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20.000 a decorrere dal 1° gennaio 1986 fino al 31 dicembre 1988

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 57 del 04 novembre 1988

Oggetto: Compenso ai medici generici per la certificazione medico legale, anni 1986, 1987 e 1988.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 giugno 1988, ha adottato l'allegata delibera (allegato n. 1) in conformità alle direttive espresse dal Ministero del tesoro e condivise dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base alla quale l'Istituto si fa carico di aggiornare la disciplina dei rapporti economici e normativi con la categoria dei medici generici che redigono la certificazione medico legale a favore degli invalidi del lavoro e tecnopatici (circolare n. 4/1982), con effetto dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1988, per esplicita disposizione ministeriale.

Tariffa: modalità di erogazione

La tariffa per la trattazione completa di un caso (compilazione del primo certificato, del certificato definitivo e di eventuali continuativi) viene fissata nella misura di L. 20.000 a decorrere dal 1° gennaio 1986 fino al 31 dicembre 1988.

Tale importo è il risultato dell'applicazione alla tariffa prevista nel 1981, pari a L. 12.000 (circolare n.

4/1982), dei tassi di inflazione programmati assunti dal governo per il 1982, 1983,1984, 1985 e 1986, secondo i vincoli posti dal Ministero del tesoro.

La suddetta tariffa, in caso di certificazione parziale, è così ridotta: 40% della intera tariffa per la prima certificazione; 60% per le certificazioni successive, continuative e definitiva. Tale percentuale viene proporzionalmente ridotta nell'ipotesi in cui intervengano più medici a redigere i certificati continuativi ed il definitivo. Al riguardo si precisa infatti che la misura del compenso è stabilita a caso e non a certificazione, per cui non può essere superato per ogni singola fattispecie il tetto di L. 20.000 previsto per la trattazione completa. Per i casi definiti in franchigia viene corrisposta la misura del 40% fissata per la compilazione del primo certificato. Per espresso impegno sancito con la richiamata delibera, i compensi debbono essere liquidati entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Si richiama, infine, l'attenzione sulla necessità che le certificazioni siano redatte sulla modulistica INAIL che dovrà essere appositamente fornita dall'Istituto.

La disciplina sopra delineata, in conformità ad un indirizzo già adottato in materia (circolari nn. 4 e 38/1982), trova applicazione anche nel caso di certificazioni redatte dai sanitari che operano nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, per le quali il compenso deve, come noto, essere corrisposto alla competente U.S.L. obblighi contributivi e ritenute sui predetti compensi deve essere applicato il contributo ENPAM nella misura percentuale del 20% ai sensi dell'articolo 34 lettera e) del D.P.R. 16 ottobre 1984, n.

882 (Gazzetta Ufficiale n. 335 del 28 dicembre 1984) di cui il 13% a carico dell'INAIL, il 7% a carico del medico.

I compensi stessi sono soggetti alla ritenuta del 18% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mentre risultano esenti ai fini IVA ai sensi dell'articolo 10, n. 18, del D.P.R. n. 633/ 1972 e successive modificazioni.

Efficacia nel tempo

La suddetta disciplina ha vigore dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1988 per precisa volontà ministeriale e trova applicazione in tutte le fattispecie nelle quali sono state prodotte certificazioni medico legali a partire dal 1° gennaio 1986.

Si invitano, pertanto, le competenti Unità operative a regolarizzare le situazioni economiche evidenziate da tale data sul mod. 44/bis SS la cui definizione era stata tenuta in sospeso in previsione dei nuovi importi.

I rapporti economici precedenti, decorrenti dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1985, debbono ormai considerarsi definiti e non suscettibili di rivalutazione.

Istruzione contabili

Le operazioni conseguenti alla liquidazione dei compensi relativi al periodo 1° gennaio 1986 31 dicembre

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1988 ed ai versamenti delle contribuzioni e delle ritenute effettuate ai medici, dovranno essere così contabilizzate:

a) compensi ai medici generici: S/conto 331.01;

b) contributo ENPAM a carico dell'Istituto (13%): S/conto 331.02;

c) contributo ENPAM sulle competenze a carico dei medici (7%): S/conto 206.03 (ritenuta) S/conto 806.03 (versamento)

d) ritenuta d acconto IRPEF (18%): S/conto 203.07

Al relativo versamento continua a provvedere questa Direzione Generale previa comunicazione dell'Unità interessata, tramite l'Ispettorato regionale.

Le spese indicate ai punti a) e b), che comprendono anche le regolazioni dei compensi relativi agli esercizi 1986 e 1987, dovranno essere registrate nella competenza dell'esercizio in corso utilizzando le apposite integrazioni straordinarie degli stanziamenti di competenza e di cassa sul cap. 331 del bilancio di previsione 1988, approvate con delibera sopra menzionata. Gli importi delle variazioni sulle rispettive assegnazioni saranno inserite in contabilità generale a cura di questa Direzione Generale servizio ragioneria unitamente alle variazioni che saranno richieste per l'assestamento del bilancio di previsione 1988.

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