• Non ci sono risultati.

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COMUNE DI BOLZANO VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA"

Copied!
11
0
0

Testo completo

(1)

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

CAPITOLATO D'ONERI

AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI IMU/TASI E TASSA RIFIUTI CON VERIFICA E ACCERTAMENTO PER GLI ANNI

2011/2012/2013/2014/2015 E CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI PER GLI ANNI 2016-2018

GIG 676225013C

(2)

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

Forma oggetto della gara d’appalto da conferire con procedura aperta in base all'offerta economicamente più vantaggiosa:

- il supporto all’attività dell’Ente del servizio di bonifica delle banche dati IMU/TASI, nonché verifica e accertamento per gli anni 2011 (solo aree edificabili residuale) 2012/2013/2014/2015;

- il supporto all’attività dell’Ente del servizio di bonifica della banca dati TASSA RIFIUTI, nonché verifica e accertamento per gli anni 2011/2012/2013/2014/2015;

- la concessione della riscossione coattiva delle entrate comunale per gli anni 2016-2018

Non rientrano nel presente contratto gli avvisi di accertamento predisposti dall’ufficio tributi in data antecedente all’aggiudicazione dell’appalto.

L’Ente si riserva di estendere l’incarico, alle condizioni da definirsi fra le parti, a servizi connessi ad eventuali nuove imposte che entreranno in vigore nel periodo dell’affidamento.

Art.2 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto decorre dalla consegna completa di tutte le banche dati necessarie per l’esecuzione del servizio e comunque non oltre 30 giorni dalla data di stipula del contratto. La durata per i servizi di seguito elencati è la seguente:

entro il 30/04/2017 - bonifica della banca dati IMU/TASI anno 2015

entro il 31/12/2016 - attività di controllo e accertamento ICI aree edificabili residuali anno 2011 e IMU 2012 residuale;

24 mesi dalla stipula del contratto - attività di controllo e accertamento IMU 2013-2014-2015 e TASI 2014-2015;

entro 31/01/2017 - bonifica banca dati Tassa Rifiuti anno 2016;

entro il 31/12/2016 - attività di controllo e accertamento Tassa Rifiuti anno 2011;

24 mesi dalla stipula del contratto - attività di controllo e accertamento per gli anni 2012/2013/2014/2015;

3 anni dalla data della stipula del contratto - riscossione coattiva delle entrate comunali per gli anni 2016/2018, salvo il completamento delle procedure per i crediti trasmessi entro tale data.

Art. 3 - ATTIVITA' MINIME RICHIESTE I servizi richiesti dovranno, comunque, garantire:

1) la predisposizione di adeguati strumenti informatici di supporto per l’analisi delle banche dati del Comune o di Enti esterni e l’integrazione delle informazioni ivi contenute ai fini della identificazione di elementi utili

(3)

per il recupero di materia imponibile/risparmio di spese. Si precisa che l’intera attività di supporto alla gestione dei tributi comunali deve essere effettuata sul software di gestione in uso presso l’ente (Halley);

2) l’identificazione delle fonti interne ed esterne utili ai fini della individuazione di elementi rilevanti per il recupero di materia imponibile; (fonti interne: anagrafe, urbanistica, ecc - fonti esterne: Catasto, Anagrafe tributaria, Camera di Commercio ecc);

4) progettazione e realizzazione dell’Anagrafe Immobiliare catastale, tributaria, territoriale con analisi specialistica delle banche dati anche analizzando, ove necessario, i fascicoli cartacei dei contribuenti in possesso del Comune;

5) bonifica dati (normalizzazione codici fiscali, allineamento stradario comunale con quello catastale, detrazione abitazione principale, ecc.);

6) l’aggiornamento, mediante acquisizione nel sistema informativo utilizzato, delle dichiarazioni/denunce/contratti delle entrate oggetto del presente servizio. Il contribuente ed eventuali comproprietari dovranno essere gestiti nello “status anno” dal 2012 al 2015, inserendo la causale corrispondente, es. regolare/accertato/da rimborsare ecc, inoltre nella sezione note dovranno essere inserite le eventuali informazioni particolari per la posizione contributiva;

7) la stampa, l’imbustamento e la predisposizione (compilazione di buste e ricevute di ritorno e relativa distinta per la posta, ecc.) degli avvisi di accertamento debitamente motivati relativi ai tributi oggetto del presente servizio, comprensivi di bollettini postali/F24 e delle comunicazioni ai contribuenti che l’Ente riterrà opportuno allegare e relative registrazioni sul gestionale in uso dall’Ente;

8) lista in excel degli accertamenti da notificare con i seguenti campi:

N. CODICE FISCALE

PARTITA

IVA DENOMINAZIONE INDIRIZZO CAP COMUNE PR PROG.

ATTO ANNO DATA IMPORTO PIENO

IMPORTO RIDOTTO

9) il supporto alla gestione delle attività di front-office e di back-office, nonché supporto alla gestione delle comunicazioni e dei rapporti con i diversi soggetti coinvolti lungo tutte le fasi del processo, anche attraverso la predisposizione di un contact center dedicato gestito mediante supporto telefonico e attivazione, da parte della ditta aggiudicataria, di un numero verde intestato al Servizio Tributi del Comune di Bolzano Vicentino e tramite help desk telematico (via internet e l’uso di e-mail);

10) il supporto e l’assistenza nell’eventuale fase di pre-contenzioso, in quella di eventuale accertamento con adesione e/o richieste di annullamento in autotutela e ri-notifica degli atti;

L’aggiudicatario avrà il compito di programmare ed organizzare il servizio in maniera adeguata, nonché di provvedere al personale, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, per la gestione dei volumi di attività e di dati previsti.

(4)

Art. 4 - ATTIVITA' PARICOLARI

1) Tributi: l’aggiudicatario per l’esame preliminare delle aree edificabili procede alla consultazione delle documentazione cartacea in autonomia. Dal 2011 il valore minimo delle aree edificabili è misurato in metri cubi anziché in metri quadrati. Per l’anno di imposta 2011 la fattispecie oggetto di controllo sono le aree edificabili. Per l’anno di imposta 2012 sono già accertate le fattispecie di omesso e parziale versamento;

2) Tassa rifiuti: a ciascun utente, “domestico - non domestico”, deve essere identificato ciascun immobile con la terna catastale “Foglio, Mappale, Subalterno” al netto delle superfici escluse dalla normativa vigente. Per le utenze presenti nella banca dati del comune la variazioni della superficie decorrere dal 01/01/2017;

3) Tassa rifiuti: il comune a fine 2014 ha cambiato il gestionale adottando l’applicativo Halley. In precedenza il gestionale usato era Golem. Per gli anni 2011 e 2012 sono già avviate le procedure di riscossione coattiva, per gli anni 2013 e 2014 il comune sta predisponendo le liste per gli accertamenti. Rimangono da verificare le omesse dichiarazioni periodo 2011-2015.

Art. 5 - RISCOSSIONE COATTIVA - ATTIVITÀ:

1) L'aggiudicatario dovrà assicurare, sulla base della lista di carico approvata dalla Stazione appaltante, la predisposizione e l'invio delle ingiunzioni fiscali e degli atti previsti della vigente normativa in tema di riscossione coattiva delle entrate.

2) Ogni atto inviato dovrà essere corredato di bollettino di versamento intestato al Concessionario.

3) La ditta affidataria dovrà inoltre acquisire ed informatizzare tutti i dati riportati sui bollettini di versamento e dovrà provvedere alla trasmissione alla Stazione appaltante del rendiconto e di tutte le informazioni relative alle riscossioni (dati analitici e sintetici).

4) L'invio agli utenti delle ingiunzioni, preavvisi ed avvisi di fermo, intimazioni di pagamento, atti di natura esecutiva ecc.) saranno resi noti agli utenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

5) La ditta affidataria gestirà inoltre per l’Ente la gestione delle fasi cautelari ed esecutive per le quali sarà retribuita sulla base dei compensi previsti dalla Tabella Ministeriale dei rimborsi spese relativi alle procedure esecutive (G.U. 6/2/2001)

6) La ditta concessionaria effettuerà il versamento delle somme incassate dai debitori, al lordo dell'aggio di competenza, nel conto corrente di tesoreria del Comune di Bolzano Vicentino (Unicredit Banca S.p.A. codice IBAN: IT33Z0200860561000002849296). La regolazione per quanto riguarda l'aggio avverrà tramite emissione di regolare fattura elettronica ai sensi della normativa vigente. A tal fine si comunica che il codice univoco del Comune di Marostica è il seguente: UFQYYI

Art. 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Oltre alle incombenze previste, l'affidatario dovrà:

(5)

1) L’incarico sarà svolto dall’affidatario a proprio rischio di impresa, quindi con propri capitali, mezzi, organizzazione e personale, in regola con la normativa vigente in materia anche presso la sede comunale;

2) II servizio di supporto dovrà essere svolto dall’aggiudicatario con la massima puntualità, sollecitudine e cortesia nei confronti degli utenti, assicurando sempre l'efficienza e la funzionalità del servizio nel rispetto dell’organizzazione di lavoro dell’Ente restando in capo allo stesso il controllo sul soggetto esterno, nonché il potere di emettere direttive necessarie al miglioramento del servizio.

3) Tutti i servizi di supporto di cui al presente appalto dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle normative che regolano la gestione dei tributi ed in particolare quella dei tributi specifici, tenendo presenti, altresì, tutte le note interpretative riguardo all’applicazione delle singole norme, diramate dall’Agenzia delle Entrate, MEF nel corso degli anni (circolari, risoluzioni, ministeriali, ecc.), oltre ai tutti i Regolamenti del Comune di Bolzano Vicentino;

4) Osservare e rispettare le modifiche o innovazioni legislative che nel periodo contrattuale interverranno;

5) La società affidataria dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento delle attività di supporto, attraverso l’impiego delle necessarie figure professionali.

Il personale destinato al servizio dovrà essere adeguatamente formato e qualificato a cura e spese dell’aggiudicatario e comunque qualitativamente idoneo allo svolgimento dell’incarico in numero non inferiore a quello dichiarato in sede di offerta nel progetto tecnico; dovrà, inoltre, essere quantitativamente sufficiente a garantire la gestione delle attività oggetto del presente capitolato.

Tutti gli addetti dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento con fotografia da tenere in vista durante l’esercizio dell’attività. I rapporti con il pubblico dovranno essere gestiti con cortesia e gentilezza e le richieste dovranno essere soddisfatte con la maggior sollecitudine possibile.

Il personale dell’affidatario agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell’affidatario medesimo. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il personale dipendente e la ditta affidataria; in tal senso, quest’ultima solleva il Comune da ogni responsabilità verso il personale impiegato.

Nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune se non previsto da disposizioni di legge;

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi verso terzi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici sono a carico della società affidataria, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto e rivalsa di indennizzo nei confronti del Comune medesimo.

L’appaltatore è obbligato, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di sicurezza del lavoro previste per i dipendenti della normativa vigente.

5) Improntare la propria attività a principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, trasparenza e buon andamento;

6) Adottare misure atte al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. L'affidatario, sarà, inoltre, tenuto ad adottare, in conformità al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, le

(6)

procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio;

7) Rendere conto, attraverso la redazione di un Report Tecnico – Contabile, delle proprie attività fornendo trimestralmente agli uffici comunali competenti, anche su supporto informatico, le risultanze dell'attività di gestione;

8) Rendicontare gli incassi con contestuale fatturazione del compenso spettante.

Art. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE L'Amministrazione si impegna a:

a) garantire l’accesso al gestionale Halley ICI/IMU/TASI e Tassa rifiuti e alla banca dati cartacea all'affidatario del servizio per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato;

b) Favorire l'esecuzione delle attività in ogni forma, non esclusa la dovuta informazione ai cittadini dell'affidamento in corso;

c) Concordare con l'affidatario tutte le attività da espletare;

d) Incaricare il responsabile dei tributi della vigilanza sull'attività dell'affidatario ai fini dell'applicazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato;

e) trasmettere con cadenza mensile i resoconti di pagamento delle violazioni inerenti gli avvisi di accertamento inviati;

f) Provvedere su richiesta dell'affidatario, all'attivazione di ogni utile collegamento telematico o banca dati on- line

Art. 6 - CORRISPETTIVO E RIMBORSI

1) Il corrispettivo dell'affidamento del servizio è costituito dai compensi di aggiudicazione risultanti dal presente Capitolato e dal Bando e Disciplinare di gara.

2) Le spese postali sono a carico dell'Ente e riaddebitate al contribuente unitamente alle spese di procedura.

3) Le spese esecutive, anche di natura cautelare, saranno addebitate al contribuente (Tabella pubblicata in G.U. 06/02/2001) e poste a carico dell’Ente ai sensi dell’art. 17 DLgs. 112/99, come modificato dal D.Lgs.

159/2015.

4) Il Concessionario provvederà a versare le somme riscosse relative alle verifiche ed alla riscossione coattiva alla stazione appaltante, al lordo delle proprie competenze, a scadenze mensili posticipate, entro la prima decade del mese e contestualmente dovrà essere presentata fatturazione del compenso spettante.

(7)

Art. 7 - RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

L'affidatario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'affidamento. Deve essere, inoltre, garantita l'integrale osservanza del D.Lgs.196/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione dei dati personali. In caso di acclarata responsabilità personale dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, l'affidatario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità del Comune di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.

Art. 8 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Qualora, nel corso del periodo contrattualizzato, il Comune ritenesse di richiedere all'affidatario ulteriori prestazioni aggiuntive o complementari a quelle oggetto della presente concessione, verranno concordate le pattuizioni del caso con apposito atto.

Art. 9 - VIGILANZA E CONTROLLI

1) L'Amministrazione Comunale si riserva di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte, siano conformi alle disposizioni normative ed alle condizioni contrattuali.

2) La società affidataria è tenuta:

a) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire;

b) fornire al Comune tutte le notizie ed i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dalla normativa vigente;

L'Amministrazione comunale ha il potere di procedere a mezzo dei propri uffici ad ogni forma di controllo e di esame degli atti d'ufficio. La società affidataria dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno. Per detti controlli la società affidataria dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta presso i suoi uffici.

Eventuali contestazioni, dovranno essere notificate all'affidatario mediante lettera raccomandata A.R. nella quale dovranno essere elencate analiticamente le motivazioni degli eventuali rilievi mossi. Il riscontro delle contestazioni deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata.

(8)

Art. 10 - PENALI

1) In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'oneri e dalle disposizioni vigenti, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, comporteranno l'applicazione di una penale giornaliera che va da un minimo di € 100,00 fino ad un massimo del 10% del deposito cauzionale, con la formalità della contestazione degli addebiti e l'assegnazione di 20 giorni di tempo all’aggiudicatario per la produzione delle proprie controdeduzioni. In caso di recidiva, le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di penale doppia.

2) In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.

3) Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione.

4) Qualora il concessionario non proceda al pagamento, il Comune si rivale sulla cauzione.

5) Complessivamente l’ammontare delle penali non potrà eccedere il 10% dell’importo contrattuale (IVA esclusa). Superata tale soglia, l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del Contratto con le modalità di cui all’art. 14;

6) L’applicazione della penale non preclude all’Ente la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione 7) L’applicazione della penale non preclude all’Ente la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione.

Art. 11 - DIRETTIVE COMUNALI

1) Il Comune controllerà le attività dell'affidatario attraverso il proprio responsabile dei tributi quale figura di collegamento e raccordo tra il Comune e l'aggiudicatario, con funzione di supervisione e controllo sul puntuale adempimento da parte di quest'ultimo degli obblighi contrattuali. Il responsabile dei tributi, sulla base delle risultanze dell'attività di supervisione e controllo, segnalerà gli esiti dei controlli al dirigente competente e di concerto con quest'ultimo, potrà dare alla società direttive e istruzioni, ferma restando la piena autonomia di quest'ultima di organizzare l'intero servizio secondo i propri programmi imprenditoriali e i propri criteri gestionali.

Art. 12 - CONTRATTO

1) Tra l'affidatario e l'Amministrazione sarà sottoscritto un contratto allo scopo di chiarire ed approfondire al meglio gli aspetti tecnico-organizzativi e gestionali dei servizi affidati.

(9)

2) Sono a carico dell'affidatario tutte le spese in misura fissa di cui all'art. 40 del Testo Unico del 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i. (imposte, tasse, bolli, diritti, ecc...) e quant'altro dovuto in dipendenza del contratto da stipulare.

Art. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità, con conseguente perdita della cauzione definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati all’Amministrazione.

Art. 14 - CAUSE Dl RISOLUZIONE

1) Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, con motivata deliberazione della Giunta Comunale, nel caso di continue irregolarità o abusi verificatisi nell'espletamento del servizio, previa contestazione delle inadempienze alla società affidataria ed assegnazione alla stessa di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. L'Amministrazione si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpe della ditta affidataria. Tutte le clausole contenute nel presente capitolato sono ritenute essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta.

L'Amministrazione può risolvere il contratto senza formalità alcuna quando si contravvenga ad una delle clausole contrattuali e nei seguenti casi:

a) Decadenza dalla gestione nei casi previsti dall'art.13 del D.M. Finanze 289/2000, ossia la cancellazione dall'Albo ai sensi dell'art.11 del D.M. Finanze 289/2000;

b) Non aver iniziato il servizio alla data fissata;

c) Inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;

d) Non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;

e) Aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;

f) Cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc., a carico della ditta affidataria;

g) Sospensione o abbandono del servizio;

h) Continuate irregolarità o reiterati abusi nella conduzione del servizio ed inadempienze contrattuali;

i) Violazione del divieto di cessione del contratto;

j) Inosservanza delle leggi vigenti in materia e successive modifiche, nel corso del contratto.

3) Anche in caso di risoluzione contrattuale, su richiesta dell’Amministrazione, l’Appaltatore decaduto avrà l’obbligo di assicurare la continuità del servizio ai livelli pattuiti ed alle medesime condizioni, fino a che l’Amministrazione non l’avrà assegnato ad altri e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.

(10)

L’Amministrazione potrà inoltre porre a carico dell’Appaltatore decaduto i maggiori costi derivanti dalla nuova procedura di affidamento, prelevandoli dalla cauzione definitiva, fatto salvo l’ulteriore risarcimento dell’eventuale danno subito.

2) Ove nel corso del contratto, fossero emanate norme legislative o regolamentari comunali che determinano l'abolizione delle entrate oggetto dell'appalto, la ditta appaltatrice continuerà la gestione di altre imposte comunali agli stessi patti e condizioni. Qualora, invece, tali provvedimenti dovessero determinare la riduzione degli incassi di una delle entrate oltre il venti per cento rispetto a quelli indicati nel Bando e Disciplinare di gara, anche qualora fossero determinate da disposizioni regolamentari e di legge, le condizioni economiche saranno rinegoziate mediante accordo fra le parti.

Art. 15 - RECESSO

L’Amministrazione, per giusta causa o per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, con preavviso di almeno 1 (un) mese.

In caso di recesso dell’Amministrazione, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile, l’Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento di comunicazione del recesso, purché correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese ad alcun titolo.

Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione.

Art. 16 - ESECUZIONE IN DANNO

In caso di risoluzione del Contratto o di recesso per giusta causa, l’Amministrazione si riserva il diritto di affidare a terzi, preferenzialmente secondo l’ordine di graduatoria definitosi in sede di gara, l’esecuzione di forniture degli stessi servizi, con addebito dell’eventuale maggior costo all’Appaltatore, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Nei casi di cui sopra, l’Amministrazione ha inoltre la facoltà di rivalersi sull’importo della cauzione definitiva prestata e di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto al momento della risoluzione o del recesso, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra questi ultimi due importi.

L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere in base alla normativa vigente.

(11)

Art. 17 - LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1) Per non vanificare le finalità dell’affidamento in oggetto e, nel contempo, agevolare le attività dell’Amministrazione Comunale, in modo da semplificare il rapporto con i cittadini, l’affidatario è tenuto ad erogare le prestazioni presso i locali dell’Ufficio Tributi.

2) L’aggiudicatario dovrà essere operativo all’interno dei locali che lo ospitano entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto. L’ufficio dovrà restare aperto al pubblico sulla base delle aperture stabilite e concordate dell’Ufficio Tributi del Comune, ovvero su altra indicazione del Dirigente ove necessario.

Art. 18 - EVENTUALE PROROGA DEL CONTRATTO

1) Se allo scadere del termine contrattualmente previsto la Stazione appaltante, non avrà ancora provveduto ad affidare il servizio per il periodo successivo, l'appaltatore sarà obbligato a continuarlo per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, agli stessi patti e condizioni vigenti dalla data di scadenza su richiesta della Stazione appaltante a mezzo lettera raccomandata.

Art. 19 - DISPOSIZIONE DI RINVIO

1) Per quanto non previsto e considerato nel presente Capitolato si fa espresso rinvio al Bando e Disciplinare di gara nonché alle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di servizi.

Art. 20 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1) Per tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto che non siano attratte dalla giurisdizione amministrativa, le parti dovranno adoperarsi per una composizione in via amichevole. Ove entro il termine di 30 giorni dall'insorgenza della controversia il tentativo di composizione amichevole restasse senza esito e non fosse possibile, la controversia sarà rimessa al foro di Vicenza.

Riferimenti

Documenti correlati

24 del 31 gennaio 2000, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte (media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 678 comma 9, il posto messo a concorso dal Comune di Castelgomberto, è riservato in via prioritaria a favore dei volontari delle

Per partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici devono fare pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14

Il Comune di Deruta, in esecuzione della determinazione a contrarre n.226 del 15.06.2020, intende affidare in concessione, ad un soggetto in possesso dei

“L'amministrazione aggiudicherà l'appalto all'offerta che più si avvicina per difetto alla media aritmetica delle offerte rimaste dopo l'esclusione automatica delle offerte di

“L'amministrazione aggiudicherà l'appalto all'offerta che più si avvicina per difetto alla media aritmetica delle offerte rimaste dopo l'esclusione automatica delle offerte

Il sopralluogo sulle aree oggetto di concessione è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo dovrà

Elenco di servizi di ingegneria e di architettura, redatto preferibilmente sul Modello Allegato, espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione