PIANIFICAZIONE GENERALE DEL TERRITORIO
“Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio” (art.10 L.157/92)
ISTITUTI DI PROTEZIONE - Parchi
- Riserve naturali - Oasi di protezione
- Zone di ripopolamento e cattura
- Centri pubblici di riproduzione della fauna
ISTITUTI PER L’ESERCIZIO VENATORIO - Ambiti Territoriali di Caccia
- Comprensori Alpini
- Aziende Faunistico Venatorie - Aziende agri-turistico venatorie
- FINALITA’ DEI DIVERSI ISTITUTI DI PROTEZIONE - Parchi e Riserve naturali
“..istituiti tramite leggi nazionali o regionali per tutelare aree di
eccezionale importanza naturalistica … rappresentative di ambienti unici e tipici di un certo territorio”
- Oasi di Protezione
aree destinate al rifugio, alla protezione e alla sosta della fauna selvatica
- Zone di ripopolamento e cattura
destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione delle densità faunistiche ottimali
- Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale
destinati alla ricostituzione delle popolazioni autoctone
RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO
Il territorio agro-silvo-pastorale è destinato :
-per una quota dal 10 al 20 %, in Zona Alpi, e dal 20 al 30
% nella zona di pianura alla protezione della
fauna…”in dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni” (art.10, c.3, Legge 157/92)
- per una quota massima del 15% all’esercizio della caccia privata (AFV e AATV)
- Il restante territorio all’esercizio della caccia
programmata, fatta eccezione per i terreni sui quali il proprietario intende vietare l’attività venatoria
qualora tale divieto non contrasti con la pianificazione faunistico-venatoria complessiva
I PIANI FAUNISTICO -VENATORI
• le Regioni, sulla base dei criteri espressi dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (ora ISPRA),
coordinano la realizzazione dei piani faunistico-
venatori provinciali , garantendone l’omogeneità e congruenza con le norme
• le Province e la Città Metropolitana
predispongono e approvano i PFV di loro competenza prevedendo, tra l’altro :
- le oasi di protezione
- le zone di ripopolamento e cattura - i centri di riproduzione faunistica
- le zone e i periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani da caccia I perimetri di detti istituti dovranno essere
indicati con apposite tabelle
ULTERIORI DISPOSIZIONI A SALVAGUARDIA E POTENZIAMENTO DEGLI HABITAT FAUNISTICI
• le Province predispongono piani di
miglioramento ambientale e attivano
programmi per la gertione del territorio
all’interno delle zone di protezione faunistica
• le Province, gli Ambiti Territoriali di Caccia e i Comprensori Alpini, sulla base di piani
pluriennali di intervento, assegnano incentivi agli agricoltori per il ripristino ambientale
GESTIONE PROGRAMMATA DELL’ATTIVITA’
VENATORIA
Le Regioni ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato all’attività venatoria in Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) e Comprensori Alpini (C.A.) di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.
In ogni A.T.C. e C.A. vige un indice di densità venatoria (rapporto cacciatore/territorio) sulla base del quale è possibile ammettere un numero contingentato di cacciatori ; gli indici vigenti, fissati dal Ministero, sono pari a 1 cacciatore ogni 19,01 ettari, per le zone di pianura, e 1 cacciatore ogni49,49 ettari per la zona alpi
Le Regioni, su richiesta degli interessati e sentito l’ I.S.P.R.A., entro il limite del 15% del proprio territorio a.s.p., autorizzano inoltre
l’istituzione di:
- Aziende faunistico-venatorie “ per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare
riferimento alla tipica fauna alpina… alla grossa fauna europea e a quella acquatica”
- Aziende agri-turistico-venatorie “ai fini di impresa agricola…..nelle quali sono consentiti l’immissione e l’abbattimento per tutta la stagione venatoria di
fauna selvatica di allevamento”
a
ORGANI DI GESTIONE DEGLI A.T.C. E C.A.
NATURA GIURIDICA, COMPOSIZIONE E COMPETENZE
• gli A.T.C. e C.A. sono associazioni di diritto privato incaricate di pubbliche funzioni
• la loro gestione è demandata ad un apposito Comitato composto da:
- 3 rappr. Organizzazioni Professionali Agricole - 3 rappr. Associazioni Venatorie
- 2 rappr. Associazioni di Protezione Ambientale - 2 rappr. Enti Locali
• NOVITA’ IMPORTANTE :
“Non possono essere designati per una categoria soggetti che esercitano attività ricadenti in altre categorie”
(art. 3, punto 4, 3° comma, Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia
programmata)
COMPETENZE :
- ammissione cacciatori
- accertamento consistenza faunistica e proposta piani di prelievo
- immissioni integrative di selvaggina - miglioramento degli habitat faunistici
(contributi agli agricoltori, etc.)
- formulazione di eventuali proposte di sospensione del prelievo venatorio
- controllo, tramite l’allestimento di appositi
centri, sul prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina
ATTIVITA’ VENATORIA
• “costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all’abbattimento o cattura di specie di fauna
selvatica con l’impiego dei mezzi e nei tempi contemplati dalla legge”
• “è considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o in attesa della stessa per abbatterla”
• l’attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini a determinate
condizioni
CHI PUO ESERCIARE LA CACCIA ?
• l’attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso caccia , di polizza assicurativa per la
responsabilità civile verso terzi derivante dall’uso delle armi …..nonché di polizza assicurativa per infortuni
ABILITAZIONE VENATORIA
• per il rilascio della licenza di porto di fucile, nonché per il rilascio della stessa in caso di revoca
temporanea, è richiesta l’abilitazione venatoria
• l’abilitazione si ottiene previo superamento di una prova d’esame che verte su temi attinenti a :
- normativa di settore
- zoologia applicata alla caccia
- salvaguardia dell’ambiente e delle produzioni agricole
- norme di pronto soccorso - armi da caccia e loro uso
IN CHE MODO SI PUO’ ESERCITARE L’ATTIVITA’
VENATORIA ?
• “Fatto salvo l’esercizio venatorio con l’arco o con il falco, l’esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme :
- vagante in zona Alpi
- da appostamento fisso
- nell’insieme delle altre forme di attività
venatoria consentite e praticate nel rimanente territorio “
CACCIA VAGANTE
• si esercita per lo più con l’uso dei cani atti allo scovo della selvaggina (cani da ferma, cani da seguita)
• rientra indubbiamente in tale forma di caccia anche il vagare sul territorio per provocare lo scaccio e il palesarsi della fauna selvatica
• si considera caccia vagante anche l’aspetto della selvaggina laddove non si realizzi alcuna modifica del sito
CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO
• l’attività venatoria viene praticata in aree
generalmente di proprietà appositamente attrezzate per la caccia (es. tese nelle zone umide)
• gli appostamenti devono non comportare alterazione permanente dei luoghi, avere natura precaria ,
realizzati in legno o tubolari in ferro o con
prefabbricati, devono essere privi di fondazioni e facilmente rimuovibili
• in Regione Piemonte non è ammessa la caccia da appostamento fisso (rif. annata venatoria 1989/90)
“Non sono considerati fissi.. gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli
appostamenti di cui all’art. 14 , comma 12”
che recita :
Le Province autorizzano la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi la cui ubicazione non deve
comunque ostacolare l’attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che comportino preparazione del sito con
modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del
conduttore del fondo, lago o stagno privato.
NELL’INSIEME DELLE ALTRE FORME DI ATTIVITA’
VENATORIA CONSENTITE
• in tutte le forme ammesse di caccia vagante
• da appostamento temporaneo con modificazione del sito
(senza modifica del sito l’appostamento è da considerarsi assimilabile alla caccia vagante a norma dell’art.12, comma 13, L. 157/92)
ULTERIORI ABILITAZIONI PER ESERCITARE ALCUNE FORME DI CACCIA
• Il cacciatore che intende partecipare al prelievo della fauna ungulata ruminante (camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino) deve partecipare e
superare apposito corso di formazione.
• Il cacciatore che intende esercitare l’attività
venatoria alla tipica fauna alpina (gallo forcello, coturnice, pernice bianca e lepre variabile) deve parimenti frequentare e superare apposito corso.
AMMISSIONE ALLA CACCIA PROGRAMMATA
• Comunicazione alla Provincia/Città
Metropolitana dell’opzione sulle modalità di caccia ammesse entro il 31 gennaio; detta scelta ha valore stagionale.
• Richiesta di ammissione in A.T.C. o C.A.
Ogni cacciatore ha diritto all’accesso in un
ambito venatorio compreso nella Regione in cui risiede e può avere accesso in altri ATC o CA previo consenso dei relativi organi di
gestione.
DOCUMENTI NECESSARI PER L’ESERCIZIO DELLA CACCIA
• Licenza di porto di fucile per uso caccia e relativa ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa
• Tesserino regionale rilasciato dalla Regione di residenza
• Ammissione in A.T.C. o C.A. attestata tramite apposito timbro impresso sul tesserino, ovvero autorizzazione alla caccia in AFV e AATV
• Contratto di assicurazione secondo massimali di legge
GIORNATE DI CACCIA CONSENTITE
• Ogni cacciatore può esercitare l’attività
venatoria per non più di tre giorni la settimana
• Nel territorio destinato alla caccia
programmata l’esercizio venatorio è limitato alle giornate di mercoledì, sabato e domenica, con le seguenti possibili eccezioni:
- la caccia di selezione alla fauna ungulata può
essere articolata su tutti i giorni della settimana ad eslusione del martedì e venerdì
- alle specie migratorie, salvo diversa disposizione del C.d.G., la caccia è ammessa anche il lunedì e giovedì
- la caccia al cinghiale può essere consentita dal C.d.G. anche nella giornata di lunedì.
• Nel territorio destinato alla caccia riservata a
gestione privata (AFV e AATV) l’attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì,
giovedì, sabato e domenica.
• Le giornate di caccia esercitate in ATC o CA,
ovvero in istituti di caccia privata, concorrono tra loro nella definizione del limite massimo di
giornate venatorie settimanali ammesse.
ORARIO DI CACCIA
• la caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole al tramonto
• la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto
IL PRELIEVO DELLA SELVAGGINA
E’ consentito abbattere le specie di fauna
selvatica annualmente indicate dal Calendario Venatorio secondo :
* piano di abbattimento selettivo : relativamente alle specie ungulate
* piano di prelievo numerico : relativamente alle specie appartenenti alla tipica fauna
alpina, tarna e pernice rossa
* carniere stagionale : relativamente a tutte le altre specie
In Regione Piemonte valgono i seguenti limiti
• per ogni giornata di caccia :
- 2 capi di fauna stanziale di cui una sola lepre - 8 capi di specie migratorie di cui non più di 2
beccacce, 3 tortore e 3 quaglie - 5 cinghiali (deroga)
- un capo di tipica fauna alpina (a discrezione del Comitato di Gestione)
- 25 capi di minilepre
- 10 capi di coniglio selvatico, cornacchia, gazza o ghiandaia
• per ogni stagione venatoria :
- Cinghiale 25 capi
- Coturnice e Fagiano di monte 4 “
- Lepre comune 5 “
- Starna e pernice rossa 4 “
- Fagiano comune 30 “
- Minilepre 70 “
- Coniglio selvatico 50 “
- Cornacchia,Ghiandaia,Gazza 50 “
- Specie migratorie 50 capi di cui non più di 10 beccacce, 20 tortore e 20 quaglie