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DISTORSIONE CERVICALE: L'AUSILIO DELLA PERIZIA CINEMATICA IN UN CASO DI AMMISSIONE DEL NESSO DI CAUSA

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DISTORSIONE CERVICALE:

L'AUSILIO DELLA PERIZIA CINEMATICA IN UN CASO DI AMMISSIONE DEL NESSO DI CAUSA

Dr. Gabriele Calcinai* - A. Del Cesta**

INTRODUZIONE

Facendo seguito al discorso iniziato alcuni anni fa con la stesura del lavoro sulla negazione del nesso causale in un caso di distorsione cervicale (1), intendiamo qui riaffermare l’importanza delle conclusioni a suo tempo esposte e proporre uno spunto ulteriore sull’annoso problema di cui al titolo, scaturito, come spesso avviene, a margine di alcuni commenti scambiati con i procuratori delle parti intorno al tavolo del Giudice, durante un’udienza di conferimento incarico al consulente tecnico dell’Ufficio. In altre parole: dall’esperienza professionale medico-legale quotidiana originano numerosi ed interessanti problemi ed affrontarli in pubblica scrittura, specie quando essi riguardino questioni la cui risoluzione rappresenta interesse generalizzato, riteniamo sia sempre una cosa positiva.

L’avvertenza che, spesso, è indirizzata al CTU medico legale da una delle parti in causa è posta più o meno in questi termini: “Vorrei far presente al medico che l’auto del mio cliente non ha riportato danni materiali visibili”, oppure “… ha riportato danni lievissimi, per cui vorremmo che fosse posta particolare attenzione allo studio del nesso causale.”

Si tenterà, in questo lavoro, di esprimere l’importanza di una tra le metodiche che, a parere di chi scrive, dovrebbe essere praticata, se non sempre, almeno ogni volta che sia posta in dubbio l’efficacia lesiva dell’urto tra due o più autoveicoli.

*Medico legale, Pisa

Dirigente Medico INAIL, Piombino (LI)

** Perito Industriale, Pisa

1 Calcinai G., Del Cesta A., “Distorsione cervicale: l’ausilio della perizia cinematica in un caso di negazione del

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IL CASO

Dopo la nomina di uno di noi (medico legale) come CTU nell’ennesimo caso di distorsione cervicale, fu prestato il giuramento di rito e fu stabilita la data della visita medica.

Alle operazioni peritali era presente il consulente dell’assicurazione convenuta.

La perizianda, P.G., casalinga 70enne all’epoca del fatto, era trasportata posteriore, con cintura di sicurezza allacciata, dell’auto che, ferma per un incolonnamento, subì tamponamento da parte di altra autovettura. Dai preventivi allegati risultava che l’auto tamponante (FIAT “Punto”) aveva riportato danni materiali di circa 1500 euro, mentre la tamponata (FIAT “Panda”) di circa 400 euro. L’iter clinico fu regolarmente condotto con visita del Pronto Soccorso, esecuzione di Rx, prescrizione di cure mediche, uso di collare, svolgimento di terapia fisica e controlli ortopedici successivi. In totale furono condotti riposo e cure per circa cinquanta giorni. Successivamente, il medico di parte redasse la valutazione del danno permanente, quantificandolo con venti giorni di invalidità temporanea assoluta, trenta giorni di relativa al 50% e postumi nella misura del quattro per cento.

Il contenzioso si era radicato poiché la compagnia d’assicurazione aveva negato il risarcimento prospettando l’inesistenza di nesso causale e basando tale affermazione sia sull’esigua entità dei danni riportati dal mezzo tamponato, sia sulla perizia tecnica eseguita dal proprio perito sullo stesso mezzo, che, a suo dire, faceva escludere l’efficacia lesiva.

La visita peritale, tenuto conto anche dell’età della p., mise in luce il conosciuto quadro cervicalgico con lieve limitazione antalgica dell’articolarità flesso-estensoria e rotatoria del capo, in assenza di disturbi neurologici.

Giunti alla discussione del caso, il consulente della compagnia ribadì la posizione di negazione del nesso causale adducendo che il quadro clinico obbiettivato dipendeva esclusivamente dalla preesistente degenerazione artrosica del rachide cervicale.

Lo scrivente medico legale propose l’esecuzione della perizia cinematica, affidata, come nel precedente studio, all’altro di noi che ha firmato come co-autore. Segue il suo contributo.

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ANALISI CINEMATICA DELL’URTO

Il programma utilizzato si chiama Simulation Model of Automobile Collisions (SMAC) (2). Come esposto nel precedente lavoro

Per il caso in parola, in atti era prodotta la documentazione fotografica relativa ai danni subiti dai due veicoli coinvolti. Dall’esame dei danni, e dalla descrizione della dinamica riportata nell’atto introduttivo, si poté determinare che si trattò di tamponamento di tipo centrale collineare: una Fiat Punto tampona una Fiat Panda.

L’esame delle deformazioni riportate dai veicoli permetteva di determinare il DeltaV associato alla collisione attraverso le relazioni fondamentali che legano il predetto valore all’energia di deformazione. Tali relazioni sono le seguenti:

2 vd Tagete n° 1/2000 (op. cit.): “SMAC è un modello matematico nel dominio del tempo, nel quale i

veicoli sono rappresentati da equazioni differenziali derivate dalla meccanica newtoniana combinate con relazioni empiriche relative ad alcune componenti (es. proprietà di deflessione della carrozzeria -Crash properties-, forze a terra dei pneumatici, -tires-). Le equazioni sono risolte numericamente per successivi incrementi di tempo (integrazione digitale). Il modello computerizzato di SMAC è una procedura per la ricostruzione di sinistri stradali dove il ricostruttore specifica le proprietà dimensionali e inerziali dei veicoli, le caratteristiche di deflessione, le velocità e le direzioni iniziali. Il programma, attraverso l’integrazione delle equazioni del moto nel dominio del tempo, produce una tabella della traiettoria, velocità, accelerazione, inclusa la risposta alla collisione di ogni veicolo. L’operatore compara le traiettorie e le deformazioni elaborate da SMAC con gli elementi di evidenza disponibili per determinarne il grado di correlazione. Egli, inoltre, utilizzando la tecnica iterativa, può variare la velocità e la posizione iniziale di ogni singolo veicolo, sino a che il risultato della simulazione si avvicina il più possibile agli elementi di evidenza disponibili.”

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5

2

,

0 m

i

V

i

EES =

Dove EES= energy equivalent speed, ED = energia complessiva di deformazione, mi

= massa dell’iesimo veicolo, Vi = velocità dell’iesimo veicolo.

Le relazioni fondamentali che relazionano il deltaV con l’energia di deformazione sono le seguenti.

Dove E1+E2 è l’energia di deformazione complessiva.

Dal valore deltaV determinato è stato possibile risalire alla velocità di collisione mediante l’ausilio del citato software di simulazione.

Poiché la teoria dell’impulso-momento non fornisce informazioni su cosa succede all’interno della fase di collisione, ma solo cosa è successo al termine della stessa, abbiamo utilizzato M-SMAC in quanto il suo avanzato algoritmo di collisione fornisce istante per istante, accelerazione, velocità e posizione di entrambi i veicoli.

Gli effetti elastici dei sedili furono trascurati.

La velocità di collisione fu quindi determinata in 12,6 km/h il deltaV in 8,7 km/h per il veicolo tamponato e in 8,4 km/h per il veicolo tamponante.

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I report generati dal sistema di simulazione furono:

1) il grafico dell’accelerazione laterale e longitudinale (con Microsoft-Excel, utilizzando i dati generati da M-SMAC);

2) l’output grafico della collisione e la sua evoluzione;

3) tabella delle accelerazioni e deltaV.

Figura 1 Grafico accelerazione/tempo laterale e longitudinale.

Grafico accelerazione/tempo

-4 -2 0 2 4 6 8

0.2 0.22 0.24 0.26 0.28 0.3 0.32

Tempo in secondi

Accelerazione in g

Accelerazione longitudinale Accelerazione trasversale

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Figura 2 Output grafico della collisione e tabella riepilogativa delle velocità, posizioni e deltaV. La Fiat Panda è denominata V1, la Fiat Punto V2

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Figura 3 Tabella di riepilogo delle accelerazioni.

I risultati furono poi riassunti per comodità di lettura nella seguente tabella.

Tabella di riepilogo

u.m. al centro di massa nella posizione della trasportata

DeltaV [km/h] 8.64 8.66

Tempo di collisione>1g [sec] 0.053

Accelerazione media [g] 4.62 4.63

Accelerazione massima [g] 6.90 6.97

Componente longitudinale [g] 5.97

Componente trasversale [g] -3.59

Fiat Panda

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Il valore medio dell’accelerazione (4.62 g), ricavato dal grafico di figura 1, è stato calcolato prendendo tutti i punti maggiori di 1 g.

Il valore massimo di picco dell’accelerazione fu di 6.90 g.

Il deltaV fu di 8,64 km/h.

La velocità di collisione fu 12,6 km/h.

Tali valori sono importanti poiché comunemente ritenuti superiori alla soglia di minima lesività, oltre la quale cioè è ammessa la possibilità di lievi distorsioni cervicali.

Il perito della compagnia di assicurazione escluse il nesso di causa poiché prese visione dei soli danni visibili riportati dalla Fiat Panda, senza smontare il paraurti posteriore. Essi, effettivamente, non risultavano importanti al controllo superficiale. Il perito, inoltre, non si preoccupò di visionare od assumere informazioni anche circa i danni riportati dal veicolo tamponante, che, invece, furono rilevanti (vd figg. 4 e 5).

Figura 4 Danni riportati dalla Fiat Panda. Si osserva solo lo spostamento del paraurti posteriore.

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Figura 5 Danni riportati dalla Fiat Punto tamponante. Si osserva la grave deformazione del cofano anteriore, e l’arretramento della struttura resistente del rivestimento.

Quanto sopra emerso dimostra l’assoluta importanza della valutazione di entrambi i mezzi, specie quando uno dei due abbia riportato scarsi danni visibili.

Sulla scorta di tali elementi, dal lato medico legale, fu possibile ritenere efficace l’urto per la produzione della distorsione cervicale lamentata e, tenuto conto dell’iter clinico svolto, della soggettività e del riscontro obbiettivo, attribuire un valore percentuale (2%) agli esiti sopra descritti.

CONSIDERAZIONI

Nell’ambito della stima del danno alla persona, il caso qui presentato, come anticipato in apertura, offre l’opportunità di riaffermare l’importanza della competenza specialistica di settore, con particolare riferimento all’ausilio della perizia cinematica.

Orbene, se è vero che la pratica medico legale quotidiana è ingolfata dai colpi di frusta o distorsioni cervicali, con altrettanta facilità dovrà essere riconosciuto al trauma cervicale l’indubbio ruolo sia di mattatore tra le diagnosi dei Pronto Soccorso nazionali relative agli

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incidenti automobilistici di minore gravità sia di voce leader nella pratica liquidativa degli Ispettorati di Compagnia. Proprio per questo, si deve ribadire la necessità di contare su mezzi o indagini tecniche che garantiscano la fondatezza delle conclusioni valutative nei casi in cui sia posta in dubbio l’efficacia lesiva dell’urto. Se non altro, per sollevare il medico legale dall’ingrato peso di assumere ruoli e, talora, responsabilità che non gli competono. Vediamo di chiarire meglio nel dettaglio, con procedimento logico, così che, dallo studio del caso concreto, emerga almeno un nuovo spunto di riflessione e discussione.

In merito al procedimento adottato dalla compagnia d’assicurazione, confidiamo nell’unanime consenso affermando che esso sia stato criticabile: l’esecuzione della perizia cinematica basata sui dati relativi ai danni di uno solo dei mezzi coinvolti, non rappresenta certo il metodo migliore per valutare l’efficacia lesiva dell’urto tra autoveicoli.

Al proposito, ricordiamo un’altra CTU svolta dagli autori alcuni anni fa nella quale il mezzo tamponato era proprio una FIAT “Punto” vecchio modello come quello qui descritto, quindi con il paraurti posteriore ed anteriore in plastica nera bombata, per intendersi. Fu osservato che l’auto non aveva riportato alcun danno visibile e anche in quel caso fu determinante lo studio cinematico, completo di rilievi sul mezzo tamponante che, al contrario, aveva riportato danni all’anteriore per circa quattro milioni delle vecchie lire. Fu evidente, allora, che il paraurti, pur assorbendo l’urto, con la sua elasticità consentì il realizzarsi della spinta sufficiente a produrre il meccanismo lesivo del colpo di frusta.

Allo stesso modo, nel caso qui proposto, lo studio cinematico comprensivo dell’analisi di entrambi i mezzi, ha consentito al tecnico di calcolare con sufficiente attendibilità, l’entità delle forze cinetiche agenti sul corpo umano. Siamo al nocciolo della questione: in ambito medico legale, lo studio del rapporto che si stabilisce tra due eventi di cui uno assume il ruolo di causa e l’altro di effetto è posto quasi sempre interamente a carico del medico legale. Direbbe, a questo punto, un famoso personaggio televisivo: “Una domanda sorge spontanea.” E non solo una, caro Lubrano! In effetti a ben pensarci, gli elementi del problema sono: uno medico (cioè l’effetto: il danno psico-fisico accertabile con la visita medica), l’altro riguarda un fatto puramente materiale (lo scontro automobilistico) regolato dalle leggi della matematica, della fisica, della chimica, dell’ingegneria…, insomma da

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tutto, meno che dalle leggi biologiche. Quando macroscopica è l’entità dell’evento traumatico e facilmente obiettivabili sono lesioni e postumi, è semplice per il medico legale esprimersi sull’ammissibilità del nesso. Al contrario, quando gli elementi valutativi sono ai limiti della apprezzabilità e sfumano nella fiducia tanto sono modesti o quasi impalpabili e, per di più uno di essi risponde più volentieri alle leggi fisiche piuttosto che a quelle biologiche, come si può credere che il medico legale risolva la questione con la stessa facilità? Perché tutti (Giudice, Avvocato, Liquidatore dell’Assicurazione, privato cittadino…) sperano che egli illumini a giorno la buia e perigliosa strada del risarcimento? Ma c’è di più. Proprio questi casi molto, molto incerti e dubbiosi, sono quelli dove, curiosamente, in base al ruolo svolto dalla parte nella vertenza, si assiste anche allo strano viraggio del vento di fiducia solitamente accordato al valutatore. In pratica v’è una netta separazione tra le figure sopra dette (sovente tra avvocati, liquidatori e privati). Così, di fronte al fatto che il Medico richieda notizie che, come visto, ben poco hanno a che fare con la Medicina, ma che, se ponderate opportunamente, possono rendere il parere richiesto più che fondato, si assiste al sorgere di meraviglia, sbigottimento e, talora, fastidio. Ci riferiamo alla inevitabile richiesta sull’entità del danno ai mezzi coinvolti, alla visione di rilievi fotografici, alla lettura dei verbali di sopralluogo eccetera… Siamo certi che almeno una volta sia capitato, in particolare con qualche parte lesa piuttosto velleitaria, di assistere a rimostranze o risentimenti sul perché di certe domande, ritenute, erroneamente, inutili. La frase più ricorrente è solitamente espressa in questi termini: “A cosa le serve sapere il danno alla mia macchina? Lei faccia il medico e non il carrozziere!” E’ innegabile che molti profani associno la materia medico legale solo ad azioni delittuose od eventi criminosi e cruenti risolvibili con una autopsia, mentre per altri essa rappresenta esclusivamente una sorta di ufficio ragioneria della Medicina dove la prestazione professionale non comporta la prescrizione della cura e non si conclude nella guarigione sperata, ma significa spesso mancato risarcimento od indennizzo pecuniario. Va da sé che per costoro il medico legale è persona invisa a priori. In effetti, sarebbe ipocrita negare che al medico legale spetti anche l’ingrato compito di farsi controllore o verificatore. Nessuno si stupisce o s’infastidisce quando il clinico “indaga”, richiedendo informazioni o notizie, anche su rapporti familiari molto privati o su abitudini voluttuarie intime, se ciò è finalizzato alla

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speranza di guarigione. Il medico legale deve raccogliere informazioni diversificate. Alcune hanno poco a che fare con la Medicina è vero, (e sono quelle che, solitamente, stupiscono o infastidiscono di più), ma anch’esse sono necessarie per rendere il parere sull’aspetto essenziale della pratica medico legale, quello che la differenzia rispetto all’attività clinica: la valutazione del nesso di causa. Ragion per cui, per poter svolgere al meglio il compito richiesto, è assolutamente necessario che lo specialista conosca sì bene la parte medica ed esponga il resoconto dell’indagine obbiettiva, ma altrettanto è necessario che egli sappia o sia informato sull’efficacia lesiva del trauma addotto da parte lesa. E se, sfiorando i limiti delle competenze mediche, la fiducia è sconfitta dallo scetticismo poiché ingegneria e cinematica poco si attagliano al camice sanitario, la risposta tecnica sul nocciolo della questione (l’efficacia lesiva) è giusto che provenga dai calcoli del perito auto. Solo in tal modo si solleverà il medico dall’apparire ciò che non potrà e non dovrà mai essere: un poliziotto o un investigatore, come a taluni (spesso in malafede) invece appare.

Inutile ricordare che il ruolo principale del medico legale è di essere coadiutore, suggeritore, ausiliare, fiduciario. Chi vede in lui l’unico ed esclusivo garante della certa e puntuale soluzione di alcune questioni giuridiche inerenti il risarcimento del danno alla persona, si sbaglia.

In definitiva, per concludere il pensiero espresso nell’introduzione, è dunque raccomandabile che, nei casi di dubbia efficacia lesiva, si provveda prima all’esecuzione della perizia cinematica, poi alla visita medica.

Riferimenti

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