PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA N. 211/DT del 27/09/2011
OGGETTO: Autorizzazione gara automobilistica di velocità in salita denominata “Iglesias S. Angelo”
prevista per i giorni 30/09/2011 e 01-02/10/2011.
IL DIRIGENTE
Tenuto conto della L.R. 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”
Visto l’Art. 9 del Codice della Strada “Competizioni sportive su strada”, e gli artt. 162 e 163 del D.Lgs.
31 Marzo 1998 n° 112 (trasferimento competenze per il rilascio di autorizzazioni di gare su strada dalla Prefettura alle Regioni, Province e Comuni)
Esaminata l’istanza Prot.17297 del 29/06/2011 e successive integrazioni, presentata dal Sig. Giorgio Ladu, presidente dell’Automobile Club Cagliari, con sede in Cagliari (CA), via Palomba n.64, portante richiesta di autorizzazione allo svolgimento della gara automobilistica di velocità in salita denominata
“Iglesias S.Angelo” prevista per i giorni 30/09/2011 e 01-02/10/2011
Controllati il programma della manifestazione e la relativa planimetria che, a tutti gli effetti costituiscono parte integrante della presente autorizzazione
Preso atto che la manifestazione interesserà esclusivamente la S.S. 126, nel tratto da Iglesias a Sant’Angelo, dal Km. 42,890 al Km. 49,700, di pertinenza del Comune di Iglesias, ricadente nel territorio della Provincia di Carbonia Iglesias
Visti i N.O. del Comune di Iglesias, prot. n. 23589 del 12/09/2011, del Comune di Fluminimaggiore, prot.
n. 23894 del 14/09/2011 e dell’ANAS, prot. n. 24979 del 26/09/2011
Visto il verbale di collaudo del percorso di gara rilasciato dall’ANAS, prot. n. 26942 del 26/09/2011 Visti i verbali della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, n.06/2011 del 19/09/2011 e n. 07/2011 del 23/09/2011, archiviati con prot. n. 24842 del 26/09/2011
Tenuto presente che sarà cura della Prefettura chiedere alla Questura e alla Polizia Stradale le valutazioni di competenza
Valutata l’opportunità di emanare l’autorizzazione necessaria allo svolgimento della predetta manifestazione subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni di seguito indicate al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall’art.9 del Codice della Strada
Vista la dichiarazione con la quale il Sig. Giorgio Ladu riconosce la C.S.A.I. quale unica giurisdizione competente, salvo il diritto di Appello previsto dal Codice e dal Regolamento Nazionale sportivo;
rinuncia, conseguentemente, ad adire arbitri o altra giurisdizione per fatti derivanti dalla organizzazione e dallo svolgimento della competizione e ritiene sollevati l’ACI e la C.S.A.I. , gli organizzatori, tutti gli ufficiali di Gara da ogni colpa di terzi, per danni subiti da esso concorrente, suoi conduttori, passeggeri, dipendenti o beni.
Tenuto conto della dichiarazione, rilasciata dal Sig. Giorgio Ladu, prot. n. 23523 del 12/09/2011, con la quale lo stesso certifica che il numero degli spettatori presenti sul tracciato di gara non sarà superiore a 5.000 unità
DETERMINA
per quanto in premessa, di autorizzare il Sig. Giorgio Ladu, in qualità di Presidente dell’Automobile Club Cagliari, partita i.v.a. n.00154870927, ad organizzare ed effettuare la gara automobilistica denominata
“Iglesias S.Angelo”, prevista per i giorni 30/09/2011 e 01-02/10/2011, lungo il percorso di cui all'allegato programma, dettagliato, a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni:
1. i partecipanti si attengano alle disposizioni del nuovo Codice della Strada, del Regolamento ed alle eventuali disposizioni impartite dagli agenti di Pubblica Sicurezza e da tutti gli addetti al controllo del traffico
2. la società organizzatrice si attenga alle disposizioni impartite dall’A.N.A.S. con proprio Nulla Osta del 26/09/2011 prot. n. 24979 e con verbale di collaudo del percorso di gara del 21/09/2011, Ns. prot.
n. 24942 del 26/09/2011
3. la società organizzatrice si attenga alle disposizioni impartite dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo con verbale n.07/2011del 23/09/2011
4. sia assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di un numero adeguato di ambulanze e di medici
5. siano adottate tutte le misure necessarie a garantire l’incolumità pubblica e dei partecipanti alla gara.
Premesso quanto sopra, questa Amministrazione Provinciale e i suoi funzionari rimangono sollevati da responsabilità per incidenti di qualsiasi genere che avessero a verificarsi in dipendenza dell’effettuazione della gara, restando detta responsabilità esclusivamente a carico della società organizzatrice, dell'organizzatore e dei concorrenti.
La presente autorizzazione è valida solamente per i giorni 30/09/2011 e 01-02/10/2011, ed è sempre revocabile per motivi di ordine di sicurezza pubblica nonché di abuso da parte del concessionario.E’ rilasciata senza pregiudizio per diritti di terzi.
Copia della presente autorizzazione è trasmessa alla Prefettura per l’adozione dei provvedimenti di competenza al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del comma 7-bis dell’art.9 del D.Lgs 30/04/1992, n° 285, come modificato dall’art.2 del D.Lgs 15/01/2002, n°9 e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE F.to Ing. Palmiro Putzulu