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PIANIFICAZIONE GENERALE DEL TERRITORIO

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Academic year: 2022

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PIANIFICAZIONE GENERALE DEL TERRITORIO

“Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio” (art.10 L.157/92)

(2)

ISTITUTI DI PROTEZIONE - Parchi

- Riserve naturali - Oasi di protezione

- Zone di ripopolamento e cattura

- Centri pubblici di riproduzione della fauna

ISTITUTI PER L’ESERCIZIO VENATORIO - Ambiti Territoriali di Caccia

- Comprensori Alpini

- Aziende Faunistico Venatorie - Aziende agri-turistico venatorie

(3)

- FINALITA’ DEI DIVERSI ISTITUTI DI PROTEZIONE - Parchi e Riserve naturali

“..istituiti tramite leggi nazionali o regionali per tutelare aree di

eccezionale importanza naturalistica … rappresentative di ambienti unici e tipici di un certo territorio”

- Oasi di Protezione

aree destinate al rifugio, alla protezione e alla sosta della fauna selvatica

- Zone di ripopolamento e cattura

destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione delle densità faunistiche ottimali

- Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale

destinati alla ricostituzione delle popolazioni autoctone

(4)

RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO

Il territorio agro-silvo-pastorale è destinato :

-per una quota dal 10 al 20 %, in Zona Alpi, e dal 20 al 30

% nella zona di pianura alla protezione della

fauna…”in dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni” (art.10, c.3, Legge 157/92)

- per una quota massima del 15% all’esercizio della caccia privata (AFV e AATV)

- Il restante territorio all’esercizio della caccia

programmata, fatta eccezione per i terreni sui quali il proprietario intende vietare l’attività venatoria

qualora tale divieto non contrasti con la pianificazione faunistico-venatoria complessiva

(5)

I PIANI FAUNISTICO -VENATORI

le Regioni, sulla base dei criteri espressi dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (ora ISPRA),

coordinano la realizzazione dei piani faunistico-

venatori provinciali , garantendone l’omogeneità e congruenza con le norme

(6)

le Province e la Città Metropolitana

predispongono e approvano i PFV di loro competenza prevedendo, tra l’altro :

- le oasi di protezione

- le zone di ripopolamento e cattura - i centri di riproduzione faunistica

- le zone e i periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani da caccia I perimetri di detti istituti dovranno essere

indicati con apposite tabelle

(7)

ULTERIORI DISPOSIZIONI A SALVAGUARDIA E POTENZIAMENTO DEGLI HABITAT FAUNISTICI

• le Province predispongono piani di

miglioramento ambientale e attivano

programmi per la gertione del territorio

all’interno delle zone di protezione faunistica

• le Province, gli Ambiti Territoriali di Caccia e i Comprensori Alpini, sulla base di piani

pluriennali di intervento, assegnano incentivi agli agricoltori per il ripristino ambientale

(8)

GESTIONE PROGRAMMATA DELL’ATTIVITA’

VENATORIA

Le Regioni ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato all’attività venatoria in Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) e Comprensori Alpini (C.A.) di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

In ogni A.T.C. e C.A. vige un indice di densità venatoria (rapporto cacciatore/territorio) sulla base del quale è possibile ammettere un numero contingentato di cacciatori ; gli indici vigenti, fissati dal Ministero, sono pari a 1 cacciatore ogni 19,01 ettari, per le zone di pianura, e 1 cacciatore ogni49,49 ettari per la zona alpi

(9)

Le Regioni, su richiesta degli interessati e sentito l’ I.S.P.R.A., entro il limite del 15% del proprio territorio a.s.p., autorizzano inoltre

l’istituzione di:

- Aziende faunistico-venatorie “ per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare

riferimento alla tipica fauna alpina… alla grossa fauna europea e a quella acquatica”

- Aziende agri-turistico-venatorie “ai fini di impresa agricola…..nelle quali sono consentiti l’immissione e l’abbattimento per tutta la stagione venatoria di

fauna selvatica di allevamento”

a

(10)

ORGANI DI GESTIONE DEGLI A.T.C. E C.A.

NATURA GIURIDICA, COMPOSIZIONE E COMPETENZE

• gli A.T.C. e C.A. sono associazioni di diritto privato incaricate di pubbliche funzioni

• la loro gestione è demandata ad un apposito Comitato composto da:

- 3 rappr. Organizzazioni Professionali Agricole - 3 rappr. Associazioni Venatorie

- 2 rappr. Associazioni di Protezione Ambientale - 2 rappr. Enti Locali

(11)

• NOVITA’ IMPORTANTE :

“Non possono essere designati per una categoria soggetti che esercitano attività ricadenti in altre categorie”

(art. 3, punto 4, 3° comma, Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia

programmata)

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COMPETENZE :

- ammissione cacciatori

- accertamento consistenza faunistica e proposta piani di prelievo

- immissioni integrative di selvaggina - miglioramento degli habitat faunistici

(contributi agli agricoltori, etc.)

- formulazione di eventuali proposte di sospensione del prelievo venatorio

- controllo, tramite l’allestimento di appositi

centri, sul prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina

(13)

ATTIVITA’ VENATORIA

“costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all’abbattimento o cattura di specie di fauna

selvatica con l’impiego dei mezzi e nei tempi contemplati dalla legge”

“è considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o in attesa della stessa per abbatterla”

l’attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini a determinate

condizioni

(14)

CHI PUO ESERCIARE LA CACCIA ?

• l’attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso caccia , di polizza assicurativa per la

responsabilità civile verso terzi derivante dall’uso delle armi …..nonché di polizza assicurativa per infortuni

(15)

ABILITAZIONE VENATORIA

per il rilascio della licenza di porto di fucile, nonché per il rilascio della stessa in caso di revoca

temporanea, è richiesta l’abilitazione venatoria

l’abilitazione si ottiene previo superamento di una prova d’esame che verte su temi attinenti a :

- normativa di settore

- zoologia applicata alla caccia

- salvaguardia dell’ambiente e delle produzioni agricole

- norme di pronto soccorso - armi da caccia e loro uso

(16)

IN CHE MODO SI PUO’ ESERCITARE L’ATTIVITA’

VENATORIA ?

• “Fatto salvo l’esercizio venatorio con l’arco o con il falco, l’esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme :

- vagante in zona Alpi

- da appostamento fisso

- nell’insieme delle altre forme di attività

venatoria consentite e praticate nel rimanente territorio “

(17)

CACCIA VAGANTE

• si esercita per lo più con l’uso dei cani atti allo scovo della selvaggina (cani da ferma, cani da seguita)

• rientra indubbiamente in tale forma di caccia anche il vagare sul territorio per provocare lo scaccio e il palesarsi della fauna selvatica

• si considera caccia vagante anche l’aspetto della selvaggina laddove non si realizzi alcuna modifica del sito

(18)

CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO

l’attività venatoria viene praticata in aree

generalmente di proprietà appositamente attrezzate per la caccia (es. tese nelle zone umide)

gli appostamenti devono non comportare alterazione permanente dei luoghi, avere natura precaria ,

realizzati in legno o tubolari in ferro o con

prefabbricati, devono essere privi di fondazioni e facilmente rimuovibili

in Regione Piemonte non è ammessa la caccia da appostamento fisso (rif. annata venatoria 1989/90)

(19)

“Non sono considerati fissi.. gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli

appostamenti di cui all’art. 14 , comma 12”

che recita :

Le Province autorizzano la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi la cui ubicazione non deve

comunque ostacolare l’attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che comportino preparazione del sito con

modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del

conduttore del fondo, lago o stagno privato.

(20)

NELL’INSIEME DELLE ALTRE FORME DI ATTIVITA’

VENATORIA CONSENTITE

• in tutte le forme ammesse di caccia vagante

• da appostamento temporaneo con modificazione del sito

(senza modifica del sito l’appostamento è da considerarsi assimilabile alla caccia vagante a norma dell’art.12, comma 13, L. 157/92)

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ULTERIORI ABILITAZIONI PER ESERCITARE ALCUNE FORME DI CACCIA

Il cacciatore che intende partecipare al prelievo della fauna ungulata ruminante (camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino) deve partecipare e

superare apposito corso di formazione.

Il cacciatore che intende esercitare l’attività

venatoria alla tipica fauna alpina (gallo forcello, coturnice, pernice bianca e lepre variabile) deve parimenti frequentare e superare apposito corso.

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AMMISSIONE ALLA CACCIA PROGRAMMATA

• Comunicazione alla Provincia/Città

Metropolitana dell’opzione sulle modalità di caccia ammesse entro il 31 gennaio; detta scelta ha valore stagionale.

• Richiesta di ammissione in A.T.C. o C.A.

Ogni cacciatore ha diritto all’accesso in un

ambito venatorio compreso nella Regione in cui risiede e può avere accesso in altri ATC o CA previo consenso dei relativi organi di

gestione.

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DOCUMENTI NECESSARI PER L’ESERCIZIO DELLA CACCIA

Licenza di porto di fucile per uso caccia e relativa ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa

Tesserino regionale rilasciato dalla Regione di residenza

Ammissione in A.T.C. o C.A. attestata tramite apposito timbro impresso sul tesserino, ovvero autorizzazione alla caccia in AFV e AATV

Contratto di assicurazione secondo massimali di legge

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GIORNATE DI CACCIA CONSENTITE

• Ogni cacciatore può esercitare l’attività

venatoria per non più di tre giorni la settimana

• Nel territorio destinato alla caccia

programmata l’esercizio venatorio è limitato alle giornate di mercoledì, sabato e domenica, con le seguenti possibili eccezioni:

- la caccia di selezione alla fauna ungulata può

essere articolata su tutti i giorni della settimana ad eslusione del martedì e venerdì

(25)

- alle specie migratorie, salvo diversa disposizione del C.d.G., la caccia è ammessa anche il lunedì e giovedì

- la caccia al cinghiale può essere consentita dal C.d.G. anche nella giornata di lunedì.

Nel territorio destinato alla caccia riservata a

gestione privata (AFV e AATV) l’attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì,

giovedì, sabato e domenica.

Le giornate di caccia esercitate in ATC o CA,

ovvero in istituti di caccia privata, concorrono tra loro nella definizione del limite massimo di

giornate venatorie settimanali ammesse.

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ORARIO DI CACCIA

• la caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole al tramonto

• la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto

(27)

IL PRELIEVO DELLA SELVAGGINA

E’ consentito abbattere le specie di fauna

selvatica annualmente indicate dal Calendario Venatorio secondo :

* piano di abbattimento selettivo : relativamente alle specie ungulate

* piano di prelievo numerico : relativamente alle specie appartenenti alla tipica fauna

alpina, tarna e pernice rossa

* carniere stagionale : relativamente a tutte le altre specie

(28)

In Regione Piemonte valgono i seguenti limiti

• per ogni giornata di caccia :

- 2 capi di fauna stanziale di cui una sola lepre - 8 capi di specie migratorie di cui non più di 2

beccacce, 3 tortore e 3 quaglie - 5 cinghiali (deroga)

- un capo di tipica fauna alpina (a discrezione del Comitato di Gestione)

- 25 capi di minilepre

- 10 capi di coniglio selvatico, cornacchia, gazza o ghiandaia

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per ogni stagione venatoria :

- Cinghiale 25 capi

- Coturnice e Fagiano di monte 4 “

- Lepre comune 5 “

- Starna e pernice rossa 4 “

- Fagiano comune 30 “

- Minilepre 70 “

- Coniglio selvatico 50 “

- Cornacchia,Ghiandaia,Gazza 50 “

- Specie migratorie 50 capi di cui non più di 10 beccacce, 20 tortore e 20 quaglie

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