COMUNE DI FIORANO MODENESE Provincia di Modena
Delibera Numero 13 del 30/03/2017
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta pubblica di prima convocazioneOggetto : TASSA TARI ANNO 2017
L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno TRENTA del mese di MARZO alle ore 19:40 , si è tenuto il Consiglio Comunale, previo invio di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di cui agli artt. 17 e 18 del Regolamento del Consiglio Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano presenti:
N Nome P N Nome P
1 TOSI FRANCESCO 10 BELLINI EMANUELE
2 BALDACCINI SIMONA X 11 REGINATO ALESSANDRO X
3 LUSETTI MONICA X 12 ZOCCHI SIMONE
4 SANTI SARA X 13 PINOTTI SARA
5 GILLI GIOVANNI X 14 AMICI GIUSEPPE X
6 MELANDRI FRANCESCO 15 BUSCARINO DAVIDE X
7 GESUALDI ANGELO X 16 LUPONE ANGELO
8 ROSI BARBARA 17 ASSIMAKIS PANTELIS X
9 BRANDUZZI DAVIDE X
Totale Presenti n. 10 Totale Assenti n. 7
Sono altresì presenti i seguenti Assessori: BIAGINI MARCO, PELLATI DAVIDE, PARENTI FIORELLA, AMICI RICCARDO, SILINGARDI MORENA.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott.ssa Anna Maria Motolese.
La Signora Monica Lusetti Presidente, riconosciutane la legalità dichiara aperta la seduta, designando scrutatori i tre Consiglieri: SANTI SARA, REGINATO ALESSANDRO, BUSCARINO DAVIDE.
L'ordine del giorno diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dei citati artt. 17 e 18 del Regolamento del Consiglio Comunale porta la trattazione dell'oggetto qui a margine indicato.
Sono presenti, rispetto all’appello iniziale, anche i consiglieri Lupone, Melandri e Bellini.
Sono presenti 13 consiglieri.
Per quanto riportato nel verbale del primo argomento all’ordine del giorno della seduta odierna, la trattazione del presente argomento è stata effettuata congiuntamente a quella del punto 2 e del punto 3 all’odg.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1°
gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l’altro collegato alla erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
Preso atto che la IUC si compone:
- dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Visti :
-l’art.1,comma 169,della legge n.296/2006 ai sensi del quale il termine per approvare le aliquote e le tariffe comunali degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
-il decreto “milleproroghe” DL 244 del 30 Dicembre 2016 e successiva legge di conversione che all’art 5 comma 11 ha fissato al 31 Marzo 2017 il termine per approvare il bilancio di previsione;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con delibera C.C.n.33 del 16/04/2014, modificato con delibera C.C.n.60 del 17/07/2014, modificato con delibera C.C. n.38 del 05/05/2015 e con delibera n.22 del 28/4/2016 oltre che in data odierna;
Valutato che nessun potere autoritativo permane in capo agli organi dell’Amministrazione comunale relativamente ai Piani economici finanziari relativi alla gestione dei rifiuti e che gli stessi rappresentano l’indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, del Dlgs n.22 del 1997; art.8 del DPR 158/1999), come conferma anche il comma 23 dell’art14 del DL n.201 del 2011 e smi, ai sensi del quale “Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente” ;
Vista la deliberazione n.2 del 13 marzo 2017 del Consiglio Locale di Modena: avente a oggetto
"SGR: Parere di competenza sui Piani Finanziari del Servizio Rifiuti Urbani per l'anno 2017"
Vista la deliberazione n. 17 del 15 marzo 2017 del Consiglio d’ambito locale avente ad oggetto
"Servizio gestione rifiuti - Approvazione dei Piani economico finanziari per l'anno 2017 del territorio provinciale di Modena"
Vista la deliberazione di mera presa d’atto degli atti sopra richiamati inserita nell’ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio comunale;
Considerato che la scadenza per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali è fissata al 31 marzo 2017;
- che non è possibile, fatti salvi interventi specifici del legislatore e condizioni oggettive che possano verificarsi, modificare successivamente le tariffe e che la mancata approvazione comporta una automatica applicazione delle tariffe dell’anno precedente (principio della ultrattività delle aliquote e tariffe dell’anno precedente, art 1 comma 169 legge 296/2007);
- che conseguentemente, fatte salve tutte le considerazioni sopra riportate oltre a quelle definite nell’atto “presa d’atto dell’organo competente del Piano Economico Finanziario del servizio gestione rifiuti” che costituiscono elemento motivazionale del presente atto, è opportuno approvare la tariffe della TARI 2017 stante una variazione nel montante complessivo della tassa in riduzione dell’8,76% rispetto all’anno 2016;
Ritenuto opportuno intervenire sui costi del servizio per la quota relativa ai costi sostenuti dal comune, spese tutte da inserire nelle quote CARC e CCD;
Preso atto che a partire dal 2016 è iniziata da parte del Comune di Fiorano Modenese un’attività di rivalutazione e riponderazione dei coefficienti K (sulla base dei quali sono stabilite le tariffe per ciascuna categoria d’utenza), della ripartizione dei costi, nonché delle riduzioni ed agevolazioni da applicarsi al fine di determinare un sistema di tassazione quanto più possibile prossimo al rispetto del principio del “chi inquina paga” e del principio della copertura integrale dei costi;
- che tale attività è stata avviata anche a seguito dello stimolo proveniente da diverse associazioni di categoria che avevano posto e pongono, in particolare, il problema della tassazione delle superfici su cui si producono rifiuti speciali non assimilabili ai sensi dell’art.1, comma 649 della legge 27/12/2013 n.147 (in particolare prot. 5724 n del .22/03/2017.);
- a tal fine è stato affidato apposito incarico alla ditta GF Ambiente Srl di Calderara di Reno (Bologna), da anni specializzata nella materia dei rifiuti e della determinazione dei piani tariffari oltre che nella redazione di attività di sondaggio e dati statistici nell’ambito della determinazione dei coefficienti rilevabili da quanto prescritto dal DPR 158/1999;
Considerato che:
- in particolare alla citata ditta commissionaria è stato chiesto di analizzare ed indicare le eventuali correzioni da apportare al proprio sistema tariffario in essere;
- in risposta a quanto commissionato la ditta ha prodotto una relazione tecnica (prot.5957 del 24/03/2017);
- sulla base della suddetta relazione, si è proceduto all’analisi, valutazione e ripartizione dei costi nonché alla riponderazione dei coefficienti K e del sistema tariffario in applicazione del DPR n.159/98 e delle linee guida del MEF tenuto conto di quanto disposto dal relativo regolamento comunale, con particolare riguardo a riduzioni ed agevolazioni;
- considerando gli esiti di tale relazione sono state anche determinate le tariffe puntuali per ciascuna categoria di utenza da applicarsi per l’anno corrente tenendo conto dei dovuti meccanismi di calcolo della tassa e della banca dati in essere all’anno 2016;
- detta relazione, in particolare, evidenzia una rivisitazione in riduzione dei coefficienti kc e kd per categoria 3 “magazzini senza vendita diretta” e cat 5 “aree scoperte” nel rispetto della normativa in vigore e della giurisprudenza prevalente, utile anche per dare una risposta, puntuale e coerente con le disposizioni vigenti, alle istanze presentate dalle associazioni industriali di categoria;
- che l’analisi relativa ai coefficienti sopra richiamati è stata fornita anche al comune limitrofo di Sassuolo che presenta utenze assoggettate alla tassazione rifiuti coincidenti a quelle presenti sul territorio del comune di Fiorano Modenese;
- che tale relazione mira ad una sempre più puntuale e coerente applicazione della tassa rifiuti costituendo elemento motivazionale del presente atto sotto un profilo giuridico;
Valutato che tale verifica permette di analizzare l’attuale applicazione del cosiddetto metodo normalizzato, anche ai fini del successivo graduale passaggio al nuovo sistema di tariffazione puntuale come ad oggi previsto dall’art 5 legge n.16/2015 della Regione Emilia-Romagna che dispone l’avvio dello stesso entro il 31 dicembre 2020;
Richiamati in particolare l’art 1 comma 654 e 654-bis della Legge 147-2013 e smi oltre che l’art 2 del DPR 158/1999 relativi alla copertura integrale dei costi del servizio rifiuti afferenti anche a differenti annualità della gestione della tassa rifiuti;
Visto lo schema di calcolo del montante derivante dal Piano Economico Finanziario in applicazione del principio generale, e non derogabile, della copertura al 100% della tassa rifiuti (ora TARI) dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti allegato al presente atto per un totale di 3.340.964,13 Euro (in riduzione rispetto all’anno 2016 del 8,76 %) e valutato che:
il costo del servizio quota gestore risulta pari a Euro 2.467.075,05 (oltre IVA);,
il costo afferente ai servizi comunali CARC è pari ad € 231.564,40 in linea con il valore dell’anno 2016;
il costo afferente ai CCD di competenza comunale riguarda, oltre all’entrata afferente al fondo incentivante LR 16/2015 per € 57.852,61, specifiche voci di spesa afferenti al fondo crediti di dubbia esigibilità di importo uguale a quello dell’anno 2016 € 375.393,45, servizi del comune per € 20.000,00, recupero rimborsi tares 2013 tari 2014 tari 2015 al netto di sopravvenienze attive derivanti da tari 2016 e fcde rideterminato conseguentemente portati a costo per € 139.691,42 oltre ad ulteriori voci in diminuzione (entrate) per € 10.304,27 contributo miur per le scuole insistenti sul territorio comunale ed € 29.098,00 derivanti da lotta all’evasione;
il CCG è pari ad € 25.957,83 a titolo di rimborso del personale comunale impiegato nelle attività afferenti al servizio rifiuti;
la quota relativa al fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad € 375.393,45 determinata sulla base della presumibile inesigibilità futura, determinata tenendo conto del suo andamento storico (Tares 2013, Tari 2014 e Tari 2015) ed in linea con quanto previsto dalla competenza finanziaria potenziata di cui all’allegato 4-2 dei nuovi principi contabili applicando la percentuale di copertura pari al 100% degli insoluti delle annualità precedenti. I successivi recuperi del non pagato in linea con quanto previsto dai nuovi principi contabili, costituiranno sopravvenienza attiva da inserire tra le entrate da recupero di evasione e da dedurre dai costi, in base al principio di competenza, nell’esercizio in cui insorgeranno;
gli sconti relativi all'utenza domestica per il conferimento di rifiuti all'isola ecologica sono previsti pari a 60.000 Euro;
viene utilizzata la base imponibile dell’anno 2016, ai fini prudenziali del gettito complessivo.
Eventuali maggiori gettiti saranno computati nel rispetto del principio della copertura al 100% dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, imputando eventuali maggiori incassi al finanziamento della Tari delle annualità successive;
l’istruttoria della determinazione delle voci sopra indicate è conservata agli atti del servizio tributi;
Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di approvare tariffe ridotte rispetto all’annualità precedente per tutte le tipologie di contribuenti, con particolare riferimento alla distinzione fra costi fissi e costi variabili in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 158/1999;
Precisato che i coefficienti Ka e Kb delle utenze domestiche oltre che Kc e Kd non domestiche rientrano nei limiti minimi e massimi di cui alle tabelle allegate al D.P.R. N.158/1999 e dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Dato Atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs.n.504/1992;
Ritenuto pertanto di approvare le tariffe per il 2017 riservandosi comunque di intervenire successivamente in ragione dell'esito delle situazioni pendenti;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26 febbraio 2015 con la quale è stata approvata una mozione che prevede l'adesione alla campagna regionale "Slot Free" prevedendo una riduzione tariffaria della TARI per le utenze degli esercizi commerciali adibiti a Bar,
Tabaccherie e Edicole che attestino l'assenza (ovvero la rimozione in corso d'anno) di qualsiasi tipo di gioco d'azzardo nei locali di esercizio della propria impresa;
Ritenuto pertanto di confermare la predetta agevolazione tariffaria ai sensi del vigente regolamento TARI art. 10 co. 15 per la quale, con l'approvazione del bilancio 2017, è stata stanziata la somma di 3.000,00 Euro;
Dato atto che Atersir ha approvato (delibera n. 16/2016) apposito regolamento relativo alle modalità di gestione dei fondi incentivanti previsti dall’art 4 della LR 16/2015, fondo operativo nel piano economico finanziario a partire dall’anno 2016;
Dato atto che in data 24-03-2017 è stato protocollata (prot.6029/2017) la relazione descrittiva dei servizi di gestione rifiuti e assimilati redatta dal soggetto gestore Hera;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/00, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Con voti espressi e rilevati nelle forme e nei modi di legge:
- favorevoli 9;
- contrari 4 (i consiglieri Amici, Buscarino, Lupone del M5S e Assimakis del Gruppo Misto) - nessun astenuto
D e l i b e r a
Di prendere atto dello schema di calcolo del montante derivante dal Piano Economico Finanziario del servizio di gestione del rifiuti urbani e assimilabili del Comune di Fiorano Modenese allegato sub b): che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di determinare, in conformità a quanto sopra, per l’anno 2017 le tariffe della Tassa Rifiuti (TA.RI), redatto dall’ente gestore del servizio rifiuti Hera Spa, secondo l’allegato sub c) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che gli accertamenti e gli impegni da effettuarsi alle poste di bilancio di previsione 2017-2019 derivanti dal presene atto sono contenute nel bilancio già approvate con deliberazione n.94 del 15-12-2016;
Di confermare le agevolazioni tariffarie in essere in particolare per le utenze degli esercizi commerciali adibiti a Bar, Tabaccherie ed Edicole che attestino l'assenza (ovvero la rimozione in corso d'anno) di qualsiasi tipo di gioco d'azzardo nei locali di esercizio della propria impresa, dando atto che l'agevolazione di cui sopra è finanziata con risorse della fiscalità generale in apposito stanziamento di bilancio per l'importo di Euro 3.000,00 oltre che agevolazioni di carattere sociale di cui all’art. 12 del vigente regolamento;
Di demandare alla Giunta Comunale la definizione dei criteri di attribuzione delle agevolazioni tariffarie di cui al punto precedente;
Di fissare i periodi di bollettazione per l’anno 2017 nei mesi di aprile, luglio e settembre;
Di trasmettere copia del presente atto approvato all’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti e ad Hera Spa per i provvedimenti di competenza;
Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.
13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs.n.446/1997;
- di riservarsi la possibilità di modificare le tariffe con successivi atti qualora si verificassero scostamenti rispetto a quanto definito ed in particolare in sede di verifica della salvaguardia degli
equilibri ai sensi del comma 3 art.193 Dlgs 267/2000 e smi ove prevede che “per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”;
Di dichiarare, visto l’art. 72 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n.267/00.
--- (Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico (MP3) a norma e per gli effetti di cui all’art. 78 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la fonoriproduzione, viene archiviato in apposita cartella con la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata con gli atti, a disposizione, dei singoli consiglieri e degli aventi titolo).
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale Monica Lusetti
Atto sottoscritto digitalmente
Dott.ssa Anna Maria Motolese
Atto sottoscritto digitalmente