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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 56 del 26 luglio 1984

Oggetto: Legge 24 novembre 1981, n.689 - "Modifiche al sistema penale". Depenalizzazione delle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. Istituzione dei moduli 170/D.L., 171/D.L., 172/D.L., 173/D.L., 174/D.L., 175/D.L., 176/D.L., 177/D.L.,178/D.L., 179/D.L., 180/D.L., 181/D.L., 182/D.L., 183/D.L., 184/D.L., 185/D.L., 186/D.L., 187/D.L., 188/D.L., 189/D.L., 190/D.L. Modificazioni ed integrazioni del modulo 167/D.L.

Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 23 gennaio 1984, ha approvato ulteriori criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché gli indici di quantificazione contenuti nelle tabelle E,F,G ed H che si allegano unitamente allo "studio" predisposto da questa Direzione generale per il predetto Organo deliberante (all.

n.1).

Ha altresì approvata la modifica di alcuni criteri nonché degli indici di quantificazione delle sanzioni pecuniarie contenuti nello "studio"

e nelle tabelle A, B, C allegati alla circolare n. 20/52 T.U./1983.

Premesso che i principi generali appaiono sufficientemente illustrati nel menzionato "studio" e che specifiche disposizioni sulla materia sono state già impartite con le lettere di questa Direzione generale dell'1 e del 27 gennaio 1984, del 28 marzo 1984 e del 17 aprile 1984, ai fini della corretta applicazione della normativa in oggetto si forniscono ulteriori istruzioni e chiarimenti, precisando che per ogni argomento trattato nella presente circolare, per facilità di consultazione, sono citati articoli di legge e pagine: i primi - ove non diversamente indicato - attengono alla legge n. 689/1981, le seconde al suddetto "studio".

Violazioni formali - articolo 35, 7° comma; articolo 3, 1° e 2° comma, del D.L. n.463/1983 convertito, con modificazioni, nella legge n.638/1983 (pagg. 1, 2 e 3).

A seguito dell'emanazione del D.L. n.463/1983 convertito, con modificazioni, nella legge n.638/1983, gli addetti al servizio ispettivo, qualora riscontrino violazioni formali rientranti nella materia di competenza istituzionale dell'Istituto, procederanno all'accertamento ed alla contestazione delle stesse, compilando il "processo - verbale" di accertamento - mod. 170 D.L. (cfr. fac - simile, all. n. 2) in cui è fatta presente la facoltà per il datore di lavoro di pagare la sanzione amministrativa in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16.

Relativamente alla violazione formale prevista dal 3° comma dell'articolo 3 del D.L. n.463/1983 convertito, con

modificazioni, nella legge n.638/1983, di cui alla tabella H allegata al citato "studio", si rinvia alla successiva, specifica trattazione.

Qualora il datore di lavoro non si avvalga della forma di pagamento in misura ridotta, la Sede inoltrerà rapporto

- mod. 167 D.L. (cfr. fac - simile all. n.3) all'Ispettorato provinciale del lavoro, allegando il "processo - verbale" e la relativa prova della eseguita contestazione o notificazione (sottoscrizione dell'obbligato in caso di contestazione; avviso di ricevimento in caso di notificazione), per consentire allo stesso Ispettorato di procedere all'esazione coattiva della sanzione amministrativa.

Violazioni sostanziali indirette rilevate agli addetti al servizio ispettivo - articolo 35, 3° comma, pag. 4) L'addetto al servizio ispettivo, qualora rilevi violazioni sostanziali indirette, accerterà e contesterà le stesse a mezzo dell'unito "processo - verbale" - mod. 171 D.L.- (cfr. fac - simile all. n.4). Se non vi sia possibilità di quantificare immediatamente l'ammontare dei premi e degli accessori, il funzionario redigerà relazione sull'apposito modello 53 U .V. (che non deve essere sottoscritto dal datore di lavoro) per gli uffici amministrativi della Sede , lasciando "aperto" l'accertamento in attesa di conoscere dagli uffici stessi l'ammontare degli importi dovuti dal datore di lavoro.

Conosciuto l'ammontare dei premi ed accessori nonchè delle sanzioni civili ed amministrative, l'addetto al servizio ispettivo concluderà l'accertamento procedendo alla formale contestazione della violazione con il "processo - verbale" compilando, altresì, il

"verbale di accertamento" - mod 111 X.

Attesa la difficoltà di effettuare la quantificazione immediata dei premi ed accessori, in quanto necessitano diversi elementi quali, ad esempio, quelli attinenti a valutazioni tecnico - tariffarie, in sede di Commissione centrale di coordinamento della vigilanza contributiva, si e convenuto che nell'ipotesi in cui le violazioni in parola siano rilevate da funzionari dell'Ispettorato del lavoro , gli stessi - ove necessario - potrànno chiedere alla Sede competente dell'Istituto l'ammontare dei premi ed accessori dovuti dal datore di lavoro per la violazione commessa.

Violazioni sostanziali indirette rilevate di ufficio (tardiva presentazione della denuncia di esercizio, ovvero della denuncia di modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dalla assicurazione; "verbale di accertamento" trasmesso da altro Ente;

spontanea comunicazione da parte del datore di lavoro di retribuzioni non denunciate).

Nell'ipotesi di violazione sostanziale indiretta la Sede dovrà procedere alla notificazione utilizzando a seconda

dei casi, i mod. 172 D.L. e 173 D.L. e richiedendo contestualmente l'ammontare sia dei premi ed accessori dovuti per il periodo antecedente la tardiva presentazione della denuncia sia delle sanzioni civili (cfr. all. fac - simile nn.5 e 6).

La Sede provvederà inoltre alla segnalazione a questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione degli importi richiesti nonché dei dati afferenti al periodo successivo alla presentazione delle citate denuncie, affinché provveda alla stampa delle comunicazioni inerenti ai provvedimenti che scaturiranno dalle segnalazioni stesse.

Nei casi invece in cui la tardiva denuncia delle modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione non influisca sulla "liquidazione" del premio, si configurerà l'ipotesi di violazione formale per la quale si rinvia alla successiva, specifica trattazione.

Pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa articolo 16 (pagg. 4 e 5) Attese le conclusioni cui è pervenuto il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (cfr. all. n. 1a allo "studio"), per le violazioni sostanziali indirette, a modifica di quanto detto a pagg. 3 della circolare n.20/52/T.U./1983, si precisa che vi e la possibilità per il datore di lavoro di effettuare il pagamento in misura

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ridotta della sanzione amministrativa entro 60 giorni dalla data di contestazione.

Connessione di violazione formale con violazione sostanziale indiretta - articolo 8 (pagg. 7 , 8 e 9 ) Tenuto conto che l'articolo 8 della legge prevede la comminazione di un'unica sanzione amministrativa nell'ipotesi in cui con un'azione od omissione siano violate molteplici disposizioni che prevedono diverse sanzioni amministrative o siano commesse più violazioni della stessa disposizione, si precisa che la tabella allegato D) allo "studio" acclusa alla circolare n. 20/52 T.U./1983 conserva piena validità.

A titolo esemplificativo, si ipotizza che l'addetto al servizio ispettivo rilevi una violazione formale, in quanto non influente sulla contribuzione, autonomamente sanzionabbile come tale (ad es. mancata osservanza della previsione contenuta nell'articolo 156 T.U.): il comportamento potrà configurare l'ipotesi prevista dal citato articolo 8 della legge qualora contemporaneamente si rilevi che il datore di lavoro abbia omesso di denunciare le "retribuzioni specifiche", rendendosi in tal modo responsabile di una seconda violazione, quest'ultima sostanziale indiretta.

L'ammontare della sanzione in tale ipotesi non potrà comunque essere superiore al triplo della sanzione maggiore.

L'accertamento e la contestazione delle violazioni dovranno essere effettuati a mezzo del "processo - variabile" - mod. 174 D.L. (cfr.

fac - simile, all. n. 7).

Termini da indicare nel "processo - verbale" relativo a violazioni sostanziali indirette - articoli 16 e 36; articolo 44 del T.U. (pagg. 4, 5, 6, 7 e 8).

Il "processo - verbale", che ha anche funzione di richiesta formale del premio, degli accessori e delle sanzioni, dovrà contenere i termini entro i quali il datore di lavoro deve effettuare il pagamento delle somme indicate.

Il termine utile per il pagamento di premi ed accessori è di dieci giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione commessa. Sia per il pagamento delle sanzioni civili in misura graduata - in conformità alle vigenti disposizioni - sia per il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa è fissato un termine di 60 giorni decorrenti dalla data di contestazione o di notificazione della violazione commessa.

Si sottolinea che, per le regioni esposte nel richiamato "studio", il termine entro il quale il datore di lavoro potrà effettuare il pagamento di premi ed accessori, senza l'applicazione della sanzione amministrativa relativa alla violazione sostanziale diretta, è di 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. "Contraddittorio" - articolo 18, 1° comma Considerato che l'obbligo del pagamento della sanzione relativa alla violazione sostanziale indiretta sorge nel momento della contestazione, il datore di lavoro potrà avvalersi del "contraddittorio" entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

Qualora dal "contraddittorio" non emergano elementi per l'emissione dell'ordinanza di archiviazione, la Sede dovrà darne comunicazione al datore di lavoro a mezzo del modello 175 D.L. (cfr. fac - simile, all. n. 8).

Ordinanza di archiviazione - articolo 18, 2° comma Nei casi in cui l'accertamento e la contestazione della violazione sostanziale indiretta siano stati operati da funzionari dell'Ispettorato provinciale del lavoro ed a seguito del "contraddittorio" si profili la necessità di emettere l'ordinanza di archiviazione, la Sede, prima di assumere il provvedimento, dovrà prendere opportuni contatti con il competente Ispettorato del lavoro per gli approfondimenti del caso.

Esazione coattiva della sanzione amministrativa relativa a violazione sostanziale indiretta.

Nei casi in cui il datore di lavoro non si sia avvalso della facoltà di effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, sempre che naturalmente non sia intervenuta ordinanza di archiviazione, l'importo della sanzione amministrativa, determinato secondo i criteri di cui alle tabelle allegate al richiamato studio, sarà contenuto nella ordinanza ingiunzione (mod. 5/bis - S.M.), ovvero nella attestazione di credito (mod. 5/ter - S.M.) per la richiesta di decreto ingiuntivo ordinario. Detti moduli saranno stampati a cura di questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione ed inviati alle Sedi alle consuete cadenze.

Contestazione della violazione sostanziale diretta: procedura esonerativa - articolo 36-(pagg. 5 e 6) a modifica di quanto contenuto nelle pagine 2 e 3 della circolare n.20/52 T.U./1983 e di quanto esposto a pagina 29 dello studio allegato alla medesima circolare, per le considerazioni rappresentate nell'attuale studio, la Sede, accertata la violazione sostanziale diretta - consistente nel mancato (parziale o totale) pagamento dei premi ed accessori - contestualmente alla "diffida atti esecutivi", dovrà spedire la lettera di notificazione della violazione (alla cui stampa provvederà questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione) al datore di lavoro adempiente, al quale sarà rappresentata la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'articolo 18, 1° comma (contraddittorio) ed al quale sarà altresì precisato che la sanzione amministrativa non troverà applicazione qualora l'interessato effettui il pagamento dei premi ed accessori - ovvero ne ottenga la rateazione o dilazione - entro 30 giorni dalla notificazione stessa.

Accertamento e contestazione delle violazioni sostanziali dirette da parte degli addetti al servizio ispettivo - articolo 35, 2° comma, (pag. 7).

L'addetto al servizio ispettivo compilerà il "processo - verbale" - mod. 176 D.L.-(cfr. fac - simile all. n.9) e provvederà alla contestazione della violazione rilevata.

La Sede segnalerà i casi in parola a questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione con l'indicazione della data di contestazione o di notificazione affinché detto Servizio non proceda alla emissione della diffida relativa a premi ed accessori e della lettera di notificazione della violazione, ma si limiti a memorizzare detta data per la successiva trattazione del caso nonché per l'emissione della diffida ai fin della richiesta delle sanzioni civili.

Termini da indicare nel processo - verbale relativo a violazioni sostanziali dirette - articoli 35, 2° comma, e 36 (pag. 7) Il "processo - verbale" (mod. 176 D.L.) conterrà l'indicazione del termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di contestazione o di notificazione, entro il quale il datore di lavoro potrà avvalersi della procedura esonerativa di cui all'articolo 36 della legge, nonché esperire il contraddittorio ex articolo 18, 1° comma.

Non potrà, invece, essere indicato il termine per il pagamento della sanzione civile di cui all'articolo 50, 3° comma del Testo Unico, come modificato dall'articolo 2 del D.L. n.463/1983 convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983, poiché il relativo

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ammontare non e al momento determinabile.

Contestazione o notificazione delle violazioni - articolo 14 La contestazione delle violazioni rilevate in sede di accertamento ispettivo dovrà essere effettuata, quando possibile, immediatamente tanto al trasgressore quanto agli obbligati in solido, ex articolo 6 della legge (cfr. fac - simile dei processi - verbali allegati).

Nelle ipotesi in cui non sia possibile - per valide motivazioni - contestare la violazione, si dovrà procedere alla notificazione del processo - verbale a mezzo del mod. 177 D.L. (cfr. fac - simile all. n.10) nei modi indicati a pag.3 della circolare n.20/52 T.U./1983 e nei termini previsti dall'articolo 14 della legge (90 giorni dall'accertamento).

Del pari dovrà procedersi alla notificazione del "processo - verbale" nei casi in cui il trasgressore e/o l'obbligato solidale rifiutino di sottoscrivere il "processo - verbale" stesso.

In quest'ultima ipotesi, peraltro, attesa la natura meramente cautelativa della notificazione, i termini per il pagamento di quanto dovuto decorreranno dalla data della contestazione indicata nel "processo - verbale".

In merito all'individuazione degli obbligati in solido, si richiama il contenuto della circolare n. 70/1982 del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - pagina 4 - (cfr. all. n. 11).

Al riguardo, in attesa che sulla solidarietà intervengano ulteriori, necessari chiarimenti anche da parte della Commissione centrale di coordinamento della vigilanza contributiva, si può soprassedere alla contestazione o notificazione della violazione a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione di Società per le quali è previsto tale Organo (S.p.A., S.r.I. etc.).

Violazioni non rientranti nella competenza dell'Istituto (pag. 3); "verbale di accertamento" mod. 111/X; "verbale di ispezione" mod.

109/X.

Nei casi in cui l'addetto al servizio ispettivo rilevi violazioni formali non attinenti a materia di competenza dell'Istituto, si dovrà inoltrare apposito rapporto - mod. 178 D.L. - (cfr. fac - simile all. n.12) all'Ispettorato provinciale del lavoro accludendo ogni utile documentazione avuto riguardo anche alle istruzioni impartite (cfr. circolare n.55/1969, punto 2.3 dell'allegato n.1).

Qualora venga rilevata una violazione sostanziale non di competenza dell'Istituto, ma di altro Ente, dovrà esserne data comunicazione all'Ente interessato a mezzo del mod. 179 D.L. (cfr. fac - simile all. n.13) e per conoscenza all'Ispettorato del lavoro.

Comunque, in tutti i casi in cui vengano rilevate violazioni sostanziali indirette di competenza dell'Istituto, le copie del modello 111/X

"verbale di accertamento" dovranno essere inviate all'Ispettorato del lavoro ed agli Enti interessati, in allegato al mod. 179/D.L.

Violazioni formali rilevate di ufficio - articolo 35, 7° comma, (pagg. 9 e 10) la notificazione delle violazioni formali rilevate d'ufficio e l'eventuale rapporto all'Ispettorato del lavoro dovranno essere effettuati a mezzo di lettere di comunicazione - modelli 180 D.L. e 181 D.L. - (cfr. fac - simile allegati n. 14 e 15).

La Sede, in particolare, dovrà effettuare la notificazione della violazione agli articoli 28, 5° comma o 24 del Testo Unico, nei confronti dei datori di lavoro che abbiano spedito o presentato tardivamente la dichiarazione delle retribuzioni o che abbiano omesso, in tutto o in parte, la indicazione dei dati richiesti - ad eccezione del codice U.S.L. la cui mancata segnalazione non costituisce violazione alle norme contenute nel Testo Unico - non appena il competente ufficio ne sia venuto a conoscenza.

Per quanto in particolare attiene alla omessa indicazione delle retribuzioni specifiche nei casi in cui la lavorazione presenti il rischio di silicosì e/o asbestosi, la Sede una volta inviata la lettera di notificazione della violazione formale (consistente nella presunta mancata denuncia

di cessazione del particolare rischio), dovrà disporre indagine ispettiva volta ad accertare la sussistenza o meno del rischio stesso.

La comunicazione predetta, ovviamente, non riguarderà le posizioni assicurative per le quali risulti applicato un tasso supplementare silicosi e/o asbestosi ad incidenza fissa.

Questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione, in occasione dell'elaborazione dei provvedimenti di cui all'articolo 28 , 6°

comma del Testo Unico provvederà alla stampa e all'invio alle Sedi delle lettere di notificazione delle violazioni commesse dai datori di lavoro che non hanno inviato la dichiarazione delle retribuzioni.

Qualora la suddetta dichiarazione pervenga dopo l'applicazione del citato provvedimento ex articolo 28, 6° comma del Testo Unico e la stessa evidenzi retribuzioni effettive superiori al doppio del presunto, si dovrà procedere come appresso indicato:

- nell'ipotesi in cui il datore di lavoro , a seguito della contestazione della violazione formale, si sia avvalso dei pagamenti della sanzione amministrativa in misura ridotta, la Sede si limiterà a segnalare a questa Direzione generale

- servizio meccanizzazione la differenza delle retribuzioni come "omissioni salariali";

- nell'ipotesi , invece, in cui il datore di lavoro non abbia effettuato il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta e l'Ispettorato provinciale del lavoro (al quale a suo tempo sia stato inoltrato il rapporto) non abbia ancora instaurato la procedura per l'esazione coattiva dell'importo della sanzione intera, la Sede segnalerà oltre alla differenza delle retribuzioni anche l'ammontare del maggior premio e della sanzione amministrativa intera calcolata in base alla tabella C1.

All'ispettorato del lavoro si farà presente che la violazione, originariamente considerata formale, ricade nella previsione di cui all'articolo 35, 3° comma della legge e che la procedura per l'esazione, della sanzione amministrativa sarà curata dall'Istituto. Giova precisare che nei casi di violazione sostanziale indiretta di cui trattasi nessun'altra contestazione dovrà essere effettuata, atteso che e già stata contestata la violazione all'articolo 28 , 5° comma del Testo Unico.

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La notificazione della violazione formale consistente nel mancato invio delle dichiarazioni delle retribuzioni non sarà effettuata per quelle posizioni assicurative che per l'anno in corso di regolazione risultino memorizzate come tipo "2" (artigiani senza dipendenti).

Qualora, peraltro, dovesse risultare la presenza di dipendenti, la mancata presentazione nei termini della "dichiarazione delle retribuzioni" sarà considerata violazione sostanziale indiretta e trattata alla stregua dei criteri precedentemente illustrati.

Addebito spese - articolo 16 ai responsabili delle violazioni formali e/o sostanziali dovranno essere addebitate le spese sostenute dallo Istituto per la trattazione delle relative pratiche. In particolare quelle esattamente quantificabili in base a specifica (spese postali, di notificazione, ecc.); le altre, da quantificare in base alle tariffe in uso presso i locali uffici giudiziari (spese di fascicolazione , di dattilografia, ecc.) con i quali dovranno essere presi preventivi, opportuni contatti a cura della Sede. Dette spese che saranno indicate nel "processo - verbale", negli atti di notificazione ed in quelli ingiuntivi, dovranno essere corrisposte dal datore di lavoro entro 60 giorni dalla data della notificazione e dovranno essere contabilizzate al capitolo 064.06 "recuperi e rimborsi diversi"

con operazione contestuale e codice di gestione 1.1.0.

Criteri per la determinazione della sanzione amministrativa in misura ridotta ex articolo 16 e della sanzione amministrativa per le violazioni di minore gravità (pagg. 10 e 11).

Per le considerazioni svolte sull'argomento nel citato "studio", gli addetti al servizio ispettivo, nel redigere il "processo - verbale"

mod. 170 D.L., 171 D.L. e 174 D.L. indicheranno, quale sanzione amministrativa ridotta ex articolo 16 un terzo della sanzione massima nelle ipotesi di cui alle tabelle B1, C1 ed E ed il doppio della sanzione minima nelle ipotesi di cui alle tabelle F, G e H.

Per le violazioni di minore gravità (sanzione minima), il relativo importo dovrà essere necessariamente superiore a quello previsto per la sanzione in misura ridotta e, pertanto, nelle citate tabelle è stata prevista quale sanzione minima l'importo della sanzione in misura ridotta maggiorato di un quarto.

Per le violazioni formali non esplicitamente previste nelle tabelle allegate al nuovo studio, la Sede dovrà attenersi, per la quantificazione delle sanzioni, ai criteri contenuti nelle citate tabelle.

Criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative relative a violazioni formali connesse con violazioni sostanziali indirette (pagg. 12 e 13).

Detti criteri, che non necessitano di particolari chiarimenti, sono stati presi a base per la formazione delle tabelle allegate allo studio.

Per quanto, in particolare, concerne le tabelle E ed H, si precisa che, relativamente agli "indici di quantificazione" delle sanzioni, il riferimento al premio anticipato per l'anno in cui sia stata effettuata la violazione è apparso necessario per i casi di posizione assicurativa di nuova istituzione, di aziende che per l'intero anno precedente abbiano sospeso la loro attività, ecc.

In tutte le ipotesi in cui la Sede determini l'importo delle sanzioni in misura ridotta, dovrà essere segnalato a questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione, oltre a tale importo, anche quello relativo alla sanzione in misura intera, tenuto conto che non è possibile a livello di archivio magnetico centrale individuare le singole sanzioni in concreto applicate.

Violazione formale prevista dall'articolo 3, 3° comma, del D.L. numero 463/1983 convertito, con modificazioni, nella legge n.

638/1983: Tabella H.

Ai sensi della suddetta norma, le somme corrisposte dai datori di lavoro a titolo di sanzione amministrativa, sia nei casi di sola violazione formale sia in quelli di connessione con altre violazioni, sono di competenza dell'Istituto e pertanto non dovranno essere devolute alla Cassa depositi e prestiti.

Esse saranno contabilizzate al sotto conto 070/03 con l'indicazione del codice di competenza (C/R) riferito all'esercizio nel quale la sanzione è stata accertata. Per quanto concerne l'accertamento e la contestazione o la notificazione della violazione in parola, l'addetto al servizio ispettivo redigerà apposito "processo - verbale" mod. 182 D.L. e 183 D.L (cfr. fac - simile all. nn. 16 e 17).

Pagamento della sanzione amministrativa

a) Violazione formale

Il versamento degli importi relativi alle sanzioni amministrative dovrà essere effettuato al locale Ufficio del registro - Atti giudiziari, previa esibizione di una copia del "processo - verbale" di accertamento della violazione, ovvero delle comunicazioni costituenti notificazione di violazione formale.

A tale scopo è stata richiamata sul "processo - verbale" e nelle citate comunicazioni la predetta modalità.

In detti atti dovranno essere indicati:

- la norma di legge violata;

- la norma che prevede la sanzione amministrativa;

- l'importo relativo alla sanzione da versare;

- il soggetto cui deve essere devoluta la sanzione

- l'importo delle spese procedurali sostenute;

- il soggetto cui detto importo deve essere devoluto.

In detti atti e altresì prevista l'avvertenza per il datore di lavoro di fornire all'Istituto la prova del pagamento effettuato nei modi e nei termini indicati negli atti stessi.

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Sarà cura dell'Ufficio del registro provvedere a devolvere all'Istituto l'ammontare delle somme riscosse a titolo di spese.

Al riguardo si fa presente che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con nota del 1° febbraio 1984, ha comunicato che il Ministero dalle finanze ha impartito le opportune istruzioni affinché gli Uffici del registro provvedano agli adempimenti di competenza.

b) Violazione sostanziale e violazione formale di cui all'articolo 3, 3° comma, del D.L. n.463/1983 convertito, con modificazioni, nella legge n.638/1983: Tabella H Il versamento della sanzione e delle relative spese procedurali sarà effettuato direttamente all'Istituto.

Modalità di pagamento delle sanzioni, amministrative relative alle violazioni formali previste dall'articolo 3, 3° comma, del D.L.

n.463/1983 convertito, con modificazioni, nella legge n.638/1983 e alle violazioni sostanziali; dei premi ed accessori, i cui importi sono indicati nei processi - verbali.

L'addetto al servizio ispettivo dovrà indicare nei "processi - verbali", ove espressamente previsto, sia il numero di c/c postale entrate della Sede, allegando i bollettini di c/c postale con l'indicazione nella causale di versamento degli elementi idonei alla identificazione dei vari titoli, sia il numero di c/c bancario "entrate" dell'Istituto di credito "cassiere unico" o del suo corrispondente.

Istruzioni operative per le evidenze delle contestazioni e delle notificazioni di violazioni formali.

L'Ufficio o Settore datori di lavoro provvede a:

- inserire gli originali degli atti di contestazione o di notificazione in apposito raccoglitore raggruppati per data di spedizione e, nell'ambito della stessa, in ordine di numero progressivo di posizione assicurativa;

- spillare ai suddetti originali gli avvisi di ricevimento nonché la eventuale copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta;

- inserire in un secondo raccoglitore, secondo il numero progressivo di posizione assicurativa, oppure nel fascicolo di posizione assicurativa, gli atti di contestazione o di notificazione, corredati dai relativi avvisi di ricevimento nonché dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento nei termini della sanzione amministrativa in misura ridotta;

- inviare, trascorsi 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione, al locale Ispettorato del lavoro il rapporto per i casi in cui non sia stato effettuato nei termini il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, onde consentire allo stesso Ispettorato di quantificare la sanzione da richiedere con l'atto ingiuntivo;

- inviare rapporto all'Ispettorato del lavoro con allegati gli atti originali di cui la Sede trarrà preventivamente copia per l'inserimento nel secondo raccoglitore oppure nel fascicolo di posizione assicurativa. Pagamento rateale della sanzione amministrativa - articolo 26.

La richiesta del datore di lavoro di effettuare il pagamento della sanzione amministrativa in forma rateale non potrà concernere la sanzione in misura ridotta ex articolo 16.

Infatti il beneficio previsto da detto articolo presuppone che il pagamento dell'importo ridotto avvenga comunque entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione e non risulta, quindi, compatibile con l'agevolazione del pagamento rateale

dell'importo della sanzione che provoca il superamento di detto limite dei 60 giorni.

Si precisa inoltre, che la sanzione amministrativa ed il debito contributivo, dovranno formare oggetto di distinti piani di rateazione.

Pertanto, l'eventuale decadenza dal beneficio di una delle due rateazioni non esplica effetti sull'altra.

Qualora il datore di lavoro non rispetti il piano di rateazione della sanzione amministrativa, questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione procederà alla rilevazione della irregolarità ed alla predisposizione dell'atto ingiuntivo.

Riflessi della legge n.689/1981 in tema di dilazioni e rateazioni di debiti contributivi L'articolo 36 della legge stabilisce che qualora sia stata presentata domanda di dilazione del pagamento dei premi ed accessori, la sanzione amministrativa si applicherà se il datore di lavoro:

a) ometterà anche un solo versamento alla scadenza fissata dal Istituto;

b) non provvederà al pagamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla comunicazione del rigetto dell'istanza.

Il dettato delle norme su richiamate comporta per l'Istituto l'obbligo di rilevare tempestivamente le irregolarità nei versamenti di cui trattasi, per poter emettere il provvedimento di decadenza dal beneficio della rateazione nonché per l'eventuale notificazione della violazione sostanziale diretta.

Detto obbligo si presenta anche quando l'istanza del datore di lavoro consente all'Istituto di rilevare una violazione e quindi di effettuare la relativa contestazione o notificazione. In concreto potranno verificasi le seguenti ipotesi:

1) l'istanza del datore di lavoro è presentata dopo la contestazione o notificazione della violazione sostanziale

dirette;

2) l'istanza del datore di lavoro è presentata prima della contestazione o notificazione della violazione sostanziale diretta.

Per una più completa esemplificazione delle ipotesi sopra indicate, sarà considerata una richiesta di pagamento contenente premi, e relativa sanzione civile ex articolo 50, 2° o 4° comma, del Testo Unico, come modificato dall'articolo 2 del D.L. n. 463/1983 convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983.

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1.1 In caso di accoglimento dell'istanza, il mancato pagamento nei termini anche di una sola rata comporterà la decadenza dal beneficio ottenuto.

Pertanto, la Sede emetterà il relativo provvedimento, a mezzo del mod. 184 D.L. (cfr. fac - simile all. n. 18), indicando i termini entro cui effettuare il pagamento del residuo debito (10 gg. per premi ed accessori; i giorni ancora utili per sanzioni civili se in misura graduata; 10 gg. Per sanzioni civili se in misura intera) e facendo salva l'applicazione delle sanzioni civili ex articoli 50, 3° comma come modificato dall'articolo 2 del D.L. n. 463/1983 convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983 - e 51 del Testo Unico nonché della sanzione amministrativa ex articolo 35, 2 ° comma, della legge n.689/1981.

La Sede provvederà, altresì, ad effettuare le consuete segnalazioni a questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione ai fini dell'emissione dell'eventuale atto ingiuntivo ovvero della reingiunzione nel caso in cui la rateazione sia stata concessa dopo l'emissione di ingiunzione.

1.2. In caso di reiezione dell'istanza presentata nel termine di 30 giorni previsto dall'articolo 36, la Sede emetterà il relativo provvedimento, a mezzo del mod. 185 D.L. (cfr. fac - simile all. n.19), fissando i termini di 20 giorni entro cui effettuare il pagamento del residuo debito a titolo di premi e accessori senza la comminazione della sanzione amministrativa per violazione sostanziale diretta dei giorni ancora utili per le sanzioni civili se in misura graduata ovvero di 10 giorni se in misura intera, facendo salva l'applicazione delle sanzioni civili ex articolo 50, 3° comma - come modificato dall'articolo 2 del D.L. n.463/1983 convertito, con modificazioni, nella legge n.638/1983-e 51 del Testo Unico.

In caso, invece, di reiezione dell'istanza a mezzo del mod. 186 D.L. (cfr. fac - simile all. n.20) presentata oltre il termine di 30 giorni previsto dall'articolo 36 della legge, il termine per il pagamento di premi e accessori è fissato in 10 giorni, in quanto detto pagamento non rileva ai fini della concreta comminazione della sanzione amministrativa per violazione sostanziale diretta della quale il datore di lavoro è ormai passibile.

La Sede provvederà, altresì, ad effettuare le consuete segnalazioni a questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione per consentire l'emissione dell'eventuale atto ingiuntivo o la reingiunzione nella ipotesi che il datore di lavoro abbia versato un acconto sui titoli già ingiunti. 2.1.1 Nel caso in cui il datore di lavoro ometta anche un solo pagamento nei termini relativo ad una rateazione concessa a seguito di istanza presentata in termini (debiti correnti), la Sede emetterà a mezzo mod. 187 D.L. (cfr. fac - simile all.

n.21) il provvedimento con il quale sarà notificata la violazione sostanziale diretta, la decadenza dal beneficio della rateazione nonché i termini per il pagamento del residuo debito (10 giorni per premi e accessori; 60 giorni per sanzioni civili se in misura graduata; 10 giorni per sanzioni civili se in misura intera). Il provvedimento conterrà anche la riserva di applicazione delle sanzioni civili ex articoli 50, 3° comma - come modificato dall'articolo 2 del D.L. n.463/1983 convertito, con modificazioni, nella legge numero 638/1983 - e 51 del Testo Unico.

La Sede provvederà, inoltre ad effettuare le consuete segnalazioni a questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione per consentire l'emissione dell'eventuale atto ingiuntivo.

2.1.2 Nei casi di accoglimento di istanza presentata ,oltre il termine utile per il pagamento (debiti pregressi) ma entro i 30 giorni previsti dall'articolo 36, contemporaneamente al provvedimento di accoglimento della istanza, la Sede, a mezzo del mod. 188 D.L.

(cfr. fac - simile all. n.22), notificherà la violazione sostanziale diretta. Se il datore di lavoro ometta il pagamento nei termini anche di una sola rata, la Sede, rilevata l' irregolarità, emetterà il provvedimento di decadenza dal beneficio di rateazione a mezzo del mod.

184-D.L., indicando i termini per il pagamento del residuo debito (10 giorni per premi e accessori; i giorni ancora utili per sanzioni civili se in misura graduata; 10 giorni per sanzioni civili se in misura intera).

Il provvedimento conterrà anche la riserva di applicazione delle sanzioni civili ex articoli 50, 3° comma - come modificato dall'articolo 2 del D.L. n. 463/1983 convertito, con modificazioni, nella legge n.638/1983 - e 51 del Testo Unico.

Anche in questo caso la Sede effettuerà le consuete segnalazioni a questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione per consentire l'emissione dell'eventuale atto ingiuntivo.

2.2.1. In caso di reiezione di istanza presentata nei termini (debiti correnti), la Sede emetterà il relativo provvedimento, a mezzo del mod. 189 D.L. (cfr. fac - simile all. n.23), fissando i termini per il pagamento del residuo debito (10 giorni per premi e accessori; 60 giorni per sanzioni civili se in misura graduata; 10 giorni per sanzioni civili se in misura intera). Il provvedimento conterrà anche la riserva di applicazione delle sanzioni civili ex articolo 50, 3° comma - come modificato dall'articolo 2 del D.L. n.463/1983 convertito, con modificazioni, nella legge n.638/1983 - e 51 del Testo Unico.

La Sede effettuerà le consuete segnalazioni a questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione per consentire l'emissione dell'eventuale atto ingiuntivo.

2.2.2. In caso di reiezione di istanza presentata oltre il termine utile per il pagamento (debiti pregressi), contestualmente al relativo provvedimento, mod. 190 D.L. (cfr. fac - simile allegato n.24), la Sede contesterà la violazione sostanziale diretta, fissando i termini per il pagamento del residuo debito (10 giorni per premi e accessori; i giorni ancora utili per sanzioni civili se in misura graduata; 10 giorni per sanzioni civili se in misura intera).

La Sede effettuerà anche le consuete segnalazioni a questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione per consentire l'emissione dell'eventuale atto ingiuntivo.

Nel far presente l'impossibilità, allo stato, di gestire la rateazione dei debiti in esame in forma centralizzata, si rende necessario che le Sedi curino direttamente la gestione di dette rateazioni: allegando al provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateazione (mod. 9-S.M. ) da inviare in tempo utile ai datori di, lavoro, i bollettini di conto corrente in numero pari a quello delle rate concesse ed indicando in detti bollettini, nello spazio riservato alla "causale del versamento", i seguenti dati, a seconda dei casi: rateazione debito pregresso, ovvero rateazione debito corrente.

Allo scopo di rilevare i mancati pagamenti nei termini delle singole rate l'Ufficio o Settore datori di lavoro deve provvedere a:

- inserire copia dei modelli 9-S.M. e dell'eventuale atto di notificazione della violazione sostanziale diretta in apposito raccoglitore raggruppandoli in ordine di numero progressivo di posizione assicurativa;

(7)

- annotare nel secondo prospetto del mod. 9-S.M.la in corrispondenza dei rispettivi ratei, la data di pagamento e l'importo;,

- estrarre dal raccoglitore, mensilmente, le copie dei modelli 9-S.M. per i quali emerga che:

a) il versamento della rata in scadenza non risulti effettuato nei termini e/o per l'importo previsto dal piano di rateazione;

b) tutti i pagamenti previsti dal piano di rateazione siano stati eseguiti nei termini e per gli importi richiesti;

- allegare il mod. 9-S.M. di cui al punto a) alla copia del provvedimento di decadenza dal beneficio della rateazione e del eventuale atto di notificazione della violazione sostanziale diretta;

- inserire in un secondo raccoglitore, secondo il numero progressivo di posizione assicurativa, oppure nel fascicolo disposizione assicurativa, la copia di detto provvedimento di decadenza ed eventuali, relativi allegati (notificazione della violazione sostanziale direttala mod. 9-S.M. di cui ai punti a) e

b).

In merito alla misura degli interessi che dovranno essere applicati ai titoli oggetto di rateazione, si precisa che:

- sono soggetti all'applicazione degli interessi di rateazione di cui al D.L. 29 luglio 1981, n.402, convertito con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537: premi, addizionali, sanzioni civili, interessi di qualsiasi natura già scaduti ,sopra premio ex articolo 28, 2° comma, del Testo Unico;

- sono da assoggettare, invece, agli interessi nella misura, legale del 5% : spese di accertamento ex articolo 28, 6°, comma, del Testo Unico nonché quelle (già ricordate) per l'accertamento delle violazioni previste dalla legge n.689/1981 e spese legali;

- non sono da assoggettare ad alcun interesse le sanzioni amministrative nonché i contributi associativi o per assistenza contrattuale.

Moduli di nuova istituzione:

La compilazione dei moduli di nuova istituzione indicati nell'oggetto non necessita di particolari istruzioni.

Peraltro, per quanto concerne il numero di esemplari dei moduli inerenti il "processo - verbale" questi dovranno essere in numero tale da garantire:

- consegna od invio di una copia al datore di lavoro;

- consegna od invio di copie agli obbligati solidali;

- consegna di un esemplare, all'Ufficio o Settore datori di lavoro della Sede;

- invio, nell'ipotesi di violazioni formali, di un esemplare all'Ispettorato del lavoro.

In merito, inoltre, al numero delle lettere di notificazione di violazioni sostanziali (mod. 172 D.L. e 173 D.L.), le stesse dovranno essere compilate in duplice esemplare uno per la notificazione al datore di lavoro, l'altro per gli atti d'ufficio.

La lettera di notificazione di violazioni formali rilevate d'ufficio (mod. 180 D.L.) è quella che sarà stampata da parte del Servizio meccanizzazione in occasione dei provvedimenti ex articolo 28, 6° comma, del Testo Unico, saranno predisposte in tre esemplari:

uno per la notificazione al datore di lavoro, uno per l'invio all'Ispettorato del lavoro, l'ultimo per gli atti d'ufficio.

L'esemplare previsto per l'Ispettorato del lavoro in tutti i casi sopra considerati dovrà essere utilizzato solo nell'ipotesi di mancato pagamento dell'importo della sanzione relativa a violazioni formali in misura ridotta.

Le Sedi dovranno segnalare alla Tipografia INAIL di Milano il fabbisogno dei moduli. In attesa, peraltro, della effettiva disponibilità, le Sedi si dovranno avvalere di fac - simile direttamente riprodotti, osservando le modalità ed i limiti di competenza di cui alle circolari n. 54/1979, n. 36/1982 e n. 4/1983.

Uso dei moduli in vigore:

- Verbale di accertamento mod. 111-X; verbale di ispezione mod. 109-X.

Per quanto concerne l'uso dei mod. 111-X e 109-X restano in vigore, sino a nuove disposizioni, le istruzioni impartite con la circolare n. 55/1969 e con le lettere circolari numero 30/1972 e n. 73/1972.

Nota tecnica.

Le istruzioni tecniche contenute nella circolare n.20/52 T.U./1983 devono intendersi abrogate per la parte relativa alla segnalazione delle sanzioni amministrative in merito alle quali si formula riserva di apposite istruzioni non appena la procedura meccanografica prevista sarà operante.

Fino a quando le Sedi non disporranno di dette istruzioni gli importi delle sanzioni amministrative e delle spese saranno gestiti direttamente dalle Sedi atteso che allo stato, le relative segnalazioni non possono essere acquisite nell'archivio magnetico.

In merito alle inadempienze di cui all'articolo 50, 2° comma del Testo Unico, giova ricordare che per l'inoltro delle segnalazioni dovranno essere osservate le seguenti procedure:

(8)

1° INVIO - mod. 1-S.M. codice di funzione "N" con l'indicazione di tutti i dati utili per la determinazione dei premi dovuti dalla data di inizio della prima rata, ad eccezione della SK 04 la cui validità dovrà essere analoga a quella di decorrenza della posizione assicurativa.

Per il buon esito della segnalazione e determinante che in tale modello non siano indicati i dati riferiti al periodo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di inizio della prima rata.

2° INVIO - mod. 8-S.M. codice di funzione "I" per l'inserimento degli importi determinati e richiesti dalla Sede, da trasmettere il mese successivo. Infatti, la contestuale elaborazione delle segnalazioni sopra illustrate determinerebbe lo scarto di tutte le registrazioni proposte.

Per quanto non diversamente disposto rimangono in vigore le istruzioni contenute nella citata circolare n.20/52 T.U./1983.

All.: n.24

Allegato n. 1 alla circolare n. 56/56/T.U./1984.

INDICE

I - POTERI DI ACCERTAMENTO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ISPETTIVO pag. 1

- ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI -

Rapporto all'Ispettorato del lavoro pag. 2

- VIOLAZIONI FORMALI NON RIENTRANTI NELLA MATERIA DI COMPETENZA DELL'I.N.A.I.L. pag. 3

- ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI SOSTANZIALI INDIRETTE - Applicabilità dell'art. 16 della legge alle violazioni sostanziali indirette - Procedura esonerativa di cui all'art. 36 per le violazioni sostanziali dirette pag. 4

- ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI SOSTANZIALI DIRETTE DA PARTE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ISPETTIVO pag. 7

- CONNESSIONE DI VIOLAZIONE FORMALE CON VIOLAZIONE SOSTANZIALE INDIRETTA - DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE pag. 7

II - VIOLAZIONI FORMALI RILEVATE D'UFFICIO RIENTRANTI NELLA MATERIA DI COMPETENZA DELL'I.N.A.I.L. pag. 9

III - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA IN MISURA RIDOTTA EX ART. 16 DELLA LEGGE E DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER LE VIOLAZIONI DI MINORE GRAVITÀ' pag. 10

IV - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI FORMALI CONNESSE CON VIOLAZIONI SOSTANZIALI INDIRETTE pag. 152

V - ADDEBITO SPESE pag. 13

N.B. - Nel testo della presente gli articoli della legge n.689/1981 sono citati senza riferimento specifico alla stessa; gli articoli del T.U.

invece sono sempre indicati con esplicito riferimento al medesimo (T.U.) Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"

Depenalizzazione delle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie

I - POTERI DI ACCERTAMENTO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ISPETTIVO L'art. 3 del D.L. n.463/1983 convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983 ha tra l'altro esteso ai funzionari degli istituti previdenziali addetti al servizio ispettivo tutti i poteri spettanti in materia di previdenza e assistenza sociale agli ispettori del lavoro, ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni, precisando, peraltro, che a detti funzionari non compete la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Da ciò consegue che gli addetti al servizio ispettivo dell'Istituto, oltre al potere di procedere all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni sostanziali, sia dirette che indirette (art. 35, 2°, 3° comma), compete anche il potere di accertare e constatare le violazioni non connesse con l'omissione totale o parziale del versamento dei premi ed accessori (art. 35, 7° comma, della legge) cioè le violazioni formali, purche dette violazioni rientrino nella materia di competenza istituzionale del I.N.A.I.L.

In relazione alla normativa predetta, nonché alle conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione centrale di coordinamento della vigilanza contributiva istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli addetti al servizio ispettivo dovranno procedere all'accertamento ed alla contestazione sia delle violazioni formali sia delle violazioni sostanziali (dirette e indirette).

A) ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI

Gli addetti al servizio ispettivo, qualora rilevino violazioni formali rientranti nella materia di competenza dell'Istituto, procederanno alla compilazione del "processo - verbale" di accertamento ed alla contestazione della violazione riscontrata, facendo presente al datore di lavoro interessato la possibilità di pagamento all'Ufficio del registro, entro 60 giorni dalla contestazione stessa ovvero dalla notificazione, della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 16 della legge.

- Rapporto all'Ispettorato del lavoro:

(9)

Qualora il datore di lavoro non si avvalga della citata forma di pagamento in misura ridotta, della citata forma di pagamento in misura ridotta, la Sede provvederà, ai sensi del art. 17, ad inoltrare rapporto all'Ispettorato del lavoro allegando copia del "processo - verbale" e la relativa prova del eseguita contestazione o notificazione.

Nel caso che le violazioni formali non attengano a materia di competenza dell'Istituto, dovrà essere fatto rapporto all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, allegando ogni utile documentazione per consentire allo scopo di procedere direttamente alla contestazione della violazione riscontrata.

C) ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI SOSTANZIALI INDIRETTE

Nei casi di violazioni sostanziali indirette l'addetto al servizio ispettivo, rilevata la violazione e qualora non sia in grado di quantificare immediatamente l'importo dei premi ed accessori dovuti, redigerà apposita relazione.

Determinato detto ammontare, concluderà l'accertamento contestando formalmente la violazione al datore di lavoro con il "processo - verbale".

- Applicabilità del art. 16 della legge alle violazioni sostanziali indirette

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (cfr. circolare n. 74/1983 art. 1) ha stabilito che la violazione sostanziale indiretta non soggiace alla procedura esonerativa di cui al art. 36 della legge (esclusiva delle violazioni sostanziali dirette), bensì alla forma di pagamento in misura

ridotta prevista dal art. 16 della legge stessa. Ciò posto, l'addetto al servizio ispettivo, nel contestare con

"processo - verbale" la violazione in parola, fisserà al datore di lavoro il termine di 60 giorni entro cui poter effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta e, contestualmente, fisserà il termine di 30 giorni entro il quale - ai sensi del art. 36 della legge - effettuare il pagamento dei premi ed accessori senza incorrere nell'ulteriore sanzione amministrativa prevista dall'articolo 35, 2°

comma, della citata legge.

- Procedura esonerativa di cui al art. 36 per le violazioni sostanziali dirette.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nonché la citata Commissione centrale di coordinamento della vigilanza contributiva hanno chiarito che la "scadenza" di cui al art. 36 della legge in parola coincide con la data di contestazione o notificazione della violazione sostanziale diretta.

Pertanto, a modifica di quanto contenuto, sul punto, nello "studio" allegato alla deliberazione del Consiglio di amministrazione del 13 settembre 1982, una volta accertata la violazione sostanziale diretta, la Sede, contestualmente alla "diffida atti esecutivi", notificherà la violazione al datore di lavoro inadempiente al quale sarà fatta presente la facoltà di avvalersi della procedura di cui al art. 18, 1°

comma, (contraddittorio) ed al quale sarà precisato che la sanzione amministrativa non troverà applicazione qualora, entro 30 giorni dalla notificazione stessa, egli effettui il pagamento dei premi ed accessori ovvero ne ottenga la rateazione o dilazione.

Da quanto sopra discende che la contestazione della violazione sostanziale diretta è ammissibile solamente nei casi di mancato pagamento (parziale o totale) dei premi e accessori e non anche nei casi di ritardo pagamento degli stessi. Ciò in quanto in dette ultime ipotesi la violazione non è più in atto, essendo stata sanata con il pagamenti, sin pure tardivo, prima dell'accertamento e, quindi, non è possibile di contestazione e comminazione della sanzione amministrativa.

D) ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI SOSTANZIALI DIRETTE DA PARTE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ISPETTIVO

Qualora gli addetti al servizio ispettivo rilevino il mancato pagamento (parziale o totale) dei premi e accessori, gli stessi procederanno alla compilazione del "processo - verbale" di accertamento ed alla contestazione della violazione riscontrata, facendo presente al datore di lavoro la possibilità di avvalersi della procedura di cui al art. 18, 1 ° comma, nonché della

procedura esonerativa di cui al art. 36 della legge.

E) CONNESSIONE DI VIOLAZIONE FORMALE CON VIOLAZIONE SOSTANZIALE INDIRETTA - DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE

Se l'addetto al servizio ispettivo accerta una violazione formale e ne rileva la connessione con una violazione sostanziale indiretta, procede con "processo - verbale" alla contestazione di entrambe, facendo presente al datore di lavoro che potrà effettuare entro 60 giorni il pagamento della sanzione ridotta ai sensi del art. 16 e calcolata in base ai criteri fissati dal art. 8.

L'art. 8 della legge stabilisce che chi, con una azione od omissione, viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo.

In concreto, ai sensi del art. 16, una volta quantificate le singole sanzioni in misura ridotta (pari alla 3^ parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione editale), dovrà essere richiesto al datore di lavoro l'importo derivante dalla somma delle sanzioni ridotte aumentata di un decimo della sanzione più elevata, così come previsto nella tabella allegato D) alla deliberazione del Consiglio di amministrazione del 13 settembre 1982.

Nell'ipotesi di mancato pagamento in misura ridotta della sanzione come sopra calcolata, attesa la connessione della violazione formale con la violazione sostanziale indiretta, si

procederà all'esazione coattiva, mediante ordinanza ingiunzione ovvero decreto ingiuntivo ordinato emessi dall'Istituto, della sanzione amministrativa il cui importo sarà determinato con l'applicazione dei criteri indicati nelle tabelle E, F, G e H (cfr. all. 2, 3, 4, e 5 di seguito esposti). Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro, oltre a non aver pagato la sanzione in misura ridotta, ometta il pagamento dei premi ed accessori entro il termine di cui al art. 36 della legge n. 689/1981, l'atto ingiuntivo conterrà gli importi del debito

(10)

contribuito, delle sanzioni civili nonché delle sanzioni amministrative relative alle violazioni formali, sostanziali indirette e dirette, il cui ammontare sarà determinato ai sensi del art. 8 della legge.

II - VIOLAZIONI FORMALI RILEVATE D'UFFICIO RIENTRANTI NELLA MATERIA DI COMPETENZA DELL'I.N.A.I.L.

Nell'ipotesi in cui le violazioni formali siano accertate in base ad atti in possesso degli uffici, la Sede provvederà ad effettuare la notificazione delle violazioni stesse, facendo presente al datore di lavoro interessato la possibilità di avvalersi del pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi del art. 16 della legge.

Qualora il datore di lavoro non si avvalga di detto beneficio dovrà essere trasmesso rapporto all'Ispettorato del lavoro.

Qualora, successivamente, la violazione si rilevi di natura sostanziale, per avere l'inadempienza comportato anche una omissione dovrà essere applicata se il datore di lavoro si sarà avvalso del pagamento in misura ridotta della sanzione.

Nell'ipotesi in cui, invece, il datore di lavoro non si sia avvalso di detto beneficio, dovrà essere comunicato all'Ispettorato del lavoro che il rapporto a suo tempo trasmesso riguarda una violazione sostanziale anziché formale e che, pertanto, l'Istituto provvederà all'esazione coattiva dell'importo della sanzione stessa.

III - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA IN MISURA RIDOTTA EX ART. 16 DELLA LEGGE E DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER LE VIOLAZIONI DI MINORE GRAVITÀ'

L'art. 16 della legge prevede che entro 60 giorni possa essere effettuato "il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale ...."

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, recependo anche l'orientamento già manifestato dalla ricordata Commissione centrale di coordinamento della vigilanza contributiva, con l'unità lettera del 19 novembre 1983 (cfr. all. 6) ha, peraltro, chiarito che, nei casi in cui le ammende ora depenalizzate non prevedono un "minimo", il suddetto pagamento in misura ridotta non può che consistere nel versamento della terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.

Detto criterio è da seguire anche per la determinazione dell'ammontare della sanzione amministrativa per la violazione di minore gravità.

In relazione a quanto sopra, le tabelle A, B e C, allegate allo "studio" approvato con la ricordata deliberazione del 13 settembre 1982, sono, quindi, sostituite dalle nuove, unite tabelle che, per non ingenerare possibili equivoci, assumono la classificazione A1, B1, C1 (cfr. allegati n. 7, 8, 9).

IV - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI FORMALI CONNESSE CON VIOLAZIONI SOSTANZIALI INDIRETTE

Le disposizioni di legge che prevedono sanzioni amministrative per violazioni formali di competenza dell'istituto, che possono essere connesse con violazioni sostanziali indirette, sono l'articolo 19, 2° comma, T.U.; l'art. 26, ultimo comma, T.U., come modificato dal art. 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153; l'art. 156 T.U., in relazione agli art. 20, 140 e 176 T.U.; l'art. 3 del D.L.12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983.

Per la concreta determinazione dell'importo delle sanzioni in esame, si è avuto riguardo alla:

a) - gravità della violazione;

b) - personalità del datore di lavoro.

Non sono state, invece, prese in considerazione l'opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione ne le condizioni economiche del datore di lavoro, in quanto tali circostanze appaiono ininfluenti in tema di violazioni formali.

Per la valutazione della gravità della violazione si è avuto riguardo, in relazione alle diverse fattispecie, all'entità dei premi, al numero dei dipendenti assicurati, ovvero alla durata dell'inadempienza.

Per la valutazione della personalità del datore di lavoro si è tenuto conto della recidivanza nella violazione e non anche della "buona fede", non apparendo invocabile tale principio per le violazioni in argomento.

V - ADDEBITO SPESE

Ai responsabili delle violazioni, sia formali sia sostanziali, dovranno essere addebitate le eventuali spese sostenute dall'Istituto per la trattazione delle relative pratiche. In particolare, quelle esattamente quantificabili in base a specifica (spese postali, per notificazioni, ecc..); le altre da quantificare in base alle tariffe in uso presso i locali uffici giudiziari (spese di fascicolazione, di dattilografia, ecc.)

Allegato alla circolare 56/56 1984

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Allegato n. 1

Roma, 6 giugno 1983 circolare n. 74/83 Div. VII - Sez. II

(11)

OGGETTO: Legge n. 689 del 24 novembre 1981 - Chiarimenti operativi.

AGLI: Ispettorati Regionali Provinciali del lavoro

LORO SEDI e p. c.

Alla Direzione Generale della Provincia e Assistenza Sociale

SEDE Al Capo del Servizio preposto al Coordinamento degli Ispettorati del Lavoro

SEDE Alla Regione Siciliana

Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale PALERMO

Alle Province Autonome di Trento e Bolzano - Ispettorati Provinciali del Lavoro TRENTO - BOLZANO All'I.N.P.S. - Direzione Generale

ROMA All'I.N.A.I.L. - Direzione Generale ROMA

Ai Dirigenti con funzioni

Ispettive

SEDE

All'Ispettorato Medico Centrale

del Lavoro

SEDE

Al. C.E.A.D.

SEDE

Terminata la prima fase attuativa della legge in oggetto indicate, gli Ispettorati Regionali del Lavoro, in ossequio a quanto disposto con circolare n. 70/82, hanno fornito alla scrivente ampi resoconti sull'attività di vigilanza svolta in materia, e, nel commentarne effetti e conseguenze, espresso alcune considerazioni su particolari aspetti operativi.

Sulla scorta dei contenuti delle suddette relazioni, sono stati esaminati attentamente alcuni problemi, ritenuti di particolare rilevanza per la condotta ed operativita degli uffici, ai quali si reputa necessario dare una immediata, prima soluzione.

Ciò in quanto la definizione di detti aspetti, vivamente sollecitata da più parti, arrecherà sensibile beneficio all'attività ispettiva a, oltremodo appesantita dalla più complessa metodologia operativa introdotta dalla normativa in argomento.

In particolare, dalle predette relazioni, sono emerse perplessità sulla corrette applicazione del art. 35 (violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie), in relazione alle istruzioni a suo tempo impartite con la surrichiamata circolare.

Alla luce di un maggiore approfondimento della problematica insorta, si è ritenuto opportuno addivenire ad ulteriori conclusioni e chiarimenti in merito, che trovano peraltro rispondenza nella concreta realtà operativa.

E' stato fatto presente che le violazioni ex 3° comma dell'articolo in parola, rimarrebbero impunite, se sanate ai sensi del art. 36;

detto articolo, infatti, sembra più logico riferirsi esclusivamente alle violazioni strettamente attinenti alle omissioni contributive (2°

comma) e non anche alle altre violazioni da cui le prime derivino (omesse o errate registrazioni sul libro matricola o sul libro paga, etc.).

Al riguardo devesi anzitutto osservare che non sempre e necessariamente le violazioni previste dal 2° e 3° comma del art. 35, sono tra loro connesse; esiste , pertanto, una autonomia tra di esse.

Non solo, ma sottoporre le infrazioni di cui al 3° comma alla procedura esonerativa del art. 36 (in uno a quella ex 2° comma significa costituire una situazione di favore per il trasgressore rispetto a quella in cui si trovano coloro che hanno effettuato le prescritte registrazioni, pur risultando essere in regola con i versamenti contributivi.

Questi ultimi infatti, salvo diffida ad effettuare le registrazioni, sono sempre tenuti a pagare le previste sanzioni, anche in misura ridotta.

Per le motivazioni di cui sopra, si ritiene pertanto che le violazioni ex 3° comma, debbano essere perseguite applicando le sanzioni per le stesse previste anche nel caso di cui si accerti la connessione con l'omesso versamento dei contributi e premi; ammettendo, peraltro, la possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa ex art. 16.

Da quanto precede deriva che l'art. 36 della legge n. 689/81 deve essere applicato soltanto per le violazioni consistenti nella omissione totale o parziale del versamento dei contributi e premi.

In conseguenza di tale impostazione interpretativa si invitano codesti Ispettorati ad adottare la seguente procedura operativa nel caso si riscontrino, nell'espletamento del' attività di vigilanza, infrazioni alle norme di cui al 2° e 3° comma dell'art. 35:

(12)

- contestazione e notifica per le infrazioni di cui al 3° comma (omesse o infedeli registrazioni sui libri paga e matricola), e contestuale contestazione e notifica per gli illeciti di cui al 2° comma (omesso versamento di contributi e premi);

- assegnazione di due termini per la regolarizzazione; l'uno di 60 giorni ex art. 16 per il primo illecito, l'altro di 30 giorni ex art. 36 per il secondo illecito (omissioni contributive);

- allo scadere dei 60 giorni senza che sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ex art. 16, deve essere redatto il rapporto di cui all'art. 17 che sarà trasmesso agli Istituti assicuratori per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione ai sensi del 3° comma dell'art.35;

nel rapporto dovrà essere eventualmente evidenzierà la coesistenza dei due illeciti.

In relazione alla modulistica operativa di cui qualche ufficio ha lamentato la mancata fornitura, si informa che la scrivente ha predisposto, desumendoli da quelli proposti da codesti uffici, appositi moduli che sono tuttora all'esame della Commissione per lo snellimento delle procedure e che, si presume, possano essere consegnati tramite le Intendenze di Finanza con il fabbisogno stampati per l'anno 1984.

Per superare tali momentanee difficoltà, si invitano tutti gli uffici a continuare ad utilizzare gli stampati attualmente in dotazione.

Come già preannunciato con la circolare n. 10/83, del 27 gennaio 1983, i contatti con il Ministro del Tesoro -

Ispettorato Generale del Bilancio, si sono conclusi con l'assicurazione della istituzione di un apposito capitolo di bilancio denominato

"Spese connesse al sistema sanzionatorio amministrativo - legge 24 novembre 1981 n. 689" che si auspica vedere attuato per il secondo semestre del corrente anno, con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio finanziario dell'anno 1983.

Si cogli l'occasione, per ricordare il rispetto scrupoloso delle istruzioni impartite con la predetta circolare n. 10/83, sulle modalità di versamento delle sanzioni amministrative e delle relative spese di notifica.

Al riguardo, in attesa della utilizzazione dei fondi che saranno stanziati sul capitolo sopraccitato, si invitano tutti gli uffici ad adottare al massimo, per la notifica degli atti, il sistema postale come previsto dalla recente legge n. 890 del 20 novembre 1982.

Per quanto concerne la formazione dei ruoli per l'esazione coattiva delle sanzioni amministrative e delle relative connesse spese di procedura, si fa riserva di fornire apposite istruzioni, non appena saranno chiariti alcuni aspetti operativi con i dicasteri interessati.

Nel frattempo si concorda con le iniziative in materia intraprese da taluni uffici.

Le altre osservazioni e suggerimenti proposti, formeranno oggetto di ulteriori disposizioni non appena, come premesso, la attività concreta di vigilanza fornirà ulteriori elementi idonei per la loro univoca definizione, in considerazione della frammentarietà e discordanza riscontrate nella loro disposizione.

Si resta in attesa di un cenno di ricezione ed adempimento.

Allegato 1b alla circolare n. 56/56 T.U./1984

TABELLA E

Sanzione prevista dall'art. 19, 2° comma, Testo Unico, in relazione all'art. 19, 1° comma, Testo Unico.

Rifiuto di fornire agli incaricati dell'INAIL le notizie richieste.

La SANZIONE è prevista in un minio non inferiore a lire 4.000 (art. 10 legge n.689/1981) ed un massimo di L. 360.000.

Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, l'importo della sanzione in misura ridotta è, comunque, pari a 1/3 di quella massima e cioè L. 120.000.

Nel caso in cui non vi sia stato pagamento in misura ridotta, la sanzione applicabile per le violazioni di minore gravità (sanzione minima) deve essere necessariamente d'importo superiore a quella in misura ridotta.

Pertanto, in analogia ai criteri seguiti per tener conto degli elementi da valutare per la quantificazione della sanzione, la sanzione prevista per le violazioni di minore gravità e calcolata mediante l'aumento di 1/4 della sanzione ridotta, così ottenuto L. 150.000.

ELEMENTI DA VALUTARE INDICI DI QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

1) Gravità 8°/°° dei premi complessivi relativi all'esercizio

precedente l'anno della violazione.

In mancanza dei premi liquidati per l'anno precedente, si dovrà fare riferimento al premio anticipato dovuto per l'anno cui si riferisce la violazione.

2) Personalità =

1^ Recidiva nel triennio precedente

2^ Recidiva nel triennio precedente

Aumento di 1/4

Aumento ulteriore di 1/4

(13)

Allegato 1c alla circolare n. 56/56 T.U./1984

TABELLA F

Sanzione prevista dall'art. 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che ha modificato l'articolo 26, ultimo comma, Testo Unico.

Mancata conservazione dei libri paga e matricola per 10 anni dall'ultima registrazione o, se mai usati, dalla data di vidimazione.

La sanzione è prevista in un importo tra un minimo di lire 30.000 ed un massimo di lire 150.000 e viene graduata in misura direttamente proporzionale per ogni anno di mancata conservazione.

Ai sensi del art. 16 della legge n. 689/1981, l'importo della sanzione in misura ridotta è pari ad 1/3 di quella massima e cioè lire 50.000.

Nel caso in cui non vi sia stato pagamento in misura ridotta, la sanzione applicabile per la violazione di minore gravità (sanzione minima) deve essere necessariamente d'importo superiore quella in misura ridotta.

Pertanto, in analogia ai criteri seguiti per tener conto degli elementi da valutare per la quantificazione della sanzione, la sanzione prevista per le violazioni di minore gravità e calcolata mediante l'aumento di 1/4 della sanzione ridotta, così ottenendo lire 62.500.

Allegato 1d alla circolare n. 56/56 T.U./1984

TABELLA G

Sanzione prevista dal art. 176 Testo Unico.

Mancato raggruppamento sul libro paga, per riparti di lavoratori soggetti al rischio silicosi e/o asbestosi, in relazione agli articoli 20, 140 e 156 Testo Unico.

La SANZIONE è prevista in un importo tra un minimo di lire 6.000 ed un massimo di lire 60.000 per ogni lavoratore; non potrà comunque superare complessivamente L. 240.000.

Ai sensi del art. 16 legge n. 689/1981, l'importo della sanzione in misura ridotta è pari al doppio del minimo e cioè L. 12.000.

Nel caso in cui non vi sia stato pagamento in misura ridotta, la sanzione applicabile per la violazione di minore gravità (sanzione minima) deve essere necessariamente d'importo superiore a quella in misura ridotta.

Pertanto, in analogia ai criteri seguiti per tener conto degli elementi da valutare per la quantificazione della sanzione, la sanzione prevista per le violazioni di minore gravità e calcolata mediante l'aumento di 1/4 della sanzione ridotta, così ottenendo lire 15.000.

ELEMENTI DA VALUTARE INDICI DI QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 1) Gravità

1^ Periodo di mancata conservazione di 9 anni

2^ Periodo di mancata conservazione di 8 anni

3^ Periodo di mancata conservazione di 7 anni

4^ Periodo di mancata conservazione di 6 anni

5^ Periodo di mancata conservazione di 5 anni

6^ Periodo di mancata conservazione di 4 anni

7^ Periodo di mancata conservazione di 3 anni

8^ Periodo di mancata conservazione di 2 anni

9^ Periodo di mancata conservazione di 1 anni

Fino a tre anni di inadempienza, 62.500; per l'inadempienza riguardante 4 anni 75.000; in sanzione aumenta di 15.000 per ogni anno successivo di mancata conservazione.

2) Personalità =

1^ Recidiva nel triennio

2^ Recidiva nel triennio

Aumento di 1/4

Aumento ulteriore di 1/4

ELEMENTI DA VALUTARE INDICI DI QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 1) Gravità L. 15.000 per lavoratore soggetto al rischio silicosi

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