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Comune di Noicattaro Comune di Mola di Bari Comune di Rutigliano Comune Capofila AMBITO TERRITORIALE N. 11. Piano Sociale di Zona <<<>>>

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Comune di Noicattaro Comune di Mola di Bari Comune di Rutigliano Comune Capofila

AMBITO TERRITORIALE N. 11

Piano Sociale di Zona 2018-2020

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Procedura telematica aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza domiciliare anziani (SAD) e Assistenza Domiciliare Integrata” (ADI) in favore di soggetti anziani non autosufficienti,

Over 65, residenti sul territorio dell’Ambito Territoriale n. 11 (Mola di Bari – Noicattaro – Rutigliano), per la durata di un anno.

CIG : 8056561475

CUP: E41E19000060002

CAPITOLATO SPECIALE

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Art. 1 – Premessa

1. Il presente Capitolato speciale d’Appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio d’ Assistenza Domiciliare SAD e ADI, in favore di persone anziane non autosufficienti di età superiore ai 65 anni, residenti sul territorio dell’Ambito di Mola di Bari, comprendente i Comuni di Mola di Bari, Noicattaro e Rutigliano.

2. L’importo presunto annuo dei servizi SAD/ADI over 65, è finanziato per complessivi €. 276.458,77 iva esclusa al 5%. I costi del personale e della sicurezza non sono soggetti a ribasso.

3. L’importo a base di gara e, in proporzione, le ore di Servizio da erogare, potranno essere suscettibili di variazioni, in quanto condizionati dall’effettiva erogazione dei fondi a finanziamento destinati (FNPS, FGSA,FNA, risorse comunali).

4. Il progetto sarà gestito dal comune capofila di Mola di Bari che agisce in nome e per conto dell’Ambito, in virtù del principio della gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali formalizzato nella Convenzione Intercomunale stipulata il 06/12/2018.

5. L’ Ufficio Servizi Sociali del Comune di Mola di Bari viene indicato nel presente capitolato come Ente appaltante ed il Dirigente del citato Ufficio, quale coordinatore dell’Ufficio di Piano, è il responsabile del Procedimento di gara.

Art. 2 - Disciplina normativa dell’appalto

1. L’appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal d.lgs. n.50/2016 e relativi Decreti/Linee guida di attuazione, dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, dalle norme nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’Appalto, nonché dalla documentazione richiesta dal sistema di e-procurement adottato da questa CUC, denominata TRASPARE, all’indirizzo:

https://cucrutiglianonoicattaromoladibari.traspare.com

2. Nell’esecuzione contrattuale il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia, anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.

3. In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando 4. la seguente gerarchia:

Disciplinare di gara;

Capitolato Speciale;

Art. 3 - Definizioni

Nell’ambito del presente Capitolato si intende per:

 Amministrazione/Committente: Comune di Mola di Bari, in qualità di Comune Capofila dell’Ambito n. 11 (Mola di Bari – Noicattaro – Rutigliano);

 Fornitore: l’impresa o il raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario;

 Parti: Fornitore e Comune di Mola di Bari;

 Servizio SAD : il Servizio di Assistenza Domiciliale Anziani;

 Servizio ADI : il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata;

 Luogo di svolgimento del servizio: Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 11 - Regione Puglia, comprendente i comuni di Mola di Bari, Noicattaro e Rutigliano;

 Ambito Territoriale Sociale n. 11 - Regione Puglia: Associazione di Comuni costituta ai sensi dell’art.

30 della legge 267/2000 -Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali- comprendente i comuni di Mola di Bari (capofila), Noicattaro e Rutigliano;

 Ufficio di Piano: Ufficio che gestisce i servizi dei comuni aderenti all’Ambito Territoriale Sociale n. 11 - Regione Puglia, con sede presso il comune di Mola di Bari (capofila);

 Utenti: beneficiari dei servizi, anziani non autosufficienti, over 65, residenti nei Comuni dell’Ambito;

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 Coordinatore: responsabile operativo individuato dal Fornitore che è referente organizzativo dei servizi oggetto del presente appalto e sarà responsabile dello svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori avrà il compito di tenere i collegamenti con il direttore dell’esecuzione, l’ambito territoriale sociale e con i servizi sociali e sociosanitari competenti;

 Direttore dell’esecuzione: figura individuata dall’amministrazione committente che svolge la funzione di coordinamento, di direzione e di controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento;

 Il P.A.I. o Piano Assistenziale Individualizzato: è il documento di sintesi che raccoglie e descrive in ottica multidisciplinare la valutazione di ciascun utente, con lo scopo di dare l'avvio a un progetto di assistenza e cura che abbia come obiettivo il benessere dell'utente;

 L’ U.V.M. o Unità di Valutazione Multidimensionale è un’équipe multiprofessionale, in grado di leggere le esigenze di pazienti con bisogni sanitari e sociali complessi, che costituisce a livello di Ambito il filtro per l’accesso al sistema dei servizi sociosanitari di natura domiciliare, semiresidenziale e residenziale a gestione integrata e compartecipata.

Art. 4 - Descrizione del servizio

4.1 - Oggetto dell’appalto

1. L’appalto ha per oggetto il servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di soggetti anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti.

2. I servizi in oggetto sono previsti dal Piano Sociale di Zona 2018-2020 in attuazione del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020 e disciplinati dal Regolamento Regionale 4/2007 agli artt. 87- 88 e ss.mm.ii.

3. I servizi saranno gestiti dal Comune capofila di Mola di Bari, che agisce in nome e per conto dell’Ambito, in virtù del principio della gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali formalizzato nella Convenzione intercomunale.

4. Il servizio A.D.I., per quanto attiene alle competenze prettamente d’ordine sanitario, si avvale del contributo professionale degli operatori dell’ASL BA Distretto Socio Sanitario n.11, in base al Protocollo d’Intesa per la gestione dei Servizi Integrati e l’Accordo di Programma Integrativo sottoscritto tra l’Ambito Sociale n.11 e l’ASL BA.

4.2 - Definizione delle prestazioni dei servizi

1. Il Servizio d’ Assistenza domiciliare - SAD (art. 87 R.R 4/2007) comprende un complesso di prestazioni socio-assistenziali erogate a domanda individuale e che si rivolgono a soggetti diversamente abili e ad anziani che per la ridotta autonomia personale necessitano di un intervento assistenziale finalizzato al miglioramento della qualità della vita del richiedente.

2. L’Assistenza Domiciliare Integrata –ADI- di primo e secondo livello (art. 88 R.R 4/2007) è un intervento a carattere unitario poiché assicura prestazioni socio- assistenziali e sanitarie in maniera integrata. Il servizio è destinato a persone che presentano criticità specifiche o presentano sintomi di media o bassa complessità, che richiedono continuità assistenziale di tipo sociale e sanitaria e interventi programmati multi professionali.

Ai sensi dell’art. 88 del R.R n.4/2007 l’ADI di 1°livello si articola per 5 giorni alla settimana, mentre l’ADI di 2° per 6 giorni alla settimana, da espletarsi nelle ore antimeridiane e/o pomeridiane a seconda delle necessità e del progetto personalizzato. L'ADI, da considerarsi anch’esso servizio a domanda, risponde all'esigenza di superare la sostanziale separatezza degli interventi domiciliari svolti dalle Aziende Sanitarie Locali da un lato e dai Comuni.

3. Le prestazioni Domiciliari Integrate di terzo livello, di esclusiva competenza ASL, si rivolgono a persone che presentano bisogni sociali e sanitari con un elevato livello di complessità e con criticità specifiche, legate all’instabilità clinica e alla presenza di sintomi di difficile controllo, in particolare:

 pazienti con alimentazione artificiale (enterale o parentale);

 pazienti con supporto ventilatorio invasivo;

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 pazienti in stato vegetativo o di minima coscienza;

 persone nella fase terminale della vita (oncologiche e non);

 persone con malattie neurologiche degenerative /progressive in fase avanzata (SLA distrofia muscolare).

4.3 -Descrizione del Servizio – Principi e Obiettivi.

1. In linea con l’orientamento ideologico della “Community care” i servizi SAD/ADI sono organizzati in modo tale da poter erogare interventi assistenziali (care), nei confronti delle categorie più deboli, presso il loro domicilio, favorendo la permanenza entro la comunità d’appartenenza (community). Al principio della

“Domiciliarità dell’assistenza”, fa seguito quindi, quello della “Normalizzazione dell’assistenza” per il quale, agli utenti (disabili, anche gravi) deve essere assicurato il diritto a condurre la loro vita nel modo più simile possibile a quella che hanno condotto precedentemente al tempo in cui la disabilità è insorta o alla vita di tutte quelle persone considerate normali nella località. Promuovere la domiciliarità significa, anche, riconoscere “nell’abitare a casa propria” un valore insostituibile d’identità e di padronanza della propria vita.

2. Prioritariamente, i Servizi di Assistenza Domiciliare, integrata e non, sono finalizzati a sostenere l’autonomia del beneficiario, favorire la permanenza nel suo ambiente di vita e evitare l’istituzionalizzazione.

3. In generale, il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD e ADI) persegue quindi i seguenti obiettivi:

 mantenere e favorire lo stato di benessere;

 recupero delle capacità ed autonomie individuali, al fine di prevenire la perdita totale dell’autosufficienza;

 permettere la permanenza della persona all’interno del proprio ambiente di vita, assicurando tutte quelle prestazioni che consentono un’esistenza libera, anche se parzialmente protetta;

 offrire la possibilità di continuare il trattamento terapeutico a domicilio, controllandone le modalità di esecuzione e la reale efficacia;

 evitare ricoveri presso strutture a regime residenziale (es. RSA,RSSA)

 limitare l’ospedalizzazione della persona ai tempi necessari alla cura delle acuzie;

 favorire un sostegno alla famiglia nella cura della persona disabile;

 coinvolgere la famiglia in una collaborazione solidale e partecipata ai piani di assistenza;

 creare condizioni di autonomia nella gestione della relazione sia in ambito familiare che sociale;

 garantire l’intervento globale con l’impiego di strumenti valutati efficaci, anche con l’apporto del volontariato;

 permettere la partecipazione delle persone alla vita comunitaria e familiare;

 evitare il rischio di isolamento ed emarginazione sociale.

4.4 – Soggetti beneficiari dei servizi

1. I servizi che si intendono appaltare con il presente bando sono rivolti alle persone anziane di età superiore ai 65 anni di età, residenti nel territorio dell’Ambito Territoriale di Mola di Bari, che accusano una riduzione dell’autosufficienza temporanea o protratta, derivante da condizioni critiche per le quali è doveroso attivare il servizio d’ assistenza al domicilio.

2. Sono destinatari del servizio SAD soggetti diversamente abili e anziani non autosufficienti con difficoltà di ordine relazionale, sociale o di isolamento, con conseguente riduzione della qualità della vita, che necessitano di prestazioni di tipo socio-assistenziale e che si trovano in situazione di assenza o fragilità della rete familiare.

3. Le prestazioni Domiciliari Integrate (ADI) di primo e secondo livello si rivolgono ai cittadini con grave non autosufficienza, privi di un’adeguata rete di supporto familiare/sociale e che richiedono prestazioni di tipo socio - assistenziale e sanitario (mediche, infermieristiche, riabilitative) in forma integrata e secondo piani individuali programmati. La necessità dell'integrazione nasce dalla complessità della domanda di salute - la quale richiede una risposta attenta alla globalità dei bisogni della persona, siano essi di natura sanitaria o sociale.

4.5 -Descrizione delle prestazioni dei servizi 1. Le prestazioni previste sono:

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5 a) Prestazioni a favore della persona

aiuto nell’alzata e messa a letto della persona;

aiuto nella vestizione;

aiuto nelle pulizie personali e nel bagno ivi compresa l’individuazione dei prodotti igienici più adeguati;

mobilizzazione della persona costretta a letto;

aiuto nella deambulazione per la persona con limitata autonomia di movimento anche mediante ausili;

aiuto nelle attività quotidiane in genere educando la persona a utilizzare le proprie capacità residue;

prevenzione, sotto controllo medico, di piaghe da decubito;

assistenza nell’assunzione di medicinali sulla base di certificazione medica indicante la tipologia di medicinali e le quantità da somministrare;

b) Cura della casa

riordino e pulizia stanza da letto, previa areazione dei locali;

cambio periodico della biancheria da letto e da bagno e comunque secondo necessità;

riordino e pulizia abitazione comprensiva della pulizia dei pavimenti, mobili, suppellettili degli ambienti abitualmente utilizzati dall’utente, con particolare cura riservata all’igiene del bagno e della cucina attivando, se necessario, interventi di sanificazione e disinfezione e il trasporto dei rifiuti agli appositi contenitori;

preparazione pasti e aiuto nella somministrazione pasti ivi compresa, in caso di necessità, l’aiuto nella somministrazione dell’eventuale servizio di fornitura di pasti a domicilio;

aiuto alla persona a mantenere i prodotti alimentari in corrette condizioni igieniche e a preparare i pasti;

attuazione di procedure che possano prevenire rischi per la persona nel proprio ambiente di vita;

c) Altre prestazioni

ritiro ricette e farmaci;

pagamento utenze;

accompagnamento fuori casa per spesa, visite mediche, ritiro pensioni, adempimenti burocratici in genere;

cura dei rapporti con i familiari e la comunità;

visite in ospedale o in altre strutture ubicate fuori territorio dell’Ambito;

sostegno per l’inserimento in attività sociali;

altre prestazioni, secondo il piano individuale di assistenza compatibile con le mansioni dell’operatore, ivi comprese prestazioni di pronto intervento e il monitoraggio della persona disabile, di cui l’assistente domiciliare si occupa;

assistenza per ricoveri ospedalieri urgenti in caso di utenti soli.

2. Per quel che concerne specificatamente il servizio ADI, al fine di garantire l’unitarietà dell’intervento, le prestazioni socio-assistenziali di cui alle lettere a),b),c) di detto articolo, si integrano con le prestazioni a carattere sanitario secondo progetti individuali. Le cure e le prestazioni sanitarie sono di competenza degli operatori sanitari: medici, infermiere e terapista della riabilitazione, nonché figure professionali del Distretto Socio Sanitario n. 11, come da Protocollo d’Intesa dei Servizi Integrati con la ASL BA.

3. Le prestazioni di pronto intervento potranno essere richieste a fronte di contingenze non prevedibili e pertanto, anche se non previste nel piano d’intervento ordinario degli operatori, dovranno essere ugualmente garantite dal gestore con la tempestività e l’intensità richiesta dal caso e dal bisogno. Le prestazioni del presente articolo complessivamente e singolarmente, come previsto dal piano individuale di assistenza, non potranno in alcun modo essere interrotte, se non a seguito di verifica del piano individuale con l’Assistente Sociale responsabile del caso. Oltre alle prestazioni suddette il gestore dovrà garantire che gli operatori incaricati di svolgere l’assistenza domiciliare partecipino, se richiesto, alla verifica del piano d’intervento del beneficiario del servizio con gli altri operatori del Fornitore e con gli operatori del Comune interessato entro un limite di ore non superiore al 2% delle ore presunte dal presente appalto.

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6 4.6 - Modalità di accesso alle prestazioni

1. La domanda per l’attivazione del Servizio d’assistenza domiciliare SAD e ADI può essere presentata dal beneficiario finale del servizio richiesto o dal referente del nucleo familiare, inteso come un parente anche non convivente o anche dal tutore e/o curatore legalmente nominato.

2. L’accesso alle prestazioni di assistenza domiciliare (SAD/ADI) over 65 avviene tramite la Porta Unica d’Accesso (PUA), previa presentazione di specifica documentazione (copia del documento d’identità del beneficiario, Modulo “Richiesta d’attivazione Servizio”, Modulo “Proposta d’attivazione Servizio”, Dichiarazione ISEE, Copia certificato d’invalidità Civile- L. 104/92, ed ogni altra documentazione comprovante il possesso delle condizioni soggettive da parte del destinatario del servizio)

3. La PUA attiva l’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), di cui all’art. 59, comma 4 del L.R 19/2006, per la valutazione dell’istanza rispetto all’entità e la natura del bisogno di assistenza domiciliare (profili di cura) e per l’individuazione delle prestazioni assistenziali necessarie (tipologia, modalità e tempi di erogazione, figure professionali per la cura e l’assistenza della persona a domicilio). Il livello di bisogno clinico, funzionale e sociale è valutato attraverso idonei strumenti che consentono la definizione del programma assistenziale e il conseguente impegno di risorse (S.Va.M.a – per anziani/ S.Va.M.di- per disabili).

4. Le prestazioni si caratterizzano per la formulazione di un Piano Assistenziale Personalizzato attuativo degli interventi. Dopo la stesura del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) si attiva l’intervento assistenziale oggetto della presente gara, che sarà monitorato in itinere e post intervento.

5. L’erogazione del servizio potrà cessare per: a) esplicita rinuncia dell’utente o caregiver familiare; b) trasformazione dell’assistenza (ad esempio, per ricovero presso strutture); c) non accettazione del progetto personalizzato; d) mancata corresponsione della quota di compartecipazione al costo del servizio.

6. La sospensione/ dimissione del Servizio domiciliare verrà disposta dall’UVM.

7. È compito del Coordinatore del servizio e dell’Assistente Sociale del Comune di residenza dell’ utente inserire e conservare copia del verbale UVM e del PAI all’interno della cartella sociale individuale

8. Sulla base della valutazione delle condizioni economiche, effettuata attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), si definisce la quota di compartecipazione degli utenti agli oneri del servizio per la parte relativa ai costi socio-assistenziali, in base al Regolamento d’Ambito sull’accesso e compartecipazione ai servizi.

9. Ai fini della compartecipazione al costo del servizio tutti gli utenti devono presentare il modello ISEE ORDINARIO in corso di validità. Nel caso in cui si richieda l’attivazione del servizio socio- sanitario, nella specie ADI (art. 88 R.R 4/2007) a favore di anziani over 65 non autosufficienti deve essere dichiarato anche l’ISEE RISTRETTO. Nella definizione della quota di compartecipazione al costo del servizio sarà preso in considerazione l’ISEE più favorevole al beneficiario.

Art. 5 – Durata dell’appalto

1. La durata dell’appalto è fissata per 1 anno, decorrente dalla data della stipula del contratto, ovvero dalla data di esecuzione anticipata della prestazione come di seguito indicato, fatta salva, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione aggiudicatrice, ove ne ricorrano le condizioni, la possibilità, di rinnovo espresso, per una durata ed un importo non superiore ad un anno (art. 63 co. 5 del Codice). Il valore dell’eventuale rinnovo viene computato per la determinazione del valore complessivo dell'appalto ai fini dell’applicazione delle soglie UE.

2. Il contratto perviene a scadenza senza necessità di preavviso, alla data di cui innanzi e comunque fino ad esaurimento del monte ore appaltato, senza possibilità di proroga tacita, fatto salvo quanto previsto all’art.

63, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, in base al quale, qualora richiesto dalla stazione appaltante e previa adozione di atto formale, l’impresa, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, è tenuta alla prosecuzione del servizio nella misura strettamente necessaria alle stesse condizioni tecniche ed economiche.

3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, comma 5, del D.lgs. 50/2016, l’Amministrazione aggiudicatrice, si riserva la facoltà di affidare, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,

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7 servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, per una durata e per un importo non superiori a quelli del contratto iniziale. Il valore dell’eventuale affidamento effettuato in forza della predetta facoltà viene computato per la determinazione del valore complessivo dell’appalto ai fini dell’applicazione delle soglie U.E.

4. La stazione appaltante, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al presente capitolato, si riserva di incrementare o diminuire, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto originario.

5. Fermo restando quanto previsto dagli art. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 D.lgs 159/2011, l’Ambito può recedere in qualunque tempo dal contratto conformemente a quanto previsto dall’art 109 D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.

6. Allorché, sempre a giudizio della stazione appaltante, ne ricorrano le condizioni, l’impresa dovrà procedere, a pena di decadenza dall’aggiudicazione e fatta salva l’azione in danno, su semplice formale disposizione del R.U.P., previa redazione dell’apposito verbale di avvio di cui all’art. 304 del D.P.R. n.

207/2010, all’esecuzione anticipata della prestazione, come previsto dal combinato disposto del comma 8, dell’art. 32, del Decreto Legislativo n.50/2016 e dell’art. 302, del regolamento approvato con il ridetto D.P.R. n. 207/2010, anche nelle more della stipulazione del contratto.

Art. 6– Ammontare dell’appalto

1. L’importo dell’appalto è pari a €. 276.458,77 (duecentosettantaseimilaquattrocentocinquantotto/77) al netto di IVA, per complessivi €. 290.281,71 iva al 5% inclusa. Il valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii. (soglia comunitaria) è di €. 552.917,54 al netto di iva.

2. Nell’importo indicato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all’esecuzione del presente contratto; in particolare i costi del personale e della sicurezza non sono soggetti a ribasso.

3. L’importo indicato è stato determinato sulla base del presunto fabbisogno dell’Ambito, fermo restando che qualora, nel corso dell’anno, si verificassero riduzioni del monte ore complessivo saranno liquidate solo le ore effettivamente prestate. Ne consegue che l’operatore aggiudicatario non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l’importo sopra indicato.

4. Qualora, nei casi previsti dall’art. 106 del d.lgs. 50/2016, si dovesse far fronte ad un incremento delle richieste del servizio, l’Amministrazione si riserva la facoltà di variare nell’arco della durata contrattuale il valore del contratto previsto nei limiti di legge. In questo caso il Fornitore è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

5. L’appalto è finanziato con fondi del Piano di Zona e dei bilanci comunali nei limiti delle rispettive programmazioni finanziarie.

Art. 7 – Personale da impiegare – Monte ore

1. Il modello operativo è improntato al lavoro di équipe che opererà in stretta collaborazione con il Servizio Sociale Professionale di ciascun Comune e con le professionalità sanitarie assicurate dall’ASL, avendo come obiettivo la condivisione progettuale, la globalità dell’intervento e la verifica dei risultati.

2. Le figure professionali, adeguatamente formate per il particolare tipo di utenza e di intervento, espleteranno il proprio servizio per complessive ore 14.508 annue così distinte:

- SAD – 9.360 ore di cui: 7.800 ore per personale OSS e 1.560 ore per personale OD;

- ADI – 3.120 ore di cui: 2.704 ore per personale OSS e 416 ore per personale OD;

- Educatore per 104 ore;

- Psicologo per 52 ore;

- Coordinamento Servizi SAD/ADI – Assistente Sociale per 1.872 ore.

3. L’indicazione relativa al numero di ore e di operatori richiesta non deve essere considerata in maniera tassativa, ma per l’aggiudicataria resta ferma la possibilità di offrire un numero di operatori e/o numero ore di servizio aggiuntive, al fine di migliorare la qualità del servizio.

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8 4. Le ore di servizio da erogare potranno essere suscettibili di variazioni, in quanto condizionati dall’effettiva

erogazione dei fondi a finanziamento destinati (FNPS, FGSA, FNA, risorse comunali).

5. La ditta aggiudicataria, sotto la propria esclusiva responsabilità e senza che sin possa in alcun modo prefigurare rapporto di lavoro con l’Amministrazione appaltante, dovrà garantire per la gestione dei Servizi le seguenti figure professionali, opportunamente qualificate per gli interventi previsti, così come definito dall’art. 37 del R.R n.4/2007:

a) L’Assistente Sociale – Coordinatore, in possesso di apposito titolo di studio abilitante all’esercizio della professione ed iscrizione all’Albo Professionale, con documentata esperienza professionale e di formazione nel settore dei disabili (si veda art. 46 c.6 del R.R 4/2007). Oltre alle funzioni di Coordinatore del Servizio, provvederà a controllare e sovrintendere all’operato di tutto il personale secondo le modalità stabilite dal capitolato speciale d’appalto, dall’offerta tecnica dell’operatore aggiudicatario, dal contratto e dal PAI individuale. Sarà compito del coordinatore riorganizzare il servizio in caso di assenze impreviste degli operatori e verificare che il personale si attenga alle istruzioni ricevute. Il Coordinatore sarà da tramite tra gli utenti, l’operatore economico aggiudicatario e allo stesso perverranno tutte le disposizioni impartite dal Dirigente UdP e/o dal RUP. ll coordinatore curerà e vigilerà sull’andamento degli interventi in favore degli utenti, produrrà, inoltre, rendicontazione mensile dell’attività, che dovrà contenere il monte ore assegnato per singolo utente e le ore effettivamente effettuate; dovrà rendersi disponibile a periodici incontri di programmazione e verifica del servizio con il Comune ove vien svolto il servizio stesso; inoltre, con cadenza trimestrale, dovrà presentare all’Ufficio Servizi Sociali di detto Comune, una relazione scritta sull’andamento generale del servizio, con indicazione dei dati, delle problematiche emerse e modalità di risoluzione delle stesse. . Il coordinatore del servizio deve essere disponibile per eventuali incontri con i familiari degli utenti o con Enti esterni (Servizi sociali territoriali, medici di medicina generale, Unità di Valutazione Multidimensionale). Il coordinatore del servizio deve, in ogni caso, segnalare al Servizio Sociale Professionale ogni ulteriore bisogno rilevato nelle situazioni seguite, proponendo le necessarie modifiche nel progetto di intervento individuale. Il coordinatore del servizio deve essere a disposizione durante l’orario di funzionamento del servizio; egli dovrà comunque essere reperibile telefonicamente durante tutto l’orario di funzionamento del servizio.

All’Assistente Sociale - Coordinatore sono attribuite, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, le funzioni di:

- garanzia della tenuta e della qualità del servizio;

- definizione, in accordo con i Servizi Sociali, della programmazione e progettazione degli interventi di assistenza domiciliare;

- partecipazione alle attività di verifica sull’andamento del servizio;

- coordinamento delle riunioni d’equipe che dovranno tenersi con cadenza almeno mensile;

- organizzazione generale del servizio, pianificazione, controllo e vigilanza sul funzionamento dello stesso, essendo il responsabile per quanto attiene alla programmazione delle attività, dell’organizzazione e del personale del servizio;

- programmazione del servizio, in sintonia con le indicazioni espresse operatori, controllandone l’attuazione;

- definizione del modello organizzativo, predisponendo i turni di servizi, gli orari, i congedi, verificando e controllando l’assetto operativo della struttura organizzativa (coordinamento intermedio delle altre figure professionali impegnate nelle attività, organizzare, insieme agli operatori, l'orario settimanale lavorativo, preparare la programmazione mensile, coordinare e condurre l'equipe, ecc..);

- promozione dell’aggiornamento e della formazione permanente del personale;

- coordinamento della propria attività con i competenti servizi dell’ASL per l’integrazione degli utenti e per la più ampia attività di prevenzione della salute dei disabili;

- cura dei rapporti con l'Ambito con le altre istituzioni del territorio;

- valutazione dell’efficienza e l’efficacia del servizio e proporre le soluzioni utili al loro miglioramento;

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9 - collaborare per i casi seguiti dagli operatori sociali territoriali al fine di una condivisione ed

integrazione del progetto assistenziale del singolo disabile;

- partecipare ai momenti di definizione delle strategie e delle modalità di intervento, alle fasi di inserimento degli utenti, all’elaborazione dei piani di intervento personalizzati, alla verifica dei risultati, collaborando con il referente comunale;

- rispondere della verifica dei progetti attuati.

Nel caso di prolungata assenza del coordinatore, l’appaltatore dovrà garantire, con oneri interamente a proprio carico, l’immediata sostituzione dello stesso con altra figura di pari professionalità. Inoltre, i comuni associati individuano un proprio referente per gli incontri di programmazione, verifica e controllo sulle attività dell’appalto, con il Coordinatore del servizio.

I professionisti sono tenuti a mantenere la riservatezza a proposito dei dati sensibili di cui entrano in possesso nello svolgimento della propria attività. Il segreto professionale è uno degli elementi fondamentali per acquisire la fiducia dell’utente e quindi essere fatto partecipe di tutte le notizie più o meno private che riguardano i propri bisogni. Il più ampio riserbo su quanto verrà a conoscere è un obbligo ed un dovere deontologico ed etico prima che giuridico.

b) L’Operatore Socio Sanitario (Oss) svolge funzioni di cura della persona, realizzazione di attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico; collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale, aiuto domestico e accompagnamento.

c) L’ Operatore Domiciliare (OD) da impiegare per l’igiene e la cura della persona, per aiuto nel governo e nella pulizia della casa, la preparazione dei pasti, l'occupazione del tempo libero, l'accompagnamento presso gli uffici e l'aiuto nel disbrigo delle pratiche

.

Le figure ausiliarie di “welfare leggero” devono essere previste nel singolo PAI, in misura non prevalente rispetto gli O.S.S, così come stabilito dall’art. 88 del R.R n. 4/2007.

d) Limitatamente al servizio ADI e ai sensi dell’art 88 R.R 4/200,in relazione al progetto personalizzato del beneficiario del servizio possono essere deputati ad erogare le prestazioni di propria competenza anche lo Psicologo e l’Educatore professionale con documentata ed adeguata esperienza professionale e di formazione nel settore dei disabili.

6. E’ doveroso precisare che il personale, che i concorrenti intendono impiegare nello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto deve essere individuato dagli operatori economici stessi, per tipologia e numero, al momento della presentazione dell’offerta tecnico-economica. Gli operatori per i quali l’ordinamento prevede l’iscrizione ad apposito Albo Professionale devono esservi obbligatoriamente iscritti. Il possesso dei requisiti di qualifica professionale e di esperienza professionale di ciascun operatore sociale deve risultare dal curriculum vitae individuale.

7. L’elenco nominativo completo degli operatori da utilizzare nel servizio oggetto dell’appalto e del Coordinatore del servizio, deve essere consegnata al R.U.P. entro la data di avvio del servizio. Il predetto elenco dovrà essere puntualmente e tempestivamente aggiornato in caso di variazioni e sostituzioni mediante la produzione della stessa documentazione.

8. Il personale dovrà essere munito, a cura e spese dell’impresa appaltatrice, di tesserino di riconoscimento e di una scheda individuale e di monitoraggio nella quale giornalmente deve essere indicato il nominativo dell’assistito, le prestazioni erogate e la relativa durata temporale. La scheda deve essere sottoscritta dall’operatore e deve essere anche controfirmata dall’assistito o dal parente prossimo. Detta documentazione deve essere consegnata all’Assistente Sociale Coordinatrice del servizio, il quale avrà cura di trasmetterla agli Uffici dei Servizi Sociali territorialmente competenti.

9. Nella preparazione dei pasti deve essere curata la scrupolosa quotidiana cura dell’igiene dei locali in cui essa è effettuata, delle attrezzature, dei mobili, delle suppellettili, degli utensili, delle posate, delle stoviglie e di quant’altro impiegato per la preparazione stessa. Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle metodologie e tecniche educative, sull’igiene, la sicurezza e la prevenzione.

10. Le attività dell’OSS, dell’OD, dello psicologo e dell’educatore sono tutte rivolte alla persona, al suo benessere, alla sua autonomia e al rispetto del suo ambiente di vita con l’obiettivo di fornire assistenza

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10 diretta, interventi igienico sanitari, supporto organizzativo, formativo e psicologico, finalizzate al sostegno nella gestione delle incombenze quotidiane mantenendo l’assistito presso il proprio domicilio. Inoltre le figure professionali coinvolte, manterranno nel corso del servizio un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti dell’utente e dei suoi familiari. Gli stessi sono obbligati ad osservare le norme sulla privacy, con particolare riferimento alle informazioni di carattere personale. Pertanto Gli operatori dovranno astenersi dal divulgare o rivelare a terzi notizie riservate inerenti alle persone o alle famiglie, utenti dei servizi, delle quali siano venuti a conoscenza in occasione del proprio servizio. In particolare si richiama la normativa in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dati personali, di cui alla legge n. 675 del 31/12/1996 e al D. Lgs. 30/06/2003, n. 196.

11. La ditta aggiudicataria, atteso che il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD e ADI) si fonda sulla continuità della relazione fra utente e operatore stesso, dovrà adottare tutte le modalità necessarie a contenere il turn-over degli operatori. Il personale assente (per malattia, infortunio, ferie o altro) dovrà essere comunque tempestivamente sostituito. Nel caso di gravi inadempienze da parte degli operatori, tempestivamente segnalate al referente, è dovere dell’impresa aggiudicataria effettuare gli accertamenti.

Al seguito delle opportune verifiche l’operatore economico potrà anche provvedere, ove se ne ravvisi la necessità, alla immediata sostituzione del personale non idoneo o inadempiente.

12. Gli operatori del servizio dovranno partecipare a riunioni di programmazione e verifica.

13. Ai fini della definizione dei livelli professionali in questione si farà riferimento a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria.

Art. 8 – Inquadramento contrattuale

1. E’ fatto obbligo all’operatore economico aggiudicatario di gestire il servizio oggetto del presente capitolato mediante personale in numero idoneo e sufficiente ad assicurare il servizio medesimo, come risultante dall’offerta tecnica che sarà presentata in sede di gara. L’Ambito è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo. L’operatore economico aggiudicatario ha l’obbligo di procedere al corretto inquadramento giuridico ed economico e di assumere l’onere retributivo delle figure professionali impiegate nella gestione dei servizi di che trattasi, secondo i parametri stabiliti dal CCNL di riferimento, nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia.

2. Al fine di venire incontro alle esigenze degli utenti e ridurre il “turn over degli operatori”, l’operatore economico aggiudicatario ha l’obbligo di garantire stabilità e continuità di prestazioni con gli stessi operatori, a mezzo contratti di durata pari alla durata dell’appalto, al fine di garantire la migliore qualità della prestazione, la continuità nel servizio e favorire il miglior rapporto relazionale (conformemente all’offerta tecnica prodotta in sede di gara), salvo casi eccezionali debitamente motivati e preventivamente autorizzati.

3. Inoltre, l’aggiudicatario/i si obbliga:

- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i lavoratori impiegati nel servizio di cui trattasi, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;

- a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria delle cooperative, e nei modi previsti dall’art. 83 dello stesso, e/o dei CCNL equivalenti, e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi territorialmente competenti.

4. L'Ambito, ogniqualvolta accerti, a mezzo ispettorato del lavoro, violazioni degli obblighi contrattuali relativi al personale, previa contestazione all’impresa aggiudicataria, può operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% (venti per cento) dell’importo globale del corrispettivo previsto dal contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’Ispettorato suddetto avrà dichiarato l’avvenuta regolarizzazione della posizione dell’impresa aggiudicataria.

5. L’Impresa, inoltre, deve portare a conoscenza del proprio personale che l’Ambito appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o

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11 ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell’Amministrazione appaltante. Tale previsione deve essere espressamente sottoscritta dal personale nei contratti di lavoro a stipularsi

6. La Ditta è tenuta a svolgere idonea attività di formazione e aggiornamento per il personale adibito al servizio di cui al presente Capitolato favorendo la partecipazione del proprio personale ad iniziative formative poste. Le ore di formazione sono da considerarsi ore di lavoro obbligatorio aggiuntive rispetto alle ore di attività corrente. L’eventuale costo relativo a tale attività sarà a carico della Ditta medesima senza alcun onere aggiuntivo per l’Ambito.

Art. 9- Codice di comportamento

1. Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., reperibile sul sito www.normattiva.it.

2. Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al Fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 10 - Soggetti Ammessi A Partecipare All’appalto

1. Ai sensi dell’art. 45, comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016, sono ammessi a partecipare all’appalto, gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del medesimo D.Lgs n. 50/2016, nonché gli operatori economici degli altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

2. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di seguito riportati:

a) Assenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 24/11/1981 n. 698 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) Iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;

c) Compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto dell’appalto e/o dell’affidamento;

d) Solidità economica e finanziaria correlata alla natura e alle dimensioni dei servizi da affidare in gestione attestata come richiesto nel bando;

e) Esperienza almeno triennale nel servizio oggetto dell’appalto;

f) Presenza delle figure professionali richieste per l’espletamento del servizio;

g) Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali ed assistenziali e di sicurezza a favore dei propri lavoratori;

h) Impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.

Art. 11 - Procedure E Criteri Di Aggiudicazione

1. L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016 e ss.mm. e ii. e si applicherà il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 e segg. del D. Lgs n. 50/2016, della L.R. n. 19/2006, del Regolamento Regionale n. 4 del 2007 e del Regolamento dell’Ambito per l’Affidamento dei Servizi, valutata da apposita Commissione tecnica sulla base dei seguenti elementi:

Offerta tecnica: punteggio massimo attribuibile 80, calcolato sulla base dei criteri e parametri esplicitati nel Disciplinare di Gara;

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12 Offerta economica: punteggio massimo attribuibile 20, calcolato in base alla formula descritta nel Disciplinare di Gara.

2. La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata tale in sede di gara e procederà, ai fini dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, alla verifica delle autodichiarazioni rese ivi comprese quelle relative ai requisiti di carattere generale. Il mancato possesso dei requisiti minimi prescritti per la partecipazione alla gara comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.

3. L’Ambito territoriale procederà a dare avvio al servizio alla data di inizio prevista per l’affidamento anche nelle more della stipulazione del contratto e l’aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione.

Art. 12 – Commissione Giudicatrice

Le offerte saranno valutate da apposita commissione ai sensi dell’art 77 del Dlgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii.

che provvederà alla proposta di aggiudicazione in numero dispari non superiore a 5 componenti che devono dichiarare al momento dell’accettazione dell’incarico l’inesistenza della cause di incompatibilità e di astensione.

Art. 13 - Pagamenti e Fatturazione.

1. Il corrispettivo è riferito al numero di ore di assistenza effettivamente prestate in favore degli utenti e s’intende accettato dalla ditta a suo totale rischio. L’ora di assistenza è considerata al netto del tempo necessario all’operatore per raggiungere il luogo di lavoro.

2. Alla fattura del mese di riferimento deve essere allegato il corrispondente riepilogo mensile delle ore di servizio effettivamente prestate. Il pagamento dei corrispettivi avverrà, previa ricezione delle relative fatture successivamente al mese di espletamento del servizio. Le fatture, saranno pagate entro 60 giorni (sessanta) dal ricevimento a condizione che le stesse siano state regolarmente emesse, non siano insorte contestazioni e previa acquisizione, da parte di questa stazione appaltante del DURC regolare.

3. La fattura sarà liquidata, previa attestazione di regolarità sulla documentazione prodotta e conferma dei servizi da parte del Responsabile incaricato. Con il pagamento della fattura, l’aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi. Nel caso in cui da controlli effettuati risulti esuberanza di ore fatturate rispetto alle reali prestazioni, entro trenta giorni dalla data della fattura contestata, l’aggiudicatario deve emettere relativa nota di accredito.

4. L’Ambito potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese o il pagamento di penalità, mediante incameramento della cauzione o a mezzo ritenuta da operarsi all’atto dei pagamenti di cui sopra.

Art. 14 – Esecuzione in Danno

1. Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, il servizio oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Ambito potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’aggiudicatario, a cui saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati ai Comuni.

2. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l’Ambito potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’aggiudicatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 15– Responsabilità e Polizze Assicurative

1. Il soggetto aggiudicatario è direttamente responsabile di fronte a terzi dei danni di qualsiasi natura, sia a persone che a cose, causate in esecuzione del servizio. Ogni responsabilità per danni a persone e cose, che comunque derivassero dall’esecuzione del contratto, si intenderà a carico della ditta aggiudicataria

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13 che terrà, inoltre, l’Ambito sollevato ed indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente a violazioni alle vigenti norme di Legge e Regolamenti concernenti i servizi oggetto del contratto.

2. L’operatore economico aggiudicatario sarà altresì considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevato l’Ambito da ogni responsabilità ed onere.

3. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese, a stipulare, presso primarie compagnie assicurative, idonee polizze di assicurazione a copertura dei seguenti rischi:

- responsabilità civile verso terzi con massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00;

- a copertura dei seguenti massimali relativi ai rischi da infortunio derivanti dall’espletamento del servizio compreso il rischio in itinere:

a) in caso di morte € 100.000,00

b) in caso di invalidità permanente € 150.000,00.

Art. 16 - Obblighi a Carico Dell’aggiudicatario

1. Nell’esecuzione del Servizio oggetto del presente appalto la ditta aggiudicataria è obbligata a:

- comunicare all’avvio del servizio elenco nominativo del personale che impiegherà nel servizio; tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione/sostituzione;

- trasmettere al RUP, prima dell'avvio del servizio, l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali e assicurativi del personale impiegato nell’attività di cui trattasi;

- esibire in qualsiasi momento su semplice richiesta, le ricevute dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al Servizio. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi assicurativi accertata dall’Ambito o ad esso segnalata dalle competenti autorità, l’Ambito stesso comunicherà alla Ditta e all’Ispettorato del Lavoro l’inadempienza accertata e potrà procedere a detrarre fino al 20% dei pagamenti mensili da effettuarsi in corso di erogazione del servizio, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.

- redigere relazione semestrale sull'andamento e sulla valutazione del servizio reso, da trasmettere all’Ambito, a cura del Rappresentante legale dell’Impresa;

- fornire appena avviato il servizio, l’elenco degli operatori abbinati agli utenti disabili da assistere;

- assicurare la continuità della prestazione del medesimo operatore per lo stesso utente;

- fornire a tutti gli operatori un tesserino di riconoscimento;

- ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenuti nel D.lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto riguarda l’attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l’utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l’adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.

- individuare, all’avvio del servizio, sul territorio dell’Ambito una sede operativa logistica presso la quale porre in essere tutte le attività organizzative relative al servizio (riunioni con il personale, in-formazioni all’utenza ed al cittadino ecc) di cui sarà data comunicazione al dirigente dell’Ufficio di Piano, dell’ubicazione, numero di telefono (attivo, almeno dalle ore 8,00 alle ore 14,00), fax, nonché ogni altro riferimento utile ( mail…ecc).

- garantire la sostituzione, nella stessa giornata, del proprio personale assente per qualsiasi motivo, con altro di pari professionalità. Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale sono a carico totale dell’aggiudicatario. In caso di sostituzione di personale, la ditta darà apposita comunicazione, almeno 7 giorni prima della effettiva sostituzione, salvo per i casi di forza maggiore, del nuovo operatore con invio curriculum. La sostituzione sarà resa operativa esclusivamente a seguito di formale consenso espresso dal Dirigente dell’Ufficio di Piano, previa verifica dei requisiti. Qualora per i requisiti si ravveda inidoneità la sostituzione potrà essere negata;

- assumere a proprio carico le spese connesse agli spostamenti degli operatori per le esigenze del Servizio;

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14 - in caso di sciopero del personale o di altri eventi, l’Ambito dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 48 ore. Le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti.

Art.17- Obblighi di riservatezza

1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.

2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 18– Clausola Sociale

Ai sensi dell’art. 50 e 100 del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera, nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, l’appaltatore deve assumere prioritariamente gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente; in sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare tale requisito fermo restando che numero e qualifica degli addetti siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa; si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva di settore in materia di riassorbimento del personale.

Art. 19 – Poteri Di Controllo E Vigilanza

1. L’Ambito potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo sulle modalità di erogazione dello stesso servizio, per verificare che l’esecuzione avvenga secondo il presente capitolato e le norme di legge.

2. Qualora dalle verifiche del servizio, vengano rilevate gravi inadempienze e/o disservizi si provvederà a formale contestazione da parte del RUP con lettera di invito a rimuoverle immediatamente; la Ditta aggiudicataria dovrà presentare le proprie giustificazioni a riguardo entro il termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito, ovvero vengano forniti elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, l’Ambito provvederà ad applicare le penali previste dal presente Capitolato e nel caso di reiterazione della medesima inadempienza, per la terza volta, a risolvere il contratto, e quindi, a sospendere il pagamento.

Art. 20- Divieto di Subappalto E di Cessione Del Contratto

1. E’ vietato alla ditta aggiudicataria cedere o subappaltare ad altri l’esecuzione del servizio o di parte delle prestazioni oggetto dello stesso.

2. Per l’operatore economico aggiudicatario opera il divieto di cedere, anche parzialmente il contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui l’aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

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15 2. L’impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è

subordinata all’accettazione espressa da parte dell’Ente.

3. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all’

Amministrazione l’avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all’originaria concessionaria.

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 21 – Forma del contratto, Spese, Imposte E Tasse

1. Il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica mediante caricamento in piattaforma del documento di accettazione debitamente sottoscritto digitalmente.

2. Si applica la vigente normativa in materia di imposta di bollo sui contratti pubblici. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, saranno a carico dell’operatore economico aggiudicatario. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Art. 22 – Cauzioni

1. A garanzia della stipula del contratto i soggetti partecipanti alla gara dovranno costituire una “cauzione provvisoria” pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto ai sensi e con le modalità dell'art. 93 D. Lgs.

50/2016. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni di cui al comma 7 dell’articolo sopra citato.

2. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” pari al 10% dell'importo netto ai sensi dell’art 103 del Dlgs n.50/2016 e s.m.i.

3. Al termine del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà determinato lo svincolo della polizza. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento la cauzione sarà incamerata dal Comune di Mola di Bari;

Comune Capofila dell’Ambito Territoriale n. 11.

Art. 23 – Fallimento Dell’aggiudicatario O Morte Del Titolare

In caso di fallimento della ditta aggiudicataria, di liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 ovvero di recesso ai sensi dell’art 88 comma 4 ter D.Lgs 159/2011 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto si applica l’art 110 D.Lgs 50/2016 e s.m. e i.

Art. 24 - Penalita’

1. In ogni momento l’Ambito potrà effettuare verifiche e controlli sull'operato, e sulla qualità del lavoro svolto, anche riguardante il corretto e cortese rapporto con gli utenti dell’operatore economico aggiudicatario, a cura del Responsabili del servizio interessato, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui le prestazioni non venissero effettuate nel rispetto del presente Capitolato.

2. Qualora si verificassero da parte dell’appaltatore inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l’Ambito si riserva la facoltà di applicare, fatti salvi comunque i diritti al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, le seguenti penalità:

a) ritardi e/o mancata sostituzione di unità lavorativa nei termini e nel rispetto delle modalità di cui al presente capitolato: € 200,00 al giorno;

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16 b) inosservanza degli orari di servizio stabiliti, ritardo nell’avvio del servizio rispetto agli orari indicato, omissione totale o parziale del servizio (salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento): € 50,00 al giorno;

c) mancata presentazione, nei termini stabiliti, per due volte consecutive delle relazioni e/o dei programmi e piani previsti dal presente capitolato: una penalità, per il primo mese, di €.200,00 e di € 300,00 per ogni mese successivo;

d) mancata sostituzione definitiva di un operatore a richiesta della stazione appaltante, nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate: €. 100,00 per ogni giorno di permanenza in servizio dell’operatore;

e) per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito dii procedimento in cui sia stato garantito il contraddittorio: da €. 200,00 a € 1.500,00 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;

f) inosservanza del CCNLL in materia di rispetto dei tempi di retribuzione del personale, art. 83 del CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e/o CCNL equivalenti, che prevede

“la retribuzione deve essere corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore in una data stabilita non oltre il 20°

giorno successivo alla fine di ogni mese”, €. 200,00 per ciascun dipendente. La reiterata violazione effettuata per oltre n. 2 mensilità, anche a scapito di un solo lavoratore, comporterà la risoluzione immediata del contratto;

g) violazione dei doveri da parte del personale di cui all’art. 11, comporterà una penale di €. 200,00 a violazione per singolo lavoratore;

h) ogni sostituzione di personale, seguente al primo mese di appalto, se effettuata in difformità alle previsioni dell’art. 11 e 12 comporterà una penale a carico dell’operatore di € 300,00 per ogni figura professionale variata, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.

i) mancata presentazione di assicurazione specificatamente riferita al servizio di cui trattasi comporterà una penale di € 300,00. La reiterata omissione della presentazione della polizza, ad avvenuta applicazione della penale, comporterà la risoluzione immediata del contratto;

l) mancata emissione di relativa nota di credito, entro trenta giorni dalla data di avvenuta contestazione della fattura, da parte dell’aggiudicatario nel caso in cui, da controlli effettuati, risultino errori contabili, comporterà una penale per l’operatore di €100,00 al giorno per il ritardo

m) mancata effettuazione delle obbligazioni contrattuali a carico dell’appaltatore, derivanti da attribuzione di punteggio effettuata in sede di valutazione dell’offerta tecnica, comporterà una penale pari a €300,00 per singolo obbligo contrattuale.

n) irreperibilità anche telefonica del coordinatore comporterà una penale di €.150,00 per singolo episodio.

o) mancata presentazione di documentazione di cui all’art.16 del presente capitolato, comporterà una penale di €. 200,00 per singolo episodio.

3. Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da eventi non imputabili alle parti contraenti, i responsabili tecnici delle rispettive parti adotteranno la soluzione reputata di comune accordo più idonea.

4. L’applicazione della penale non comporta per l’Ambito rinuncia al diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché all’eventuale recesso o risoluzione del contratto.

5. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al gestore a mezzo posta elettronica certificata.

6. Nella nota di contestazione sarà fissato un termine non inferiore a giorni tre lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Ambito qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, applicherà la penale di cui ai precedenti paragrafi. La ditta aggiudicataria è tenuta, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.

7. L’Ambito si riserva di provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese della ditta, il regolare svolgimento dei servizi.

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Art. 25 - Risoluzione

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell’art 107 del Codice, indipendentemente dall’applicazione delle penali, l’Ambito può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia oltre che nei casi di cui all’art 108 per i casi di gravi inadempienze di seguito specificati:

 dopo tre contestazioni di inadempienza contrattuale che risultino fondate, oppure a seguito di un'infrazione particolarmente grave;

 frode nell’esecuzione del servizio;

 ripetute violazioni degli orari concordati o effettuazione del servizio fuori dei tempi convenuti o inadempienze che comportino disservizi per le singole Amministrazioni Comunali;

 manifesta incapacità nell’esecuzione dei servizi appaltati;

 sospensione dei servizi da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo;

 cessione anche parziale del contratto;

 mancata attuazione o difformità delle attività presentate con l’offerta tecnica;

 avvenuta applicazione di n. 3 penali , tra quelle indicate al precedente art. 23;

2. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l’Ambito dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

26. Recesso

1. L’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via posta elettronica certificata nei casi di:

a) giusta causa;

b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;

c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dai documenti di gara;

iii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

4. In caso di recesso dell’Amministrazione il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (solo se già accettati dal direttore dell’esecuzione), oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

5. Tale pagamento avverrà secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali ed il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.

6. Nell’arco della durata contrattuale l’aggiudicazione della fornitura non costituisce per il Fornitore diritto di esclusiva per l’erogazione della fornitura oggetto dell’appalto. In particolare, ai sensi dell’art. 1, co. 13 D.L.

95/2012, l’Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle

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