• Non ci sono risultati.

Come preannunciato al punto 6.0.0 della circolare n. 37/1982, sono state richieste precisazioni al Ministero della Sanità in ordine alla disciplina della indennità di accesso.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Come preannunciato al punto 6.0.0 della circolare n. 37/1982, sono state richieste precisazioni al Ministero della Sanità in ordine alla disciplina della indennità di accesso."

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 6 del 28 gennaio 1984

Oggetto: Normativa concernente il rapporto libero professionale dei medici ambulatoriali. Indennità di accesso.

Come preannunciato al punto 6.0.0 della circolare n. 37/1982, sono state richieste precisazioni al Ministero della Sanità in ordine alla disciplina della indennità di accesso.

In base alle indicazioni fornite dal citato Dicastero la nuova normativa dettata dall'articolo 21 dell'Accordo, di cui al D.P.R. 22 ottobre 1981, entra in vigore nell'ambito dell'Istituto dal 10 aprile 1982 (trascorsi cioè sessanta giorni dalla deliberazione consiliare di recepimento dell'Accordo stesso).

Pertanto, a scioglimento della riserva formulata al punto 6.1.0 della richiamata circolare ed a modifica di quanto ivi previsto ai successivi punti 6.3.0 e 6.3.1, si dispone la corresponsione, a decorrere dal 10 aprile 1982, della indennità chilometrica, nella misura e con le modalità ed i criteri previsti nel menzionato articolo 21, a favore di tutti indistintamente i sanitari che svolgono incarichi al di fuori del Comune di residenza.

L'emolumento in parola non spetta peraltro ai sanitari che abbiano un recapito professionale nel Comune sede del centro medico-legale dove e svolto l'incarico (v.punto 6.4.0 della circolare n.

37/1982), nonchè a quelli che versino nelle ipotesi di cui all'articolo 11, quarto comma, punto 7) od all'articolo 12, ultimo comma, dell'Accordo, mentre dovranno formare oggetto di specifica segnalazione a questa Direzione generale - Servizio del personale le fattispecie relative a sanitari che prestino la propria opera in Comune diverso da quello di residenza contestualmente per conto anche di altri Enti.

In relazione a quanto precede ed avuto riguardo alla casistica evidenziata dalla rilevazione di cui ai punti 6.0.1 e 6.0.3 della più volte richiamata circolare n. 37/1982, si precisa che:

a) ai sanitari che percepivano l'indennità di accesso prevista dall'articolo 21 dell'Accordo 22 dicembre 1978 e successive integrazioni (cfr. circolari n. 21/1980 e n. 28/1981) l'indennità deve essere mantenuta nella misura di Lit. 231 a chilometro e con la franchigia di 30 chilometri fino al 9 aprile 1982. Dal giorno successivo ai sanitari in questione l'indennità spetta nella misura (salve le successive variazioni) di Lit. 295 a chilometro, con abolizione della franchigia;

b) per i sanitari con incarico d'opera professionale decorrente da data precedente il 25 luglio 1979 (data della delibera consiliare di recepimento dell'Accordo 22 dicembre 1978), nei confronti dei quali si è proceduto alla soppressione dell'indennità ai sensi della lettera circolare n. 57/1980, in quanto versavano in una delle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 21 del predetto Accordo (incarico svolto in sede di prima destinazione o in successiva a domanda), rivive a decorrere dal 10 aprile 1982 il diritto a percepire l'indennità di accesso, nella misura (salve le successive variazioni) di Lit. 295 a chilometro e senza alcuna franchigia;

c) ai sanitari con incarico d'opera professionale conferito successivamente alla predetta data del 25 luglio 1979, ai quali l'emolumento in parola non è stato mai corrisposto, sussistendo una delle ipotesi richiamate alla precedente lettera b), l'indennità di accesso compete con effetto dal 10 aprile 1982, nella misura e con i criteri sopra precisati;

d) ai sanitari, cui sia stato conferito incarico con decorrenza 10 aprile 1982 o successiva, l'indennità deve essere erogata dalla data di conferimento dell'incarico.

Si rammenta a tal proposito che, per effetto di quanto previsto al secondo comma dell'articolo 21 dell'Accordo, l'indennità in questione, che alla data del 10 aprile 1982 ammontava a Lit. 295 a chilometro, ha subito le seguenti variazioni:

dal 9 giugno 1982 Lit. 298 a chilometro;

dal 2 luglio 1982 Lit. 304 a chilometro;

(2)

Ciascuna unità provvederà alla determinazione degli importi dovuti per il titolo in questione ai sanitari di cui alle precedenti lettere b), c), d) e dei conguagli passivi da operare a carico dei sanitari di cui alla precedente lettera a) per ciascuno dei periodi 1° gennaio - 4 febbraio 1982 e 5 febbraio - 9 aprile 1982 (nei quali l'indennità è stata provvisoriamente corrisposta, senza franchigia, nelle misure rispettivamente di Lit. 300 e Lit. 295 a chilometro).

Gli importi di cui sopra dovranno essere indicati in un separato modulo delle competenze accessorie, prospetto C, e la trasmissione dei dati via terminale dovrà essere effettuata secondo le modalità e nei termini vigenti per la trasmissione mensile dei dati relativi alle competenze accessorie del personale.

Si rammenta che gli importi stessi sono soggetti a ritenuta I.R.Pe.F. con le modalità previste per la tassazione alla fonte rispettivamente dei redditi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, a seconda del tipo di incarico (a tempo indeterminato o a tempo determinato) conferito al sanitario.

Pertanto, nel caso di incarico a tempo indeterminato, gli importi che risulteranno spettanti in sede di regolazione attivà nei confronti dei sanitari di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed i conguagli passivi nei confronti dei sanitari di cui alla precedente lettera a) concorreranno in sommatoria algebrica alla formazione dell'imponibile erariale in coacervo con la retribuzione del periodo di paga in cui verranno liquidati, imponibile da assoggettare a ritenuta con le aliquote stabilite per i vari scaglioni di reddito, al netto delle ritenute previdenziali.

Viceversa, nel caso di incarico a tempo determinato, gli importi di cui sopra saranno assoggettati alla ritenuta I.R.Pe.F. sulla base della aliquota vigente al momento della liquidazione, al lordo delle ritenute previdenziali.

La presente circolare dovrà essere notificata, con le modalità stabilite dalla circolare n. 3/1973, a tutti i sanitari con incarico d'opera professionale e dovrà inoltre restare affissa agli albi di ufficio per un periodo di quindici giorni.

dal 1° agosto 1982 Lit. 319 a chilometro;

dal 25 settembre 1982 Lit. 323 a chilometro;

dal 4 novembre 1982 Lit. 326 a chilometro;

dal 20 agosto 1983 Lit. 330 a chilometro;

dal 29 dicembre 1983 Lit. 346 a chilometro.

Riferimenti

Documenti correlati

• la predetta riorganizzazione aziendale è stata approvata con efficacia a far data dal primo ottobre 2020 e che la medesima è in fase di implementazione, si rende ancora

- che il compenso veniva determinato nella misura complessiva di € 12.000,00, oltre oneri accessori, a titolo di prestazione temporanea e straordinaria e per il periodo complessivo

- che il compenso veniva determinato nella misura complessiva di € 12.000,00, oltre oneri accessori, a titolo di prestazione temporanea e straordinaria e per il periodo complessivo

[r]

Belgium (French Community – in some schools since the 2017/18 school year), Estonia, France and Finland (with some flexibility in this matter at upper secondary level) are the

Anche qui, essendo f continua e derivabile in ]0, +∞[, dovrà esistere almeno un punto di flesso.. La serie converge, si applicano il criterio del confronto asintotico e il criterio

Utilizzando le tavole si ricava che i quantili della distribuzione normale standardizzata corrispondenti al 25-esimo e al 90-esimo percentile sono -0,67 e 1,28.. Quindi i

b) Indicata con F T(x) la funzione di frequenza cumulata per le automobili tedesche, la percentuale richiesta può essere ottenuta da Sotto ipotesidi uniformità, e Allora,