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CONVENZIONE in attuazione della delibera del Consiglio comunale di Spinea n. 32 del 25/05/2012

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(1)

CONVENZIONE

in attuazione della delibera del Consiglio comunale di Spinea n. 32 del 25/05/2012

fra

il

COMUNE DI SPINEA, cf. 82005610272, rappresentato in questo atto dall’arch. Fiorenza Dal Zotto nata a Mirano, il 20/02/1964, Dirigente del Settore Urbanistica e Edilizia, domiciliato per la carica presso il Comune, da una parte

e

MINTO CESARE, c.f. MNTCSR33E10F241H, nato a Mirano (VE), il 10 maggio 1933, residente in Spinea via Roma, 282

MINTO GIUSEPPE, c.f. MNTGPP29H24F24241V, nato a Mirano, il 24 giugno 1929, residente in Spinea via Roma, 282

LONGO CESARINA, c.f. LNGCRN30S44I908F, nata a Spinea (VE), il 4 novembre 1930, residente in Spinea via Roma, 282

LONGO MARISA, c.f. LNGMRS36L481908C, nata a Spinea (VE), l’8 luglio 1986, residente in Spinea via Roma, 282

* * *

Premesso che:

a)

i signori Minto e Longo sono proprietari del fabbricato catastalmente censito al Catasto Fabbricati di Spinea, Foglio 8, particella 574, sub. 3, 4, 5, al pianterreno del quale i signori Minto hanno gestito per 50 anni un’attività commerciale di vendita di elettrodomestici biciclette e motorini;

b)

essi intendono realizzare un intervento edilizio interno consistente nella suddivisione del piano terra in due unità commerciali indipendenti e nella realizzazione di una unità con cambio d’uso in direzionale – terziario diffuso del magazzino al primo piano e in lavori di adeguamento impiantistico ed igienico-sanitario;

c)

il fabbricato si trova lungo via Roma, 107 ed è soggetto al vincolo speciale di tutela costituito con Decreto ministeriale 18 novembre 1971 sulle fasce di 100 metri a nord e a sud di “via Miranese (via Roma)”;

d)

la variante urbanistica al PRGC di Spinea approvata con proposte di modifica dalla Regione Veneto con DGR 15 dicembre 2006, n. 3570 la disciplina del Piano particolareggiato “Spinea Centro” prevedono la demolizione degli edifici antistanti Villa del Majno e quindi anche dei fabbricati in questione, accordando la sola possibilità di effettuare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;

e)

in particolare, l’art. 12-quater del S.U.A. “Spinea Centro” dispone, al comma 5, che “In assenza del “SUA Spinea Centro”, possono essere realizzati gli interventi diretti già consentiti dal vigente P.R.G., a condizione che: -l’area e/o il manufatto/i oggetto di intervento risultino classificati nel vigente P.R.G.C. come Z.T.O. di completamento e priva di vincoli per la realizzazione e/o cessione di infrastrutture e/o spazi pubblici a favore del Comune; -la ditta richiedente non sia titolare, al momento dell’adozione della presente variante, di aree destinate a infrastrutture e/o spazi pubblici a favore del Comune; in tal caso, ogni intervento deve essere convenzionato; -l’intervento non si ponga in contrasto con la programmazione complessiva del SUA Spinea-Centro, sulla base di una valutazione dell’Amministrazione comunale”.

(2)

f) la delibera consiliare n. 68/2011, dettante criteri applicativi della l.r. n. 14/2009 (cd. “Piano casa del veneto”) alla luce della l.r. n. 13/2011, esclude l’applicabilità ai suddetti fabbricati degli articoli 2, 3 e 4 della l.r. n. 14/2009, come modificata dalla l.r. n. 13/2011;

g)

i signori Minto e Longo, pur ritenendo che l’iniziativa descritta sub b) sia a ben vedere annoverabile fra gli interventi di ristrutturazione edilizia “leggera” ai sensi dell’art. 3, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001 e come tale realizzabile anche senza bisogno di ricorrere agli articoli 2 e 3 del “Piano casa”, tenuto conto di quanto stabilito dal penultimo comma dell’art. 9 della l.r. n. 61/1985, dall’art. 18-bis l.r. n. 11/2004, come introdotto dall’art. 20, comma 1, della l.r. 16 febbraio 2010, n. 11 e infine dall’art. 10, lett. b), l.r. n. 14/2009, hanno comunque preso atto della volontà comunale di rendere possibili questi interventi, di per sé conservativi e quindi non incompatibili con la programmata riqualificazione dell’ambito urbano includente Villa del Majno, a condizione che non ostino neanche economicamente alla futura eventuale attuazione per esproprio di tale riqualificazione;

h)

l’Amministrazione comunale di Spinea, con delibera di Giunta comunale n. 221 del 17 settembre 2010, ha approvato l’“Atto di indirizzo ai fini dell’applicazione dell’articolo 12 quater delle vigenti norme tecniche di attuazione del PRGC da parte del settore urbanistica ed edilizia, nello svolgimento dell’attività istruttoria” e, ritenuto di dovere dare risposta alle richieste dei cittadini proprietari degli immobili posti a nord di villa del Majno, in quanto, allo stato attuale, esiste un vincolo di demolizione, ma non è stato definito lo strumento operativo attraverso il quale dare attuazione a questa previsione che risulta di fatto limitare l’utilizzo degli immobili dei proprietari già dal febbraio 2005, ha inteso precisare quali siano e a quali condizioni, gli interventi ammissibili nel breve termine e ciò ha fatto la delibera consiliare n. 32 del 25 maggio 2012, avente ad oggetto “articolo 12-quater delle vigenti n.t.a. -s.u.a. Spinea centro -indirizzi generali -definizione degli interventi ammessi per edifici oggetto di demolizione classificati con Z.T.O. B/81 e B/82”;

i)

la suddetta delibera consiliare ha precisato che gli interventi conservativi e di ristrutturazione leggera di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, ad esclusione di quelli comunque in regime di edilizia libera di cui all’art. 6 del citato decreto, potranno essere realizzati solo previa stipula di un’apposita convenzione registrata e trascritta ai sensi di quanto specificamente prescritto dall’articolo 12-quater, comma 5, nella quale si stabilisca che, in sede di definizione con l’amministrazione comunale del piano/programma di

delocalizzazione dei volumi esistenti, le ditte proprietarie degli immobili non potranno vedere riconosciuto alcun maggior valore delle costruzioni oggetto di delocalizzazione derivanti dagli interventi eseguiti sugli immobili successivamente alla data della stipula della convenzione stessa;

l)

in attuazione della predetta delibera consiliare, il Comune può autorizzare, ai sensi dell’art. 12-quater, comma 5, n. 2) delle NTA, il richiesto intervento di ristrutturazione edilizia previa stipula della suddetta convenzione;

m) rilevato altresì che con la deliberazione della Giunta comunale n. del è stato approvato lo schema di convenzione sulla base del quale è stato predisposto il presente atto;

tutto ciò premesso, in attuazione degli indirizzi consiliari e del citato art. 12quater NTA, le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – Premesse ed oggetto

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo costituiscono criterio di interpretazione della convenzione.

La presente convenzione disciplina gli interventi edilizi transitoriamente ammessi per gli edifici oggetto di demolizione, fintantoché non verranno definiti gli strumenti operativi e concreti per dare attuazione alle previsioni urbanistiche del SUA “Spinea Centro”, il tutto ai sensi dell’articolo 12-quater, comma 5, secondo capoverso, delle vigenti norme tecniche di attuazione del PRGC.

(3)

Art. 2 – Ammissibilità della ristrutturazione

Le parti si danno reciprocamente atto che nelle more della definizione, da parte dell’amministrazione comunale, degli strumenti operativi attraverso i quali dare attuazione al processo di delocalizzazione delle costruzioni esistenti all’interno degli ambiti inclusi dal PRGC vigente nelle zone B/81 e B/82, sull’immobile di proprietà dei signori Minto e Longo, individuato come in premesse, potranno essere eseguiti i seguenti interventi:

a)

il previsto intervento di ristrutturazione consistente nella suddivisione del piano terra in due unità commerciali indipendenti e nella realizzazione di una unità con cambio d’uso in direzionale – terziario diffuso del magazzino al primo piano e nei lavori di adeguamento impiantistico ed igienico-sanitario;

b)

eventualmente e sin d’ora, gli interventi di cui all’articolo 3 del d.P.R 6 giugno 2001, comma 1, lettere a), b), c) e d) nonché la ristrutturazione edilizia non finalizzata alla demolizione e nuova costruzione.

Art. 3 – Rinuncia preventiva a indennizzi legati all’aumento di valore

Sin d’ora e definitivamente la parte privata rinuncia a chiedere al Comune, in caso di espropriazione

dell’immobile in connessione con la sua delocalizzazione in attuazione delle previsioni urbanistiche, la quota di indennizzo riferibile al valore delle opere richieste con la pratica edilizia n. 38/2012. Per effetto ci ciò:

1) in sede di definizione del piano/programma di delocalizzazione dei volumi esistenti non potranno essere valutati né riconosciuti dal Comune gli incrementi del valore venale dell’immobile derivanti da interventi realizzati successivamente alla stipula della presente convenzione di cui alla pratica edilizia 38/2012 (incrementi di valore sia per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che di ristrutturazione);

2) Nello stato attuale il fabbricato in oggetto è su tre piani fuori terra dove al piano terra è esistente un negozio, un’officina e spazi di servizio, ai piani superiori magazzini e residenza. Catastalmente è individuato dalle U.I. Fg. 8 mappale 574 sub. 3, sub. 4, sub., 5 del valore di mercato di Euro 940.300

(novecentoquarantamilatrecento) come risulta dalla stima redatta dalla dott.ssa Antonella Faggiani e depositata agli atti del comune con prot. n.

31576 dell’8.11.2012;

3) correlativamente, i signori Minto Cesare e Giuseppe e Longo Cesarina e Marisa limiteranno la richiesta di indennizzo espropriativo al valore venale del fabbricato che viene pertanto confermato nell’importo di cui al precedente punto 2), rinunciando pertanto agli incrementi di valore conseguenti agli interventi migliorativi richiesti al comune con la pratica edilizia n. 38/2012.

Art. 4 – Clausole finali

La presente convenzione avrà efficacia per la durata di 5 (cinque) anni a decorrere da oggi e verrà registrata presso i competenti Uffici a cura e spese dei sig.ri Minto Cesare e Giuseppe e Longo Cesarina e Marisa che assumeranno anche le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti.

Minto Cesare Il Comune di Spinea

Minto Giuseppe Longo Cesarina Longo Marisa

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