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Ex Ipab: per Anac e Corte dei conti sono assimilabili agli enti strumentali regionali e locali

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30/4/2015 Ex Ipab: per Anac e Corte dei conti sono assimilabili agli enti strumentali regionali e locali

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30 Apr 2015

Ex Ipab: per Anac e Corte dei conti sono assimilabili agli enti strumentali regionali e locali

di Federica Caponi

Le Aziende pubbliche di servizi alla persona, costituite a seguito della trasformazione delle Ipab, sono legittimate a presentare richiesta di “Motivato avviso in tema di scorrimento di graduatorie di  concorsi  pubblici  per  la  copertura  di  un  posto  di  nuova  istituzione,  ai  sensi  dell’articolo  91, comma 4, del Tuel”.

La  Corte  dei  conti,  sezione  controllo  del  Friuli,  con  la  deliberazione  n.  27/2015ha  chiarito  che possono rivolgersi alla sezione di controllo, tra le altre, “la Regione e i suoi enti strumentali, gli Enti locali territoriali e i loro enti strumentali, nonché le altre Istituzioni pubbliche di autonomia aventi  sede  nella  regione”,  pertanto,  anche  le  ex  Ipab  integrano  il  requisito  dell’ammissibilità soggettiva, considerato anche che tali enti devono essere ricompresi nel complesso della finanza pubblica allargata ed essere sottoposti ai vincoli di contenimento della finanza pubblica.

Questo  il  chiarimento  fornito,  tra  gli  altri,  dai  magistrati  contabili  della  Regione  Friuli  Venezia Giulia, che ha risposto ad una Asp in merito alla possibilità di scorrere una graduatoria vigente, per  la  copertura  di  un  posto  istituito  in  dotazione  organica  dopo  l’approvazione  della  stessa  ai sensi di quanto previsto dall’articolo 91 del Dlgs n. 267/2000.

Le caratteristiche delle Aziende pubbliche di servizi alla persona 

Sulla  natura  di  tali  Aziende  è  in  corso  da  anni  un  acceso  dibattito  in  merito  alla  loro  natura pubblica e al conseguente regime giuridico di riferimento.

Tali  organismi  infatti  hanno  caratteristiche  “miste”  e  peculiari  derivanti  dalle  ex  Ipab  e  dal contesto programmatorio ed operativo in cui vengono inseriti. Li accomuna alle ex Ipab la natura di  ente  pubblico,  le  differenzia  certamente  il  carattere  imprenditoriale  dell’attività  esercitata, improntata a criteri di economicità, anche se priva di fini di lucro.

L’importanza rivestita da tali istituzioni, aventi natura pubblica, la rilevanza degli statuti, i poteri di  vigilanza  e  di  tutela  pubblica  ne  evidenziano  un’indubbia  peculiarità:  tali  organismi,  infatti, non  possono  essere  sussumibili  in  una  specifica  categoria  di  PA  (Corte  cost.,  sentenza  n.

161/2012).

Secondo  la  Lr  Friuli  Venezia  Giulia  n.  19/2003,  che  disciplina  la  trasformazione  delle  Ipab,  le Aziende pubbliche di servizi alla persona sono enti senza fini di lucro, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e operano con  criteri  imprenditoriali.  Esse  informano  la  propria  attività  di  gestione  a  criteri  di  efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio delle spese e delle entrate, comprendendo in queste i trasferimenti.

Per  quanto  specificamente  attiene  al  personale  delle  Asp,la  Corte  ha  precisato  chetrovano applicazione, in quanto compatibili, le norme generali contenute nel Dlgs n. 165/2001.

La posizione dell’Anac 

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30/4/2015 Ex Ipab: per Anac e Corte dei conti sono assimilabili agli enti strumentali regionali e locali

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Anche  l’Anac  di  recente  ha  fornito  alcuni  chiarimenti  in  merito  all’assoggettamento  di  tali peculiari enti alle disposizioni in materia di anticorruzione. In particolare, nel comunicato del 10 aprile  scorso,  l’Autorità  ha  ribadito  l’interpretazione,  secondo  cui  le  Ipab  “sono  enti  pubblici regionali e, quindi, in considerazione di tale qualificazione, sono da ricomprendersi fra gli enti cui si  applicano  le  disposizioni  del  d.lgs.  n.  33/2013”  e  le  Asp  sarebbero  incluse  nel  novero  delle

“aziende ed amministrazioni” di Regioni, Province e Comuni e, pertanto, PA ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001.

L’Anac,  già  nell’orientamento  n.  88  in  materia  di  anticorruzione,  aveva  chiarito  che  le  Ipab, ancora  non  trasformate,  ai  sensi  del  Dlgs  n.  207/2001,  e  le  Asp  “sono  da  ricomprendersi  nella categoria  degli  enti  pubblici  non  economici  di  livello  regionale  (…)  tenuto  conto  che  hanno personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono funzioni amministrative e che sono riconosciuti ad  amministrazioni  pubbliche  poteri  di  nomina  dei  componenti  degli  organi  di  cui  sono composte”.

I chiarimenti della Corte dei conti 

Alla luce di tali considerazioni, i magistrati contabili del Friuli, in merito alla possibilità da parte di  una  Asp  di  utilizzare  graduatorie  approvate  ancora  vigenti  per  coprire  posti  creati  in  pianta organica  successivamente  all’indizione  della  precedente  procedura  concorsuale,  hanno  chiarito che il principio disciplinato dall’articolo 91, comma 4, del Tuel, secondo cui “per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, per  l’eventuale  copertura  dei  posti  che  si  venissero  a  rendere  successivamente  vacanti  e disponibili,  fatta  eccezione  per  i  posti  istituiti  o  trasformati  successivamente  all’indizione  del concorso  medesimo”,  costituisce  un  principio  generale  applicabile  anche  alle  altre amministrazioni pubbliche e, quindi, anche alle Asp.

La  norma  del  Tuel  infatti  è  espressione  di  un  principio  generale  e  mira  ad  evitare  che  le  PA possano essere indotte a modificare la dotazione organica, al fine di assumere uno dei candidati inseriti in graduatoria, i cui nomi sono già conosciuti.

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