Romano Vaccarella
Sulla trascrivibilità della domanda di opposizione di terzo ordinaria
Sommario: 1. La pretesa non trascrivibilità della opposizione di terzo ordinaria – 2. Senso e ambito del principio di tassatività delle trascrizioni – 3. Il n. 9 dell’art. 2652 c.c. quale limite al principio generale resoluto jure dantis ... – 4. La mancata previsione dell’opposizione ordinaria quale conferma del principio generale resoluto jure dantis ... – 5. La confusione tra forma ed oggetto della domanda – 6. Trascrizione dell’opposizione di terzo ordinaria e “effetti processuali della domanda” – 7. Conclusioni.
1. La pretesa non trascrivibilità della opposizione di terzo ordinaria – Secondo una non condivisibile pronuncia della Corte d’appello di Roma1 le domande che rivestono la forma dell’opposizione di terzo ordinaria prevista dall’art. 404 c. 1 c.p.c. non sarebbero passibili di trascrizione.
L’equivoco in cui è caduta la Corte nasce probabilmente dal fatto che l’art. 2952 n. 9 c.c. prevede quanto segue: «Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'articolo 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti: ...
9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 404 dello stesso codice.
Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda».
1 Corte app. Roma, I sez. civ., decr. n. 7103/17 del 24/07/2017 in sede di reclamo contro decreto di rigetto di reclamo avverso trascrizione effettuata dal conservatore con riserva (artt. 2674-bis c.c. e 113-ter disp. att.
c.c.).
2 NICOLÓ, La trascrizione – La trascrizione delle domande giudiziali, Milano 1973, 148; RICCA,
Di fronte a questa norma in dottrina si è invocato il principio della tassatività delle fattispecie di trascrizione per farne discendere la conclusione che la domanda proposta in sede di opposizione di terzo ordinaria non sarebbe soggetta a trascrizione2.
Soluzione frettolosa, a mio avviso, per due distinte ragioni, la prima dipendente da un errore di individuazione del senso e dell’oggetto della tassatività; la seconda dipendente dalla confusione tra tecnica di formulazione della domanda e domanda concretamente formulata.
2. Senso e ambito del principio di tassatività delle trascrizioni – Quanto alla prima ragione, il principio di tassatività, proprio perché riferito agli artt. 2652 e 2653 cod. civ., riguarda le domande che devono essere trascritte perché si producano gli specifici effetti sostanziali – risolutivi di conflitti con chi ha acquistato diritti dalla controparte soccombente – di volta in volta previsti. Dire però che sono tassative le ipotesi di domande che devono essere trascritte – perché solo in quelle ipotesi il conflitto con il terzo acquirente si risolve come ivi previsto – non vuol dire che solo quelle domande possono essere trascritte, e che non possano, in particolare, trascriversi le domande il cui accoglimento comporta sempre, di per sé, la prevalenza sul diritto che il terzo abbia acquistato dalla parte soccombente.
L’evidenza di questa conclusione3 balza agli occhi quando si consideri che – come depone il modo stesso in cui sono formulate le norme risolutive dei conflitti dal n. 1 al n. 9 (tranne i nn. 2 e 3) dell’art. 2652 («la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi che…» siano in buona fede e/o abbiano acquistato a titolo oneroso ecc. ecc.) – l’art. 2652 descrive ipotesi in cui, ricorrendo certe condizioni di volta in volta previste, non opera la regola per cui la caducazione del titolo del dante causa travolge l’acquisto dell’avente causa (resoluto jure dantis, resolvitur et jus accipientis). È
2 NICOLÓ, La trascrizione – La trascrizione delle domande giudiziali, Milano 1973, 148; RICCA, Trascrizione – II, Trascrizione delle domande giudiziali, in Enc. Giur., Roma 1994, 13; ORESTANO, in Trattato della trascrizione – II, La trascrizione delle domande giudiziali, Torino 2014, 235-236.
3 Per una più compiuta dimostrazione sia consentito rinviare al mio Trascrizione della domanda e successione nel diritto controverso, in Trattato della trascrizione, diretto da E. GABRIELLI e F. GAZZONI, II, 2, pag. 349 ss., 414 ss.
pertanto ovvio che le eccezioni alla regola dell’ordinamento siano soggette al principio di tassatività.
3. Il n. 9 dell’art. 2652 c.c. quale limite al principio generale resoluto jure dantis ... – Con riferimento specifico ai mezzi di impugnazione, il n. 9 dell’art. 2652 cod. civ. contempla solo le domande di revocazione c.d. straordinaria e di opposizione di terzo revocatoria.4 Come tutte le altre fattispecie previste dall’art. 2652 c.c., la prescrizione del n. 9 svolge la funzione – sull’indefettibile presupposto della anteriorità della trascrizione dell’atto di acquisto del terzo rispetto alla trascrizione della domanda proposta contro il suo dante causa – di interrompere il nesso di dipendenza, da quella del dante causa, della situazione dell’avente causa, derogando al generale principio resoluto iure dantis … In altre parole essa offre, al soggetto che ha acquistato diritti da chi è risultato vincitore in un processo e confida, per giunta, nella “stabilità” del titolo (in quanto coperto dal giudicato) del suo autore, la possibilità – a date condizioni – di non subire gli effetti della demolizione della sentenza prodotta dall’accoglimento di un'impugnazione straordinaria: effetti che, attesa l’assenza di un dies a quo certo per proporre l’impugnazione, possono prodursi anche a lunghissima distanza di tempo dal formarsi del giudicato.
Proprio in considerazione del suo affidamento, il terzo prevale su chi è riuscito ad annullare il giudicato se questi ha trascritto la sua domanda oltre cinque anni dopo la trascrizione della sentenza; ma il “consolidamento” ultraquinquennale del titolo del dante causa non basta a tutelarlo (versando in pari causa turpitudinis con il suo autore) se non era in buona fede, e cioè se l’attore dimostra (arg. ex art. 1147, 3° comma, cod. civ.) che
4 La ragione per la quale la norma non prende in considerazione i mezzi di impugnazione ordinari è chiara:
perché la litispendenza opera dall’atto introduttivo del giudizio fino al passaggio in giudicato formale della sentenza, e dunque la trascrizione della domanda proposta in primo grado mantiene i suoi effetti anche in appello ed in cassazione.
Non così, invece, per i mezzi di impugnazione straordinari, che costituiscono in realtà nuove domande proposte in veste di impugnazione. La litispendenza originaria si è chiusa con il passaggio in giudicato formale della sentenza, sicché il mezzo di impugnazione straordinario apre una nuova litispendenza, che deve essere resa pubblica secondo il sistema generale della trascrizione della domanda.
egli non ignorava che il giudicato era l’effetto del dolo del suo autore, di prove poi riconosciute o dichiarate false, dell’indisponibilità (per causa di forza maggiore o) per fatto del suo autore di documenti decisivi, del dolo del giudice [la non ignoranza del dolo o collusione in suo danno, ovviamente, preclude la stessa proponibilità dell’opposizione revocatoria].
Così, esemplificando, se un giudicato ha accertato l’inesistenza di una servitù sul fondo di Tizio nei confronti del fondo di Caio, e un terzo Sempronio acquista tale fondo da Tizio (vincitore in sentenza), la trascrizione della domanda di revocazione di tale giudicato, proposta da Caio oltre i cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, non pregiudica l’acquisto del fondo, libero dalla servitù, da parte di Sempronio; ma se Caio dimostra che Sempronio non ignorava la circostanza (dolo di Tizio in danno di Caio, prove false, occultamento di documenti decisivi ecc.) posta a fondamento della revocazione l’accertamento dell’esistenza della servitù sarà opponibile a Sempronio quale che sia la distanza dalla formazione del giudicato.
4. La mancata previsione dell’opposizione ordinaria quale conferma del principio generale resoluto jure dantis ... – Il fatto che l’art. 2652 cod. civ. non contempli l’opposizione di terzo ordinaria vuol dire o che a) l’avente causa dalla parte vittoriosa nel precedente giudizio la cui sentenza è stata annullata a seguito dell’accoglimento dell’opposizione ex art. 404, 1° comma, cod. proc. civ. in nessun caso salva il suo acquisto (cioè che il silenzio dell’art. 2652 significa che opera pienamente e pianamente il principio generale resoluto jure dantis, resolvitur et jus accipientis), ovvero che b) la domanda ex art. 404, 1° comma, cod. proc. civ. deve essere trascritta per l’effetto che essa, attraverso l’annullamento della sentenza, mira a produrre nei confronti di aventi causa dalla parte vittoriosa prima dell’annullamento.
L’adesione alla prima soluzione (manifestata dall’ordinanza della Corte d’Appello) non implica però, a mio avviso, che la domanda di opposizione di terzo ordinaria – assunta
come non soggetta a trascrizione, e cioè non rientrante tra quelle che devono essere trascritte – non possa essere trascritta: il principio di tassatività riguarda, per le ragioni sopra accennate, le domande che devono essere trascritte per impedire che il diritto acquistato dal terzo prevalga su quello della parte vittoriosa, ma non riguarda le domande il cui accoglimento è sufficiente – non essendo prevista alcuna deroga al principio generale resoluto jure dantis, resolvitur et jus accipientis – perché la parte vittoriosa prevalga sul terzo! La mancata inclusione, nel n. 9 dell'art. 2652 c. c., del primo comma dell'art. 404 c.p.c., significa solo che l’accoglimento dell’opposizione ordinaria segue tout court la regola generale per cui – risolto il titolo del dante causa – restano pregiudicati i diritti dell'avente causa dal vincitore nella sentenza eliminata: in mancanza infatti delle eccezioni poste dall’art. 2652 n. 9 al dispiegarsi dell’accoglimento delle impugnazioni ivi previste, riprendono vigore le regole dell’acquisto a titolo derivativo (principi del nemo plus iuris… e del resoluto iure dantis …).
La possibilità della trascrizione, per chi aderisca a tale soluzione, non è priva di conseguenze: essa consentirebbe, grazie alla pubblicità attribuita alla domanda, agli eventuali aventi causa dal vincitore nel precedente giudizio – convenuto con l'opposizione di terzo – di partecipare al giudizio intervenendovi ai sensi, e con i poteri, di cui all'art. 111, 3° comma, cod. proc. civ. per difendere la sentenza, e con essa il titolo del loro dante causa, così come consentirebbe all’opponente di ottenere una pronuncia opponibile, ex art. 111, 4° comma, cod. proc. civ., a tutti gli aventi causa ed efficace, anche esecutivamente, nei loro confronti. In breve, sarebbe così assicurata quell’utilità – risparmiare al vincitore la necessità di ulteriori giudizi per far valere nei confronti dei successori a titolo particolare la sentenza ottenuta contro il loro autore – in vista della quale è stata prevista, in ogni caso, l'efficacia della sentenza nei confronti del successore in corso di causa a titolo particolare.
5. La confusione tra forma ed oggetto della domanda – L’altro grande equivoco di fondo rivelato dalla tesi adottata dalla Corte d’appello è frutto della confusione tra forma ed oggetto della domanda. Ciò che si deve trascrivere è la domanda, ed è irrilevante la forma di cui la domanda – soggetta a trascrizione per il suo oggetto – è rivestita.
La disciplina della trascrizione delle domande muove, si è rilevato, dalla previsione che gli effetti sostanziali di certe domande possano verosimilmente entrare in conflitto con altrui diritti e regola appunto questo conflitto. A tal fine non può evidentemente importare che la domanda assuma la forma della citazione o del ricorso, della domanda introduttiva o di quella riconvenzionale o di comparsa d’intervento, della introduzione di un processo ordinario di cognizione ovvero di un procedimento speciale, della domanda giudiziale o della domanda in arbitrato, dell’azione autonoma di accertamento o dell’accertamento in veste di impugnazione straordinaria (caso appunto dell’opposizione di terzo). Non esiste dunque un problema di trascrivibilità dell’opposizione in sé presa; i problemi possono riguardare solo la trascrivibilità della specifica domanda riversata nell’impugnazione (e quindi rivestita della forma processuale dell’opposizione) sotto il profilo della sua idoneità a sottoporre a giudizio taluno degli oggetti delle azioni contemplate dagli artt. 2652 ovvero 2653 c.c.
La ragione della trascrivibilità dell’opposizione ex art. 404, 1° comma, c.p.c. riposa sul dato che l’opposizione di terzo ordinaria è un mezzo attraverso il quale possono essere proposte una pluralità di domande, perché il terzo fa valere in quella sede situazioni sostanziali e processuali molto diversificate5. La dottrina processualistica ha sempre insegnato che le impugnazioni straordinarie (a cui appartiene l’opposizione di terzo) altro non sono che “azioni in veste di impugnazioni”,6 domande cioè che mirano ad ottenere l’autonomo bene della vita perseguito attraverso la previa rimozione di una precedente sentenza; in tal senso esse si manifestano con i caratteri tecnici dell’impugnazione di un atto, senza però per questo perdere i propri connotati specifici e la propria funzione.
5 Si v. da ultimo Cass. S.U. 23 gennaio 2015 n. 1238.
6 V. la lucida trattazione del tema in LUISO F.P., Diritto processuale civile, VIII ed. Giuffrè 2015, II, § 33.8
Ne segue che alla domanda proposta in sede di opposizione si applicheranno le regole che disciplinano la trascrizione della domanda oggetto dell’opposizione: la trascrivibilità dell’opposizione coincide con la trascrivibilità dell'azione esercitata nei modi ordinari.
Ad esempio: A vende a B e B, a sua volta, promette di vendere a C. C propone domanda ex art. 2932 c.c. contro B e vince. Se A propone opposizione di terzo per far valere la nullità della vendita a B, la sua domanda sarà trascrivibile ex art. 2952 n. 6 c.c. A avrà infatti esercitato l’azione di nullità prevista dal n. 6 di tale articolo, pur rivestita della forma peculiare dell'opposizione ex art. 404 c. 1 c.p.c.
Altro esempio: A vende a B e B agisce per ottenere la consegna del bene. Se C, affermandosi vero proprietario del bene per averlo usucapito, propone opposizione di terzo contro la sentenza, la sua domanda sarà trascritta ex art. 2953 n. 1 c.c. C infatti esercita l'azione di rivendica prevista dal n. 1 di tale articolo, attraverso la forma processuale dell'opposizione di terzo ordinaria.
6. Trascrizione dell’opposizione di terzo ordinaria e “effetti processuali della domanda” – La trascrizione della domanda proposta attraverso l’opposizione di terzo ordinaria funge, quindi, da fattispecie di effetti c.d. «processuali» della domanda. Tali effetti riguardano non già la situazione del terzo che abbia trascritto il proprio acquisto prima della trascrizione della domanda proposta con l’opposizione (c.d. effetti «sostanziali», o “effetti di salvezza”, non riconnessi dall’art. 2652 n. 9 all’opposizione di terzo ordinaria), bensì la situazione di chi, viceversa, trascriva il proprio acquisto dopo la trascrizione della domanda proposta con l'opposizione.
Infatti, in virtù del rinvio alla trascrizione delle domande giudiziali (art. 111, quarto comma, c.p.c.), l’istituto della successione nel diritto controverso – e dunque l’efficacia della sentenza nei confronti del successore – opera non già sulla base dell’anteriorità della proposizione della domanda rispetto all’atto di acquisto del terzo, ma sulla base della
anteriorità della trascrizione della domanda rispetto alla trascrizione dell’atto di acquisto del terzo.
Il rinvio dell'art. 111, 4° comma, c.p.c. è generale e riguarda quindi tutte le domande astrattamente trascrivibili, a prescindere dalla veste processuale che esse possano, di volta in volta, avere assunto.
La trascrivibilità della domanda proposta in sede di opposizione di terzo ordinaria assume allora una sua funzione precipua e deve senz'altro ammettersi tutte le volte che la domanda in essa contenuta sarebbe trascrivibile se autonomamente proposta: solo la trascrizione infatti rende conoscibile la pendenza del processo a coloro che intendono intrattenere rapporti negoziali con la parte risultata vittoriosa nella sentenza opposta.
7. Conclusioni – L’opinione che nega la possibilità di trascrivere la domanda proposta in sede di opposizione di terzo ordinaria non è dunque fondata.
Il silenzio sull’art. 404 c. 1 c.p.c. da parte del n. 9 dell’art. 2652 c.c., significa solo che la legge non contempla alcuna fattispecie di salvezza sul piano sostanziale a favore dell’avente causa della parte vittoriosa nella sentenza rimossa in opposizione ordinaria;7 significa cioè pieno vigore del principio “resoluto jure dantis, resolvitur et jus accipientis”.
In tale logica, negare la possibilità di trascrivere la domanda in opposizione di terzo produce solo il grave danno di rendere insicuro il commercio immobiliare, considerata la piena ed assoluta opponibilità ai terzi di una sentenza emessa in un processo la cui domanda non è stata resa pubblica.
Non vi è dubbio, infatti, e su questo la dottrina è concorde, che ove si concludesse per la non trascrivibilità della domanda proposta in sede di opposizione di terzo ordinaria, la sentenza che accogliesse l’opposizione sarebbe comunque opponibile a chi, nel corso del
7 Le fattispecie di salvezza del diritto dell’acquirente costituite dal termine quinquennale e dalla sua buona fede.
processo di opposizione, acquisti diritti dalla parte risultata vittoriosa nella sentenza opposta8.
In ogni caso il silenzio serbato dalla legge sulla trascrivibilità della domanda in opposizione ordinaria non ha nulla a che fare con il tema degli effetti c.d. “processuali”
della domanda come conformati dall’istituto della trascrizione. Tale silenzio non riguarda il fatto che l’opposizione ordinaria è solo il mezzo tecnico per proporre domande che si potrebbero proporre autonomamente (ad es. azione di accertamento della nullità della sentenza emessa a contraddittorio non integro), sicché – ove tali domande siano di per sé trascrivibili – esse resteranno trascrivibili ancorché si presentino in veste di opposizione.
Negarne la trascrivibilità significa solo, da un lato, iniettare incertezza nel sistema immobiliare nascondendo la contesa agli aventi causa dal vincitore nel precedente giudizio (rendendone problematico l’intervento) e, dall’altro, impedire la piana applicazione dell’art. 111 c. 4 c.p.c., cioè l’estensione dell’efficacia diretta (anche esecutiva) della pronuncia di accoglimento dell’opposizione verso gli eventuali aventi causa in corso di giudizio.
8 NICOLÓ, La trascrizione, cit. loc. cit.; ORESTANO, in Trattato della trascrizione – II, La trascrizione delle domande giudiziali, Torino 2014, 235-236. Nello stesso senso anche l’unica sentenza reperibile, di cui peraltro è stata pubblicata solo la massima: Trib. Verona 10 ottobre 2002, in Giur. merito 2003, 1441.