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stabilire per l'istruttoria della pratica modalità tali da evitare in linea di massima o spostamento della documentazione da una struttura periferica all'altra

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 9 del 28 febbraio 1980

Oggetto: Contenimento dei tempi nella costituzione ed erogazione delle rendite.

Questa Direzione generale, consapevole che la misura dell'efficienza dell'Ente è data dal puntuale e sollecito soddisfacimento delle domande dei lavoratori assicurati, pone particolare impegno nella verifica dell'andamento delle prestazioni loro dovute, tra le quali ovviamente la rendita merita specifica attenzione sotto il profilo della correttezza ed uniformità dei criteri di determinazione e, soprattutto, della tempestività della liquidazione e del pagamento.

Pur nella convinzione, ormai acquisita, che tutta la relativa procedura esiga un aggiornamento sostanziale anche nella prospettiva della introduzione di nuovi strumenti operativi e di nuove logiche nei metodi di lavoro, appare indispensabile affrontare nell'immediato i problemi più impellenti e di più agevole soluzione, secondo una metodologia di gradualità di interventi nella linea di tendenza generale ispirata alla tempestività dell'azione amministrativa, attraverso lo snellimento delle procedure, l'eliminazione della ripetitività degli adempimenti, la riduzione delle registrazioni.

Con la presente circolare si introducono quindi talune iniziali modificazioni essenzialmente finalizzate ad un triplice obiettivo:

1. costituire in via sistematica la rendita ed iniziarne il pagamento non appena effettuata la valutazioni dei consumi permanenti riducendo i tempi relativi in limiti quanto più rispondenti alla previsione legislativa;

2. stabilire per l'istruttoria della pratica modalità tali da evitare in linea di massima o spostamento della documentazione da una struttura periferica all'altra;

3. esonerare gli Ispettorati regionali dal compito gravoso di rivedere sempre e comunque tutte le pratiche di rendita, eliminando il controllo a posteriori finora previsto.

Si tratta, com'è evidente, di un notevole snellimento dell'iter procedurale che consente agli ispettorati regionali il recupero del ruolo, che in effetti loro compete, di verifica dell'uniforme svolgimento dell'azione istituzionale a livello della propria competenza territoriale e chiarisce maggiormente i compiti attribuiti alle unità territoriali, tenuto conto dei criteri che hanno ispirato le nuove norme per l'attuazione dell'ordinamento della unità stesse.

Tali norme prevedono, limitatamente alle tre Sedi "extra" (Milano, Torino, Roma) l'Ufficio infortuni separato dall'Ufficio rendite; per n.64 Sedi l'Ufficio "infortuni e rendite"; per n. 47 Sedi un settore infortuni e rendite" sprovvisto di propria autonomia.

La nuova procedura viene quindi tracciata nelle sue linee generali, fornendo a parte per le tre Sedi "extra"

specifiche indicazioni, da seguire in via sperimentale e con gli eventuali ed opportuni adattamenti suggeriti dalle rispettive esigenze.

1. Primo obiettivo (contenere i tempi di costituzione delle rendite)

Mentre di rimanda agli allegati nn. 1 e 2 per il dettaglio delle fasi procedurali, si sottolineano gli aspetti essenziali delle modalità che devono essere seguite per l'istruttoria della pratica di rendita.

- Gli Uffici (*) cui è affidata nel suo complesso la istruttoria, oltre a porre attenzione a che siano celermente conclusi gli adempimenti connessi alla definizione della pratica di infortunio (fino al saldo della indennità per inabilità temporanea) per non ostacolare l'istruttoria stessa, devono anticipare tutte le possibili operazioni, chiedendo i "precedenti" al Casellario Centrale Infortuni non appena siano prevedibili postumi permanenti e la documentazione anagrafica e salariale in ogni caso in cui sia senz'altro presumibile la definizione in rendita.

- La valutazione del danno è affidata al sanitario della Sede senza più prevedere in via generale il riesame del caso da parte della Consulenza medica dell'Ispettorato regionale, il cui parere sarà richiesto solo nell'ipotesi di fondate perplessità. La valutazione in parola deve essere effettuata - sempre che la natura della menomazione lo consenta - all'atto della constatazione della guarigione clinica. Qualora si rendano necessarie visite specialistiche queste devono essere espletate con la massima sollecitudine.

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- Eseguita la visita medica di accertamento postumi e disposte le necessarie verifiche ed i preliminari adempimenti (protocollazione sul modulo 43/I, predisposizione dei moduli 30-I e 31-I) si deve immediatamente dare corso alla costituzione della rendita provvedendo alla contemporanea compilazione dei moduli 47-I e 150-I/mecc..

- Del pari contemporaneo deve essere l'inoltro dei due moduli (previo attento controllo dell'assoluta rispondenza dei dati in essi contenuti) rispettivamente all'assicurato e all'Ispettorato regionale per la digitazione.

(*) Per Uffici si intendono: l'Ufficio infortuni e rendite per le Sedi medie e il Settore infortuni e rendite per le Sedi minori (tale precisazione vale per l'intero testo della circolare).

- II cartoncino della scheda modulo 150-I mecc. e tenuto dagli Uffici in ordine alfabetico (per cognome e nome del titolare (*)) per la immediata evidenza delle rendite in corso di pagamento ed altresì per la individuazione di eventuali rendite "doppie". Ne deriva la non ulteriore necessita dell'uso del modulo 50/bis-I, che viene pertanto abolito.

- L'attuazione della procedura come sopra delineata e evidentemente condizionata alla riduzione dei tempi di calcolo e liquidazione della rendita. Meritano quindi specifico rilievo i criteri da adottare in relazione ai tre elementi cui il calcolo stesso va riferito:

a) Percentuale invalidante

La rendita deve essere subito costituita e messa in pagamento sulla base della valutazione effettuata dal sanitario dell'Istituto senza attendere - secondo una prassi che risulta adottata da talune Sedi - il superamento del termine previsto dall'articolo 104 del Testo Unico la cui perentorietà e peraltro, come noto, venuta meno a seguito dell'emanazione della legge n.533/1973.

b) Retribuzione annua

Premesso che evidentemente non esistono problemi quando si tratta di casi agricoli, di salari convenzionali o convenzionati, in tutte le altre ipotesi la rendita deve essere determinata sul "massimale" di legge, ove, in base ai dati in possesso, possa fondatamente ritenersi che la retribuzione effettiva superi detto

"massimale". In caso contrario deve essere assunto in via cautelativa quale elemento di calcolo il

"minimale".

(*) Per le rendite ai superstiti l'ordine alfabetico del modulo 151-I/mecc. va riferito al nominativo del defunto.

c) Composizione familiare

L'assicurato, con nota apposta in calce alla lettera di invito alla visita medica per l'accertamento dei postumi, deve essere interessato a presentarsi munito di un certificato di stato di famiglia. Qualora non ottemperi a tale prescrizione deve essere colta l'occasione della sua presenza presso gli uffici della Sede per fargli rilasciare la dichiarazione sostitutiva di cui alla legge n. 15/1968.

A tal fine le unità territoriali chiederanno alla tipografia di Milano un congruo numero del fac-simile allegato n. 3, provvedendo per le immediate esigenze, alla riproduzione dello stesso a mezzo ciclostile.

- Tutte le modificazioni che intervengono negli elementi di calcolo della rendita successivamente alla relativa costituzione (rettifica della valutazione medica in sede di collegiale; accertamento della retribuzione effettiva; aggiornamento della situazione anagrafica), rappresentano oggetto di variazione della rendita da segnalare alla Direzione generale - Servizio meccanizzazioni - secondo i criteri in vigore.

2. Secondo obiettivo (evitare lo spostamento della pratica da una struttura periferica all'altra)

Agli Uffici e affidata l'istruttoria, la costituzione e la gestione delle rendite, nonché il compito di effettuare all'interno dei singoli settori di lavoro le verifiche ed i riscontri necessari per assicurare la rispondenza dei provvedimenti alle norme in vigore.

Limitatamente alle tre Sedi "extra" (che, come si è più innanzi precisato, sono articolate in Ufficio infortuni ed Ufficio rendite), gli Uffici locali e le Sezioni staccate, che rappresentano il decentramento del solo Ufficio

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infortuni, effettuata la costituzione della rendita, inoltrano la relativa pratica all'Ufficio rendite per gli adempimenti connessi alla gestione della prestazione; lo stesso Ufficio rendite può peraltro incaricare le anzidette unità degli adempimenti connessi con le visite mediche di revisione.

Gli Uffici locali e le Sezioni staccate, che per le rimanenti Sedi si collocano invece come proiezione dell'Ufficio o Settore "infortuni e rendite", devono provvedere a tutti i compiti relativi alla istruttoria delle pratiche nonchè alla protocollazione, costituzione e gestione delle rendite.

In entrambe le ipotesi le Sezioni e gli Uffici locali provvedono anche al perfezionamento del provvedimento di costituzione di rendita a firma del dirigente o del coordinatore preposto all'unità stessa.

3. Terzo obiettivo (razionalizzare i controlli degli Ispettorati regionali)

II controllo finora esercitato dall'Ufficio assicurativo dello Ispettorato regionale su tutte le pratiche di rendita inviate dalle unità periferiche non costituisce evidentemente un "controllo amministrativo sugli atti", con influendo sulla formazione o sull'efficacia di un provvedimento (costituzione di rendita) ormai produttivo di effetti.

Si tratta, invero, di un controllo successivo e quindi "sugli organi", la cui finalità dovrebbe essere quella dell'accertamento delle responsabilità dei soggetti e che comunque in ben limitati casi, è in grado di provocare l'annullamento del provvedimento in questione.

Si è quindi eliminato tale controllo, in quanto le verifiche ed i riscontri puntualmente effettuati a livello dei singoli settori di lavoro, influendo concretamente sulla formazione dell'atto di costituzione di rendita, forniscono sul piano sostanziale più complete garanzie.

All'Ispettorato regionale rimangono comunque affidate le iniziative ed i controlli idonei ad assicurare la sollecita e corretta erogazione delle rendite.

Gli strumenti di tali controlli sono forniti dalle Sedi (ad esempio modulo 5-SA, verbali delle riunioni degli Istituti di patronato , ecc.) e da questa Direzione generale, anche mediante la elaborazione di appositi tabulati.

E' chiaro che la procedura introdotta con la presente circolare incide profondamente sulle funzioni dell'Ufficio assicurativo, il quale dovrà operare in modo dinamico predisponendosi ad un costante contatto con le singole unità territoriali.

Per quanto concerne la richiesta di tabulati utili ai fini che s'intendono perseguire, sarà fin d'ora fornito un elaborato già sperimentato con esito positivo per le valutazioni di questa Direzione generale, che evidenzia relativamente alle rendite costituite da ciascuna Sede in un determinato arco di tempo (ad es. sei mesi) il periodo intercorso:

- fra la data dell'infortunio e la data di decorrenza della rendita (ad indicare la durata della temporanea);

- fra la data di decorrenza della rendita e la data di costituzione intesa quest'ultima come data di invio del modulo 47/I (ad indicare i tempi necessari all'istruttoria della pratica);

- fra la data di decorrenza della rendita ed il pagamento del primo rateo e degli eventuali arretrati (ad indicare i tempi che intercorrono fra la decorrenza del diritto ed il primo pagamento).

Lo stesso tabulato comprende anche l'evidenza dei tempi delle variazioni che possono essere seguite sotto il profilo della causale (percentuale invalidante, retribuzione, composizione familiare).

Per discutere i metodi di utilizzo di tale tabulato ed eventualmente perfezionarne il contenuto, nonché per valutare la necessita di ulteriori rilevazioni ed elaborazioni, sarà cura di questa Direzione generale indire apposite riunioni con gli addetti agli specifici settori.

Tempi di attuazione

Il primo degli obiettivi innanzi considerati e cioè il contenimento dei tempi di costituzione delle rendite deve trovare immediata attuazione, secondo i criteri procedurali descritti al punto 1.

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Del pari, dalla data di ricevimento della presente circolare, deve essere realizzato il terzo degli obiettivi proposti, mediante la eliminazione del controllo successivo su ciascuna pratica di rendita da parte dell'ispettorato regionale e mediante l'attribuzione allo stesso dei compiti di reale verifica sulla sollecita e corretta erogazione della prestazione, con eventuale ricorso a controlli a campione.

Si lascia peraltro alla responsabile decisione della Direzione dell'Ispettorato di procedere con una certa gradualità, anche differenziando i criteri di controllo da Sede a Sede per tenere conto di eventuali situazioni particolari.

Infine, per quanto riguarda il secondo obiettivo, con particolare riferimento ai nuovi compiti attribuiti agli Uffici locali ed alle Sezioni staccate, non si disconosce che, per talune unità territoriali, potrebbe rendersi necessario un preventivo periodo di adeguamento perciò esso possa essere attuato senza inconvenienti.

Le Direzioni degli Ispettorati regionali in tale ipotesi dovranno assumere, d'intesa con questa Direzione generale, le iniziative ritenute idonee ad eliminare le difficoltà localmente rilevate, tenendo presente che comunque nell'anno 1980 devono avere la loro effettiva fase di collaudo tutti i compiti delle unità territoriali e degli Ispettorati regionali quali sono stati globalmente individuati con la presente normativa.

A tale proposito va tenuto presente che via via che si ritenga di poter attribuire agli Uffici locali o alle Sezioni staccate la gestione delle rendite, dovrà esserne informata tempestivamente questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione che provvederà a fornire le necessarie istruzioni.

Al 30 settembre 1980 le Direzioni degli Ispettorati dovranno fornire una relazione dettagliata sulle iniziative adottate e sui risultati raggiunti a questa Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative e Servizio organizzazione - che si impegna dal suo canto a promuovere concrete azioni di impulso e di indirizzo anche sotto il profilo organizzativo e di formazione del personale.

In questo quadro si colloca, oltre ai Preannunciati periodici incontri con la partecipazione degli operatori degli Uffici infortuni e rendite e degli Uffici assicurativi, la emanazione di un "manuale" contenente criteri operativi per il calcolo della retribuzione annua da assumere a base della liquidazione della rendita, in corso di elaborazione.

Le presenti disposizioni, che con gli opportuni adattamenti, devono essere applicate anche per le rendite ai superstiti, abrogano e sostituiscono tutte quelle con esse in contrasto contenute in precedenti circolari, con particolare riguardo alle circolari numeri 26/1973 ed 82/1973.

Allegato n.1 alla circ. n. 9/1980

FASI PROCEDURALI PER L'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA DI RENDITA PER INABILITÀ' PERMANENTE (Sedi medie, Sedi minori e relativi Uffici locali e Sezioni staccate)

UFFICIO O SETTORE INFORTUNI(*)

1.1.1. - Appena sono prevedibili postumi di inabilità permanente, richiede i "precedenti" al C.I.I (modulo 210-I).

1.1.2. - Se nel corso dell'istruttoria appare evidente che il caso sarà definito con l'assegnazione di una rendita, anticipa la fase istituendo il modulo 31-I e chiedendo la documentazione anagrafica, la documentazione salariale e la forma di pagamento prescelta (moduli 28-I, 29-I, 29/bis-I, 172-I).

1.1.3. - A ricevimento del certificato medico definitivo, determina l'eventuale importo dovuto a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro. Compila il modulo 20-I ed il supporto CIDI.

1.1.4. - Trasmette la pratica all'Ufficio o Settore contabilità.

UFFICIO O SETTORE CONTABILITA'

1.1.5. - Predispone, dopo i controlli e le registrazioni di competenza, la documentazione per il pagamento della eventuale indennità per inabilità temporanea.

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1.1.6. - Restituisce la pratica all'Ufficio o Settore infortuni.

(*) Per Ufficio o Settore infortuni si intendono: il Settore infortuni dell'Ufficio infortuni e rendite per le Sedi medie; il Settore infortuni e rendite per le Sedi minori; il Settore amministrativo per gli uffici locali e le sezioni staccate.

UFFICIO O SETTORE INFORTUNI

1.1.7. - Verifica se il Settore sanitario ha già accertato i postumi; se si e riservato di accertarli in seguito, trattiene la pratica e provvede all'invito a visita di accertamento postumi, apponendo, se necessario, in calce alla relativa comunicazione la richiesta del certificato di stato di famiglia.

1.1.8. - Protocolla il caso sul modulo 43-I ed intesta la sopracopertina modulo 30-I e il modulo 31-I se non ancora istituito.

1.1.9. - Esamina gli atti della pratica per verificare gli elementi in base ai quali deve essere immediatamente costituita la rendita (grado di inabilità, retribuzione annua, composizione familiare).

1.1.10. - Determina la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione della rendita.

Nell'ipotesi che agli atti della pratica risulti già acquisita la documentazione retributiva, determina la retribuzione annua effettiva ove tale documentazione non risulti già agli atti, esamina la data di assunzione e la retribuzione mensile, giornaliera o convenzionale sul modulo 4-I e assume come base retributiva per la liquidazione della rendita il "minimale" (nel caso di rendita unificata deve essere assunta la retribuzione della rendita pregressa se superiore al "minimale") o il "massimale".

1.1.11. - Stabilisce il numero delle quote integrative della rendita, eventualmente dovute, sulla base della documentazione anagrafica già acquisita agli atti della pratica o della dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15. In caso contrario liquida la rendita senza quote.

1.1.12. - Compila contemporaneamente:

- il modulo 47-I per comunicare all'infortunato ed eventualmente all'Ente di patrocinio, l'avvenuta costituzione della rendita e gli elementi presi a base per la liquidazione;

- la scheda di evidenza modulo 150-I/mecc. avendo cura di apporre il codice "P" al campo 47, nel caso di rendita liquidata su retribuzione provvisoria.

1.1.13. - Verifica:

- la rispondenza del provvedimento alle norme in vigore;

- la rispondenza dei dati riportati sul modulo 47-I.

Sottopone la pratica alla firma del Dirigente o del coordinatore preposto all'Unità, il quale, con la sottoscrizione degli atti, costituisce la rendita.

1.1.14. - Provvede alla spedizione del modulo 47-I, annota la data di costituzione sul modulo 43-I, invia la velina del modulo 150-I/mecc. all'Ispettorato regionale per la digitazione al terminale; inserisce nell'apposito raccoglitore la scheda di evidenza 150-I/mecc. (cartoncino).

1.1.15. - Completa l'istruttoria per quanto riguarda i dati retribuiti ed anagrafici eventualmente mancanti, compila il modulo 70 SA ed inserisce la pratica in archivio.

SERVIZIO MECCANIZZAZIONE

1.1.16. - Elabora a cadenza semestrale un tabulato per l'evidenza di tutte le rendite costituite risultanti ancora liquidate su retribuzione provvisoria.

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Allegato n. 2 alla circ. n. 9/1980

FASI PROCEDURALI PER L'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA DI RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE

(Sedi "extra" e relativi Uffici locali e Sezioni staccate)

SETTORE AMMINISTRATIVO DELL'UFFICIO LOCALE E DELLA SEZIONE STACCATA

1.1.1. - Appena sono prevedibili postumi di inabilità permanente, richiede i "precedenti" al C.C.I. (modulo 210-I)

1.1.2. - Se nel corso dell'istruttoria appare evidente che il caso sarà definito con l'assegnazione di una rendita, anticipa la fase istituendo il modulo 31-I e chiedendo la documentazione anagrafica, la documentazione salariale e la forma di pagamento prescelta (moduli 28-I, 29-I, 29/bis-I e 172-I) 1.1.3. - A ricevimento del certificato medico definitivo, determina l'eventuale importo dovuto a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro. Compila il modulo 20-I ed il supporto CIDI.

1.1.4. - Trasmette la pratica al Settore contabilita.

SETTORE CONTABILITA'

1.1.5. - Predispone, dopo i controlli e le registrazioni di competenza, la documentazione per il pagamento della eventuale indennità per inabilità temporanea.

1.1.6. - Restituisce la pratica al Settore amministrativo.

SETTORE AMMINISTRATIVO

1.1.7. - Verifica se il settore sanitario ha già accertato i postumi; se si e riservato di accertarli in seguito, trattiene la pratica e provvede all'invito a visita di accertamento postumi, apponendo, se necessario, in calce alla relativa comunicazione la richiesta del certificato di stato di famiglia.

1.1.8. - Registra il caso sul modulo 43/bis-I e compila la sopracopertina modulo 30-I e il modulo 31-I se non ancora istituito.

1.1.9. - Esamina gli atti della pratica per verificare gli elementi in base ai quali deve essere immediatamente costituita la rendita (grado d'inabilità, retribuzione annua, composizione familiare).

1.1.10. - Determina la retribuzione annua da assumere coma base per la liquidazione della rendita.

Nell'ipotesi che agli atti della pratica risulti già acquisita la documentazione retributiva, determina la retribuzione annua effettiva. Ove tale documentazione non risulti già agli atti, esamina la data di assunzione e la retribuzione mensile, giornaliera o convenzionale sul modulo 4-I e assume come base retributiva per la liquidazione della rendita il "minimale" (nel caso di rendita unificata deve essere assunta la retribuzione della rendita pregressa se superiore al "minimale") o il "massimale".

1.1.11. - Stabilisce il numero delle quote integrative della rendita, eventualmente dovute, sulla base della documentazione anagrafica già acquisita agli atti della pratica o della dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15. In caso contrario liquida la rendita senza quote.

1.1.12. - Compila contemporaneamente:

- il modulo 47-I per comunicare all'infortunato i ed eventualmente all'Ente di patrocinio l'avvenuta costituzione della rendita e gli elementi presi a base per la liquidazione;

- la scheda di evidenza modulo 150-I/mecc. avendo cura di apporre il codice "P" al campo 47, nel caso di rendita liquidata su retribuzione provvisoria.

1.1.13. - Verifica:

- la rispondenza del provvedimento alle norme in vigore;

(7)

- la rispondenza dei dati riportati sul modulo 150-I/mecc. con quelli contenuti nel modulo 47-I. Sottopone la pratica alla firma del Dirigente o del coordinatore preposto all'unità il quale, con la sottoscrizione degli atti, costituisce la rendita.

1.1.14. - Invia, in allegato alla copia a) del modulo 43/bis-I, la pratica di rendita corredata dei moduli 47-I e 150-I/mecc. debitamente firmati, all'ufficio rendite.

UFFICIO RENDITE

1.1.15. - Protocolla il caso sul modulo 43-I riportando il numero di rendita sui moduli 47-I e 150-I/mecc.

1.1.16. - Provvede alla spedizione del modulo 47-I; invia la velina del modulo 150-I/mecc. all'Ispettorato regionale per la digitazione al terminale; inserisce nell'apposito raccoglitore la scheda di evidenza 150- I/mecc. (cartoncino).

1.1.17. - Completa l'istruttoria per quanto riguarda i dati retributivi ed anagrafici eventualmente mancanti, compila il modulo 70 SA ed inserisce la pratica in archivio.

SERVIZIO MECCANIZZAZIONI

1.1.18. - Elabora a cadenza semestrale un tabulato per l'evidenza di tutte le rendite costituite risultanti ancora liquidate su retribuzione provvisoria.

Allegato n. 3 alla circ n.9/1980

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA

... sottoscritt... n.... a ... il ...ammonit... sulla responsabilità penale cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1968 n.15,

D I C H I A R A

che la sua famiglia e residente in ... via ... ed è così composta:

... li ...

(firma del dichiarante)

AUTENTICA DELLA FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 io sottoscritt... nella mia qualità di funzionario dell'INAIL con qualifica di ... atteso che la dichiarazione che precede è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal.... Sig. ... ...l... quale mi ha esibito a comprova della sua identità il seguente documento: ... n.° ... rilasciato ... da ...

Cognome e nome Relazione di parentela luogo e data di nascita stato civile

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