento differenziato, da parte dell'utenza e dei servizi di raccolta sul territorio, di rifiuti urbani ed assimilati;

 AREA ATTREZZATA PER LO STOCCAGGIO E LA VALORIZZAZIONE DEI MATERIALI (eventualmente abbreviata in “area di valorizzazione”): area destinata allo stoccaggio, selezione, valorizzazione e cessione a terzi delle singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata

RIUTILIZZO: qualsiasi operazione nella quale un oggetto è reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito. Tale oggetto riutilizzato diventa rifiuto quando cessa di essere reimpiegato;

SMALTIMENTO: le operazioni previste nel D.Lgs 3 aprile 2006, n.152;

RECUPERO: le operazioni previste nel D.Lgs 3 aprile 2006, n.152;

RICICLAGGIO: ritrattamento dei rifiuti, in un processo di produzione, per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia.

LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

(6)

STOCCAGGIO: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 , nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152;

COMBUSTIBILE DA RIFIUTI: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

COMPOST DA RIFIUTI: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.

ECOMOBILE: automezzo predisposto alla raccolta, in tempi e luoghi stabiliti, dei R.U.P (rifiuti urbani pericolosi) e dei T/F (Tossici e/o infiammabili).

Art. 3 Principi informatori

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, è sottoposto all’osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la flora e la fauna e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità, efficacia ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare e riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;

f) devono essere rimarcati i princìpi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

2. Il Gestore, effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento nelle forme di cui al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.. A tale scopo il Gestore a cui è affidato il servizio, provvede a:

a) regolamentare tutte le fasi del ciclo di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

b) coordinare i propri servizi con quelli dei comuni facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale, promuovendo e realizzando intese, forme collaborative ed aggregazioni, a partire da quelle previste dalla vigente normativa nazionale e regionale e dai piani regionali e provinciali;

c) promuovere iniziative tendenti a limitare la produzione di rifiuti e favorirne il riutilizzo.

d) organizzare la raccolta dei rifiuti soggetti a privativa attraverso il sistema della differenziazione a partire dalle case e dalle altre fonti di produzione, al fine di poterli indirizzare a differenti sistemi di riutilizzo e smaltimento;

e) incentivare la raccolta, il recupero e lo smaltimento differenziato dei rifiuti soggetti a privativa comunale;

f) adottare ogni altra opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di altri soggetti pubblici e privati qualificati;

g) dotarsi di appropriati strumenti conoscitivi quali-quantitativi, utili all'ottimale gestione dei rifiuti prodotti.

Art. 4 Criteri generali

1. La gestione dei rifiuti è organizzata attraverso l'attivazione di un sistema integrato di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero, articolato su base territoriale.

2. Essa è finalizzata a:

(7)

a) limitare la produzione di rifiuti, anche attraverso la promozione di un diverso atteggiamento critico del consumatore nei confronti dei prodotti “usa e getta”;

b) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;

c) separare le frazioni pericolose ed inquinanti minimizzando l’impatto ambientale dei processi di trattamento successivi;

d) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;

e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale;

3. L’organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti è realizzata tenendo conto:

a) delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;

b) della variazione delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;

c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;

d) dei sistemi di recupero;

e) dei sistemi di smaltimento finale;

f) della struttura e tipologia urbanistica delle zone interessate;

g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti;

h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;

i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere separatamente;

j) della resa, in relazione alle quantità raccolte ed ai costi di raccolta, del servizio di raccolta differenziata delle diverse frazioni.

k) delle interazioni col nascente sistema integrato di gestione dei rifiuti di imballaggio gestito dal CONAI

Art. 5 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

1. Il presente regolamento non si applica:

l) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, m) ai rifiuti radioattivi;

n) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

o) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

p) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

q) ai materiali esplosivi in disuso.

(8)

TITOLO II Definizione e classificazione dei rifiuti - competenze inerenti il loro smaltimento e/o recupero

Art. 6 Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in RIFIUTI URBANI e RIFIUTI SPECIALI e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in RIFIUTI PERICOLOSI e RIFIUTI NON PERICOLOSI.

Art. 7 Rifiuti urbani

1. Sono rifiuti urbani (D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.):

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Art. 8 Rifiuti speciali

1. Per rifiuti speciali si intendono (D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.):

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 9 Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani

Sono assimilati ai rifiuti urbani, senza limiti di quantità, i seguenti rifiuti:

a) carta e cartone;

b) rifiuti organici (scarti alimentari);

c) verde derivante da potatura di alberi e sfalci d’erba, scarti ligneo-cellulosici naturali (escluse attività florovivaistiche e di giardinaggio);

d) imballaggi in carta, vetro e plastica e metallo (esclusivamente in forma differenziata);

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e) Contenitori vuoti NON pericolosi (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili);

f) metalli;

g) beni durevoli NON pericolosi;

h) legno;

i) Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.);

Art. 10 Rifiuti pericolosi

1. Sono rifiuti pericolosi (D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.) quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del sopracitato decreto.

Art. 11 Attività di competenza del Comune (D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 e s.m.)

1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs 152/2006;

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs 152/2006.

3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provìncia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

Art. 12 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di deposito temporaneo e di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti e dalla normativa vigente.

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Art. 13 Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali

1. Compete ai produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, provvedere, a proprie spese, allo smaltimento degli stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori autorizzati.

TITOLO III Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 14 Definizione della zona di raccolta

1. La racconta porta a porta dei rifiuti urbani interni ed assimilati è effettuata in tutte le vie pubbliche del territorio comunale.

2. E’ facoltà dell’A.C. modificare o aggiornare tale azzonamento;

Art. 15 Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati

1. La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e il collettamento degli stessi fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.

2. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuata, entro il perimetro di cui all’art. 14, in modo diversificato, con modalità, tempi e contenitori diversi a seconda della frazione di rifiuto e dell'utenza interessate.

Art. 16 Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta

1. Al fine di applicare alla fase della raccolta il sistema integrato di gestione dei rifiuti ed in ragione delle caratteristiche di cui al art. 4, comma 3 , il servizio di raccolta è articolato in diversi servizi che possono essere attuati in alternativa o in concomitanza, allo scopo di meglio adattarsi alla realtà sociale, urbanistica ed economica ed al suo evolversi; in particolare sono previsti :

a) servizi di raccolta PORTA A PORTA

b) servizi di raccolta tramite CONTENITORI STRADALI c) servizi di raccolta presso il Centro di Raccolta Comunale d) servizi di raccolta SU CHIAMATA

e) altri servizi specifici

2. Le norme per l’attuazione e l’uso dei predetti servizi di raccolta sono dettate dai successivi titoli IV, V, VI e VII.

Art. 17 Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani ed assimilati

1. I soggetti che gestiscono il servizio di raccolta dovranno, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, pesare i rifiuti raccolti presso la pesa pubblica più vicina, attenendosi alle modalità di seguito descritte.

a) Determinazione della tara;

b) Completamento delle operazioni di carico;

c) Determinazione del peso lordo

L’A.C. si riserva la facoltà di presenziare a tali operazioni tramite il personale dell’Ufficio Ecologia.

Art. 18 Trasporto dei rifiuti

1. Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti dal luogo di produzione o stoccaggio al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale.

2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 3 del presente regolamento.

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3. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 19 Smaltimento e Recupero dei rifiuti

1. Lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, così come definiti all’articolo art. 2, devono essere effettuati secondo i dettami del D.Lgs 152/2006 e s.m. conformandosi soprattutto a quanto stabilito dagli articoli stessi.

2. Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo e di recupero.

(12)

TITOLO IV I servizi di raccolta tramite contenitori stradali

Art. 20 Uso dei contenitori stradali

1. Il servizio di raccolta rifiuti sarà organizzato in modo tale da ridurre al minimo indispensabile l’uso dei contenitori stradali (cassonetti o altro) al fine di limitare al massimo:

a) la possibilità di conferimenti impropri ;

b) problemi igienico-sanitari o anche di semplice decoro derivanti da un uso scorretto degli stessi;

c) il negativo impatto visivo nell’arredo urbano.

2. Saranno privilegiate altre forme di raccolta che permettano:

a) il diretto contatto tra l’operatore del servizio e l’utenza;

b) maggior controllo sulle operazioni di conferimento.

Art. 21 Localizzazione dei siti e dei contenitori

1. La localizzazione di siti adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, sono disposti dal competente Servizio Comunale.

2. La localizzazione dei siti di cui al primo comma, tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di impatto ambientale, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, predisponendo un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svuotamento.

Art. 22 Tipologia e caratteristiche dei contenitori

1. Spetta al Comune stabilire il numero, la tipologia e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere, alla densità abitativa della zona interessata, ed ad eventuali altre forme di raccolta in atto.

2. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto della raccolta e dalla scritta che indichi la frazione da conferire.

3. Qualora sorgessero impedimenti all’attuazione di quanto prescritto al comma precedente, si provvederà ad apporre, su ciascun contenitore, adesivi riportanti le diciture sul fondo del nuovo colore previsto per ciascuna frazione.

4. I contenitori stradali devono inoltre avere le seguenti caratteristiche:

a) essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia e di facile pulizia, con raccordi interni arrotondati, realizzati in forma tale da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto;

b) essere facilmente accessibili ed utilizzabili da tutti gli utenti

c) avere dispositivi di apertura e di areazione tali da assicurare un'efficace difesa antimurina e antinsetti ed un'agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfestazioni;

d) essere ubicati su aree preferibilmente coperte, con platea impermeabile e distanti il massimo possibile da locali abitati;

e) ove necessario, essere predisposti per il caricamento automatico e muniti di segnalazione catarifrangente; se mobili, dotati di idoneo impianto frenante;

5. Il soggetto gestore del servizio di raccolta differenziata deve provvedere ad assicurare la pulizia dei contenitori attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni, con una frequenza stabilita da apposito capitolato d'appalto e comunque ogni volta che il Comune ne faccia richiesta per motivi di salute pubblica e ambientale.

Art. 23 Modalità di conferimento nei contenitori stradali

1. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto al conferimento separato.

(13)

2. Il conferimento nei contenitori stradali a svuotamento meccanico o manuale è regolato dalle seguenti norme generali:

a) è vietato introdurre nei contenitori:

-materiale acceso o non completamente spento;

- materiali che possano causare danni agli addetti all'atto dello svuotamento dei contenitori o nelle successive fasi di riciclaggio;

- materiali liquidi;

- materiali che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;

- frazioni diverse dalla destinazione specifica del contenitore;

f) i materiali voluminosi prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati o pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.

g) dopo l'uso gli eventuali sportelli del contenitore devono essere chiusi.

(14)

TITOLO V I servizi di raccolta porta a porta

Art. 24 Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta porta a porta

1. Le frazioni di rifiuto interessate dai servizi di raccolta porta a porta possono essere conferite, a seconda delle caratteristiche merceologiche e di quanto prescritto in questo regolamento, nei seguenti modi:

a) imballate in sacchi a perdere b) prive di imballo;

c) in particolari contenitori dedicati mono o pluriutenza presi in carico dagli utenti.

2. Per ciò che concerne i sacchi a perdere e i contenitori di cui alla lettera c) del precedente comma, vengono fissate le disposizioni di seguito riportate:

a) devono avere le caratteristiche cromatiche stabilite per la raccolta della frazione di rifiuti corrispondente;

b) devono avere requisiti di resistenza proporzionati al peso e caratteristiche adeguate alla tipologia dei rifiuti introdotti.

3. I sacchi a perdere devono essere semitrasparenti, tali da consentire l’ispezione visiva da parte degli operatori addetti al prelievo e l’eventuale controllo del contenuto.

4. I sacchi per la raccolta della frazione secca dei rifiuti urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 31/08/2019, sono del tipo “prepagato”, in applicazione della Nuova Tariffa Rifiuti prevista dall’art. 49 del D. Lgs. n. 22/97, come specificato dall’art. 6 del Regolamento Comunale per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. Detti sacchi, dovranno essere ritirati dall’apposito distributore presso l’apposito distributore automatico, presso il Municipio, mediante l’apposita tessera magnetica.

5. Come previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 20/04/2017 nel corso dell’anno 2019 verrà effettuato il passaggio da sacco prepagato a contenitore a rendere con microchip rfid per il conferimento del rifiuto urbano residuo raccolto a domicilio. Il sistema di conferimento del rifiuto secco a mezzo contenitore con microchip permetterà di contabilizzare singolarmente ogni ritiro di rifiuto indifferenziato.

6. A far data dal 1 settembre 2019 è dismesso l’utilizzo dei sacchi prepagati di cui al comma 4 ed il rifiuto secco indifferenziato non potrà più essere conferito in sacchi a perdere.

Art. 25 Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta

1. Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi o contenitori mono o pluriutenza è, in particolare, regolato dalle seguenti norme:

a) I sacchi ed i contenitori devono essere esposti fuori dalle abitazioni e devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi; è fatto espresso divieto di abbandonarli e di esporli prima delle ore 21.00 della sera precedente il giorno di raccolta. Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da essere ben visibile agli operatori addetti alla raccolta e da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione. I contenitori devono essere tempestivamente ritirati a cura dell'utenza a svuotamento avvenuto; è inoltre reso obbligatorio il recupero, da parte del conferente, dei rifiuti eventualmente non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte, dell’esposizione tardiva o di qualsiasi altra causa anche non dipendente da volontà o colpa dell’utente.

b) è obbligatorio l'impiego di sacchi o contenitori aventi le caratteristiche, anche cromatiche prescritte per ogni singola frazione di rifiuto. I rifiuti conferiti in contenitori diversi da quelli prescritti non saranno raccolti;

c) è fatto divieto di:

- introdurre nel sacco o nei contenitori, senza adeguate protezioni, oggetti taglienti o acuminati, che possano provocare lacerazioni e mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta ed alle successive fasi di trattamento;

(15)

- introdurre nei sacchi o nei contenitori rifiuti liquidi od eccessivamente impregnati di liquidi che provochino fuoriuscita di percolato;

- lasciare fuoriuscire dal sacco o dal contenitore parte dei rifiuti;

- riempire oltre misura i sacchi ed i contenitori rischiando la loro rottura;

- conferire sacchi aperti o chiusi malamente;

- esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi;

2. Per le frazioni di rifiuto che l’Amministrazione riterrà opportuno raccogliere con il sistema porta a porta senza il supporto di appositi sacchi o contenitori, i materiali da raccogliere devono essere confezionati o impilati in modo da occupare il minor spazio possibile, evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti e che arrechino danni agli addetti alla raccolta, e in genere alla popolazione ed all'ambiente.

3. Il Comune predispone un adeguato servizio di accertamento della corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo anche attraverso controlli a campione, controlli casuali o su segnalazione degli addetti alla raccolta.

(16)

TITOLO VI I servizi di raccolta presso il Centro Comunale di Raccolta.

Art. 26 Predisposizione del Centro Comunale di Raccolta (C.R.C.)

1. Il Comune di Urgnano predispone un Centro di Raccolta, quale centro di stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani ed assimilati conferiti dalle utenze (domestiche e produttive).

2. Presso il Centro di Raccolta possono essere conferiti direttamente dall'utenza i rifiuti ingombranti e tutte le frazioni di RSU e RSA per le quali si sia individuata una concreta possibilità di smaltimento differenziato o recupero finale.

3. In particolare il C.D.R. intende rappresentare il punto di raccolta tramite conferimento diretto di:

b) rifiuti ingombranti indifferenziati delle utenze domestiche e rifiuti speciali assimilati agli urbani delle utenze produttive;

c) carta e cartone;

d) imballaggi in carta, vetro e plastica e metallo;

e) carta diversa da quella di imballaggio;

f) metalli;

g) beni durevoli;

h) legno;

i) verde derivante da potatura di alberi e sfalci d’erba, scarti ligneo-cellulosici naturali (escluse le aziende o attività florovivaistiche e di giardinaggio);

j) olio vegetale (solo utenze domestiche);

k) olio minerale (solo utenze domestiche);

l) materiali inerti (solo utenze domestiche);

m) accumulatori al piombo (solo utenze domestiche);

n) R.U.P. e farmaci (solo utenze domestiche);

o) siringhe usate (solo utenze domestiche);

p) Pneumatici (solo utenze domestiche);

q) Abiti, scarpe e materassi (solo utenze domestiche);

r) Polistirolo;

s) Rifiuti da spazzamento delle strade;

t) frazioni di rifiuti, aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 2, per le quali non fosse ancora stata attivata alcuna altra forma di R.D. sul territorio;

4. il C.D.R. potrà inoltre fungere da punto di riferimento e di ammasso per raccolte differenziate attuate sul territorio.

5. L’A.C. incentiva le utenze ad usufruire il più possibile dei servizi di raccolta differenziata “porta a porta”, limitando al minimo il conferimento diretto presso il Centro di Raccolta Comunale, soprattutto da parte delle utenze domestiche, delle frazioni di rifiuto per i quali è attivo il servizio di raccolta domiciliare. E’

comunque tassativamente vietato il conferimento del rifiuto urbano residuo da parte degli utenti domestici, i quali dovranno obbligatoriamente usufruire del servizio di raccolta domiciliare a mezzo bidone dotato di microchip rfid. Gestione del Centro di Raccolta Comunale.

1. Il C.D.R. dovrà restare aperto agli utenti in giorni e orari stabiliti dall’A.C.

2. Potranno accedervi:

a) i cittadini residenti in regola con il pagamento della tariffa rifiuti ed in possesso dell’apposita tessera magnetica personalizzata;

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b) i produttori di RSA attivi sul territorio Comunale in regola con il pagamento della tariffa rifiuti ed in possesso dell’apposita tessera magnetica;

c) eventuali altri soggetti, pubblici o privati, con cui sia stata stipulata apposita convenzione nel rispetto delle leggi vigenti.

3. Il Centro di Raccolta Comunale sarà vigilato al fine di:

a) evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;

b) evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;

c) evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nel C.D.R. di proprietà del Comune e/o dell'ente gestore;

d) sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti.

4. L'incaricato alla sorveglianza dovrà:

a) compilare i formulari di identificazione dei rifiuti ed registri di carico e scarico delle merci nei casi previsti dalla legge;

b) redigere una relazione periodica in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati dal C.D.R.;

c) segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione del regolamento;

d) segnalare agli uffici competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi;

e) verificare il contenuto dei sacchi trasparenti o semitrasparenti e far sempre provvedere allo svuotamento dei sacchi opachi al fine di verificare che il contenuto sia o meno conferibile presso gli appositi contenitori del C.D.R.;

f) far depositare i mobili e gli arredamenti separati nelle diverse tipologie che li compongono, affinché il volume da essi occupato sia ridotto al minimo;

g) accertare che le quantità, le tipologie e le modalità di conferimento degli RSA siano conformi a quanto indicato dalla normativa e dal presente regolamento;

h) provvedere allo sgombero dei rifiuti abbandonati all’ingresso della C.D.R.;

i) dare indicazioni agli utenti in merito al funzionamento del Centro di Raccolta ed al corretto conferimento delle frazioni di rifiuti, nonché fornire collaborazione nello scarico dei materiali;

j) evitare, in quanto espressamente vietato, di trattenere i materiali metallici e commercializzare qualsiasi altro materiale conferito dagli utenti.

5. E' fatto espresso divieto di:

a) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;

b) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del C.D.R.;

c) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel C.D.R.;

d) introdurre nei contenitori materiali diversi da quelli a cui gli stessi sono destinati;

e) effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato;

f) conferire i rifiuti in sacchi NON trasparenti di qualsiasi natura, chiusi e/o aperti, nei contenitori o spazi presso il C.D.R.. Tale divieto è tassativo per i rifiuti ingombranti.

6. I contenitori del C.D.R.C. dovranno avere le seguenti caratteristiche indicative:

a) essere dotati di cartelli con scritte ben leggibili riportanti la tipologia di materiale cui i contenitori

(18)

c) essere di facile accesso per la loro movimentazione e/o svuotamento da parte degli addetti;

7. Il conferimento dei rifiuti al Centro di Raccolta dovrà avvenire con le seguenti modalità:

a) i rifiuti ingombranti domestici ed i rifiuti speciali assimilati agli urbani delle utenze non domestiche dovranno essere pesati ai fini dell’addebito in fattura, in applicazione della Nuova Tariffa Rifiuti prevista D. Lgs. n. 152/06, come specificato dall’art. 6 del Regolamento Comunale per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

b) i rifiuti recuperabili potranno essere conferiti negli appositi contenitori senza dover procedere alla preventiva pesatura.

8. L’A.C. potrà sottoporre al regime della pesatura, ai fini della tariffa, anche altre categorie di rifiuti diversi da quelli di cui al precedente comma 7, quali, a titolo esemplificativo, i beni durevoli, gli inerti ed il verde.

9. Per la sicurezza e la tutela dell'ambiente e dei cittadini, per quanto non espressamente dichiarato in questo articolo in riferimento ai Centri di Raccolta Comunali, loro strutture, attrezzature e contenitori, valgono le norme e le leggi vigenti in materia.

(19)

TITOLO VII Altri servizi di raccolta

Art. 27 Servizi di raccolta su chiamata

1. I servizi di raccolta su chiamata si riferiscono a frazioni di rifiuti la cui produzione presenta caratteristiche di occasionalità e/o ad utenze dotate di possibilità di ammasso temporaneo di frazioni di rifiuti riciclabili.

Sono compresi in questa categoria anche i servizi a periodicità variabile concordata di volta in volta, direttamente tra la grande utenza ed il gestore del servizio di raccolta.

2. Le modalità di conferimento a detti servizi vengono stabilite in relazione alla specifica utenza e frazione di rifiuto interessata.

Art. 27bis Servizio di raccolta dei Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani

L’A.C. potrà organizzare un servizio continuativo di raccolta dei Rifiuti Urbani Assimilati agli Urbani presso le utenze non domestiche da effettuarsi a cura del gestore del servizio pubblico di raccolta.

TITOLO VIII Gestione dei rifiuti urbani

Art. 28 Conferimento e Raccolta dei rifiuti indifferenziati (frazione secca)

1. E’ permesso il conferimento indifferenziato unicamente di quei rifiuti per cui non sono stati attuati servizi di raccolta differenziata.

2. La raccolta del rifiuto urbano residuo viene effettuata mediante sacchi a perdere fino al 31/08/2019. Tali sacchi devono riportare la dicitura “COMUNE DI URGNANO”, essere del colore stabilito dall’A.C., semitrasparenti e comunque mai di un colore adottato per eventuali raccolte differenziate di altre frazioni di rifiuto.

3. Dall’1/09/2019 la raccolta porta a porta del rifiuto urbano residuo viene effettuata esclusivamente mediante contenitore a rendere con microchip rfid che verrà fornito dal Comune a tutte le utenze domestiche. Il contenitore verrà altresì fornito alle utenze non domestiche che ne faranno esplicita richiesta. Tale sistema di conferimento permetterà di contabilizzare per ogni singolo utente ogni ritiro di rifiuto urbano residuo.

4. Dal 01/09/2019 pannolini, pannoloni, traverse assorbenti, cateteri, stomìe e alcuni dispositivi sanitari (rientranti nella categoria di “rifiuti sanitari assimilati agli urbani”) possono essere conferiti dalle sole utenze domestiche, nel medesimo giorno di raccolta del rifiuto secco indifferenziato e al di fuori del contenitore dotato di microchip, in un sacco trasparente o semitrasparente che consenta il riconoscimento del tipo di rifiuto.

Art. 29 Conferimento e raccolta della frazione umida

1. Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilati (frazione umida) è finalizzato al riciclaggio organico per la produzione di compost da rifiuti.

2. Il conferimento e la raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani è effettuato tramite l'uso congiunto di sacchi a perdere e contenitori dedicati mono o pluriutenza secondo le modalità di seguito esposte:

a) alle utenze sono assegnati contenitori ad uso domestico per ogni nucleo familiare, e contenitori stradali da 25, 35, 120 o 240 litri (la capacità e il numero dei contenitori stradali sono rapportati alla capacità produttiva della singola utenza o dell'aggregazione di più utenze in un unico complesso immobiliare);

b) nei contenitori vengono introdotti i rifiuti organici contenuti nei prescritti sacchetti biodegradabili;

c) i contenitori sono esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta, secondo le modalità previste all'art. 25. I contenitori devono essere custoditi all’interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza al passaggio dei mezzi di raccolta.

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4. E’ consentita e incentivata la pratica del “compostaggio domestico” volta a ridurre il quantitativo di rifiuto organico conferito al servizio pubblico, secondo quanto riportato all’articolo 9 comma 5 della L.R. 21/93.

(RIDUZIONE TARIFFA)

A tal fine il Comune organizza annualmente corsi formativi aperti a tutta la popolazione. I compostaggio domestico può essere effettuato mediante:

a) Bio-composter

b) Letamaia, concimaia, cumulo, buca, ecc..

Il Comune periodicamente effettua verifiche volte a stabilire l’effettiva e corretta pratica del compostaggio domestico.

Art. 30 Conferimento e raccolta e degli ingombranti

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti sono organizzati secondo le seguenti modalità:

d) servizio di raccolta su chiamata;

2. conferimento, effettuato direttamente dal produttore, presso il Centro di Raccolta Comunale.

3. Per ciò che concerne il servizio su chiamata, i rifiuti, previa prenotazione, sono collocati a cura dell'utente a livello del piano stradale onde facilitarne l'asportazione con gli appositi mezzi da parte degli addetti; i rifiuti devono essere ammassati separatamente e suddivisi per frazione merceologica. Quantità conferibili, tempi e modi di prenotazione e di svolgimento del servizio sono stabiliti dall’assessorato competente e debitamente divulgati presso la popolazione;

4. Il conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale sottostà a quanto stabilito all'articolo 27.

Art. 31 Conferimento e raccolta rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ex-beni durevoli

1. Secondo quanto stabilito dal D.Lgs 151/05, si definiscono con la sigla AEE le apparecchiature elettriche ed elettroniche, quali:

a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;

b) televisori;

c) computer;

d) lavatrici e lavastoviglie;

e) condizionatori d'aria.

2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei AEE sono organizzati secondo le modalità, stabilite dall’accordo ANCI - CdC RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), in concordanza al quale il comune di Urgnano, ha predisposto le procedure volte a stabilire le corrette modalità di smaltimento:

a) conferimento, effettuato direttamente dal produttore, presso il Centro di Raccolta Comunale.

b) consegna ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

Art. 32 Conferimento e raccolta del materiale cartaceo, degli indumenti, e di altre frazioni valorizzabili

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti in oggetto vengono effettuati secondo le seguenti modalità:

a) la CARTA E CARTONE sono raccolti mediante:

- raccolta a domicilio, privi di imballo o contenuti in contenitori riutilizzabili o in carta/cartone a perdere;

b) conferimento diretto a cura del produttore presso il Centro di Raccolta Comunale.

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La carta e il cartone devono essere preventivamente rotti e piegati, in modo da diminuirne il volume.

c) le SCARPE, iMATERASSIe gli INDUMENTI usati sono raccolti mediante conferimento diretto a cura del produttore presso il Centro di Raccolta Comunale;

Il Comune potrà attivare opportune forme di raccolta per eventuali altre frazioni valorizzabili.

Art. 33 Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e degli scarti ligneo-cellulosici vegetali viene effettuato direttamente a cura del produttore presso il Centro di Raccolta Comunale;

Art. 34 Conferimento e raccolta dei rifiuti inerti.

1. I rifiuti inerti dovranno essere conferiti direttamente presso il Centro di Raccolta Comunale e potranno essere conferiti esclusivamente dalle utenze domestiche;

2. L’A.C. provvederà al controllo severo della provenienza dei rifiuti in oggetto;

3. Non potranno essere conferiti più di mc. 0,8 anno;

Art. 35 Conferimento e raccolta dell’olio vegetale:

1. L’olio vegetale dovrà essere conferito direttamente presso il Centro di Raccolta Comunale e potrà essere conferito esclusivamente dalle utenze domestiche;

2. L’A.C. provvederà al controllo severo della provenienza dei rifiuti in oggetto;

Art. 36 Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità

1. I seguenti rifiuti devono essere conferiti, rispettivamente:

a) PILE E BATTERIE

- negli appositi contenitori posti all’interno del Centro di Raccolta Comunale;

- negli appositi contenitori stradali;

b) i PRODOTTI FARMACEUTICI inutilizzati, scaduti o avariati - in appositi contenitori collocati presso le farmacie

- presso gli appositi contenitori posti all’interno del Centro di Raccolta Comunale;

- negli appositi contenitori stradali;

c) i PRODOTTI E CONTENITORI ETICHETTATI "T" E/O "F", le LAMPADE A SCARICA,i TUBI CATODICI, le cartucce esauste dei TONER, ECC. devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore:

- presso il Centro di Raccolta Comunale;

Art. 37 Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1. Premesso che i restanti rifiuti cimiteriali (carta, cartone, lumini, rifiuti vegetali) sono gestiti secondo le modalità previste per gli altri rifiuti urbani, la gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui all'art. 184, comma 2, lettera f è regolata dalle specificazioni tecniche dettate dal D.P.R. 15-7-2003 n. 254

“Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179”:

Art. 38 Frequenze dei servizi di raccolta domiciliare

(22)

appositi capitolati d'appalto, ed adeguatamente pubblicizzate presso la popolazione, la frequenza dei servizi di raccolta oggi in atto viene delineata nel seguente modo:

a) Rifiuto urbano residuo: settimanale

b) frazione umida: settimanale (bisettimanale nel periodo maggio/settembre) c) materiale cartaceo: settimanale

d) plastica: settimanale e) vetro: quindicinale f) lattine: quindicinale

2. Il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti dovrà essere sempre svolto con la stessa successione, percorrenza e con gli stessi orari che verranno opportunamente impartiti dal responsabile dell’Area Gestione del Territorio o suo delegato. In ogni caso il servizio dovrà essere concluso, di norma, entro:

 le ore 11:00 nelle vie del centro storico (area interna alle vie: Circonvallazione, Rimembranze e Papa Giovanni XXIII).

 le ore 13:00 nella frazione di Basella

 le ore 14:00 nel restante territorio comunale

 Il servizio di raccolta vetro, lattine e barattolame dovrà, di norma, terminare entro le ore 16.00.

(23)

TITOLO IX Gestione dei rifiuti di imballaggio

Art. 39 Competenze

1. Il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari di cui all'art. 2, compete ai produttori ed agli utilizzatori di cui all'art. 2. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio non deve comportare oneri economici per il consumatore.

Art. 40 Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, metallo, plastica e carta

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti in oggetto vengono effettuati secondo le seguenti modalità.

a) I CONTENITORI IN VETRO potranno essere raccolti mediante:

- conferimento mediante raccolta porta a porta.

- conferimento diretto a cura del produttore presso il Centro di Raccolta Comunale;

b) I CONTENITORI IN PLASTICA (l'elenco di quelli raccoglibili separatamente è redatto dall'ufficio comunale competente in base alle indicazioni fornite dal CO.NA.I) preventivamente schiacciati, potranno essere raccolti mediante:

- conferimento mediante raccolta porta a porta in.

- conferimento diretto a cura del produttore presso il Centro di Raccolta Comunale;

In nessun caso possono essere conferiti, unitamente ai contenitori in plastica, contenitori diversi da quelli stabiliti nell'apposito elenco, né tantomeno altri oggetti, pur se simili in quanto a dimensione e/o composizione.

c) I CONTENITORI IN METALLO (LATTINE E BARATTOLI IN BANDA STAGNATA), preventivamente schiacciati, potranno essere raccolti mediante:

- conferimento mediante raccolta porta a porta.

- conferimento diretto a cura del produttore presso il Centro di Raccolta Comunale;

d) I contenitori in CARTONE verranno raccolti unitamente agli altri rifiuti cartacei secondo le modalità descritte all'art. 33.

Art. 41 Frequenze dei servizi di raccolta

1. La frequenza dei servizi di raccolta oggi in atto sottostà alle seguenti cadenze:

a) imballaggi in vetro e barattolame: quindicinale b) imballaggi in cartone: settimanale

c) frazione in plastica: settimanale

TITOLO X Gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 42 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. Il Comune, rilevate le particolari caratteristiche quali-quantitative degli RSA, istituisce appositi servizi di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani volto al maggior recupero possibile di materiali in modo differenziato.

2. E' previsto un servizio di raccolta dei RSA per i seguenti materiali:

a) rifiuti indifferenziati;

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d) imballaggi in plastica;

e) materiali in metallo;

f) legno;

g) rifiuti organici (scarti alimentari);

h) polistirolo in quantità voluminose;

i) verde derivante da potatura di alberi e sfalci d’erba, scarti ligneo-cellulosici naturali (escluse attività florovivaistiche e di giardinaggio);

Il servizio verrà attivato gradualmente, in ragione delle soluzioni organizzative individuate.

3. L’assessorato competente può variare il numero delle categorie di cui al precedente comma 2.

4. Il conferimento e la raccolta differenziata dei materiali di cui al precedente comma 2 verranno effettuati secondo le seguenti modalità:

a) conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale;

e) raccolta presso il produttore

il Comune potrà organizzare i servizi di raccolta, e successivo trasporto ed avvio alle differenti fasi di recupero e/o smaltimento finale, nel limite di un metro cubo per tipologia per i punti a,b,c,d,e,f, del punto 2.

5. Allo stato attuale detti rifiuti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:

a) Rifiuti assimilati indifferenziati:

- raccolta porta a porta con le stesse modalità previste all’articolo art. 288,

b) Carta e Cartone:

- raccolta porta a porta;

- raccolta presso il Centro di Raccolta Comunale

c) Rifiuti legno e metallo, rifiuti ingombranti, imballaggi primari e secondari in vetro, plastica, metallo, polistirolo, verde e scarti ligneo-cellulosici naturali, indumenti, scarpe, materassi e rifiuti compostabili:

- con le stesse modalità previste per le utenze domestiche

Art. 43 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani

1. Secondo quanto stabilito dal D.P.R. 15-7-2003 n. 254

Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179 sono considerati rifiuti sanitari i rifiuti, i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del regolamento sopracitato, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;

2. I rifiuti di cui al comma 1, sottostanno alle modalità di conferimento e raccolta previste per gli altri rifiuti assimilati all'art. 43, fatto salvo le disposizioni del D.P.R. 15-7-2003 n. 254 e del D. Lgs 152/06.

(25)

TITOLO XI Gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani

Art. 44 Gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani

1. Alla gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, devono provvedere coloro che li producono, ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 13.

(26)

TITOLO XII Gestione di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e dalle pratiche del “fai da te”

Art. 45 Smaltimento di veicoli a motore

1. I veicoli a motore, i rimorchi e simili, che per volontà del proprietario o per disposizione di legge, siano destinati alla demolizione devono essere conferiti dal proprietario stesso, esclusivamente a specifici centri autorizzati di raccolta per la demolizione ed eventuale recupero di parti per la rottamazione.

Art. 46 Servizi di raccolta differenziata dell’olio minerale esausto, degli accumulatori al piombo esausti e dei pneumatici usurati

1. Questo Comune intende fornire, nel rispetto del regime autorizzativo nazionale e regionale ed in ossequio a quanto previsto al punto 2.2.6.3.5 del “Piano regionale di gestione dei rifiuti”, un servizio di raccolta differenziata dell’olio minerale esausto, degli accumulatori per autoveicoli e degli pneumatici usurati provenienti dalle pratiche del 'fai da te'.

Art. 47 Modalità di conferimento e raccolta differenziata degli accumulatori al piombo esausti, dell’olio minerale esausto e dei pneumatici usurati

1. Gli accumulatori per autoveicoli, l'olio minerale esausto e i pneumatici usurati potranno essere conferiti a) presso i rivenditori autorizzati;

b) in appositi contenitori siti all’interno del Centro di Raccolta Comunale.;

(27)

TITOLO XIII Altri interventi in tema di riduzione e riutilizzo dei rifiuti

Art. 48 Attività volte alla diminuzione dei rifiuti

1. Ai fini della diminuzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione Comunale promuove:

a) campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza ad un consumo ecocompatibile, attuate anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori;

b) iniziative promozionali, condotte di concerto con gli esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta;

c) iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con gruppi e associazioni operanti in tal senso;

d) divulgazione e diffusione dell'uso del compostaggio domestico degli scarti organici anche attraverso un adeguato supporto tecnico di consulenza offerto alla popolazione.

Art. 49 Uso di materiale in carta riciclata

1. Ai fini di incrementare e promuovere l’uso di materiale derivante da riciclaggio, il Comune, previa verifica delle reali possibilità di utilizzo di carta riciclata nei vari settori, stabilisce i quantitativi annui minimi di carta riciclata da utilizzare presso gli uffici comunali;

Per manifesti, locandine, volantini, opuscoli ed ogni altro materiale cartaceo prodotto od utilizzato per informare i cittadini circa i servizi di gestione dei rifiuti e promuovere la raccolta differenziata, è utilizzato materiale in carta riciclata.

2. Il Comune promuove inoltre, nelle forme e nei modi che andrà a stabilire, l’uso di carta riciclata presso scuole, uffici ed aziende private.

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