Circolare n. 20/E
Roma, 18/05/2016
OGGETTO: Commento alle novità fiscali. Legge 28 dicembre 2015, n. 208
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016). Primi chiarimenti.
Direzione Centrale Normativa ______________
PREMESSA ... 4
CAPITOLO I: NOVITA’ IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI RIGUARDANTI LE PERSONE FISICHE ... 5
1. E
SENZIONE BORSE DI STUDIO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE- E
RASMUSP
LUS(
COMMA50) ... 5
2. E
SENZIONE BORSE DI STUDIO EROGATE DALLA PROVINCIA AUTONOMA DIB
OLZANO(
COMMI51
E52) ... 6
3. Q
UALIFICAZIONE DEL REDDITO PER SOCI DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE(
COMMA114) ... 7
4. N
O TAX AREA PERCIPIENTI REDDITI DI PENSIONE(
COMMA290) ... 8
5. P
ROROGA DELLE DETRAZIONI SPETTANTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI(
COMMA74) ... 10
6. C
ESSIONE DELLA DETRAZIONE AI FORNITORI CHE HANNO EFFETTUATO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI11 7. E
STENSIONE DELLA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI AGLII
STITUTIA
UTONOMI PER LEC
ASEP
OPOLARI(IACP) (
COMMA87) ... 13
8. D
ETRAZIONE PER L'
ACQUISTO,
L'
INSTALLAZIONE E LA MESSA IN OPERA DI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI(
COMMA88) ... 14
9. C
REDITO D’
IMPOSTA PER LA VIDEOSORVEGLIANZA(
COMMA982) ... 15
10. A
CQUISTO IMMOBILI RESIDENZIALI:
LA NUOVA DETRAZIONEIRPEF
DEL50
PER CENTO DELL’IVA
PAGATA AL COSTRUTTORE– L
A NOZIONE DI IMPRESA COSTRUTTRICE... 15
10.1 L
A TIPOLOGIA DI IMMOBILI AGEVOLABILI– L
A PERTINENZA... 17
10.2 I
L CUMULO CON ALTRE DETRAZIONI... 17
10.3 T
RATTAMENTO FISCALE DEGLI ACCONTI... 19
11. R
IDETERMINAZIONE DEL COSTO O VALORE DI ACQUISTO DI TITOLI,
QUOTE O DIRITTI,
NON NEGOZIATI IN MERCATI REGOLAMENTATI,
NONCHÉ DI TERRENI EDIFICABILI E CON DESTINAZIONE AGRICOLA(
COMMI887
E888) ... 19
CAPITOLO II: NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI
RIGUARDANTI LE IMPRESE ... 25
1. R
IDUZIONEA
LIQUOTAIRES
(
COMMA61) ... 25
2. M
ODIFICHE AL REGIME DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA DI CUI ALL’
ARTICOLO15,
COMMI DA10
A12,
DEL DECRETO LEGGE29
NOVEMBRE2008,
N. 185
(
COMMI95
E96)………26
3.
TASSAZIONE DELL’
ATTIVITA’
DIP
RODUZIONE E CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA E CALORICA DA FONTI RINNOVABILI AGROFORESTALI(
COMMA910) ... 30
CAPITOLO III: NOVITA’ IN MATERIA DI IVA ... 32
1. E
STENSIONE DEL REVERSE CHARGE ALLE PRESTAZIONI RESE DAI CONSORZIATI AL CONSORZIO(
COMMA128) ... 32
2. M
ARINA RESORT(
COMMA365) ... 35
3. C
ESSIONI GRATUITE(
COMMA396) ... 37
4. A
LIQUOTA RIDOTTAIVA
PER I PRODOTTI EDITORIALI IN FORMATO ELETTRONICO(
COMMA637) ... 39
CAPITOLO IV: NOVITÀ IN MATERIA DI IRAP ... 41
1. E
SCLUSIONE DELLA SOGGETTIVITÀ PASSIVA,
AI FINI IRAP,
IN CAPO A TALUNI SOGGETTI(
COMMA70) ... 41
2. L
AVORATORI STAGIONALI(
COMMA73) ... 42
3. I
RAP MEDICI(
COMMA125) ... 43
CAPITOLO V: NOVITA’ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI ... 46
1. C
REDITO D’
IMPOSTA SCUOLA(
C.
D. “
SCHOOL BONUS”) (
COMMA231) ... 46
2. C
REDITO DI IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA(
C.
D. “A
RT-B
ONUS”) (
COMMI DA318
A319) ... 48
3. B
ONUSA
LBERGHI(
COMMA320) ... 50
4. M
ODIFICHE ALLE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE CINEMATOGRAFICO(
COMMI DA331
A334
E COMMA336) ... 52
5. F
ONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE(C
OMMI DA392
A395) ... 55
6. Z
ONA FRANCA DELLAL
OMBARDIA(
COMMI DA445
A453) ... 57
CAPITOLO VI: ALTRE NOVITÀ ... 60
1.
VISTO DI CONFORMITÀ INFEDELE.
SANZIONI A CARICOCAF (
COMMA957) ... 60
PREMESSA
La presente Circolare fornisce chiarimenti sulle norme di interesse fiscale contenute nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito, anche “legge di stabilità 2016”), che non sono oggetto di altri più specifici documenti di prassi (come nel caso delle assegnazioni dei beni ai soci, del super-ammortamento, del welfare aziendale, del bonus mobili, etc.).
Per comodità di lettura, la Circolare si articola in sei capitoli, ognuno dei quali commenta le novità fiscali relative ad un diverso comparto impositivo.
In particolare, i primi due capitoli esaminano le novità fiscali in materia di imposte sui redditi, distinguendo quelle riguardanti le persone fisiche (Capitolo I) da quelle relative alle imprese (Capitolo II).
Il terzo capitolo illustra le modifiche normative in materia di Imposta sul valore aggiunto.
Il capitolo successivo commenta il nuovo comma 1-bis aggiunto all’art. 2 del D. lgs 15 dicembre 1997, n. 446, con il quale è stato disciplinato il requisito dell’autonoma organizzazione, ai fini Irap, “(…) nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all’interno di tali strutture (…)”. Nello stesso capitolo, inoltre, viene esaminata la nuova deduzione prevista per i lavoratori stagionali e l’esclusione della soggettività passiva, ai fini Irap, in capo a taluni soggetti.
Il quinto capitolo si occupa delle novità in materia di agevolazioni fiscali (in particolare, sono esaminate le modifiche al credito d’imposta c.d. Art-Bonus, il credito d’imposta c.d. School-Bonus, le agevolazioni fiscali per il settore cinematografico e quelle relative alla Zona franca urbana della Lombardia).
L’ultimo capitolo analizza le modifiche alla disciplina delle sanzioni
irrogabili ai CAF nei casi in cui questi appongono visti di conformità infedeli.
CAPITOLO I: NOVITA’ IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI RIGUARDANTI LE PERSONE FISICHE
1. E
SENZIONE BORSE DI STUDIO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE- E
RASMUSP
LUS(
COMMA50)
Il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 ha istituito il programma “Erasmus+”, programma unico dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 2014-2020.
Il “considerando” n. 40 della normativa comunitaria citata prevede che
“per migliorare l’accesso al programma, è opportuno che le sovvenzioni siano adeguate al costo della vita e di sostentamento nel paese ospitante.
Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni a sostegno della mobilità degli individui siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi agli organismi pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario agli individui interessati.”.
In linea con tale previsione, l’articolo 1, comma 50 dispone che “Per l’intera durata del programma «Erasmus +», alle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n.
1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, si applicano le esenzioni previste all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.”.
L’articolo 1, comma 3, del D.l. n. 105 del 2003 - norma recante
disposizioni in materia di iniziative per il sostegno degli studenti universitari e
per favorirne la mobilità – richiama l’articolo 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476
ai fini dell’ IRPEF e l’articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.
446 ai fini dell’ IRAP.
In forza dei suddetti richiami, l’articolo 1, comma 50, della legge di stabilità 2016 in commento dispone l’esenzione dall’IRPEF delle borse di studio per la mobilità internazionale erogate in favore degli studenti delle università e delle istituzioni AFAM che partecipano al programma comunitario “Erasmus+”, nonché l’esenzione dall’IRAP per i soggetti che le erogano.
In materia previdenziale, poi, alle somme in esame si applicano le disposizioni contenute nell’art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, norma anch’essa citata dall’articolo 1, comma 3, del D.l. n. 105 del 2003.
La norma non prevede un analogo trattamento di esenzione per le erogazioni in favore di studenti di grado non universitario. Deve tuttavia ritenersi che tale omissione non risponda alla finalità di ricondurre a tassazione le somme utilizzate per la mobilità degli studenti delle scuole nell’ambito dell’Erasmus Plus, anche in considerazione della unitarietà del programma comunitario, ma sia piuttosto dovuta alla considerazione che tali erogazioni sono comunque prive di requisiti reddituali.
2. E
SENZIONE BORSE DI STUDIO EROGATE DALLA PROVINCIA AUTONOMA DIB
OLZANO(
COMMI51
E52)
Il comma 51, introducendo il comma 6-bis all’articolo 6 della legge 30
novembre 1989, n. 398 - normativa recante disposizioni in materia di borse di
studio universitarie - dispone l’esenzione dall’IRPEF delle somme corrisposte a
titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle
scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento
di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero,
erogate dalla provincia autonoma di Bolzano nei confronti dei percipienti.
Il successivo comma 52 stabilisce, poi, che detta esenzione si applica per i periodi di imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini per l’accertamento e la riscossione.
Ciò preclude alla amministrazione finanziaria la possibilità di avviare azioni di recupero nel caso in cui le borse di studio non siano state assoggettate a tassazione e, nel contempo, permette ai contribuenti interessati (percipienti di borse di studio in oggetto) di richiedere, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 602 del 1973, il rimborso delle ritenute subite, entro il termine di decadenza di 48 mesi decorrente dal versamento del saldo dell’imposta per l’anno di riferimento.
La norma di favore ha una portata generale, riferibile a tutte le situazioni in cui la tassazione delle borse di studio in esame non sia ancora divenuta definitiva, comprese quelle in cui non sono ancora scaduti i termini per l’impugnazione dell’atto di accertamento o della cartella esattoriale o del rifiuto di rimborso, indipendentemente dal periodo d’imposta di riferimento.
L’esenzione in argomento si aggiunge a quella analoga già prevista dal comma 6 del citato articolo 6 della legge n. 398 del 1989 per le borse di studio erogate dalle università e dagli istituti d’istruzione universitaria per le medesime finalità.
3. Q
UALIFICAZIONE DEL REDDITO PER SOCI DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE(
COMMA114)
Il comma 114 riconduce tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’art. 50 del TUIR, il trattamento economico dei soci delle cooperative artigiane, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 142/2001 con la cooperativa stessa. La disposizione opera solo ai fini fiscali; rimane infatti fermo il trattamento previdenziale (gestione artigiani) relativo ai redditi in esame.
Presupposto fondamentale richiesto dalla norma è la stipula di un rapporto di
lavoro - all’atto della propria adesione o successivamente all'instaurazione del
rapporto associativo fra cooperativa e socio - "in forma autonoma" la cui
attuazione deve essere indicata nel regolamento interno adottato ai sensi dell’art.
6 della legge n. 142 del 2001.
La norma fa generico rinvio all’art. 50 del TUIR senza individuare quale sia la fattispecie reddituale di riferimento, tra quelle ivi previste.
Tuttavia, per ragioni logico sistematiche, si ritiene che il reddito dei lavoratori soci delle cooperative artigiane rientri tra quelli di cui alla lett. a) del predetto articolo 50 del TUIR riguardante i compensi erogati ai lavoratori soci di talune cooperative .
4. N
O TAX AREA PERCIPIENTI REDDITI DI PENSIONE(
COMMA290)
Il comma 290 interviene nel comma 3, lettere a) e b) e nel comma 4 lettere a) e b) dell’art. 13 del TUIR, concernente le detrazioni dall’IRPEF per i soggetti titolari di redditi di pensione.
In particolare, a decorrere dal 2016, per favorire i pensionati con basso reddito, aumenta l’importo della detrazione spettante, da rapportare al periodo di pensione nell’anno, nonché il limite massimo del reddito complessivo di riferimento. Resta invariata la suddivisione dei pensionati in due categorie a seconda che abbiano più o meno di 75 anni di età (di seguito, in neretto, le modifiche apportate all’art. 13 del TUIR).
Per i pensionati di età inferiore a 75 anni, la detrazione è pari a:
a) 1.783 euro (in luogo di 1.725 euro), se il reddito complessivo non supera 7.750 euro (in precedenza 7.500 euro); in ogni caso l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 528 euro (in luogo di 470 euro) e
l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.250 euro (in precedenza 7.500 euro) , qualora l’ammontare
del reddito complessivo sia superiore a 7.750 euro (in precedenza 7.500 euro)
ma non a 15.000 euro.
Per tali soggetti resta immutata la disciplina in caso di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.
Per i pensionati di età superiore a 75 anni, la detrazione è pari a:
a) 1.880 euro (in luogo di 1.783 euro), se il reddito complessivo non supera 8.000 euro in precedenza 7.750 euro); in ogni caso l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 583 euro (in luogo di 486 euro) e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro (in precedenza 7.250 euro), qualora l’ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro (in precedenza 7.750 euro ma non a 15.000 euro.
Anche per tali soggetti resta immutata la disciplina in caso di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.
In sostanza, per effetto della modifica normativa in esame:
- la no tax area aumenta da 7.500 a 7.750 euro, per i pensionati aventi meno di 75 anni, e da 7.750 a 8.000 euro, per i pensionati aventi più di 75 anni;
- aumenta, inoltre, la detrazione spettante ai pensionati aventi meno di 75 anni e reddito complessivo compreso fra 7.751 e 15.000 euro e ai pensionati aventi più di 75 anni e reddito complessivo compreso fra 8.001 e 15.000 euro; ciò a causa dell’incremento del coefficiente di moltiplicazione del rapporto reddituale e della contestuale riduzione del denominatore di detto rapporto.
Nel seguente esempio è evidenziato il risparmio d’imposta per i soggetti di età inferiore a 75 anni
pensionati di età inferiore a 75 anni con reddito complessivo non superiore a 7.750 euro
2015
Reddito Complessivo
Aliquota IRPEF
Imposta lorda
Importo detrazione Imposta dovuta
7.750 23% 1.783 1.255 + 470 x
(15.000 – 7.750)/7.500 =
1.709
1.783 -
1.709= 74
2016
Reddito Complessivo
Aliquota IRPEF
Imposta lorda
Importo detrazione Imposta dovuta
7.750 23% 1.783 1.783 1.783 –
1.783=0
pensionati di età inferiore a 75 anni con reddito complessivo compreso tra a 7.751 e 15.000 euro
2015
Reddito Complessivo
Aliquota IRPEF
Imposta lorda
Importo detrazione Imposta dovuta
8.000 23% 1.840 1.255 + 470 x
(15.000 – 8.000)/7.500 =
1.694
1.840 - 1.694= 146
2016
Reddito Complessivo
Aliquota IRPEF
Imposta lorda
Importo detrazione Imposta dovuta
8.000 23% 1.840 1.255+528x(15.000-
8.000)/7.250 = 1.765
1.840 – 1.765=75
5. P
ROROGA DELLE DETRAZIONI SPETTANTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI(
COMMA74)
Il comma 74 proroga al 31 dicembre 2016 la detrazione, nella misura del 65 per cento, delle spese sostenute per:
gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui all’art.1, commi da 344 a 347 della legge n. 296 del 2006;
l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311;
l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli
edifici di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che
interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo
condominio.
La proroga è disposta modificando i termini di scadenza indicati nell’art. 14 del decreto legge n. 63 del 2014 che già prorogava al 31 dicembre 2015 le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica, senza modificarne l’impianto normativo di riferimento. Pertanto, restano valide le disposizioni istitutive dell’agevolazione, i relativi decreti e provvedimenti di attuazione, salvo aggiornamenti che potrebbero essere introdotti con decreto del Ministero dello Sviluppo economico per tener conto dell’adeguamento degli standard energetici, nonché i documenti di prassi che ne hanno illustrato l’applicazione.
6. C
ESSIONE DELLA DETRAZIONE AI FORNITORI CHE HANNO EFFETTUATO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICIIl comma 74, oltre a prorogare le precedenti agevolazioni per gli interventi energetici, con riferimento alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici, consente ai contribuenti di cui all'art. 11, comma 2, e all'art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR di cedere la detrazione per le spese sostenute dal 1º gennaio al 31 dicembre 2016, sotto forma di un corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi. Per le modalità attuative della cessione del credito si rinvia al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
La disposizione riguarda i soli contribuenti che ricadono nella cd. no tax area, vale a dire i possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell’IRPEF o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui al citato art. 13 del TUIR, i quali non avrebbero potuto, in concreto, fruire della corrispondente detrazione atteso che la stessa spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda. Si tratta, in particolare:
dei soggetti titolari solo di redditi di pensione di importo non superiore a
7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e del
reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative
pertinenze per i quali, ai sensi del citato art. 11, comma 2, del TUIR l’imposta
non è dovuta;
dei contribuenti indicati nell’art. 13 del TUIR, per i quali le specifiche detrazioni dall’imposta lorda ivi previste, commisurate al reddito complessivo e differenziate in base alla categoria reddituale che concorre a formare il reddito complessivo medesimo di fatto, abbattono l’imposta lorda, vale a dire:
a) dei titolari di un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro a cui concorrono i redditi di lavoro dipendente (ad esclusione dei redditi derivanti da trattamenti pensionistici di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR) ovvero i seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro (art. 50, comma 1, lett. a)); le indennità percepite a carico di terzi dai lavoratori dipendenti in relazione a prestazioni rese sulla base di incarico connesso alla propria qualifica di dipendente (art. 50, comma 1, lett. b)); le borse di studio, i premi e i sussidi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale (art. 50, comma 1, lett. c)); i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis)); le remunerazioni dei sacerdoti (art. 50, comma 1, lett. d)); le prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare (art. 50, comma 1, lett. h-bis)); i compensi per lavori socialmente utili (art. 50, comma 1, lett. l));
b) titolari dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), (rispettivamente, i compensi per attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, le indennità corrisposte per cariche elettive, le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato diverse da quelle aventi funzione previdenziale, gli altri assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro), i redditi di lavoro autonomo di cui all’art.
53, i redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa minore di cui all’art.
66, i redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo svolte
Secondo quanto specificato dal provvedimento, sulla base della relazione tecnica, la disposizione in esame si applica alle sole spese per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici e consente al condòmino incapiente di cedere, sotto forma di credito, la detrazione teoricamente spettante in favore dei fornitori che hanno eseguito i lavori, a titolo di pagamento della quota di spese a suo carico. I fornitori non sono, tuttavia, obbligati ad accettare, in luogo del pagamento loro dovuto, il credito in questione.
Il credito ceduto al fornitore, a titolo di pagamento di parte del corrispettivo ha le medesime caratteristiche della “teorica” detrazione ceduta e, pertanto, il fornitore può utilizzarlo in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d. lgs n. 241 del 1997, in dieci rate annuali a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui riceve il pagamento.
La quota del credito che non è fruita nell’anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso
7. E
STENSIONE DELLA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI AGLII
STITUTIA
UTONOMI PER LEC
ASEP
OPOLARI(IACP) (
COMMA87)
Il comma 87 rende fruibili le detrazioni fiscali del 65 per cento - previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici dall’art. 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, nonché dall’art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013 - anche da parte degli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), comunque denominati, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, relativamente agli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
In considerazione del rilevante ruolo sociale svolto dagli enti in questione,
la disposizione introduce un’importante apertura nell’impianto normativo
della detrazione in esame, consentendone l’applicazione anche per gli
interventi riguardanti taluni immobili “patrimoniali” concessi in locazione, a
condizione che siano adibiti a edilizia residenziale pubblica e siano di
proprietà degli Istituti autonomi in questione, comunque essi siano denominati, i quali hanno come compito la gestione di tale patrimonio.
8. D
ETRAZIONE PER L'
ACQUISTO,
L'
INSTALLAZIONE E LA MESSA IN OPERA DI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI(
COMMA88)
Il comma 88 estende l’applicazione delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, anche a quelle per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche. Tali dispositivi devono, in particolare:
mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
La detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1°
gennaio 2016.
Nel consentire la detrazione anche per le spese in questione, il citato comma 88 richiama le “detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63”, che contiene, in realtà, la mera proroga delle agevolazioni per l’efficienza energetica. Queste ultime sono stata introdotte, invece, dall’art. 1, commi da 344 a 347 della legge n. 296 del 2006 che individua gli interventi ammessi alla detrazione e fissa, per ciascuno di essi, un ammontare massimo di detrazione spettante.
Il comma 88, dunque, non collega la nuova fattispecie ad una specifica
categoria di intervento già oggetto dell’agevolazione.
La relazione tecnica precisa che la nuova ipotesi agevolativa era già ricompresa negli interventi previsti dalla legislazione vigente per beneficiare delle detrazioni per riqualificazione energetica; si ritiene, pertanto, che la portata innovativa della norma sia ravvisabile nella possibilità di beneficiare della detrazione anche nell’ipotesi in cui l'acquisto, l'installazione e la messa in opera dei dispositivi multimediali siano effettuati successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica. Inoltre, considerato che gli interventi in esame hanno un costo ridotto rispetto a quelli già ammessi alla detrazione e che la norma non indica per gli interventi di “domotica” in questione l’importo massimo di detrazione fruibile, si ritiene che questa possa essere calcolata nella misura del 65 per cento delle spese sostenute.
9. C
REDITO D’
IMPOSTA PER LA VIDEOSORVEGLIANZA(
COMMA982)
Il comma 982 della legge di Stabilità 2016 introduce un credito d’imposta spettante alle persone fisiche che sostengono - non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa – spese per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Il credito d’imposta è riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016. I criteri e le procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite sopra indicato saranno definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
10. A
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