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PREVENZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO

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Academic year: 2022

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PREVENZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO

Comandante Provinciale VV.F. Parma ing. Vincenzo Giordano

Parma 25 ottobre 2017

(2)

Il d.lgs. 81/08 conferma il ruolo centrale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in tema di

sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento allo

svolgimento dei seguenti servizi:

1. PREVENZIONE INCENDI;

2. FORMAZIONE ANTINCENDIO.

(3)

Le principali attività che impegnano il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel settore della sicurezza possono essere così riassunte:

Vigilanza

L'art. 13 del D.Lgs. 81/2008 prevede che la vigilanza circa l'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia svolta,

per quanto di specifica competenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Tale attività è volta a verificare l'attuazione del complesso di norme, contenute nel codice penale ed in leggi speciali, che si prefiggono di:

• prevenire l'insorgere di incendi nei luoghi di lavoro;

• prevenire la formazione e l'innesco di miscele esplosive nei luoghi di lavoro;

• assicurare le condizioni per un rapido e sicuro allontanamento dei

(4)

Il CNVVF e la sicurezza sul lavoro

Polizia amministrativa

Tale attività riguarda, principalmente, il settore della

prevenzione incendi e si concretizza attraverso il controllo obbligatorio da parte dei Vigili del Fuoco in talune

aziende.

(5)

Polizia giudiziaria

La competenza degli agenti ed ufficiali di polizia

giudiziaria degli operatori del C.N.VV.F. è limitata alle tipologie di reati fondamentalmente ascrivibili alle due seguenti categorie:

• delitti contro la pubblica incolumità;

• contravvenzioni in materia di sicurezza antincendio

nei luoghi di lavoro.

(6)

Il CNVVF e la sicurezza sul lavoro

Formazione

Attività rivolta essenzialmente ai seguenti soggetti:

• Responsabili ed addetti al servizio di prevenzione protezione;

• Preposti;

• Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

• Addetti alla lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

• Addetti alla sicurezza in impianti sportivi, rivenditori di

bombole di GPL, addetti alle squadre antincendio aziendali

all'interno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

(7)

Il CNVVF e la sicurezza sul lavoro

Assistenza alle imprese

È un'assoluta novità introdotta dall'art. 46 del decreto 81

dove si prevede, tra le altre cose, la creazione di appositi

nuclei specialistici presso le Direzioni Regionali dei Vigili

del Fuoco al fine di favorire il miglioramento dei livelli di

sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

(8)

PREVENZIONE INCENDI

Il d.lgs. 81/08 stabilisce che i titolari delle

«aziende e le lavorazioni nelle quali si

producono, si impiegano, si sviluppano o si

detengono prodotti infiammabili, incendiabili

o esplodenti e che, per dimensioni,

ubicazione ed altre ragioni presentano in

caso di incendio gravi pericoli per la

incolumità dei lavoratori sono soggette, ai

fini della prevenzione incendi, al controllo del

Comando provinciale dei vigili del fuoco

competente per territorio………».

(9)

La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale.

(art.14 comma 1 d.lgs. 139/2006)

(10)

Le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono definiti, da ultimo, dai seguenti decreti legislativi:

- D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139;

- D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

ORDINAMENTO DEL C.N.VV.F.

(11)

La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.

(Art.13 comma 1 D.Lgs. 139/2006)

(12)

Fermo restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e di esplosione nonché, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.

(art.13 comma 2 d.lgs. 139/2006 come modificato dall’art. 3 comma 1 d.lgs. 97/2017)

(13)

La prevenzione incendi, come detto, deve essere attuata dai responsabili delle attività in tutti i luoghi di lavoro.

Inoltre, per determinate attività,

stabilite dalla legge, è anche

obbligatorio adottare i procedimenti

tecno-amministrativi di prevenzione

incendi.

(14)

Le 80 tipologie di attività soggette ai procedimenti di prevenzione sono elencate nell’allegato I del D.P.R.

151/2011 e sono distinte in tre

categorie.

(15)

con una differenziazione degli adempimenti procedurali:

Categoria A: attività dotate di 'regola tecnica' e contraddistinte da un limitato livello di complessità.

Categoria B: attività presenti in A (dotate di 'regola tecnica'), caratterizzate da un maggiore livello di complessità;

- attività sprovviste di 'regola tecnica', ma con un livello di

complessità inferiore al parametro assunto per la categoria C.

Categoria C: attività con alto livello di complessità,

indipendentemente dalla presenza di 'regola tecnica'.

(16)

PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI (DPR 151/2011)

(17)

CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI 1. Sopralluogo a seguito presentazione SCIA;

2. Sopralluogo a seguito intervento di soccorso;

3. Controlli a campione;

4. Sopralluogo a seguito esposto.

(18)

L’art. 20 del d.lgs. 139/2006 così come modificato dall’art. 3 comma 8 del d.lgs. 97/2017 stabilisce:

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività

soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di

presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la

richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è

punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258

a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la

detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o

esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli

per l'incolumità della vita e dei beni….omissis (allegato I DPR

151/2011)

(19)

comma 8 del d.lgs. 97/2017 stabilisce:

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini

della presentazione della segnalazione certificata di inizio

attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità

antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con

la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a

516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le

certificazioni e dichiarazioni medesime.

(20)

L’art. 20 del d.lgs. 139/2006 così come modificato dall’art. 3 comma 8 del d.lgs. 97/2017 stabilisce:

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle

disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione

dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili

omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio

attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità

antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di

pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture

caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i

servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta

fino all'adempimento dell'obbligo.».

(21)

VALUTAZIONE PROGETTI ANTINCENDIO

339 203

SEGNALAZIONE INIZIO ATTIVITÀ Cat. A e B

Con verifiche a campione

464 423

SEGNALAZIONE INIZIO ATTIVITÀ Cat. C

Per rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi

139 106

ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODICO

375 451

Deroghe, nulla osta di fattibilità, verifica in corso d’opera

21 20

Verifiche attività su obiettivi ministeriali

31 35

Pratiche di polizia giudiziaria

47 44

(22)

FORMAZIONE

Il titolare dell’ attività è tenuto a designare gli addetti alla lotta antincendio, all’evacuazione ed alla gestione dell’emergenza ed a curarne la relativa formazione.

Il numero degli addetti antincendio è definito sotto la responsabilità del Datore di Lavoro e deve assicurare l’attuazione del piano di emergenza aziendale.

Ai fini della formazione, le aziende sono classificate a basso rischio (A), medio rischio (B) e alto rischio (C).

La determinazione del rischio aziendale viene fatta attraverso la

redazione del Documento di Valutazione dei Rischi a cura del

Datore di Lavoro.

(23)

Tuttavia, per alcune attività, il livello di rischio è definito con decreto del Ministero dell’Interno 10 MARZO 1998

a) industrie e depositi a rischio di incidenti rilevante;

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;

g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;

h) aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 mq e metropolitane;

(24)

FORMAZIONE

Tuttavia, per alcune attività, il livello di rischio è definito con decreto del Ministero dell’Interno 10 MARZO 1998

i) alberghi con oltre 100 posti letto;

l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;

m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;

n) uffici con oltre 500 dipendenti;

o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;

p) edifici pregevoli per arte e storia adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2; q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione,

manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;

r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

(25)

DM 10 MARZO 1998

Il DM 10 marzo 1998 stabilisce la durata dei corsi di formazione nonché i loro contenuti in funzione del livello di rischio aziendale.

I Corsi di formazione, indipendentemente dal livello di rischio aziendale, possono essere tenuti dai Vigili del Fuoco e/o da privati.

Gli addetti alla lotta antincendio che prestano servizio in aziende ad alto rischio, oltre a frequentare il relativo Corso di Formazione, devono

conseguire l’Attestato di Idoneità, ai sensi della legge 609/96.

L’Attestato di Idoneità antincendio si consegue, da parte dei lavoratori, attraverso il superamento di un esame teorico – pratico

la cui Commissione è composta da personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

(26)

FORMAZIONE AI LAVORATORI DELLE AZIENDE (D.Lgs. 81/2008)

Numero edizioni Numero Corsisti

Corsi effettuati 102 1.283

Esami di idoneità

effettuati 71 492

ANNO 2016

(27)

FORMAZIONE AI LAVORATORI DELLE AZIENDE (D.Lgs. 81/2008)

Numero edizioni Numero Corsisti

Corsi effettuati 91 978

Esami di idoneità

effettuati 68 504

ANNO 2017

(28)

Grazie per l’attenzione

e-mail: comando.parma@vigilfuoco.it

pec: com.parma@cert.vigilfuoco.it

Riferimenti

Documenti correlati

445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso,

• Di comunicare al Comune, utilizzando apposita modulistica, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi praticati relativamente alle attività svolte, nonché

445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso,

 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal

 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal

documentazione amministrativa”). L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto

▪ che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal