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GARA n Lotto 3 CIG FD. In esecuzione della Determinazione Dirigenziale rep. n. QE/2022/ del / /2022:

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Dipartimento Politiche Sociali e Salute Direzione Accoglienza e Inclusione

U.O. Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale

SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.

LGS 50/2016 SUDDIVISO IN TRE LOTTI, DEL “PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE PER LE PERSONE ROM, SINTI E CAMINANTI E SUPERAMENTO DEI VILLAGGI

CANDONI, SALVIATI E LOMBROSO”

GARA n. 8541393 Lotto 3 CIG 92051623FD

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale rep. n. QE/2022/____ del __/__/2022:

t r a

ROMA CAPITALE – Dipartimento Politiche Sociali e Salute - Direzione Accoglienza e Inclusione, con sede in Roma (RM), Viale Manzoni 16 (C.F. 02438750586), in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Dott.ssa Michela Micheli nata a Ceccano (FR) il 17/01/1970, ______________ ;

e

L’Organismo _________________ con sede in ______________________ - C.F.

________________ e P.l. __________________ rappresentato dal legale rappresentante pro- tempore_______________ nato a __________ il _________________ e residente in _______________________ (di seguito denominato Organismo”) che, ai sensi dell’art. 32-quater c.p., dichiara di aver piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, si conviene e si stipula quanto segue.;

ART. 1 Norme regolatrici

1.1 Oltre che dalle clausole contenute negli articoli del presente contratto, le prestazioni che ne costituiscono l’oggetto saranno regolate:

dal D.Lgs n. 50/2016 (di seguito denominato “Codice”) e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

dalle Linee guida “vincolanti” di attuazione del Codice adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC;

dal D.Lgs. n. 152/2006, dal D.Lgs. n. 81/2008, dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 159/2011;

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dalla Deliberazione dell’Assemblea capitolina del 9 agosto 2021 Consiglio Comunale di Roma n. 83 , recante il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale;

dalle condizioni indicate nella lettera d’invito/disciplinare di gara/Capitolato Speciale descrittivo prestazionale e nell’offerta progettuale oggetto di aggiudicazione definitiva, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;

dal codice civile, e dalle leggi, i regolamenti, i decreti e le circolari vigenti.

1.2 Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’Autorità, l’Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

1.3 In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Direzione Accoglienza e Inclusione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dall’Autorità.

1.4 La Direzione Accoglienza e Inclusione provvederà a comunicare al Casellario informatico dell’ANAC fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

L'Organismo accetta, senza riserve, le condizioni tutte dell'affidamento, che si impegna a realizzare alle condizioni e modalità contenute nel presente contratto, nella lettera d’invito, nel Capitolato Speciale descrittivo prestazionale e nell’offerta progettuale acquisita in sede di gara tramite la piattaforma (https://romacapitale.tuttogare.it/), che, anche se materialmente non allegati al presente atto, l’Organismo dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.

ART. 2 ‒ Oggetto

2.1 Il presente Contratto ha per oggetto il “PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE PER LE PERSONE ROM, SINTI E CAMINANTI E SUPERAMENTO DEL VILLAGGIO LOMBROSO”

Il servizio ha l’obiettivo dare continuità ai percorsi di inclusione sociale e di implementare azioni in- novative volte a favorire l’autonomia socioeconomica della popolazione RCS presente nel Villaggio Lombroso, per consentirne il graduale superamento, attraverso la realizzazione dei seguenti inter- venti:

1. definizione e implementazione di percorsi individualizzati mirati all’autonomia socioeconomica;

2. sostegno per la regolarizzazione giuridica e amministrativa;

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U.O. Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale 3. orientamento e accompagnamento ai servizi territoriali socio-sanitari, anagrafici, legali, educativi e di formazione;

4. potenziamento delle azioni finalizzate alla realizzazione di una presa in carico integrata in siner- gia con i servizi territoriali e gli organismi del Terzo Settore;

5. orientamento, consulenza e informazione per l'accesso al mercato del lavoro;

6. attivazione di Tirocini e Corsi di Formazione;

7. attivazione di laboratori educativi e di apprendimento/sviluppo di abilità professionali dedicati agli adolescenti ed ai giovani adulti;

8. responsabilizzazione genitoriale in ambito educativo e scolastico;

9. sostegno all’autonomia abitativa;

10. educazione alla legalità e al rispetto dell’ambiente.

L’Organismo affidatario dovrà favorire l’autonomia e l’integrazione sociale della persona/nucleo fa- miliare definendo gli obiettivi nel progetto individuale condiviso con l’utente e con il Referente dell’Amministrazione.

ART. 3 – Durata

3.1 Il presente Contratto ha durata dal 15/05/2022 fino al 31/12/2022 o, comunque, di n. 231 (duecentotrentuno) giorni dalla data di stipula del presente Contratto, ossia sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo oggetto di aggiudicazione.

3.2 L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il periodo necessario ad addivenire a una nuova aggiudicazione; in tal caso l’Appaltatore si impegna ad accettare l’eventuale prosecuzione alle medesime condizioni contrattuali o a condizioni più favorevoli per l’Amministrazione. È esclusa la possibilità di rinnovo tacito o automatico.

3.3 L’affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali secondo l’offerta tecnica presentata per tutta

la durata del contratto, tenendo conto anche, delle eventuali nuove e diverse modalità proposte dall’affidatario medesimo in sede di offerta migliorativa.

ART. 4 – Ammontare contrattuale

4.1 L’ammontare complessivo del Contratto, per l’intero periodo di affidamento, è pari a € ___________ - (__________/00), IVA__________al _____.ed € 15.00,00 per l’attivazione di tirocini/formazione quali costi variabili, a rendicontazione e non soggetti a ribasso e ad IVA, senza oneri della sicurezza

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U.O. Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale

ART. 5 – Condizioni e modalità generali d’esecuzione del contratto 5.1 L’Appaltatore si impegna a:

erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel presente contratto e nell’offerta tecnica presentata;

rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per le materie oggetto del presente appalto;

ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o soci derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza nonché previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;

assicurare l'aggiornamento professionale secondo la normativa vigente del proprio personale mediante occasioni di formazione su tematiche specifiche, e di riqualificazione, inclusi i corsi specifici in materia di prevenzione anti-infortunistica e sicurezza nei luoghi di lavoro;

garantire che i locali, le attrezzature ed i materiali messi a disposizione per lo svolgimento delle attività corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;

relazionare a cadenza mensile sulle attività svolte;

relazionare sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quanto rilevante a quantificare e qualificare il servizio fornito;

garantire per tutta la durata del progetto il contenimento del turnover, fornendo adeguate motivazioni e giustificazioni ad un eventuale avvicendamento e garantendo la sostituzione con operatori in possesso dei titoli e delle esperienze pari a quelle indicate in sede di offerta progettuale.

5.2 L’Appaltatore è obbligato, inoltre, a rendere immediatamente noto alla Amministrazione Comunale le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere:

eventuale ispezione in corso, sia ordinaria sia straordinaria, da parte degli Enti all’uopo deputati e gli esiti delle stesse ispezioni, attraverso la trasmissione del relativo verbale, in caso di contestazioni, di ogni tipo di irregolarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide;

modifica della ragione sociale del soggetto;

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cessione dello stesso;

cessazione dell’attività;

concordato preventivo, fallimento;

stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento.

B. – Da parte della Stazione Appaltante

5.3 La Direzione Accoglienza e Inclusione - U.O. Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale mantiene le attività di indirizzo, programmazione, verifica e controllo sul livello qualitativo e rispondente delle prestazioni attraverso le figure professionali e amministrative incaricate.

Nello specifico:

sovraintende alla regolare esecuzione del Servizio;

cura la programmazione e valutazione in merito agli interventi e alle priorità individuate;

promuove, sostiene, favorisce e realizza ogni azione ed ogni intervento teso alla realizzazione dell’inclusione dei nuclei Rom, Sinti e Caminanti beneficiari del progetto;

verifica i progetti individuali e loro esecuzione;

promuove attività di coordinamento con altri Enti e Istituzioni Pubbliche e Private, impegnate per specifiche competenze sulle tematiche inerenti al Servizio oggetto di affidamento, anche attraverso protocolli di intesa e attività di formazione e aggiornamento congiunte;

definisce, d’intesa con il coordinatore, le linee di condotta del gruppo di lavoro;

definisce modalità di intervento specifiche, in relazione a criticità che possono emergere negli interventi rispetto a situazioni caratterizzate da elevata complessità e vulnerabilità;

verifica ed esercita il controllo sul livello qualitativo e rispondente delle prestazioni;

verifica ed effettua il monitoraggio della regolare esecuzione del Servizio;

5.4 La Direzione Accoglienza e Inclusione - U.O. Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l’Appaltatore possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità delle attività rese mediante il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

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U.O. Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale

ART. 6 ‒ Obblighi generali dell’Appaltatore

6.1 Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi previsti nell’offerta presentata, nel presente Contratto, nonché quelli imposti dalla vigente normativa e dai CCNL e CCDI applicabili.

6.2 L’Appaltatore deve provvedere altresì a tutte quelle altre prestazioni, ancorché non specificate, che si rendessero necessarie per effettuare il servizio a regola d'arte.

6.3 In caso di inottemperanza, la Direzione Accoglienza e Inclusione potrà procedere alla risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore.

ART. 7 ‒ Personale

7.1 Il personale deve operare con professionalità, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla Direzione Accoglienza e Inclusione e alle regole dell'Ente, osservando in modo scrupoloso i propri doveri.

7.2 E’ richiesta flessibilità oraria e reperibilità del personale, al fine di garantire ottimale copertura del Servizio.

7.3 L’Appaltatore deve applicare, nei confronti del personale impiegato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni in tutti i loro istituti (anche per i soci lavoratori di cooperativa), a prescindere da qualsiasi regolamento interno, statuto, delibere, etc., nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni, e in genere da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria. L’Appaltatore è obbligato, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

L’Appaltatore è altresì tenuto a rispettare i regolamenti emanati dalle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro.

Tali obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

7.4 Per quanto non espressamente previsto relativamente alle norme comportamentali e disciplinari, si fa riferimento al Codice Civile, alla legislazione vigente e alla disciplina generale dei Contratti di Lavoro.

7.5 L’Appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. e dell’art. 1, co. 42, lett. l) della L. n. 190/2012 s.m.i.

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Dipartimento Politiche Sociali e Salute Direzione Accoglienza e Inclusione

U.O. Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale 7.6 L’Appaltatore è tenuto ad adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa, di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., nonché in materia tutela della Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

7.7 L’Appaltatore, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara di essere a conoscenza che Roma Capitale procederà alla revoca immediata dei rapporti contrattuali e l’esclusione da successive gare in caso di mancato rispetto del C.C.N.L, contratti integrativi territoriali, obblighi contributivi, nonché di accertata violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori.

ART. 8 – Funzioni

8.1 Per l’esecuzione del contratto, è nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la P.O. Valeria Franca Neri.

8.2 Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) è la Dott.ssa Adriana Vendittelli.

8.3 La regolarità dell’esecuzione è attestata, con cadenza mensile, da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 9 - Oneri assicurativi a carico dell’Appaltatore

9.1 È a carico dell’Appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività convenzionate e dovrà essere esibita, in proposito e ove richiesta, idonea documentazione relativa all’anno finanziario.

9.2 L’Appaltatore solleva fin d’ora Roma Capitale e la Direzione Accoglienza e Inclusione da ogni e qualsiasi onere e responsabilità sia relativamente all’osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti sia per qualunque atto od omissione da parte degli operatori nei confronti delle persone accolte e di terzi che possano cagionare responsabilità amministrative, civili e penali.

9.3 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero, qualunque ne sia la natura o la causa.

9.4 È a carico dell’Appaltatore, l’adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’esecutore medesimo, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.

9.5 L’Appaltatore, inoltre, è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione per Responsabilità Civile verso

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U.O. Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale Prestatori di lavoro (RCO) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’Appaltatore, a qualsiasi titolo, si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro e ad € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro/00) per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”.

9.6 La predetta polizza deve, inoltre, assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del contratto.

9.7 La copertura assicurativa decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e cessa al termine del servizio o, comunque, alla data di attestazione di regolare esecuzione del servizio.

9.8 L’Appaltatore trasmette alla Direzione Accoglienza e Inclusione copia della polizza di cui al presente articolo alla stipula del contratto.

9.9 L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della relativa garanzia.

9.10 La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

ART. 10 - Ulteriori oneri e/o obblighi a carico dell’Appaltatore

10.1 Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente contratto, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.

10.2 L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

10.3 Le prestazioni contrattuali oggetto del presente contratto dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nella proposta progettuale presentata.

10.4 L’Appaltatore è tenuto altresì a rispettare:

gli obblighi riferiti all’avvio delle prestazioni;

gli obblighi relativi alle preventive autorizzazioni;

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U.O. Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale

gli obblighi di comunicazione del personale impiegato nell’esecuzione dell’Appalto e degli eventuali titoli professionali;

gli obblighi afferenti il pagamento delle spese contrattuali;

gli obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari;

gli obblighi afferenti il rispetto dei Protocolli d’intesa e di integrità;

gli obblighi assicurativi e previdenziali;

gli obblighi relativi all’eventuale sostituzione del personale diverso da quello presentato in sede di offerta con personale di pari professionalità ed esperienza;

10.5 L’Appaltatore nell’esecuzione contrattuale si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale impartite dalla Direzione Accoglienza e Inclusione.

10.6 L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

10.7 L’Appaltatore oltre al rispetto degli obblighi di cui ai commi precedenti è tenuto:

- non usare attrezzature non rispondenti alle norme di qualità ed antinfortunistiche in vigore al momento del loro utilizzo;

- all’organizzazione delle prestazioni e all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie agli interventi programmati;

- alla formazione e l’informazione del personale;

- alla predisposizione di tutto quanto necessario per la tutela della salute del personale impiegato.

10.8 L’Appaltatore si obbliga a cooperare con la Direzione Accoglienza e Inclusione – U.O.

Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.

ART. 11 - Garanza definitiva

11.1 L'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva.

11.2 Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10%

dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso del 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al

20%.

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U.O. Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale 11.3 La garanzia definitiva a scelta dell’appaltatore può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le seguenti modalità:

1) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (entro il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723, indicando il predetto codice iban e il codice ente n. 7;

2) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Provinciale o presso Aziende autorizzate;

3) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;

4) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;

5) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

11.4 La garanzia fideiussoria di cui ai numeri 3), 4) e 5) dovrà contenere anche le sotto-indicate condizioni:

- “Il sottoscritto Istituto ___________________ (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga sin da ora ed incondizionatamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento della somma garantita a beneficio di

“Roma Capitale” presso la “Tesoreria Capitolina” .

- “Il sottoscritto Istituto __________________ (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt.11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)”.

11.5 La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.

11.6 La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a

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U.O. Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

11.7 La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.

11.8 La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

11.9 Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 e ss.mm.ii.

del Codice

per la garanzia provvisoria.

11.10 L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli esecutori.

11.11 La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

11.12 La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva

deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

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U.O. Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e

per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

11.13 In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a

tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

ART. 12 Corresponsione dei compensi

12.1 Le somme dovute all’Organismo affidatario, a titolo di corrispettivo mensile, ammontano ad

€__________________ (Iva esclusa). La somma a titolo di corrispettivo per la quota dei costi variabili, pari a € 15.000,00, destinata all’attivazione di Tirocini/Formazione e non soggetta ad IVA, sarà erogata all’Organismo affidatario, a seguito di preventivo di spesa e relazione dell’intervento da avviare, con apposita Determinazione Dirigenziale di liquidazione, dietro presentazione, da parte dell’Appaltatore, di regolari fatture e relativa relazione dell’attività formativa/lavorativa realizzata.

12.2 I pagamenti verranno effettuati mensilmente dietro presentazione di regolari fatture

elettroniche che dovranno essere accompagnate da relazione mensile inerente il servizio effettuato.

Ciascuna fattura dovrà essere intestata alla Direzione Accoglienza e Inclusione, contenere il riferimento al presente contratto, al CIG n. 92051623FD (nel campo “dati ordine di acquisto”) nonché al codice IBAN dell’Appaltatore ___________________

12.3 L’importo per la quota dei costi fissi sarà fatturato mensilmente al 30° giorno di svolgimento del servizio, per 231 giorni complessivi. L’importo di € 15.000,00 relativo ai costi variabili dedicati all’attivazione di tirocini/corsi di formazione sarà fatturato, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione a seguito di preventivo di spesa e di relazione dell’intervento da avviare, e liquidato con apposita Determinazione Dirigenziale di liquidazione, dietro presentazione, da parte dell’Appaltatore, di regolari fatture e relativa relazione dell’attività formativa realizzata.

12.4 È previsto l’obbligo di Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali e Salute - Direzione Accoglienza e Inclusione di pagare entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, purché corredata dalla documentazione di cui al precedente comma.

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Dipartimento Politiche Sociali e Salute Direzione Accoglienza e Inclusione

U.O. Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale 12.5 La Direzione Accoglienza e Inclusione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48- bis del D.P.R. n. 602 del 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Direzione Accoglienza e Inclusione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

12.6 Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall’Autorità, non produrrà alcun interesse.

12.7 Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M.

55/2013.

Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell’ufficio è XXB87U

12.8 L’importo delle predette fatture, al netto dell’Iva (soggetta alla scissione dei pagamenti), verrà bonificato dal Dipartimento Politiche Sociali e Salute - Direzione Accoglienza e Inclusione sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore.

12.9 La sottoscrizione del presente contratto comporta l’assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

12.10 Il contratto è soggetto a condizione risolutiva nel caso in cui le transazioni di cui all’art. 3 della citata legge n. 136/2010 non siano state eseguite avvalendosi di banche o della società Poste italiane S.p.a., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, previa apposizione nei relativi strumenti di pagamento del codice identificativo della gara (CIG).

ART. 13 - Controlli sul rispetto dei CCNL e sui livelli di qualità delle prestazioni A. – Sul rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro.

13.1 La vigilanza sulla effettiva realizzazione dei progetti individuali di intervento spetta alla Direzione Accoglienza e Inclusione.

13.2 Salvo ogni altra attribuzione di competenza assegnata da Leggi o Regolamenti, è riservato a Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali e Salute - Direzione Accoglienza e Inclusione il diritto-dovere di effettuare controlli del caso tramite propri funzionari. Roma Capitale vigilerà, comunque, sulla corrispondenza delle attività rispetto a quanto previsto nel presente contatto.

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U.O. Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale 13.3 Saranno svolte riunioni periodiche presso il competente Ufficio al fine di valutare l’andamento generale delle attività e per valutare i percorsi di intervento ipotizzati con lo scopo di assicurare l’acquisizione di ogni utile elemento di conoscenza atto a qualificare e migliorare il Servizio.

13.4 Ai sensi della deliberazione C.C. n. 135/2000 e del relativo Regolamento adottato con deliberazione C.C. n. 259/2005, l’Appaltatore si impegna all’obbligo del rispetto dei C.C.N.L. in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperativa a prescindere da qualsiasi regolamento interno (delibere, statuti, etc.) e all’adempimento, inoltre, di ogni obbligo retributivo in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

13.5 Inoltre, l'Appaltatore è consapevole di quanto altro espresso in materia dalla deliberazione C.C. n. 135/2000, e cioè:

1) che Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali e Salute Direzione Accoglienza e Inclusione può procedere all'immediata revoca dei rapporti contrattuali nonché all'esclusione da successive gare, in caso di mancato rispetto dei CCNL, contratti integrativi territoriali, obblighi contributivi, nonché in caso di accertata violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori;

2) che da parte di Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali e Salute Direzione Accoglienza e Inclusione per il periodo di esecuzione dell'affidamento potranno essere svolti controlli ordinari (mensili) e che, controlli straordinari circa gli adempimenti sopra descritti, potranno essere eseguiti su richiesta di singoli o associazioni.

13.6 Roma Capitale, potrà richiedere copia conforme della documentazione idonea ad attestare l’effettivo rispetto dei CCNL.

B. - Sul rispetto degli standard qualitativi in sede di esecuzione dei Contratti.

13.7 Mensilmente il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito “DEC”) ovvero il RUP provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione delle prestazioni tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:

non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche;

non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del DEC ovvero del RUP;

numero delle penali eventualmente applicate nel corso di 90 (novanta) giorni;

esiti negativi dei controlli del presente articolo;

numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso di esecuzione.

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U.O. Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale 13.8 Eventuali irregolarità, afferenti le penali, che venissero riscontrate da parte dell’Amministrazione devono essere notificate all’Appaltatore.

13.9 Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’Appaltatore in relazione al giudizio sulla corretta esecuzione o meno del Contratto, purché concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

C. - Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni.

13.10 La Direzione Accoglienza e Inclusione - U.O. Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale verifica il regolare andamento dell'esecuzione da parte dell'Appaltatore attraverso il DEC.

13.11 Al D.E.C. competono le seguenti funzioni:

il coordinamento, la direzione e il controllo qualitativo e contabile dell’esecuzione del contratto;

il controllo sulla regolare esecuzione da parte dell’Appaltatore;

lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal D.Lgs. n. 50/16, dal d.P.R. n.

207/2010 (per le parti ancora vigenti), dalle Linee Guida ANAC;

lo svolgimento di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati da Roma Capitale.

13.12 Competono altresì al D.E.C. le seguenti attività:

 svolge, in coordinamento con il RUP, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

 si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/16;

 riferisce tempestivamente al RUP in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali;

 su autorizzazione del RUP dà avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;

 accerta le prestazioni effettuate dall’Appaltatore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, previa conferma da parte del RUP, ai fini dei pagamenti nel termine indicato nel contratto;

 ordina la sospensione delle prestazioni contrattuali qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime;

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U.O. Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale

 redige i verbali di ripresa dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione;

 a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’Appaltatore effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

13.13 La verifica di conformità è effettuata direttamente dal DEC, sentito il RUP.

13.14 La verifica di conformità, il cui verbale deve esser firmato sia dal DEC che dal RUP, è effettuata in corso di esecuzione con periodicità mensile.

13.15 Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

13.16 Le predette attività di verifica del DEC hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

ART. 14 - Inadempienze

14.1 Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l’Appaltatore è contrattualmente tenuto a rendere, dette inadempienze e/o disservizi saranno contestati all’Appaltatore stesso, con invito a rimuoverli immediatamente e a presentare, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni, le proprie giustificazioni a riguardo.

14.2 Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperi all’invito di cui al precedente comma, entro il termine fissato in 10 (dieci) giorni, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, verrà applicata, per ogni inadempienza o disservizio contestato, una penale sul compenso relativo alla fase mensile nella quale si siano verificate dette inadempienze e/o disservizi.

ART. 15 - Penali e risoluzione del contratto

15.1 La Direzione Accoglienza e Inclusione si riserva di applicare, in caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali complessivamente assunti, le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara ai sensi delle norme vigenti:

a) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P.;

b) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi

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U.O. Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale relativi alla messa a disposizione dei locali per lo svolgimento delle prestazioni di cui all’art. 4 del presente contratto;

c) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente contratto eccedente il termine di 10 giorni antecedenti la consegna dell’appalto;

d) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripetizione delle prestazioni contrattuali a seguito delle verifiche di conformità;

e) una penale in misura pari all’ per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;

f) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal D.E.C.;

g) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal R.U.P.;

h) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 16 del presente contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 17.

Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dall’Organismo, da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali.

15.2 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto dalla Direzione Accoglienza e Inclusione all’Appaltatore.

L’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni alla Direzione Accoglienza e Inclusione nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione.

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U.O. Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale Qualora le giustificazioni addotte dall’Appaltatore, a giudizio insindacabile della Direzione Accoglienza e Inclusione, non fossero ritenute ammissibili e/o fondate, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

15.3 È ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide Roma Capitale su proposta del RUP, sentito il DEC.

15.4 L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di rendicontazione, ovvero anche di fatture rendicontazioni, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.

15.5 La Direzione Accoglienza e Inclusione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n.

50/2016, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

15.6 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

15.7 L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

15.8 Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito agli eventuali ritardi e/o inadempienze nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.

15.9 Qualora il ritardo e/o le inadempienze nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo, il RUP propone alla Direzione Accoglienza e Inclusione la risoluzione per grave inadempimento.

15.10 Per i casi non espressamente previsti l’importo delle penali verrà determinato, per analogia, con riferimento alle fattispecie tipizzate nel presente articolo.

15.11 Il ripetersi per tre volte di dette inadempienze comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 16 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”

Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel

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U.O. Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.

Lgs. n. 159/2011.

È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a Roma Capitale – l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

Le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell’Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d’Intesa sono, ove ricorrenti, le seguenti:

- trasporto di materiali a discarica;

- trasporto e smaltimento rifiuti;

- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

- fornitura e trasporto di calcestruzzo;

- fornitura e/o trasporto di bitume;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- fornitura con posa in opera;

- noli a caldo;

- autotrasporti;

- guardiania di cantieri.

Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.

È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.

Art. 17 – Protocollo di Integrità

Roma Capitale, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 34, ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2021-2022- 2023.

“Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi:

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U.O. Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale 1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;

1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg.

del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n.

287/1990, l’art. 57, comma 4,lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E, l’ art. 80, comma 5,lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.– e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;

1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;

1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);

1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;

1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16 aprile 2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma

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U.O. Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.

1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi I. guardiania dei cantieri.

1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti- corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Violazione del “Patto di Integrità”

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.

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U.O. Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale 2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;

b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c.

ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii.

Efficacia del “Patto di Integrità”

1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.

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U.O. Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale 3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente”.

ART. 18 - Risoluzione del contratto

18.1 In relazione alla risoluzione del contratto si applicheranno per quanto compatibili le fattispecie previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché, in relazione alle modalità e sempre per quanto compatibili, quelle disciplinate dal codice civile.

ART. 19 - Risoluzione per grave inadempimento o per grave ritardo

‒ Risoluzione del contratto per grave inadempimento

19.1 E’ il caso nel quale IL DEC accerta che i comportamenti dell’Appaltatore determino grave inadempienza da parte dell’Appaltatore.

Quando il DEC accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita del relativo affidamento, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'Appaltatore.

Su indicazione del RUP, il DEC formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a n. 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Direzione Accoglienza e Inclusione, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto.

‒ Risoluzione del contratto per grave ritardo

Nel caso di ritardata esecuzione delle prestazioni per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni di programma, il DEC assegna all’Appaltatore un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, per compiere le prestazioni contrattuali, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

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U.O. Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale Scaduto il termine assegnato, il DEC verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di 2 (due) testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al RUP.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Direzione Accoglienza e Inclusione, su proposta del RUP, delibera la risoluzione del contratto.

Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato e/o irregolare adempimento delle prestazioni contrattuali superi la percentuale del 10% del valore complessivo dell’appalto, il RUP promuove le procedure di risoluzione per grave inadempimento di cui all’art.

108 del D.Lgs. n. 50/2016, che determinerà la risoluzione del contratto.

‒ Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto

19.2 Il RUP, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto dispone con preavviso di 20 (venti) giorni affinché il DEC curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.

Il DEC verifica la conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità previste dalle norme vigenti.

Ai sensi del c. 7, dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/16, con il verbale di accertamento tecnico e contabile è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.

In sede di liquidazione finale, è determinato l’onere da porre a carico dell’Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove la Direzione Accoglienza e Inclusione non si sia avvalso della facoltà prevista dall’art. 110 del Codice.

ART. 20 - Clausola risolutiva espressa

Roma Capitale si riserva d’avvalersi della clausola risolutiva espressa qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, sia disposta l’applicazione di una misura cautelare o intervenga il rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p., nei confronti dell’imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula ed all’esecuzione del contratto.

ART. 21 - Ulteriori casi di risoluzione

21.1 Il contratto è risolto di diritto, oltre che in tutti i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, al verificarsi di:

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