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Il frastagliato profilo dell’espropriazione presso terzi - Judicium

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GIUSEPPE DELLA PIETRA

Il frastagliato profilo dell’espropriazione presso terzi

1. Requisiti del pignoramento. – 2. Custodia e collaborazione del terzo. – 3. Oneri processuali di creditore e terzo. – 4. Assegnazione e pagamento.

1. Il pignoramento presso terzi s’incentra sull’ingiunzione al debitore “di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi” (art. 543, secondo comma, c.p.c., nel rinvio all’art. 492 c.p.c.) e sull'intimazione al terzo di non disporre delle cose o somme pignorate senza ordine di giudice (art. 543, secondo comma, n. 2).

Che debbano sussistere ambo i requisiti1, non pare dubbio. Sulla sorte dell’atto privo dell’uno o dell’altro, non v’è concordia.

Com’è naturale in casi simili, il pendolo oscilla fra inesistenza2 e nullità3 e, come sempre, il tema non si esaurisce sul piano teorico della mera qualificazione. Propendere per l’inesistenza significa sancire la tendenziale insanabilità dell’atto privo del requisito essenziale4. Optare per la nullità attrae il vizio nell’orbita dell’art. 617, così saldandolo al termine preclusivo dei venti giorni, oltre i quali, se non dedotto con l’opposizione formale, il difetto non può più essere rilevato5.

Gemello - ma distinto - al tema appena toccato è il caso dell’omessa notifica al debitore.

Qui l’ingiunzione manca non perché l’atto ne sia privo, ma perché il documento che la incorpora non è pervenuto al soggetto passivo6.

1 Sulla cui natura v. Colesanti, Il terzo debitore nel pignoramento di crediti, II, Milano, 1967, 288 ss.; Colesanti, Pignoramento presso terzi, in Enc, dir., XXXIII, Milano, 1983, 841 ss.; Vaccarella, Espropriazione presso terzi, in Digesto civ., VIII, Torino, 1992, 108 s.

2 Cass., 30 gennaio 2009, n. 2473, in Giust. civ., 2010, I, 2659;

3 Cass., 4 marzo 2004, n. 4403, in Riv. es. forz., 2004, 591, con particolare riguardo alla mancanza dell’ingiunzione al debitore.

4 Tendenziale perché, secondo Cass. n. 2473/2009 cit. supra, l’udienza fissata per la dichiarazione del terzo ricopre nell’espropriazione presso terzi funzione preclusiva non diversa da quella svolta dall’udienza di autorizzazione alla vendita nelle altre procedure espropriative; ne fa discendere, perciò, che il difetto dell’ingiunzione al terzo va fatto valere con l’opposizione agli atti al più tardi entro cinque (oggi venti) giorni dalla detta udienza.

5 Per ambo i profili, v. De Angelis, Patologie del pignoramento presso terzi (nullità e «inesistenza»), in Auletta (a cura di), Le espropriazioni presso terzi, Bologna, 2011, 51 ss.

6 Nel senso dell’inesistenza, Cass., 20 dicembre 1988, n. 6941, in Foro it., 1989, I, 2867, e in Giust. civ., 1989, I, 1130; Trib. Milano, 17 gennaio 2007, in Giur. it., 2007, 2537, con nota critica di Maffuccini, Mancata notifica al debitore: inesistenza del pignoramento ed estinzione del processo?. Nel senso della nullità, sanabile mediante rinnovazione della notifica, Trib. Roma, 20 giugno 2006, in Giur. it., 2007, 1743, con nota di Auletta, Nullità e

«inesistenza» (della notifica al debitore) del pignoramento (presso terzi), secondo il quale l’effetto salvifico della rinnovazione postula non solo la notifica dell’ingiunzione al debitore, ma anche la rinotifica dell’invito al

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Teorica, al più, è invece l’ipotesi che l’atto non sia notificato al terzo. Il caso può ben darsi, ma l’ostacolo è di ordine pratico, ancor prima che classificatorio: non pervenendo al terzo il pignoramento, né le somme si diranno vincolate, né sarà da attendersi la collaborazione del debitor debitoris, per cui il problema è di attrarre il terzo nella procedura, più che definire la sorte di un atto allo stato inutile perché senza effetto concreto.

L’atto di pignoramento, oltre a consentire l’identificazione delle parti e del terzo pignorato7, deve anche recare l’indicazione del credito per il quale si procede (art. 543, secondo comma, n. 1).

Nel passato era dubbio se il requisito, nel collegamento con l’art. 546 c.p.c - che impone al terzo l’obbligo di custodia – avesse funzione delimitativa del pignoramento o soltanto enunciativa. Ci si chiedeva, cioè, se il vincolo sulle somme pignorate fosse correlato all’importo spettante al creditore8 o si estendesse all’intera somma dovuta dal terzo9, per quanto eccedente, anche di gran lunga, le esigenze della procedura.

È chiaro che la prima lettura giovava al debitore, che avrebbe visto limitata l’indisponibilità alle sole somme necessarie a soddisfare il creditore. La seconda riusciva invece favorevole al procedente: ove fossero intervenuti altri creditori, la somma a lui destinata poteva non subire riduzioni, avendo il pignoramento già colpito e vincolato tutti gli importi dovuti al debitore.

Nell’idea di compenetrare ambo le istanze, il nuovo art. 546 dispone che “dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'art. 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose o alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode”. La disposizione è fin troppo indulgente verso il debitore: in caso di pignoramento, chi è consapevole che altri creditori possano insinuarsi nella procedura, avrà modo e tempo di riscuotere dal terzo ogni ulteriore somma a lui dovuta, in tal modo vanificando non solo l’intervento dei terzi, ma anche l’aspirazione del creditore procedente, che vedrà proporzionalmente ridotta la quota a lui spettante10. In questo quadro, il rimedio che l’art. 499, quarto comma, espande a ogni specie espropriativa (invito agli intervenuti a estendere il pignoramento e prelazione processuale in caso di astensione) finisce per essere puramente virtuale, riposando su una condotta a dir poco irreprensibile del debitore che, subìto il

terzo a rendere la dichiarazione. Sul tema v. Olivieri, I profili e l’evoluzione del sistema di espropriazione presso terzi, in Auletta (a cura di), op. cit., 18 ss.

7 Sui protagonisti dell’espropriazione presso terzi, v. Rascio, Le parti, e Frisullo, Il terzo, entrambi in Auletta (a cura di), op. cit., 81 ss. e 93 ss.

8 In questo senso Acone, Note in tema di oggetto del pignoramento di crediti, in Foro it., 1996, I, 3771 ss.

9 Così Cass., 23 gennaio 2009, n. 1688; Cass., 14 dicembre 2006, n. 26850; Cass., 4 gennaio 2000, n. 16, in Riv.

esec. forz., 2000, 640, con nota di Storto, Brevi considerazioni in ordine all’oggetto del pignoramento di crediti; Cass., 29 gennaio 1999, n. 798, in Riv. dir. proc., 2000, 909, con nota critica di Gioia, La Corte rifiuta il dialogo sull’oggetto del pignoramento presso terzi.

10 Investita della questione di legittimità del limite impresso al pignoramento, la Corte costituzionale, con sentenza 22 dicembre 2010, n. 368, ha sancito che “… il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha effettuato un bilanciamento tra interessi contrastanti e meritevoli entrambi di tutela: da un lato, quello del creditore procedente alla piena realizzazione della propria pretesa; dall’altro, quello del debitore esecutato a non subire il blocco totale, e di regola per un tempo non breve, di somme ingenti, pure in presenza di un credito azionato di ammontare esiguo. E ha ritenuto d’identificare il punto di equilibrio nella previsione di un limite al vincolo esecutivo, limite costituito dall’importo del credito precettato, aumentato della metà. Tale scelta non può definirsi incongrua e, tanto meno, manifestamente irragionevole o arbitraria”.

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pignoramento, lasci somme e beni esposti all’aggressione di altri creditori potenziali interventori11.

Privo di sostanziale contenuto è il requisito dell'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute (art. 543, secondo comma, n. 2). Muovendo dal rilievo che il creditore, estraneo al rapporto tra debitore e debitor debitoris, non può realisticamente conoscere l’esatto ammontare del debito verso il primo, e che all’individuazione del pignorato provvede il terzo con la sua dichiarazione, la giurisprudenza svaluta al massimo l’indicazione delle somme dovute al debitore, che può anche essere del tutto generica12. Non può mancare, invece, la citazione del debitore e del terzo a un’udienza dinanzi al giudice del luogo di residenza del terzo. Ai sensi dell’art. 543, terzo comma, il creditore deve fissarne la data avendo cura di osservare un termine dilatorio di dieci giorni. La violazione di questa regola non ricade, però, nel governo dell’art. 164, secondo comma, c.p.c.: al terzo cui l’assegnazione di un termine inferiore ha impedito di rendere dichiarazione tempestiva, è sempre dato di assolvere al compito nel corso del successivo giudizio di accertamento, in ipotesi sollecitato dal creditore a fronte del suo silenzio13. In questo caso la violazione del termine di comparizione avrà riflesso sul solo piano delle spese, che per il principio di causalità potranno essere poste a carico del creditore con la sentenza che, preso atto della dichiarazione incolpevolmente tardiva, dichiarerà cessata la materia del contendere14.

2. La collaborazione del terzo si traduce nello “… specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato” (art. 547, primo e secondo comma).

La cooperazione del terzo15 non è coercibile, anche perché l’omessa dichiarazione non riceve sanzione alcuna. Mancando l’antigiuridicità, il silenzio del terzo non può generare neppure un danno risarcibile. Solo all’esito dell’eventuale giudizio di accertamento del suo obbligo, il terzo potrà essere condannato ai danni ai sensi dell’art. 96, primo e (oggi anche) terzo comma, c.p.c., se ne ricorrono i presupposti16.

11 Per analoghe considerazioni critiche v. Acone, Novità in tema di pignoramento presso terzi, in Riv. esec. forz., 2006, 7 ss. Sul tema, da ultimo, v. Caprio, Limiti di importo nel pignoramento di crediti, in Auletta (a cura di), op.

cit., 60 ss.

12 Cass., 24 maggio 2003, n. 8239. Per il rilievo, però, che il titolo giuridico dell’obbligo del terzo sia elemento naturale (e talora essenziale, come nel caso dei crediti normalmente impignorabili di cui all’art. 545 c.p.c.) dell’atto di pignoramento, v. Tota, Il principio della domanda nel processo di espropriazione di crediti, in Riv.

esec. forz., 2009, 244 ss.

13 Cass., 12 marzo 2004, n. 5153. Anche in appello: Cass., 18 giugno 2002, n. 8855.

14 Cass., 5 giugno 1993, n. 6312. Sul punto v. Groppoli, «Soccombenza» e spese nell’espropriazione presso terzi, in Riv. esec. forz., 2005, 693 ss. Salvo non accedere all’idea di Colesanti, Il terzo debitore nel pignoramento di crediti, II, cit., 453, per cui, nonostante la tardiva dichiarazione del terzo, il creditore può chiedere di proseguire in ogni caso fino alla sentenza onde sottrarsi alle contestazioni che residuano avverso l’ordinanza di assegnazione (sulle quali v. infra, § 4).

15 Per un riepilogo di dottrina e giurisprudenza in merito alla natura della dichiarazione, v. Grippo, La dichiarazione positiva del terzo debitor debitoris nell’espropriazione dei crediti, in Scritti sul processo esecutivo e fallimentare in ricordo di Raimondo Annecchino, Napoli, 2005, 330 ss.; Id., La natura della dichiarazione (positiva), in Auletta (a cura di), op. cit., 125 ss.

16 Cass., 19 settembre 1995, n. 9888, in Corr. giur., 1996, 308, con nota di Frangini, Pignoramento di crediti, posizioni soggettive del terzo debitore e tutela del creditore procedente.

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Quanto al modo della dichiarazione, è oggi accordata al terzo una facoltà alternativa alla comparizione in udienza. Dal 2006, e salvo che si tratti di “… somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento” (art. 545, terzo comma), il terzo può procedere alla specificazione anche mediante raccomandata, da inviare al creditore procedente entro dieci giorni dal pignoramento (artt. 543, secondo comma, n. 4 e 547)17. Il pignoramento presso terzi dà corpo per tale via a una fattispecie a formazione progressiva articolata in due fasi. La notifica dell’atto innesca il vincolo di indisponibilità;

la dichiarazione del terzo (o la sentenza di accertamento del suo obbligo) marca l’oggetto specifico su cui cade il pignoramento, fissando perciò l’importo concreto per cui si sviluppa la procedura18.

Simile assetto non è privo di risvolti pratici. Se il divieto di alienazione e l’obbligo di custodia sorgono al momento della notifica, se l’uno e l’altro persistono fino al definitivo esaurimento dell’esecuzione, se la perimetrazione dell’oggetto si realizza con la dichiarazione, ne discende che il vincolo espropriativo non si restringe alle somme di cui il terzo era debitore al tempo del pignoramento, ma si espande a ogni altro importo che sopravvenga fino alla dichiarazione (o alla sentenza che la sostituisce)19. Ove perciò prima dell’udienza sopraggiungano nuove rimesse sul conto corrente, o maturino nuovi stipendi in favore del debitore (tanto per fare gli esempi più concreti), anche di questi nuovi importi il terzo non potrà disporre e dovrà rendere conto al giudice o nella raccomandata al creditore20.

Per effetto della notifica del pignoramento il terzo è reso custode delle somme pignorate.

Di là dal dubbio se sia concepibile la custodia in senso proprio di somme di denaro21, di queste il terzo non potrà disporre – nel senso che non potrà versarle al debitore suo creditore – fino ad ordine del giudice, salvo il caso di estinzione anticipata della procedura, che lo libera dal vincolo senza necessità di un provvedimento giudiziale22.

17 Su questa nuova modalità, v. Marzocco, La dichiarazione a mezzo raccomandata, in Auletta (a cura di), op. cit., 156 ss.

18 Cass., 27 gennaio 2009, n. 1949; Colesanti, Il terzo debitore nel pignoramento di crediti, II, cit., 251 ss.; Id., Pignoramento presso terzi, cit., 843 e 850 ss.; Mercolino, Un apprezzabile chiarimento in tema di accertamento del credito nell’espropriazione presso terzi, in Riv. esec. forz., 2006, 394 ss., a commento di Cass. n. 15615/2005 cit.

infra. Diversa la prospettiva di Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche, IV, Torino, 2010, 78 s., per il quale non è corretto scorgere nel pignoramento i soli effetti preliminari di una fattispecie a formazione successiva.

19 Cass., 26 luglio 2005, n. 15615, in Riv. esec. forz., 2005, 920, e in Foro it., 2006, I, 3190, con nota adesiva di Rossi, Riflessioni sull’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo; Trib. Bari, 30 giugno 2009, in Giur.

it., 2010, 905, con nota di Corrado, Brevi note in tema di espropriazione forzata presso terzi; Spaccapelo, Pignoramento presso terzi: perfezionamento della fattispecie e riflessi sul momento in cui il credito deve sussistere, in Riv. esec. forz., 2007, 573 ss.

20 Per Saletti, L’espropriazione presso terzi dopo la riforma, in Riv. esec. forz., 2008, 292 s., ed Acone, Novità in tema di pignoramento presso terzi, cit., 12 s., ove i nuovi accrediti sopraggiungano dopo l’invio della raccomandata, il terzo dovrà emendare la sua dichiarazione all’udienza. Ma anche con nuova raccomandata, a mio avviso.

21 Nel senso dell’inesistenza di un vero e proprio obbligo di custodia, Andrioli, Commento al c.p.c., III, Napoli, 1957, 196 s.; Satta, Commentario al c.p.c., III, Milano, 1965, 318; Trib. Potenza, 8 giugno 2001, in Riv. esec. forz., 2002, 517, con nota di V. Lombardi, Art. 546 c.p.c.: un (raro) episodio di discrasia tra il codice di rito e le norme del diritto sostanziale. Non per caso Colesanti, Il terzo debitore nel pignoramento di crediti, II, cit., 25 e 241 ss., preferisce discorrere di arresto del credito.

22 Così Cass., 17 luglio 2009, n. 16714.

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Sotto nessun profilo il terzo può considerarsi soggetto passivo dell’esecuzione, con la conseguenza che egli non ha interesse a proporre alcun tipo di opposizione23. Dal momento, però, che le questioni che toccano l’esistenza del credito o la validità del pignoramento possono comportare la sua liberazione, egli è parte necessaria delle opposizioni promosse dal debitore capaci di realizzare tale effetto, per cui, ove non evocato in giudizio, va integrato il contraddittorio verso di lui24.

3. Alla notifica del pignoramento l’ufficiale giudiziario deve far immediatamente seguire il deposito dell'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo dell’esecuzione. In questo debbono anche essere versati titolo esecutivo e precetto “… che il creditore deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'art.

314” (art. 543, quarto comma).

La comparizione dinanzi al giudice ricopre funzione ben distante da quella rivestita in sede di cognizione. Per questo motivo si ritiene che il rinvio all’art. 314 – che un tempo concedeva all’attore di costituirsi lo stesso giorno dell’udienza – dia vita a un fenomeno di ricezione materiale, sicché, pur svolgendosi la procedura dinanzi al tribunale, e pur essendo l’art. 314 c.p.c. ormai abrogato, il creditore può tuttora iscrivere a ruolo la citazione fino al giorno dell’udienza25.

Non poche sono le peculiarità di questa fase di pre-cognizione all’interno nel processo di esecuzione. Atteso che l’ufficio è ormai investito del pignoramento in virtù del deposito fatto dall’ufficiale giudiziario, e che il regime dell’inattività riceve diretta regolazione anche in sede esecutiva, l’ulteriore inerzia del creditore procedente è governata dall’art.

631 c.p.c. Ove questi non si sia costituito neppure entro l’udienza, il giudice dovrà perciò fissare nuova udienza, all’esito della quale, ove persista la contumacia del creditore, dichiarerà l’estinzione del processo26.

Diverso è naturalmente il caso in cui a restare inerte - o a non collaborare lealmente – sia il debitor debitoris. Dispone l’art. 548, primo comma, c.p.c. che “se il terzo non compare all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo”.

Dunque, ove il terzo non collabori, o il creditore presuma che la sua dichiarazione sia infedele, l’esecuzione può schiudersi al giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, che avrà luogo al modo e con le regole di un normale processo di cognizione. Affinché ciò

23 Cass., 5 giugno 2007, n. 13069, in Riv. esec. forz., 2007, 394, e in Riv. dir. proc., 2008, 1114, con nota adesiva di Finocchiaro, Note minime in tema di litisconsorzio (necessario) del terzo debitore nel giudizio di opposizione all’esecuzione; Cass. 23 febbraio 2007, n. 4212, in Giust. civ., 2007, I, 1874; Cass., 6 luglio 2001, n. 9215; Cass., 21 gennaio 2000, n. 687, in Foro it., 2002, I, 528, con nota di Grippo, La tutela del «debitor debitoris»

nell’espropriazione presso terzi secondo gli attuali orientamenti della Corte di cassazione. Nel senso di estendere al terzo pignorato la legittimazione a proporre l’opposizione agli atti esecutivi si esprime Olivieri, op. cit., 5 ss.

24 Cass., 19 maggio 2009, n. 11585; Cass., 5 marzo 2009, n. 5342; Cass., 12 febbraio 2008, n. 3276, in Giur. it., 2008, 1984, e in Giust. civ., 2009, I, 2528; Cass., 16 maggio 2006, n. 11360; Cass., 1 luglio 2005, n. 14106.

25 Trib. Campobasso, 3 maggio 2002, in Riv. es. forz., 2003, 611, con nota di Storto, Considerazioni in margine al termine di costituzione del creditore procedente nel processo di espropriazione presso terzi.

26 Cass., 11 novembre 2002, n. 15806.

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accada, è necessaria un’esplicita istanza, che va formulata all’udienza, e non può ritenersi presente già in nuce nell’atto di pignoramento27.

È opinione comune che la domanda possa essere formulata dal solo creditore, unico interessato all’accertamento funzionale alla sua istanza esecutiva28. La soluzione potrebbe però essere rimeditata, ove si ci si disponga a leggere con lente nuova questo particolare processo.

Di tale giudizio si è sempre rimarcata la natura schiettamente endoesecutiva. In particolare, se n’è sempre limitato l’oggetto alla pretesa del creditore verso il terzo per il medio del debitore, escludendovi il rapporto – esterno, dall’angolo visuale dell’esecuzione – fra debitore e terzo29. In quest’ottica, al giudice della cognizione era precluso ogni altro tema diverso dalle contestazioni mosse dal creditore30; ne restavano estranee finanche le questioni di giurisdizione che, attenendo alla natura del diritto verso il terzo, non scalfivano la giurisdizione del giudice ordinario sulla diversa e più ridotta pretesa esecutiva del creditore procedente31.

Lo scenario potrebbe star cambiando. Le Sezioni unite32 hanno sancito che il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo “… si conclude con una sentenza dal duplice contenuto di accertamento: l’uno, idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale tra le parti del rapporto, avente ad oggetto il credito del debitore esecutato (che, pertanto, è litisconsorte necessario) nei confronti del terzo pignorato; l’altro, di rilevanza meramente processuale, attinente all’assoggettabilità del credito pignorato all’espropriazione forzata, efficace nei rapporti tra creditore procedente e terzo debitor

27 Colesanti, Il terzo debitore nel pignoramento di crediti, II, cit., 380 ss.; Saletti, Il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, in Riv. dir. proc., 1998, 997; Rossi, Sul giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, in Scritti sul processo esecutivo e fallimentare in ricordo di Raimondo Annecchino, cit., 616 ss.; Andrioli, op. cit, 203;

Satta, op. cit, 310 e 322; Cass., 23 aprile 2003, n. 6449, in Corr. giur., 2003, 1139, con nota di Onniboni, L’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato è di consistenza solo processuale, in Foro it., 2004, I, 2232, con nota di Rossi, Sulla legittimazione a proporre il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, e in Riv. esec. forz., 2004, 751, con nota di Delle Donne, La Suprema Corte e l’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c.: una condivisibile premessa per una poco accettabile conclusione.

28 Cass. 5 settembre 2006, n. 19059, in Riv. esec. forz., 2006, 831, con nota di Vaccarella, Opposizione agli atti per erronea valutazione della dichiarazione negativa del terzo ed accertamento del suo obbligo; Cass., 23 aprile 2003, n.

6449, cit.; Saletti, Il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, cit., 1012 ss.; Olivieri, op. cit., 31.

29 Punzi, op. cit., 82 ss.; Luiso, Diritto processuale civile, III, Milano, 2009, 86 ss.; Saletti, Il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, cit., 1005 ss.; Metafora, Individuazione del credito oggetto di espropriazione, in Auletta (a cura di), op. cit., 73 ss.

30 Cass., 30 maggio 2000, n. 7192, in Foro it., 2002, I, 541, con nota di Elefante, Sulla natura dell’azione di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato.

31 Così Cass., sez. un., 18 ottobre 2002, n. 14831, in Foro it., 2003, I, 858, con nota senza titolo di Rossi, e in Corr.

giur., 2003, 1139, con nota di Onniboni, cit.; Saletti, Il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, cit., 1021.

32 Cass., sez. un., 13 ottobre 2008, n. 25037, in Riv. es. forz., 2008, 789. Nel medesimo senso già Allorio, Legame tra esecuzione e accertamento nell’esecuzione mobiliare presso terzi, in Giur, it., 1948, I, 2, 116 ss., Franchi, Sull’identificazione della causa di accertamento del credito pignorato, in Giur, it., 1980, I, 1, 1747 ss., ed oggi Pelle, Sull’oggetto del giudizio di accertamento del diritto pignorato nell’espropriazione presso terzi, in Giusto proc. civ., 2010, 611 ss., tutti sul presupposto della natura surrogatoria dell’azione del creditore; Rossi, Sulla legittimazione a proporre il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, cit., 2233 ss.; Id., Sul giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, in Scritti sul processo esecutivo e fallimentare in ricordo di Raimondo Annecchino, cit., 607 ss.

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debitoris, e come tale rilevante ai soli fini dell’esecuzione in corso, secondo la forma dell’accertamento incidentale ex lege”.

Il profilo che la Cassazione in tal modo delinea per il giudizio verso il terzo è sensibilmente mutato: da un canto la decisione prende a far stato anche verso il debitore, dall’altro l’accertamento del diritto verso il terzo si eleva a oggetto principale del processo, al punto che la statuizione endoesecutiva verso il creditore si riduce al rango di questione incidentale su cui scende il giudicato per disposizione legislativa.

Di là dalla perplessità che suscita quest’ultimo passaggio, è chiaro che da tanto sovvertita prospettiva ricevano risposta ribaltata anche gli antichi quesiti. Così riescono ammesse – e, direi, obbligate – le questioni di giurisdizione33; si rendono concepibili domande del debitore relative all’esistenza o al modo d’essere dell’obbligo del terzo34; si giunge a ipotizzare che il giudizio di accertamento possa proseguire su istanza del debitor debitoris pur dopo la negazione del diritto del creditore in sede di opposizione all’esecuzione35; finisce per essere ammissibile anche una domanda del debitore che, a fronte della dichiarazione negativa del terzo, anticipa o sostituisce l’istanza in tal senso del creditore procedente36.

Pur in questo nuovo quadro, non bisogna però trascurare che il processo in parola si volge ad appurare unicamente l’esistenza e l’ammontare del diritto al pagamento delle somme dovute dal terzo. Se ne trae che il giudicato attinto all’esito, pur nella lata raffigurazione da ultimo fornita dalle Sezioni unite, non si estende a questioni che di quell’oggetto non solo non partecipano, ma neppure costituiscono antecedente logico. Ecco perché temi come la validità del pignoramento o l’impignorabilità del bene esecutato si conservano estranei al giudizio e al relativo giudicato, potendo sempre essere dedotti per la consueta via delle opposizioni esecutive37.

4. Dispone l’art. 553, primo comma, che “se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti.”

Il tenore assertivo della disposizione non sembra lasciare margini di valutazione. A fronte di una dichiarazione positiva (o di una sentenza38 che accerti il debito del terzo) e in

33 Cass., sez. un., 13 ottobre 2008, n. 25037, cit.; Pelle, op. cit., 2010, 617 s.

34 Cass., 7 maggio 2009, n. 10550. V. anche Cerrato, Rimedi processuali avverso il pignoramento di crediti, in Riv.

esec. forz., 2004, 743 ss.

35 Cass. (ord.), 20 luglio 2011, n. 15965.

36 Conf. Delle Donne, op. cit., 2004, 760 ss., per la quale, però, la procedibilità del giudizio di accertamento su istanza del debitore è subordinata alla tacita adesione dei creditori muniti di titolo, la cui opposizione imporrebbe in ogni caso al giudice la chiusura in rito del processo di cognizione. Contra, Rossi, Sul giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, cit., 621 s.; Rossi, Sulla legittimazione a proporre il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, cit., 2236, secondo cui l’istanza è riservata ai soggetti che possono compiere atti d’impulso della procedura esecutiva, e dunque ai creditori titolati. A mio avviso, il generico riferimento dell’art. 548 alla ”istanza di parte” e il rilievo che non si può escludere un interesse del debitore a estinguere il debito proprio con le poste ormai soggette a pignoramento, potrebbero indurre a non escludere categoricamente il debitore dal novero dei legittimati.

37 Cass., 27 gennaio 2009, n. 1949.

38 Anche di primo grado, non ancora passata in giudicato, secondo Consolo – Merlin, Profili relativi alla interpretazione sistematica dell’art. 549 c.p.c., in Riv. esec. forz., 2000, 384 ss.; in senso contrario, peraltro senza motivare, Andrioli, op. cit, 206.

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assenza di contestazioni del debitore nella forma dell’opposizione, il giudice dovrebbe senz’altro procedere all’assegnazione di importi corrispondenti a quelli precettati.

Era questa, verosimilmente, l’idea di partenza del codice, ispirata da un canto all’idea di un terzo lealmente collaborativo e, dall’altro, alla figura di un debitore avveduto dei propri debiti e attento alle relative procedure. Riposava perciò sulla saldatura fra dichiarazione imparziale del terzo e silenzio eloquente del debitore l’affidamento del giudice cui, nell’impianto ideale del III libro, non era affidato alcun sindacato officioso sull’entità del credito azionato.

L’evoluzione del sistema ha inciso non poco su questo scenario. La moltiplicazione di debitori pubblici e seriali (ASL, enti territoriali, ecc.) ha di molto attenuato l’idea di un soggetto passivo che sorveglia di fatto la procedura e sol per questo suscita la fiducia del giudice (e a monte del codice) che gli importi assegnati siano effettivamente dovuti. La notoria incapacità di controllo degli enti non privati sul proprio debito, in uno alla consapevolezza che il danaro erogato proviene da (o sarebbe destinato a) fondi pubblici, ha indotto la giurisprudenza a ribaltare la visione di un giudice mero spettatore della dichiarazione del terzo e dell’inerzia – in questo quadro tutt’altro che operosa – del debitore.

Si spiega in tal modo l’idea che il giudice dell’esecuzione, lungi dal recepire meccanicamente la somma precettata nell’ordinanza di assegnazione, possa valutare e eventualmente ridurre l’importo preteso, spettando al creditore di contestare eventualmente l’esercizio di questo potere mediante opposizione agli atti39.

Per tale via lo schema originariamente concepito dal codice viene piegato a evidenti istanze di giustizia: il giudice più non deve confidare nella certezza somministrata dal titolo esecutivo, salda fino al vittorioso esercizio di un’opposizione all’esecuzione promossa dal debitore, ma è tenuto a sindacare an e quantum della pretesa esecutiva anche nell’inattività – non più affidabile, per le ragioni dette prima – del debitore, salvo il potere per il creditore – egli sì sempre all’erta sui propri crediti - di contestare con l’opposizione formale l’iniziativa officiosa del giudice.

In chiave processuale l’ordinanza di assegnazione conclude il processo esecutivo40. Per l’aspetto sostanziale il provvedimento opera la sostituzione del creditore al debitore nel rapporto verso il terzo, tenuto da quel momento a pagare al primo nei limiti dell’importo assegnato41. Entrambi i profili meritano di essere esaminati.

Individuare nell’assegnazione il momento finale dell’esecuzione non è senza scopo. Sta a significare che, reso quel provvedimento, non sono più ammesse opposizioni per ragioni che non attengono all’ordinanza conclusiva42. Contro di questa creditore e debitore

39 Cass., 2 ottobre 2007, n. 20658; Cass., 26 marzo 2003, n. 4491; Cass., 10 settembre 1996, n. 8215, in Foro it., 1997, I, 2610, con osservazioni di Raiola.

40 Cass., 29 novembre 2005, n. 26036.

41 Cass., 28 marzo 2001, n. 4494, in Giust. civ., 2002, I, 3265, con nota di Cavallo, Riflessioni in tema di esecuzione forzata promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale.

42 Cass., 20 ottobre 1997, n. 10259, in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, 518, con nota di Finocchiaro, L’ordinanza di assegnazione del credito è un provvedimento sottratto a qualsiasi controllo?, e in Giust. civ., 1998, I, 1993, con nota di Schermi, Sulla proponibilità delle opposizioni all’esecuzione dopo la chiusura del processo esecutivo, secondo il quale al debitore residua comunque un’azione di danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c., verso il creditore, e in Nuova giur. civ., 1998, I, 518, con nota di Finocchiaro, L’ordinanza di assegnazione del credito è un provvedimento sottratto a qualsiasi controllo?. Sul tema v. anche Canella, La contestazione dell’ordinanza di

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possono insorgere non solo con l’opposizione agli atti, ma anche con l’appello, ove l’assegnazione abbia illegittimamente inciso posizioni sostanziali di diritto soggettivo43. Stessi mezzi sono offerti al terzo qualora il giudice abbia assegnato il credito nonostante la dichiarazione negativa: l’appello, se l’ordinanza si spende sull’accertamento del suo obbligo; l’opposizione formale, ove l’ordinanza sia resa sul carattere asseritamente positivo della dichiarazione44.

Flagrante è l’interesse del terzo a contestare l’assegnazione in ambo i casi. E ciò perché l’ordinanza, pur non potendo acquisire i crismi del giudicato45, è reputata titolo esecutivo contro il terzo46 che, se fosse privo di iniziativa verso il provvedimento errato, sarebbe costretto a pagare con danaro proprio, e non con somme dovute al debitore.

Che l’assegnazione segni il lembo estremo del processo esecutivo vale anche a sancire l’inopponibilità al creditore di talune vicende insorte prima della riscossione delle somme, ma dopo l’ordinanza conclusiva. E così non nuoceranno al creditore, se successivi all’assegnazione, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, l’accoglimento di un’opposizione proposta in precedenza47 e, per taluno, anche il fallimento del debitore48. Sul piano sostanziale, il pagamento nelle mani del creditore estingue nel contempo due rapporti: quello tra il creditore e il debitore, e quello tra il debitore e il terzo49. L’ordinanza di assegnazione crea però un vincolo diretto tra creditore e terzo, sicché al primo, in caso

assegnazione del credito, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, 225 ss., con particolare riguardo al profilo dell’impignorabilità del credito assegnato.

43 Cass. civ., (ord.), 22 giugno 2007, n. 14574; Cass., 8 febbraio 2007, n. 2745.

44 Su ambo i temi, v. Tiscini, Considerazioni intorno a natura, effetti e regime dell’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., in judicium.it, 13 ss; Grippo, La dichiarazione positiva del terzo debitor debitoris nell’espropriazione dei crediti, cit., 371; Cass., 22 febbraio 2008, n. 4578; Cass., 7 agosto 2001, n. 10897, in Giur. it., 2002, 706; Cass., 4 gennaio 2000, n. 14, in Riv. esec. forz., 2001, 630, con nota di Grippo, Ancora sulla natura e sul regime dell’ordinanza di assegnazione dei crediti; Cass., 4 febbraio 1999, n. 952, in Riv. esec. forz., 2000, 134, con nota di Vitale, Natura rifrangente dell’ordinanza di assegnazione del credito; Cass., 5 luglio 1989, n. 3208, in Giust.

civ., 1990, I, 1078, con nota di Vaccarella, Sui rimedi esperibili dal terzo contro l’ordinanza di assegnazione, giustamente critica sul rilievo che può non essere sempre chiaro quando si versi nell’uno o nell’altro caso (per questa ragione secondo Id., Espropriazione presso terzi, cit., 125, sarebbe opportuno ritenere proponibile unicamente l’opposizione agli atti); App. Torino, 23 ottobre 2002, in Foro it., 2003, I, 3154.

45 Se fondata su dichiarazione positiva del terzo: Cass., 18 maggio 2009, n. 11404; Cass., 20 aprile 2004, n. 7575.

46 Sul tema rinvio alle esaustive considerazioni di Tiscini, op. cit., 3 ss. V. anche Cass., 18 marzo 2003, n. 3976, in Riv. es. forz., 2003, 708, con nota di Groppoli, Sulla efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione nell’espropriazione presso terzi; Groppoli, Oggetto del pignoramento di crediti e suo accertamento in sede esecutiva, in Riv. es. forz., 2002, 257; Vaccarella, Espropriazione presso terzi, cit., 106 s.; Tatangelo, L’efficacia di titolo esecutivo dell’ordinanza di assegnazione di crediti nell’espropriazione presso terzi e gli effetti delle vicende successive alla sua emissione (caducazione o sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ecc.), in Riv. es. forz., 2005, 821 ss.; contra Trib.

Chieti, 11 giugno 2002, in P.Q.M., 2002, 95. Per Andrioli, op. cit., 214, “il fatto è che per escutere il terzo non è affatto necessario qualificare il provvedimento d’assegnazione titolo esecutivo, ma è sufficiente ricordare che il terzo, per essere custode, deve rispetto agli ordini del giudice dell’esecuzione”.

47 Per considerazioni critiche sul punto v. Tatangelo, op. cit., 831 ss., secondo cui “… può affermarsi un principio generale di subordinazione dell’efficacia dell’ordinanza di assegnazione alla persistenza delle condizioni per l’esercizio dell’azione esecutiva promossa dal creditore nel processo all’esito del quale è stata emessa l’ordinanza stessa” (ivi, 852).

48 Così App. Venezia, 11 agosto 2004, in Inform. prev., 2005, 701, cassata, però, da Cass., 14 marzo 2011, n. 5994, secondo cui momento discriminante non è quello di emissione dell’ordinanza di assegnazione, ma quello di effettivo pagamento al creditore assegnatario.

49 Cass., 11 dicembre 2007, n. 25946; Cass., 8 febbraio 2007, n. 2745.

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di ritardo imputabile al debitor debitoris, competono interessi e maggior danno sulla somma liquidata50.

50 Come si ricava a contrario da Cass., 19 settembre 1995, n. 9888, cit. V. anche Trib. Napoli, 25 giugno 2001, in Inform. prev., 2002, 224.

Riferimenti

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