Termine di deposito dei provvedimenti.
(Risposta a quesito del 9 novembre 2016)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 9 novembre 2016, ha adottato la seguente delibera:
"- letta la nota 41129/2016 con la quale i magistrati … e … chiedono “se il termine di deposito dei provvedimenti durante il periodo di sospensione feriale debba ritenersi sospeso”;
osserva:
con articolata nota i magistrati … e … chiedono di conoscere se, alla luce della riduzione del periodo di ferie, il termine di deposito dei provvedimenti durante il periodo di sospensione feriale debba considerarsi sospeso e ciò anche alla luce del “principio di effettività delle ferie e dello stretto collegamento, logico e temporale, tra il periodo delle ferie dei magistrati e il periodo di sospensione dei termini processuali”.
Si deve tuttavia osservare che il Consiglio è intervenuto recentemente indicando linee guida per la predisposizione delle tabelle feriali, in modo da consentire l’effettiva fruizione del periodo di riposo. Sotto altro profilo la normazione secondaria del Consiglio ha disposto che i giorni in cui il magistrato è legittimamente assente dal servizio non debbano essere considerati nel computo dei termini di deposito dei provvedimenti, ai soli fini della valutazione di professionalità.
I termini di deposito dei provvedimenti giudiziari, come le relative cause di sospensione, sono stabiliti con normativa primaria e come tali non possono essere oggetto di rivisitazione in sede consiliare.
Tutto ciò premesso
delibera di rispondere nei termini di cui in premessa."