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182.000 a coloro che non percepiscono i summenzionati assegni

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 63 del 14 novembre 1990

Oggetto: Erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi del lavoro . Anno 1990.

Il Comitato tecnico grandi invalidi, a seguito dei risultati emersi da una recente indagine promossa presso le Unità periferiche per conoscere le difficoltà riscontrate in sede di liquidazione dell'erogazione di fine anno e per acquisire al riguardo elementi utili al superamento delle stesse, ha introdotto quest'anno alcune innovazioni rispetto alle passate occasioni, prima fra tutte un largo anticipo sui tempi di avvio delle procedure.

Il predetto Organo, fatta salva la possibilità di apportare ulteriori modifiche non consentite per ora dai tempi brevi nei quali si è operato, ha deliberato, nella seduta del 28 settembre 1990, l'erogazione di fine anno per il 1990 secondo le modalità di seguito illustrate.

In forza del suddetto provvedimento l'erogazione in questione, riservata ai grandi invalidi, compete:

a) nella misura di L. 226.000 a quanti fruiscono di assegno per assistenza personale continuativa (APC) o dell'analogo assegno incluso nella sovvenzione di contingenza;

b) nella misura di L. 182.000 a coloro che non percepiscono i summenzionati assegni;

c) nella misura di L. 52.000, per ogni figlio che alla data del 31 dicembre 1990 non abbia compiuto i 12 anni di età.

Gli importi di cui alle lettere a) e b) saranno corrisposti in subordine alla condizione che il reddito dell'assistito nell'anno 1989 non abbia superato L. 22.000.000, elevabili di L. 1.080.000 per ogni familiare a carico.

Il pagamento dell'importo di cui alla lettera c) non è invece soggetto a preclusioni di sorta.

Ai fini dell'erogazione dovrà intendersi:

- per "familiare a carico", colui per il quale l'invalido percepisca gli assegni familiari o possa comunque essere considerato a carico in applicazione dei criteri dettati, in materia di rendite ai superstiti, dall'art. 106 del Testo Unico n. 1124/1965 (anche quando trattisi di persone diverse da quelle cui detto articolo si riferisce);

- per "reddito", l'ammontare delle entrate personali dell'assistito, comprensive della rendita, degli assegni continuativi mensili e delle altre prestazioni economiche a carattere continuativo corrisposte dall'Istituto, esclusi solo gli assegni ricordati sotto la lettera a).

Si ribadisce, ad evitare possibili errori, che le entrate appena richiamate dovranno riferirsi all'anno 1989, secondo un criterio diverso dunque da quello osservato negli anni passati, allorché venivano presi in considerazione i redditi realizzati nell'anno per il quale era disposta l'erogazione.

Ulteriore novità è che agli assistiti medesimi non viene più richiesta la documentazione giustificativa dei redditi addotti, bensì una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal Comune di residenza (cfr. fac-simile di lettera indirizzata agli assistiti, allegato n. 1).

Le operazioni di verifica delle posizioni economiche degli interessati dovrebbero in tal modo essere molto semplificate.

Peraltro, in base a principi di ordine generale, gli Uffici non sono con ciò esentati da un più approfondito esame delle suddette posizioni - anche in vista di un possibile accertamento di responsabilità penali - quando, per conoscenza diretta della situazione reddituale dell'assistito, possano supporre la falsità della dichiarazione ricevuta.

Circa la scadenza alla quale va rilevato il compimento del dodicesimo anno di età del figlio del grande invalido, si richiama l'attenzione sul fatto che questa è stata fissata al 31 dicembre 1990, venendo così meno la coincidenza con la data di adozione della delibera ad opera del Comitato tecnico grandi invalidi, osservata negli anni passati.

Al 15 novembre 1990 dovrà invece farsi riferimento per accertare il diritto alla prestazione da parte degli assistiti i quali, per essere ammessi al beneficio, dovranno aver titolo a questa data agli interventi della speciale gestione.

Il provvedimento sopra illustrato dovrà essere tempestivamente portato a conoscenza di tutti i grandi invalidi in possesso del suddetto titolo, tramite la già richiamata lettera (allegato 1). Gli interessati, quando ritengano di poter fruire dell'erogazione, dovranno inoltrare, entro il 15 dicembre 1990, formale domanda (come da fac-simile all. 2), corredata dei documenti necessari: stato di famiglia e, se viene richiesta la prestazione di cui alle precedenti lettere a) o b), la già menzionata dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Ad erogazioni effettuate, le Direzioni regionali ed interregionali, l'Ispettorato provinciale di Bolzano e la Sede regionale di Aosta faranno conoscere a questa Direzione generale l'ammontare delle spese sostenute da ciascuna Unità dipendente nonché il numero dei relativi beneficiari (suddivisi tra grandi invalidi, superinvalidi e figli).

Si fa a tal fine presente che le erogazioni a favore dei grandi invalidi ricoverati presso Istituti ospedalieri od ospiziali

(2)

dovranno far carico alla Sede nel cui protocollo detti assistiti figurano iscritti.

ISTRUZIONI CONTABILI

Le somme corrisposte dovranno essere contabilizzate al capitolo 603 "Interventi per la vita di relazione ed il reinserimento sociale a carico della speciale gestione grandi invalidi del lavoro", sottoconto 02 "Erogazioni integrative di fine anno".

Inoltre, ad evitare variazioni in aumento di residui passivi nel corso dell'anno 1991, le Unità interessate dovranno porre la massima cura affinché le registrazioni delle operazioni nella "fase di competenza" vengano effettuate entro il 31 dicembre 1990.

Allegato n. 1 alla circ. n. 63/1990

Al Sig...

Erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi del lavoro - Anno 1990.

Si informa la S.V. che il Comitato tecnico grandi invalidi, per l'occasione delle festività natalizie dell'anno 1990, ha deliberato, nella seduta del 28 settembre 1990, l'erogazione a favore dei grandi invalidi delle somme di seguito specificate:

a) L. 226.000 a coloro che fruiscano di un assegno per necessità di assistenza personale continuativa;

b) L. 182.000 a coloro che non percepiscano assegni del tipo suddetto;

c) L. 52.000, per ogni figlio che non abbia ancora compiuto i 12 anni alla data del 31 dicembre 1990.

Si precisa che gli importi di cui alle lettere a) e b) spettano solo qualora il reddito goduto nel 1989, comprensivo della rendita INAIL e di ogni altra prestazione economica a carattere continuativo erogata dall'INAIL stesso ed escluso soltanto l'assegno di cui alla lettera a), sia stato inferiore a L. 22.000.000, elevabili di L. 1.080.000 per ogni familiare a carico.

La somma di cui alla lettera c) spetta invece indipendentemente dalle condizioni di reddito.

Qualora la S.V. ritenga di poter beneficiare delle suddette decisioni del Comitato tecnico grandi invalidi, potrà inoltrare a questa Sede, entro e non oltre il 15 dicembre 1990, apposita domanda, come da fac-simile allegato.

Alla domanda dovrà essere unito uno stato di famiglia; se viene richiesto il pagamento delle somme sub a) o sub b), dovrà inoltre allegarsi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulti il reddito imponibile relativo al 1989.

Per non gravare gli Uffici di inutile lavoro, si prega di non avanzare l'istanza per il pagamento dell'erogazione in oggetto, qualora non si sia nelle condizioni di poterne fruire.

Si richiama l'attenzione sulle conseguenze di carattere penale nelle quali è possibile incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere.

Gli uffici di questa Sede sono a disposizione della S.V. per eventuali ulteriori informazioni su quanto forma oggetto della presente.

Allegato n. 2 alla circ. n. 63/1990

ALLA SEDE DI Il sottoscritto (cognome e nome) ...………..

codice fiscale ... inabile nella misura del ....%, domiciliato a...

...………

chiede (1):

/A/ che gli sia pagata la somma di L. 52.000 pro capite per n. .... (2) figli che non avranno ancora compiuto il dodicesimo anno di età alla data del 31 dicembre 1990;

/B/ che gli sia pagata la somma di L. ... (3), tenuto conto che il sottoscritto...(4) percepisce assegno per necessità di assistenza personale continuativa.

(3)

Al fine della corresponsione di questa ultima somma attesta (5) di aver goduto nel 1989 di un reddito utile ai fini fiscali di L.

..., come da allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nonché degli altri redditi sottoelencati - rendita INAIL (escluso assegno per assistenza personale continuativa)

...………...

- assegno incollocabilità ...….………...

- assegno continuativo mensile INAIL ...………..

- altri assegni continuativi INAIL ...……….

precisando altresì che percepisce gli assegni familiari per (o ha comunque a suo carico) le seguenti persone:

Alla presente istanza allega stato di famiglia.

________________________

(1) Delle due successive caselle (A e B) barrare quella relativa alla prestazione che si richiede; o entrambe, se vengono richieste ambedue le prestazioni.

(2) Indicare il numero dei figli.

(3) Segnare L. 226.000 o L. 182.000 secondo che si percepisca o meno un assegno per necessità di assistenza personale continuativa.

(4) Segnare "non", se non si percepiscono assegni per necessità di assistenza personale continuativa.

(5) Il resto della dichiarazione non va compilato da chi non richieda la prestazione di cui alla casella B. Sottoscrivere in ogni caso il modulo.

COGNOME NOME RELAZIONE

DI PARENTELA

DATA DI NASCITA

REDDITI EVENTUALI

1) ... ... ... ... ...

2) ... ... ... ... ...

3) ... ... ... ... ...

4) ... ... ... ... ...

5) ... ... ... ... ...

6) ... ... ... ... ...

Data,

……….

(firma)

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