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Contratti di distribuzione Disciplina sui ritardi di pagamento

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Contratti di distribuzione

Disciplina sui ritardi di pagamento

Corso di Diritto civile, A.A. 2014-2015 Prof. Giuseppe Vettori

7 ottobre 2014

Mario Mauro

(2)

I contratti di distribuzione

I contratti di distribuzione

Strutturale diversità di potere tra le parti

MA divieto di applicare le tutele previste per il consumatore

Atto unilaterale di concessione del privilegio o di una facoltà (know-how)

Ingerenza dell’affiliante

Interessi antagonisti nel rapporto

Predisporre comunque rimedi per evitare la soggiogazione dell’affiliato

(es. modifica unilaterale o cessazione del rapporto)

(3)

L. 6 maggio 2004, n. 129

Legge sull’affiliazione

commerciale

(4)

Affiliazione commerciale. Ratio.

Riequilibrare la disparità di potere nella fase di conclusione

ed esecuzione del contratto.

COME? Trasparenza del contenuto contrattuale

Correttezza dei contegni delle parti (evitare truffe o comportamenti elusivi)

Assicurare efficienza alla

catena di distribuzione

(5)

Contratto di affiliazione commerciale

Nozione

• contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi (art. 1).

Formalità

• Forma scritta a pena di nullità

• Obbligo di consegnare una copia completa del contratto trenta giorni prima la conclusione, oltre ad una serie di allegati

• Contenuti minimi del contratto predeterminati dal legislatore:

•  Investimenti e spese di ingresso

• Royalties e know how

(6)

Giurisprudenza

Consiglio Stato sez. VI 09 febbraio 2006 n. 518

Il contratto di franchising, secondo la l. 6 maggio 2004 n. 129, realizza una forma di collaborazione tra imprese, in cui taluni soggetti, i franchisees, commerciano prodotti del franchisor, utilizzandone marchio e know-how, ma mediante una distinta organizzazione, rimanendo soggetti economicamente e giuridicamente distinti del franchisor. Ne consegue che se in una gara di appalto il concorrente-franchisor dichiara che talune prestazioni saranno eseguite dai franchisees, non fa riferimento alla propria organizzazione, ma a soggetti terzi, giuridicamente ed economicamente distinti. Pertanto il franchising rientra nella nozione di sub-appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 l. n. 55 del 1990, e dei divieti di subappalto ove previsti dall'ordinamento.

(7)

Gli aspetti problematici.

Obblighi posti a carico dell’affiliante e le conseguenze della violazione

Durata del contratto

Fase pre-contrattuale

e regime sanzionatorio

(8)

Le prestazioni. Tratti essenziali.

Franchisor

•  Sperimentare sul mercato la formula commerciale

•  Fornire un effettivo ed efficace know-how

Franchisee

•  Sostenere investimenti necessari e le spese di ingresso

•  Garantire royalties

•  Obbligo di riservatezza

(9)

Rimedi

Violazione da parte

dell’affiliante dell’obbligo di sperimentare la formula commerciale

Nullità ex art. 1418, I co.

Presenza di solo quelle catene che abbiano dimostrato di essere efficienti sul mercato

Congruenza fra invalidità dell’atto

ed interessi tutelati dalla legge

(10)

La durata

Garantire un tempo minimo per consentire all’affiliante di

ammortare gli investimenti

DURATA MINIMA:

3 anni

Salvo inadempimento di una delle parti

Contratti a tempo DETERMINATO

Contratti a tempo INDETERMINATO

Diritto di recesso Silenzio della norma

Preavviso che tenga conto:

-  Durata minima sufficiente all’ammortamento

-  Comunque non inferiore a tre anni

(11)

Fase pre-contrattuale

Mancata consegna di copia del contratto 30 gg prima della conclusione

False informazioni

Risarcimento del danno Recesso

Annullamento del contratto e risarcimento del danno, se dovuto (art. 8)

Reticenza ?

Tutelare la piena consapevolezza e l’eventuale ripensamento

Norme che arricchiscono il precetto dell’art. 1337 c.c.

(12)

D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192

Attuazione della direttiva 2011/7/UE

Lotta contro i ritardi di pagamento nelle

transazioni commerciali.

(13)

Materia precedentemente disciplinata da D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

Aspetti innovativi della novella del 2012

Rimodulazione dei termini entro cui effettuare il pagamento

Elevazione del tasso minimo degli interessi moratori

Ulteriori limitazioni di deroga alle condizioni previste dal decreto

Ratio:

Colpire prassi e accordi che impongono a imprenditori di ricevere le somme loro dovute con notevoli ed ingiustificati ritardi rispetto al momento in cui le prestazioni furono eseguite

La disciplina

(14)

Ambito di applicazione

•  Pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale à contratti comunque denominati , tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni

Oggettivo

•  Contratti stipulati tra imprenditori (rectius:

imprenditori o professionisti)

•  Tra un imprenditore e la PA

Soggettivo

•  Debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore

•  Richieste di interessi inferiori a € 5

•  Pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un

assicuratore

Esclusioni

(15)

Disciplina

•  Termine unico di trenta giorni

•  (Nella disciplina

precedente era l’unico termine previsto)

Assenza di accordo sugli

interessi moratori

•  Pattuizione non deve

essere gravemente iniqua a danno del creditore

•  Comunque non superiore a sessanta giorni

Accordo sugli interessi moratori

Decorso il termine:

•  mora ex re

•  Interessi moratori

•  Più onerosi

(16)

Testo vigente:

1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullita' della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.

Testo anteriore

1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.

(…)

3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo.

Accordo gravemente iniquo. NULLITA’:

(17)

Testo originario Applicazione dei termini legali Riconduzione ad equità

Nullità della pattuizione gravemente iniqua

Il giudice poteva prevedere una disciplina eventualmente differente da quella di legge.

Riforma 2012 Parametri alla stregua dei quali accertare l’iniquità

Esclude il potere del giudice di modificare il contratto secondo criteri differenti dai legali

NULLITA’

(18)

Accertamento della nullità

Criteri di accertamento della grave iniquità

Tutte le circostanze del caso, tra cui:

Grave scostamento della prassi commerciale in contrasto con il

principio di buona fede e correttezza

Natura della merce o del servizio

Esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi di mora

Termini di pagamento o importo dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero

Rispetto al testo precedente: non si richiama l’obiettivo di

procurare al debitore liquidità aggiuntiva a danno del creditore

Rimane comunque la ratio della normativa.

(19)

Conseguenze della nullità

•  Si richiamano 1339 e 1419, II co.

•  Non si richiama 1419, I co.

Il divieto di grave iniquità è norma imperativa

In caso di violazione, nullità della sola clausola

Non comporta la nullità dell’intero contratto, senza indagare se le parti avrebbero comunque concluso il contratto

Potere sostitutivo del giudice: elimina la

clausola nulla sostituendola con la disciplina legale Meccanismo simile alla

nullità di protezione

(20)

Scomparsa del potere correttivo Conseguenze della nullità

Ratio originaria: accordi gravemente iniqui avrebbero potuto essere causa di insolvenza per imprese di piccola e media dimensione

Disciplina inattuata Il potere sostitutivo realizza comunque la ratio

N.B. Un potere correttivo NON potrebbe essere introdotto per via interpretativa.

Il Giudice entra nel contratto solo ove la legge espressamente gli fornisca il potere

(21)

G R A Z I E !

mario.mauro@gmx.com

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