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Dr. Vittorio VerdoneDirettore Auto Ania, Roma

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CODICE DELLE ASSICURAZIONI D.LGS N. 209/2005

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISARCIMENTO DEL DANNO E PROCEDURE LIQUIDATIVE

R.C. AUTO

Dr. Vittorio Verdone

Direttore Auto Ania, Roma

TAGETE 2

TAGETE 2--20062006

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

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2

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE R.C. AUTO

Per quanto riguarda l’assicurazione r.c. auto, in larga parte il

Codice replica la disciplina vigente, unificando le molteplici fonti normative succedutesi nel tempo a decorrere dalla legge 990/69 Le innovazioni introdotte, seppur non significativamente

numerose, risultano innovative soprattutto per quanto concerne il Capo dedicato alle procedure liquidative: risarcimento diretto e risarcimento del trasportato

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

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ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE 1° GENNAIO 2006

ABROGATE LE SEGUENTI NORMATIVE

- la legge istitutiva dell’assicurazione obbligatoria, n. 990/1969;

- la legge n.39/1977, cosiddetta “Miniriforma”;

- il decreto legislativo n.175/1995 di recepimento della terza Direttiva Danni CEE;

- la legge n. 137/2000, recante il cosiddetto “blocco delle tariffe r.c.a.”;

- la legge n. 57/2001, nella parte dedicata all’assicurazione r.c. auto;

- la legge n. 273/2002 cosiddetta “riforma Marzano”, nella parte r.c.a.;

- il decreto legislativo n. 190/2003 di recepimento della IV Direttiva Auto.

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

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DISPOSIZIONI CHE NECESSITANO DI DISCIPLINA ATTUATIVA

Singole disposizioni contenute nel Codice, per entrare in vigore, necessitano di una disciplina attuativa di natura regolamentare

Es: artt. 149 e 150 – Risarcimento diretto del danno

Rinvio ad un D.P.R., da emanarsi entro il 1° aprile 2006, per la disciplina di dettaglio del sistema

Il D.P.R. fisserà la data di entrata in vigore del nuovo sistema risarcitorio

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

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CAPO III°

RISARCIMENTO DEL DANNO

TITOLO X

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

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6

Fissati i principi e i criteri per la redazione della tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire ad ogni punto di

invalidità

Danno biologico per lesioni di non lieve entità

NEW

Con D.P.R. verrà fissata una tabella unica nazionale delle menomazioni da 10 a 100 punti di invalidità

biologica e il valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto

ART. 138

E’ stata sostituita la previsione vigente, che difettando di qualsiasi principio di delega, si prestava a vistose e sicure censure di

incostituzionalità

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

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Danno biologico per lesioni di non lieve entità 10-100% I.P.

ART. 138

Criteri di delega:

Definizione del perimetro della voce danno biologico Tabella menomazioni integrità psico fisica 10-100% I.P.

Tabella valori economici:

Ø sistema a punto variabile in funzione età e grado I.P.

Ø valore economico funzione crescente in misura più che proporzionale rispetto all’aumento assegnato ai postumi

Ø valore economico funzione decrescente dell’età per soggetto (tavole mortalità ISTAT con applicazione di un fattore di sconto finanziario al tasso legale)

Ø valore danno biologico temporaneo

Ø personalizzazione del danno fino a + 30% dell’importo risultante dall’applicazione della tabella

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

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Danno biologico per lesioni di lieve entità ART. 139

E’ stato sostanzialmente riportato il contenuto dell’art. 5 della legge 57/2001.

E’ stato inoltre confermato il valore del primo punto di invalidità (674,78 euro) e l’importo giornaliero per l’inabilità

biologica temporanea assoluta (39,37 euro).

Resta in vigore il D.M. 3 luglio 2003 recante la tabella delle menomazioni comprese tra 1 e 9% di I.P.

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

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RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO

Obbligo a carico dell’assicuratore del veicolo vettore di risarcire i danni subiti dai trasportati a bordo del veicolo assicurato

Art. 141

Azione diretta nei confronti dell’assicuratore del veicolo vettore fermo il diritto dell’impresa del responsabile di intervenire nel giudizio estromettendo l’altra impresa e riconoscendo al responsabilità del proprio assicurato

Risarcimento nel limite dei massimali minimi di legge

Coinvolgimento dell’impresa del veicolo civilmente responsabile per

l’eventuale maggior danno e a condizione di una copertura superiore rispetto al massimale minimo

Diritto di rivalsa, nei limiti e alle condizioni stabilite nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.

Gestione che prescinde dagli accertamenti delle responsabilità Per la liquidazione del danno si applica l’art. 148

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CAPO IV°

PROCEDURE LIQUIDATIVE

TITOLO X

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI

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11

Procedura di risarcimento diretto Solo nei confronti del proprio assicuratore Art. 149

Procedura Terzi Trasportati Nei confronti dell’assicuratore del veicolo vettore Art. 141

ART. 145

Proponibilità dell’azione diretta

Procedura F.G.V.S. Nei confronti dell’impresa designata Art. 287

Procedura ordinaria Nei confronti dell’assicuratore del veicolo responsabile Art. 144

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

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ART. 145

Proponibilità dell’azione diretta

Danni a cose: dopo 60 gg

Decorrenti dalla presentazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, della richiesta di risarcimento del danno completa di tutti gli elementi previsti dall’art. 148

Danni a persona: dopo 90 gg

Per la procedura di risarcimento diretto è necessario che la richiesta di risarcimento sia stata inviata per conoscenza anche all’impresa del

responsabile

F.G.V.S.: dopo 60 gg Impresa in L.C.A dopo 6 mesi

NEW

NEW

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

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13

Procedura di risarcimento ART. 148

Fatte salve le sanzioni che sono disciplinate in un titolo specifico, la norma replica sostanzialmente l’art. 3 della legge 39/77

Eliminato l’obbligo per il danneggiato, a risarcimento avvenuto, di presentazione all’impresa della fattura comprovante la

riparazione del veicolo danneggiato.

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

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INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE MANCANTE

RICHIESTA INCOMPLETA

RICHIESTA INTEGRAZIONI

L’ASSICURATORE DEVE RICHIEDERE LE NECESSARIE INTEGRAZIONI ENTRO 30gg

DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA

I TERMINI PER L’OFFERTA DECORRONO NUOVAMENTE DALLA DATA DI RICEZIONE DEI DATI O DEI DOCUMENTI INTEGRATIVI

Art. 148

Procedura di risarcimento

Novità

Tale obbligo dell’impresa è stato retrocesso ad onere non sanzionato.

La norma presumibilmente troverà applicazione anche per la procedura di risarcimento diretto.

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

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Richiesta di risarcimento in caso di sinistro con soli danni a cose Art. 148 Procedura di risarcimento

L’ASSICURATORE DEVE PROVVEDERE ALL’OFFERTA DI RISARCIMENTO O AL SUO RIFIUTO MOTIVATO ENTRO:

60gg DANNI A COSE

30gg DANNI A COSE (C.A.I. CON DOPPIA FIRMA)

DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO COMPLETA Corredata dal modulo blu

Codice fiscale degli aventi diritto 4.

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

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Ø Descrizione delle circostanze del sinistro

• Età, attività, reddito del soggetto leso

• Entità delle lesioni con attestazione medica di avvenuta guarigione con o senza postumi

• Dichiarazione ex art. 142 (Assicuratori sociali)

• Certificato di morte

Richiesta di risarcimento in caso di danni alla persona

L’ASSICURATORE DEVE PROVVEDERE ALL’OFFERTA DI RISARCIMENTO O AL SUO RIFIUTO MOTIVATO ENTRO:

90gg DANNI A PERSONA O MORTE

DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA RECANTE LE SUDDETTE INFORMAZIONI

Art. 148

Procedura di risarcimento

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

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17

I TERMINI PER L’OFFERTA

RICHIESTA COMPLETA

CONGRUA OFFERTA DI RISARCIMENTO

MOTIVI

MANCATA OFFERTA

L’ASSICURATORE DEVE PROVVEDERE ALL’OFFERTA O MOTIVARNE IL RIFIUTO ENTRO:

30gg DANNI A COSE (C.A.I. CON DOPPIA FIRMA) 60gg DANNI A COSE

90gg DANNI A PERSONA O MORTE

DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA RICHIESTA COMPLETA

Art. 148

Procedura di risarcimento

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

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18

Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla

persona da parte dell’impresa. Qualora ciò accada, i termini per l’offerta sono sospesi

VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA

New Art. 148

Procedura di risarcimento

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

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I TERMINI PER IL PAGAMENTO

FORMULAZIONE CONGRUA

OFFERTA

Entro 15gg

in caso di accettazione o rifiuto del danneggiato

Entro 30gg

in caso di silenzio del danneggiato

Entro 15gg

in caso di silenzio del

danneggiato nella procedura di risarcimento diretto

Art. 148

Procedura di risarcimento

New

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

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20

Art. 149

Sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati

Sinistri verificatisi tra veicoli immatricolati in Italia

Procedura di risarcimento diretto del danno

Accertamento con esito positivo della copertura assicurativa dei due veicoli coinvolti nel sinistro

Legittimazione passiva dell’Assicuratore diretto con possibilità di

reingresso dell’assicuratore del responsabile ed estromissione dell’impresa citata

La procedura si applica per i danni al veicolo senza limiti di valore

alla persona del conducente purché di lieve entità (9% di I.P.)

alle cose trasportate di proprietà del conducente o dell’assicurato senza limiti di valore

Gestione in nome e per conto dell’altra impresa, ferma la successiva regolazione dei rapporti contabili (conguagli)

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

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D.P.R. di attuazione da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Codice Criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la

definizione dei rapporti interni tra le imprese

Contenuto e modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno

Modalità, condizioni e adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risarcimento del danno

Limiti e condizioni di risarcibilità dei danni accessori (questione relativa al riconoscimento delle spese di assistenza professionale del danneggiatoin fase pre-conciliativa)

Principi di cooperazione tra le imprese, ivi compresi i benefici derivanti dal sistema agli assicurati dal sistema di indennizzo diretto

Art. 150

Disciplina del sistema di risarcimento diretto

L’articolo 150 precisa, infine, che il sistema non si applica alle imprese con sede legale all’estero e operanti in libera prestazione del servizio o in libertà di stabilimento, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema stesso

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

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