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533 sulle controversie amministrative con i datori di lavoro - Circolare n

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 32 del 25 maggio 1983

Oggetto: Riflessi dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533 sulle controversie amministrative con i datori di lavoro - Circolare n. 16 del 18 marzo 1982.

Da parte di alcune Sedi sono state manifestate perplessità in ordine alla applicazione delle disposizioni contenute nella circolare in oggetto per quanto concerne la perentorietà o meno dei termini di cui al paragrafo 13, 2° comma e al paragrafo 17, 4a comma delle Modalità per l'applicazione della tariffa dei premi.

Al riguardo, nel ribadire la irrilevanza nelle procedure amministrative, per effetto dell'articolo 8 della legge n. 533/1973, di tutte le preclusioni di carattere puramente formale, salvo di quelle relative alle istanze di riduzione del tasso di premio, si precisa che stante il carattere ordinatorio del termine previsto dal paragrafo 13, 1° comma delle citate "Modalità" - la disposizione di cui al 2° comma dello stesso paragrafo ha perduto ogni pratica applicazione con la conseguenza che, anche in caso di opposizione (impropriamente qualificata "istanza") proposta dal datore di lavoro oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione del provvedimento dell'Istituto, la rettifica classificativa deve essere operata con la stessa decorrenza del provvedimento impugnato.

Tale disciplina, peraltro, concerne esclusivamente l'ipotesi in cui la classificazione a suo tempo adottata dall'Istituto non corrisponda ai lavori esattamente denunciati e, quindi, non può essere estesa ai casi di richiesta di rettifica della classificazione inesattamente applicata a causa di incompleta od erronea denuncia dei lavori e di richiesta di rettifica della classificazione per variazione di rischio, non denunciata tempestivamente ai sensi dell'articolo 12, 3° comma del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Infatti, in tali ipotesi nelle quali è ravvisabile un comportamento omissivo del datore di lavoro che non ha denunciato tempestivamente variazioni di rischio, ovvero ha presentato incompleta o erronea denuncia di lavori trovano applicazione i principi stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenze n. 4516 del 3 agosto 1979 e n. 4983 del 23 agosto 1980.

Nelle suddette sentenze, invero, la Suprema Corte ha affermato che la "denunzia - o l'atto equivalente - del datore del lavoro, formalizza il rapporto contributivo in termini che non possono essere modificati se non sulla base - oltre di accertamenti dell'Istituto creditore - di nuova denunzia di variazioni o rettifiche";

pertanto, "l'impresa che deduca di aver svolto una lavorazione diversa da quella erroneamente operata dall'INAIL e di avere, sulla base di tale erronea denunzia, corrisposto, a titolo di premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, somme maggiori di quelle dovute, non può imputare all'Istituto assicuratore il mancato accertamento della pretesa difformità, incombendo ad essa impresa di provvedere alla rettifica della precedente erronea denunzia - nel quadro degli obblighi di comunicazione imposti dal citato articolo 12 del Testo Unico - con il procedere alla presentazione di altra denunzia riflettente la sua reale situazione, dando prova specifica dell'asserita discordanza tra la lavorazione effettivamente svolta e quella denunziata".

In base a tali principi il datore di lavoro non può chiedere la applicazione retroattiva della classificazione ad esso più favorevole nei casi di errori od omissioni che sono ad esso stesso datore di lavoro imputabili.

Si ritiene opportuno far presente, nell'occasione, che le disposizioni contenute nella circolare n. 16/1982 non investono i provvedimenti di modifica classificativa non conseguenti ad incompleta o erronea denuncia dei lavori, emessi dall'Istituto ai sensi del paragrafo 12 delle "Modalità", giacche tali provvedimenti, al pari delle istanze di riduzione del tasso di premio proposte dai datori di lavoro, precedono il procedimento amministrativo vero e proprio.

Per quanto attiene, inoltre, al termine di sessanta giorni per la risposta dell'Istituto all'opposizione o alla istanza del datore di lavoro, prevista da alcune disposizioni delle "Modalità", fra cui il paragrafo 17, 4°

comma, si conferma il carattere ordinatorio del termine stesso, con la conseguenza che le Sedi, senza attendere l'eventuale ricorso alla Commissione delle tariffe da parte del datore di lavoro medesimo, devono sempre procedere all'esame di merito della richiesta anche se già consolidatosi al riguardo il silenzio-rifiuto.

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