1
CODICE DELLE ASSICURAZIONI D.LGS N. 209/2005
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISARCIMENTO DEL DANNO E PROCEDURE LIQUIDATIVE
R.C. AUTO
Dr. Vittorio Verdone
Direttore Auto Ania, Roma
TAGETE 2
TAGETE 2--20062006
Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte
2
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE R.C. AUTO
Per quanto riguarda l’assicurazione r.c. auto, in larga parte il
Codice replica la disciplina vigente, unificando le molteplici fonti normative succedutesi nel tempo a decorrere dalla legge 990/69 Le innovazioni introdotte, seppur non significativamente
numerose, risultano innovative soprattutto per quanto concerne il Capo dedicato alle procedure liquidative: risarcimento diretto e risarcimento del trasportato
Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte
3
ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE 1° GENNAIO 2006
ABROGATE LE SEGUENTI NORMATIVE
- la legge istitutiva dell’assicurazione obbligatoria, n. 990/1969;
- la legge n.39/1977, cosiddetta “Miniriforma”;
- il decreto legislativo n.175/1995 di recepimento della terza Direttiva Danni CEE;
- la legge n. 137/2000, recante il cosiddetto “blocco delle tariffe r.c.a.”;
- la legge n. 57/2001, nella parte dedicata all’assicurazione r.c. auto;
- la legge n. 273/2002 cosiddetta “riforma Marzano”, nella parte r.c.a.;
- il decreto legislativo n. 190/2003 di recepimento della IV Direttiva Auto.
Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte
4
DISPOSIZIONI CHE NECESSITANO DI DISCIPLINA ATTUATIVA
Singole disposizioni contenute nel Codice, per entrare in vigore, necessitano di una disciplina attuativa di natura regolamentare
Es: artt. 149 e 150 – Risarcimento diretto del danno
Rinvio ad un D.P.R., da emanarsi entro il 1° aprile 2006, per la disciplina di dettaglio del sistema
Il D.P.R. fisserà la data di entrata in vigore del nuovo sistema risarcitorio
Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte
5
CAPO III°
RISARCIMENTO DEL DANNO
TITOLO X
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte
6
Fissati i principi e i criteri per la redazione della tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire ad ogni punto di
invalidità
Danno biologico per lesioni di non lieve entità
NEW
Con D.P.R. verrà fissata una tabella unica nazionale delle menomazioni da 10 a 100 punti di invalidità
biologica e il valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto
ART. 138
E’ stata sostituita la previsione vigente, che difettando di qualsiasi principio di delega, si prestava a vistose e sicure censure di
incostituzionalità
Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte
7
Danno biologico per lesioni di non lieve entità 10-100% I.P.
ART. 138
Criteri di delega:
Definizione del perimetro della voce danno biologico Tabella menomazioni integrità psico fisica 10-100% I.P.
Tabella valori economici:
Ø sistema a punto variabile in funzione età e grado I.P.
Ø valore economico funzione crescente in misura più che proporzionale rispetto all’aumento assegnato ai postumi
Ø valore economico funzione decrescente dell’età per soggetto (tavole mortalità ISTAT con applicazione di un fattore di sconto finanziario al tasso legale)
Ø valore danno biologico temporaneo
Ø personalizzazione del danno fino a + 30% dell’importo risultante dall’applicazione della tabella
Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte
8
Danno biologico per lesioni di lieve entità ART. 139
E’ stato sostanzialmente riportato il contenuto dell’art. 5 della legge 57/2001.
E’ stato inoltre confermato il valore del primo punto di invalidità (674,78 euro) e l’importo giornaliero per l’inabilità
biologica temporanea assoluta (39,37 euro).
Resta in vigore il D.M. 3 luglio 2003 recante la tabella delle menomazioni comprese tra 1 e 9% di I.P.
Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte
9
RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO
Obbligo a carico dell’assicuratore del veicolo vettore di risarcire i danni subiti dai trasportati a bordo del veicolo assicurato
Art. 141
Azione diretta nei confronti dell’assicuratore del veicolo vettore fermo il diritto dell’impresa del responsabile di intervenire nel giudizio estromettendo l’altra impresa e riconoscendo al responsabilità del proprio assicurato
Risarcimento nel limite dei massimali minimi di legge
Coinvolgimento dell’impresa del veicolo civilmente responsabile per
l’eventuale maggior danno e a condizione di una copertura superiore rispetto al massimale minimo
Diritto di rivalsa, nei limiti e alle condizioni stabilite nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.
Gestione che prescinde dagli accertamenti delle responsabilità Per la liquidazione del danno si applica l’art. 148
Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte
10
CAPO IV°
PROCEDURE LIQUIDATIVE
TITOLO X
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte
11
Procedura di risarcimento diretto Solo nei confronti del proprio assicuratore Art. 149
Procedura Terzi Trasportati Nei confronti dell’assicuratore del veicolo vettore Art. 141
ART. 145
Proponibilità dell’azione diretta
Procedura F.G.V.S. Nei confronti dell’impresa designata Art. 287
Procedura ordinaria Nei confronti dell’assicuratore del veicolo responsabile Art. 144
Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte
12
ART. 145
Proponibilità dell’azione diretta
Danni a cose: dopo 60 gg
Decorrenti dalla presentazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, della richiesta di risarcimento del danno completa di tutti gli elementi previsti dall’art. 148
Danni a persona: dopo 90 gg
Per la procedura di risarcimento diretto è necessario che la richiesta di risarcimento sia stata inviata per conoscenza anche all’impresa del
responsabile
F.G.V.S.: dopo 60 gg Impresa in L.C.A dopo 6 mesi
NEW
NEW
Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte
13
Procedura di risarcimento ART. 148
Fatte salve le sanzioni che sono disciplinate in un titolo specifico, la norma replica sostanzialmente l’art. 3 della legge 39/77
Eliminato l’obbligo per il danneggiato, a risarcimento avvenuto, di presentazione all’impresa della fattura comprovante la
riparazione del veicolo danneggiato.
Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte
14
INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE MANCANTE
RICHIESTA INCOMPLETA
RICHIESTA INTEGRAZIONI
L’ASSICURATORE DEVE RICHIEDERE LE NECESSARIE INTEGRAZIONI ENTRO 30gg
DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA
I TERMINI PER L’OFFERTA DECORRONO NUOVAMENTE DALLA DATA DI RICEZIONE DEI DATI O DEI DOCUMENTI INTEGRATIVI
Art. 148
Procedura di risarcimento
Novità
Tale obbligo dell’impresa è stato retrocesso ad onere non sanzionato.La norma presumibilmente troverà applicazione anche per la procedura di risarcimento diretto.
Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte
15
Richiesta di risarcimento in caso di sinistro con soli danni a cose Art. 148 Procedura di risarcimento
L’ASSICURATORE DEVE PROVVEDERE ALL’OFFERTA DI RISARCIMENTO O AL SUO RIFIUTO MOTIVATO ENTRO:
60gg DANNI A COSE
30gg DANNI A COSE (C.A.I. CON DOPPIA FIRMA)
DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO COMPLETA Corredata dal modulo blu
Codice fiscale degli aventi diritto 4.
Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte
16
Ø Descrizione delle circostanze del sinistro
• Età, attività, reddito del soggetto leso
• Entità delle lesioni con attestazione medica di avvenuta guarigione con o senza postumi
• Dichiarazione ex art. 142 (Assicuratori sociali)
• Certificato di morte
Richiesta di risarcimento in caso di danni alla persona
L’ASSICURATORE DEVE PROVVEDERE ALL’OFFERTA DI RISARCIMENTO O AL SUO RIFIUTO MOTIVATO ENTRO:
90gg DANNI A PERSONA O MORTE
DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA RECANTE LE SUDDETTE INFORMAZIONI
Art. 148
Procedura di risarcimento
Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte
17
I TERMINI PER L’OFFERTA
RICHIESTA COMPLETA
CONGRUA OFFERTA DI RISARCIMENTO
MOTIVI
MANCATA OFFERTA
L’ASSICURATORE DEVE PROVVEDERE ALL’OFFERTA O MOTIVARNE IL RIFIUTO ENTRO:
30gg DANNI A COSE (C.A.I. CON DOPPIA FIRMA) 60gg DANNI A COSE
90gg DANNI A PERSONA O MORTE
DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA RICHIESTA COMPLETA
Art. 148
Procedura di risarcimento
Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte
18
Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla
persona da parte dell’impresa. Qualora ciò accada, i termini per l’offerta sono sospesi
VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA
New Art. 148
Procedura di risarcimento
Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte
19
I TERMINI PER IL PAGAMENTO
FORMULAZIONE CONGRUA
OFFERTA
Entro 15gg
in caso di accettazione o rifiuto del danneggiato
Entro 30gg
in caso di silenzio del danneggiato
Entro 15gg
in caso di silenzio del
danneggiato nella procedura di risarcimento diretto
Art. 148
Procedura di risarcimento
New
Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte
20
Art. 149
Sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati
Sinistri verificatisi tra veicoli immatricolati in Italia
Procedura di risarcimento diretto del danno
Accertamento con esito positivo della copertura assicurativa dei due veicoli coinvolti nel sinistro
Legittimazione passiva dell’Assicuratore diretto con possibilità di
reingresso dell’assicuratore del responsabile ed estromissione dell’impresa citata
La procedura si applica per i danni al veicolo senza limiti di valore
alla persona del conducente purché di lieve entità (9% di I.P.)
alle cose trasportate di proprietà del conducente o dell’assicurato senza limiti di valore
Gestione in nome e per conto dell’altra impresa, ferma la successiva regolazione dei rapporti contabili (conguagli)
Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte
21
D.P.R. di attuazione da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Codice Criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la
definizione dei rapporti interni tra le imprese
Contenuto e modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno
Modalità, condizioni e adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risarcimento del danno
Limiti e condizioni di risarcibilità dei danni accessori (questione relativa al riconoscimento delle spese di assistenza professionale del danneggiatoin fase pre-conciliativa)
Principi di cooperazione tra le imprese, ivi compresi i benefici derivanti dal sistema agli assicurati dal sistema di indennizzo diretto
Art. 150
Disciplina del sistema di risarcimento diretto
L’articolo 150 precisa, infine, che il sistema non si applica alle imprese con sede legale all’estero e operanti in libera prestazione del servizio o in libertà di stabilimento, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema stesso
Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte