Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 25 del 12 maggio 1979
Oggetto: Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive: agevolazioni di pagamento dei premi dovuti per gli anni 1978 e 1979.
Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 27 marzo 1979, ha deliberato che sulle rateazioni, concesse a seguito di apposita istanza, ai soggetti obbligati all'assicurazione in oggetto per il pagamento dei premi decorrenti dall'1 gennaio 1978 e dovuti per gli anni 1978 e 1979, venga applicato un tasso di interesse in misura pari a quella legale, salvo quanto - in materia di interessi di dilazione - disporrà il decreto interministeriale di attuazione dell'articolo 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria).
Il Consiglio stesso, inoltre, con la delibera in parola ha raccomandato di limitare ai soli Consorzi Antitubercolari la concessione del massimo termine di rateazione previsto dalle vigenti disposizioni (dodici mesi: cfr. circ. n. 7/1975), contenendo in termini più brevi le rateazioni richieste dagli altri soggetti obbligati all'assicurazione in esame. Si pregano le unità interessate di provvedere in conformità.