Tiziana Frittelli
Presidente Federsanita’ Anci
I decreti attuativi della legge 24/2017 in materia assicurativa:
il punto sulle misure analoghe
LA SCELTA TRA ASSICURAZIONE ED
AUTORITENZIONE
Modelli di gestione dei sinistri
Gestione diretta: non è previsto il ricorso ad alcuna polizza assicurativa la gestione del rischio è in capo all’Azienda/Regione;
Gestione assicurativa: è in essere una polizza assicurativa per la copertura del rischio RCT/O. Non sono previste franchigie e SIR;
Gestione mista: contempla il ricorso a polizza assicurativa per la
copertura del rischio RCT/O con previsione di franchigia o SIR
La scelta tra assicurazione e autoritenzione
• Peso risarcitorio a carico delle strutture, sia perchè nei loro confronti è azionabile una responsabilità di tipo contrattuale, sia perché la legge ha introdotto un limite alla ripetizione nel caso di rivalsa.
• Sia l’esercente la professione che il danneggiato hanno interesse a che le aziende siano assicurate, i primi perchè si abbatte il rischio della rivalsa/responsabilità ammva (anche se, a rigore, anche assicurazioni possono esercitare la rivalsa), i secondi per la certezza della capacità economica del soggetto tenuto a risarcire
• Per le regioni/direzioni scelta da ponderare, poiché tenendo
conto del fatto che 1)l’impatto a bilancio dei premi assicurativi è
notevole 2)la gestione in proprio dei conflitti necessita di
professionalità esperte 3) nel caso di autoritenzione mancato
trasferimento del rischio sull’imprenditore assicurativo, che e’ in
grado di ripartirlo sul suo pacchetto di assicurati.
Indicatori di scelta del modello di gestione
Gli indicatori ritenuti più utili per la scelta del modello di gestione, riferiti ad almeno 5 anni, sono:
• Indice di sinistrosità;
• Costo medio dei sinistri liquidati (livello aziendale);
• Giorni medi per l’apertura di una pratica;
• Giorni medi per la chiusura di una pratica;
• Max e min liquidato per tipo di danno e specialità;
• Sinistri per disciplina/assistenza;
• Sinistri per tipo di danno;
• Costo medio dei sinistri per disciplina;
•••• Importi posti a riserva5/accantonati
Per una corretta valutazione del modello, è necessario integrare i suddetti con le seguenti informazioni:
• Premio annuo;
• Importo e tipo franchigia;
• SIR;
• Massimale
È necessaria anche la valutazione dell’assetto organizzativo e della capacità di adeguare l’organizzazione al modello di gestione sinistri risultato adeguato
Situazione regioni (rapporto annuale Agenas 2016 rispetto a dati 2015)
Gestione regionale: 15 regioni
Gestione aziendale: 6
regioni (gestione diretta e mista)
Gestione diretta: 5 regioni
Gestione assicurativa: 7 regioni
Gestione mista: 3 regioni
• Misure alternative alla copertura assicurative
• Quota di franchigia/Sir (sinistri in carico alla struttura, senza coinvolgimento dell’assicuratore)
Quindi….
ampiezza del concetto di misure analoghe
I decreti attuativi dell’articolo 10 il comma 6: i fondi per l’autoritenzione
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio; disciplina altresì la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. A tali fondi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del d.l.18 gennaio 1993 n 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo1993 n 67.
I decreti attuativi dell’articolo 10: il comma 7
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di
concerto con il Ministro della salute e sentito l'IVASS, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i
dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dei commi 1 e
2, e alle altre analoghe misure adottate ai sensi dei commi 1 e 6 e sono
stabiliti, altresì, le modalità e i termini per la comunicazione di tali dati da
parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli
esercenti le professioni sanitarie all'Osservatorio. Il medesimo decreto
stabilisce le modalità e i termini per l'accesso a tali dati.
Nozione (bozza DM)
• FONDO RISCHI: appostazione in bilancio della struttura sanitaria di somme riferentesi ai rischi in corso nell’anno di esercizio e che si protrarranno nell’esercizio successivo
• FONDO MESSA A RISERVA : fondo della struttura
sanitaria costituito dalla messa a riserva per competenza
dei risarcimenti relativi a sinistri denunciati
Definizioni punto 5 OIC 31
•
5. I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza
probabile i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a
situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di
uno o più eventi in futuro.
Differenza con logica dei premi
QUESTO VUOL DIRE CHE IL SINISTRO DEVE ESISTERE E DEVE AFFERIRE AL PERIODO DI ESERCIZIO, CONTRARIAMENTE ALLA LOGICA DEI PREMI ASSICURATIVI IN CUI I RISCHI AFFERISCONO A MODELLI MATEMATICO-ATTUARIALI SU PORTAFOGLIO DI COMUNITA’ E PRESCINDONO DALLA PREESISTENZA DEL SINISTRO. Ciò che è PROBABILE E’ SOLO LA MANIFESTAZIONE NUMERARIA (PASSIVITA’), CIOE’ LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO (CIOE’ LA DENUNCIA) CHE, A SUA VOLTA, E’ ULTERIORMENTE ATTUALIZZABILE (FONDO MESSA A RISERVA). DA UNA SITUAZIONE ESISTENTE E INCERTA NELLA PASSIVITA’ (ACCANTONAMENTO SU FONDI RISCHI EX OIC 31) SI PASSA A UNA SITUZIONE DI MAGGIORE CERTEZZA IN TERMINI DI PASSIVITA’ (PERCHE’ C’E’ DENUNCIA EX COMMA 6 dell’ART. 10 DELLA GELLI), FERMO RESTANDO CHE DETTA “RISERVA”, A SUA VOLTA, PUO’ ULTERIORMENTE DEFINIRSI CON CERTEZZA SOLO A FRONTE DI SENTENZA O TRANSAZIONE. SEMBREREBBE UNA «TRASMIGRAZIONE» DA FONDO RISCHI (CHE COMUNQUE SI FA TRAMITE ACCANTONAMENTI ANNUALI IN RELAZIONE AI SINISTRI COMUNQUE RILEVATI IN QUELL’ANNO) A FONDO RISERVA PER LA PARTE DELL’ACCANTONAMENTO DI DETTO FONDO RISCHI CORRISPONDENTE AGLI EVENTI IN ESSO TRACCIATI CHE POI SONO DENUNCIATI: EVITANDO, QUANTO MENO, LA DUPLICAZIONE DEGLI IMPORTI PER UNO STESSO EVENTO (PRIMA RACCOLTO NEL FONDO RISCHI I E POI DENUNCIATO)
Interoperabilita’ tra i fondi
la DENUNCIA di un sinistro - sinistro già, in precedenza, tracciato e quantificato nel FONDO RISCHI - non attiva un nuovo accantonamento in conto economico (NUOVO costo) su FONDO MESSA A RISERVA, ma, semmai, comporta una UTILIZZAZIONE/RIDUZIONE di detto FONDO RISCHI (senza ovviamente
sopravvenienza attiva su conto economico) con la corrispondente alimentazione (di pari importo) del citato FONDO messa A RISERVA (in un processo pertanto di PROGRESSIVA attualizzazione del rischio tracciato tramite rimodulazione dei due fondi tra loro connessi, in termini, TUTTAVIA, SOLO unidirezionali, tra Fondo rischi e Fondo messa a RISERVA e NON viceversa, come ipotizzato nella prima versione della bozza poi, su questo punto, correttamente stralciata. La mancata UTILIZZAZIONE (totale o parziale) del fondo della messa a RISERVA (per
sopravvenuta risoluzione o il positivo evolversi della situazione che aveva generato il
RISCHIO, prima, e la RISERVA, dopo) dovrebbe INFATTI comportare la riduzione del
Fondo MESSA A RISERVA e la corrispondente contabilizzazione fra i componenti
positivi del reddito
Criticita’ nella costituzione
• Esigenza di “sostenibilità del sistema”: contemperare esigenza di rendere effettiva la tutela del danneggiato con l’esigenza di
allestire un sistema di coperture sostenibili in concreto dovendo le strutture poter operare con relativa certezza la quantificazione del rischio.
• Inevitabile impatto sul bilancio delle strutture, in particolare quelle pubbliche, che oltre all’ (eventuale) pagamento del premio
assicurativo si vedono costrette a impiegare fondi del SSN per
garantire la corretta quantificazione, alimentazione e gestione
dei due Fondi
Criticita’ nella gestione
•
Esigenza di dotare le strutture di funzioni/professionalità esperte, oltre al risk manager, che provvedano, da un lato, ad una reale e prudente analisi dei rischi e alla conseguentequantificazione del “fondo rischi” e, dall’altro, alla valutazione sia medico legale che giuridica della fondatezza o meno delle denunce di danni e alla conseguente
quantificazione del “fondo messa a riserva dei risarcimenti denunciati”.
•
Competenze necessarie che le strutture debbono avere (sia in caso di assicurazione che di SIR): medicina legale, loss adjusting, legale, risk manager atti a garantire che iprocessi di valutazione siano affidabili ed efficaci;
•
Il processo di stima dei due fondi, in particolare il “fondo rischi”, in applicazione degli specifici principi contabili, richiederà necessariamente particolari conoscenze e utilizzo di tecniche( probabilistico attuariali?) ed idonee esperienze ai fini della correttamisurazione dei relativi oneri da fronteggiare con la costituzione dei fondi.