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COMUNE DI PERUGIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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COMUNE DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 443 DEL 15.11.2017

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno QUINDICI del mese di NOVEMBRE, nel Palazzo dei Priori, convocata nelle forme e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale alla quale risultano:

Pres. Ass. Pres. Ass.

ROMIZI ANDREA Sindaco 5 CICCHI EDI Assessore

1 BARELLI URBANO V.Sindaco 6 FIORONI MICHELE Assessore

2 BERTINELLI CRISTINA Assessore 7 PRISCO EMANUELE Assessore 3 CALABRESE FRANCESCO Assessore 8 SEVERINI MARIA TERESA Assessore

4 CASAIOLI CRISTIANA Assessore 9 WAGUÉ DRAMANE Assessore

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza,

IL SINDACO Sig. ANDREA ROMIZI dichiara aperta la seduta

alla quale assiste il SEGRETARIO GENERALE REGGENTE Dr. SSA LAURA CESARINI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- le Società G.A.P. S.r.l., F.lli Roscini snc di Roscini Giancarlo & C. e i sigg.ri Rossetti Giuliano e Luzi Mafalda, in qualità di proprietari della maggior consi- stenza dei terreni ed immobili inclusi nel comparto classificato quale “Ac.fi.2” in località San Faustino - Via Settevalli, hanno formulato al Comune di Perugia una proposta di accordo procedimentale per l’attuazione delle previsioni di P.R.G. in tale zona (art. 60 del T.U.N.A.);

- con atto a rogito notaio Dott. Filippo Brufani, in data 4 ottobre 2007, rep.18006, registrato a Perugia il 9 ottobre 2007 al n. 14552 serie 1T, i suddetti proponenti si sono costituiti in consorzio, denominato “Consorzio San Faustino Perugia”, acquisendo, con separato atto a rogito notaio Dott. Filippo Brufani dell’11/03/2008 rep. 18648, il diritto di sfruttamento dell’intera potenzialità edifi- catoria del comparto, oggi in capo alla G.A.P. srl, anche per la parte appartenen- te al Demanio dello Stato ed in uso all’ANAS;

- con delibera consiliare n.154 del 28 luglio 2008 è stato approvato lo schema di accordo procedimentale unitamente alla scheda tecnica, contenente le prescri- zioni, normative e grafiche, ai sensi dell’art. 60 del T.U.N.A., onde attuare le pre- visioni del P.R.G. relative a detta zona, mediante procedura concertata;

- in esecuzione di detta delibera consiliare, in data 25 agosto 2008, è stato stipu- lato l’accordo procedimentale, a rogito notaio Dott. Marco Galletti, rep. n.25.228 racc. n.8149, registrato a Perugia il 26/8/2008 al n.14409 ed ivi trascritto in data 28/08/2008 ai numeri 24728/14781 di formalità particolare, con il quale sono sta-

PROT. n. del

N. 1 (in apposito registro) Al l e g a t i ---

OGGETTO:

ATTUAZIONE DELLA ZONA AC.FI. 2 IN

LOCALITA' SAN FAUSTINO.

DECADENZA DEL PIANO ATTUATIVO APPROVATO CON DCC 48/2009 E DEL

PROPEDEUTICO ACCORDO

PROCEDIMENTALE. APPROVAZIONE NUOVA SISTEMAZIONE URBANISTICA.

SETTO RE _____ - U.O.

_____A TTUAZI ONE DELLA ZONA AC.FI.

2 IN LOCAL ITA' SAN FAUST INO.

DECAD ENZA DEL PIANO ATTUA TIVO APPRO VATO CON DCC 48/200 9 E DEL PROPE DEUTI CO ACCO RDO PROC

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs.

18.08.2000 n. 267

Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere dal 22.11.2017

Trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari (art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n.267) il 22.11.2017

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, il

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:

dal al

RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:

dal al

PERUGIA, li

Cod ic e

Ar c hi v.n e Documenti non allegati

(2)

te definite le prescrizioni tecnico urbanistiche e gli adempimenti connessi, propedeutici alla formazione del piano attua- tivo;

Premesso altresì che:

- conformemente alla richiamata normativa urbanistica ed all’accordo procedimentale, con atto di Consiglio comunale n.48 del 18/03/2009 è stato approvato, in variante al prg, parte operativa, il piano attuativo di iniziativa privata, avente ad oggetto il comparto “Ac.fi.2” di San Faustino;

- il piano prevede la costruzione di n.4 edifici in linea di altezza massima pari a m.19, per una S.U.C. complessiva pari a mq. 26.325, di cui mq. 5.265 a destinazione residenziale, mq. 6.175 a destinazione direzionale, mq. 9.620 a desti- nazione commerciale e mq. 5.265 di servizi a livello urbano territoriale, unitamente alla realizzazione delle relative opere di urbanizzazione;

Preso atto che:

- la delibera di approvazione del piano attuativo (consiglio comunale n.48/2009) espressamente prevedeva il termine di un anno per la stipula della convenzione urbanistica accedente al piano, stabilendo che la mancata sottoscrizione della stessa entro tale termine avrebbe comportato la decadenza dello strumento attuativo;

- la convenzione non è stata sottoscritta e pertanto il piano è decaduto, fin dall’anno 2010, e con esso sono decaduti tutti gli atti del procedimento, compreso l’accordo procedimentale, propedeutico alla formazione del piano attuativo stesso;

Visto che:

- il Consiglio comunale, allo scopo di favorire l’attuazione delle norme di PRG, con successiva variante approvata con deliberazione n.42/2014, ha disposto una integrazione dell’art.60 del T.U.N.A. che, per l’ “Acfi 2”, prevede:

 “l’attuazione autonoma degli interventi edificatori riguardanti anche singoli edifici, purché gli stessi risultino di- rettamente accessibili alla via pubblica. E’ fatto obbligo il rispetto delle prescrizioni insediative, infrastrutturali e dei parametri urbanistici stabiliti nel piano attuativo approvato con atto del CC n.48 del 18/03/2009. Le de- stinazioni d’uso ammesse sono quelle previste dal mix funzionale assegnato dal P.R.G. al comparto. Il per- messo di costruire è rilasciato previa corresponsione pro quota: sia dell’obbligazione aggiuntiva già determi- nata in sede di concertazione ed in relazione alla SUC aggiuntiva utilizzata e sia dell’assunzione degli oneri proporzionalmente spettanti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previsti nel medesimo piano attuativo; detti oneri sono assolti tramite realizzazione delle opere interne al comparto configurabili come stralci funzionali, ovvero tramite corresponsione al Comune delle somme necessarie per la realizzazione de- gli stessi”;

Preso atto altresì che:

- in base all’art.60 del T.U.N.A. è attualmente consentito, nell’ambito del comparto “Ac.fi. 2”, procedere ad interventi edificatori diretti nel rispetto delle prescrizioni insediative, infrastrutturali e dei parametri urbanistici stabiliti nel piano at- tuativo approvato con atto del C.C. n.48 del 18/03/2009 e delle destinazioni d’uso ammesse dal mix funzionale asse- gnato dal P.R.G. al comparto;

(3)

- i signori e le Società Progetto 6 srl, G.A.P. S.r.l. in liquidazione, in fallimento, F.lli Roscini snc di Roscini Giancarlo &

C., Rossetti Giuliano e Luzi Mafalda hanno manifestato la volontà di attuare autonomamente il comparto, ciascuno nelle aree di rispettiva proprietà, conformemente a quanto disposto dall’art.60 del T.U.N.A.;

- i suddetti comparenti, con scrittura privata del 3 novembre 2017, autenticata nelle firme dal notaio Luigi Sconocchia Silvestri, rep. n.1423 e 1425 racc.1056, registrata a Perugia il 6/11/2017 al n.24085 serie 1T, hanno convenuto sulla necessità di procedere allo scioglimento del Consorzio, per mancata attuazione dell’accordo procedimentale, conside- rato dalle parti stesse decaduto per scadenza dei termini entro i quali doveva essere sottoscritta la convenzione urba- nistica accedente al piano attuativo;

- con la stessa scrittura privata 3/11/2017 le parti hanno convenuto sull’attuazione autonoma del comparto, secondo gli stralci funzionali indicati nelle allegate Tavole n.1, n.2 e n.3;

Verificato che:

- le Tavole tecniche (n.1, n.2 e n.3), allegate alla predetta scrittura privata, descrivono l’assetto complessivo del siste- ma della viabilità e delle accessibilità nonché gli stralci funzionali delle opere di urbanizzazione dell’intero comparto

“Ac.fi 2”, secondo le previsioni del piano attuativo recepite dal P.R.G. e relativi riparti;

- le parti private si sono impegnate a realizzate le opere infrastrutturali, meglio precisate nelle Tavole n.2 e n.3 allegate alla sopradetta scrittura, per le porzioni di spettanza di ciascun stralcio funzionale, ed a mettere reciprocamente a di- posizione degli attuatori, le superfici relittuali necessarie a realizzare le porzioni a ciascuno spettanti di infrastruttura, anche nel caso in cui tali porzioni di aree o infrastrutture dovessero ricadere all’interno di proprietà diversa rispetto a quella oggetto di attuazione;

Dato atto, stante quanto sopra:

- della intervenuta decadenza dell’accordo procedimentale e del pertinente piano attuativo, per scadenza dei termini entro i quali doveva essere sottoscritta la convenzione urbanistica accedente al piano attuativo ed attuata la relativa sistemazione urbanistica;

- della necessità di favorire comunque la trasformazione di aree dismesse inserite nel tessuto urbano cittadino ed il re- cupero degli edifici in tali aree ricompresi, consentendo, come nell’Ac.fi.2, l’attuazione autonoma e diretta di singoli in- terventi;

- della volontà espressa dai soggetti attuatori privati, con scrittura del 3/11/2017, a non dare corso all’accordo proce- dimentale, ma ad attuare autonomamente le previsioni urbanistiche relative al comparto “Ac.fi. 2” mediante interventi edificatori diretti, in conformità a quanto disposto all’art. 60 del T.U.N.A. ;

Verificato che:

- il comparto si presenta come un’area di risulta in parte inedificata ed in stato di abbandono ed è quindi intenzione di questa Amministrazione favorirne il recupero, anche parziale;

- l’assetto complessivo del sistema della viabilità e delle accessibilità, nonché gli stralci funzionali delle opere di urba- nizzazione dell’intero comparto “Ac.fi 2”, come risultanti dalle Tavole n.1, n.2 e n.3 allegate alla scrittura privata 3/11/2017, risultano, sul punto, conformi alle previsioni del piano attuativo recepite dal P.R.G.;

(4)

- in particolare la sistemazione urbanistica di cui alle predette Tavole consente l’attuazione autonoma degli interventi edilizi per stralci, risultando garantita la funzionalità degli stessi e la loro diretta accessibilità;

Ritenuto opportuno prendere atto che:

- ad oggi, l’accordo procedimentale siglato in data 25 agosto 2008 è decaduto per mancata attuazione del pertinente piano attuativo ad iniziativa privata;

- l’art. 60 del T.U.N.A., in tale area, consente di procedere ad interventi edificatori diretti, senza necessità di ricorrere al piano attuativo;

- la sistemazione urbanistica presentata dai proprietari dei terreni e degli immobili ricompresi nel comparto “Ac.fi. 2”

garantisce l’attuazione dell’area, in conformità alle prescrizioni di Prg; l’attuazione dei singoli stralci avverrà confor- memente alla suddetta sistemazione urbanistica e sarà regolamentata da apposito atto d’obbligo accedente ai futuri permessi di costruire;

Accertato che resta la facoltà del privato di concordare con l’Amministrazione, ove essa ne ravvisi l’interesse, l’attuazione concertata, in alternativa a quella ordinaria, del singolo intervento, in conformità a quanto dettato dall’art.

60 del T.U.N.A. e secondo i criteri ed i parametri economici deliberati con atto di Consiglio comunale n.15/2011;

DATO atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata a carico del Bi- lancio comunale, né oneri riflessi o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi dell’art.49 del T.U. n.267/2000 dal Dirigente dell’Unità Operativa Urbanistica Arch. Franco Marini;

PRESO atto del visto espresso dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari Dr. Dante De Paolis;

VISTO l’art.60 del T.U.N.A.,

VISTA la Legge regionale n.1/2015,

con voti unanimi,

DELIBERA

- di prendere atto della intervenuta decadenza dell’accordo procedimentale approvato con delibera consiliare n. 54 del 28/07/2008 e dello strumento attuativo approvato con atto di Consiglio comunale n. 48 del 18/03/2009, per decorrenza dei termini previsti per la stipula della convenzione urbanistica accedente al piano;

- di prendere atto della volontà espressa dai soggetti attuatori privati, con scrittura del 3/11/2017, a non dare corso all’accordo procedimentale, ma ad attuare autonomamente le previsioni urbanistiche relative al comparto “Ac.fi. 2”

mediante interventi edificatori diretti, in conformità a quanto disposto all’art.60 del T.U.N.A.;

- di prendere atto del contenuto della scrittura privata 3/11/2017 (doc. sub A) e di approvare l’assetto complessivo del sistema della viabilità e delle accessibilità, nonché gli stralci funzionali delle opere di urbanizzazione dell’intero com- parto “Ac.fi 2”, come risultanti dalle Tavole n.1, n.2 e n.3 allegate alla predetta scrittura;

- di prendere atto che l’attuazione dei singoli stralci avverrà conformemente alla suddetta sistemazione urbanistica e sarà regolamentata da apposito atto d’obbligo accedente ai futuri permessi di costruire;

- di autorizzare, per l’effetto, la risoluzione dell’accordo procedimentale siglato in data 25 agosto 2008, rogito notaio

(5)

Dott. Marco Galletti, rep. 25228/racc. n. 8149, registrato a Perugia il 26/8/2008 al n.14409 e l’arch. Franco Marini, Diri- gente dell’U.O. Urbanistica, a porre in essere quanto ritenuto necessario per la relativa formalizzazione che avverrà a cura e spese della parte privata richiedente;

- di dare atto che la documentazione corrispondente al documento sub “A”, debitamente firmata dal Dirigente compe- tente, pur non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ed è depositata in copia presso la segreteria degli Organi Istituzionali;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata a carico del Bi- lancio comunale, né oneri riflessi o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente.

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