• Non ci sono risultati.

7 del 1 febbraio 1972 Oggetto: Assegno di assistenza personale continuativa ai grandi invalidi in caso di ricovero per malattia comune a carico di un altro ente

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "7 del 1 febbraio 1972 Oggetto: Assegno di assistenza personale continuativa ai grandi invalidi in caso di ricovero per malattia comune a carico di un altro ente"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 7 del 1 febbraio 1972

Oggetto: Assegno di assistenza personale continuativa ai grandi invalidi in caso di ricovero per malattia comune a carico di un altro ente.

E' stato prospettato da alcune unità operative, in relazione a quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il quesito se debba essere sospesa l'erogazione dell'assegno per assistenza personale continuativa nei confronti dei grandi invalidi ricoverati a carico di altri enti per causa di malattia comune.

Al riguardo si precisa che il ricovero per malattia comune non si identifica con quello disposto per prestare l'assistenza cui è finalizzata l'erogazione dell'assegno in discorso e solo in presenza della quale l'articolo 76 T.U. consente di effettuare la trattenuta. Infatti l'assegno integratore assume la funzione di un equivalente dell'assistenza erogata direttamente dall'Istituto a chi è ricoverato, e tale equivalenza non sussiste nel caso in cui un invalido, già bisognevole di questa particolare assistenza, sia degente anche per malattia comune e quindi bisognevole di altre e diverse cure.

Pertanto, in considerazione dei fini sociali perseguiti dall'Istituto, ai grandi invalidi che si trovino nelle condizioni di cui al citato articolo 76 T.U. l'assegno per l'assistenza personale continuativa dovrà essere corrisposto anche se siano ricoverati per cura di malattia comune.

Riferimenti

Documenti correlati

• Vi è la possibilità di sottoscrivere gli Accordi Sindacali e quindi di presentare la domanda anche successivamente all’inizio della effettiva sospensione, ferma restando

• Vi è la possibilità di sottoscrivere gli Accordi Sindacali e quindi di presentare la domanda anche successivamente all’inizio della effettiva sospensione, ferma restando

1) La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le

Sarai informato della facoltà di richiedere la proroga dal sistema informativo AdR che, 30 giorni prima della scadenza del servizio (quindi al 150° giorno dalla data di

Il valore dell’assegno viene determinato sulla base del profilo di occupabilità, che è declinato in tre livelli di intensità di aiuto alla ricollocazione: Fascia A

Tabella 21 C: riguarda i nuclei senza figli, con i soli coniugi o con entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote (almeno un coniuge inabile e nessun altro

L’importo dell’assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata attraverso l’ISEE in corso

a) essere figli di dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria in attività di servizio fino al 31 dicembre dell’anno 2001. 184, sono considerati al pari dei figli legittimi,