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Academic year: 2021

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analisi delle disposizioni di maggiore interesse:

Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa (art. 29): le Regioni, le province

autonome e le strutture del SSN, al fine di ridurre le liste di attesa e di erogare prestazioni ambulatoriali, screening e ricoveri sospesi a causa dell’emergenza epidemiologica, fino al 31 dicembre 2020 possono, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale:

o ricorrere alle prestazioni aggiuntive – anche in intramoenia – della dirigenza medica, delle professioni sanitarie e del personale del comparto sanità dipendente del SSN, senza poter derogare alle regole relative ai volumi delle prestazioni erogabili e all’orario massimo di lavoro e ai riposi. In deroga alla contrattazione, tali prestazioni verranno remunerate rispettivamente 80 euro per la dirigenza e le professioni sanitarie e 50 euro per il comparto sanità. La norma prevede inoltre che a partire dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima dell’attuazione del decreto dovranno essere ripristinati (co. 1 e 2, lett. a e b);

o assumere nuovo personale delle professioni sanitarie e della dirigenza medica, sanitaria o veterinaria, operatori socio-sanitari e specializzandi all’ultimo e al penultimo anno di formazione, attraverso contratti a tempo determinato o forme di lavoro autonomo e CO.CO.CO (co. 2, lett. c);

o limitatamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e agli screening, Regioni, province autonome e strutture del SSN possono ricorrere alle prestazioni libero professionali di dirigenza medica, delle professioni sanitarie e, per quanto concerne le prestazioni di accertamenti diagnostici, del personale del comparto sanità dipendente del SSN (co. 3, lett. a e b). In entrambi i casi, la norma prevede che i valori tariffari degli straordinari vigenti prima dell’attuazione del decreto siano ripristinati a partire dal 1° gennaio 2021. Tali prestazioni saranno remunerate anche in questo caso 80 euro per la dirigenza e le professioni sanitarie e 50 euro per il comparto sanità.

o incrementare il monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell’Accordo collettivo nazionale vigente, nel limite massimo di 10 milioni di euro (co. 3 lett. c).

Le spese relative al pagamento degli straordinari verranno coperte incrementando il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato con un importo complessivo pari a 478.218.722 euro. Tali risorse verranno suddivise rispettivamente in 112.406.980 euro da destinare agli straordinari per la riduzione delle liste di attesa e in 365.881.792 euro per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, screening e accertamenti diagnostici.

Le Regioni e le province autonome potranno accedere al riparto delle risorse, presentando al Ministero della Salute e al MEF, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa. Tale piano dovrà specificare i modelli organizzativi prescelti, i tempi di realizzazione e la destinazione delle risorse (co. 8,9). Per quanto riguarda gli allegati al decreto si precisa che:

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ambulatoriale; l’incremento del monte ore dell’assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna.

▪ L’allegato B riporta il riparto delle risorse tra le Regioni sulla base della quota di accesso.

o Attività refertazione specializzandi: ferma restando la supervisione del

tutor, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, i medici iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica (penultimo anno nei casi in cui il corso abbia durata quinquennale) nell’espletamento delle attività assistenziali presso le aziende ed enti del SSN, potranno stilare in autonomia i referti delle visite, degli esami e delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di controllo. La refertazione delle prime visite, esami e prestazioni specialistiche resterà invece riservata al medico specialista. La specializzazione è comunque richiesta nelle refertazioni attinenti a: anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore; medicina nucleare, radiodiagnostica e radioterapia. La norma prevede inoltre che l’attività svolta dal medico in formazione specialistica venga registrata nel libretto-diario personale delle attività formative e costituisca elemento di valutazione per il curriculum professionale ai fini dell’accesso al SSN (co. 5,6,7).

Interpretazione autentica della norma del DL Cura Italia sugli incentivi in favore del personale (art. 30): il testo riporta l’interpretazione autentica della norma relativa

al finanziamento degli incentivi del personale SSN prevista dal Decreto Cura Italia, la quale chiarisce che gli importi destinati al finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del SSN, possono essere incrementati fino ad un importo pari al doppio degli stessi, dalle Regioni e Province Autonome con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando in ogni caso l’equilibrio economico del sistema sanitario della Regione e della Provincia Autonoma.

Disposizioni per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (art. 31): si potenzia l’organico di AGENAS per i compiti di supporto

tecnico-operativo alle Regioni per fronteggiare l’emergenza Covid-19 (tra cui 4 infermieri con laurea magistrale, inquadrati come personale non dirigenziale nella categoria D). Si prevede inoltre che entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto (13 settembre 2020) dovranno essere nominati Presidente e Direttore Generale dell’Agenzia.

Rifinanziamento del Commissario straordinario (art. 34): si incrementano le

risorse del Fondo per le emergenze nazionali di 580 milioni di euro per l’anno 2020 e di 300 milioni per l’anno 2021. Tali risorse verranno utilizzate per:

o l’acquisto e la distribuzione delle apparecchiature, dispositivi di protezione individuale e di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021 e contenere e contrastare l’eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali;

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indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale.

La norma prevede inoltre la destinazione di 80 milioni per l’anno 2020 e 300 milioni per l’anno 2021 alla ricerca, allo sviluppo e all’acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali prodotti da industrie nazionali, anche attraverso l’acquisizione di quote di capitale a condizioni di mercato. Tali interventi di acquisizione di quota capitale verranno individuati tramite decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Commissario.

Bonus babysitter (art. 21): i limiti di spesa sono incrementati da 67,6 mln di euro a

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