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L'articolo 1 del provvedimento, infatti, reca una nuova formulazione dell'articolo 206 del testo unico approvato con D.P.R

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Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 27 del 14 aprile 1987

Oggetto: Legge 20.11.1986 n. 778. Modificazioni degli artt. 206 e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 30.6.65 n. 1124 per la definizione dell'impresa di allevamento.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 1986 è stata pubbllicata la legge 20 novembre 1986, n. 778 che ha apportato un importante modifica in tema di delimitazione del campo di applicazione tra la tutela agricola e quella industriale.

L'articolo 1 del provvedimento, infatti, reca una nuova formulazione dell'articolo 206 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in base alla quale l'allevamento di ogni specie animale, anche se svolto in modo autonomo, senza la connessione con la coltivazione della terra, va considerato attività agricola principale, in linea con l'enunciato dell'articolo 2135 c.c., per il quale le varie attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame sono appunto autonomamente e distintamente sufficienti ad attribuire all'esercente la qualifica di imprenditore agricolo.

Circa l'elencazione di alcune specie animali contenuta nella seconda parte dell'articolo 206, così come modificato, la stessa assume un valore puramente esemplificativo ad evitare dubbi interpretativi nei confronti di allevamenti di tipoi spiccatamente intensivo.

Particolarmente rilievo assume, ai fini della portata iniziale della legge, l'articolo 3, 1° comma, in base al quale le posizioni assicurative in corso e per le quali non vi siano controversie pendenti dovranno essere cessate e definite con effetto dalla data di entrata in vigore della legge (11 dicembre 1986).

Vicecersa nelle ipotesi di ditte con contenzioso in atto viene meno la materia del contendere e l'attività dovrà qualificarsi agricola a far tempo dalla contestazione operata dalla controparte;

pertanto le posizioni assicurative interessate dovranno essere cessate e definite alla data nella quale tale contestazione si è manifestata, data che può anche coincidere con quella dell'inizio dell'attività di allevamento.

Restano impregiudicati gli effetti dei rapporti già esauriti.

Al fine di agevolare gli adempimenti connessi alle cessazioni, questa Direzione Generale servizio meccannizzazione trasmetterà alle unità operative tabulati concernenti le posizioni assicurative classificate alle voci di tariffa 1211, 1212, 1213, e 1214.

Il passaggio al settore agricolo dovrà essere contestualmente notificato alla ditta e allo S.C.A.U.

per i provvedimenti di competenza.

Relativamente allo storno della gestione industriale a quella agricola di casi di infortunio di malattia professionale eventualmente indennizzati in base alla precedente normativa, va tenuto presente che dovranno essere comunque salvaguardati i livelli di tutela già riconosciuti.

Eventuali difficoltà saranno segnalate a questa Direzione Generale.

Le istruzioni impartite sulla materia con notiziario n. 32 del 20 giugno 1985 devono intendersi abrogate.

Riferimenti

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