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CONVENZIONE TRA IRCCS CROB E L’AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA BASILICATA (A.R.P.A.B.) - IRCCS Crob

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Academic year: 2022

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ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE tra

L’ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata

E

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata

L’Istituto di ricovero e cura a Carattere Scientifico Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata, in seguito denominata IRCCS-CROB, con sede in Rionero in Vulture (PZ), via Padre Pio 1 cap 85052, Codice fiscale 93002460769 e partita IVA n. 01323150761, nella persona del Direttore Generale, Dr. Gerardo di Martino, nato il 13/12/1961 domiciliato per la carica presso l’IRCCS.

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata, nel seguito chiamata ARPAB, con sede legale in Potenza, alla Via della Fisica, 18 C/D, C.F.: 01318260765, nella persona del Dott. Antonio TISCI, Direttore Generale e legale rappresentante, nato a Napoli il 02/02/1977, a tanto autorizzato in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 139 del 17/09/2020.

STABILISCONO E CONVENGONO QUANTO SEGUE.

PREMESSO CHE

l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge, le parti convengono quanto segue.

RITENUTO CHE

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L’ARPAB e l'IRCCS-CROB riconoscono quale interesse comune la tutela della salute e dell’ambiente e che possono trarre vantaggio da una collaborazione continua e strutturata delle loro attività istituzionali in termini di ampliamento dell’offerta di servizi e miglioramento delle competenze scientifiche e professionali.

Art.1 Premesse

Le premesse innanzi riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Art.2 Finalità

Lo scopo del presente accordo è quello di istituzionalizzare e promuovere la collaborazione tra i due Enti per le finalità istituzionali individuate dalle rispettive leggi istitutive ed ordinamenti. Le linee di collaborazione prioritarie, nel pieno rispetto dei principi di reciprocità, riguarderanno il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

 Realizzare progetti di Ricerca e Studi di comune interesse;

 Migliorare la conoscenza del rapporto inquinanti ambientali e la salute;

 Realizzare e promuovere attività di supporto alle politiche ambientali e sanitarie;

 Sviluppare percorsi e strumenti interdisciplinari per la valutazione preventiva degli impatti sulla salute delle modifiche ambientali;

 Sviluppare modelli per la valutazione degli impatti sulla salute dei fattori inquinanti;

 Sviluppare le conoscenze tra gli operatori della salute e dell’ambiente sui temi di integrazione tra l’ambiente e la salute, della comunicazione del rischio, della valutazione di impatto e di danno sanitario.

(3)

 Comunicare il rischio in modo strutturato e sistematico attraverso la promozione di iniziative comuni come seminari, convegni, eventi, etc.

 Attivare iniziative formative innovative e eventi scientifici e di comunicazione, anche in collaborazione con altre istituzioni italiane e straniere;

 Favorire collaborazioni con aziende ed enti pubblici sul tema Salute e Ambiente.

Al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, le parti intendono, anche, attivare forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di programmi, progetti di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e formazione e di attività collegate, nel rispetto del quadro normativo vigente, dei regolamenti e dei reciproci statuti.

Potranno prevedersi specifiche iniziative di comunicazione coordinata finalizzate alla divulgazione e alla semplificazione delle relazioni di cui al presente accordo.

Le Parti intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all’interno del tessuto sociale locale, in particolare.

Tali azioni si svilupperanno favorendo anche le opportune collaborazioni e sinergie con Enti ed Agenzie regionali, con il sistema industriale e con altri eventuali Enti che manifestino l'interesse a partecipare.

Art. 3 Coordinamento

Ciascuna delle due parti designerà, al proprio interno, uno/due responsabile/i a cui sarà demandata la programmazione e la gestione delle attività rivenienti dal

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presente accordo anche secondo le direttive dei rispettivi organi di governo.

I referenti dell’accordo sono per ARPAB il dott. Achille Palma, (Direttore Tecnico Scientifico), e la dott.ssa Rosa Anna Cifarelli, (responsabile dell’Area Ambiente e Salute), e per l’IRCCS-CROB il Direttore Scientifico pro tempore e il Direttore Sanitario pro tempore.

Art. 4

Obblighi delle parti

Le parti si impegnano ad attivare strumenti permanenti di consultazione e di programmazione della collaborazione, finalizzate a coordinare le attività oggetto di programmi e progetti derivanti dal presente Accordo Quadro.

Per lo svolgimento dei programmi e dei progetti derivanti dal presente Accordo Quadro le parti si impegnano a mettere a disposizione le loro dotazioni strumentali e strutturali, mentre il loro impegno operativo sarà esplicitamente definito nell’ambito degli accordi operativi relativi alle singole attività, progetti e programmi.

Art. 5

Durata e rinnovo

Il presente accordo dopo aver ricevuto l'approvazione dei rispettivi Organi di Governo diventa effettivo per cinque (5) anni a partire dalla data dell'ultima firma ed è espressamente rinnovabile, previo accordo espresso scritto tra le parti.

Eventuali integrazioni e/o modifiche al presente accordo dovranno essere concordate tra le parti e dovranno seguire il procedimento di cui al primo comma.

Tali integrazioni e/o modifiche non mutano la durata dell’accordo, che resta comunque, in vigore fino alla sua naturale scadenza.

Ambedue le parti possono in qualsiasi momento rinunciare al presente accordo, con un preavviso scritto di 6 mesi, ferma la conclusione delle attività oggetto di progetti e programmazione in corso.

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Art. 6 Costi

Gli eventuali oneri derivanti del presente accordo non configureranno nessun pagamento a titolo di corrispettivo, ma rappresenteranno un mero ristoro delle spese sostenute. Resta inteso che, in ogni caso, le spese scaturenti per i singoli progetti dovranno essere progressivamente concordate e approvate tra le parti e saranno soggette alle norme vigenti in materia.

Le parti si impegnano, per lo svolgimento di attività, progetti e programmi rivenienti dal presente accordo, ad attivarsi a reperire risorse anche attraverso la partecipazione a bandi emanati da istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali.

ART. 7

Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell’Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 e alle disposizioni della legislazione vigente di settore.

Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l’esecuzione dell’Accordo medesimo.

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ART. 8

Definizione delle controversie

Le parti convengono di definire in via bonaria qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione del presente accordo quadro. Esperita la via bonaria senza risultati, ogni eventuale vertenza sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e successivi del CPC presso il Tribunale di Potenza

ART. 9

Registrazione e imposta di bollo

Il presente Accordo, costituito da un unico originale, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/86. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

ARPAB

Il Direttore Generale IRCCS-CROB

Il Direttore Generale

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