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Riflessioni sul potenziale impatto del bail-in nel

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Academic year: 2021

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Riflessioni sul potenziale impatto del bail-in nel

rapporto banca - cliente

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Premessa

Il nuovo regime delle crisi bancarie rappresenta uno dei tre pilastri, insieme con l’accordo

di Basilea e la revisione delle norme a tutela della clientela, del complessivo processo

internazionale di revisione della regolamentazione e supervisione bancaria, in risposta

alle turbolenze sui mercati finanziari registrate negli ultimi anni. Principio portante di

questo nuovo regime è costituito dall’assunto che le banche in crisi irreversibile debbano

poter essere soggette ad “un’ordinata risoluzione”, vale a dire possano essere sottoposte

a liquidazione e/o ristrutturazione senza che la stabilità finanziaria ed economica del

sistema sia posta in pericolo, e senza che il costo della crisi debba essere sopportato da

risorse pubbliche. Naturale conseguenza di questo principio è che la procedura di

risoluzione debba essere sostenuta in primis attraverso risorse private e solo in via

eventuale e residuale con capitali pubblici.

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Direttiva BRRD

La direttiva 2014/59/UE (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD), che prende avvio da gennaio 2016, istituisce un regime armonizzato per la gestione delle crisi delle banche e comprende:

a. misure per prevenire l’insorgere di crisi e misure di intervento precoce idonee ad affrontare con successo casi di banche in difficoltà

b. misure preparatorie affinchè una eventuale risoluzione possa essere condotta rapidamente e con i minimi rischi per la stabilità finanziaria del Paese

c. strumenti di risoluzione comuni a tutti i Paesi membri per risolvere efficacemente la crisi in alternativa alla liquidazione quando la crisi stessa potrebbe avere un impatto sull’intero settore bancario

d. istituzione del cosiddetto Fondo di risoluzione

Le Autorità nazionali sono responsabili della gestione e dell’attuazione delle concrete misure di risoluzione della crisi sopra indicate, attraverso l’utilizzo di tecniche e poteri previsti dalla direttiva BRRD.

In Italia, le funzioni di Autorità di risoluzione nazionale sono affidate alla Banca d’Italia.

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Autorità di risoluzione

Le Autorità di risoluzione della crisi sono in grado di:

1. avviare un processo di ristrutturazione che miri ad evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (es: depositi e servizi di pagamento)

2. ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte “sana” della banca e liquidare le parti restanti

La banca è in dissesto o a rischio di dissesto (ad esempio, quando a causa di perdite la banca abbia azzerato o ridotto in modo significativo il proprio capitale)

non si ritiene che misure alternative di natura privata (ad esempio, aumenti di capitale) o di vigilanza consentano di evitare in tempi ragionevoli il dissesto della banca

sottoporre la banca alla liquidazione ordinaria non permetterebbe di salvaguardare la stabilità sistemica, di proteggere depositanti e clienti, di assicurare la continuità dei servizi finanziari essenziali e, quindi, la risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico.

Quando si attivano?

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Ai fini della risoluzione

La direttiva BRRD individua i seguenti strumenti come misure concrete di risoluzione della crisi:

sale of asset, vendere una parte delle attività della banca ad un acquirente non appartenente al settore pubblico (ad esempio, un altro Istituto di Credito)

bridge bank, trasferire temporaneamente le attività e passività a un’entità costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato

bad bank, trasferire le attività deteriorate ad un unico veicolo che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli

bail-in, svalutare azioni e crediti ed eventualmente convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà (o la nuova entità che ne continui le funzioni essenziali)

L’intervento pubblico è previsto soltanto in circostanze straordinarie per evitare che la crisi di un intermediario abbia gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso. L’eventuale intervento è comunque condizionato ad un livello minimo di perdite da parte delle passività della banca (almeno l’8% delle passività al momento dell’avvio della risoluzione).

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Bail-in: in cosa consiste

Il bail-in è uno strumento di risoluzione che potrà essere utilizzato dall’Autorità di risoluzione. Questo strumento consente alla Banca d’Italia (l’autorità nazionale di risoluzione) di svalutare alcune categorie di crediti vantati da terzi nei confronti della banca, così come convertire taluni crediti in azioni al fine di favorire la ricapitalizzazione della banca.

Nello specifico l’Autorità di risoluzione ha il potere di imporre:

a. la decurtazione del valore nominale di alcuni dei debiti della banca, al fine di assorbire le perdite registrate o ragionevolmente attese;

b. la conversione di parte del debito in azioni ordinarie della medesima banca al fine di riportare il capitale regolamentare (common equity tier 1) ai livelli ritenuti adeguati dall’Autorità di risoluzione

Il bail-in è in grado quindi di assolvere due distinte ma connesse funzioni:

a. l’assorbimento delle perdite nel caso la banca abbia patrimonio netto negativo;

b. la ricapitalizzazione, qualora la banca abbia insufficiente capitale regolamentare

Gli azionisti e i creditori non potranno subire perdite maggiori di quelle che avrebbero sopportato

nel caso in cui la banca fosse stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa

secondo la normativa vigente

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Bail-in: strumenti, gerarchia di attuazione e soggetti coinvolti

Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva (waterfall).

Common Equity Tier 1 Additional Tier 1

P.O senior e derivati

Tier 2

Depositi:

Large e Mid corporate

Gerarchia

Azioni e strumenti di capitale

Passività subordinate

Altre passività e depositi

Nessuna protezione

Può intervenire il Fondo di risoluzione unico solo dopo l’applicazione di un bail-in

pari all’8% del totale del passivo e può contribuire fino

ad un massimo del 5% del totale delle passività

Grado di rischio

Depositi > 100.000:

persone fisiche micro imprese PMI

1

2 3 4

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Bail-in: passività escluse dall’ambito di applicazione del D.Lgs 16/11/2016 n°180

Sono escluse dall’ambito di applicazione del bail-in

le passività garantite, inclusi i Covered Bonds e altri strumenti garantiti, i depositi protetti (i.e. depositi garantiti dal Fondo di Garanzia dei depositi)

le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore ai 7 giorni le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purchè privilegiati dalla normativa fallimentare

Nota: allegato, D.Lgs 16/11/2016 n°180, art.49 “Passività escluse dal bail-in”

Il limite di 100.000 euro è da intendersi come importo protetto per ogni intestatario del c/c. Esempio:

c/c intestato a Mario Rossi protezione del fondo fino a 100.000 euro

c/c cointestato Mario Rossi e Lucia Bianchi protezione del fondo fino a 200.000 euro

la protezione è valida per ogni singola banca, quindi se il cliente Mario Rossi è intestatario di due c/c su due banche differenti, su ognuno di essi è protetto fino a 100.000 euro

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Informativa

La Consob ha stabilito che gli intermediari che prestano servizi di investimento devono informare la clientela del nuovo regime del bail-in e della diversa gradazione di rischio associata agli investimenti.

Al riguardo UBI Banca ha già provveduto con un’informativa ad hoc in occasione dell’invio dell’estratto conto di fine anno. La disciplina del bail-in verrà altresì inserita nel documento sui rischi degli strumenti finanziari che viene consegnato al cliente in sede di apertura del contratto di negoziazione.

Inoltre, al momento di disporre un ordine di acquisto su strumenti finanziari soggetti a bail-in, il cliente riceve un’informativa nella quale viene rappresentata la gerarchia di applicazione dello stesso (i.e. come si posiziona quello strumento finanziario rispetto alle altre passività della banca)

Bail-in: rapporto banca - clienti

1. Impatti normativi

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Prestiti Obbligazionari

In base ai fattori di rischio, ci si potrebbe attendere:

una più attenta analisi preventiva da parte dell’investitore (e della banca che eventualmente lo propone) nella sottoscrizione di P.O. subordinati. In particolare diventerà fattore determinante la valutazione della solidità creditizia della banca emittente in termini di dotazione di capitale e la capacità di comprensione del rischio in capo all’investitore

analogo comportamento è da attendersi in parte anche nel caso di sottoscrizione di P.O. senior, benchè il fattore di rischio sia mitigato dalla circostanza che nel bail-in godano della protezione offerta non solo dal capitale dell’emittente, ma anche dei subordinati. A riguardo si sottolinea che l’Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia/BCE) ha, negli ultimi anni, rafforzato la richiesta di dotazione di capitale in capo alle banche

la dotazione minima di capitale del Gruppo UBI richiesta da BCE (requisito SREP) è 9,25%; la dotazione effettiva è ampiamente superiore: 12,08% al 31/12/2015

il cliente che dovesse ritenere opportuno diversificare parte dei propri investimenti da P.O. ad altri strumenti potrebbe scegliere eventuali forme di investimento associate ai depositi (i.e. depositi vincolati) onde beneficiare del Fondo tutela garanzia depositi che copre fino a 100.000 euro di esposizione per singolo intestatario del conto sulla specifica banca

Bail-in: rapporto banca - clienti

2. Impatti comportamentali

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Per riassumere, gli elementi rilevanti per valutare la “solidità” di una banca nel rapporto con il cliente in ambito rischio bail-in sono:

Bail-in: valutazione solidità banca

CET 1 Core Equity Ratio UBI Banca 12,08%

CET1 + AT1 Tier 1 Ratio UBI Banca 12,08%

CET1+AT1+ Subordinati Total Capital Ratio UBI Banca 13,93%

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