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UFFICIO AFFARI LEGALI

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UFFICIO AFFARI LEGALI

RASSEGNA NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE*

Gennaio Febbraio 2020

NORMATIVA

DECRETO-LEGGE 9 gennaio 2020, n. 1

Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. (GU n. 6 del 09-01-2020)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DECRETO 25 ottobre 2019 n.989

Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati. (GU n. 7 del 10-01-2020)

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160

Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante:

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2019). (GU Serie Generale n.13 del 17-01-2020 - Suppl.

Ordinario n. 3)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CIRCOLARE 15 gennaio 2020, n. 310

Nuovo codice della strada - Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2020. (GU n. 20 del 25-01-2020)

DECRETO-LEGGE 5 febbraio 2020, n. 3

Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. (GU n.29 del 05-02-2020)

DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2020, n. 4

Disposizioni integrative e correttive del decreto (GU n. 35 del 12-02-2020) legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile»

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 8 agosto 2019

Assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica finanziati con fondi statali alle tipologie di specializzazioni per l'anno accademico 2018-2019

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 161

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2019), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 7 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale- alla pag. 1), recante:

«Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.». (GU n.50 del 28- 02-2020)

LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle

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pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (GU n.51 del 29-02-2020 - Suppl. Ordinario n.

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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2019), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante:

«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. GU n.51 del 29-02-2020 - Suppl. Ordinario n. 10)

Circolare INPS del 3 febbraio 2020 n.12

definisce le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.

GIURISPRUDENZA E PRASSI

TAR Sicilia, sezione II, 10 gennaio 2020, n. 62

Ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), il proprietario del fondo vicino a quello sul quale sono state realizzate nuove opere ha diritto di accedere alla relativa documentazione, ove faccia valere l'interesse ad accertare il rispetto delle norme urbanistico-edilizie.

Corte costituzionale, 28 gennaio 2020, n. 5

È incostituzionale - per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.

- la legge della Regione Basilicata (n. 38/2018) che consente al personale di enti pubblici economici o di società a totale partecipazione pubblica in servizio presso gli uffici regionali da almeno cinque anni il passaggio, a domanda, nell'organico della Regione.

Consiglio di Stato, sezione V, 16 gennaio 2020, n. 389

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: 1) in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, mentre non è consentita la variazione di quest'ultima, possono tuttavia essere modificate le relative giustificazioni e, in particolare, sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, anche riguardo al costo della manodopera, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto; 2) ove l'appalto concerna il servizio di mensa, la disponibilità di un centro di cottura è suscettibile di avvalimento; 3) se prevista nel disciplinare di gara, la clausola sociale dev'essere formulata in maniera elastica, rimettendo all'operatore economico concorrente finanche la valutazione circa l'assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario, atteso che l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali va contemperato con la libertà d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto (conferma TAR Piemonte, sez. I, sent. n. 459 del 2019).

Consiglio di Stato, Sez. V, 27/1/2020 n. 681

L'affidamento in house di servizi è illegittimo nel caso in cui non ci sia convenienza economica rispetto alla esternalizzazione dello stesso; l'in house providing riveste infatti carattere eccezionale rispetto all'ordinaria modalità di scelta del contraente ed è possibile solo qualora sussista per l'amministrazione una reale convenienza rispetto alle condizioni economiche offerte dal mercato. In tale senso anche l'art. 192, c. 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 dispone che "ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto ed al valore della prestazione, dando atto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la

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collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".

Consiglio di Stato, Sez. V, 24/1/2020 n. 608

Va qualificato come appalto di servizi, e non come concessione di servizi, il contratto di gestione dei rifiuti urbani che preveda (come nel caso di specie) che l'attività svolta sia remunerata integralmente dall'amministrazione, di modo che non gravi sull'operatore economico il rischio d'impresa; conseguentemente , le controversie relative alla fase di esecuzione del contratto rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Del resto, la devoluzione (ex art. 133, c.1 lett.p) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti all'attività di gestione dei rifiuti, quand'anche posta in essere con comportamenti dell'Amministrazione o dei soggetti alla stessa equiparati, presuppone comunque che gli atti di gestione siano espressione dell'esercizio di un potere autoritativo, onde, quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Ne discende, che tutte le contestazioni formulate in ordine alla interruzione, abusiva, dei rapporti contrattuali pendenti inter partes (legittimata vuoi dall'inesatto adempimento delle prestazioni dovute, vuoi dalla intervenuta scadenza del contratto, vuoi dalla mancata rispondenza delle prestazioni rese agli obiettivi fissati) devono ritenersi sottratti, in quanto afferenti a posizioni di ordine paritetico, alla giurisdizione amministrativa. L'art. 63 del d. lgs. n. 50/2016 autorizza, in presenza di "ragioni di estrema urgenza", il ricorso a "procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", a condizione che: a) l'urgenza derivi da "eventi imprevedibili" e "in alcun caso imputabili" alla amministrazione aggiudicatrice, che rendano impossibile il rispetto del termini "per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione"; b) della relativa giustificazione sia dato conto "con adeguata motivazione"; c) l'affidamento sia disposto "nella misura strettamente necessaria". L'opzione riveste, all'evidenza, carattere di eccezionalità rispetto all'obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, sicché, la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nell'individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente. Nel caso di specie, è corretta la scelta operata dal Comune, in quanto dalla disamina della documentazione versata agli atti del giudizio - anche indipendentemente dalla sussistenza delle (concorrenti ed alternative) condizioni di cui all'art. 63, c. 2, lett. b n. 2 -ricorrono le condizioni per un affidamento urgente e temporaneo ad operatore disponibile sul piano delle postulate condizioni tecniche e dotato delle necessarie qualificazioni tecniche.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione I-quater Sentenza 12 febbraio2020, n.

1903

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, spetta alla stazione appaltante individuare, in sede di redazione della lex specialis di gara, l'organo cui compete la verifica delle offerte sospette di anomalia, affidandola alla stessa commissione giudicatrice, a una commissione ad hoc oppure al responsabile unico del procedimento (RUP); in difetto, tale compito sarà svolto dal RUP.

CORTE DEI CONTI SENTENZA 3 FEBBRAIO 2020 N.3

In caso di espletamento di attività extra-lavorative remunerate e non autorizzate dal datore da parte di un pubblico dipendente, qualora costui rifiuti di riversare alla propria amministrazione, in base all’art. 53, co.7 e 7-bis, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, gli importi percepiti, la giurisdizione spetta sempre alla Corte dei Conti anche per gli introiti anteriori alla introduzione del comma 7bis nell’art. 53 cit. ad opera della legge n. 190 del 2012, essendo norma ricognitiva del pregresso indirizzo giurisprudenziale favorevole alla giurisdizione contabile.

I professori universitari a tempo pieno, in base all’art.6, co.10 l. n.240 del 2010, più largheggiante rispetto al previgente art.11, co.5, d.P.R. n. 382 del 1980, è consentito l’espletamento di attività consulenziale, ma non di attività libero-professionale, che non è dunque neppure autorizzabile dal Rettore, non potendo un atto amministrativo derogare ad un divieto legislativo assoluto.

Per i professori universitari a tempo pieno, il distinguo logico-concettuale tra attività consulenziali consentite e attività libero-professionali vietate, va individuato facendo riferimento ad un criterio della reiterazione e continuità temporale delle formali consulenze, e a due indici sintomatici, di per sé non probanti in modo assoluto, ovvero l’entità degli introiti (superiori alla retribuzione annua da professore) e l’apertura di partita

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IVA. Qualora concorrano il criterio base e uno dei due indici sintomatici, l’attività, pur formalmente qualificata come consulenziale, configura una attività libro-professionale vietata e non autorizzabile.

A fronte dell’espletamento da parte di professori universitari a tempo pieno di attività libero-professionali vietate dalla legge Gelmini, oltre al danno erariale previsto dall’art. 53, co.7, d.lgs. n.165 del 2001, si configura un ulteriore danno per le maggiorazioni stipendiali percepite quale professore a tempo pieno rispetto a quelle spettanti al professore a tempo definito. Infine, in caso di espletamento di attività extra-lavorative remunerate e non autorizzate dal datore da parte di un pubblico dipendente, l’obbligo di riversare alla propria amministrazione gli importi percepiti in base all’art. 53, co.7 e 7 bis, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, impone un calcolo al netto e non al lordo delle somme da versare, essendoci già stato un prelievo fiscale a favore della P.A. al momento della erogazione e della dichiarazione dei redditi.

Corte costituzionale, 27 febbraio 2020, n. 36

È incostituzionale - per violazione dell'art. 97, quarto comma, Cost. - la legge della Regione Calabria (n. 43/2016) che prevede la permanenza nei ruoli regionali del personale proveniente dalle disciolte associazioni di divulgazione agricola, nelle more della definizione delle procedure di selezione pubblica.

Consiglio di Stato, sezione V, 21 febbraio 2020, n. 1318

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, l'annotazione nel casellario informatico delle notizie riguardanti le imprese, ad opera dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), deve essere adeguatamente motivata sotto il profilo della sua concreta utilità, anche alla luce delle deduzioni difensive dell'operatore economico interessato (riforma TAR Lazio, sez. I, sent. n. 12606/2018).

TAR Napoli, 28.02.2020 n. 929

Sussiste una responsabilità precontrattuale in capo alla P.A. che, omettendo di stipulare un contratto con un soggetto già individuato come affidatario, attraverso il completamento della procedura di evidenza pubblica giunto sino a proclamare l’impresa aggiudicataria, disponga poi la revoca (sia pur legittima), avendo ingenerato nella controparte il legittimo affidamento relativo alla futura conclusione del contratto. In tal caso si configura in capo alla P.A. una responsabilità precontrattuale per la lesione dell’altrui libertà negoziale, realizzata attraverso un comportamento doloso o colposo, ovvero mediante l’inosservanza del precetto di comportamento secondo buona fede. La responsabilità deriva dalla condotta amministrativa, se non nella fase delle trattative, comunque in una fase precedente alla conclusione del contratto, che si ricollega a un comportamento scorretto tenuto da una parte negoziale, ai danni dell’altra.

TAR Napoli, 27.02.2020 n. 890

Il requisito in questione deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, in quanto, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il codice degli appalti “non richiede una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della commissione, anche cumulativamente considerata, ed i diversi ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto. Ci anche sul presupposto, del resto, che all’esperienza nel “settore” primario, cui si riferisce l’oggetto del contratto, si accompagna una analoga esperienza nei settori “secondari”, che con quell’oggetto interferiscono o si intersecano”.

*Fonte CODAU

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