Contratti di distribuzione
Disciplina sui ritardi di pagamento
Corso di Diritto civile, A.A. 2014-2015 Prof. Giuseppe Vettori
7 ottobre 2014
Mario Mauro
I contratti di distribuzione
I contratti di distribuzione
Strutturale diversità di potere tra le parti
MA divieto di applicare le tutele previste per il consumatore
Atto unilaterale di concessione del privilegio o di una facoltà (know-how)
Ingerenza dell’affiliante
Interessi antagonisti nel rapporto
Predisporre comunque rimedi per evitare la soggiogazione dell’affiliato
(es. modifica unilaterale o cessazione del rapporto)
L. 6 maggio 2004, n. 129
Legge sull’affiliazione
commerciale
Affiliazione commerciale. Ratio.
Riequilibrare la disparità di potere nella fase di conclusione
ed esecuzione del contratto.
COME? Trasparenza del contenuto contrattuale
Correttezza dei contegni delle parti (evitare truffe o comportamenti elusivi)
Assicurare efficienza alla
catena di distribuzione
Contratto di affiliazione commerciale
Nozione
• contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi (art. 1).
Formalità
• Forma scritta a pena di nullità
• Obbligo di consegnare una copia completa del contratto trenta giorni prima la conclusione, oltre ad una serie di allegati
• Contenuti minimi del contratto predeterminati dal legislatore:
• Investimenti e spese di ingresso
• Royalties e know how
Giurisprudenza
Consiglio Stato sez. VI 09 febbraio 2006 n. 518
Il contratto di franchising, secondo la l. 6 maggio 2004 n. 129, realizza una forma di collaborazione tra imprese, in cui taluni soggetti, i franchisees, commerciano prodotti del franchisor, utilizzandone marchio e know-how, ma mediante una distinta organizzazione, rimanendo soggetti economicamente e giuridicamente distinti del franchisor. Ne consegue che se in una gara di appalto il concorrente-franchisor dichiara che talune prestazioni saranno eseguite dai franchisees, non fa riferimento alla propria organizzazione, ma a soggetti terzi, giuridicamente ed economicamente distinti. Pertanto il franchising rientra nella nozione di sub-appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 l. n. 55 del 1990, e dei divieti di subappalto ove previsti dall'ordinamento.
Gli aspetti problematici.
Obblighi posti a carico dell’affiliante e le conseguenze della violazione
Durata del contratto
Fase pre-contrattuale
e regime sanzionatorio
Le prestazioni. Tratti essenziali.
Franchisor
• Sperimentare sul mercato la formula commerciale
• Fornire un effettivo ed efficace know-how
Franchisee
• Sostenere investimenti necessari e le spese di ingresso
• Garantire royalties
• Obbligo di riservatezza
Rimedi
Violazione da parte
dell’affiliante dell’obbligo di sperimentare la formula commerciale
Nullità ex art. 1418, I co.
Presenza di solo quelle catene che abbiano dimostrato di essere efficienti sul mercato
Congruenza fra invalidità dell’atto
ed interessi tutelati dalla legge
La durata
Garantire un tempo minimo per consentire all’affiliante di
ammortare gli investimenti
DURATA MINIMA:
3 anni
Salvo inadempimento di una delle parti
Contratti a tempo DETERMINATO
Contratti a tempo INDETERMINATO
Diritto di recesso Silenzio della norma
Preavviso che tenga conto:
- Durata minima sufficiente all’ammortamento
- Comunque non inferiore a tre anni
Fase pre-contrattuale
Mancata consegna di copia del contratto 30 gg prima della conclusione
False informazioni
Risarcimento del danno Recesso
Annullamento del contratto e risarcimento del danno, se dovuto (art. 8)
Reticenza ?
Tutelare la piena consapevolezza e l’eventuale ripensamento
Norme che arricchiscono il precetto dell’art. 1337 c.c.
D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192
Attuazione della direttiva 2011/7/UE
Lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali.
Materia precedentemente disciplinata da D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
Aspetti innovativi della novella del 2012
Rimodulazione dei termini entro cui effettuare il pagamento
Elevazione del tasso minimo degli interessi moratori
Ulteriori limitazioni di deroga alle condizioni previste dal decreto
Ratio:
Colpire prassi e accordi che impongono a imprenditori di ricevere le somme loro dovute con notevoli ed ingiustificati ritardi rispetto al momento in cui le prestazioni furono eseguite
La disciplina
Ambito di applicazione
• Pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale à contratti comunque denominati , tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni
Oggettivo
• Contratti stipulati tra imprenditori (rectius:
imprenditori o professionisti)
• Tra un imprenditore e la PA
Soggettivo
• Debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore
• Richieste di interessi inferiori a € 5
• Pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un
assicuratore
Esclusioni
Disciplina
• Termine unico di trenta giorni
• (Nella disciplina
precedente era l’unico termine previsto)
Assenza di accordo sugli
interessi moratori
• Pattuizione non deve
essere gravemente iniqua a danno del creditore
• Comunque non superiore a sessanta giorni
Accordo sugli interessi moratori
Decorso il termine:
• mora ex re
• Interessi moratori
• Più onerosi
Testo vigente:
1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullita' della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.
Testo anteriore
1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.
(…)
3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo.
Accordo gravemente iniquo. NULLITA’:
Testo originario Applicazione dei termini legali Riconduzione ad equità
Nullità della pattuizione gravemente iniqua
Il giudice poteva prevedere una disciplina eventualmente differente da quella di legge.
Riforma 2012 Parametri alla stregua dei quali accertare l’iniquità
Esclude il potere del giudice di modificare il contratto secondo criteri differenti dai legali
NULLITA’
Accertamento della nullità
Criteri di accertamento della grave iniquità
Tutte le circostanze del caso, tra cui:
Grave scostamento della prassi commerciale in contrasto con il
principio di buona fede e correttezza
Natura della merce o del servizio
Esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi di mora
Termini di pagamento o importo dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero
Rispetto al testo precedente: non si richiama l’obiettivo di
procurare al debitore liquidità aggiuntiva a danno del creditore
Rimane comunque la ratio della normativa.
Conseguenze della nullità
• Si richiamano 1339 e 1419, II co.
• Non si richiama 1419, I co.
Il divieto di grave iniquità è norma imperativa
In caso di violazione, nullità della sola clausola
Non comporta la nullità dell’intero contratto, senza indagare se le parti avrebbero comunque concluso il contratto
Potere sostitutivo del giudice: elimina la
clausola nulla sostituendola con la disciplina legale Meccanismo simile alla
nullità di protezione
Scomparsa del potere correttivo Conseguenze della nullità
Ratio originaria: accordi gravemente iniqui avrebbero potuto essere causa di insolvenza per imprese di piccola e media dimensione