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(1)

V IDEO F ISCO DEL 9 maggio 2018

Dichiarazioni dei redditi (pt 2ª):

Redditi Società di persone e Redditi Società di capitali

A cura di Paolo Meneghetti e Alessandro Pratesi

1

(2)

LA DERIVAZIONE RAFFORZATA: CHE COSA SIGNIFICA E A CHI SI APPLICA

• I soggetti interessati sono le società diverse dalla micro imprese di cui all’art. 2435 ter C.C.

• Telefisco 2018 : le micro imprese sono sempre escluse anche se adottano volontariamente le

regole del bilancio in forma abbreviata o ordinaria

• Art. 3 del D.M. 3.8.17: clausola di salvaguardia , sono fatti salvi i comportamenti tenuti non

conformi alle regole disposte dal D.M. 3.8.17,

limitatamente al periodo d’imposta 2016

(3)

LA DERIVAZIONE RAFFORZATA: CHE COSA

SIGNIFICA E A CHI SI APPLICA ( Circ. 7/2011)

• Valgono, in deroga alle norme dei Tuir i criteri di :

• Qualificazione: esatta individuazione dell'operazione

aziendale posta in essere e, conseguentemente, dei relativi effetti che da essa derivano tanto sul piano economico-

patrimoniale quanto sul piano strettamente giuridico.

• Classificazione: costituisce il passo successivo: infatti, una volta individuato il "modello" giuridico-negoziale di

riferimento occorre definirne gli specifici effetti che la stessa eventualmente produce sul reddito e,

contestualmente, individuare la specifica appostazione in bilancio dei relativi elementi reddituali e/o patrimoniali.

• Imputazione temporale : corretta individuazione del

periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile

3

(4)

Plusvalenze derivanti da operazioni di lease back : Ris. 77 del 23.6.2017: la tassazione avviene in base alla imputazione a conto economico per i soggetti IAS e OIC adopter:

esempio : Immobile ceduto a società di leasing con plusvalenza pari a 1500 e contratto di 15 anni.

SOGGETTO CHE APPLICA DERIVAZIONE RAFFORZATA: A C.E. 100 ( 1400 RISCONTI PASSIVI) ,

NESSUNA INDICAZIONE IN MODELLO REDDITI

SOGGETTO CHE NON APPLICA DERIVAZIONE RAFFORZATA: A C.E. 100 ( 1400 RISCONTI PASSIVI) , NEL MODELLO REDDITI IN AUMENTO 200 (

300 CIOè 1/5 PLUSVALENZA) ( contro Cass 35294/16)

(5)

1) Compensi amministratori non pagati: la data di pagamento, in caso di bonifico è quella dell’accredito sul conto del percettore, non quella di disposizione .Cass. 20033/17

esempio pagato compenso € 100.000 con ordine di bonifico eseguito il 10 gennaio 2018 e accredito 13 gennaio 2018> non deducibile. Variazione in aumento € 100.000

1) Trattamento di fine mandato accantonato nella misura del 20% compenso annuo. Uffici rettificano spesso la misura sostenendo che il massimo è il

7,41% ( misura tratta dal TFR dipendenti). Contro CTP Lecco 164 del 11 luglio 2017

esempio compenso annuo € 100.000 , TFM € 20.000. Ufficio rettifica misura massima € 7.410, variazione in aumento differenza

5

(6)

DERIVAZIONE RAFFORZATA:

INTERESSI PASSIVI DA COSTO AMMORTIZZATO

QUOTA INDEDUCIBILE DA ART. 96 TUIR IN QUANTO ECCEDENTE 30% DEL ROL

ESEMPIO: SOCIETA’ OTTIENE UN MUTUO IPOTECARIO DI € 500.000 SOSTENENDO € 19750 DI SPESE DI TRANSAZIONE

(7)

Scadenze dei pagamenti

Valore iniziale del debito

Interessi al tasso effettivo in

c.e.

Flussi finanziari in

uscita

Flussi per interessi

Flussi per capitale

Differenziale interessi

Valore finale del debito 3,5051%

31/12/17 € 480.250,00 € 4.208,26 (€ 14.285,04) (€ 3.338,75) (€ 10.946,29) € 869,51 € 470.173,22 02/04/18 € 470.173,22 € 4.119,96 (€ 14.285,04) (€ 3.265,66) (€ 11.019,39) € 854,31 € 460.008,14 02/07/18 € 460.008,14 € 4.030,89 (€ 14.285,04) (€ 3.192,07) (€ 11.092,97) € 838,82 € 449.753,99 01/10/18 € 449.753,99 € 3.941,04 (€ 14.285,04) (€ 3.118,00) (€ 11.167,04) € 823,04 € 439.409,98 31/12/18 € 439.409,98 € 3.850,40 (€ 14.285,04) (€ 3.043,43) (€ 11.241,61) € 806,96 € 428.975,33

31/03/27 € 42.114,91 € 369,04 (€ 14.285,04) (€ 282,39) (€ 14.002,66) € 86,65 € 28.198,90 30/06/27 € 28.198,90 € 247,10 (€ 14.285,04) (€ 188,88) (€ 14.096,16) € 58,21 € 14.160,96 30/09/27 € 14.160,96 € 124,09 (€ 14.285,04) (€ 94,76) (€ 14.190,29) € 29,33 € 0,00

Totale € 19.750

INTERESSI DA PIANO AMMORTAMENTO ORIGINARIO AL 2,7%

INTERESSI DA PIANO

AMMORTAMENTO CON COSTO AMMOTIZZATO AL 3,5051

DIFFERENZA DI ONERI FINANZIARI IN PIU’

7

(8)

E SE NON APPLICO COSTO AMMORTIZZATO….

ESERC IZI

QUOTA DI COMPETENZA DEI COSTI DI TRANSAZIONE

2017 493,75 869,51 375,76

2018 1.975,00 3.323,12 1.348,12

2019 1.975,00 3.061,14 1.086,14

2020 1.975,00 2.779,60 804,60

2021 1.975,00 2.477,54 502,54

2022 1.975,00 2.153,94 178,94

2023 1.975,00 1.807,73 -167,27

2024 1.975,00 1.437,83 -537,17

2025 1.975,00 1.043,08 -931,92

2026 1.975,00 622,29 -1.352,71

2027 1.481,25 174,20 -1.307,05

TOTAL

E 19.750,00 19.750,00 0,00

NO COSTO AMMORTIZZATO

QUOTE COSTANTI FINO ALL’ANNO 2015 ERANO

TRATTATI COME QUOTE DI AMMORTAMENTO B 10 CONTO

ECONOMICO

Problema: micro impresa che non

applica costo ammortizzato deduce

interessi passivi oppure deve gestire

un doppio binario civile/fiscale ?

(9)

FINANZIAMENTO INFRUTTIFERO SOCI

15 settembre 2017 → Società riceve da controllante finanziamento di € 500.000

•Tasso di interesse: infruttifero

• Rimborso del finanziamento: 10 rate annuali di euro 50.000 ciascuna

• Scadenza del finanziamento: 31 dicembre 2026

• Tasso di mercato: 2,50% > VALORE ATTUALIZZATO € 445.263,38

• differenziale interessi € 3.306,67

15-set-17 DARE AVERE

ATT C) IV Disponibilità liquide 500.000,00

PASS D ) Debiti verso controllanti 445.263,38

PN A VI) Altre riserve 54.736,62

31-dic-17 DARE AVERE

CE C) 17 Oneri finanziari 3.306,67

PASS D 3) Debiti verso controllanti 3.306,67

PASS D 3) Debiti verso controllanti 50.000,00

ATT C) IV Disponibilità liquide 50.000,00

Che tipo di riserva ? quali conseguenze per distribuzione ? Se riserve di

capitale rigo rs 131

Deducibili ?

9

(10)

Cessione di beni a prezzo differito

• Es.. Merce venduta per € 100.000 all’1.1.2017 e pagamento che avviene al 31.12.2019 . Tasso di mercato 3% .

• Determinazione del valore attuale del credito : € 91.743 mentre il differenziale rappresenta il provento finanziario € 8.257 imputato pro rata temporis quindi 2752 per esercizio

• Scrittura contabile anno 1 : Dare credito 94.495 avere ricavo 91.743 avere interessi attivi 2752

• Interessi attivi commerciali permettono di dedurre per pari importo interessi passivi Circ. 19/09 : Per quel che riguarda gli interessi attivi derivanti dai medesimi rapporti, gli stessi assumono, al contrario, sempre rilevanza ai fini

dell'applicazione dell'art. 96, qualora derivino da crediti di

natura commerciale, siano essi impliciti che espliciti.

(11)

Derivazione rafforzata e componenti negativi conosciuti dopo il 31.12.17 ma prima della redazione del bilancio:

es. causa in corso divenuta definitiva entro marzo 2018 : debito quindi costo deducibile o accantonamento quindi costo indeducibile ?

Se componente assume certezza entro 31.12. ma la conoscenza dell’evento si ha entro redazione

bilancio: va rilevato nel 2017 e deducibile ( secondo Cassazione

n. 9080/2015 anche con derivazione semplice )

Se componente non assume certezza entro redazione bilancio va rilevato come

accantonamento ( Risposta ufficiale OIC News letter 18 marzo 2018: un fatto successivo può solo portare ad un aggiornamento delle stime del valore delle attività e

passività già esistenti alla chiusura dell’esercizio tenuto conto delle condizioni in essere

alla data di chiusura del bilancio.

11

(12)

Nuovo tetto di deducibilità per locazione autovetture agenti : Da 3.615,20 a 5.164,57 , importi deducibili all’80%, quindi importo massimo deducibile € 4.131,66

Noleggio full service : i costi accessori diversi dalla pura locazione

vanno esposti separatamente per eseguire , senza limite, la deduzione

al 20% o al 80% ( circ. 48/1998)

(13)

Non costituisce erogazione liberale ma spesa di pubblicità , inerente e deducibile ex lege, la somma corrisposta a società e associazioni sportive dilettantistiche ( Cass. 21.333 del 15.09.2017)

13

(14)

Non va considerata variazione in aumento il premio assicurativo pagato per rischio morte amministratore quando contraente è la società e beneficiario la stessa, pur se la polizza prevede un riscatto. Ma deve trattarsi di polizza con natura assicurativa e non finanziaria ( Ctr Veneto 1183/2/2016)

(15)

Ris. 124/17

1) Sopravvenienza attiva da rinunzia credito socio amministratore. In quanto socio la rinunzia non genera sopravvenienza attiva tassabile , ma si genera incasso giuridico in capo al socio 2) Se il socio è persona fisica non serve rilasciare dichiarazione sostitutiva di notorietà per attestare valore del credito ( ma deve ritenersi solo nel caso in cui il credito sia sorto a titolo originario) . Si nega che il credito non incassato porti a dover valutare zero il medesimo 3) Se l’amministratore non è socio dalla rinunzia non emerge incasso giuridico ma la società genera una sopravvenienza attiva

13

15

(16)

Cod 50: Variazione diminutiva 40% per superammortamento, anche per acquisti 2017. Attenzione ai beni acquistati entro 30.6.2018 con ordine e acconto 20% entro 2017: si calcola l’agevolazione al 40% (vecchia misura) ma il beneficio decorre dalla consegna quindi modello Redditi 2019 per esercizio 2018

(17)

Risoluzione 132 del 24.10.2017 ordine e acconto per acquisto con super/iper ammortamento

PER OTTENERE BONUS PER ACQUISTO 2018 ( 30 GIUGNO

PER SUPER E 30 SETTEMBRE PER IPER) È NECESSARIO:

1) ORDINE ACCETTATO ENTRO 2017 ( FIRMA

CONTRATTO PER LEASING)

2) ACCONTO ALMENO DEL 20% ENTRO 2017 ( MAXICANONE VERSATO

ALMENO PARI AL 20%

QUOTA CAPITALE)

SE DOPO IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO L’ACQUIRENTE DECIDE DI TRAMUTARE L’ACQUISTO IN LEASING, IL BONUS SPETTA A

CONDIZIONE CHE :

1) VENGA STABILITO IL VERSAMENTO DI UN MAXICANONE ALMENO PARI ALLA SOMMA PAGATA COME ACCONTO ( E

RESTITUITA DAL FORNITORE) 2) SIA CITATO NEL CONTRATTO DI LEASING

IL RIFERIMENTO ALL’ORDINE

CIRC. 4/17 : ATTENZIONE IL LEASE BACK NON

è CONSIDERATO CESSIONE 17

(18)

Risoluzione 145 del 24.11.2017 beni inferiori a 516 euro

SE VIENE IMPUTATO L’INTERO COSTO NEL CONTO

ECONOMICO LA DEDUZIONE AVVIENE IN UNICA SOLUZIONE ( MA LA RISOLUZIONE PARLA SEMPRE

DI BENI STRUMENTALI, QUINDI SEMBRA NECESSARIO

L’INSERIMENTO NELL’ATTIVO IMMOBILIZZATO E NEL LIBRO

CESPITI)

SE VIENE ATTIVATO IL PROCESSO DI

AMMORTAMENTO , LA DEDUZIONE AVVIENE

IN PIÙ ANNUALITÀ SEGUENDO IL LASSO

TEMPORALE DEL PERIODO DI AMORTAMENT CALCOLATO CON I COEFFICIENTI DEL D.M.

31.12.1988

(19)

Bonus super/iperammortamento e operazioni straordinarie

Fusione, è operazione di successione universale, subentro fiscale ex art. 172,

comma 4 Tuir

1) Retrodatazione: bonus interamente trasferito per

quota annuale variazione diminutiva all’avente causa 2) No retrodatazione: Bonus

fruito pro rata temporis nel periodo d’imposta di fusione

tra dante causa e avente causa

Regole generali

Scissione è operazione di successione universale e subentro fiscale ex art. 173,

comma 4 Tuir

1) Tesi: il bonus è una posizione soggettiva connessa, quindi va trasferito alla beneficiaria

che acquisisce il bene, con effetti diversi a a seconda del

fatto che sia stata scelta retrodatazione ( scissione totale) o meno ( scissione

parziale)

19

(20)

Bonus super/iperammortamento e operazioni straordinarie

Cessione di azienda, è operazione realizzativa non

neutrale

1) Nonostante la circ. 90/01 abbia affermato che la cessione di azienda era irrilevante ai fini della revoca della Tremonti Bis,

nella attuale operazione va inquadrata come una vendita 2) Variazione diminutiva pro rata

temporis nell’anno di cessione

Regole generali

Conferimento di azienda è operazione di vendita non monetizzata ma neutrale

fiscalmente

1) Tesi: il bonus viene trasferito alla conferitaria pro rata temporis

nell’anno del conferimento 2) Se è stata eseguita rivalutazione

con imposta sostitutiva la conferitaria dovrebbe mantenere

il calcolo originario della agevolazione

(21)

Bonus super/iperammortamento e operazioni straordinarie

Affitto di azienda

1) Circ. 23/E/16 afferma che se l’azienda è condotta in

affitto l’agevolazione spetta a chi deduce gli

ammortamenti

Regole generali

1) Ma se il bene è stato acquistato prima dell’affitto di azienda

l’agevolazione viene trasferita insieme al diritto

ad dedurre gli ammortamenti ?

21

(22)

Cod 55: Variazione diminutiva 150% per iperammortamento, per acquisti 2017. Attenzione ai beni acquistati entro 30.9.2018 con ordine e acconto 20% entro 2017: si calcola l’agevolazione al 150% ma il beneficio decorre dalla consegna quindi modello Redditi 2019 per esercizio 2018

(23)

Le novità nel super/iperammortamento

Per tutti coloro che fruiscono dell’iperammortamento su beni materiali, sia per acquisti 2017 sia 2018 ( anche 2019)

Nel corso del periodo di fruizione del bonus viene ceduto il bene che lo ha generato

Se nello stesso periodo d’imposta del realizzo viene acquistato un nuovo bene che abbia le caratteristiche di Industria 4.0 ( con consueta

attestazione che certifica anche interconnessione). TELEFISCO 2018 : SERVE INTERCONNESSIONE NELLO STESSO PERIODO

Confermato bonus originario per le quote residue se nuovo investimento ha costo uguale o

superiore a quello vecchio, se inferiore, il bonus è limitato al

nuovo costo

23

(24)

ESEMPIO

Bene originario costo € 100.000 quota ammortamento 20% = 20.000, variazione diminutiva = 30.000. Bene ceduto al 1 luglio

2019

Variazione diminutiva 2019 = 30.000

Nuovo acquisto € 70.000 Variazione diminutiva 2019 = 15.000 ( relativa al bene ceduto pro

rata temporis) e 10.500 ( ammortamento = 14.000 x 150% = 21.000/2) quindi variazione 2019 =

25.500

TELEFISCO 2018: LA VARIAZIONE DIMINUTIVA VIENE FRUITA FINO CONCORRENZA DI 105.000 ( 70.000

X 150%) MENO LA QUOTA Già FRUITA SUL BENE ORIGINARIO (

45.000) E CONTINUANDO LA VARIAZIONE DIMINUTIVA CON IMPORTO ORIGINARIO ( 30.000)

(25)

Ma se il bene è ceduto in un periodo d’imposta in cui è ancora vigente il bonus per acquisizione ?

Bene originario costo € 100.000 quota ammortamento 20% = 20.000, variazione diminutiva = 30.000. Bene ceduto al 1 luglio 2018

Nuovo acquisto € 150.000 Variazione diminutiva 2018 = 15.000 ( relativa al bene ceduto

pro rata temporis) e 22.500 ( ammortamento = 30.000 x

150% = 45.000/2) quindi variazione 2018 = 37.500 Nuovo acquisto € 70.000 Variazione diminutiva 2018 =

15.000 ( relativa al bene ceduto pro rata temporis) e 10.500 (

ammortamento = 14.000 x 150% = 21.000/2) quindi variazione 2018 = 25.500

25

(26)

Momento di effettuazione dell’investimento: circ. 4/17, par. 5.3 non si applica derivazione rafforzata

Bene € 100.000, quota ammortamento 20% consegnato il 20 dicembre 2017 e collaudo positivo 10 gennaio 2018: ai fini agevolazione diviene un

acquisto eseguito nel 2018

Soggetto macro impresa Ammortamento in bilancio 2017 per € 10.000, deducibile, ma

nessuna variazione da

superammortamento 2017. 2018 quota ammortamento 20% = 20.000 e variazione diminutiva

6.000 ( 30%)

Soggetto micro impresa Ammortamento deducibile nel 2018 per € 10.000, variazione

diminutiva 2018 € 3.000

(27)

Momento di effettuazione dell’investimento: pagamento acconto 20% e accettazione ordine entro 2017

Bene € 100.000, quota ammortamento 20% , pagato acconto 20% entro dicembre 2017 e consegna marzo 2018: ai fini agevolazione diviene un

acquisto eseguito nel 2017, ma con inizio del beneficio 2018

Soggetto macro/micro impresa

Ammortamento in bilancio 2017 per € 0.

2018 quota

ammortamento 20% /2 = 10.000 e variazione diminutiva 4.000 ( meta aliquota ma commisurata

al 40% di agevolazione)

27

(28)

Risoluzione 152 del 15/12/17 beni e opere murarie accessorie, tempi della perizia

1) LE OPERE MURARIE CHE NON COSTITUISCONO AUTONOMA COSTRUZIONE

INCREMENTANO IL BENE OGGETTO DELLA AGEVOLAZIONE ( MA, TELEFISCO 2018 , DEVONO

ESSERE SOSTENUTE NEGLI ESERCIZI DI VIGENZA DELL’IPERAMMOTAMENTO

??? )

2) ATTREZZATURE QUALE DOTAZIONE DI SUPPORTO, INCREMENTA IL COSTO NEL

LIMITE DEL 5% ( PER ECCEDENZA OCCORRE DIMOSTRARE L’EFFETTIVA

INDISPENSABILITÀ)

1) PERIZIA VA RESA ENTRO PERIODO D’IMPOSTA NEL QUALE SCATTA AGEVOLAZIONE, MA PUÒ

ESSERE ASSEVERATA ANCHE A GENNAIO SE CONSEGNATA VIA PEC

ENTRO DICEMBRE 2017 2) RIS. 27/18 : SE ACQUISITA SUCCESSIVAMENTE AL PERIODO D’IMPOSTA DI INTERCONNESSIONE

SI HA SEMPLICEMENTE LO SLITTAMENTO DELLA

AGEVOLAZIONE

3) CONTENUTO PERIZIA:

a) APPARTENENZA BENE INDUSTRIA 4.0 b) VERIFICA CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE

SIANO RISPONDENTI

c) REQUISITO INTERCONNESSIONE RINVIO ALL’ANALISI TECNICA REDATTA DALL’

ASSEVERATORE E CONSEGNATA AL CLIENTE

(29)

Cod 56: Variazione diminutiva 40% per superperammortamento, beni immateriali acquisti 2017.

29

(30)

Versamento seconda rata sostitutiva ( 40%) operazione eseguita entro 30 settembre 2017.

Scadenza 18 giugno 2018

(31)

Codice 51 : minusvalenze indeducibili da

assegnazione agevolata

31

(32)

Quando la minuvalenza da assegnazione emerge e quando essa è indeducibile: assegnazione

• Esempio : immobile valore di libro 100, valore catastale 80 , valore normale 90. Se si sceglie di eseguire

l’assegnazione al valore normale, emerge una minusvalenza contabile pari a 10.

• La minus è deducibile se:

• 1) relativa a beni immobili merce

• 2) se essa è il frutto della differenza tra valore normale e valore di libro ( e non valore catastale cfr. circ. 37/16)

• Quindi la minus emerge solo se si opta per valore di

assegnazione diverso ( e inferiore) rispetto a quello di

libro, ed è deducibile solo , e limitatamente alla parte

che deriva dal valore normale

(33)

Quando la minuvalenza da cessione è deducibile ( ris 101/17)

• Esempio : immobile valore di libro 100, valore catastale 80 , valore normale 90. Se si sceglie di cedere al valore normale, emerge una

minusvalenza contabile pari a 10 che risulta

deducibile, ma se si sceglie di cedere ad un dato inferiore al valore normale, la minus sarebbe indeducibile.

33

(34)

Assegnazione/ cessione/trasformazione:

presupposto per il perfezionamento è la compilazione del quadro RQ, il quale viene modificato per includere la

possibile compilazione anche in caso di assenza di imposta sostitutiva

Es. valore fiscale immobile 100, valore catastale 80

80 100 - 20

(35)

Assegnazioni in Unico

COMPILAZIONE

ASSEGNAZIONE 30/9/17

VALORE CATASTALE 250.000 – COSTO FISCALE 150.000

250.000 150.000 100.000

100.000 8.000

35

(36)

Assegnazioni in Unico

COMPILAZIONE

ASSEGNAZIONE 30/9/17

VALORE NORMALE 250.000 – COSTO FISCALE 100.000

BENE MERCE: VALORE CATASTALE 60.000 – COSTO FISCALE 110.000 ATTENZIONE: COMPENSO VALORE NEGATIVO

310.000 210.000 100.000

100.000 8.000

(37)

Assegnazioni in Unico

COMPILAZIONE

ASSEGNAZIONE 30/9/17

VALORE NORMALE 250.000 – COSTO FISCALE 100.000 VALORE CATASTALE 60.000 – COSTO FISCALE 110.000

ATTENZIONE chiarimento istruzioni: MINUS NON SCOMPUTABILE, LIMITO IL COSTO FISCALE

310.000 160.000 150.000

150.000 12.000

37

(38)

Assegnazioni in Unico

COMPILAZIONE

ASSEGNAZIONE 30/9/17

VALORE CATASTALE 60.000 – COSTO FISCALE 110.000 ATTENZIONE: EVIDENZIO SEGNO NEGATIVO

NON COMPILO RQ84

60.000 110.000 - 50.000

(39)

Plusvalenze da assegnazione/

cessione agevolata:

1) cessione > variazione diminutiva e non tassazione in caso di

distribuzione nel limite di quanto assoggettato ad imposta sostitutiva (circ. 37/16)

Esempio : immobile valore di libro € 100.000, valore catastale/normale/corrispettivo pattuito = € 150.000. Plusvalenza € 50.000 assoggettata a sostitutiva dell’8%. Nell’utile di esercizio pari a € 200.000 confluisce detta plusvalenza.

Ma come segnalare nel modello che la riserva non sarà tassata in caso di distribuzione ?

200.000

Plusvalenze da assegnazione/

cessione agevolata:

2) assegnazione > variazione diminutiva e tassazione in caso di distribuzione ( circ. 37/16)

Esempio : immobile valore di libro € 100.000, valore catastale/normale/valore di assegnazione = € 150.000. Plusvalenza € 50.000 assoggettata a sostitutiva dell’8%.

Nell’utile di esercizio pari a € 200.000 confluisce detta plusvalenza che verrà collocata tra le riserve di utile.

39

(40)

Prospetto riserve

AGGIUNTO NUOVO RIGO 136 PER ISOLARE LE RISERVE PRODOTTE FINO AL 2016, UTILE 2017 ASSOGGETTATO A NUOVA DISCIPLINA DI DISTRIBUZIONE

(d.m. 26.5.2017)

(41)

La nuova Ace ( D.M. 3.8.17): SOGGETTI IRES, ART. 5 , COMMI DA 3 A 8

• C. 3 : INCREMENTO TITOLI: definizione titoli ex art. 1, comma 1 bis D.Lgs 58/1998 ( liberamente negoziabili )

• C.4 : AZIONI PROPRIE : Riduzione Base Ace nel limite di quanto

incrementato per destinazione utili. In caso di cessione incremento base Ace nel limite destinazione utile, eccedenza base Ace da conferimento.

• C.5 Non rileva incremento patrimonio da finanziamenti infruttiferi soci/società

• C.7 Rileva : decremento di netto per effetto di azzeramento spese pubblicità o ricerca ( nel limite degli utili destinati a riserva)

• C.8 Non rileva : Derivati di copertura > le riserve iscritte cash flow edge (copertura flussi finanziari attesi) non considerabili incrementi

patrimoniali poichè soggette ad un vincolo di indisponibilità , Derivati speculativi > utili iscritti sono indistribuibili per cui devono essere

trattati come quelli da oscillazione cambio, quindi irrilevanti ai fini Ace,

41

(42)

Focus Nuova Ace : Caso particolare di costo

ammortizzato: finanziamento infruttifero da parte di socio persona fisica

• Rilevanza Ace :

• Ipotizzando che in avere venga rilevato apporto a patrimonio netto non si ha rilevanza ai fini Ace. D.M.

3.8.17, art. 5, comma 5 nega qualunque rilevanza Ace dell’apporto figurativo ( ma gli interessi passivi

imputati a conto economico e non rilevanti ai fini Ires

riducono l’utile di esercizio ?? )

(43)

• Ipotesi 1) imputazione stato patrimoniale

• € 13.617 non rilevano ai fini Ace ( D.M. Ace , art 5 comma 5) e € 4.319 non sono deducibili ( D.M.

bilancio art. 1), resta il dubbio se gli interessi passivi imputati a conto economico riducono l’utile anche ai fini Ace

Es. Socio esegue finanziamento infruttifero € 100.000. Tasso di mercato 5% , restituzione in tre anni.

Contabilizzazione in capo a società debitrice : Valore attuale = 86.383, interessi attivi ( o patrimonio netto ) 13.617. A fine primo esercizio viene rilevato il dato degli interessi passivi applicando il 5% a 83.383, quindi interessi passivi 4.319.

Al momento dell’incasso del prestito

Dare banca 100.000

Avere Debito vs socio 86.383

Avere interessi attivi 13.617 ( o riserva)

A fine esercizio

Dare interessi passivi 4319

Avere debito vs. socio 4319

• Ipotesi 2) imputazione conto economico

• € 13.617 rilevano nell’imponibile ( D.M.

Bilancio art. 1) ma non rilevano ai fini Ace ( D.M. Ace , art 5 comma 5) e € 4.319 sono

deducibili ( D.M. bilancio art. 1), ma riducono l’utile che rileva ai fini Ace

43

(44)

Non c’e’ incremento fino a concorrenza dell’incremento titoli e valori immobiliari da 1.1.2011 ( rif a art. 1, c. 1 bis Dlgs 24.2.1998) ( art. 5 comma 3 D.M. 3.8.17)

Non assumono rilevanza le riserve di utili maturate in capo alla

conferente per effetto di

conferimenti di azienda ( ma per il 2017 vale ancora la clausola di salvaguardia) art. 8 e 12 del D.M.

3.8.17

(45)

Azzeramento spese di pubblicità e

ricerca 1.1.2016 con riduzione riserve

• Art. 5, comma 5 D.M. 3.8.17: ha rilevanza ai fini Ace,

riduzione massima nel limite dell’incremento derivante da Utili destinati a riserva.

• Si ritiene anche oltre il dato dell’utile 2016

• Es. Spese di pubblicità residue 1.1.2016 = 50.000, utile di esercizio 2016 € 30.000, riserve di utili anni da 2011 a 2015

€ 70.000. > riduzione Base Ace 50.000 e non 30.000

• Es. Spese di pubblicità residue 1.1.2016 = 50.000, utile di esercizio 2016 € 30.000, riserve di utili anni da 2011 a 2015

€ 10.000 e conferimenti in denaro € 100.000. > Base Ace 140.000 riduzione Base Ace 40.000 e non 50.000

45

(46)

Ace società di persone : eccedenza può essere utilizzata in deduzione dall’Irap ( 5 quote

annuali)

(47)

ACE SP , ART. 8 d.m. 3.8.17

. ART. 8 COMMA 3 DECRETO ATTUATIVO :

1) il patrimonio netto 2010/2015 comprende l’utile di esercizio.

2)utile rileva nell’anno di maturazione non necessaria approvazione bilancio, quindi, ad esempio utile 2017 va considerato nella colonna 1, al netto dei

prelevamenti

47

(48)

Possibili situazioni: 1) società che esiste al 31.12.2010

• Es. netto 2010 = 100.000

• Utili 2011/2014 = 50.000

• Perdita 2015 = 30.000

• calcolo incremento patrimoniale 2011/2015

• Ipotesi 1) = 20.000

• Ipotesi 2) = 50.000

Ipotesi 1 avvalorata da decreto attuativo 3.8.17, che in aggiunta chiarisce che rileva solo l’incremento

positivo non quello negativo

(49)

Possibili situazioni: 1) società che non esiste al 31.12.2010

• Es. netto 2010 = zero

• Utili 2011/2014 = 50.000

• Perdita 2015 = 30.000

• calcolo incremento patrimoniale 2011/2015

• Ipotesi 1) = 20.000

49

(50)

Possibili situazioni: 1) società che esiste al 31.12.2010

• Es. netto 2010 = 100.000

• Utili 2011/2015 = 50.000

• Prelevamenti 2017 = 30.000

• calcolo incremento patrimoniale 2011/2015 = 50.000

• Prelevamento 2017 = 20.000 può essere imputato al netto 2010 ( senza decrementare base Ace) oppure decrementa sempre la base Ace ? Sembra potersi dire che resta fermo stock incrementale e siccome il netto finale 2017 è 120.000 , quindi superiore a 50.000, la base Ace non venga ridotta

• La Rel. Gov. Afferma che l’incremento storico può essere

assorbito dai decrementi 2016 e anni seguenti, ma non

tiene conto che possono esistere riserve ante 2010 !!!

(51)

Casi particolari

A cura di Alessandro Pratesi

51

(52)

T ERMINI PER LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Modulistica Periodo

d’imposta Termini

Scadenza: 31.12 del 4° anno successivo alla presentazione della dichiarazione

Unico 2013 2012 31.12.2017 Unico 2014 2013 31.12.2018 Unico 2015 2014 31.12.2019 Unico 2016 2015 31.12.2020

Modulistica Periodo

d’imposta Termini

Scadenza: 31.12 del 5° anno successivo alla presentazione della dichiarazione

Redditi 2017 2016 31.12.2022 Redditi 2018 2017 31.12.2023

Termini di accertamento: prorogati limitatamente al/i quadro/i oggetto di integrazione.

(53)

Modulistica Periodo d’imposta

Termini di accertamento Ordinario Prorogato Unico 2014 2013 31.12.2018 31.12.2022

Integrativa presentata nel 2018

Modulistica Periodo d’imposta

Termini di accertamento Ordinario Prorogato Redditi 2017 2016 31.12.2022 31.12.2023

Integrativa presentata nel 2018

53

(54)

COMPENSAZIONI E DICHIARAZIONE INTEGRATIVE Esempi

Periodo d’imposta 2016, modello presentato entro il 31.10.2017:

• l’integrazione è possibile fino al 31.12.2021;

• l’integrazione avviene entro il 31.12.2018;

• il credito è compensabile con i debiti già esistenti;

• non occorre compilare il quadro DI.

Periodo d’imposta 2016, modello presentato entro il 31.10.2017:

• l’integrazione è possibile fino al 31.12.2021;

• l’integrazione avviene dopo il 31.10.2018 ma entro il 31.12.2018;

• il credito è compensabile con i debiti maturati dal 1.01.2019;

• occorre compilare il quadro DI.

54

(55)

COMPENSAZIONI E DICHIARAZIONE INTEGRATIVE Esempi

Periodo d’imposta 2016, modello presentato entro il 31.10.2017:

• l’integrazione è possibile fino al 31.12.2021;

• l’integrazione avviene dal 1.01.2019 al 31.12.2019;

• il credito è compensabile con i debiti maturati dal 1.01.2020;

• occorre compilare il quadro DI.

Periodo d’imposta 2012, modello presentato entro il 30.09.2013:

• l’integrazione era possibile fino al 31.12.2017;

• l’integrazione è avvenuta nel corso del 2017;

• il credito è compensabile con i debiti maturati dal 1.01.2018;

• occorre compilare il quadro DI.

55

(56)

• Gamma Srl ha presentato, nel mese di dicembre 2017, la dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta 2015, per recuperare un costo non contabilizzato pari a € 4.000,00.

• Ha imputato la correzione (Oic 29) nel conto economico del periodo d’imposta 2017.

• Il modello Unico 2016 integrativo indica un credito pari a € 1.100,00, ossia il 27,50% di € 4.000,00.

• Entro il 31.12.2017 è stato utilizzato il credito per € 800,00.

• Le istruzioni del modello Redditi SC 2018 precisano che la quota residua del credito, ossia € 300,00, non può essere oggetto di compensazione diretta nel modello F24, nel 2018, ma deve essere indicata nella dichiarazione.

Di seguito si schematizza la procedura operativa.

(57)

Il primo passaggio consiste in una variazione in aumento nel quadro RF, ossia indicando il recupero di € 4.000,00 nei campi 53, 54 e 55 del rigo RF31, al fine di sterilizzare il costo (di competenza del periodo d’imposta 2015).

99 4.000 4.000

57

(58)

Si compilerà il quadro DI, indicando il maggior credito Ires derivante dalla dichiarazione integrativa, rigo DI1, come segue:

• colonna 2 – 2003 (codice tributo credito Ires);

• colonna 3 – 2015 (anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa);

• colonna 4 – 1.100 (maggior credito da dichiarazione integrativa);

L’importo del maggior credito, ossia € 1.100, non dovrà essere indicato a colonna 5, a differenza di quanto avveniva nell’anno precedente.

2003 2015 1.100

(59)

Il maggior credito Ires, € 1.100,00, sarà indicato nel rigo RN19;

considerato che per € 800,00 è stato compensato, l’utilizzo deve essere evidenziato nel rigo RN20.

1.100 800

59

(60)

L’importo residuo di € 300,00, ossia il credito non compensato entro il 31.12.2017, sarà utilizzabile per abbattere l’imposta a debito del periodo o per incrementare il credito del periodo.

Ipotizzando che dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2017 (modello Redditi SC 2018):

• emerga un debito di € 5.000,00 (imposta netta – rigo RN11, colonna 3);

• nel periodo d’imposta 2017 la società non abbia versato acconti Ires;

la compilazione dei quadri RN e RX dovrà avvenire come segue:

• rigo RN23, colonna 3 – imposta a debito del periodo, € 4.700,00;

• rigo RX1, colonna 1, € 4.700,00 (5.000,00 – 300,00).

Segue esempio di compilazione del modello

(61)

5.000

4.700

4.700

61

(62)

T ERMINI PER ACCERTAMENTI FISCALI

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ordinari 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 Penale 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 Omessa 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 Penale e

omessa 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ordinari 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 Omessa 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029

Dal periodo d’imposta 2016 è abrogato il raddoppio dei termini per violazioni penali.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ordinari 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 Omessa 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029

(63)

I COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Il tema relativo alla deducibilità dei compensi erogati agli amministratori di società è sovente all’attenzione della giurisprudenza: i suddetti costi sono spesso disconosciuti per varie ragioni, tra le quali rientrano la congruità della somma erogata e l’assenza della relativa delibera assembleare.

Occorre premettere che, come prevede l’articolo 95 Tuir, i compensi corrisposti agli amministratori di società sono deducibili per cassa («principio di cassa allargato»).

I compensi corrisposti agli amministratori sono deducibili soltanto se effettivamente pagati entro il 12.01.2018, in base al «principio di cassa allargato», nel periodo d’imposta considerato (in tal caso, il 2017).

Agenzia delle Entrate, circolare 18 .06.2001, n. 57/E

63

(64)

I COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

• Nell’ambito dell’attività di accertamento, l’Amministrazione Finanziaria ha la potestà di recuperare a tassazione i costi che, a suo avviso, non possono essere dedotti in quanto non inerenti l’attività aziendale.

• Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, in sede di attività di controllo, l’Amministrazione Finanziaria può disconoscere totalmente o parzialmente la deducibilità dei compensi agli amministratori in tutte le ipotesi in cui questi appaiano insoliti, sproporzionati ovvero strumentali all’ottenimento di indebiti vantaggi.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 31.12.2012, n. 113/E

(65)

I COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

La Cassazione (sentenza 31.10.2005, n. 21155) ha stabilito che «allo stato attuale della legislazione l’Amministrazione finanziaria non ha il potere di valutare la congruità dei compensi corrisposti agli amministratori», poiché

«l’art. 62 [ora 95] del D.P.R. n. 917/1986, nella sua nuova formulazione introdotta nel testo unico, non prevede più il richiamo a un parametro da utilizzare nella valutazione dell’entità dei compensi, per cui l’interprete non può che prendere atto della modificazione normativa e concludere per l’inesistenza del potere di verificare la congruità delle somme date a un amministratore di società a titolo di compensi per l’attività svolta».

Tale principio è stato successivamente confermato:

sentenze 2.12.2008, n. 28595 e 10.12.2010, n. 24957.

Pertanto, all’Agenzia delle Entrate non sarebbe attribuito il potere di

valutare la congruità del compenso, poiché non sarebbe sindacabile la

scelta imprenditoriale.

(66)

I COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI: LA CONGRUITÀ

Il compenso deve essere determinato secondo criteri di ragionevolezza in relazione alle dimensioni, alla struttura e alla redditività della società.

Sul tema, la Cassazione si è espressa più volte affermando:

 l’impossibilità di sindacare la congruità del compenso degli amministratori di società di persone e di capitali a cura dell’Amministrazione Finanziaria (sentenze n. 6599/2002 e 28595/2008);

 la piena deducibilità dei compensi deliberati e liquidati dalle società di capitali, senza alcuna possibilità di sindacato a cura dell’Amministrazione Finanziaria (sentenza n. 24957/2010);

 che rientra nei pieni poteri dell’Amministrazione Finanziaria la valutazione di congruità dei compensi corrisposti agli amministratori, potendone disconoscere parzialmente la relativa deducibilità (sentenza n.

3243/2013);

 possibilità di negare la deducibilità di un costo ritenuto insussistente o

sproporzionato in presenza di una contabilità tenuta in modo irregolare o

in presenza di vizi negli atti giuridici dell’impresa (sentenza n. 9497/2008).

(67)

ULTERIORE GIURISPRUDENZA E PRASSI SUL TEMA

 La deducibilità dei compensi è acclarata (Cassazione, sentenza 10.12.2010, n. 24957).

 L’incarico di amministratore è tipicamente oneroso. Un amministratore non socio senza compenso giustifica ritenere che il compenso sia percepito in nero (Cassazione, sentenza 29.01.2008, n. 1915).

 Per rendere deducibili i compensi occorre la delibera assembleare (Cassazione - Sezioni Unite – sentenza 29.08.2008, n. 21933).

 L’indennità di fine mandato è deducibile per competenza solo se l’assemblea l’ha stabilito precedentemente la nomina con atto avente data certa (risoluzione 22.05.2009, n. 211/E).

 La rinuncia dell’amministratore al compenso comporta comunque la sua tassazione (C.M. n. 73/1994).

 L’amministratore non può essere dipendente della società (Cassazione, sentenze 5.09.2003, n, 13009 e 13.11.2006, n. 24118).

I compensi agli amministratori

67

(68)

ULTERIORE GIURISPRUDENZA, DOTTRINA E PRASSI SUL T.F.M.

 Il trattamento di fine mandato degli amministratori è un costo inerente e, quindi, deducibile; la sua quantificazione è vincolata solo dalla discrezionalità dell’imprenditore (C.T.R Lazio, sentenza n. 25/01/2012).

 Il D.L. n. 201/2011 ha disposto che l’amministratore può beneficiare della tassazione separata del trattamento di fine mandato a condizione che l’importo non superi a € 1.000.000,00. L’eventuale eccedenza concorre alla formazione del reddito complessivo (chiarimenti in merito con circolare n. 3/E/2012).

 L’indennità è deducibile solo nell’esercizio in cui avviene l’effettiva erogazione all’amministratore (risoluzione n. 211/E/2008); la dottrina non concorda (ADC, norma di comportamento n. 180/2010).

I compensi agli amministratori

(69)

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N. 18702/2010

«L’art. 62 del T.U.I.R. (…) non consente di dedurre dall’imponibile il compenso per il lavoro prestato e l’opera svolta dall’amministratore di società di capitali: la posizione di quest’ultimo è infatti equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell’imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l’assoggettamento all‘altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione».

I compensi agli amministratori

69

(70)

PERDITE SU CREDITI ART. 1, CC. 160, LETT. B) E 161

• Gli elementi certi e precisi, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, sussistono anche nel caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

• La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2013.

• in sintesi, il disconoscimento del credito – ovvero la contestazione dell’eliminazione del credito effettuata in bilancio – potrà avvenire solo se l’Agenzia delle Entrate riuscirà a provare che, in realtà, l’operazione nascondeva un intento elusivo.

• Da osservare che, in forza delle novità contenute nella legge di stabilità 2014, sarebbe opportuna una rivisitazione della circolare n. 26/E/2013, mediante l’emanazione di un documento di prassi aggiornato, onde evitare possibili dubbi operativi.

(71)

Art. 101, c. 5 Tuir

• Le perdite di beni di cui al c. 1 dell’art. 101 Tuir, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis del R.D. 16.03.1942, n. 267.

• Ai fini del c. 5 dell’art. 101, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data:

a) della sentenza dichiarativa di fallimento;

b) del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;

c) del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

d) del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione;

e) del decreto che dispone la procedura di amministrazione delle grandi imprese in crisi.

71

(72)

Art. 101, c. 5 Tuir

• Gli elementi certi e precisi sussistono, in ogni caso, per i crediti di modesta entità e qualora sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.

• Il credito si considera di modesta entità quando ammonta a un importo a superiore a € 5.000 per le imprese di più rilevante dimensione (art. 27, c. 10 D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. L. 28.01.2009, n. 2) e non superiore a € 2.500 per le altre imprese.

• Gli elementi certi e precisi sussistono, inoltre, quando il diritto alla riscossione è prescritto.

• Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono, inoltre, in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.

• La preventiva individuazione della perdita subita deve essere rilevata in conto economico nel rispetto delle norme civilistiche e dei corretti principi contabili.

• Nella determinazione del reddito di impresa, la deducibilità della perdita su crediti resta legata alla sua imputazione a conto economico, secondo il prudente apprezzamento dell’imprenditore in ordine al presumibile valore di realizzo del

credito (art. 2426, c. 1, n. 8 C.C.). 72

(73)

Regola

Eccezione

• Deducibilità: subordinata all’esistenza di elementi certi e precisi.

• Sempre deducibili se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o se ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato.

Novità

• Crediti di modesta entità (€ 2.500 o € 5.000).

• Termine di scadenza decorso da almeno 6 mesi.

Condizioni congiunte

• Crediti prescritti (art. 2496 C.C.).

• Crediti cancellati in bilancio da soggetti Ias (rettifiche di valore Standard Ias 39).

N.B. • Per «imprese di più rilevante dimensione» si intendono quelle con volume di affari/ricavi non inferiori a € 100.000.000.

73

(74)

L

IMITI DEL PLAFOND

• Seguendo le istruzioni al modello Unico si potrebbe presumere che il regime di deducibilità ex lege presupponga l’imputazione della perdita alla voce B14 - conto economico, mentre l’eventuale svalutazione [voce B10 d)] dei crediti di modesto importo scaduti da oltre 6 mesi sarebbe deducibile nei limiti del plafond dello 0,50% del totale dei crediti.

• Le perdite su crediti di modesto importo sono riconducibili,

sotto il profilo civilistico, a fenomeni valutativi, dai quali

consegue l’irrilevanza delle modalità di contabilizzazione della

perdita ai fini della deduzione. Tali svalutazioni dovrebbero

essere indicate fra le perdite nel quadro RS di Unico 2013.

(75)

Non necessariamente il credito di modesto importo deve essere portato a perdita nell’esercizio in cui scadono i 6 mesi dalla scadenza per ottenere la deduzione automatica: il termine, infatti, rappresenta semplicemente la data iniziale a decorrere dalla quale è rimessa alla valutazione (motivata) degli amministratori l’eventuale imputazione a perdita.

P

RINCIPIO E REGOLA

Il termine di 6 mesi costituisce il momento dal quale si presumono gli elementi certi e precisi per dedurre la perdita; tuttavia, la sua rilevazione è rimessa alla valutazione dell’amministratore.

Poiché tali perdite sono riconducibili a fattispecie valutative, decorsi 6 mesi dalla scadenza della data di pagamento,

esse sono rilevabili in qualsiasi momento. 75

(76)

P

ROVA DELLA PRESCRIZIONE

• Non è stabilito dalla legge il criterio in base al quale il creditore può dimostrare l’avvenuta prescrizione del credito ai fini della deducibilità della perdita, ossia se valga il semplice decorso del termine previsto ovvero che la prescrizione risulti da atti formali o, infine, se debba essere accertata giudizialmente.

• Considerato il fine agevolativo della norma, dovrebbe rilevare

esclusivamente il decorso del termine, ponendosi a carico

dell’Agenzia delle Entrate l’onere di provare l’esistenza di eventuali

atti interruttivi, tali da spostare la deducibilità in altri esercizi.

(77)

Termini prescrizionali Termine

«ordinario»

Ai sensi dell’art. 2946 del codice civile, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di 10 anni.

Termini

«brevi»

Art. 2951 Art. 2952

Crediti contratto di spedizione/trasporto.

Crediti contratto di spedizione/trasporto inizio o fine extra Ue.

Crediti assicurativi

1 1,5 Art. 2948

Art. 2950

Locazioni, affitti, canoni.

Interessi, pagamenti periodici annuali o più brevi.

Provvigione del mediatore.

5 5 1

1

Codice civile Fattispecie Anni

Art. 2946 Diritti per i quali non è prevista una specifica deroga 10

77

(78)

Agenzia delle Entrate, circolare n. 26/E/2013

Deducibilità dei crediti prescritti

Importo nessuna soglia Prescrizione

in base alla tipologia del rapporto +

=

deducibilità immediata

È possibile stanziare la perdita

anche se la prescrizione è intervenuta in esercizi precedenti

78

(79)

Limitazioni alla deducibilità delle perdite su crediti

È fatta salvo il potere dell’Agenzia delle Entrate, indipendentemente dal periodo d’imposta in cui si prescrive il credito, di contestare che l’inattività del creditore abbia corrisposto a una effettiva volontà liberale.

Agenzia delle Entrate, circolare n. 26/E/2013

79

(80)

PRESCRIZIONE DIRITTO DI CREDITO => ART. 2934 C.C.

Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

INTERRUZIONE PRESCRIZIONE => ART. 2943 C.C.

La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio (…) dalla domanda proposta nel corso di un giudizio (…). La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.

La prescrizione del diritto di esecuzione del credito iscritto nel bilancio del creditore produce l’effetto di cristallizzare la perdita emersa e di renderla definitiva.

PERIODO PRESCRIZIONE => ART. 2946 C.C.

Regola: 10 anni; per fattispecie particolari, periodi più brevi.

LA DEDUCIBILITÀ DEI CREDITI PRESCRITTI

Agenzia delle Entrate, circolare n. 26/E/2013

(81)

• Credito di modesta entità, scaduto da 6 mesi: qualora la perdita transiti dal conto economico, nessun problema di deducibilità; in assenza di tale imputazione, la perdita è fiscalmente irrilevante.

• Imputazione al conto economico di una svalutazione di pari importo del valore del credito: la deducibilità è legittima.

• Nel caso di creditore fallito i principi contabili qualificano come svalutazione l’onere imputato per inesigibilità al conto economico, anche se il Tuir definisce tale posta una perdita su crediti: ne deriva la totale deducibilità della predetta perdita.

• Indipendentemente dal riferimento all’imputazione al conto economico, anche l’eventuale storno di un precedente fondo accantonato determina la deducibilità; in altri termini, un credito svalutato interamente, con contropartita il fondo precedentemente generato, è deducibile poiché l’operazione transita comunque dal conto economico (addirittura, tale passaggio è avvenuto prima della deduzione dell’onere).

81

(82)

Deducibilità perdite su crediti – art. 101, c. 5 Tuir Risoluzione 23.01.2009, n. 16/E

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