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#DECRETOTRASPARENZA cosa cambia per le PA

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(1)

Avv. Prof. Ernesto Belisario

www.ernestobelisario.eu

#DECRETOTRASPARENZA

cosa cambia per le PA

(2)

IL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 (introduzione e obblighi)

LE CRITICITA’ DA AFFRONTARE

COME CAMBIANO I SITI DELLE PA

SOMMARIO

(3)

la rivoluzione della trasparenza viene

da lontano

(4)

TRASPARENZA

evoluzione normativa

(5)

L'evoluzione del modello di trasparenza intesa quale accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, ha le sue origini negli anni ‘90.

La Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, infatti, introduceva una nuova disciplina in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il diritto di accesso, così come disciplinato dalla L. n. 241 era riferibile esclusivamente al procedimento e quindi ad un’attività amministrativa di interesse del singolo.

TUTTO INIZIA CON LA 241/90

(6)

La trasparenza intesa come accessibilità totale, di servizio agli utenti e di trasparenza per la collettività è introdotta nell’ordinamento con il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

Progressivamente, un numero importante di “leggi” e “leggine” che avevano introdotto obblighi di pubblicazione sui siti Web della PA.

LA TAPPA INTERMEDIA:

IL D.LGS. 150/2009

(7)

FATTORI CRITICI DELLA VECCHIA DISCIPLINA

Poco zelo da parte delle PA Molte resistenze

Mancata previsione di adeguate zanzioni

(8)

Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante disposizioni in materia di

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” riconosce la trasparenza quale mezzo fondamentale di prevenzione della corruzione, imponendo una rendicontazione dell’azione pubblica nei confronti degli stakeholders, e quale possibilità per tutti i cittadini di avere accesso diretto all’intero patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni.

VERSO UNA NUOVA

TRASPARENZA?

(9)

LA NUOVA

TRASPARENZA

DECRETO LEGISLATIVO 33/2013

Attuativo della normativa anti-corruzione (Legge n.

190/2012)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013

Contiene il “riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

(10)

LA TRASPARENZA È...

Diritto di accedere alle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni (Decreto Legislativo n.

33/2013)

Diritto di accedere agli atti e ai documenti

relativi a singoli procedimenti amministrativi

(Legge n. 241/1990)

(11)

DECRETO 33/2013

OBIETTIVI

Favorire la prevenzione della corruzione

Innescare forme di controllo diffuso dell’operato della PA

Rendere più semplice l’accesso ai dati e ai documenti

della PA

(12)
(13)

DIGITALIZZAZIONE DELLA PA

evoluzione normativa

(14)

PERCHÈ SI PARLA DI PA DIGITALE?

Maggiore efficienza

• risparmio su personale, spazi fisici e materiali

• riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti

• raggiungimento di più obiettivi a parità di costi

Riduzione dei costi

•per investimenti

•di esercizio

Miglioramento della qualità dei servizi all’utenza

I BENEFICI

(15)

La digitalizzazione non deve riguardare solo le tecnologie ma anche l’organizzazione degli Enti stessi al fine di offrire agli utenti servizi efficienti

L’e-Government non consiste nella mera automazione e meccanizzazione dell’attività dell’Amministrazione, ma - secondo la definizione datane dall’OCSE - nell’impiego

“delle ICT, ed in particolare di Internet, come strumenti per migliorarne l’efficienza e renderla maggiormente orientata alla soddisfazione degli utenti”

LA TECNOLOGIA NON FA MIRACOLI

E-GOVERNMENT

(16)

IL CAD

(17)

LO SWITCH-OFF È INIZIATO

(18)

DECRETO

CRESCITALIA 2.0

(19)

art. 9

dati di tipo aperto e

inclusione digitale

(20)

formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi

definizioni

(21)

dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L’Agenzia per l’Italia digitale può stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali

definizioni

(22)

1. L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente.

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto- legge, le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all’interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» i regolamenti che disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei metadati in loro possesso.

Il nuovo art. 52 CAD

(23)

2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l’espressa adozione di una licenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) , del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.

36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all’articolo 68, comma 3, del presente Codice.

L’eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h) , è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.

Il nuovo art. 52 CAD

(24)

3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire l’accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fi siche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.

Il nuovo art. 52 CAD

(25)

4. Le attività volte a garantire l’accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

5. L’Agenzia per l’Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.

Il nuovo art. 52 CAD

(26)

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l’Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un’ Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto è pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il nuovo art. 52 CAD

(27)

7. L’Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l’obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.

Il nuovo art. 52 CAD

(28)

8. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Il nuovo art. 52 CAD

(29)

DECRETO

SVILUPPO

(30)

DECRETO

TRASPARENZA

(31)

PRINCIPIO GENERALE

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

(art. 1)

(32)

AMBITO DI

APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente decreto individuano g l i o b b l i g h i d i t r a s p a r e n z a c o n c e r n e n t i l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.

(art. 2)

OGGETTIVO

(33)

AMBITO DI

APPLICAZIONE

1. Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

3. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto della normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

(art. 11)

SOGGETTIVO

(34)

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

un po’ di date

pubblicato in GU il 5 aprile entrato in vigore il 20 aprile

prevede che atti e documenti debbano essere pubblicati tempestivamente

previsto differimento (al 20 ottobre) solo per i dati aggregati relativi all’attività amministrativa (art. 24)

non sono necessari

MODELLI o DECRETI ATTUATIVI

(35)

Una disciplina specifica è riservata anche alle sanzioni di cui all’articolo 47 per il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato. Esse, infatti, si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto

TEMPISTICA DI

ATTUAZIONE

(36)

OBBLIGHI PRINCIPALI

(37)

I “NUOVI”

ADEMPIMENTI

Pubblicazione di atti e documenti

Predisposizione e aggiornamento Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

Previsione della figura del “Responsabile della

trasparenza”

(38)

PROGRAMMA

TRIENNALE PER LA

TRASPARENZA

(39)

Già il d. lgs. n. 150 del 2009 disciplinava, all’articolo 11, ora abrogato, la nozione di trasparenza e gli obblighi gravanti su ciascuna amministrazione per garantirne l’effettivo perseguimento prevedendo l’adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità - non obbligatorio per gli enti locali - quale strumento più idoneo per dare piena attuazione all’obbligo di garantire la trasparenza in ogni settore dell’attività amministrativa.

Tra le novità introdotte dal d. lgs. n. 33/2013, rientra l’obbligatorietà anche per le amministrazioni locali – a differenza di quanto statuito dal d. lgs.

n. 150/2009 – dell’adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

Ai sensi dell’articolo 10, infatti, ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.

PROGRAMMA

(40)

OBBLIGHI DI

PUBBLICAZIONE

COME

(41)

DIRITTO ALLA CONOSCIBILITA’

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.

(art. 3)

(42)

QUALITA’ DELLE INFORMAZIONI

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

(art. 6)

(43)

OPEN DATA

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

(art. 7)

(44)

OBBLIGHI DI

PUBBLICAZIONE

PER QUANTO TEMPO

(45)

LO STORAGE È IMPORTANTE

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.

(art. 8)

(46)

OBBLIGHI DI

PUBBLICAZIONE

DOVE

(47)

RESTYLING PER I SITI WEB

Creazione della sezione “Amministrazione Trasparente” (collocata in home page e indicizzata dai motori di ricerca)

Soppressione delle sezioni “Trasparenza, valutazione e m e r i t o ” - “ O p e r a z i o n e t r a s p a r e n z a ” -

“Amministrazione aperta”

(48)

OBBLIGHI DI

PUBBLICAZIONE

COSA

(49)

DISPOSIZIONI GENERALI

Programma per la trasparenza e l’integrità

Atti generali

Oneri informativi per cittadini e imprese

(50)

ORGANIZZAZIONE

Organi di indirizzo politico-amministrativo

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Rendiconti dei gruppi consiliari regionali/provinciali Articolazione degli uffici

Telefoni e posta elettronica

(51)

PERSONALE

Incarichi amministrativi di vertice Dirigenti

Posizioni organizzative Dotazione organica

Personale non a tempo indeterminato Tassi di assenza

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti Contrattazione collettiva

Contrattazione integrativa

(52)

PERFORMANCE

Piano della performance

Relazione sulla performance

Ammontare complessivo dei premi Dati relativi ai premi

Benessere organizzativo

(53)

ENTI CONTROLLATI

Enti pubblici vigilati

Società partecipate

Enti di diritto privato controllati

Rappresentazione grafica

(54)

ATTIVITÀ E

PROVVEDIMENTI

Dati aggregati sull’attività amministrativa

Tipologie di procedimento

Monitoraggio tempi procedimentali

Dichiarazioni sostitutive e acquisizioni d’ufficio dei

dati

(55)

PROVVEDIMENTI

Provvedimenti di indirizzo politico

Provvedimenti dirigenti

(56)

SOVVENZIONI,

CONTRIBUTI E SUSSIDI

Criteri e modalità

Atti di concessione

(57)

BILANCI

Bilancio preventivo e consuntivo

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di

bilancio

(58)

BENI IMMOBILI E

GESTIONE PATRIMONIO

Patrimonio immobiliare

Canoni di locazione o affito

(59)

SERVIZI EROGATI

Carta dei servizi e standard di qualità Costi contabilizzati

Tempi medi di erogazione dei servizi

Liste di attesa

(60)

PAGAMENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE

Indicatore di tempestività dei pagamenti

IBAN e pagamenti informatici

(61)

... E NON È FINITA

Collaborazioni e consulenti Bandi di concorso

Controlli sulle spese

Bandi di gara e contratti Opere pubbliche

Pianificazione del territorio Informazione ambientali

Strutture sanitarie accreditate

Interventi straordinari e di emergenza

Altri contenuti

(62)

UN BEL LAVORO...

(63)

ACCESSO CIVICO

di cosa si tratta

(64)

ACCESSO CIVICO

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

(art. 5 D. Lgs. n. 33/2013)

(65)

ACCESSO CIVICO

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.

6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

(art. 5 D. Lgs. n. 33/2013)

(66)

LA VIGILANZA

(67)

VIGILANZA

Responsabile trasparenza

Organismi indipendenti di valutazione CIVIT

soggetti coinvolti

Il Capo VI del decreto, rubricato Vigilanza sull’attuazione delle

disposizioni e sanzioni, definisce i soggetti coinvolti nell'attuazione

delle disposizioni in materia di trasparenza e definisce l'apparato

sanzionatorio connesso al mancato adempimento degli obblighi

definiti dal decreto.

(68)

LE SANZIONI

Sanzioni disciplinari

Sanzioni per responsabilità dirigenziale Responsabilità per danno erariale

Mancato trasferimento di risorse

INDIVIDUI

ORGANIZZAZIONI

(69)

6933

(70)

7033

(71)

ABBIAMO CAPITO CHE...

le norme tracciano una check list

è necessaria un’adeguata organizzazione (più che la tecnologia)

il mancato rispetto delle norme espone l’ente e gli agenti pubblici a sanzioni e responsabilità

cittadini e imprese possono pretendere la concreta attuazione dei

propri diritti digitali

(72)

72

(73)

GRAZIE

www.ernestobelisario.eu www.decretotrasparenza.it

edu@ernestobelisario.eu

ernesto.belisario@pec.studiobelisario.it

Riferimenti

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