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I principi del diritto ambientale I principi del diritto ambientale 2011 2011

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(1)

I principi del diritto ambientale  I principi del diritto ambientale 

   20112011

  

(2)

Comunità internazionale Comunità internazionale

Problemi ambientali Problemi ambientali

Nascita intorno agli anni 70 Nascita intorno agli anni 70

Questioni rilevanti: Concorrenza tra ordinamenti, Questioni rilevanti: Concorrenza tra ordinamenti, diverso grado di sviluppo, indivisibilità delle diverso grado di sviluppo, indivisibilità delle

risorse risorse

(3)

Strumenti per l’introduzione nel nostro Strumenti per l’introduzione nel nostro

ordinamento dei principi internazionali:

ordinamento dei principi internazionali:

1a) Consuetudine 10 comma 1 Cost.: richiamato 1a) Consuetudine 10 comma 1 Cost.: richiamato per inquinamento transfrontaliero, obbligo per inquinamento transfrontaliero, obbligo cooperazione, riduzione rischi e prevenzione cooperazione, riduzione rischi e prevenzione

nucleare-radioattivo nucleare-radioattivo

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

(4)

1b) Con legge di esecuzione dei trattati 1b) Con legge di esecuzione dei trattati

Dichiarazioni di principi (adottate ad Dichiarazioni di principi (adottate ad es. in sede ONU) es. Dichiarazione es. in sede ONU) es. Dichiarazione sull’ambiente e lo sviluppo Rio de Janeiro sull’ambiente e lo sviluppo Rio de Janeiro 1992. Lì avviene istituzionalizzazione della 1992. Lì avviene istituzionalizzazione della conferenza delle parti (3a Kyoto 1997 per la conferenza delle parti (3a Kyoto 1997 per la

riduzione dell’emissione gas) riduzione dell’emissione gas)

(5)

2) Trattati internazionali 2) Trattati internazionali

Settore marino (inquinamento da idrocarburi Settore marino (inquinamento da idrocarburi

londra 1973) londra 1973)

Corsi d’acqua (Helsinki 1992)Corsi d’acqua (Helsinki 1992)

Atmosfera (Vienna 1985 ozono)Atmosfera (Vienna 1985 ozono)

Beni naturali (protezione patrimonio mondiale, Beni naturali (protezione patrimonio mondiale, culturale e naturale, Parigi 1972 UNESCO)

culturale e naturale, Parigi 1972 UNESCO)

Specie o aree protette (specie migratrici Bonn Specie o aree protette (specie migratrici Bonn 1979)

1979)

Energia nucleare (notificazione e assistenza Energia nucleare (notificazione e assistenza Vienna 1986)

Vienna 1986)

Disarmo (Ginevra 1977)Disarmo (Ginevra 1977)

Desertificazione (Parigi 1994)Desertificazione (Parigi 1994)

Deforestazione tropicale (Ginevra 1998)Deforestazione tropicale (Ginevra 1998) 3) Trattati regionali

3) Trattati regionali

Consiglio d’europa in materia ambientale Consiglio d’europa in materia ambientale

(6)

Patrimonio comune dell’umanità Patrimonio comune dell’umanità

Nel contesto internazionale si percepisce Nel contesto internazionale si percepisce ambiente come bene indivisibile – ambiente come bene indivisibile –

indipendentemente dall’estensione indipendentemente dall’estensione

• Fino al 1915: per navigazione internazionale e Fino al 1915: per navigazione internazionale e scavi sottomarini

scavi sottomarini

• Prima guerra mondiale: estesa la nozione di Prima guerra mondiale: estesa la nozione di tutela del lavoro

tutela del lavoro

• Anni 60: Prima Commissione delle NU per Anni 60: Prima Commissione delle NU per territori

territori nulliusnullius

(7)

(segue) (segue)

Principi che si formano:

Principi che si formano:

Uso pacifico Uso pacifico

Libertà di ricerca Libertà di ricerca

Non appropriabilità Non appropriabilità

Esplorazione e sfruttamento nell’interesse Esplorazione e sfruttamento nell’interesse dell’umanità (es. Dichiarazione ONU del dell’umanità (es. Dichiarazione ONU del

17.12.1970 (fondale oceano)) 17.12.1970 (fondale oceano))

Gestione razionale (rispetto degli obblighi senza Gestione razionale (rispetto degli obblighi senza

vantaggi economici) vantaggi economici)

Conservazione Conservazione

(8)

Il profilo problematico della nozione di ambiente Il profilo problematico della nozione di ambiente

come Patrimonio comune dell

come Patrimonio comune dell’’umanitumanitàà èè nella nella Tutela dello stesso

Tutela dello stesso

Tre modelli astrattamente possibili:

Tre modelli astrattamente possibili:

•in capo a ogni Stato a nome di tuttiin capo a ogni Stato a nome di tutti

•In capo a particolari StatiIn capo a particolari Stati

•In capo a organizzazioni internazionaliIn capo a organizzazioni internazionali

Problema applicabilit Problema applicabilitàà

(9)

Ordinamento comunitario Ordinamento comunitario

A) PRINCIPI GENERALI A) PRINCIPI GENERALI

(10)

Articolo 2 (1957) Obiettivi Comunità:

Articolo 2 (1957) Obiettivi Comunità:

promuovere uno sviluppo armonioso delle attivita`

promuovere uno sviluppo armonioso delle attivita`

economiche nell

economiche nellinsieme della Comunita`, insieme della Comunita`, ununespansione continua ed equilibrata un espansione continua ed equilibrata un

miglioramento sempre piu` rapido del tenore di miglioramento sempre piu` rapido del tenore di

vitavita

Dottrina: si osserva la presenza del principio Dottrina: si osserva la presenza del principio

delldellantropocentrismo (protezione del benessere dei antropocentrismo (protezione del benessere dei cittadini) ma l

cittadini) ma lambiente non ambiente non èè diritto fondamentale diritto fondamentale

(11)

Art. 2 (attuale):

promuovere nell'insieme della Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.

(12)

Articolo 3

1.   Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato:

…….

l) una politica nel settore dell'ambiente;

(13)

Articolo 6

Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

(14)

Questi principi devono tenere presente il Questi principi devono tenere presente il

principio di principio di

Sussidiarietà Sussidiarietà

Articolo 5 (ex articolo 3 B) - Prima nel 130 UE.

Articolo 5 (ex articolo 3 B) - Prima nel 130 UE.

La Comunità agisce nei limiti delle competenze La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono che le sono conferite e degli obiettivi che le sono

assegnati dal presente trattato.

assegnati dal presente trattato.

Nei settori che non sono di sua esclusiva Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello questione, essere realizzati meglio a livello

comunitario.

comunitario.

(15)

(segue) (segue)

L'azione della Comunità non va al di là di quanto L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi necessario per il raggiungimento degli obiettivi

del presente trattato.

del presente trattato.

Nel nostro ordinamento anche adeguatezza e Nel nostro ordinamento anche adeguatezza e

differenziazione (118 e prima 4, comme 3, b) differenziazione (118 e prima 4, comme 3, b)

(16)

Ordinamento comunitario (segue) Ordinamento comunitario (segue)

B) TITOLO XX:

B) TITOLO XX:

AMBIENTE AMBIENTE

(17)

Articolo 174 (introdotto con Atto Unico Europeo Articolo 174 (introdotto con Atto Unico Europeo

1986) 1986)

Politica della Comunità in materia ambientale Politica della Comunità in materia ambientale

1. La politica della Comunità in materia 1. La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti ambientale contribuisce a perseguire i seguenti

obiettivi:

obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della - salvaguardia, tutela e miglioramento della

qualità dell'ambiente;

qualità dell'ambiente;

- protezione della salute umana;

- protezione della salute umana;

- utilizzazione accorta e razionale delle risorse - utilizzazione accorta e razionale delle risorse

naturali;

naturali;

-promozione sul piano internazionale di misure promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a

livello regionale o mondiale.

livello regionale o mondiale.

(18)

Politica della Comunità in materia ambientale Politica della Comunità in materia ambientale

(segue) (segue)

2. La politica della Comunità in materia 2. La politica della Comunità in materia

ambientale mira a un

ambientale mira a un elevato livello*elevato livello* di tutela, di tutela, tenendo conto delle diversità delle situazioni tenendo conto delle diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è nelle varie regioni della Comunità. Essa è

fondata sui principi della

fondata sui principi della precauzione e precauzione e dell'azione preventiva

dell'azione preventiva, sul principio della , sul principio della correzione

correzione, in via prioritaria alla fonte, dei , in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio danni causati all'ambiente, nonché sul principio

"

"chi inquina pagachi inquina paga“.“.

In tale contesto, le

In tale contesto, le misure di armonizzazionemisure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali Stati membri a prendere, per motivi ambientali

di natura

di natura non economicanon economica, , misure provvisorie misure provvisorie soggette ad una

soggette ad una procedura comunitaria di procedura comunitaria di controllo

controllo..

(19)

(segue) (segue)

Questo articolo lo si può leggere insieme all’art.

Questo articolo lo si può leggere insieme all’art.

95, comma 3 e 2 95, comma 3 e 2

•L’ordine dei principi è ordine logico e di L’ordine dei principi è ordine logico e di strategia

strategia

(20)

Politica della Comunità in materia ambientale Politica della Comunità in materia ambientale

(segue) (segue)

3. Nel predisporre la sua politica in materia 3. Nel predisporre la sua politica in materia

ambientale la Comunità tiene conto:

ambientale la Comunità tiene conto:

- dei

- dei dati scientifici e tecnicidati scientifici e tecnici disponibili; disponibili;

- delle condizioni dell'ambiente nelle varie - delle condizioni dell'ambiente nelle varie

regioni

regioni della Comunità della Comunità - dei

- dei vantaggi e degli onerivantaggi e degli oneri che possono derivare che possono derivare dall'azione o dall'assenza

dall'azione o dall'assenza di azione; di azione;

- dello

- dello svilupposviluppo socioeconomico della Comunità socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle

sue singole regioni.

sue singole regioni.

(21)

Politica della Comunità in materia ambientale Politica della Comunità in materia ambientale

(segue) (segue)

4. Nel quadro delle loro competenze rispettive, la 4. Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione della competenti. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi, Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo negoziati e conclusi conformemente all'articolo

300, tra questa ed i terzi interessati.

300, tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi sedi internazionali e a concludere accordi

internazionali.

internazionali.

(22)

Articolo 175 Articolo 175

Le azioni della Comunità per la realizzazione della Le azioni della Comunità per la realizzazione della politica ambientale sono deliberate dal Consiglio con politica ambientale sono deliberate dal Consiglio con procedure diverse a seconda delle materie (ad es., procedure diverse a seconda delle materie (ad es., misure fiscali; azioni che incidono sull’assetto misure fiscali; azioni che incidono sull’assetto territoriale, etc….)

territoriale, etc….)

Programmi generali di azione Programmi generali di azione

(23)

Flessibilità Flessibilità

Articolo 176 (ex articolo 130 T) Articolo 176 (ex articolo 130 T)

I provvedimenti di protezione adottati in virtù I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 175 non impediscono ai singoli Stati dell'articolo 175 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con il presente trattato. Essi sono compatibili con il presente trattato. Essi sono

notificati alla Commissione.

notificati alla Commissione.

(24)

Flessibilità e armonizzazione (in generale) Flessibilità e armonizzazione (in generale)

Articolo 95 (ex articolo 100 A) Articolo 95 (ex articolo 100 A)

4. Allorché, dopo l'adozione da parte del 4. Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle precisando i motivi del mantenimento delle

stesse.

stesse.

(25)

(segue) (segue)

5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, 5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi Commissione precisando i motivi

dell'introduzione delle stesse.

dell'introduzione delle stesse.

(26)

(segue) (segue)

6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di 6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

mercato interno.

In mancanza di decisione della Commissione entro In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.

paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.

7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma 7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.

adeguamento di detta misura.

(27)

(segue) (segue)

8. Quando uno Stato membro solleva un 8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è stato precedentemente oggetto di settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate al l'opportunità di proporre misure appropriate al

Consiglio.

Consiglio.

9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 226 e 227, la Commissione o qualsiasi Stato 226 e 227, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di membro può adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro Stato membro giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal

presente articolo.

presente articolo.

(28)

(segue) (segue)

10. Le misure di armonizzazione di cui sopra 10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo 30, misure non economico di cui all'articolo 30, misure provvisorie soggette ad una procedura provvisorie soggette ad una procedura

comunitaria di controllo.

comunitaria di controllo.

Cfr. Rapporto tra 95 e 176 Cfr. Rapporto tra 95 e 176

(29)

ORDINAMENTO NAZIONALE ORDINAMENTO NAZIONALE

L. 308/2004 (legge delega) L. 308/2004 (legge delega)

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)

ambientale)

D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4: Correttivo D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4: Correttivo

Introduce per la prima volta un riferimento ai principi Introduce per la prima volta un riferimento ai principi generali del diritto ambientale

generali del diritto ambientale

(30)

D. lgs. 4 del 2008 di intervento sul d. lgs. 152 del D. lgs. 4 del 2008 di intervento sul d. lgs. 152 del 20062006

Art. 3-bis.

Art. 3-bis.

l. I principi posti dal presente articolo e dagli l. I principi posti dal presente articolo e dagli

articoli seguenti costituiscono i

articoli seguenti costituiscono i principi principi generali

generali in tema di tutela dell'ambiente, adottati in tema di tutela dell'ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel

rispetto del Trattato dell'Unione europea.

rispetto del Trattato dell'Unione europea.

2. I principi previsti dalla presente Parte Prima 2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole generali della materia costituiscono regole generali della materia

ambientale nell'adozione degli

ambientale nell'adozione degli atti normativiatti normativi, di , di indirizzo e di coordinamento

indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione e nell'emanazione dei dei provvedimenti di natura contingibile ed provvedimenti di natura contingibile ed

urgente urgente..

(31)

(segue) (segue)

3. I principi ambientali possono essere modificati 3. I principi ambientali possono essere modificati o eliminati soltanto mediante espressa previsione o eliminati soltanto mediante espressa previsione di successive leggi della Repubblica italiana, di successive leggi della Repubblica italiana, purche' sia comunque sempre garantito il purche' sia comunque sempre garantito il

corretto recepimento del diritto europeo.

corretto recepimento del diritto europeo.

(32)

Art. 3-ter.

Art. 3-ter.

1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi 1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere naturali e del patrimonio culturale deve essere

garantita da

garantita da tuttitutti gli enti pubblici e privati e gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia private, mediante una adeguata azione che sia

informata ai principi della

informata ai principi della precauzione, precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' al principio «chi all'ambiente, nonche' al principio «chi

inquina paga»

inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunita' in materia regolano la politica della comunita' in materia

ambientale.

ambientale.

(33)

Art. 3-quinquies.

Art. 3-quinquies.

1. I principi desumibili dalle norme del decreto 1. I principi desumibili dalle norme del decreto

legislativo costituiscono le

legislativo costituiscono le condizioni minime condizioni minime ed essenziali

ed essenziali per per assicurare assicurare la la tutela tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale;

dell'ambiente su tutto il territorio nazionale;

2. Le regioni e le province autonome di Trento e 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente piu' restrittive, qualora lo giuridica dell'ambiente piu' restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro richiedano situazioni particolari del loro territorio, purche' cio' non comporti un'arbitraria territorio, purche' cio' non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati discriminazione, anche attraverso ingiustificati

aggravi procedimentali.

aggravi procedimentali.

(34)

(segue) (segue)

3. Lo Stato interviene in questioni involgenti 3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell'azione interessi ambientali ove gli obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni di prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell'entita' dei relativi effetti, non possano essa e dell'entita' dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati territoriali inferiori di governo o non siano stati

comunque effettivamente realizzati.

comunque effettivamente realizzati.

4. Il principio di

4. Il principio di sussidiarieta'sussidiarieta' di cui al comma 3 di cui al comma 3 opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali

minori.

minori.

(35)

I PRINCIPI FONDAMENTALI I PRINCIPI FONDAMENTALI

(36)

FUNZIONE DEI PRINCIPI FUNZIONE DEI PRINCIPI

Problema della precettività Problema della precettività

Criteri di normazione; Criteri di normazione;

Criteri di interpretazione; Criteri di interpretazione;

Criteri di azione/decisione (anche p.a. e Criteri di azione/decisione (anche p.a. e giudici)

giudici)

(37)

PRINCIPIO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE PRINCIPIO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Dichiarazione di Rio su Ambiente e sviluppo Dichiarazione di Rio su Ambiente e sviluppo

(1992) (1992)

Le risorse devono essere utilizzate senta Le risorse devono essere utilizzate senta pregiudicare il diritto delle generazioni future a pregiudicare il diritto delle generazioni future a

goderne.

goderne.

Uso razionale delle risorse Uso razionale delle risorse

Applicazione concreta problematica Applicazione concreta problematica

(38)

integrazione (delle politiche 6)integrazione (delle politiche 6) Articolo 6 (ex articolo 3 C) Trattato

Articolo 6 (ex articolo 3 C) Trattato

Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere

devono essere integrateintegrate nella nella definizione definizione e e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo

promuovere lo sviluppo sostenibilesviluppo sostenibile. .

(39)

(segue) (segue)

Art. 37 Nizza Art. 37 Nizza

““un elevato livello di tutela dell’ambiente e il un elevato livello di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere miglioramento della sua qualità devono essere

integrati

integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo conformemente al principio dello sviluppo

sostenibile”

sostenibile”

Integrazione come intervento della politica Integrazione come intervento della politica

ambientale in ogni politica ambientale in ogni politica

Integrazione non è però privilegio della politica Integrazione non è però privilegio della politica

ambientale ambientale

Integrazione non è un principio diretto in sede Integrazione non è un principio diretto in sede giurisdizionale (Problema della precettività del giurisdizionale (Problema della precettività del

principio di integrazione) principio di integrazione)

(40)

• sviluppo sostenibile (art. 2 tr. Ce, Dichiarazione sviluppo sostenibile (art. 2 tr. Ce, Dichiarazione di Rio..)

di Rio..)

La Comunità ha il compito di promuovere La Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità, mediante nell'insieme della Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di l'instaurazione di un mercato comune e di

un'unione

un'unione economicaeconomica e monetaria e mediante e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso,

equilibrato e

equilibrato e sostenibilesostenibile delle delle attività attività economiche, una crescita sostenibile e non economiche, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un elevato grado di convergenza inflazionistica, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo, un elevato livello di occupazione e quest'ultimo, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e e della qualità della vita, la coesione economica e

sociale e la solidarietà tra Stati membri.

sociale e la solidarietà tra Stati membri.

(41)

Art. 3-quater.

Art. 3-quater.

1. Ogni attivita' umana giuridicamente rilevante 1. Ogni attivita' umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al ai sensi del presente codice deve conformarsi al

principio dello

principio dello sviluppo sostenibilesviluppo sostenibile, al fine di , al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la generazioni attuali non possa compromettere la qualita' della vita e le possibilita' delle qualita' della vita e le possibilita' delle

generazioni future.

generazioni future.

2. Anche l'attivita' della pubblica 2. Anche l'attivita' della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalita' gli pubblici e privati connotata da discrezionalita' gli interessi alla tutela dell'ambiente e del interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di patrimonio culturale devono essere oggetto di

prioritaria considerazione.

prioritaria considerazione.

(42)

3-quater (segue) 3-quater (segue)

3. Data la complessita' delle relazioni e delle 3. Data la complessita' delle relazioni e delle interferenze tra natura e attivita' umane, il interferenze tra natura e attivita' umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinche' nell'ambito delle dinamiche della affinche' nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresi' il produzione e del consumo si inserisca altresi' il principio di solidarieta' per salvaguardare e per principio di solidarieta' per salvaguardare e per

migliorare la qualita' dell'ambiente anche futuro.

migliorare la qualita' dell'ambiente anche futuro.

(43)

(segue) (segue)

4. La risoluzione delle questioni che involgono 4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono naturali dalle modificazioni negative che possono

essere prodotte dalle attivita' umane.

essere prodotte dalle attivita' umane.

(44)

Principio dell

Principio dell’’azione preventiva (art. 174 Tr; art. 3-azione preventiva (art. 174 Tr; art. 3- bis Cod)

bis Cod)

Manca indicazione e definizione Manca indicazione e definizione

indicazione dei pericoli, dei rischi, delle aree a indicazione dei pericoli, dei rischi, delle aree a

rischio.

rischio.

Strumenti con cui si attua il principio:

Strumenti con cui si attua il principio:

Misure permissive, interdittive, interventi Misure permissive, interdittive, interventi

(distanze, limiti, standard) (distanze, limiti, standard)

Sottoprincipio: Principio del consenso Sottoprincipio: Principio del consenso

amministrativo preliminare: illegittimit

amministrativo preliminare: illegittimitàà in sua in sua assenza

assenza Illegittimit

Illegittimitàà del silenzio assenso Es. in materia di del silenzio assenso Es. in materia di rifiuti

rifiuti

(45)

Principio di Precauzione Principio di Precauzione

ll’’incertezza scientifica sulle conseguenze di una incertezza scientifica sulle conseguenze di una determinata attivita` o intervento

determinata attivita` o intervento

in caso di rischio di danno grave o irreversibile in caso di rischio di danno grave o irreversibile (indizi, rischio concreto, non va usata la (indizi, rischio concreto, non va usata la distinzione tra rischio certo e incerto rispetto alla distinzione tra rischio certo e incerto rispetto alla

prevenzione) prevenzione)

non deve servire da pretesto per rinviare non deve servire da pretesto per rinviare ll’’adozione di misure adeguate ed efficienti anche adozione di misure adeguate ed efficienti anche

in rapporto ai costi

in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado , dirette a prevenire il degrado ambientale

ambientale»» (15o principio della Dichiarazione di (15o principio della Dichiarazione di Rio). (OGM)

Rio). (OGM)

(46)

(segue) (segue)

Inversione della prova (no prova danno ma prova Inversione della prova (no prova danno ma prova

che non ci sia danno) che non ci sia danno)

Tutela giurisdizionale: eccesso potere (sviamento, Tutela giurisdizionale: eccesso potere (sviamento,

errore manifesto, travalicamento).

errore manifesto, travalicamento).

Tutela procedimentale.

Tutela procedimentale.

Presupposti: conoscenze

Presupposti: conoscenze –– comunicazioni comunicazioni –– monitoraggio

monitoraggio –– partecipazione partecipazione –– analisi del rischio analisi del rischio –– proporzionalit proporzionalitàà e non discriminazione. Pericolo e non discriminazione. Pericolo

in senso oggettivo. Valutazione in concreto.

in senso oggettivo. Valutazione in concreto.

Strumento: VIA Strumento: VIA

(47)

Comunicazione della Commissione europea sul principio Comunicazione della Commissione europea sul principio di precauzione del 2 febbraio 2000

di precauzione del 2 febbraio 2000 ------

«I responsabili politici debbono... costantemente

«I responsabili politici debbono... costantemente affrontare il dilemma di

affrontare il dilemma di equilibrareequilibrare la libertà e i la libertà e i diritti degli individui, delle industrie e delle diritti degli individui, delle industrie e delle organizzazioni con l'esigenza di ridurre i rischi di organizzazioni con l'esigenza di ridurre i rischi di effetti negativi per l'ambiente e per la salute effetti negativi per l'ambiente e per la salute degli esseri umani, degli animali e delle piante.

degli esseri umani, degli animali e delle piante.

L'individuazione di un corretto equilibrio tale da L'individuazione di un corretto equilibrio tale da

consentire l'adozione di

consentire l'adozione di azioni proporzionate, azioni proporzionate, trasparenti e coerenti

trasparenti e coerenti, richiede pertanto una , richiede pertanto una procedura

procedura strutturata di adozione delle decisioni strutturata di adozione delle decisioni sulla base di

sulla base di informazioniinformazioni particolareggiate e particolareggiate e obiettive di carattere

obiettive di carattere scientificoscientifico o di altro tipo». o di altro tipo».

(48)

«Il principio di precauzione

«Il principio di precauzione non è definitonon è definito dal dal Trattato che ne parla esplicitamente

Trattato che ne parla esplicitamente solo in solo in riferimento alla protezione dell'ambiente riferimento alla protezione dell'ambiente. .

Tuttavia, in pratica, la sua portata è molto più Tuttavia, in pratica, la sua portata è molto più ampia ed esso trova applicazione in tutti i casi in ampia ed esso trova applicazione in tutti i casi in cui una preliminare valutazione scientifica cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva indica che vi sono ragionevoli motivi di obiettiva indica che vi sono ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti nocivi sull'ambiente temere che i possibili effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possano essere incompatibili con delle piante possano essere incompatibili con l'elevato livello di protezione prescelto dalla l'elevato livello di protezione prescelto dalla

Comunità».

Comunità».

(49)

«Il principio di precauzione dovrebbe essere

«Il principio di precauzione dovrebbe essere considerato nell'ambito di una

considerato nell'ambito di una strategia strategia strutturata di analisi dei rischi

strutturata di analisi dei rischi, comprendente , comprendente tre elementi:

tre elementi: valutazione, valutazione, gestione gestione e e comunicazione del rischio

comunicazione del rischio. Il principio di . Il principio di precauzione è particolarmente importante nella precauzione è particolarmente importante nella

fase di gestione del rischio...

fase di gestione del rischio...

L'attuazione di una strategia basata sul principio L'attuazione di una strategia basata sul principio di precauzione dovrebbe iniziare con una di precauzione dovrebbe iniziare con una valutazione scientifica quanto più completa valutazione scientifica quanto più completa possibile, identificando in ciascuna fase il grado possibile, identificando in ciascuna fase il grado

di incertezza scientifica.

di incertezza scientifica.

(50)

I responsabili debbono essere pienamente I responsabili debbono essere pienamente consapevoli del grado di incertezza collegato ai consapevoli del grado di incertezza collegato ai risultati della valutazione delle informazioni risultati della valutazione delle informazioni

scientifiche disponibili...

scientifiche disponibili...

In alcuni casi la giusta risposta può essere In alcuni casi la giusta risposta può essere

l'inazione

l'inazione o quantomeno la decisione di non o quantomeno la decisione di non adottare misure giuridicamente vincolanti.

adottare misure giuridicamente vincolanti.

Un'ampia gamma di iniziative è disponibile in Un'ampia gamma di iniziative è disponibile in caso di azione, da misure giuridicamente caso di azione, da misure giuridicamente vincolanti a progetti di ricerca o a vincolanti a progetti di ricerca o a

raccomandazioni...».

raccomandazioni...».

(51)

«Nel caso in cui si ritenga necessario agire, le

«Nel caso in cui si ritenga necessario agire, le misure basate sul principio di precauzione misure basate sul principio di precauzione

dovrebbero essere, fra l'altro:

dovrebbero essere, fra l'altro:

- proporzionali rispetto al livello prescelto di - proporzionali rispetto al livello prescelto di

protezione, protezione,

- non discriminatorie nella loro applicazione, - non discriminatorie nella loro applicazione, - coerenti con misure analoghe già disposte, - coerenti con misure analoghe già disposte,

- basate su un esame dei potenziali vantaggi e - basate su un esame dei potenziali vantaggi e oneri dell'azione o dell'inazione (compresa, ove oneri dell'azione o dell'inazione (compresa, ove ciò sia possibile e adeguato, un'analisi economica ciò sia possibile e adeguato, un'analisi economica

costi/benefici), costi/benefici),

- soggette a revisione, alla luce dei nuovi dati - soggette a revisione, alla luce dei nuovi dati scientifici e in grado di attribuire la scientifici e in grado di attribuire la responsabilità per la produzione delle prove responsabilità per la produzione delle prove scientifiche necessarie per una più completa scientifiche necessarie per una più completa

valutazione del rischio».

valutazione del rischio».

(52)

«Non si tratta semplicemente di un'analisi

«Non si tratta semplicemente di un'analisi economica costi/benefici: la sua portata è molto economica costi/benefici: la sua portata è molto più ampia e comprende considerazioni non più ampia e comprende considerazioni non economiche, quali l'efficacia delle possibili azioni economiche, quali l'efficacia delle possibili azioni

e la loro accettabilità da parte del pubblico»

e la loro accettabilità da parte del pubblico»

«Nell'effettuare tale analisi si dovrà tenere conto

«Nell'effettuare tale analisi si dovrà tenere conto del principio generale e della giurisprudenza del principio generale e della giurisprudenza della Corte di giustizia, per cui la protezione della Corte di giustizia, per cui la protezione della salute ha la precedenza sulle considerazioni della salute ha la precedenza sulle considerazioni

economiche».

economiche».

(53)

Ulteriori principi:

Ulteriori principi:

Principio dell

Principio dell’’informazione o della notifica informazione o della notifica (obbligo di cooperazione)

(obbligo di cooperazione) Principio di necessit

Principio di necessitàà dell dell’’informazione (V informazione (V programma di azione comunitario)

programma di azione comunitario)

Dovere di informazione in capo allo Stato che ha Dovere di informazione in capo allo Stato che ha

creato il danno all

creato il danno all’’ambiente suscettibile di ambiente suscettibile di estensione

estensione

Esempi: Convenzione di Vienna 1986 sulla Esempi: Convenzione di Vienna 1986 sulla notifica rapida per incidente nucleare - notifica rapida per incidente nucleare -

Inquinamento idrico Inquinamento idrico

Dichiarazione di Rio (principio di obbligo di Dichiarazione di Rio (principio di obbligo di immediata comunicazione delle emergenze e dei immediata comunicazione delle emergenze e dei

disastri ambientali) disastri ambientali)

(54)

Principio

Principio «« chi inquina paga chi inquina paga »» (di applicazione (di applicazione residuale)

residuale)

Applicazione:

Applicazione:

a) Costi di prevenzione (internalizzazione) a) Costi di prevenzione (internalizzazione)

b) riparazione dell

b) riparazione dell’’inquinamento.inquinamento.

(55)

Principio di economicit

Principio di economicitàà dell dell’’ambienteambiente

Disposizioni applicative in materia di danno Disposizioni applicative in materia di danno

ambientale, ambientale,

•bonifica dei suoli e delle acque inquinati bonifica dei suoli e delle acque inquinati

•le c.d. le c.d. «« tasse ambientali tasse ambientali »»: tributi veri e propri : tributi veri e propri (tributo speciale per il deposito in discarica dei (tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi; tassa per lo smaltimento dei rifiuti rifiuti solidi; tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; tasse sulle emissioni di ossidi di solidi urbani; tasse sulle emissioni di ossidi di

zolfo, sonore e di anidride carbonica);

zolfo, sonore e di anidride carbonica);

(56)

(segue) (segue)

•contributi (ad es., in materia di scarichi idrici); contributi (ad es., in materia di scarichi idrici);

•Tariffe (fognatura e depurazione; smaltimento Tariffe (fognatura e depurazione; smaltimento dei rifiuti solidi urbani 56).

dei rifiuti solidi urbani 56).

•IncentiviIncentivi

Compatibilit

Compatibilitàà con aiuti di stato a determinate con aiuti di stato a determinate condizioni.

condizioni.

Non vale per gli enti territoriali che finanziano Non vale per gli enti territoriali che finanziano

lotta contro inquinamento.

lotta contro inquinamento.

(57)

Esempi di connessione tra principi:

Esempi di connessione tra principi:

«« sviluppo sostenibile sviluppo sostenibile »»

Soddisfazione dei bisogni della generazione Soddisfazione dei bisogni della generazione presente senza incidere negativamente presente senza incidere negativamente sull’sull’ambiente per poterlo consegnare migliorato ambiente per poterlo consegnare migliorato

alle generazioni future alle generazioni future

Responsabilit

Responsabilitàà comune comune degli degli Stati Stati ma ma differenziata perch

differenziata perchéé in capo agli Stati pi in capo agli Stati piùù evoluti evoluti anche in favore dei meno evoluti

anche in favore dei meno evoluti Si interseca con:

Si interseca con:

diritto internazionale consuetudinario diritto internazionale consuetudinario

convenzioni internazionali dirette alla tutela dei convenzioni internazionali dirette alla tutela dei

beni ambientali globali (c.d.

beni ambientali globali (c.d. global commonsglobal commons), ), principio comunitario di

principio comunitario di «« integrazione integrazione »» (art. 2 e (art. 2 e 6 tr. Ce).

6 tr. Ce).

(58)

Al principio di

Al principio di «« sussidiarieta` sussidiarieta` »» (art. 5 tr. Ce) e` (art. 5 tr. Ce) e`

connesso:

connesso:

il principio della protezione giuridica uguale o piu`

il principio della protezione giuridica uguale o piu`

rigorosa di quella comunitaria, salvo il rispetto rigorosa di quella comunitaria, salvo il rispetto

degli altri principi del tr. Ce (art. 175 tr. Ce) degli altri principi del tr. Ce (art. 175 tr. Ce)

Principio di prossimit

Principio di prossimitàà (Dir. 91/156) smaltimento e (Dir. 91/156) smaltimento e gestione dei rifiuti

gestione dei rifiuti

Ma v. anche specializzazione (diverse tipologie di Ma v. anche specializzazione (diverse tipologie di

rifiuti) rifiuti)

Principio di autosufficienza Principio di autosufficienza

Partecipazione “Il miglior modo di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, al livello più adatto” (10 dich. Rio)

(59)

Al principio di

Al principio di «« condivisione delle responsabilita` condivisione delle responsabilita` »» (sul piano della produzione, anche sul piano (sul piano della produzione, anche sul piano economico)

economico)

che completa quello della sussidiarieta`, che completa quello della sussidiarieta`,

si riconnettono il principio costituzionale di

si riconnettono il principio costituzionale di «« leale leale cooperazione

cooperazione»» tra Stato e regioni, tra Stato e regioni, il principio

il principio «« di partecipazione di partecipazione »» degli interessati ai degli interessati ai procedimenti amministrativi che incidono procedimenti amministrativi che incidono sullsullambiente, nonchambiente, nonchéé di informazione (applicazione di informazione (applicazione dei principi sia in senso ascendente che discendente) dei principi sia in senso ascendente che discendente) la partecipazione di produttori e consumatori agli la partecipazione di produttori e consumatori agli oneri conseguenti alla gestione dei rifiuti (art. 2, co.

oneri conseguenti alla gestione dei rifiuti (art. 2, co.

3, e 34, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22) 3, e 34, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22)

In questo senso anche principio di cooperazione e In questo senso anche principio di cooperazione e assistenza:

assistenza:

Ricerca Gestione Sorveglianza del rischioRicerca Gestione Sorveglianza del rischio Idea non solo verticistica della regolazione.

Idea non solo verticistica della regolazione.

(60)

Il principio di

Il principio di «« prevenzione prevenzione »»

«« precauzione precauzione »», ,

dell’«dell’« azione preventiva azione preventiva »»

« correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all« correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all’ambiente ambiente »» (art. 174 tr. Ce), direttiva Seveso I. Progressione degli interventi.

(art. 174 tr. Ce), direttiva Seveso I. Progressione degli interventi.

Applicazione: tutela rafforzata statale (che esclude, salvo espressa Applicazione: tutela rafforzata statale (che esclude, salvo espressa eccezione, le autorizzazioni tacite);

eccezione, le autorizzazioni tacite);

il il subsubprocedimento di valutazione di impatto ambientale; procedimento di valutazione di impatto ambientale;

la previsione di poteri cautelari in capo al Ministero dell

la previsione di poteri cautelari in capo al Ministero dell’ambiente e ambiente e della tutela del territorio;

della tutela del territorio;

i programmi per ridurre la quantita` e la pericolosita` dei rifiuti e i programmi per ridurre la quantita` e la pericolosita` dei rifiuti e favorirne il recupero;

favorirne il recupero;

l’l’obbligo di utilizzare la migliore tecnologia disponibile; obbligo di utilizzare la migliore tecnologia disponibile;

il principio c.d.

il principio c.d. stand stillstand still: al sopravvenire di una nuova normativa di : al sopravvenire di una nuova normativa di tutela ambientale, i titolari di impianti che diano luogo ad emissioni tutela ambientale, i titolari di impianti che diano luogo ad emissioni inquinanti devono adottare, in attesa dell

inquinanti devono adottare, in attesa delladeguamento ai nuovi adeguamento ai nuovi standards

standards di emissione, tutte le misure necessarie ad evitare un di emissione, tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell

aumento anche temporaneo dellinquinamento rispetto alla inquinamento rispetto alla situazione precedente (ma anche 174).

situazione precedente (ma anche 174).

(61)

Giustificazione. (94-95) restrizioni per ragioni tecnologiche o Giustificazione. (94-95) restrizioni per ragioni tecnologiche o economiche.

economiche.

Sub: principio della migliore tecnica disponibile: obbligo di adozione Sub: principio della migliore tecnica disponibile: obbligo di adozione di misure avanzate se disponibili sul mercato e a costi sopportabili di misure avanzate se disponibili sul mercato e a costi sopportabili

Pianificazione (programmazione nel tempo e non come dirigismo).

Pianificazione (programmazione nel tempo e non come dirigismo).

Es. acque, aria, acustico Es. acque, aria, acustico

Proporzionalità (diap. 8)Proporzionalità (diap. 8)

Sostituibilità (diap. 8)Sostituibilità (diap. 8)

Gradualità: Gradualità: disciplina disciplina differenziata differenziata (ragioni (ragioni economiche; economiche;

autorizzazioni a termine) autorizzazioni a termine)

Esplicita autorizzazione per le attività che incidono sull’ambienteEsplicita autorizzazione per le attività che incidono sull’ambiente

Osservazioni: soglia legale di inquinamento (limiti di accettabilità – Osservazioni: soglia legale di inquinamento (limiti di accettabilità – esposizione)

esposizione)

Osservazioni: riduzione della discrezionalitàOsservazioni: riduzione della discrezionalità

Osservazioni: esenzione dalle opere di difesaOsservazioni: esenzione dalle opere di difesa

(62)

Art. 3-sexies.

Art. 3-sexies.

1.1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n.

241, e successive modificazioni, e delle 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, puo' interesse giuridicamente rilevante, puo' accedere alle informazioni relative allo stato accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio dell'ambiente e del paesaggio nel territorio

nazionale.

nazionale.

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