Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 44 del 14 luglio 1982
Oggetto: Assicurazione dei lavori di frangitura e spremitura delle olive - Sanzione ex articolo 50, 2°
comma, del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Alcune unità periferiche hanno chiesto istruzioni circa la determinazione della sanzione ex articolo 50, 2°
comma, del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nel caso di ritardo nella presentazione della denuncia di esercizio per le lavorazioni di frangitura e spremitura delle olive il cui premio viene pagato in forma speciale unitaria in relazione al tipo di frantoio ed alla durata dell'attività.
In proposito, si fa presente che la durata della campagna olearia dipende, come è noto, da fattori diversi che non consentono alcun calcolo preventivo della predetta sanzione per cui la stessa non può che essere calcolata a posteriori, una volta nota l'effettiva durata della lavorazione.