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Deliberazione n.162 27.10.2004

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DELIBERAZIONE N. 162 DEL 27 OTTOBRE 2004

Redazione perizia di variante – soggetti autorizzati

L’assenza di una compiuta progettazione complessiva determina il continuo ricorso a varianti e, quindi, l’effettuazione di una sorta di “progettazione aperta”, per momenti successivi, con la quale si procede sistematicamente allo stralcio di lavorazioni contrattualmente previste ed alla contemporanea introduzione di rilevanti modifiche esecutive, in aperto contrasto con le tassative disposizioni dell’articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n.

109 e s.m.

La predisposizione di perizie di variante non può essere affidata allo stesso soggetto esecutore delle opere verso la corresponsione di un corrispettivo sotto forma di nuovo prezzo ulteriore, posto che la variante, anche nel caso di appalto concorso (come nel caso di specie) deve essere ricondotta alle specifiche disposizioni di cui al suddetto art.

25 della legge n. 109/94 ed agli articoli n. 134 e n. 135 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., ove è prescritto, in particolare, che qualora “… sia necessario introdurre nel corso dell’esecuzione variazioni o addizioni non previste in contratto, il Direttore dei lavori, sentiti il Responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante…”. La scelta di far predisporre la variante all’impresa esecutrice, pur sotto il controllo della direzione lavori, oltre che in contrasto con la richiamata normativa non corrisponde, inoltre, a meri criteri di opportunità, che suggerirebbero, nell’impossibilità di commissionare l’incarico al Direttore dei lavori o all’originario progettista, l’affidamento a soggetto terzo di fiducia dell’Amministrazione, il quale potrebbe più equamente tutelare gli interessi della stessa.

Riferimenti

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