Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 7 del 1 febbraio 1972
Oggetto: Assegno di assistenza personale continuativa ai grandi invalidi in caso di ricovero per malattia comune a carico di un altro ente.
E' stato prospettato da alcune unità operative, in relazione a quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il quesito se debba essere sospesa l'erogazione dell'assegno per assistenza personale continuativa nei confronti dei grandi invalidi ricoverati a carico di altri enti per causa di malattia comune.
Al riguardo si precisa che il ricovero per malattia comune non si identifica con quello disposto per prestare l'assistenza cui è finalizzata l'erogazione dell'assegno in discorso e solo in presenza della quale l'articolo 76 T.U. consente di effettuare la trattenuta. Infatti l'assegno integratore assume la funzione di un equivalente dell'assistenza erogata direttamente dall'Istituto a chi è ricoverato, e tale equivalenza non sussiste nel caso in cui un invalido, già bisognevole di questa particolare assistenza, sia degente anche per malattia comune e quindi bisognevole di altre e diverse cure.
Pertanto, in considerazione dei fini sociali perseguiti dall'Istituto, ai grandi invalidi che si trovino nelle condizioni di cui al citato articolo 76 T.U. l'assegno per l'assistenza personale continuativa dovrà essere corrisposto anche se siano ricoverati per cura di malattia comune.