• Non ci sono risultati.

Articolo 10 "Addizionale 2.20 per mille&#34

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Articolo 10 "Addizionale 2.20 per mille&#34"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 34 del 13 maggio 1976

Oggetto: Legge 27 dicembre 1975 n. 780. Articolo 10 "Addizionale 2.20 per mille" sulle retribuzioni.

L'articolo 10 della legge indicata in oggetto (cfr. circolare n. 12/1976) stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della legge stessa e del D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482 (cfr. circolare n.

87/1975) si provveda, per gli anni 1976, 1977 e 1978:

a) con il raddoppio delle misure del premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e la asbestosi previste dal D.M. 19 maggio 1945;

b) con una addizionale sulle retribuzioni soggette al premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nella misura del 2,20 per mille.

Per quanto concerne la maggiorazione di cui al punto a), si rinnova la riserva di istruzioni già espressa nella circolare n. 24/1976.

Circa la maggiorazione di cui al punto b), si precisa che, avendo la norma carattere di generalità, l'addizionale 2,20 per mille è applicabile a tutte le retribuzioni, effettive o convenzionali, soggette al premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Pertanto, oltre che nella assicurazione in forma ordinaria, la addizionale in parola trova applicazione nelle seguenti assicurazioni in forma speciale o particolare:

- assicurazione dei titolari di imprese artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare dell'impresa artigiana (p.a. con prefisso 8);

- assicurazione dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (p.a. con prefisso 908... e 909...);

- assicurazione dei facchini, dei barrocciai, dei vetturini, degli ippotrasportatori, riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili (p.a. con prefisso 903....904 e 905);

- assicurazione degli insegnanti e degli alunni e studenti delle scuole o Istituti non statali (p.a. con prefisso 912...).

Non trova applicazione, per il momento e fino a che non sarà emanato apposito decreto ministeriale, nelle seguenti forme di assicurazione:

- assicurazione dei candidati all'emigrazione all'estero sottoposti a prove d'arte prima dell'espatrio (p.a.

con prefisso 911...);

- assicurazione delle persone addette a lavori di frangitura e spremitura delle olive (p.a. con prefisso 910...);

- assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dalla azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (p.a. con prefissi 981...982...983...984...985...986...e 987...);

Relativamente all'assicurazione dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali, le maggiorazioni in parola saranno riscosse dall'INPS al quale la legge 31 dicembre 1971, n.1403 ha demandato i compiti di accertamento e di riscossione dei contributi.

Ciò premesso, si precisa che sull'importo della addizionale 2,20 per mille dev'essere applicata l'addizionale dell'1 per cento prevista dall'articolo 181 del Testo Unico e, se del caso, il soprappremio di rateazione di cui al 2 comma dell'articolo 28 del citato Testo Unico.

Per quanto attiene all'assicurazione degli artigiani titolari di imprese, dei soci artigiani lavoratori e dei familiari coadiuvanti, a decorrere dall'1 gennaio 1976 sulle retribuzioni convenzionali annue di L. 750.000,

(2)

900.000, 1.050.000, 1.200.000 dev'essere applicata la predetta addizionale 2,20 per mille, rispettivamente di L. 1.650, 1.980, 2.310 e 2.640, sulla quale sarà conteggiata anche l'addizionale 1 per cento ex articolo 181 Testo Unico.

Inoltre, poiché l'addizionale di cui trattasi riveste natura e funzione di premio, non v'è dubbio che sulla stessa debbano applicarsi le sanzioni previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 50 del Testo Unico.

L'addizionale ex articolo 194 Testo Unico continuerà ad essere applicata con le modalità in vigore.

MODALITA' Dl RICHIESTA DELL'ADDIZIONALE IN FASE Dl PRIMA APPLICAZIONE

Per le posizioni assicurative istituite successivamente alla data della presente circolare l'addizionale 2,20 per mille dovrà essere richiesta unitamente al premio anticipato, specificando sui moduli di comunicazione alle ditte il titolo predetto con riferimento alla legge in oggetto (ad esempio: addizionale 2,20 per mille ex lege n. 780/1975).

Per le posizioni assicurative istituite dal 1 gennaio 1976 alla data della presente circolare dovrà essere effettuata apposita richiesta, mediante lettera da predisporre come da allegato fac-simile, per l'integrazione della rata premio relativa all'anno in corso o al minor periodo assicurativo.

Per le posizioni assicurative in vigore al 1 gennaio 1976, si richiama l'attenzione sulle istruzioni impartite con la citata circolare numero 24/1976.

REGISTRAZIONI SULLA SCHEDA CONTABILE - MODULI 150, 151 e 152 D.L. (AUDIT)

L'importo dell'addizionale 2,20 per mille, indipendentemente dal fatto che sia riferito a retribuzioni ordinarie e/o convenzionali, dovrà essere registrato, sulla scheda contabile, a colonna 6 seconda riga, nella casella prevista per gli interessi. La assenza del sottocodice 3 o 4 a colonna 3 della corrispondente riga consentirà di evidenziare che l'importo registrato dev'essere riferito all'addizionale 2,20 per mille e non ad interessi.

REGISTRAZIONI SUL REGISTRO DEI PREMI - MODULO 280-C (AUDIT)

L'addizionale 2,20 per mille dovrà essere indicata, sul registro dei premi, nelle colonne riservate ai Contributi

associativi, registrando a colonna 1 il codice 666 e a colonna 2 l'importo rilevato dalla scheda contabile.

Al termine delle operazioni di registrazione degli incassi e dei rimborsi, dopo la quadratura dei totali, si procederà, attraverso il numero di codice delle singole operazioni, a rilevare dalla menzionata colonna contributi associativi gli importi relativi a ciascun titolo per determinare, fra l'altro, l'ammontare dell'addizionale in oggetto, dal quale dovranno a loro volta essere rilevati gli importi incassati o rimborsati da imputare ai rispettivi sottoconti.

Le Sedi presso le quali sono in uso le schede di posizione assicurativa moduli da 23 a 36/D.L. ed il ruolo mensile delle rate e delle regolazioni modulo 50/D.L. effettueranno le registrazioni come appresso:

- sulle schede di posizione assicurativa dovrà essere iscritto l'importo dell'addizionale dovuto dai datori di lavoro, o da rimborsare agli stessi, nella colonna addizionale carovita o in altra colonna eventualmente disponibile;

- sul ruolo mensile delle rate e delle regolazioni dei premi l'importo dell'addizionale dovrà essere riportato su una delle righe orizzontali previste alla colonna importo addizionale,

- sul registro dei premi ed accessori modulo 21/C l'importo incassato o rimborsato dovrà essere riportato nella colonna addizionale o in altra colonna eventualmente disponibile.

Naturalmente gli importi dell'addizionale di cui trattasi è opportuno siano evidenziati con un asterisco al fine di facilitare, al termine delle operazioni giornaliere, la rilevazione delle somme da imputare ai rispettivi sottoconti.

Si fa riserva di impartire apposite istruzioni per le Sedi di Roma e Milano e per le altre Sedi che si

(3)

avvalgono della gestione meccanizzata delle posizioni assicurative.

IMPUTAZIONE CONTABILE

La riscossione dell'addizionale di cui trattasi dovrà essere contabilizzata al sottoconto 001.06 Addizionale sulle retribuzioni (articolo 10, legge 27 dicembre 1975, n. 780), di nuova istituzione, gestione 130, C/R 10, 11 e 12, a seconda dell'anno di competenza dell'addizionale stessa.

L'eventuale restituzione dell'addizionale ai datori di lavoro dovrà essere registrata al sottoconto 670.06

Addizionale sulle retribuzioni (articolo 10, legge 27 dicembre 1975, n. 780), anch'esso di nuova istituzione, gestione 130, C/R 10, 11 e 12, riferito all'anno di competenza della addizionale restituita.

Eventuali incertezze o difficoltà di applicazione dovranno essere segnalate tempestivamente a questa Direzione generale.

All. n. 1

Fac-simile allegato alla circolare n. 34/1976

OGGETTO: Integrazione rata premio 1 gennaio 1976

Si comunica che, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 27 dicembre 1975, n.780, pubblicata sulla G.U. n.19 del 22 gennaio 1976, codesta Ditta è tenuta a versare a questo Istituto una addizionale pari al 2,20 per mille sulle retribuzioni soggette al premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per gli anni 1976, 1977 e 1978.

L'importo risultante dal conteggio riportato in calce è richiesto a titolo di integrazione della rata 1 gennaio 1976 e sarà considerato in sede di regolazione del premio.

Ai sensi dell'articolo 44 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il versamento della somma dovuta a questo Istituto dovrà aver luogo entro dieci giorni decorrenti da quello della presente comunicazione, ad evitare l'applicazione delle sanzioni previste dal 3 comma dell'articolo 50 del suddetto Testo Unico. Si allega bollettino di c/c postale.

Retribuzioni presunte e/o convenzionali

per il periodo dal 1 gennaio 1976 al ...

L...x 2,20 per mille L. ...

Soprappremi di rateazione L. ...

Addizionale 1% ex art. 181 T.U. L. ...

Totale dovuto L. ...

Riferimenti

Documenti correlati

Casalegno, "Verità e significato. Scritti di filosofia del linguaggio", Roma

Nel "Documento Istruttorio" predisposto dal Servizio Risorse umane organizzative e strumentali, riportato in calce alla Deliberazione n.59, dal quale si

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla determinazione dell’addizionale sui contributi assicurativi per

Organo: INAIL. Documento:

 visto l’articolo 37 del comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016 ai sensi del quale “le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e

[r]

Oppure, se nel frantoio non vi sono lavoratori con retribuzione effettiva (c'è solo il titolare del frantoio ed i familiari coadiuvanti), è la retribuzione prescelta dal titolare del

GRUPPO POMPA SCARICO... GRUPPO