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DISCIPLINARE DI GARA

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Academic year: 2022

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Settore LL.PP. Fondi Europei ed Espropri C.so Cavallotti n. 59 – 18038 Sanremo (IM)

PEC: comune.sanremo@legalmail.it

DISCIPLINARE DI GARA

Gara mediante procedura aperta per l’affidamento in concessione, tramite finanza di progetto ex art. 183, c. 15 del d.lgs. n. 50/2016, con diritto di prelazione in favore del promotore, dei “Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e dei presidi antincendio, fornitura dei vettori energetici, attività di efficientamento energetico e adeguamento normativo degli immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune di Sanremo”.

CIG [90200436F4]

CUP [G29J21014470004]

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2 1. PREMESSA

1.1. Con Deliberazione n. 205 del 25/08/2021, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale del Comune di Sanremo (d’ora in poi, “Comune”, “Amministrazione” o “Ente concedente”) ha dichiarato la fattibilità e la rispondenza al pubblico interesse della “Proposta di partenariato pubblico, ai sensi dell’articolo 183 comma 15 D.lgs. 50/2016, afferente i servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e dei presidi antincendio, fornitura dei vettori energetici, attività di efficientamento energetico e adeguamento normativo degli immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune di Sanremo” presentata da Siram S.p.A., con sede in Milano (20152), Via Anna Maria Mozzoni n. 12, C.F. e P.IVA 08786190150, (d’ora innanzi “Promotore”), acquisita al protocollo generale PG 55862 del 28/06/2021, Proposta modificata secondo le richieste dell’Amministrazione come da indicazioni del consulente KG Project rispetto a quella originaria del 29/01/2021. La proposta concerne i servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e dei presidi antincendio, la fornitura dei vettori energetici, nonché le attività concernenti l’adeguamento normativo e l’efficienza energetica degli immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune di Sanremo.

Con il medesimo atto, è stato stabilito, che:

- conformemente a quanto previsto dall’art. 183, c. 15 del d.lgs. n. 50/2016, che la proposta valutata di pubblico interesse venisse posta a base di una procedura di gara per l’affidamento, per la durata di 15 anni, dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e dei presidi antincendio, la fornitura dei vettori energetici, le attività di efficientamento energetico e adeguamento normativo degli immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune di Sanremo, procedura, questa, nell’ambito della quale Siram S.p.A. avrebbe assunto il ruolo di promotore, con conseguente diritto di prelazione di cui al citato art. 183, c. 15 del d.lgs. n.

50/2016;

- l’Amministrazione Comunale avrebbe provveduto a porre a base di gara, oltre allo Schema di Convenzione oggetto di Proposta, l’intera documentazione tecnica e gestionale oggetto della medesima Proposta, il tutto con l’avvertimento che tali documenti – predisposti alla luce di quanto ipotizzato da Siram S.p.A. – sarebbero stati eventualmente integrati alla luce delle indicazioni tecniche e gestionali ritenute essenziali dal Comune, fermo restando, pertanto, che la documentazione convenzionale presentata dal Proponente a corredo degli atti funzionali alla valutazione di pubblico interesse della Proposta non avrebbe potuto in alcun modo vincolare il Comune di Sanremo (così Cons. St., sez. V, 7 maggio 2013, n. 2464), con l’ulteriore conseguenza che l’Amministrazione avrebbe avuto la facoltà di apportare ai documenti prodotti tutti gli emendamenti ritenuti necessari, e ciò anche in ragione delle esigenze potenzialmente ravvisate e delle modifiche normative medio tempore eventualmente sopravvenute;

- in ragione dell’alienazione del complesso aziendale denominato Casa Serena – non ancora perfezionatasi all'epoca dell'adozione della deliberazione – e della conseguente necessità di stralciare l’immobile di Casa Serena dal perimetro della concessione in corso di affidamento (stralcio assentito da Siram con PG 65707 del 23/07/2021), l’importo del canone posto a carico dell'Amministrazione venisse rideterminato, secondo i criteri indicati dal documento 5.2 "Criteri di adeguamento e di revisione del canone" facente parte della Proposta, in € 1.489.194,40 € più IVA, per un totale complessivo annuo di € 1.816.817,17, IVA inclusa;

Risulta, allo stato, pendente innanzi all’Autorità Giudiziaria il giudizio concernente il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione del complesso aziendale denominato Casa Serena, provvedimento assunto in seguito al perfezionamento della dismissione del complesso medesimo. Pertanto, l'immobile di Casa Serena potrebbe, ad esito di suddetto contenzioso, rientrare nella disponibilità dell'Amministrazione e, in presenza delle necessarie risorse economiche, essere nuovamente ricompreso nel perimetro oggetto di affidamento della presente procedura di gara in forza del punto 1.3 del documento 5.2 denominato “Criteri di adeguamento e di revisione del canone” che disciplina le modalità di adeguamento del canone in caso di modifica del perimetro concessorio.

1.2. Con determinazione a contrarre del Comune di Sanremo n. 5019 del 27 dicembre 2021, esecutiva, è stata, quindi, avviata la procedura di gara, da assentire conformemente a quanto stabilito dagli artt. 179, 183, comma 15, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (d’ora in avanti, anche solo, “Codice”), per l’affidamento in concessione, tramite finanza di progetto ex art.

183, c. 15, del d.lgs. n. 50/2016, con diritto di prelazione in favore del promotore, dei “Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e dei presidi antincendio, fornitura dei vettori

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3

energetici, attività di efficientamento energetico e adeguamento normativo degli immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune di Sanremo”.

Con il medesimo atto, è stato altresì indicato, ai soli fini del combinato disposto degli artt. 35, comma 4, e 167, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, che il valore complessivo presunto della concessione è pari annualmente a € 1.645.239,38 oltre IVA (per un totale annuo di €. 2.007.192,05 IVA compresa) per 15 anni, con la precisazione che tale importo è così suddiviso:

- € 1.489.194,40 oltre IVA, costituito dal valore del canone posto a base di gara calcolato in funzione degli edifici oggetto della Proposta, previo stralcio dell’immobile di Casa Serena, assentito da Siram con nota prot. PG 65707 del 23/07/2021;

- € 156.044,98 oltre IVA che rappresenta il canone posto a base di gara concernente il solo immobile di Casa Serena che il Comune si riserva la facoltà di (re)inserire nel perimetro della concessione in caso di esito favorevole del giudizio attualmente pendente innanzi al Tribunale amministrativo di Genova avverso il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione dello stesso in favore di altro operatore economico.

Il soggetto aggiudicatore è il Comune di Sanremo (Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00253750087) con sede in Corso Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM); pec: comune.sanremo@legalmail.it

Le prestazioni oggetto del contratto da affidarsi saranno svolte nel territorio del Comune di Sanremo (codice NUTS: ITC31).

Codice CIG [90200436F4] – codice CUP [G29J21014470004]

CPV: 71314000 – 2 (Servizi energetici e affini).

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, nonché Responsabile della procedura di gara, è l’Ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri, Tel. +39 0184 580273 - Fax +39 0184 501783 e- mail: d.burastero@comunedisanremo.it

Il presente documento, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura di gara indetta dal Comune, nonché alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, oltre alle ulteriori informazioni relative al citato affidamento.

1.3. La presente procedura è una “concessione di servizi” di cui all’articolo 30 del Codice, da assentire conformemente a quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 179 e 183, cc. 15, del d.lgs. n. 50/2016, nonché nel rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al Decreto Ministeriale 7 marzo 2012 (pubblicato nella G.U. del 28 marzo 2012, n. 74), recante “Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l’acquisto di servizi energetici per gli edifici – servizio di illuminazione e forza motrice – servizio di riscaldamento/raffrescamento”.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, lett. sss), e dell’art. 60 del Codice, e verrà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del Codice, secondo quanto previsto nel presente Disciplinare.

I concorrenti, compreso il Promotore, devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti nel Bando e nel presente Disciplinare di gara e devono presentare un’offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, dell’art. 183 del Codice, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base della presente gara.

L’aggiudicatario avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 184, co. 1, del Codice, dopo l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il valore minimo del capitale sociale della società di progetto è fissato in € 100.000,00 (centomila/00). In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta dovrà essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

La società così costituita diventa la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all’aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione.

Tale subentro non costituisce cessione del contratto.

1.4. La presente procedura di affidamento verrà gestita con modalità telematica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 58 del Codice.

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4

Il Comune di Sanremo, amministrazione aggiudicatrice, utilizza la Piattaforma Digitale per la gestione delle gare telematiche denominata “Net4market”, alla quale è possibile accedere dal sito internet del Comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente, cliccando su “Bandi di gara e contratti” ovvero attraverso il seguente indirizzo internet:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesanremo

Le offerte, pertanto, dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente tramite la piattaforma “Net4market”, seguendo le istruzioni fornite nell’Allegato A “Disciplinare telematico”.

Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore del sistema “Net4market - CSAmed S.r.l.” è contattabile al seguente numero di telefono: tel. 0372 801730 (per Albo Fornitori: tel. 0372 080703), e, più specificatamente:

per Gare: tel. 0372 080708

dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30-13.00 e 14.00-17.30, oppure via email al seguente indirizzo: imprese@net4market.com

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 2.1. DOCUMENTI DI GARA

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti allegati:

“Allegato A – Disciplinare telematico”,

“Allegato B – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.

62, come integrato con deliberazione di G.C. del Comune di Sanremo n. 18/2014”;

“Modello 1 – Domanda di partecipazione”,

“Modello 1-bis – Dichiarazione integrativa”,

“Modello 1-ter – Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.”,

“Modello 1-quater – Dichiarazione del progettista”,

“Modello 1-quinquies – Dichiarazione Impresa Ausiliaria”.

“Modello 2 - Dichiarazione sostitutiva”,

“Modello 3 – Offerta economica”.

La gara è disciplinata, oltre che dal presente disciplinare, anche dai seguenti ulteriori documenti contenenti le clausole tecniche, economiche e/o amministrative che regolano le prestazioni oggetto del presente affidamento:

1) Bando di gara;

2) la Proposta approvata e posta a base di gara, disponibile al LINK PPP Global Service 2022-2036 è costituita dai seguenti elaborati:

SEZ. 1 PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 1.1 Elenco elaborati

1.2 Autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale 1.3 Autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale 1.4 Attestazione SOA

1.5 Certificazioni di qualità

1.6 Documento di identità del sottoscrittore e procura in copia conforme SEZ. 2 PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 2.1 Relazione illustrativa generale

2.2 Relazione di prefattibilità

2.3 Relazione al progetto di efficientamento 2.4 Calcolo sommario della spesa

2.5 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 2.6 Elaborati grafici

2.7 Cronoprogramma delle attività

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5

SEZ. 3 SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE 3.1 Progetto di gestione

3.1.1 Allegato I - Piano di misura e verifica 3.1.2 Allegato II - Piano di manutenzione 3.1.3 Allegato III - Elenco edifici e servizi SEZ. 4 CONVENZIONE

4.1 Bozza di convenzione (documenti contrattuali, definizioni) in versione PDF e Word editabile 4.2 Indicatori di performance

4.3 Matrice dei rischi

SEZ. 5 PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO 5.1.1 Relazione al PEF

5.1.2 Piano economico e finanziario asseverato 5.2 Criteri di adeguamento e di revisione del canone

5.3 Dichiarazione relativa alle spese sostenute per la predisposizione della proposta e dell'offerta

SEZ. 6 CAUZIONI

6.1 Dichiarazione relativa alle cauzioni

6.2 Cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del d.lgs. n. 50/2016

3) Capitolato integrativo specifico concernente gli impianti antincendio 4) Allegato “Servizi aggiuntivi”

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica Net4market al seguente indirizzo internet:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesanremo

ovvero sul sito internet del Comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente, “Bandi di gara e contratti”, all’indirizzo:

https://trasparenza.comunedisanremo.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, tramite una apposita funzionalità della piattaforma telematica “Net4market”, nella pagina denominata “Chiarimenti”, disponibile, dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma telematica, richiamando la procedura di cui trattasi.

Le richieste di chiarimenti devono essere inoltrate, solo ed esclusivamente tramite il suddetto canale, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, cioè:

Termine per la richiesta di chiarimenti:

ore 13:00 del giorno 6 giugno 2022

Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice e dell’art. 8, c. 1, lett. c), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in l. 11 settembre 2020, n. 120 pubblicata in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 - Suppl. Ordinario n. 33), le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite dalla Stazione Appaltante almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nel predetto ambiente “Chiarimenti”.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

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6 2.3. COMUNICAZIONI

I concorrenti, anche dopo aver perfezionato la procedura di partecipazione, devono periodicamente consultare i dettagli della gara di interesse sulla piattaforma digitale e/o sul sito internet del Comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente, “Bandi di gara e contratti”, al fine di apprendere tempestivamente le eventuali rettifiche apportate alla documentazione di gara anche successivamente alla sua pubblicazione.

In tal caso, sarà presente una comunicazione nella scheda della gara a cui si partecipa, che riporta la notizia circa la rettifica, nonché eventuali nuovi file allegati; tale comunicazione sarà altresì pubblicata sul sito web del Comune di Sanremo in Amministrazione Trasparente.

La Stazione Appaltante provvederà all’invio di eventuali ulteriori informazioni relative alla procedura di gara tramite le funzioni di comunicazione della piattaforma, compreso l’ambiente “Chiarimenti”.

Le comunicazioni relative al giorno, ora e luogo in cui svolgeranno le ulteriori sedute di prosecuzione gara saranno pubblicate esclusivamente sul sito web del comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti” (ricercare la procedura in oggetto).

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, commi 2-bis e 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel punto 2.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra Comune e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC del Comune di Sanremo (comune.sanremo@legalmail.it) e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all’Amministrazione; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di:

 raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario e/o capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati;

 consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate;

 avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E DISCIPLINA APPLICABILE

3.1. La procedura è finalizzata alla stipula di un contratto di Partenariato Pubblico Privato, da realizzarsi mediante finanza di progetto, per l’affidamento in concessione dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e dei presidi antincendio degli immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune di Sanremo, comprensiva della fornitura dei vettori energetici e della progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e adeguamento normativo degli impianti, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016.

È posta a base di gara la proposta presentata dalla società Siram S.p.A., come approvata e dichiarata di pubblico interesse – ai sensi dell’art. 183, comma 15, del Codice – con Deliberazione n.

205 del 25/08/2021. Si precisa che, conformemente a quanto previsto in tale deliberazione, l'immobile di Casa Serena, oggetto di dismissione in seguito alla presentazione della Proposta, non è, allo stato, ricompreso all'interno del perimetro concessorio. In relazione a tale immobile l'Ente Concedente si riserva la possibilità di ampliare l'oggetto della concessione, laddove, in caso di esito favorevole del giudizio su di esso pendente, il Comune dovesse rientrare nella sua disponibilità e disporre delle risorse economiche necessarie per il suo affidamento al concessionario individuato con la presente procedura di gara.

In particolare è prevista:

 la conduzione e manutenzione degli impianti termici, elettrici e fotovoltaici, comprensiva della fornitura di vettori energetici, e la gestione e manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici di proprietà comunale, secondo quanto previsto nella proposta del Promotore e a quanto offerto in sede di gara, per un periodo di 15 anni;

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7

 la progettazione, il finanziamento, la realizzazione e la manutenzione straordinaria degli interventi di adeguamento normativo degli impianti antincendio e di efficientamento energetico degli impianti secondo quanto previsto nella proposta del Promotore e a quanto offerto in sede di gara.

3.2. In aggiunta a quanto statuito nella documentazione facente parte della Proposta posta a base di gara, si prevede obbligatoriamente, a carico dell’aggiudicatario, quanto segue:

- tenuto conto della durata dell’affidamento, si chiede che le attività di controllo e manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro siano adeguate alle previsioni del decreto 1 settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, pubblicato sulla G.U. n. 230 del 25/9/2021, a decorrere dalla sua entrata in vigore fissata per il 25/09/2022;

- l’onere concernente la sostituzione del proprio rappresentante o del direttore di cantiere o di qualsiasi altro soggetto appartenente al proprio personale in caso di espressa richiesta in tal senso da parte del Direttore lavori o dell’Ente committente;

- Gli impianti antincendio dovranno uniformarsi con le previsioni di cui al “Capitolato integrativo specifico concernente gli impianti antincendio” facente parte della documentazione di gara.

3.3. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

DESCRIZIONE CPV P (PRINCIPALE)

S (SECONDARIA)

SERVIZI ENERGETICI E AFFINI 71314000 - 2 P A classificazione

obbligatoria LAVORI ACCESSORI DI ADEGUAMENTO

NORMATIVO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

45300000 S Scorporabile

sub appaltabile

Per la specificazione dell’allocazione dei rischi dell’operazione in gara si rimanda alla matrice dei rischi facente parte della proposta presentata dal Promotore.

3.4. INFORMAZIONI INERENTI I LAVORI ACCESSORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Tabella A

CATEGORIA / CLASSIFICA

Qualificazione

obbligatoria

A B C D=A+B+C

%

Prevalente o scorporabile

Interventi di efficientamen to Oneri per la sicurezza Spese tecniche TOTALE

SI/NO € € €

OS 28 / III (impianti termici)

SI 522.797 10.456 52.280 585.533 22,66% PREV.

OS 30 / IV (impianti elettrici)

SI 1.492.435 29.849 149.244 1.671.527 64,68% PREV.

OG 1 / II

(opere edili) SI 292.005 5.840 29.201 327.046 12,66% SCORP.

TOTALE 2.307.237 46.145 230.724 2.584.105

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8

Si precisa che gli importi di cui sopra, scorporando gli interventi relativi a Casa Serena, risultano:

CATEGORIA / CLASSIFICA

Qualificazione

obbligatoria

A B C D=A+B+C

%

Prevalente o scorporabile

Interventi di efficientamen to Oneri per la sicurezza Spese tecniche TOTALE

SI/NO € € €

OS 28 / III (impianti termici)

SI 468.934 9.378,68 46.893,38 525.206 21,75 PREV.

OS 30 / IV (impianti elettrici)

SI 1.395.024 27.900,49 139.502,44 1.562.427 64,71 PREV.

OG 1 / II

(opere edili) SI 292.005 5.840,10 29.200,50 327.046 13,54 SCORP.

TOTALE 2.155.963 43.119 215.596 2.414.679

L’espletamento della progettazione degli Interventi, in capo al Concessionario, dev’essere eseguita secondo le tempistiche indicate nel Progetto di Fattibilità.

3.5. INFORMAZIONI INERENTI I LAVORI ACCESSORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO Tabella B

CATEGORIA / CLASSIFICA

Qualificazione

obbligatoria [SI/NO]

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO

(incluse spese tecniche ed oneri per la sicurezza)

[€] Prevalente o scorporabile

OG 1/IV e

OG 11/ IV (impianti tecnologici)

SI 1.900.000 € PREV.

4. VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO A BASE DI GARA

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4, e 167 del D.lgs. n. 50/2016, il valore complessivo stimato del contratto per l’intero periodo di validità della concessione, costituito dalla sommatoria dei ricavi attesi dal concessionario per tutta la durata della concessione, non comprensivi dell’adeguamento inflattivo ipotizzato, è pari a € 26.570.290,35 (oltre IVA) così suddiviso:

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- € 24.678.590,70 corrispondente alla stima del canone annuo per i 15 anni di concessione, di cui:

 € 22.337.916 costituito dal valore del canone posto a base di gara calcolato in funzione degli edifici oggetto della Proposta, previo stralcio dell’immobile di Casa Serena, assentito da Siram con nota prot. PG 65707 del 23/07/2021;

€ 2.340.674,70 che rappresenta il canone posto a base di gara correlato all'immobile di Casa Serena che il Comune si riserva la facoltà di (re)inserire nel perimetro della concessione in caso di esito favorevole del giudizio attualmente pendente avverso la revoca dell'aggiudicazione dello stesso in favore di altro operatore economico e di disponibilità delle necessarie risorse economiche;

- € 1.800.000,00 degli interventi di cui punto 4.3.;

- € 91.705,35 concernente gli interventi di cui punto 4.4 (€ 6.113,69 x 15).

4.1. La Proposta prevede la corresponsione al Concessionario da parte del Comune di Sanremo di un canone forfettario annuo stimato in 1.645.239,00 € come da prospetto seguente:

Canone €/anno (valori non inflazionati) 1° - 15° anno

Quota investimento 381.786 €

Quota servizio energia termica 391.301 €

Quota servizio energia elettrica 451.717 €

Quota servizio di manutenzione impianti termici 224.706 €

Quota servizio di manutenzione impianti elettrici 65.730 €

Quota servizio di manutenzione impianti elevatori 54.053 €

Quota servizio di manutenzione gruppi elettrogeni 4.777 €

Quota servizio di manutenzione impianti antincendio 71.161 €

Canone annuo convenzionale 1.645.239 €

TOTALE importo servizi = €/anno 1.645.239*15 anni 24.678.585 €

L’importo del canone forfettario annuo posto effettivamente a base di gara, una volta scorporato l’immobile di Casa Serena che il Comune si riserva la facoltà di (re)inserire nel perimetro della concessione in caso di esito favorevole del giudizio attualmente pendente avverso la revoca dell'aggiudicazione dello stesso in favore di altro operatore economico e di disponibilità delle necessarie risorse economiche, è stimato in €/anno 1.489.194,40 (IVA esclusa) per 15 anni, di cui 16.381,14 €/anno per oneri di sicurezza da interferenze così ripartito:

Canone €/anno (valori non inflazionati) 1° - 15° anno

Quota investimento 367.360 €

Quota servizio energia termica 318.973 €

Quota servizio energia elettrica 433.785 €

Quota servizio di manutenzione impianti termici 188.750 €

Quota servizio di manutenzione impianti elettrici 59.899 €

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Quota servizio di manutenzione impianti elevatori 51.814 €

Quota servizio di manutenzione gruppi elettrogeni 5.104 €

Quota servizio di manutenzione impianti antincendio 63.508 €

Canone annuo convenzionale 1.489.194,40 €

TOTALE importo servizi = €/anno 1.489.194,40*15 anni 22.337.916 €

Tale canone sarà soggetto agli adeguamenti e revisioni così come previsto nei documenti facenti parte della Proposta e posti a base di gara (cfr. documento 5.2. “Criteri di adeguamento e di revisione del canone” e art. 18 della “Bozza di convenzione”).

Il Comune di Sanremo si riserva pertanto la possibilità di affidare in qualsiasi momento al Concessionario, ai sensi del documento 5.2. facente parte della Proposta, l'immobile di Casa Serena per un importo annuo del canone stimato in € 156.044,98 oltre IVA al lordo del valore del ribasso percentuale presentato in fase di gara tramite l’offerta economica, di cui 1.716,49 €/anno per oneri di sicurezza da interferenze.

4.2. Sono a carico del Concessionario i lavori di adeguamento normativo ed efficientamento energetico previsti nel Progetto di fattibilità, che ammontano complessivamente ad € 4.621.991,00 (IVA esclusa), come di seguito ripartiti (cfr. documento 5.1.1 “Relazione al PEF” facente parte della Proposta):

COSTO DEGLI INTERVENTI (€)

- Interventi di efficientamento energetico 2.307.237 €

- Spese tecniche 230.724 €

- Oneri per la sicurezza 46.145 €

Interventi di efficientamento energetico (inclusi oneri della sicurezza e spese

tecniche) 2.584.105 €

Interventi di adeguamento normativo (inclusi oneri della sicurezza e spese

tecniche) 1.900.000 €

TOTALE INTERVENTI (INCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA E SPESE

TECNICHE) 4.484.105€

Spese di predisposizione proposta e offerta 112.103€

Fideiussioni e assicurazioni fase realizzazione Interventi 25.784€

TOTALE ONERI ACCESSORI 137.886€

TOTALE (IVA esclusa) 4.621.991€

In considerazione dei minori investimenti previsti in conseguenza dello scorporo di Casa Serena, che il Comune si riserva la facoltà di (re)inserire nel perimetro della concessione in caso di esito favorevole del giudizio attualmente pendente avverso la revoca dell'aggiudicazione dello stesso in favore di altro operatore economico e di disponibilità delle necessarie risorse economiche, investimenti per i cui dettagli si rimanda al documento della Proposta denominato “2.2 – Relazione di prefattibilità” e della conseguente ri-definizione del canone forfettario annuo posto effettivamente a base di gara pari a 1.489.194 € annui, si precisa che gli importi di cui sopra vengono così rideterminati:

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Interventi di efficientamento energetico (inclusi oneri della sicurezza e spese

tecniche) 2.414.679 €

Interventi di adeguamento normativo (inclusi oneri della sicurezza e spese

tecniche) 1.900.000 €

TOTALE INTERVENTI (INCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA E SPESE

TECNICHE) 4.314.679 €

4.3. Il Comune di Sanremo si riserva la possibilità di affidare al Concessionario, ai sensi della Convenzione posta a base di gara, senza alcun obbligo, le seguenti attività opzionali extra Canone:

COSTO DEGLI INTERVENTI EXTRA CANONE (€)

Quali, a titolo esemplificativo, Interventi di Adeguamento Normativo, ammodernamento impianti ed efficientamento energetico (Extra Canone), concernenti gli impianti degli edifici oggetto di concessione entro i primi 3 anni contrattuali, comprensivi dei costi della progettazione e della Direzione Lavori ove necessari (IVA esclusa)

Plafond 1.800.000 €

4.4. Il Comune di Sanremo si riserva la possibilità di affidare al Concessionario, senza alcun obbligo, le seguenti attività opzionali come meglio identificate nell’Allegato “Servizi aggiuntivi” di cui al precedente punto 3.2:

COSTO DEGLI INTERVENTI AGGIUNTIVI (€) €/anno

Servizi aggiuntivi che il Comune richiede di scontare in sede di offerta economica e che eventualmente, a discrezione dei Comune di Sanremo, potranno essere affidati alla società aggiudicataria del servizio

6.113,69 €

5. DIRITTO DI PRELAZIONE

Ove, all’esito della procedura di gara, risulti vincitore un soggetto diverso dal Promotore, quest’ultimo, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione relativa all’esito della gara potrà esercitare il diritto di prelazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 15 del Codice e diventare aggiudicatario, qualora lo stesso dichiari di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte del Promotore e di aggiudicazione del contratto a quest’ultimo, l'originario aggiudicatario avrà diritto al rimborso, con onere a carico del Promotore, delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui all’art. 183, comma 9, del Codice.

Nell’ipotesi di aggiudicazione in favore di soggetto diverso dal Promotore e di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di quest’ultimo, il Promotore avrà diritto al pagamento, con onere a carico dell'aggiudicatario, delle spese sostenute per la predisposizione della proposta presentata nei limiti di cui all’art. 183, comma 9, del Codice così come risultanti dalla documentazione del Promotore agli atti di gara e in particolare dal documento “5.3 Dichiarazione relativa alle spese sostenute per la predisposizione proposta e offerta” e, quindi, per un importo pari a euro 112.102,60 (euro centododicimilacentodue/60).

6. DURATA DELLA CONCESSIONE

Il contratto di concessione di servizi avrà la durata di anni 15 (quindici) decorrenti dalla data di consegna degli impianti, secondo quanto specificato nella Convenzione. È fatta salva la facoltà per il Comune di disporre l’avvio delle attività in via di urgenza e in pendenza della sottoscrizione del contratto, a termini dell’art. 32, c. 8 del Codice; in tal caso la durata contrattuale decorrerà dalla data del verbale di avvio in via di urgenza.

Si precisa che l'eventuale esercizio da parte del Comune della facoltà di ampliare la consistenza degli interventi ai sensi dei precedenti punti 4.3 e 4.4 del presente disciplinare e/o il perimetro della

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concessione, ai sensi del precedente 4.1., non comporterà una modifica della durata della convenzione.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario, per evitare l’interruzione del pubblico servizio, sarà tenuto a continuare a prestare il servizio agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando non sarà esperita una nuova procedura di gara o sino a quando il Comune interessato dall’affidamento avrà assunto la diretta gestione degli impianti oggetto del contratto o, in base alle norme vigenti a tale momento, avrà affidato la stessa a ente/società da esso partecipata in parte o in toto. In tal caso, resta inteso che il Concessionario avrà diritto a percepire il canone depurato della quota concernente gli investimenti, per come emergente dalla tabella di cui al precedente art. 4.1.

7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, di cui all’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lett. d) ed e) del Codice anche se non ancora costituiti con le modalità di cui all’art. 48, comma 8 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietata la partecipazione alla gara agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lett. m) del Codice, è fatto divieto di partecipare ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 cod. pen.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. Qualora invece la consorziata designata sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice o l’esecuzione con la propria struttura.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti.

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito

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o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione del contratto (cfr. Determinazione ANAC n.

3 del 23 aprile 2013).

Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.

Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, anche ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.

Tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

È ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del Codice, nei limiti previsti dal citato articolo.

Trova applicazione quanto previsto dall’art. 186-bis, co. 6, del R.D.16 marzo 1942, n. 267, ai sensi del quale l’impresa ammessa a procedura di concordato con continuità aziendale può concorrere, alle condizioni previste dall’art. 110, comma 3 e 4 del Codice, anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate a procedura concorsuale.

8. SOPRALLUOGHI

Allo scopo di assicurare la piena conoscenza dello stato dei luoghi e ai fini della consapevole predisposizione dell’offerta di gara, è fatto obbligo ai concorrenti – tenuto conto che, in considerazione della tipologia e del contenuto delle prestazioni oggetto della presente concessione, è strettamente necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, co. 2, del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi interessati dalle prestazioni dedotte in affidamento – di effettuare il sopralluogo degli edifici e degli impianti oggetto di concessione. In sede di gara, la Commissione di gara verificherà insieme al competente Responsabile del Procedimento (R.U.P.) il corretto adempimento di tali sopralluoghi dandone atto nella verbalizzazione della relativa seduta.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

In sede di sopralluogo, l’impresa concorrente dovrà effettuare accurate visite presso gli edifici oggetto della concessione.

Il sopralluogo dovrà essere preventivamente concordato con l’Ufficio Tecnico del Comune di Sanremo nella persona del RUP, inoltrando entro e non oltre il 26 aprile 2022 all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.sanremo@legalmail.it una richiesta di sopralluogo all’Attenzione dell’ufficio Fabbricati con Oggetto: “Richiesta appuntamento per sopralluoghi in relazione al bando PPP Global Service 2022-2036 - CIG [90200436F4]” con indicazione del nome, cognome, relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. Il sopralluogo sarà effettuato alla presenza di un tecnico del Comune.

Le date al momento previste per i sopralluoghi saranno indicativamente comprese tra il 2 maggio 2022 ed il 20 maggio 2022.

I sopralluoghi potranno richiedere indicativamente fino a 10 giorni lavorativi a tempo pieno.

Del sopralluogo verrà redatto apposito Verbale. Saranno esclusi dalla gara gli operatori che non risulteranno, dagli atti in possesso del Comune, aver effettuato il sopralluogo.

Il sopralluogo sarà effettuato nel rispetto dei protocolli adottati per la sicurezza, anche a termini delle vigenti disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché collaboratore dell’operatore economico concorrente. Non è consentita l’indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti; in tal caso la seconda indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione sarà reso edotto il concorrente.

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In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

È esentato dall’obbligo del sopralluogo il soggetto proponente.

Si precisa, peraltro, che l’offerta dovrà essere presentata da ciascun partecipante alla gara esclusivamente sulla base della documentazione di stato di consistenza degli impianti e delle altre dotazioni funzionali alla gestione del servizio risultanti dagli elaborati posti a gara (per come delineati nella Proposta formulata dal Promotore, approvata dal Comune), che i partecipanti stessi accettano incondizionatamente, fatta salva comunque la possibilità, riservata all’offerente aggiudicatario, di effettuare una verifica precontrattuale dello stato di fatto degli impianti a tale data, con eventuale aggiornamento del canone sulla base delle risultanze accettate in contraddittorio con il Comune, nel rispetto di quanto previsto nella documentazione posta a base di gara.

9. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.

53, comma 16-ter del d.lgs. n.165/2001.

I predetti requisiti generali, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario già costituito o da costituirsi o di GEIE, devono essere posseduti da tutti gli operatori economici che partecipano in forma congiunta.

Nel caso di aggregazione di imprese di rete, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili), i requisiti in questione devono essere posseduti direttamente dal consorzio, nonché da ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Rimane, infine, fermo che, ai sensi dell’art. 80, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, i casi di esclusione previsti dallo stesso articolo 80 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 3 del Codice, l’esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell’articolo stesso va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo (compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara).

La dichiarazione di assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice deve essere pertanto resa anche per tutti i soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo così come dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017, a cui si rinvia integralmente, elencando esplicitamente i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune ed indirizzo di residenza) dei singoli soggetti, la relativa carica ricoperta e la posizione attuale: se tuttora in carica o se cessato dalla carica e, in quest’ultimo caso, indicando la data di cessazione.

Tale dichiarazione deve essere resa da parte di tutti i concorrenti, comprese le mandanti, le imprese consorziate indicate per l’esecuzione dei lavori nonché le eventuali imprese ausiliarie, preferibilmente mediante il Modello 1-ter “Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.” o, in alternativa, mediante analoga dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

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15 10. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti commi.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziario e tecnica e professionale avverrà, ai sensi del combinato disposto degli artt.

81, comma 1, e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall’ANAC, in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Pertanto, tutti i concorrenti devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di partecipazione alla gara nell’ambito della busta telematica contenente la documentazione amministrativa.

Resta inteso che, a termini di quanto stabilito dall’art. 83, comma 9 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ad esclusione delle informazioni e delle indicazioni afferenti all’offerta tecnica ed economica.

Ai sensi dell’art. 86 del Codice, la Stazione Appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall’allegato XVII, come prova dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.

I concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea dovranno possedere iscrizioni ad albi analoghi a quello riferibile alle imprese con sede in Italia ed essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività finanziaria da parte della Banca d’Italia ovvero da parte di analoga istituzione dello Stato membro di riferimento che, in forza di tale autorizzazione, abiliti tali soggetti ad operare in Italia.

Si precisa che:

a) per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice: i requisiti di ordine generale e il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla competente Camera di commercio industria e artigianato devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande;

b) per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice: i requisiti di ordine generale e il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla competente Camera di commercio industria e artigianato devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.

Si rimanda al successivo articolo 11. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI per più specifiche indicazioni inerenti il possesso dei requisiti di tali soggetti.

10.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero in altro Albo o registro professionale per l'attività di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti termici.

b) essere in possesso della qualificazione ESCO (Energy Service Company) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 115/2008, accreditate ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 102/2014 e degli schemi di accreditamento approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. del 12 maggio 2015 oppure, nel caso di operatori economici residenti in altro Stato Membro, essere società che, in base alla normativa dello Stato Membro di appartenenza, può svolgere le attività oggetto del presente affidamento.

Per la comprova dei requisiti la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

10.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) aver realizzato, negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando, un fatturato medio dichiarato ai fini IVA pari ad almeno due volte il valore degli investimenti previsti, ossia 2x4.621.991€ = 9.243.982 €.

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La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e Allegato XVII, parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

b) disporre di un capitale sociale non inferiore al valore dell’investimento e quindi pari a 4.621.991 € La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e Allegato XVII, parte I, del Codice mediante presentazione di Visura Camerale dell’operatore emessa in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione delle offerte.

10.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) aver eseguito, negli ultimi cinque anni, servizi di conduzione, manutenzione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico di edifici pubblici per un importo complessivo medio annuo non inferiore all’importo posto a base d’asta e dunque pari ad Euro/anno 1.645.239;

b) aver eseguito, negli ultimi cinque anni, almeno due (2) servizi di conduzione, manutenzione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico di edifici pubblici per un importo medio annuo ciascuno pari ad almeno il quaranta per cento dell’importo dei servizi previsti, ossia 40% x 1.645.239 €/anno = 658.085,60 €/anno. In sostituzione di due (2) servizi ciascuno pari ad un importo medio del 40% potrà essere soddisfatto il requisito con un servizio di importo medio dell’80%.

In alternativa ai requisiti di cui sopra, il concessionario può incrementare i requisiti previsti dal punto 10.3 lettere a) e b) nella misura di 3 volte. Il requisito previsto dal punto 10.2 lettera b) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e Allegato XVII, parte I, del Codice

c) essere in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione della qualifica di “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico” ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. o) del D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i. e dell’art. 6, comma 8, del D.P.R n. 74/2013 e s.m.i.;

d) essere in possesso della certificazione di conformità alla norma ISO 9001 in vigore nel campo dei servizi energetici o progettazione/costruzione di edifici/impianti;

e) essere in possesso della certificazione di conformità alla norma ISO 14001 in vigore nel campo dei sistemi di gestione ambientale, o requisiti equivalenti.

f) in conformità al d.m. 7 marzo 2012, disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente i servizi di gestione degli impianti termici ed elettrici, riducendone gli impatti ambientali.

Il concorrente dovrà dichiarare tale requisito presentando l’elenco del personale dedicato alla realizzazione dei servizi, specificatamente formato in merito a: normativa pertinente, installazione, funzionamento e caratteristiche dei componenti dell'impianto, corrette modalità di intervento sugli impianti, gestione di sistemi di regolazione degli impianti, gestione eco-efficiente degli impianti, elementi di pericolosità e rischio per la salute e l'ambiente dei prodotti utilizzati, corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale, modalità di conservazione dei documenti relativi agli impianti, corretta gestione degli apparecchi di misura e dei sistemi di acquisizione dati, metodi di acquisizione e gestione dati, ricerca e soluzione dei guasti, progettazione.

Il requisito potrà essere comprovato attraverso la produzione dei seguenti documenti:

 diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta, oppure

 diploma o qualifica conseguita, al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di una impresa del settore, oppure

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 documentazione attestante la prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti, per l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale.

Tale documentazione non è richiesta all'operatore che dimostri di essere in possesso di certificazione di parte terza che attesti, per il gestore di servizi energetici riguardanti gli impianti di illuminazione e forza motrice, il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI 1133916 o alla norma UNI CEI UNI CEI 1135217 e, per il gestore di servizi energetici riguardanti gli impianti di riscaldamento/raffrescamento, il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI 1133956 o alla norma UNI CEI 1135257. In tal caso, il requisito potrà essere comprovato attraverso la produzione di copia delle certificazioni possedute dichiarate conformi all’originale dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

10.4. REQUISITI INERENTI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Il concorrente che assume direttamente l’esecuzione dei lavori con la propria organizzazione d’impresa, ai fini della dimostrazione della capacità tecnico-professionale, deve essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, relativa all’esecuzione di lavori pubblici, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alle prestazioni oggetto di affidamento, e quindi SOA come da Tabelle A e B di cui all’art. 3 del presente Disciplinare di gara, per progettazione e costruzione.

In caso di esecuzione dei lavori da parte del concorrente, la comprova del requisito è fornita mediante esibizione dell’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici. Il concorrente potrà altresì far ricorso all'istituto dell'avvalimento o del subappalto qualificatorio nei limiti di legge.

In subordine, il concorrente che non intenda eseguire direttamente i lavori oggetto della presente procedura o che non sia in possesso del requisito di qualificazione SOA sopra indicato, dovrà, in caso di aggiudicazione, obbligatoriamente affidare, nell’osservanza delle modalità di legge, i lavori oggetto della concessione a soggetti terzi muniti di attestazione di qualificazione SOA relativa all’esecuzione di lavori pubblici, corrispondente, in base alla natura dei lavori e delle attività oggetto di affidamento, alle categorie e classifiche sopra indicate.

Prima dell’inizio dei lavori, il Concessionario comunicherà al Comune il nominativo dell’impresa esecutrice dei predetti lavori e consegnerà copia della qualificazione SOA dalla stessa detenuta.

Tenuto conto della natura della presente procedura, che implica la predisposizione di un progetto relativo alle opere di efficientamento energetico e di adeguamento normativo oggetto di concessione in seguito all’aggiudicazione con le modalità di cui alla Bozza di Convenzione posta a base di gara e la stipula del contratto di concessione subordinatamente all'approvazione del progetto definitivo, resta inteso che qualora le imprese concorrenti non siano in possesso di attestazione SOA, o siano in possesso di attestazione SOA per sola costruzione o di SOA per progettazione e costruzione non adeguata alla classifiche richieste dalla presente procedura o qualora, pur in possesso di SOA per costruzione e progettazione (tenuto conto che le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione), non soddisfino i requisiti per la progettazione stabiliti dal presente Disciplinare, le stesse imprese concorrenti devono dimostrare il possesso dei requisiti dei progettisti, di cui all’art. 10.5, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta, scelto tra i soggetti di cui all’art. 46 del Codice, che non incorra in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e in alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e per il quale non ricorrano le condizioni di cui all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (il possesso dei requisiti di ordine generale è attestato secondo quanto specificato nel successivo art. 18.1, p.to 3).

È consentita la partecipazione di prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46, co. 1, lett. d), e 45, comma 1, secondo periodo, del Codice.

10.5. REQUISITI INERENTI ALLA PROGETTAZIONE

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Ai fini dell'esecuzione delle attività dedotte in affidamento, è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti relativi ai soggetti incaricati di redigere i relativi elaborati progettuali, il cui soddisfacimento deve essere dimostrato in fase di partecipazione alla procedura:

a) iscrizione ai competenti ordini professionali, secondo quanto meglio specificato dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263;

b) possesso dei pertinenti requisiti previsti dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263 e, conformemente a quest’ultimo, i concorrenti che siano raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura;

c) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di architettura e di ingegneria relativi a lavori appartenenti a ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella, per un importo globale per ogni categoria e ID almeno pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione di progettazione, calcolato con riguardo a ognuna delle categorie e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Categoria e ID delle opere

Corrispondenza l.

143/49

Valore delle opere

E.20 I/c 292.005 € Edili

IA.02 III/b 522.797 € Impianti termici

IA.03 III/c 1.492.435 € Impianti elettrici

Valori al netto dell’IVA.

I valori riportati per l’importo delle opere sono per i soli lavori escluse le spese per la sicurezza e al netto dell’IVA

Corrispondono a quanto riportato nel Calcolo sommario della spesa del PPP presentato.

Ai fini della dimostrazione del presente requisito, si rinvia alle indicazioni fornite dalle Linee Guida ANAC n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.

Le prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dovranno comunque essere svolte da soggetti in possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, co. 1, lett. e), del Codice, il requisito di cui alla lett. c) del presente art. 10.5 deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, fermo restando che la mandataria deve possedere i requisiti necessari per partecipare alla gara in misura maggioritaria.

Nel caso di ricorso a un raggruppamento di tipo verticale tra uno o più dei soggetti di cui all’art. 45 del Codice (per l’esecuzione dei lavori) e uno o più dei soggetti di cui all’art. 46 del Codice (per la progettazione), a ciascun soggetto di cui all’art. 45 del Codice sono richiesti i requisiti di sola costruzione con riferimento alla categoria che lo stesso intende assumere, mentre ai soggetti di cui all’art. 46 del Codice sono richiesti i requisiti di progettazione di cui al presente art. 10.5.

Si precisa, ai sensi dell’art. 92, co. 6 del d.P.R. n. 207/2010, nonché delle Determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 27/2002 e n. 31/2002, e della deliberazione n. 147/2004, che la qualificazione per progettazione e costruzione eventualmente risultante dall’attestazione SOA non è sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti per la progettazione, dovendo pertanto i concorrenti attestare il soddisfacimento dei requisiti di progettazione di cui alle lett. a), b) e c) del presente art.

10.5 relativamente al proprio staff tecnico interno o documentare essi stessi i requisiti per lo svolgimento della progettazione laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione, ed essendo altrimenti tenuti, pur in presenza di attestazione relativa alla progettazione e alla esecuzione, ad associare o indicare in sede di offerta un progettista qualificato.

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