PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ ___________________________________
PER LA REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DEI SISTEMI DI PREVENZIONE VOLTI AL CONTENIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ITTIOFAGA ALLE PRODUZIONI ITTICHE.
I sottoscritti signori:
- Bordignon Fulvio, nato a ________ (___) il giorno ______, domiciliato per la carica a Carbonia in via Mazzini n. 39, nella sede dell’Ente che rappresenta, il quale interviene nella sua qualità di dirigente dell'Area dei Servizi Ambientali e di Protezione Civile - tale nominato con decreto presidenziale n. 3 del 01 settembre 2011, che trovasi depositato agli atti, - e quindi in nome e per conto della:
- Provincia di Carbonia Iglesias, con sede e domicilio fiscale a Carbonia, via Mazzini n. 39, codice fiscale 92121570920, denominata anche “Provincia” nel corpo del presente atto, legittimato al compimento di quanto infra in virtù dei poteri allo stesso conferiti dalla legge e dalle vigenti disposizioni dello statuto provinciale;
- (Cognome) (Nome), nato a ____________ (___) il giorno ____, domiciliato per la carica a _______, nella sede della società che rappresenta, il quale interviene nella sua qualità di rappresentante legale della società _________________________,
Allegato n. 3 alla Determinazione n. 20 del 21 gennaio 2013
e quindi in nome e per conto di:
_____________________________________________________________, con sede legale a _________________, via ______________ n. __, partita iva ___________________________,
titolare di concessione demaniale n. ________ del____________, denominata anche “Società” nel corpo del presente atto,
legittimato al compimento di quanto infra in virtù dei poteri allo stesso conferiti dalla legge,
--- PREMETTONO QUANTO SEGUE: --- - con la deliberazione di Giunta Regionale n. 38/39 del 06 agosto 2009 sono stati approvati i criteri e lo schema di calcolo per la stima degli indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni ittiche e, a tal fine, sono state destinate le risorse necessarie a favore delle Province che dimostreranno di aver finanziato sistemi di prevenzione dei danni e di aver verificato il rispetto, da parte dei titolati, degli obblighi previsti dalle concessioni demaniali, relativamente ai dati sulla produttività degli stagni e del pescato;
- con determinazione del Servizio Tutela della Natura dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente n.
29998/Det/1281 del 27 dicembre 2011 sono state impegnate, a favore delle Amministrazioni Provinciali, le somme per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni ittiche e per le attività di studio e prevenzione
per la stagione 2011/2012, ed in particolare è stata destinata a questa Amministrazione Provinciale la somma di € 16.700,00;
- con determinazione del Servizio Tutela della Natura dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente n.
6491/Det/162 del 24 marzo 2012 sono state impegnate, a favore delle Amministrazioni Provinciali, risorse aggiuntive per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni ittiche e per le attività di studio e prevenzione per la stagione 2011/2012, ed in particolare è stata destinata a questa Amministrazione Provinciale l’ulteriore somma di € 83.500,00;
- l’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, contestualmente all’attivazione degli studi volti alla stima della consistenza della popolazione di Cormorano svernante ed alla quantificazione dei danni causati alle produzioni ittiche, ha affidato nel 2009 ad Alea Società Cooperativa il servizio di individuazione delle misure gestionali preventive volte alla riduzione e/o al contenimento dei danni causati dal Cormorano ai compendi ittici e nel 2011 ha affidato al Biologo dott. Carlo Murgia il servizio di progettazione di tali sistemi di prevenzione;
- l’Amministrazione, in virtù dei dati ottenuti nell’ambito dei servizi sopra richiamati, ha potuto ricavare gli elementi necessari per predisporre la pianificazione di metodi sperimentali incruenti di prevenzione o mitigazione dei danni
alle produzioni ittiche, derivanti dalla predazione del Cormorano (Phalacrocorax carbo sinensis) nelle aree in concessione per la pesca professionale nel territorio provinciale di Carbonia Iglesias;
- a seguito di vari incontri, svolti con i rappresentanti delle cooperative titolari di concessioni demaniali, ed a seguito dei sopralluoghi svolti presso gli stagni interessati, sono stati individuati - quali sistemi di prevenzione più idonei - i seguenti:
stagni di Porto Pino: recinto sommerso delle dimensioni di m 20 x m 3
stagno di Boi Cerbus: recinto sommerso delle dimensioni di m 20 x m 3
stagno di Cirdu: sistema antiplanata a protezione del lavoriere;
- i costi per la predisposizione dei sistemi di prevenzione del compendio in oggetto sono stati stimati in complessivi € ________________ IVA compresa;
- con nostra nota n. 30159 del 9 novembre 2012 è stato richiesto all’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale – Servizio Pesca – l’attestazione del rispetto, da parte dei titolati, degli obblighi previsti dalle concessioni relativamente ai dati sulla produttività degli stagni e del pescato;
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 201 del 21
novembre 2012 sono stati finanziati, a favore dei titolari delle concessioni demaniali aventi diritto e previa stipula di apposita convenzione:
il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, previa presentazione di regolare rendicontazione;
un contributo pari al 75% delle spese di manodopera stimate, necessarie per la posa in opera e la rimozione dei sistemi di prevenzione previsti;
- con nota dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale – Servizio Pesca – del 12 dicembre 2012, acquisita al protocollo generale in data 20 dicembre 2012 con il n. 34118, è stato comunicato lo stato attuale relativo agli invii dei dati del pescato da parte dei concessionari dei compendi ittici ricadenti nel territorio provinciale, in ottemperanza agli obblighi sanciti negli atti concessori, e sono stati comunicati i riferimenti dei provvedimenti concessori relativamente ai singoli compendi;
- con determinazione n. 20 del 21 gennaio 2013 del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali e di Protezione Civile è stata approvata la relazione progettuale e sono stati stabiliti i criteri operativi e le modalità di finanziamento dei sistemi di prevenzione sperimentali per la stagione di svernamento 2012/2013.
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto
segue.
--- Articolo 1 (Documenti costituenti --- --- parte integrante del contratto) --- La premessa e l'allegato “A” dal titolo “Progetto sperimentale per la realizzazione di idonei sistemi di prevenzione volti alla riduzione e/o contenimento dei danni causati dal cormorano (Phalocrocorax carbo sinensis) nei compendi ittici in concessione di pesca” costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il Progetto di cui all'allegato “A” viene sottoscritto – unitamente al presente atto - per integrale accettazione dai comparenti che, omessane la lettura, dichiarano espressamente di conoscerne l’intero contenuto.
--- Articolo 2 (Oggetto del contratto) --- La Provincia di Carbonia Iglesias, come sopra rappresentata, dichiara di concedere, per le finalità indicate in premessa, alla società ________________________________, che accetta, un contributo per la messa in opera e per la successiva rimozione dei sistemi volti alla riduzione e/o contenimento dei danni causati dal cormorano (Phalocrocorax carbo sinensis) nel compendio ittico in concessione di pesca, per la stagione di svernamento 2012/2013.
L’oggetto dettagliato delle prestazioni da eseguire è indicato nel “Progetto sperimentale per la realizzazione di idonei sistemi di prevenzione volti alla riduzione e/o contenimento
dei danni causati dal cormorano (Phalocrocorax carbo sinensis) nei compendi ittici in concessione di pesca” - di cui all'allegato “A” - il cui contenuto le parti dichiarano di conoscere e si impegnano a rispettare integralmente.
In ogni caso la società _________________________ si impegna a curare le operazioni di posa in opera e di rimozione dei sistemi di prevenzione in accordo con il dirigente dell'Area dei Servizi Ambientali e di Protezione Civile, con il responsabile del procedimento e con gli altri istruttori incaricati, nonché a concordare tutte le variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell’esatto e migliore adempimento del servizio, senza avere nulla a pretendere in più rispetto al contributo concesso.
--- Articolo 3 (Ammontare del contributo) --- Il beneficio concesso per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione verrà erogato secondo i criteri e le modalità previsti nella deliberazione di Giunta Provinciale n. 201 del 9 novembre 2012, ovvero il rimborso totale delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, previa presentazione di regolare rendicontazione, ed un contributo pari al 75% delle spese di manodopera stimate, necessarie per la posa in opera e la rimozione dei sistemi di prevenzione previsti. Qualora l’Amministrazione disponesse di materiale necessario per la realizzazione delle opere, quale a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo i pali in castagno, la
stessa provvederà a fornirlo alla società. Resta inteso che il valore del materiale fornito dall’Amministrazione non potrà essere rendicontato dalla società richiedente il contributo.
L’importo massimo concedibile è fissato in € ______________
(euro ____________) IVA compresa, di cui € ___________ quale costo del materiale ed € ___________ corrispondente al 75% del costo totale della manodopera.
I pagamenti verranno eseguiti in due tranches mediante accredito sul conto corrente indicato dalla società ________________________________, la prima tranche entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di conclusione della posa in opera e la seconda entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In ogni caso i pagamenti verranno effettuati previo riscontro della corrispondenza del servizio effettuato con quanto concordato dalle parti e previa presentazione di idonea rendicontazione.
Sulla base della rendicontazione presentata, la Provincia verificherà i maggiori costi - sopportati dalla società - rispetto alla stima contenuta nella relazione progettuale dovuti all’aumento percentuale dell’IVA, provvedendo ad un adeguamento dell’ammontare del contributo concesso.
Qualora si fossero verificate variazioni dei prezzi rispetto a quelli stimati nella relazione progettuale, il contributo potrà essere soggetto ad ulteriori variazioni in aumento nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate e, in
caso di risorse insufficienti, in proporzione ai maggiori costi rendicontati dalle società concessionarie del contributo.
Articolo 4 (Durata e modalità di espletamento del servizio) Il presente contratto entrerà in vigore alla data di stipulazione della convenzione ed avrà termine a conclusione delle attività in oggetto e, comunque, entro e non oltre il termine del 30 aprile 2013.
L’attività di posa in opera dovrà essere avviata nel minor tempo possibile e dovrà concludersi entro e non oltre il 15 febbraio 2013.
L’attività di rimozione delle opere dovrà essere avviata a partire dal primo aprile 2013 e dovrà concludersi entro e non oltre il 15 aprile 2013.
La società ha l’onere di comunicare alla Provincia l’inizio e la conclusione delle attività di posa in opera e di rimozione.
Le opere dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto stabilito nella relazione progettuale allegata alla presente convenzione ed in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal Servizio Regionale S.A.V.I. relativamente alla procedura di Valutazione di Incidenza.
La società potrà svolgere le attività di posa in opera e di rimozione delle opere ricorrendo ai propri soci e/o personale dipendente oppure avvalendosi di società/personale esterno, secondo quanto dichiarato nella domanda di ammissione al
contributo.
Nel caso in cui la società affidi la realizzazione delle attività a società/personale esterno, l’eventuale aggravio economico non potrà comportare una variazione in aumento del contributo concesso, se non nei limiti di cui all’articolo 3, ultimo capoverso.
--- Articolo 5 (Responsabilità) --- La società titolare di concessione demaniale sarà l’unica responsabile, sia verso la Provincia sia verso terzi, di tutti i danni cagionati in ragione dell’esecuzione delle attività da esso direttamente o indirettamente svolte e di quelle connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti e/o del personale della società esterna di cui si avvale sia a causa dei mezzi utilizzati. Sarà, inoltre, diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall’inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti ed, in particolare, dei danni arrecati a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell’esecuzione delle attività svolte.
Articolo 6 (Obblighi della società nei confronti del proprio personale dipendente)
La società titolare di concessione demaniale si impegna ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed a rispettare, nei confronti degli stessi, tutte le vigenti norme legislative e
contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, nonché tutte le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008.
Qualora la società si avvalga di società/personale esterno per la realizzazione delle opere, si impegna, altresì, a garantire che la società esterna prescelta sia in regola con i dispositivi legislativi e normativi sopra richiamati.
--- Articolo 7 (Revoca del contributo) --- La Provincia procederà alla revoca del beneficio concesso qualora, in sede di verifica, accerti la non veridicità delle comunicazioni effettuate oppure la difformità delle opere realizzate rispetto a quanto previsto nella relazione progettuale e nella Valutazione di Incidenza rilasciata dal Servizio Regionale S.A.V.I.
Per quanto non espressamente regolato nel presente atto, relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.
--- Articolo 8 (Elezione di domicilio) --- A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio presso la sede della Provincia di Carbonia Iglesias, ubicata a Carbonia in via Mazzini n. 39.
--- Articolo 9 (Controversie e foro competente) --- Le parti convengono espressamente che per la risoluzione di
tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro, in relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto, non componibili in sede di conciliazione bonaria, sarà competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Cagliari.
È esclusa la competenza arbitrale.
--- Articolo 10 (Trattamento dei dati personali) --- Le parti, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., a mezzo dei costituiti rappresentanti, dichiarano:
- di prestare il consenso al trattamento dei dati;
- di obbligarsi reciprocamente all’assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell’esecuzione del presente contratto;
- di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.
--- Articolo 11 (Norma di rinvio) --- Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti rinviano espressamente alle norme vigenti.
--- Articolo 12 (Spese) ---
Trattandosi di atto non soggetto a registrazione, non si applica il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 “Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro”.
E’ consentita la registrazione volontaria. In tal caso, le
spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
La presente scrittura privata viene redatta in duplice originale. Una copia resterà depositata agli atti della Provincia ed una copia sarà consegnata alla società.
Letto, approvato e sottoscritto.
Iglesias, ____________