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L attività di. installazione impianti

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Academic year: 2022

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(1)

L’attività di

installazione impianti

Area Studi Giuridici – Settore Anagrafico La redazione del documento è stata curata da:

Massimiliano Palombi in collaborazione con Paolo Carducci e Luisa Petetta

U

LTIMO AGGIORNAMENTO

: 25/09/2009

(2)

Indice

1. FINALITÀ DELLA NORMATIVA

... 3

2. DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ IMPIANTISTICA

... 3

3. REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI IMPIANTISTICA

... 5

4. RAPPORTO RESPONSABILE TECNICO-IMPRESA

... 11

5. UFFICI TECNICI INTERNI

... 13

6. PROCEDURE

... 13

6.1 COSTITUZIONE DI NUOVA IMPRESA INDIVIDUALE

... 14

6.2 INIZIO INSTALLAZIONE IMPIANTI DA PARTE DI IMPRESA INDIVIDUALE GIÀ ISCRITTA PER ALTRA ATTIVITÀ

... 15

6.3 INIZIO ATTIVITA’ DA PARTE DI SOCIETÀ

... 15

6.4 SOSTITUZIONE RESPONSABILE TECNICO IN IMPRESA INDIVIDUALE

... 16

6.5 SOSTITUZIONE RESPONSABILE TECNICO IN SOCIETÀ

... 17

6.6 AGGIUNTA DI RESPONSABILE TECNICO IN IMPRESA INDIVIDUALE

... 17

6.7 AGGIUNTA DI RESPONSABILE TECNICO IN SOCIETÀ

... 18

6.8 CESSAZIONE ATTIVITÀ

... 19

7. RIFERIMENTI NORMATIVI

... 20

(3)

1. FINALITÀ DELLA NORMATIVA

L’attività impiantistica è disciplinata fin dal 1990 (legge 5 marzo 1990, n. 46) al fine di garantire la sicurezza e la realizzazione a regola d’arte di installazioni potenzialmente in grado di mettere a repentaglio l’incolumità e la salute dei cittadini nonché l’integrità del loro patrimonio immobiliare. Il legislatore con la regolamentazione del settore ha inteso riservare l’attività di installazione di impianti a imprese dotate dei necessari requisiti di professionalità.

Le suddette finalità sono alla base anche della più recente normativa (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37) che, rispetto alla previgente normativa ha un campo di applicazione più ampio e prevede requisiti di professionalità più stringenti per le imprese.

2. DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ IMPIANTISTICA

Per attività impiantistica si intende l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la straordinaria manutenzione degli impianti di seguito indicati.

a) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere.

Per impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori dal punto di consegna del distributore fino alle prese a spina (comprese) con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili e degli apparecchi elettrici in genere.

b) Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere.

Per impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere si intendono le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all’impianto elettrico. Ai fini dell’autorizzazione, dell’installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente.

c) Impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali.

d) Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie.

e) Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione dei gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.

Per impianti per la distribuzione e l’utilizzazione dei gas si intende l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l’installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l’aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l’impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione.

f) Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili.

g) Impianti di protezione antincendio.

(4)

Per impianti di protezione antincendio si intendono gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e di incendio.

Le imprese possono essere abilitate anche limitatamente ad alcune delle attività indicate da ciascuna lettera purché la limitazione sia fatta nell’ambito della declaratoria di ogni singola lettera.

Gli impianti in questione sono quelli posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze.

Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

Per punto di consegna della fornitura si intende quello in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso, l’acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l’utente.

Attività particolari Rientrano nel campo di applicazione della

normativa:

Non rientrano nel campo di applicazione della normativa

 impianti di autoproduzione di energia elettrica (es. impianti fotovoltaici) fino a 20 kw nominali (lettera a);

 impianti fotovoltaici che non producono energia elettrica:

o per il riscaldamento dell’immobile, se comportano interventi sull’impianto (lettera c)

o per il riscaldamento dell’acqua, se comportano interventi sull’impianto (lettera d)

 impianti elettrici per l’automazione di porte, cancelli e barriere (lettera a);

 impianti posti all’esterno degli edifici ma collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici (es. insegna al neon collegata all’impianto dell’edificio) (lettera a);

 gli impianti a GPL con proprio deposito o stoccaggio mobile (bombole) o fisso (bomboloni), il punto di consegna è la bombola bombolone (lettera e);

 impianti a servizio di delle attività “di processo, commerciali e terziarie”

svolte all’interno delle imprese (es.

impianti di refrigerazione per supermercati, centrali frigorifere, banchi e celle frigorifere).

 gli impianti elettrici di produzione, trasporto, distribuzione dell’energia elettrica degli enti distributori sino al punto di consegna;

 gli impianti elettrici posti totalmente all’esterno degli edifici (es.

illuminazione pubblica, semafori, cartelloni pubblicitari, elettrificati non collegati all’impianto di un edificio);

 gli impianti “a bordo macchina” e l’equipaggiamento elettrico degli apparecchi utilizzatori;

 la linea di alimentazione degli impianti di sollevamento di persone o di cose a partire dal punto di consegna dell’energia o dal quadro generale dei servizi condominiali compreso l’interruttore di protezione della stessa posto all’origine (si ritiene di competenza del costruttore dell’impianto di sollevamento);

 la linea di alimentazione dei carri-ponte (blindo trolley), di gru, gru a torre, monorotaie e simili, compreso il relativo interruttore di protezione (si ritiene di competenza del costruttore dell’impianto di sollevamento);

 il quadro di comando e di controllo di centrali termiche, di condizionamento e di centrali idriche e le linee di alimentazione a valle del medesimo;

 la manutenzione ordinaria degli impianti (per ordinaria manutenzione si intendono gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi

(5)

accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore). Per ascensori e montacarichi in servizio privato la manutenzione è soggetta a specifica normativa.

3. REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI IMPIANTISTICA

Le imprese sono abilitate all’esercizio dell’attività impiantistica se hanno determinati requisiti professionali. I requisiti possono essere posseduti dal titolare individuale, dal legale rappresentante o da un responsabile preposto alla gestione tecnica.

I requisiti possono essere maturati in quattro modi alternativi.

1) Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta.

2) Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore di attività presso un istituto statale o legalmente riconosciuto + due anni continuativi di esperienza lavorativa maturata in una impresa del settore (per l’attività di installazione di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie –lettera d – è sufficiente un solo anno di esperienza lavorativa).

3) Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale + quattro continuativi di esperienza lavorativa maturata in una impresa del settore (per l’attività di installazione di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie –lettera d – sono sufficienti due anni di esperienza lavorativa).

4) Esperienza lavorativa di tre anni consecutivi alle dipendenze di una impresa del settore in qualità di operaio installatore specializzato.

5) Collaborazione tecnica continuativa (anche non specializzata) in qualità di titolare, di socio o di collaboratore familiare, di una impresa del settore per sei anni (per l’attività di installazione di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie –lettera d – sono sufficienti quattro anni di esperienza lavorativa)

Le singoli opzioni sono di seguito riportate in dettaglio.

1) Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta.

Tipologia di impianti Titolo di studio lett.

A

lett.

B

lett.

C

lett.

D

lett.

E

lett.

F

lett.

G Lauree in materie tecniche

Ingegneria SI SI SI SI SI SI SI

Architettura SI SI SI SI SI SI SI

Fisica SI SI SI SI SI SI SI

(6)

Scienze nautiche SI SI SI SI SI SI SI Diplomi universitari

Ingegneria logistica e della produzione

SI NO NO NO NO NO NO

Ingegneria delle telecomunicazioni SI SI NO NO NO SI NO

Ingegneria meccanica SI NO SI SI SI SI SI

Ingegneria elettrica SI NO NO NO NO NO NO

Lauree triennali

Scienze e tecnologie fisiche SI SI SI SI SI SI SI

Ingegneria informatica SI SI NO NO NO NO NO

Architettura NO NO SI SI NO SI NO

Scienze architettura e ingegneria edile

NO NO SI SI NO SI NO

Ingegneria civile e ambientale NO NO SI SI NO SI SI

Ingegneria industriale SI SI SI SI SI SI SI

Titoli di studio espressamente ritenuti non validi per alcuna attività impiantistica Diploma universitario in ingegneria dell’ambiente e delle risorse

Laurea in scienze delle informazioni Laurea in informatica

N.B. L’elenco dei titoli di studio idonei, redatto in base alle indicazioni ministeriali e ai pareri del Comitato universitario nazionale non è da considerarsi esaustivo.

Informazioni e pareri in merito a titoli di studio non inseriti nella tabella possono essere richiesti alla Camera di commercio di Macerata con richiesta da inviarsi tramite una e.mail all’indirizzo telemaco@mc.camcom.it

2) Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore di attività presso un istituto statale o legalmente riconosciuto + due anni continuativi di esperienza lavorativa maturata in una impresa del settore (per l’attività di installazione di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie –lettera d – è sufficiente un solo anno di esperienza lavorativa).

Tipologia di impianti Titolo di studio lett.

A

lett.

B

lett.

C

lett.

D

lett.

E

lett.

F

lett.

G Diplomi di istruzione tecnica rilasciati da Istituti Tecnici Industriali

Elettrotecnica SI SI NO NO NO SI SI

Elettronica industriale SI SI NO NO NO SI SI

Energia nucleare SI SI NO NO NO SI SI

Fisica industriale SI SI SI SI SI SI SI

Telecomunicazioni SI SI NO NO N0 SI SI

Informatica SI SI NO NO NO SI SI

Costruzioni aeronautiche NO NO SI SI SI NO SI

Edilizia NO NO SI SI SI NO SI

Industria metalmeccanica NO NO SI SI SI NO SI

Industria mineraria NO NO SI SI SI NO SI

Industria navalmeccanica NO NO SI SI SI NO SI

Meccanica NO NO SI SI SI NO SI

Meccanica di precisione NO NO SI SI SI NO SI

Termotecnica NO NO SI SI SI NO SI

Chimica industriale NO NO NO NO SI NO SI

Industria tintoria NO NO NO NO SI NO SI

Materie plastiche NO NO NO NO SI NO SI

Metallurgia NO NO NO NO SI NO SI

(7)

Nautica (capitani) NO NO NO NO N0 NO SI

Nautica (macchinisti) NO NO SI SI NO NO SI

Nautica (costruttori navali) NO NO NO NO NO NO SI

Nautica (aspirante direzione macchine di navi mercantili)

NO NO SI SI SI NO NO

Geometra con frequenza triennale della materia “impianti”

SI SI SI SI SI SI SI

Diplomi di maturità professionale (5anni) rilasciati da Istituti Professionali Statali per Industria e Artigianato (IPSIA)

Tecnico delle industrie elettriche SI SI NO NO NO SI SI Tecnico delle industrie elettroniche SI SI NO NO NO SI SI Tecnico delle industrie meccaniche NO NO SI SI SI NO SI Tecnico delle ind. mecc. e dell’autov. NO NO SI SI SI NO SI Tecnico dei sistemi energetici NO NO SI SI SI NO SI Diplomi di qualifica professionale (3 anni) rilasciati da Istituti Professionali Statali per Industria e Artigianato (IPSIA)

Addetto manutenzione elaboratori elettronici

SI SI NO NO NO SI SI

Installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche

SI SI NO NO NO SI SI

Operatore delle macchine utensili NO NO SI SI SI NO SI Installatore di impianti

idro-termo-sanitari

NO NO SI SI SI NO SI

Installatore di impianti idraulici e termici

NO NO SI SI SI NO SI

Montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi

SI SI NO NO NO SI SI

Installatore di impianti telefonici SI SI NO NO NO SI SI

Apparecchiatore elettronico SI SI NO NO NO SI SI

Elettricista installatore elettromeccanico

SI SI NO NO NO SI SI

Operatore elettrico SI SI NO NO NO SI SI

Operatore elettronico industriale SI SI NO NO NO SI SI Operatore per telecomunicazioni SI SI NO NO NO SI SI

Operatore meccanico NO NO SI SI SI NO SI

Operatore termico NO NO SI SI SI NO SI

Frigorista NO NO SI SI SI NO SI

L’esperienza lavorativa può essere maturata in qualità di :

 titolare lavorante di ditta individuale

 socio lavorante di società di persone

 amministratore lavorante di società di capitali

 associato in partecipazione con apporto di lavoro

 lavoratore dipendente (anche operaio generico, con esclusione di attività amministrativo-contabili – valida la formazione lavoro con riferimento alla qualifica d’uscita – valido l’apprendistato)

 collaboratore familiare lavorante

 collaboratore coordinato e continuativo/collaboratore a progetto (la fattispecie dovrà essere valutata caso per caso per accertare le mansioni effettivamente svolte durante la collaborazione/progetto);

 prestatore di lavoro somministrato (già interinale);

 prestatore di lavoro ripartito;

in una impresa esercente le attività impiantistiche per le quali si chiede il

riconoscimento dei requisiti (es. l’esperienza lavorativa maturata in un’impresa

(8)

abilitata per gli impianti di cui alle lettere c,d,e costituisce requisito per l’abilitazione all’installazione degli impianti di cui alle lettere c,d,e).

L’esperienza lavorativa deve essere maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio.

N.B. Requisito sostanziale per aver maturato il requisito tecnico è l’effettivo esercizio dell’attività che potrà essere verificato dall’Ufficio del registro delle imprese, anche a campione, presso i competenti istituti assistenziali e previdenziali. In particolare, per titolari di impresa, soci e amministratori di società l’attività lavorativa deve essere comprovata da iscrizione all’INAIL.

****

I periodi di esperienza lavorativa, anche se maturati con un contratto di formazione e lavoro non possono mai sostituire il titolo di studio.

****

Per gli impianti di cui alle lettere b,c,d,e,f,g è da considerarsi valida l’esperienza lavorativa maturata in imprese operanti nel settore non civile (cioè su immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale etc.) e pertanto non abilitate ai sensi della legge 46/90 purché si dimostri il concreto svolgimento dell’attività in questione.

****

Per ottenere il riconoscimento dei requisiti necessari all’installazione degli impianti di cui alla lettera a) nella sua nuova formulazione (comprensiva di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e di automazione di porte, cancelli e barriere) può essere presa in considerazione l’esperienza lavorativa maturata:

- fino al 26 marzo 2008 in imprese abilitate sia per la lettera a) che per la lettera b)

- abilitate alla lettera a) dal 27 marzo 2008.

L’esperienza maturata in imprese abilitate alla sola lettera a) fino al 26 marzo 2008 può essere considerata al fine di abilitazioni parziali.

****

I periodi lavorativi indicati si intendono a tempo pieno (full-time).

I rapporti di lavoro a tempo parziale (part-time) vengono valutati secondo criteri di proporzionalità.

Quindi a titolo esemplificativo, un anno di impiego al 50% equivale a sei mesi di lavoro a tempo pieno.

I

3) Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, + un periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (per l’attività di installazione di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie –lettera d – sono sufficienti due anni di esperienza lavorativa).

L’esperienza lavorativa può essere maturata in qualità di :

 titolare lavorante di ditta individuale

 socio lavorante di società di persone

 amministratore lavorante di società di capitali

 associato in partecipazione con apporto di lavoro

(9)

 lavoratore dipendente (anche operaio generico, con esclusione di attività amministrativo-contabile – valida la formazione lavoro con riferimento alla qualifica d’uscita – valido l’apprendistato i)

 collaboratore familiare lavorante

 collaboratore coordinato e continuativo/collaboratore a progetto (la fattispecie dovrà essere valutata caso per caso per accertare le mansioni effettivamente svolte durante la collaborazione/progetto);

 prestatore di lavoro somministrato (già interinale);

 prestatore di lavoro ripartito;

in una impresa esercente le attività impiantistiche per le quali si chiede il

riconoscimento dei requisiti (es. l’esperienza lavorativa maturata in un’impresa abilitata per gli impianti di cui alle lettere c,d,e costituisce requisito per

l’abilitazione all’installazione degli impianti di cui alle lettere c,d,e).

****

L’esperienza lavorativa deve essere maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio.

N.B. Requisito sostanziale per aver maturato il requisito tecnico è l’effettivo esercizio dell’attività che potrà essere verificato dall’Ufficio del registro delle imprese, anche a campione, presso i competenti istituti assistenziali e previdenziali. In particolare, per titolari di impresa, soci e amministratori di società l’attività lavorativa deve essere comprovata da iscrizione all’INAIL

****

I periodi di esperienza lavorativa, anche se maturati con un contratto di formazione e lavoro non possono mai sostituire il titolo di studio

****

Per gli impianti di cui alle lettere b,c,d,e,f,g è da considerarsi valida l’esperienza lavorativa maturata in imprese operanti nel settore non civile (cioè su immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale etc.) e pertanto non abilitate ai sensi della legge 46/90 purché si dimostri il concreto svolgimento dell’attività in questione.

****

Per ottenere il riconoscimento dei requisiti necessari all’installazione degli impianti di cui alla lettera a) nella sua nuova formulazione (comprensiva di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e di automazione di porte, cancelli e barriere) può essere presa in considerazione l’esperienza lavorativa maturata:

- fino al 26 marzo 2008 in imprese abilitate sia per la lettera a) che per la lettera b)

- abilitate alla lettera a) dal 27 marzo 2008.

L’esperienza maturata in imprese abilitate alla sola lettera a) fino al 26 marzo 2008 può essere considerata al fine di abilitazioni parziali.

****

I periodi lavorativi indicati si intendono a tempo pieno (full-time).

I rapporti di lavoro a tempo parziale (part-time) vengono valutati secondo criteri di proporzionalità.

Quindi a titolo esemplificativo, un anno di impiego al 50% equivale a sei mesi di lavoro a tempo pieno.

4) Esperienza professionale specializzata per un periodo non inferiore a tre anni

(10)

L’esperienza lavorativa può essere maturata in qualità di :

 titolare lavorante specializzato di ditta individuale

 socio lavorante specializzato di società di persone

 amministratore lavorante specializzato di società di capitali

 associato in partecipazione con apporto di lavoro specializzato

 lavoratore dipendente (operaio installatore con qualifica di specializzato – non valido il periodo di apprendistato – non valido il periodo come operaio qualificato):

OPERAIO SPECIALIZZATO

Settore Industria IV, V, VI livello Settore Artigianato IV, III, II BIS

 collaboratore familiare lavorante specializzato

 collaboratore coordinato e continuativo/collaboratore a progetto (la fattispecie dovrà essere valutata caso per caso per accertare le mansioni effettivamente svolte durante la collaborazione/progetto);

 prestatore di lavoro somministrato (già interinale);

 prestatore di lavoro ripartito;

in una impresa esercente le attività impiantistiche per le quali si chiede il

riconoscimento dei requisiti (es. l’esperienza lavorativa maturata in un’impresa abilitata per gli impianti di cui alle lettere c,d,e costituisce requisito per

l’abilitazione all’installazione degli impianti di cui alle lettere c,d,e).

N.B. Requisito sostanziale per aver maturato il requisito tecnico è l’effettivo esercizio dell’attività che potrà essere verificato dall’Ufficio del registro delle imprese, anche a campione, presso i competenti istituti assistenziali e previdenziali. In particolare, per titolari di impresa, soci e amministratori di società l’attività lavorativa deve essere comprovata da iscrizione all’INAIL

In particolare, nel caso di assenza di titolo di studio l’attività prestata deve essere specializzata, anche se prestata dal titolare, dal socio o dall’amministratore. Questi ultimi dichiarano nel modello con cui effettuano la denuncia d’inizio attività di aver prestato un’attività assimilabile a quella svolta dall’operaio specializzato.

Per gli impianti di cui alle lettere b, c, d, e, f, g è da considerarsi valida l’esperienza lavorativa maturata in imprese operanti nel settore non civile (cioè su immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale etc.) e pertanto non abilitate ai sensi della legge 46/90 purché si dimostri il concreto svolgimento dell’attività in questione.

Per ottenere il riconoscimento dei requisiti necessari all’installazione degli impianti di cui alla lettera a) nella sua nuova formulazione (comprensiva di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e di automazione di porte, cancelli e barriere) può essere presa in considerazione l’esperienza lavorativa maturata:

- fino al 26 marzo 2008 in imprese abilitate sia per la lettera a) che per la lettera b)

- abilitate alla lettera a) dal 27 marzo 2008.

L’esperienza maturata in imprese abilitate alla sola lettera a) fino al 26 marzo 2008 può essere considerata al fine di abilitazioni parziali.

****

I periodi lavorativi indicati si intendono a tempo pieno (full-time).

(11)

I rapporti di lavoro a tempo parziale (part-time) vengono valutati secondo criteri di proporzionalità.

Quindi a titolo esemplificativo, un anno di impiego al 50% equivale a sei mesi di lavoro a tempo pieno.

5) Collaborazione tecnica continuativa (anche non specializzata) in qualità di titolare, di socio o di collaboratore familiare, di una impresa del settore per sei anni (per l’attività di installazione di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie –lettera d – sono sufficienti quattro anni di esperienza lavorativa).

L’esperienza lavorativa può essere maturata in qualità di :

 titolare lavorante di ditta individuale

 socio lavorante di società di persone

 amministratore lavorante di società di capitali

 collaboratore familiare lavorante

4. RAPPORTO RESPONSABILE TECNICO-IMPRESA

Il responsabile tecnico deve avere con l’impresa che svolge attività di autoriparazione un

“rapporto di immedesimazione”. Tale rapporto è ritenuto esistente per le seguenti figure:

• titolare o institore lavorante dell’impresa;

• socio lavorante di società di persone (accomandatario in caso di società in accomandita semplice);

• amministratore lavorante di società di capitale;

• lavoratore dipendente (anche part-time);

• collaboratore familiare;

• associato in partecipazione con apporto di lavoro;

• procuratore (dalla procura deve risultare l’attribuzione degli specifici poteri legati allo svolgimento dell’attività di installazione impianti)

• prestatore di lavoro somministrato (ex interinale);

• prestatore di lavoro ripartito.

La qualifica di titolare/socio/amministratore lavorante è attestata da iscrizione all’INAIL.

Forme contrattuali diverse da quelle indicate, possono essere valutate di volta in volta.

Al riguardo si consiglia di acquisire preventivamente il parere della Camera di commercio mediante richiesta di un parere da inviare alla casella di posta elettronica telemaco@mc.camcom.it

NON possono instaurarsi con il responsabile tecnico rapporti di:

• collaborazione esterna (incarico professionale)

• lavoro intermittente

• lavoro a progetto

*** INCOMPATIBILITA’ ***

Il responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

(12)

Il responsabile tecnico esterno deve essere in esclusivo rapporto professionale con l’impresa e non può svolgere altre attività continuative (anche part-time) di lavoro autonomo o dipendente anche se di natura diversa rispetto a quella impiantistica. Tra le attività incompatibili vanno ricomprese anche quelle di amministratore di società, socio con poteri di amministrazione e/o rappresentanza, liquidatore di società e, ovviamente, titolare di impresa individuale.

L’incompatibilità non vale per l’imprenditore con requisiti e per il legale rappresentante legale di società con requisiti. L’amministratore con requisiti privo di legale rappresentanza è da considerarsi responsabile tecnico esterno è quindi soggetto alle incompatibilità di cui sopra.

Nella tabella seguente vengono riportate, a titolo esemplificativo, alcune situazioni tipo.

Non vengono considerate incompatibilità previsti da altre normative ne’ i requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana.

Titolare di una impresa individuale impiantistica

Legale rappresentante di una o più società (anche impiantistiche)

AMMESSO

Legale rappresentante di più imprese

(anche impiantistiche) AMMESSO

Titolare di una impresa individuale impiantistica

Altra attività professionale o lavoro dipendente o cariche di amministratore,

liquidatore etc

AMMESSO

Legale rappresentante di una o più società

impiantistiche

Altra attività professionale o lavoro dipendente o cariche di amministratore,

liquidatore etc.

AMMESSO

Responsabile tecnico esterno di una impresa

individuale o società impiantistiche

Titolare di impresa o amministratore di società (anche non impiantistica)

NON AMMESSO

Responsabile tecnico esterno di una impresa

individuale o società impiantistiche

Attività professionale o lavoro dipendente o cariche di amministratore,

liquidatore etc.

NON AMMESSO

Responsabile tecnico esterno di una impresa

individuale o società impiantistiche

Socio non amministratore/non rappresentante legale di

società

(anche impiantistica)

AMMESSO

(13)

Amministratore (privo di rappr. legale) con requisiti

di società impiantistica

Attività professionale o lavoro dipendente o cariche di amministratore,

liquidatore etc.

NON AMMESSO

5. UFFICI TECNICI INTERNI

Gli uffici tecnici interni sono strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all’impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico professionali previsti dall’art. 4 del Decreto 37/08.

Le imprese non installatrici che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per il quali il responsabile possiede i requisiti.

Come per le imprese installatrici le imprese operanti in altri settori con struttura tecnica interna hanno diritto al rilascio del certificato camerale da cui risulti il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.

A tal fine le imprese non installatrici sono tenute ad iscrivere al Repertorio economico amministrativo il responsabile tecnico preposto alla struttura interna secondo le modalità specificate nella parte seconda.

6. PROCEDURE

L’attività di installazione impianti, in base a quanto previsto dall’art. 3 comma 3) del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, è soggetta all’istituto della dichiarazione d’inizio attività come disciplinata dall’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è stato ancora una volta modificato dalla Legge 18/6/2009 n. 69 in vigore dal 4 luglio 2009 e nella sua formulazione attuale prevede unicamente la presentazione di una denuncia di inizio attività - D.I.A (scompare l’obbligo di presentare la comunicazione di inizio attività).

In considerazione del fatto che l’onere di accertare il possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività impiantistica è posto in carico all’imprenditore/legale rappresentante in sede di presentazione della D.I.A e che l’impresa può immediatamente iniziare l’attività si invitano coloro che abbiano dubbi riguardo ai titoli abilitativi (sia dell’impresa che del responsabile tecnico) a formulare un preventivo quesito all’Ufficio del Registro delle imprese mediante utilizzo della casella postale telemaco@mc.camcom.it.

Si rammenta infatti che le dichiarazioni rese da imprenditori e legali rappresentanti di società vengono poi verificate mediante controllo a campione (o controllo puntuale in caso di fondato motivo) in base alla vigente normativa.

N.B.

Le imprese artigiane, a norma dell’art. 7 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 presentano le denunce alla Commissione provinciale per l’artigianato. La competenza dell’Ufficio del Registro delle imprese è quindi limitata alle imprese non artigiane.

In proposito si rammenta che le imprese con responsabile tecnico diverso dal titolare di impresa individuale e dal socio lavoratore di società sono da considerarsi in ogni caso non artigiane.

(14)

Si riportano di seguito alcuni casi pratici inerenti l’attività di installazione impianti con i relativi adempimenti.

La modulistica specifica per l’attività di impiantistica (modello DIA/37, allegato A/37, allegato B/37) è scaricabile dal sito web della Camera di commercio di Macerata nella sezione Registro imprese/attività economiche - REA/impiantistica.

6.1 COSTITUZIONE DI NUOVA IMPRESA INDIVIDUALE

TERMINE La dichiarazione d’inizio attività va presentata contestualmente all’inizio delle attività dichiarate.

MODULISTICA

Modello I1

Modello DIA/37 Nel modello vanno indicati i requisiti per lo svolgimento dell’attività. Compilare un allegato A/37 per ogni responsabile tecnico nominato.

Allegato B/37 di accettazione per ogni responsabile tecnico.

Pratica cartacea

Il modello I1 e il modello DIA/37 debbono essere firmati in modo autografo dal titolare che allega una copia di un documento d’identità in corso di validità.

L’allegato B/37 deve essere firmato dal responsabile tecnico in modo autografo con allegazione di un documento di identità in corso di validità.

SOTTOSCRIZIONE

Pratica telematica

Il titolare sottoscrive la distinta Fedra e il file contenente la scansione del modello DIA/37 con firma digitale.

L’allegato B/37 può essere firmato dal responsabile tecnico in modo autografo e scansionato unitamente a un documento di identità in corso di validità in un file firmato digitalmente dal titolare.

Iscrizione impresa individuale 23 euro + Integrazione accertamento requisiti 9 euro = Pratica

cartacea

Totale diritti 32 euro

Iscrizione impresa individuale 18 euro + Integrazione accertamento requisiti 9 euro = DIRITTI

SEGRETERIA

Pratica telematica

Totale diritti 27 euro

Pratica cartacea

Marca da bollo da 14.62 euro su modello I1.

Non vanno apposte marche sugli altri modelli.

IMPOSTA BOLLO

Pratica telematica

17,50 euro

C O S T I

TASSA

CONCESSIONE GOVERNATIVA

La tassa di concessione governativa (168 euro) deve essere versata sul conto corrente postale n.8003 intestato ad Agenzia delle entrate- ufficio tasse concessioni governative.

L’attestazione del versamento deve essere allegata alla pratica. Nel caso pratica telematica deve essere allegata una scansione della stessa.

(15)

6.2 INIZIO INSTALLAZIONE IMPIANTI DA PARTE DI IMPRESA INDIVIDUALE GIÀ ISCRITTA PER ALTRA ATTIVITÀ

TERMINE La dichiarazione d’inizio attività va presentata contestualmente all’inizio delle attività dichiarate.

MODULISTICA

Modello I2

Modello DIA/37 Nel modello vanno indicati i requisiti per lo svolgimento dell’attività. Compilare un allegato A/37 per ogni responsabile tecnico nominato

Allegato B/37 di accettazione per ogni responsabile tecnico.

Pratica cartacea

Il modello I2 e il modello DIA/37 debbono essere firmati in modo autografo dal titolare che allega una copia di un documento d’identità in corso di validità.

L’allegato B/37 deve essere firmato dal responsabile tecnico in modo autografo con allegazione di un documento di identità in corso di validità.

SOTTOSCRIZIONE

Pratica telematica

Il titolare sottoscrive la distinta Fedra e il file contenente la scansione del modello DIA/37 con firma digitale.

L’allegato B/37 può essere firmato dal responsabile tecnico in modo autografo e scansionato unitamente a un documento di identità in corso di validità in un file firmato digitalmente dal titolare.

Iscrizione impresa individuale 23 euro + Integrazione accertamento requisiti 9 euro = Pratica

cartacea

Totale diritti 32 euro

Iscrizione impresa individuale 18 euro + Integrazione accertamento requisiti 9 euro = DIRITTI

SEGRETERIA

Pratica telematica

Totale diritti 27 euro

Pratica cartacea

Marca da bollo da 14.62 euro su modello I2. Non vanno apposte marche sugli altri modelli.

IMPOSTA BOLLO

Pratica telematica

17,50 euro

C O S T I

TASSA

CONCESSIONE GOVERNATIVA

La tassa di concessione governativa (168 euro) deve essere versata sul conto corrente postale n.8003 intestato ad Agenzia delle entrate- ufficio tasse concessioni governative.

L’attestazione del versamento deve essere allegata alla pratica. Nel caso di pratica telematica deve essere allegata una scansione della stessa.

6.3 INIZIO ATTIVITA’ DA PARTE DI SOCIETÀ

TERMINE La dichiarazione d’inizio attività va presentata contestualmente all’inizio delle attività dichiarate.

MODULISTICA Modello S5

(16)

Modello DIA/37 Nel modello vanno indicati i requisiti per lo svolgimento dell’attività. Compilare un allegato A/37 per ogni responsabile tecnico nominato.

Allegato B/37 di accettazione per ogni responsabile tecnico.

SOTTOSCRIZIONE Il rappresentante legale sottoscrive la distinta Fedra e il file contenente la scansione del modello DIA/37 con firma digitale.

L’allegato B/37 può essere firmato dal responsabile tecnico in modo autografo e scansionato unitamente a un documento di identità in corso di validità in un file firmato digitalmente dal titolare..

Denuncia dati REA 30 euro +

Integrazione diritti accertamento requisiti per società

15 euro = DIRITTI

SEGRETERIA

Totale diritti segreteria 45 euro

IMPOSTA BOLLO Non dovuta TASSA

CONCESSIONE GOVERNATIVA

La tassa di concessione governativa (168 euro) deve essere versata sul conto corrente postale n.8003 intestato ad Agenzia delle entrate- Ufficio tasse concessioni governative.

L’attestazione del versamento deve essere scansionata e allegata alla pratica telematica.

6.4 SOSTITUZIONE RESPONSABILE TECNICO IN IMPRESA INDIVIDUALE (senza variazione di categorie di attività esercitata)

TERMINE

L’impresa non può restare priva di responsabile tecnico a meno che non cessi o sospenda l’attività impiantistica. La data di nomina del nuovo responsabile tecnico deve quindi coincidere con quella di cessazione del vecchio. Il termine per la presentazione della denuncia di sostituzione è di 30 giorni.

MODULISTICA

Modello I2

Allegato A/37 con il quale il titolare prepone il responsabile tecnico e ne dichiara i requisiti posseduti.

Allegato B/37 Il modello contiene la dichiarazione del responsabile tecnico di accettazione dell’incarico e di univocità del rapporto.

Intercalare P di nomina per il nuovo responsabile tecnico

Intercalare P di cessazione per il responsabile tecnico sostituito (solo nella pratica telematica)

Pratica cartacea

Il modello I2 e il modello A/37 debbono essere firmati in modo autografo dal titolare che allega una copia di un documento d’identità in corso di validità.

Il modello B/37 deve essere firmato in modo autografo dal responsabile tecnico che allega una copia di un documento d’identità in corso di validità.

SOTTOSCRIZIONE

Pratica telematica

Il titolare sottoscrive la distinta Fedra e il file contenente la scansione del modello A/37 con firma digitale.

Il responsabile tecnico può firmare anche in modo autografo il modello B/37 che dovrà essere poi scansionato unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità in un file firmato digitalmente dal titolare

I DIRITTI Pratica Modificazione ditta individuale 23 euro +

(17)

Integrazione accertamento requisiti

9 euro = cartacea

Totale diritti 32 euro

Modificazione ditta individuale 18 euro + Integrazione accertamento

requisiti

9 euro = SEGRETERIA

Pratica telematica

Totale diritti 27 euro

IMPOSTA

BOLLO Non dovuta

TASSA

CONCESSIONE GOVERNATIVA

Non dovuta

6.5 SOSTITUZIONE RESPONSABILE TECNICO IN SOCIETÀ (senza variazione di categorie di attività esercitata)

TERMINE

L’impresa non può restare priva di responsabile tecnico a meno che non cessi o sospenda l’attività impiantistica. La data di nomina del nuovo responsabile tecnico deve quindi coincidere con quella di cessazione del vecchio. Il termine per la presentazione della denuncia di sostituzione è di 30 giorni.

MODULISTICA

Modello S5

Allegato A/37 con il quale il rappresentante legale prepone il responsabile tecnico e ne dichiara i requisiti posseduti.

Allegato B/37 Il modello contiene la dichiarazione del responsabile tecnico di accettazione dell’incarico e di esclusività del rapporto.

Intercalare P di nomina per il nuovo responsabile tecnico Intercalare P di cessazione per il responsabile tecnico sostituito

SOTTOSCRIZIONE

Il rappresentante legale sottoscrive la distinta Fedra e il file contenente la scansione del modello A/37 con firma digitale.

Il responsabile tecnico può firmare anche in modo autografo il

modello B/37 che dovrà essere poi scansionato unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità in un file firmato

digitalmente dal legale rappresentante

Modifica dati rea società 30 euro +

Integrazione accertamento requisiti società 15 euro = DIRITTI

SEGRETERIA

Totale diritti segreteria 45 eur

o IMPOSTA

BOLLO Non dovuta

TASSA

CONCESSIONE GOVERNATIVA

Non dovuta

6.6 AGGIUNTA DI RESPONSABILE TECNICO IN IMPRESA INDIVIDUALE

(18)

L’impresa può ovviamente nominare più di un responsabile tecnico per le medesime attività.

TERMINE 30 giorni dalla data di nomina

MODULISTICA

Modello I2

Allegato A/37 con il quale il titolare prepone il responsabile tecnico e ne dichiara i requisiti posseduti.

Allegato B/37 Il modello contiene la dichiarazione del responsabile tecnico di accettazione dell’incarico e di esclusività del rapporto.

Intercalare P di nomina per il nuovo responsabile tecnico

Pratica cartacea

Il modello I2 e il modello A/37 debbono essere firmati in modo autografo dal titolare che allega una copia di un documento d’identità in corso di validità.

Il modello B/37 deve essere firmato in modo autografo dal responsabile tecnico che allega una copia di un documento d’identità in corso di validità.

SOTTOSCRIZIONE

Pratica telematica

Il titolare sottoscrive la distinta Fedra e il file contenente la scansione del modello A/37 con firma digitale.

Il responsabile tecnico può firmare anche in modo autografo il modello B/37 che dovrà essere poi scansionato unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità in un file firmato digitalmente dal titolare.

Modificazione ditta individuale 23 euro + Integrazione accertamento requisiti 9 euro = Pratica

cartacea

Totale diritti 32 euro

Modificazione ditta individuale 18 euro + Integrazione accertamento requisiti 9 euro = DIRITTI

SEGRETERIA

Pratica telematica

Totale diritti 27 euro

IMPOSTA

BOLLO Non dovuta

C O S T I

TASSA

CONCESSIONE GOVERNATIVA

Non dovuta

6.7 AGGIUNTA DI RESPONSABILE TECNICO IN SOCIETÀ

L’impresa può ovviamente nominare più di un responsabile tecnico per le medesime attività.

TERMINE 30 giorni dalla data di nomina

MODULISTICA

Modello S5

Allegato A/37 con il quale il legale rappresentante prepone il responsabile tecnico e ne dichiara i requisiti posseduti.

Allegato B/37 Il modello contiene la dichiarazione del responsabile tecnico di accettazione dell’incarico e di esclusività del rapporto.

Intercalare P di nomina per il nuovo responsabile tecnico.

(19)

SOTTOSCRIZIONE

Il rappresentante legale sottoscrive la distinta Fedra e il file contenente la scansione del modello A/37 con firma digitale.

Il responsabile tecnico può firmare anche in modo autografo il modello B/37 che dovrà essere poi scansionato unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità in un file firmato digitalmente dal legale rappresentante.

Modifica dati rea società 30 euro +

Integrazione accertamento requisiti società 15 euro = DIRITTI

SEGRETERIA

Totale diritti segreteria 45 eur

o IMPOSTA BOLLO Non dovuta

TASSA

CONCESSIONE GOVERNATIVA

Non dovuta

6.8 CESSAZIONE ATTIVITÀ

In caso di cessazione attività la normativa non prevede particolari formalità. L’impresa dovrà presentare entro 30 giorni dalla data di cessazione la relativa denuncia all’Ufficio del Registro delle imprese utilizzando la modulistica del caso (I2/S5).

(20)

7. RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Ministero Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008 n. 37 Legge 5 gennaio 1996, n. 25 art. 6

Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 art. 22 D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558

Legge 7 agosto 1990, n. 241 (in particolare art. 19)

Circolare Ministero Industria Commercio Artigianato del 29 agosto 1990 n. 278712 Circolare Ministero Industria Commercio Artigianato del 22 giugno 1994 n. 3342 Circolare Ministero Industria Commercio Artigianato del 1 luglio 1996 n. 488447 Circolare Ministero Industria Commercio Artigianato del 6 novembre 1997 n. 489284 Circolare Ministero Industria Commercio Artigianato del 27 marzo 1998, n. 3439 Circolare Ministero Industria Commercio Artigianato del 5 dicembre 2000 n. 3502 Circolare Ministero Attività Produttive del 11 novembre 2003, n. 559182

Circolare Ministero Attività Produttive del 20 febbraio 2004 n. 547894 Circolare Ministero Attività Produttive del 22 ottobre 2004 n. 557809 Circolare Ministero Attività Produttive del 6 aprile 2006 n. 3469 Circolare Ministero Attività Produttive del 12 settembre 2006 n. 8376 Circolare Ministero Sviluppo Economico del 18 dicembre 2007 n. 0011619 Parere Consiglio Universitario Nazionale 23 giugno 2006 n. 1330

Parere Consiglio Universitario Nazionale del 10 ottobre 2006 n. 1903 Parere Ministero Sviluppo Economico del 24 luglio 2008

Parere Ministero Sviluppo Economico del 5 agosto 2008 Parere Ministero Sviluppo Economico del 28gosto 2008 Parere Ministero Sviluppo Economico del 1 ottobre 2008 Parere Ministero Sviluppo Economico del 7 ottobre 2008 Parere Ministero Sviluppo Economico del 10 ottobre 2008

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