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87 dell’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Cosenza dal cittadinanza italiana

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Sede di Cosenza

CONVENZIONE TRA

L’ODONTOIATRA DOTT. ANTONIO MANGIONE E

L’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

PER L’EFFETTUAZIONE DI VISITE ODONTOIATRICHE AGLI INFORTUNATI

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione Territoriale di Cosenza -, di seguito INAIL, rappresentato dal Direttore della medesima Dr. Luca Pantusa nato a Cosenza il 13/04/1973 C.F.: PNTLCU73D13D086Y

E

L’Odontoiatra Dott. Antonio Mangione nato a Reggio Calabria il 30/01/1965 codice fiscale MNGNTN65A30H224E con studio in via Gerolamo De Rada, n. 20 in Cosenza, iscritto al n.

87 dell’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Cosenza dal 25/01/1989, cittadinanza italiana.

Vista la determina autorizzativa di spesa a firma del Direttore Regionale n. 158 del 18/3/2015

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE Art. 1

Il Dott. Antonio Mangione – titolare dell’incarico principale come da Avviso Pubblico di selezione per anno 2015- si impegna ad effettuare le prestazioni consulenziali specialistiche per gli infortuni legati a traumi odontoiatrici, previa redazione di preventivo di spesa e relazione medico-legale, in favore degli assicurati inviati dall’INAIL, muniti di apposita lettera impegnativa (mod. 127I) tutti i giorni dal lunedì al venerdì, su appuntamento da parte dell’assicurato.

Art. 2

Lo specialista convenzionato si impegna, prima di procedere all’esecuzione della prestazione consulenziale richiesta, ad accertare l’identità dell’assicurato mediante il controllo di un valido documento di riconoscimento, i cui estremi dovranno essere riportati sulla relazione dell’esame effettuato oltre che sulla copia b) “copia da restituire all’Inail” del Mod. 127-I.

Art. 3

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Il Dott. Antonio Mangione si impegna a visitare il paziente, a redigere una relazione medica con l’indicazione del piano di cura che l’assistito deve effettuare ed il relativo preventivo di spesa, da sottoporre al competente Dirigente Medico INAIL.

Art. 4

Qualora l’infortunato decida liberamente di avvalersi della prestazione terapeutica di altro professionista - interventi curativi, apposizione di protesi dentarie, etc. - l’INAIL avvierà l’assicurato presso lo studio del Dott. Antonio Mangione, che avrà cura, al termine del predetto intervento, di redigere una relazione di qualità e quantità della prestazione per mezzo della visita e del collaudo. Qualora, invece, scelga liberamente di far eseguire l’intervento terapeutico all’odontoiatra affidatario dell’incarico consulenziale, il Dott. Antonio Mangione non effettuerà alcuna visita medica conclusiva nè redigerà alcuna relazione di pre- collaudo, essendo le stesse, nella fattispecie indicata, affidate al Dr. Giovanni Giardinelli (medico specialista odontoiatra ugualmente convenzionato e titolare dell’incarico complementare).

Nel caso prospettato il Dr. Antonio Mangione al termine dell’intervento curativo, redigerà apposita relazione sull’intervento effettuato provvedendo ad allegare la necessaria documentazione a supporto (precedenti 127-I, referti etc.) e avvierà l’assicurato presso la Sede INAIL competente, che curerà l’emissione dell’impegnativa Mod. 127/I per il Dr.

Giovanni Giardinelli (visita medica conclusiva e relazione pre-collaudo).

Per le prestazioni di natura curativa non è prevista l’emissione dell’impegnativa Mod. 127-I da parte dell’INAIL.

Art. 5

Limitatamente agli accertamenti radiologici i radiogrammi eseguiti o dati in visione dovranno riportare, con metodo che li renda inalterabili, le generalità, la data di nascita della persona esaminata e la data di esecuzione dell’esame.

Art. 6

Il Dott. Antonio Mangione si impegna a garantire l’effettuazione immediata della visita odontoiatrica preventiva con consegna dei relativi referti, completi di eventuali esami radiologici, entro il giorno lavorativo successivo a quello di effettuazione della visita.

Art. 7

Per i compensi relativi alle prestazioni associate all’effettuazione di visite, ai rilasci di preventivi di spesa e relazioni medico-legali si rinvia al tariffario di cui al DPR 17/02/1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1992 n. 128 S.O., aggiornato con l’adeguamento annuale dell’indice ISTAT come per legge al 31 ottobre 2013.

Si riportano, di seguito, gli importi identificati ai fini della presente convenzione:

 Visita medica specialistica preventiva in ambulatorio medico € 33,07

 Relazione medica sulla cura e sulla malattia € 47,24

 Visita medica specialistica conclusiva in ambulatorio medico + relazione pre-collaudo € 111,05

(3)

Qualora intervengano variazioni al tariffario le stesse saranno concordemente applicate.

Art. 8

Tutta la corrispondenza afferente all’attività svolta dal Dr. Antonio Mangione per conto delle Sedi della Direzione Territoriale INAIL di Cosenza, sarà indirizzata al domicilio fiscale del medesimo, sito in Rende (CS) – Via Ciro Menotti n. 36.

Il Dott. Antonio Mangione, titolare di P.I. n. 01708720782, avrà cura di emettere regolari fatture elettroniche con indicazione dell’IVA, contenente i compensi pattuiti ed allegando il foglio b) “copia da restituire all’Inail” del Mod. 127-I, regolarmente sottoscritto dall’infortunato e dal professionista. L’INAIL provvederà al relativo pagamento mediante ordinativo, al lordo delle ritenute, oltre IVA e contributi previdenziali Enpam come per legge, entro 60 giorni dalla consegna della fatture, con accredito presso l’Istituto Bancario del quale il professionista incaricato rilascerà gli estremi unitamente al previsto codice IBAN.

Art. 9

Il consulente Dott. Antonio Mangione dichiara che al momento e per quanto a sua conoscenza, non esistono motivi di incompatibilità ostativi alla stipula della presente convenzione. Lo stesso si impegna a comunicare alla Sede INAIL di Cosenza, tempestivamente, ogni futura variazione in proposito.

Art. 10

La durata della presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione della stessa e per la durata di 12 mesi. L’INAIL si riserva la facoltà di disdire la presente convenzione, a proprio insindacabile giudizio, con un preavviso di tre mesi, da comunicarsi senza formalità.

Detta convenzione non è rinnovabile ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento INAIL per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”.

Art. 11

Le visite e gli accertamenti strumentali finalizzati all’accertamento della ridotta capacità lavorativa degli assicurati dovranno essere effettuati tenendo presenti le linee guida diagnostico-strumentali dettate in materia dalla comunità scientifica internazionale, onde contenere tutti gli elementi necessari ed indispensabili per giungere ad una corretta valutazione medico legale.

Art. 12

Il dirigente medico di II° livello della Direzione Territoriale INAIL di Cosenza avrà il compito di monitorare costantemente l’attività specialistica effettuata in regime di convenzione esterna, controllando il rispetto dei termini previsti dalla presente convenzione, al fine di proporre

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eventuali correttivi o disdette, d’intesa con il Coordinamento Medico Legale Regionale o Generale.

Art. 13

La presente Convenzione è suscettibile di modifiche ed integrazioni in funzione delle norme di legge, dell’evoluzione tecnologica e delle specialità mediche disponibili da entrambi le parti.

Le modifiche e le integrazioni dovranno essere sottoscritte da entrambe le parti e fare riferimento al presente articolo

Cosenza, 1 aprile 2015

Il Professionista

Dott. Antonio Mangione Il Rappresentante INAIL

Dr. Luca Pantusa

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