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Formulario E 121 "Attestato per l'iscrizione dei titolari di pensione o rendita e per la tenuta degli inventari"

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 41 del 30 giugno 1989

Oggetto: Regolamenti C.E.E. nn. 1408/1971 e 574/1972. Formulario E 121 "Attestato per l'iscrizione dei titolari di pensione o rendita e per la tenuta degli inventari".

L'articolo 29 del Regolamento n. 574/1972, applicativo dell'articolo 28 del regolamento C.E.E. n.

1408/1971, prevede che il titolare di rendita o pensione ha diritto all'assistenza sanitaria nel Paese dove ha trasferito la propria residenza, presentando un attestato (formulario E 121) che certifichi il diritto a tale assistenza per se e per i suoi familiari, ai sensi della legislazione del Paese dal quale è erogata la rendita o la pensione.

L'Istituzione italiana tenuta a rilasciare il suddetto attestato e la U.S.L., competente territorialmente, nell'ipotesi in cui l'interessato chieda il rilascio del formulario stesso prima del trasferimento della propria residenza in un Paese comunitario.

Ove l'interessato si trasferisca all'estero senza chiedere preliminarmente alla U.S.L. il formulario E 121, la competenza al rilascio e del Ministero della sanità.

Al fine di consentire l'iscrizione degli interessati nei registri delle Istituzioni estere per fruire dell'assistenza sanitaria, la Sede INAIL che riceva il formulario E 121 dal Ministero della sanità o da una U.S.L. dovrà restituirlo al mittente:

a) compilato nei riquadri 2 (punti 2.1, 2.2, 2.3), 3 e 4 della parte A, qualora eroghi una rendita diretta o ai superstiti;

b) non compilato, ma con la precisazione che l'interessato non è titolare di rendita, qualora non venga erogata alcuna rendita.

Ove la richiesta di rilascio del formulario E 121 venga avanzata direttamente dall'interessato dopo il trasferimento all'estero oppure da una Istituzione straniera, la Sede dovrà inoltrare con la massima sollecitudine la richiesta in parola al Ministero della sanità - Ufficio per l'Attuazione del Servizio Sanitario Nazionale - Div.VII - Piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 ROMA EUR, corredandola del formulario E 121 compilato in triplice copia in conformità a quanto detto al punto a), oppure con la precisazione che non è corrisposta alcuna rendita, come specificato al punto b).

Si richiama, infine, l'attenzione sul fatto che in base alla normativa vigente:

- le spese relative all'assistenza sanitaria, erogata nei Paesi membri della C.E.E. ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale ed ai loro familiari o superstiti, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale (Ministero della sanità);

- le spese relative alle protesi nonché quelle per prestazioni economiche accessorie alle cure idro-termali a favore degli assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono invece a carico dell'INAIL che provvederà al rimborso in favore delle Istituzioni estere per il tramite di questa Direzione generale.

Alla presente circolare si allega un esemplare del formulario E 121.

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