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Oggetto del presente Titolo I è la disciplina della concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi dell’art

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Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER ANNI CINQUE DEI SERVIZI DI:

1) GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE;

2) RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA NONCHÉ DELLE ENTRATE DERIVANTI DA LEGGI E REGOLAMENTI

CIG: 88293924C6

TITOLO I

Affidamento in concessione dei servizi di gestione, accertamento e riscossione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Articolo 1 - Oggetto

1. Oggetto del presente Titolo I è la disciplina della concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi dell’art. 1, commi 816 e ss. della Legge 160/2019 e del nuovo canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, ai sensi dell’art. 1, commi 837 e ss. della Legge 160/2019 nel rispetto dei Regolamenti comunali di riferimento e della normativa di settore vigente.

2. Alla luce della normativa richiamata, i canoni di cui al comma precedente sostituiscono con invarianza di gettito ed a partire dal 01/01/2021 la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ed il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA). A tal fine, il Comune di Spoleto ha provveduto ad approvare il Regolamento delle entrate patrimoniali pubblicato e reso accessibile nei modi di legge (decreto del Commissario Straordinario n. 19 del 06/05/2021).

3. In relazione ai servizi di cui sopra vengono trasferiti al Concessionario tutte le potestà e le pubbliche funzioni per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale. Il Concessionario sarà, pertanto, il soggetto legittimato ad emettere gli atti ed attivare tutte le procedure, comprese quelle cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri che le normative vigenti attribuiscono al Comune. Il Concessionario, dunque, subentra al Comune in tutti i diritti, gli obblighi e i poteri inerenti il servizio, assumendo a proprio carico tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

4. Le attività dovranno essere realizzate con efficacia ed efficienza, in base al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione della concessione, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nelle previsioni legislative che regolano il presente capitolato, nella normativa di settore e nei relativi regolamenti comunali, avendo particolare riguardo alle forme degli atti ed ai termini di prescrizione e decadenza dei crediti, nell’interesse del Comune e dei contribuenti/utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell’immagine e degli interessi del Comune.

Articolo 2 – Corrispettivo – Modalità di versamento

1. Il servizio oggetto di concessione viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita. Per lo svolgimento di tutte le attività oggetto di concessione non verrà riconosciuto al concessionario alcuna altra forma di corrispettivo oltre all’aggio di cui sopra. È fatto obbligo al

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concessionario di corrispondere annualmente, a partire dall'annualità 2022, al Comune di Spoleto un minimo garantito di € 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00) calcolato al lordo dell’aggio. Stante le misure prese dal governo in conseguenza del covid-19, esclusivamente per l’annualità 2021 il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di Spoleto il minimo garantito per l’importo di euro 275.000,00 (duecentosettantacinquemila/00) calcolato al lordo dell’aggio.

2. Il Concessionario remunera i servizi resi e oggetto di concessione, esclusivamente a mezzo dell’aggio, al netto d'IVA, nella misura derivante dalla propria offerta economica, da applicarsi sulla riscossione complessiva a qualunque titolo conseguita, al netto dei rimborsi riconosciuti e liquidati nei confronti dei contribuenti nel mese di riferimento. Per riscossione complessiva si intende la quota di imposta, sanzioni ed interessi (al netto delle spese di notifica e di procedura, etc…) del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati oggetto della presente concessione, escluse eventuali addizionali e quote comunque di competenza di altri Enti.

3. L’importo del corrispettivo, come sopra calcolato, sarà liquidato entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento di regolare fattura elettronica, da emettersi con cadenza mensile posticipata, unitamente al rendiconto mensile. Il pagamento sarà disposto mediante bonifico bancario, sul conto corrente dedicato indicato dal concessionario, tramite la tesoreria comunale, previo nulla osta del Responsabile del Procedimento.

Articolo 3 – Versamenti e rendicontazione

1. I versamenti relativi ai canoni verranno effettuati dal contribuente mediante il sistema di PagoPA del Comune di Spoleto o del concessionario. Questi è infatti tenuto a mettere a disposizione dell’utente un proprio sistema PagoPA e ad effettuare, a tal fine, tutte le implementazioni software necessarie per consentire al cittadino di effettuare i pagamenti a mezzo del sistema PagoPa, nonché a sviluppare l’integrazione con il gestionario finanziario dell’Ente per tutta la parte di riconciliazione finanziaria. Il concessionario è tenuto inoltre a dotare l’Ente di apposite credenziali di accesso al sistema implementato per i pagamenti pervenuti sui conti corrente dell’Ente.

2. L’Ente comunicherà gli estremi del proprio conto corrente sul quale confluiranno le entrate derivanti dall’attività effettuata dal Concessionario.

3. Al fine di verificare e rendicontare i versamenti, il Comune permetterà al Concessionario la visibilità, mediante accesso telematico, del sopra indicato conto corrente al fine di consentire a quest’ultimo la visualizzazione della movimentazione ed i relativi saldi per permettere lo scarico dei pagamenti e la predisposizione di una dettagliata rendicontazione.

4. Il Concessionario dovrà uniformarsi alle eventuali ed ulteriori nuove forme di pagamento che l’Amministrazione metterà a disposizione dei contribuenti o a quelle che sarà obbligato per legge ad attivare.

Negli avvisi di pagamento per le singole entrate oggetto di concessione, il Concessionario andrà a specificare le forme di pagamento a disposizione degli utenti/contribuenti, allegando i modelli per i versamenti e indicando ogni informazione utile o richiesta dalla normativa. In ogni caso è vietata la riscossione diretta da parte del Concessionario.

5. Le parti potranno, in ogni caso, concordare differenti modalità di riscossione delle entrate in esame nel rispetto della normativa e dell’evoluzione delle modalità di pagamento ammesse.

6. Il Concessionario è tenuto a rimettere al Comune mensilmente il rendiconto analitico dei pagamenti effettuati dagli utenti. Il rendiconto dovrà riepilogare in modo dettagliato tutti gli incassi separati tra le due tipologie di canone e distinti per annualità, indicando distintamente imposta, sanzioni, interessi di mora, altri diritti r spese.

7. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dati e/o integrazioni da trasmettere con le modalità che la stessa indicherà e potrà definire ulteriori contenuti e funzionalità della procedura di cui ai commi precedenti, secondo le esigenze contabilizzazione dell’Ente.

8. Il Concessionario deve comunque curare la trasmissione di tutti i dati richiesti o previsti dalla normativa in vigore, inviandoli, se previsto, all’autorità preposta ad effettuare i controlli.

9. Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire impartite dall’Amministrazione in tema di rendicontazione successivamente alla stipula del contratto.

10. Su richiesta dell’Amministrazione, il Concessionario è tenuto a fornire i dati contabili analitici e sintetici utili a controllare l’andamento del gettito e tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti;

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dovrà fornire, inoltre, l’analisi ed il calcolo delle variazioni economiche in applicazione alle diverse tariffe applicabili, propedeutiche alla formazione del bilancio comunale.

Articolo 4 – Obblighi dell’Amministrazione Comunale

1. L’Ente fornirà al Concessionario, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, le banche dati in suo possesso relative ai servizi oggetto dell’affidamento e di quant’altro necessario per la costituzione della base della banca dati.

2. Il Comune, attraverso gli organi tecnici e di vigilanza, fornirà la necessaria collaborazione per la regolarità della gestione dei servizi. A tal fine, s’impegna a:

a) comunicare il nominativo dei responsabili comunali referenti per le attività svolte dal Concessionario in relazione al presente capitolato;

b) trasmettere tempestivamente copia di regolamenti comunali, delibere tariffarie o qualsiasi altro atto adottato dal Comune utile per lo svolgimento dei servizi;

c) consegnare l’elenco degli impianti redigendo apposito verbale.

Articolo 5 – Obblighi dell’aggiudicatario 1. Il Concessionario deve:

a) gestire il servizio con sistemi informatici (compatibili con i sistemi informativi del Comune) idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, che per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici;

b) mettere a disposizione del committente e tenere aggiornata per la consultazione in tempo reale, una mappa generale con indicazione di tutti gli impianti destinati al servizio delle Pubbliche Affissioni e della loro ubicazione distinti per tipologia di impianto e finalità di utilizzazione. La mappa aggiornata all’ultimo mese di gestione dovrà essere consegnata al Comune al termine della concessione;

c) mettere a disposizione degli utenti/contribuenti, a proprie spese, la modulistica necessaria per la denuncia ed il pagamento dei canoni, il cui contenuto dovrà essere concordato con l’amministrazione comunale;

d) mettere a disposizione tutte le informazioni sul sito internet del concessionario che deve essere costantemente aggiornato. Il sito internet deve contenere le informazioni relative alla gestione del servizio che agevolino gli utenti nei contatti (orari, recapiti, ecc. …) e nell’acquisizione degli elementi necessari per la determinazione degli obblighi relativi alle entrate gestite, quali ad esempio modalità e scadenze di versamento, oltre all’elenco aggiornato degli spazi destinati alle affissioni;

e) rispondere tempestivamente alle istanze formulate dai contribuenti/utenti con specifico riferimento ai rimborsi per i quali devono essere rispettati i tempi previsti dalla norma. In caso di reclami da parte degli utenti, il concessionario è tenuto a trasmettere copia all’ufficio competente che si riserva la facoltà di richiedere spiegazioni in merito e, eventualmente, di adottare i conseguenti provvedimenti.

f) inviare ai contribuenti, anche in assenza di obbligo di legge, entro un mese dalla scadenza dei termini di pagamento, un preavviso di scadenza per il pagamento annuale del canone, in cui siano indicati gli elementi identificativi dell’importo richiesto. In tale preavviso devono essere specificate le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento, le forme di pagamento a disposizione del contribuente, l’ubicazione, i giorni e gli orari di apertura degli uffici del concessionario, nonchè il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e ogni sltra informazione ritenuta utile per il contribuente;

g) controllare costantemente il territorio comunale al fine di accertare eventuali pubblicità abusive o occupazioni di suolo pubblico effettuate senza il preventivo provvedimento di concessione/autorizzazione del Comune. Eventuali violazioni devono essere immediatamente contestate dal concessionario nei confronti dei trasgressori, mediante notifica di appositi provvedimenti per il recupero dell’entrata;

h) consentire gli accessi al personale dell’Ente per verificare la regolarità della gestione;

i) svolgere tutte le procedure necessarie alle attività di accertamento e riscossione, anche coattiva, comprese la sottoscrizione degli avvisi di accertamento;

l) curare il contenzioso e la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate affidate. Spetta al concessionario il compito di stare in giudizio, in ogni ordine e grado, nel caso di impugnativa da parte dei soggetti passivi di atti dallo stesso emessi. A prescindere dal contenzioso formale, il concessionario è tenuto a fornire tempestivamente e scientemente qualunque chiarimento richiesto dai contribuenti destinatari di accertamento o procedure coattive di recupero di crediti;

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m) concedere e curare la gestione delle rateizzazioni, secondo le norme previste dal Regolamento generale delle Entrate dell’Ente.

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti alla gestione del servizio, comprese quelle derivanti dalla gestione del contenzioso.

Articolo 6 – Impianti delle affissioni

1. Il Concessionario prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di consegna.

Un incaricato del Comune procederà alla consegna al concessionario, con apposito verbale, delle tabelle e dei quadri preesistenti di proprietà del Comune.

2. Il Concessionario dovrà effettuare tutte le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, necessarie per garantire il decoro e la piena sicurezza dell’impiantistica comunale esistente e di quella nuova che verrà installata nel corso della concessione, compresa la sostituzione (con fornitura e posa in opera con oneri a totale carico del concessionario) di quella in cattivo stato o pericolante.

3. Gli oneri per la manutenzione, spostamento, sostituzione, nuova installazione di impianti, nonché eventuali canoni dovuti ai proprietari per la collocazione di impianti murali (sia per gli impianti già esistenti che quelli nuovi) sono a totale carico del concessionario.

4. Gli impianti debbono essere tenuti in buono stato di conservazione e, allo scadere della concessione, passeranno al Comune, senza oneri a carico del Comune. Il buono stato di conservazione verrà attestato dal Comune, previa verifica in contraddittorio con il concessionario. Eventuali deficienze saranno quantificate con rivalsa sulla cauzione.

5. Il Concessionario deve provvedere all'effettuazione delle affissioni negli appositi spazi, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge nonché dal Regolamento Comunale e da ogni altra norma in materia assumendosene ogni responsabilità. Il Concessionario non potrà esentare alcuno dall’imposta dovuta, ne accordare riduzioni, se non nei casi espressamente e tassativamente stabiliti dalla Legge e dal Regolamento Comunale. La materiale affissione dei manifesti dovrà essere effettuata con la massima cura e diligenza ed in conformità alla vigente normativa in materia.

6. Quanto previsto dai commi precedenti costituisce obbligazione minima e inderogabile. In sede di offerta tecnica è prevista la presentazione di un progetto relativo alla manutenendone, sostituzione e ampliamento degli impianti delle pubbliche affissioni. È pertanto ad esso che, per definire l’obbligazione contrattuale, deve farsi riferimento.

TITOLO II

Affidamento in concessione dei servizi di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, delle sanzioni al Codice della strada, nonché delle entrate derivanti da Leggi e Regolamenti Articolo 7 – Oggetto del servizio

1. Oggetto del presente Titolo II è la gestione in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, delle sanzioni al codice della strada, nonché delle entrate derivanti da leggi e regolamenti e di tutte le altre entrate comunali (comprensive di capitale, interessi e spese) gestite dal Comune di Spoleto e dei servizi accessori connessi:

- tramite ingiunzione fiscale con le modalità di cui al R.D. 639/1910, del Titolo II del D.P.R. 602/1973, per le entrate accertate fino al 31/12/2019 e per la riscossione coattiva di violazioni al codice della strada;

- con le modalità di cui ai commi 792 e ss., dell’articolo 1 della legge 160/2019, per le entrate accertate a far data dal 01/01/2020.

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le entrate patrimoniali sono incluse le sanzioni al codice della strada, affitti, pigioni, recupero spese legali a seguito di sentenze esecutive nel contenzioso tributario, recupero utenze e spese condominiali, recupero somme indebitamente e/o erroneamente versate dall’Ente, interessi e rivalutazioni monetarie per ritardati pagamenti, nonché eventuali ulteriori entrate che potrebbero essere introdotte ex novo o in sostituzione di altre preesistenti da specifica disposizione legislativa durante la vigenza della concessione.

Al Concessionario potrà essere affidato il recupero di somme, spettanti all’Ente a qualunque titolo e in qualunque fase della procedura coattiva.

2. Il Concessionario assume la completa responsabilità del servizio e subentra al Comune in tutti gli obblighi, prescrizioni, diritti e privilegi previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti comunali.

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3. Tra le attività di riscossione coattiva si intende compresa anche la gestione del contenzioso e delle procedure concorsuali, da attivarsi e seguirsi direttamente da parte del Concessionario. La riscossione coattiva dovrà svolgersi tramite la procedura dell’ingiunzione fiscale e nelle altre forme previste dalla legge.

4. Il Comune si impegna a trasmettere al Concessionario l’elenco nominativo dei debitori da escutere con i dati identificativi necessari per le operazioni conseguenti.

5. Il Concessionario dovrà espletare il servizio di riscossione coattiva garantendo le seguenti attività:

a) presa in carico, notifica ingiunzione e riscossione;

b) procedure cautelari ed esecutive;

c) rimborsi, sgravi e sospensioni;

d) gestione delle rateizzazioni;

e) procedure concorsuali;

f) discarico per inesigibilità.

Il Concessionario è tenuto, nelle liti promosse contro di lui non riguardanti esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, a chiamare in causa il Comune interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.

Articolo 8 – Corrispettivo per la Gestione

1. Il corrispettivo per il Concessionario è costituito dal diritto di gestire i servizi oggetto di affidamento, con assunzione in capo allo stesso, del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi, fatto salvo quanto disciplinato in materia di oneri di riscossione dall’art. 1 comma 803 della legge n. 160/2019.

2. A tal fine è riconosciuta al Concessionario la percentuale di aggio offerta in sede di gara, da applicarsi sulle somme incassate derivanti dalla gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, delle sanzioni al codice della strada, nonché delle entrate derivanti da leggi e regolamenti.

3. Al Concessionario sono altresì riconosciuti, da parte del Comune, i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo delle entrate risultanti infruttuose solo nel caso in cui gli importi vengano annullati per effetto di un provvedimento di sgravio oppure in caso di accertata inesigibilità oppure per discarico per indebito previa giustificazione e rendicontazione, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 803, lett. a e b della legge 160/2019. La quantificazione della ripetizione delle spese è definita dal D.M. 12 settembre 2012.

Negli altri casi il rimborso delle spese concernenti le procedure esecutive saranno a carico del debitore nella misura stabilita dal D.M. 21 novembre 2000 e s.m.i. e delle tariffe stabilite dalla normativa speciale in materia.

È escluso ogni altro corrispettivo o rimborso a favore del Concessionario non previsto dal presente capitolato, a esclusione delle spese postali (anticipate dal Concessionario).

L’ammontare delle riscossioni su cui calcolare l’aggio spettante al Concessionario va assunto al netto di eventuali rimborsi effettuati ai contribuenti nello stesso periodo.

L’aggio sarà riconosciuto nella misura percentuale offerta dal Concessionario in sede di gara.

L’aggio costituirà l’unico corrispettivo dovuto dal Comune al Concessionario e varrà a soddisfare tutte le spese e gli oneri occorrenti nell’esecuzione del servizio, fatte salve le fattispecie di cui al comma secondo.

Rimangono in via esclusiva e per intero di competenza del Concessionario gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione e notifica, nonché i diritti e le competenze relative alle procedure di recupero coattivo dallo stesso anticipate ed addebitate al contribuente.

Articolo 9 – Versamenti riscossione coattiva

Gli incassi derivanti dall’attività di riscossione coattiva svolta dall’aggiudicatario, comprensivi di sanzioni e interessi per omesso/parziale/tardivo versamento relativi alle entrate oggetto della presente procedura dovranno affluire su specifico conto corrente postale intestato al Comune e dedicato alla riscossione delle entrate dell’Ente affidante, sul quale vengono attivate in favore del concessionario le misure di bollettazione e rendicontazione/scarico dei versamenti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 comma 790 della legge 160/2019.

Articolo 10 – Rendiconti Contabili

Il Concessionario trasmette entro 10 giorni dalla chiusura del mese all’Ente affidante la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti dell’Ente.

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Il corrispettivo dovuto al Concessionario sarà liquidato entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento di fattura elettronica che dovrà essere emessa mensilmente. Il Concessionario dovrà fatturare le seguenti voci, applicando ed esponendo l’importo relativo all’IVA dove dovuta: aggio, spese fisse per pratica ed eventuali spese relative alle procedure cautelari e/o esecutive a carico dell’Ente. A cadenza mensile, ai fini della liquidazione della relativa fattura, deve essere prodotta rendicontazione indicante distintamente le riscossioni nelle seguenti voci:

- anagrafica del debitore (nome, cognome e codice fiscale);

- identificativo della consegna del carico;

- somma riscossa, con separata indicazione di tipologia di imposta/corrispettivo, importo dovuto a titolo di imposta/corrispettivo, sanzioni, interessi e indicazione dell’aggio spettante alla ditta affidataria;

- spese postali e/o di notifica corrisposte dal debitore e che spettano alla ditta affidataria;

- spese relative alle procedure cautelari ed esecutive corrisposte dal debitore e che spettano alla ditta affidataria;

- eventuali somme rimborsate al debitore.

Il Comune deve essere sempre in grado di visualizzare in qualsiasi momento, mediante collegamento web per ciascuna tipologia di entrata e/o per lista di carico i dati relativi:

- alla situazione generale e dettagliata degli atti emessi (solleciti, ingiunzioni, atti relativi a procedure cautelari ed esecutive);

- alla situazione procedurale e debitoria per ciascun debitore;

- agli elementi della notifica e atti successivi oltre agli incassi, discarichi, rimborsi, le procedure concorsuali, gli inesigibili, con indicazione delle motivazioni.

Le rendicontazioni sopra descritte devono essere analitiche circa lo stato degli atti notificati, con l’indicazione di tutti i dati relativi alla notificazione ed alle cause di mancata notificazione, delle conseguenti attività cautelari ed esecutive svolte, degli atti discaricati ed annullati, dei rimborsi, dello stato di eventuali procedure concorsuali intervenute, dei crediti riscossi e di quelli dichiarati inesigibili, con l’indicazione della causa di inesigibilità e di ogni informazione utile al Comune.

Il pagamento sarà disposto mediante bonifico bancario, sul conto corrente dedicato indicato dal concessionario, tramite la tesoreria comunale, previo nulla osta del Responsabile del Procedimento.

TITOLO III

Disciplina del rapporto contrattuale Articolo 11 – Forniture informatiche

Il Concessionario deve elaborare una banca dati informatizzata per tutti i servizi oggetto del presente capitolato mettendo a disposizione dell’Ente – senza ulteriori oneri - uno specifico software gestionale in modalità cloud ad elevata continuità operativa e quindi fruibile in modalità h24 7x7 gg (nel rispetto delle direttive e dei requisiti imposti dal Agid per il monitoraggio e la consultazione dei dati ivi contenuti nonché di tutti i pagamenti effettuati), utilizzando la documentazione trasmessa dal Comune ed acquisendo ogni altro dato utile al completo e corretto svolgimento delle attività. Il suddetto sw dovrà:

- essere accessibile dalla rete comunale e da Internet – sia da dispositivi fissi (pc desktop, portatili, thin client) che mobili (e quindi essere di tipo web responsive e rispettare tutti i requisiti di accessibilità previsti dalla normativa vigente) e senza l’utilizzo di specifico hardware e/o software presso l’Ente;

- essere compatibile con la normativa vigente in materia di informatizzazione delle PA (Codice dell’Amministrazione digitale, Piano Triennale AGID, accessibilità degli strumenti informatici, ecc);

- essere certificato Agid (nel rispetto dei requisiti indicati nel Piano Triennale Agid) al fine di garantire adeguati standard prestazionali e di sicurezza e quindi rispettare tutti i requisiti di qualificazione imposti da Agid con pubblicazione nel relativo Marketplace (https://cloud.italia.it/marketplace/ );

- essere integrato con PagoPa e SPID, implementando senza ulteriori oner iper l’Ente:

a) uno specifico “portale per i pagamenti” in modalità online e differito (tramite generazione di avviso di pagamento) al fine di consentire ai contribuenti e/o ai cittadini di effettuare i pagamenti online accedendo a suddetto portale o, in un secondo momento, utilizzando l’avviso di pagamento generato da suddetto portale e recandosi presso qualsiasi PSP abilitato;

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b) l’integrazione con il gestionale (a livello di finanziaria e anagrafiche) dell’Ente consentendo anche la rendicontazione e la riconciliazione bancaria e finanziaria (anche a livello di capitoli di bilancio) di tutti i pagamenti effettuati con la procedura finanziaria dell’Ente;

c) l’integrazione con l’intermediario tecnologico dell’Ente per PagoPa / SPID “APKappa Srl” (ciò anche al fine di agevolare l’implementazione di cui al punto precedente);

- includere e offrire un serie di funzionalità minime al fine di consentire:

a) di verificare per ciascuna posizione portata a riscossione tutte le fasi delle procedure messe in atto, con indicata la tempistica, le date di notifica dei provvedimenti emessi nonché la visualizzazione in formato digitale della documentazione della procedura. In particolare: gli importi del credito originario, gli sgravi, le rettifiche, gli annullamenti, i versamenti effettuati dai debitori, le spese e ogni altro onere di competenza del Concessionario, le eventuali spese a carico del Comune, l’aggio dovuto e quello pagato con l’indicazione della data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal Concessionario. Anche la fase cautelare ed esecutiva deve essere informatizzata in modo da consentire la consultazione puntuale.

b) visualizzare l’Anagrafica dei debitori, degli elenchi dei debitori, dei pagamenti/riversamenti effettuati e delle posizioni creditorie inesigibili con possibilità di elaborazione ed estrazione dei dati, di statistiche, di report utilizzando almeno le seguenti chiavi di ricerca: tipologia di entrata, anno di competenza entrata, intervallo temporale (data inizio/data fine), tipologia di atti e procedure (numero ingiunzioni fiscali, tipologia di atti e procedure (numero ingiunzioni notificate per elenco riscossione, pignoramenti, fermi, ipoteche, ecc.

…);

c) il corretto aggiornamento della banca dati attraverso funzionalità di sportello e processi automatizzati, fornendo la rendicontazione delle somme incassate;

d) il calcolo degli importi dovuti, comprensivi degli interessi legali ed oneri accessori, la produzione e gestione dei piani rateali;

e) di interfacciarsi con i sistemi informativi dei soggetti terzi per la postalizzazione delle comunicazioni verso il debitore;

f) la verifica della situazione economica, patrimoniale e reddituale dei contribuenti, il sistema dovrà essere in grado di interfacciarsi con i sistemi informativi dei pubblici registri e di eventuali altri soggetti terzi;

g) l’acquisizione, la digitalizzazione e la conservazione della documentazione inviata al debitore;

h) la produzione di reportistica e di estrazioni dati nei più comuni e diffusi formati (sia di tipo proprietario che aperto) quali ad esempio: PDF-A, xls/xlsx (MS Excel), ods/odt (LibreOffice), csv, ecc.

Il suddetto sw e banca dati dovranno essere corredati – senza ulteriori oneri per l’Ente – dai seguenti servizi per l’intera durata contrattuale:

1) uno specifico servizio di help-desk, manutenzione e assistenza al fine di garantire:

- la risoluzione di tutte le problematiche tecniche segnalate dall’Ente;

- la piena conformità del software fornito alle disposizioni, leggi e normative vigenti (a livello locale, regionale e nazionale) in materia nonché alle esigenze organizzative dell’Ente (es. necessità di fornitura e profilazione di nuovi account di accesso, applicazione di nuove configurazioni, ecc);

- un miglioramento dei livelli di qualità, prestazionali e di sicurezza del software fornito;

A tale proposito il Concessionario dovrà mettere a disposizione dell’Ente – senza ulteriori oneri – tutti gli aggiornamenti (patch/fix/nuove versioni) del software necessari per il raggiungimento di suddetti obiettivi.

Il suddetto servizio di help-desk, manutenzione e assistenza dovrà garantire il rispetto degli seguenti SLA:

1.1) tempo di apertura ticket: immediato;

1.2) tempo di presa in carico della richiesta: entro 1 h lavorativa;

1.3) tempo di risoluzione della problematica segnalata: entro 8 ore lavorative;

1.4) modalità di inoltro delle richieste di assistenza: tramite cruscotto web, pec, telefono..

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Per il calcolo delle ore lavorative si farà riferimento all’orario del servizio di help-desk che dovrà essere il seguente:

dal lunedi al venerdi: dalle ore 9.00 alle ore 18.30;

il sabato: dalle ore 9.00 alle ore 14.30;

2) un servizio di call center all’utenza per i servizi di pagamento PagoPa/SPID per la risoluzione dei problemi di accesso e di utilizzo del “Portale dei pagamenti” fornito (con i medesimi SLA di cui al punto precedente);

3) formazione specifica sull’utilizzo del software al personale comunale preposto al personale dell’Ente (in particolare del settore finanziario);

4) servizio di backup e di conservazione a norma (senza ulteriori oneri per l’Ente) di tutti i dati finanziari (es.

pagamenti) e di tutta la documentazione (inclusa quella di cui al punto e) precedente) la cui conservazione a norma è prevista dalla normativa vigente in materia. Il servizio dovrà prevedere specifiche funzioni di consultazione e di estrazione dati da parte dell’Ente in forma autonoma.

Entro 30 giorni dalla data di affidamento il Concessionario dovrà avere posto in essere tutte le azioni necessarie per garantire la gestione dell’esercizio. Al termine del contratto il Concessionario, senza ulteriore onere per l’Ente, dovrà fornire al Comune di Spoleto tutti i dati conservati nel software gestionale (e quindi nella relativa banca dati) nonché nel sistema di conservazione a norma forniti agevolando l’eventuale migrazione dati ad altro fornitore (fornendo loro tutte le informazioni necessari per la decodifica dei dati e delle informazioni).

Articolo 12 – Sede Operativa – Sportello al pubblico

1. Il Concessionario ha l’obbligo di organizzare, per tutta la durata della concessione, il servizio con il personale e i mezzi necessari a garantire l’efficienza e il buon andamento. A tal fine ha l’obbligo di allestire un apposito ufficio a Spoleto, situato nell’area del centro storico o nell’immediata periferia (quali viale Trento e Trieste, via Marconi, località San Nicolò, zona San Venanzo, zona industriale Santo Chiodo e Madonna di Lugo), collocato in posizione che consenta un agevole accesso da parte dell’utenza o perché collocato in zona centrale (e quindi vicino ad altri servizi pubblici compresi gli uffici comunali) o perché collocato in zona servita dai mezzi pubblici e nelle vicinanze di zone parcheggio ed in regola con le norme per l’accesso a favore delle persone disabili.

2. In attesa di trovare una sede adeguata, il concessionario può allestire una sede provvisoria per il ricevimento dell’utenza per un periodo comunque non superiore a tre mesi ed entro il perimetro territoriale di cui sopra.

3. All’esterno dell’Ufficio dovrà essere apposta una targa da cui si evince chiaramente il servizio svo lto per conto del Comune di Spoleto e l’indicazione degli orari di apertura al pubblico.

4. Presso l’ufficio dovranno essere esposti, per la consultazione:

- le tariffe approvate dall’Ente;

- i regolamenti comunali dei servizi oggetto della Concessione;

- l’elenco degli spazi destinati alle affissioni;

- il Registro delle commissioni di affissione.

5. L’ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell’utenza ed essere dotato di tutti i servizi necessari per le attività (telefono, mail, posta elettronica certificata, ecc. …).

6. Il rapporto con l’utenza dovrà essere improntato alla massima correttezza e disponibilità.

7. Il Concessionario dovrà garantire l’apertura al pubblico del predetto ufficio per la gestione dei servizi, sia con accesso diretto che telefonico, negli orari e nei giorni proposti in sede gara, garantendo comunque un’apertura non inferiore a 24 ore settimanali, sabato compreso e apertura pomeridiana.

Eventuali chiusure al pubblico, per motivate e particolari esigenze devono essere preventivamente concordate con il responsabile competente, con un preavviso di almeno sette giorni, anche al fine di darne adeguata e diffusa informazione all’utenza attraverso il sito istituzionale dell’Ente.

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8. L’aggiudicatario, entro tre mesi dalla data di affidamento del servizio, deve predisporre la Carta dei servizi da fornire ai contribuenti, concordando con il Comune le specificità e renderla disponibile presso lo sportello al pubblico.

Articolo 13 – Personale 1. Il Concessionario designa:

a) un responsabile per la gestione dei canoni;

b) un Funzionario Responsabile per la gestione del servizio di riscossione coattiva, anche alla luce delle nuove disposizioni di cui alla legge 160/2019;

2. Il Concessionario si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l’aggiudicatario e i suoi dipendenti, per cui nessun diritto può essere fatto valere nei confronti del Comune.

3. L’aggiudicatario, nei cinque giorni precedenti l’inizio della gestione, deve segnalare al Comune l’elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio.

4. Il personale dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e conformarsi alle regole di cui al Codice di comportamento DPR n. 62/2013 e dovrà essere adeguatamente formato, qualificato e comunque idoneo allo svolgimento dell’incarico, desumibile da valida documentazione attestante l’esperienza specifica nel settore tributario, oltre che quantitativamente compatibile alla gestione del servizio, con le modalità di cui al presente capitolato. Il predetto elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.

5. L’aggiudicatario dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro. È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 81/2008).

6. Il personale del Concessionario agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità di quest’ultimo, il quale è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi impiegati o agenti. È altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso e solleva fin d’ora il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti.

7. Per lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento, il concessionario dovrà avere alle proprie dipendenze almeno:

 due ufficiali della riscossione;

 tre messi notificatori;

 un avvocato.

Articolo 14 – Durata della concessione

1. La concessione ha la durata di anni cinque a decorrere dalla stipula del relativo contratto. Il comune di Spoleto si riserva la facoltà di avviare il servizio a seguito dell’aggiudicazione, in pendenza della stipula del contratto e nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione previsti per la procedura, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del decreto legge n. 76/2020 convertito in legge 120/2020 e s.m.i.

2. Al termine della concessione il Comune si riserva la facoltà, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio, nelle more dell’individuazione del nuovo contraente e per il tempo necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione, di prorogare il contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo di mesi sei e comunque fino all’individuazione del nuovo aggiudicatario, previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno quindici giorni prima della scadenza del termine.

3. Il Concessionario è impegnato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

4. Fatto salvo quanto sopra, l’affidamento si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte del Comune.

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5. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovo del contratto per un ugual periodo (o inferiore) alle stesse condizioni previste dal contratto iniziale, ovvero migliorate, salvo quegli adeguamenti che si dovessero rendere necessario ai fini dell’ottimizzazione del servizio. La scelta del rinnovo o meno del rapporto al termine del biennio è di insindacabile competenza dell’Amministrazione comunale e non comporta alcun diritto o indennizzo per il concessionario che, partecipando alla presente procedura, dichiara di conoscere in maniera completa ed incondizionata i termini di durata e le condizioni della concessione.

6. Alla scadenza della presente concessione il Concessionario resta titolare e responsabile:

a) della riscossione, fino a totale recupero, dei piani di rateizzazione concessi in corso di concessione;

b) della riscossione, fino a totale esaurimento delle procedure, della riscossione coattiva affidata in corso di concessione. Per le somme incassate ai sensi delle due lettere precedenti si applicano gli stessi patti e condizioni di cui al presente capitolato ed all’offerta proposta in sede di gara.

7. Al fine di consentire all’Ente il monitoraggio delle riscossioni ancora in capo al Concessionario successivamente alla scadenza, il Concessionario fornisce entro trenta giorni apposita relazione illustrativa nella quale sono indicati i crediti ancora da riscuotere, le procedure attivate e da attivare, eventuali contenziosi in essere ed una previsione sulle tempistiche di chiusura delle attività. Qualora le attività di cui al comma 5 avessero durata superiore all’anno solare, la relazione di cui al periodo precedente viene aggiornata semestralmente dal Concessionario.

8. Alla scadenza della presente concessione, l’Aggiudicatario si impegna affinché il passaggio delle banche dati, dei dati informatici e dei documenti cartacei avvenga con la massima efficienza, senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dei servizi da parte dell’Ente, senza alcun ulteriore onere di qualsivoglia natura a carico del Comune e senza pretese ed ostacoli di sorta.

A tal fine l’Aggiudicatario è obbligato:

- a concordare con l’Ente nei 50 giorni lavorativi precedenti la scadenza della concessione, il piano di dismissione graduale del servizio;

- a trasferire, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla conclusione della concessione, in un formato compatibile e conforme alle esigenze dell’Ente, le banche dati, anche cartacee e gli archivi informatici dei contribuenti, detenuti in conseguenza dell’affidamento ed ogni atto o documento che non sia tenuto a trattenere a norma di legge, il tutto senza oneri per l’Ente. L’Aggiudicatario uscente sarà comunque obbligato a fornire tutte le informazioni e i supporti necessari per garantire una continuità del servizio all’Ente senza alcuna criticità.

9. Non potranno essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio per nessuna ragione, il servizio in oggetto della concessione è considerato ad ogni effetto servizio pubblico che deve essere erogato con carattere di regolarità, continuità, efficienza, efficacia e completezza senza possibilità di interruzione alcuna.

Casi di funzionamento irregolari o di interruzioni del servizio potranno verificarsi soltanto per scioperi, cause di forza maggiore o esigenze tecniche non prevedibili comunicate per iscritto al Dirigente competente il quale potrà contestare la fondatezza delle predette esigenze e, contestualmente, ordinare la prosecuzione del lavoro.

Articolo 15 – Valore stimato della concessione

1. Il valore stimato della concessione per i cinque anni di durata, ammonta a presunti euro 800.000,00 calcolati ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 50/2016. Detto importo è una mera stima e come tale non impegnativa per l'Ente, calcolato applicando le seguenti percentuali di aggio sulla stima presunta degli incassi relativi all’intera durata contrattuale:

 percentuale di aggio sulle somme effettivamente incassate derivanti, a qualsiasi titolo, dalla gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, pari al 16,00%;

 percentuale di aggio sulle somme effettivamente incassate (al netto delle spese di notifica e di quelle relative alle procedure cautelari esecutive) derivanti dalla gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, delle sanzioni al codice della strada, nonché delle entrate derivanti da leggi e regolamenti, pari al 6%.

Articolo 16 – Opzioni

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L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni o migliorative (fatte salve le eventuali modifiche al fine di adeguare il servizio alle intervenute esigenze), per una durata pari a ulteriori 5 anni, per un valore stimato di € 800.000,00 (oltre IVA ai sensi di legge).

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, presumibilmente consistente in 6 mesi per un valore di € 80.000,00 al netto di IVA. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Articolo 17 – Contenzioso e procedure concorsuali

1. Il Concessionario si impegna a gestire ogni attività contenziosa giudiziale connessa all’oggetto dell’affidamento e a mantenere indenne l’Ente da ogni spesa diretta o conseguente.

Si impegna altresì a partecipare alle procedure concorsuali che interessino soggetti debitori dell’Ente concedente previo confronto con l’Ente stesso.

Per la gestione del contenzioso il Concessionario si avvarrà di professionisti qualificati dei cui oneri si farà integralmente carico, anche per tutte le attività che andranno ad esaurirsi successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 18 – Direttori dell’esecuzione

1. Ai sensi dell’art. 101 e seguenti del Codice e degli artt. 16 e seguenti del D.M. n. 49 del 7/03/2018 e delle Linee Guida ANAC n. 3/2018 per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto pubblico nella fase relativa alla esecuzione del servizio, il responsabile del procedimento si avvarrà della figura del direttore dell'esecuzione del contratto (uno per i servizi di gestione, accertamento e riscossione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, l'altro per i servizi di riscossione coattiva) che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi.

2. La ditta concessionaria è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nei tempi e nei modi che saranno definiti negli atti adottati da ciascun Direttore.

3. Il direttore dell’esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da parte del RUP delle penali previste al successivo art. 88 ovvero della risoluzione del contratto per inadempimento nei casi consentiti.

4. Il direttore dell'esecuzione e il responsabile del servizio procederanno periodicamente alla verifica della regolare esecuzione del contratto, accertando che le attività poste in essere siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali; in particolare il direttore dell'esecuzione accerterà che il servizio sia eseguito a regola d’arte e in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e della normativa di settore in quanto applicabile. Fermo restando l’applicazione delle penali qualora il direttore dell'esecuzione riscontri delle difformità, il concessionario dovrà provvedere ad adempiere quanto contestato entro il termine da questi fissato.

Articolo 19 – Penali

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato, come migliorato in sede di offerta, e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere applicate penali, determinate con provvedimento dirigenziale, nella misura seguente:

- mancata assunzione del servizio entro la data fissata: € 500,00 per ogni giorno di ritardo (dopo cinque giorni di ritardo il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno);

- sospensione ingiustificata del servizio, salvo i casi accertati di forza maggiore: € 500,00 per ogni giorno di ritardo (dopo cinque giorni di ritardo il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno);

- per ogni inosservanza del progetto tecnico presentato in sede di gara: € 400,00;

- mancata sostituzione dei dipendenti a carico dei quali è stata riscontrata una condotta irresponsabile: € 200,00 per ogni giorno di mancata sostituzione e per persona;

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- mancata rendicontazione mensile della gestione (Report Tecnico-Contabile) entro i termini previsti: € 200,00 per ogni giorno di ritardo;

- mancato rispetto degli SLA (livelli di servizio) indicati al precedente art. 11: € 100,00 per ogni mancato rispetto;

- mancata consegna al Comune concedente o al nuovo concessionario, alla scadenza del contratto di concessione, delle banche dati aggiornate ed i resoconti di riscossione per il proseguimento del servizio, entro i termini previsti: € 500,00 per ogni giorno di ritardo.

In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente verrà raddoppiata.

L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza a mezzo PEC alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione (ovvero entro massimo 24 ore per le contestazioni ritenute dal RUP afferenti a servizi che non possono essere ritardati), con medesima modalità. In caso di mancata risposta o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune assumerà il provvedimento di applicazione della penale, che verrà comunicato con PEC o raccomandata a.r.

In caso di mancato pagamento l’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune.

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto, l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1453 del codice civile di risoluzione del contratto per inadempimento.

Articolo 20 – Risoluzione del contratto

1. Il Comune di Spoleto, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati al concessionario. In tale ipotesi il Direttore dell’esecuzione, procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti al concessionario assegnandogli il termine di quindici giorni naturali e consecutivi (ovvero 24 ore per le contestazioni ritenute dal Direttore dell’esecuzione afferenti a servizi che non possono essere ritardati), per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Dirigente, su proposta del RUP, procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Appaltatore a mezzo PEC.

2. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

a) fallimento del concessionario;

b) in caso di non rispetto della normativa in materia di subappalto;

c) cessione del contratto;

d) nelle ipotesi previste dal presente capitolato e nell’art. 108 del Codice dei contratti;

e) l ’effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;

f) per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;

g) qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;

h) violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;

i) mancata stipulazione o rinnovo delle polizze assicurative previste dal presente capitolato;

j) ai sensi del protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, allegato alla documentazione di gara, sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Spoleto il 15/07/2016 e rinnovato in data 5/07/2019, il contratto è altresì risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

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− qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse;

− grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

− qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di 9 cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

3. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento del concessionario, il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento delle attività oggetto di concessione. L’affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall’originario concessionario in sede di gara.

4. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al successivo articolo 22.

5. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del concessionario, salvo l’eventuale danno ulteriore.

Articolo 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Qualora il Concessionario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.

136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione, il contratto si risolve di diritto.

L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento al Concessionario e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine l’Appaltatore assume l’obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i

subfornitori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al richiamato art. 3 della legge n. 136/2010; si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Perugia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 22 – Cauzione definitiva

1. A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento dei servizi in oggetto, l’aggiudicatario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno.

2. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

3. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei) mesi; essa è presentata in originale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.

5. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale.

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6. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.

7. Nel caso in cui, al termine della concessione, ci dovessero essere attività residue da svolgere riferibili ad annualità precedenti, il Concessionario potrà chiedere la riduzione della cauzione, da riquantificarsi nel 10 per cento del valore residuale del contratto.

8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo il maggior danno.

10. L’aggiudicatario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora dell’aggiudicatario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa dell’aggiudicatario stesso.

Articolo 23 – Polizza assicurativa danni verso terzi (RCT/RCO)

1. Il Concessionario, almeno 10 giorni prima dell’inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l’amministrazione dalla RCT/RCO per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 ed includere i danni a terzi derivanti dalla cattiva manutenzione della cartellonistica.

2. Il Concessionario terrà completamente sollevato ed indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi, sia per danni a persone e cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza del servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, nonché per le attività del personale proprio nell’ambito dell’espletamento del servizio stesso.

3. Il Concessionario stipulerà apposita polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro e infortuni, necessaria a garantire idonea copertura di qualsiasi danno e/o infortunio possano a chiunque derivare, a persone e cose proprie e/o di terzi, in dipendenza dell’espletamento del servizio oggetto d’appalto che dovrà coprire l’intero periodo della concessione.

4. In ogni caso, l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dallo svolgimento delle attività oggetto di concessione.

5. Si specifica che rimangono a carico del Concesionario il completo risarcimento del danno o dei danni arrecati, senza diritto di compenso alcuno, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale.

6. Le polizze assicurative di cui al presente articolo dovranno essere attive fino al completo esaurimento delle attività oggetto di concessione.

Articolo 24 – Divieto di cessione del contratto – Subappalto

1. Fatto salvo quanto previsto nell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. Il subappalto è disciplinato dall’art. 174 del d.lgs. n.50/2016.

3. Il Comune di Spoleto, ai sensi del Protocollo per la legalità vieterà subappalti a favore delle imprese che abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento della presente concessione.

4. E' fatto comunque obbligo al concessionario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

5. Il Comune di Spoleto procederà alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. Il concessionario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione della concessione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del

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sub-contratto.

6. In tema di pagamenti si applica l'art. 174, comma 7 del d.lgs. 50/2016. Il Concessionario si impegna a trasmettere alla stazione appaltante tutti i contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e subcontraenti nei quali dovrà essere necessariamente inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 25 – Codice di comportamento

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, rubricato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici 2017-2019,” a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Spoleto – sezione III Codice di Comportamento -, redatto dal Comune di Spoleto e approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 19/04/2021 ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e in applicazione della Legge 06.11.2012 n. 190, il concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato sono da intendersi qui integralmente trascritti e, per l'effetto, da considerarsi parte integrante dello stesso – poichè consultabili on line sul sito istituzionale del Comune di Spoleto.

Articolo 26 – Foro competente

1. Per qualsiasi controversia nascente dall’applicazione e/o dall’interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente il Foro di Spoleto. E’ esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 27 – Adeguamento

1. Relativamente al servizio di gestione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, nel caso in cui intervenissero espresse modificazioni tariffarie, legislative e regolamentari idonee a modificare gli aspetti economici previsti, che comportino una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 10% del gettito annuo, i corrispettivi previsti potranno essere revisionati al fine di garantire l’equilibrio contrattuale.

Articolo 28 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, nel bando di gara e nel disciplinare di gara e a completamento delle disposizioni in esso contenute si fa espresso rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche, contrattuali e ai Regolamenti e agli atti di approvazione.

Art. 29 – Forma di manifestazione della volontà

1. Il rapporto tra il Comune di Spoleto e il concessionario si perfeziona con la stipulazione del contratto in forma pubblico amministrativa entro sessanta giorni dall’aggiudicazione e dopo le verifiche di legge. La stipula del contratto è subordinata all’avvenuta costituzione della cauzione definitiva di cui al precedente articolo 21 ed al versamento delle spese contrattuali di cui al successivo art. 30.

2. Ai sensi del Protocollo di Legalità, la sottoscrizione del contratto effettuata prima dell’acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, è sottoposta a condizione risolutiva; si procederà allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.

Art. 30 – Spese contrattuali

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese di contratto, quelle di stampa, bolli e registri relativi alla gara, nonché delle copie di contratto e di documento che gli debbano essere consegnati.

Art. 31 – Clausole Protocollo legalità

1. Al presente contratto si applica il Protocollo d’Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritto tra il Comune di Spoleto e la Prefettura di Perugia in data 15/07/2016 e

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successivo rinnovo del 5/07/2019. Di seguito si riportano le clausole contrattuali di cui al Protocollo.

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2019 con la Prefettura di Perugia, tra l’altro consultabile al sito http://www.prefettura.it/Spoleto/, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese

coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all’art. 1, comma 53, della L.

190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Clausola n. 8

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