• Non ci sono risultati.

R E G I O N I DELLA REPUBBLICA ITALIANA SOMMARIO 3ª SERIE SPECIALE P ARTE PRIMA. Roma - Sabato, 5 febbraio Anno Numero 5

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "R E G I O N I DELLA REPUBBLICA ITALIANA SOMMARIO 3ª SERIE SPECIALE P ARTE PRIMA. Roma - Sabato, 5 febbraio Anno Numero 5"

Copied!
16
0
0

Testo completo

(1)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

P A R T E P R I M A

SI PUBBLICA IL SABATO

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1

Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

R E G I O N I

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Roma - Sabato, 5 febbraio 2022

Anno 163° - Numero 5

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D’AOSTA

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2021, n. 1.

Disciplina in materia di Avvocatura regiona- le. Modificazioni alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 (Istituzione dell’Avvocatura regiona-

le). (22R00013) . . . Pag. 1

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2021, n. 2.

Ulteriore finanziamento delle agevolazioni tarif- farie straordinarie per il trasporto pubblico locale

correlate all’emergenza COVID-19. (22R00014) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2021, n. 3.

Misure a sostegno dei lavoratori dipendenti a tem- po determinato, anche stagionali, che hanno cessato di beneficiare della Nuova prestazione di Assicura-

zione Sociale per l’Impiego (NASpI). (22R00015) . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2021, n. 4.

Disposizioni urgenti per garantire la tempestiva copertura dei posti di segretario degli enti locali a seguito della rideterminazione degli ambiti territo- riali sovracomunali effettuata ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15. Ri- organizzazione amministrativa del Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Mo-

dificazioni di leggi regionali. (22R00016) . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2021, n. 5.

Sospensione della quota capitale delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, in relazione all’emergenza epidemiologica da

COVID-19. (22R00017) . . . Pag. 7

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2021, n. 13.

Interventi per la promozione e il sostegno dell’editoria del libro. Modifica delle leggi regio- nali 24 marzo 2000, n. 18 e 26 novembre 2020,

n. 7. (22R00008) . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2021, n. 14.

Misure urgenti a sostegno del sistema econo- mico ed altri interventi per la modifica dell’ordi- namento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del

2021 e n. 11 del 2021. (22R00009) . . . Pag. 11

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2021, n. 20.

Disposizioni concernenti l’Osservato- rio regionale della legalità. Modifiche alla

l.r. 42/2015. (22R00002) . . . Pag. 11

(2)
(3)

REGIONE VALLE D’AOSTA

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2021 , n. 1 .

Disciplina in materia di Avvocatura regionale. Modifi- cazioni alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 (Istituzione dell’Avvocatura regionale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 6 del 9 febbraio 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE HAAPPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all’articolo l

1. Il comma 5 dell’art. 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 (Istituzione dell’Avvocatura regionale), è sosti- tuito dal seguente:

«5. Per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l’Avvocatura si avvale di personale apparte- nente alla categoria D. Al predetto personale compe- te, dalla data di iscrizione nell’elenco speciale degli Avvocati addetti agli uffici legali degli enti pubblici, un’indennità stabilita in sede di contrattazione colletti- va decentrata ai sensi dell’art. 47, comma 5, della legge regionale n. 22/2010, correlata allo svolgimento del- le funzioni di difesa in giudizio dell’Amministrazione regionale.».

Art. 2.

Inserimento dell’articolo 1-bis

1. Dopo l’art. 1 della legge regionale n. 6/2011, è in- serito il seguente: «Art. 1 -bis (Pratica professionale) .

— 1. Presso l’Avvocatura regionale può essere compiu- ta la pratica forense per l’esercizio della professione di Avvocato. La pratica non dà alcun titolo per l’accesso all’impiego presso l’Amministrazione regionale e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per l’am- missione agli esami di abilitazione all’esercizio della professione.

2. La pratica forense, a norma dell’art. 41, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), può essere svolta per un periodo non superiore a dodici mesi.

3. L’individuazione dei praticanti è operata previo avviso pubblico in cui sono definiti il numero dei prati- canti e i criteri di selezione da applicare.

4. Il dirigente dell’Avvocatura regionale ha facoltà di interrompere in qualsiasi momento, con preavviso di almeno quindici giorni, il rapporto di praticantato, nel caso di comportamenti contrari al decoro e all’interesse dell’Amministrazione regionale.

5. Al praticante avvocato, a norma dell’art. 41, com- ma 11, della legge n. 247/2012, è riconosciuto un com- penso per l’attività svolta ed è garantita la copertura assi- curativa per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera, nonché per infortuni.

6. Presso l’Avvocatura regionale, previa stipula del- le relative convenzioni con gli atenei interessati, possono essere svolti tirocini curriculari per studenti laureandi in giurisprudenza e altre tipologie di formazione univer- sitaria o professionale relative alla professione forense previste dalla normativa in vigore. Il rapporto instaurato per tali tipologie di formazione professionale e/o curri- culare non dà alcun titolo per l’accesso all’impiego pres- so l’Amministrazione regionale e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per lo svolgimento di tali periodi formativi o abilitanti.».

Art. 3.

Inserimento dell’articolo 1-ter

1. Dopo l’art. l -bis della legge regionale n. 6/2011, come introdotto dall’art. 2, è inserito il seguente: «Art. 1 - ter (Compensi professionali) . — 1. Agli Avvocati funzio- nari spettano, ad integrazione della retribuzione salariale, di risultato e all’indennità di avvocatura, i compensi pro- fessionali, al netto delle spese generali che sono introita- te al bilancio dell’Amministrazione, dovuti a seguito di provvedimento giurisdizionale favorevole all’ente quali sentenze, ordinanze, decreti, provvedimenti del Giudi- ce dell’esecuzione, rinunce e transazioni in controversie giurisdizionali patrocinate dall’Avvocatura regionale. Le tipologie di provvedimenti giurisdizionali in relazione ai quali sono dovuti i compensi sono individuate con prov- vedimento del dirigente dell’Avvocatura regionale.

2. I compensi professionali di cui al comma 1 sono liquidati in relazione a ogni singolo grado di giudizio, in- dipendentemente dalla proposizione o dall’esito di even- tuali impugnazioni, e sono dovuti sia nei casi di provvedi- menti giurisdizionali in cui la controparte della Regione è condannata al pagamento delle spese legali, sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all’en- te, dispongono la compensazione totale o parziale delle spese.

3. I compensi professionali dovuti ai sensi dei com- mi 1 e 2 spettano anche agli Avvocati collocati a riposo o trasferiti ad altra struttura dell’Amministrazione regio- nale per i due anni successivi alla data di quiescenza o di trasferimento.».

Art. 4.

Inserimento dell’articolo 1-quater

1. Dopo l’articolo iter della l.r. 6/2011, come intro- dotto dall’art. 3, è inserito il seguente: «Art. l -quater (Ripartizione dei compensi in caso di compensazione tra le parti delle spese di lite). — 1. Nelle ipotesi di pro-

(4)

nunciata compensazione totale o parziale delle spese, i compensi professionali sono liquidati agli Avvocati fun- zionari sulla base della notula, avente esclusiva valenza interna, redatta in conformità ai parametri professionali indicati nel decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la profes- sione forense, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), tenuto conto dei valori mi- nimi di cui alle tabelle allegate al medesimo decreto, in relazione al tipo di procedimento, al valore della causa e all’autorità adita.

2. In caso di compensazione parziale, la liquida- zione delle spese in favore degli Avvocati funzionari avviene nella medesima misura percentuale stabilita dal giudice.

3. I compensi professionali sono aggiornati auto- maticamente con l’entrata in vigore di nuovi parametri professionali.».

Art. 5.

Inserimento dell’articolo 1-quinquies

1. Dopo l’art. l -quater della l.r. 6/2011, come intro- dotto dall’art. 4, è inserito il seguente: «Art. 1 -quin- quies ( Ripartizione dei compensi nei casi di condanna alle spese di lite a carico di parte soccombente ). — 1. Avvocatura regionale cura senza ritardo l’esazione delle competenze nei confronti delle controparti quan- do tali competenze siano poste a carico delle contro- parti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.

2. Nelle ipotesi di provvedimento giurisdiziona- le favorevole con recupero delle spese legali a cari- co delle controparti, agli Avvocati funzionari spettano le somme relative alle spese legali liquidate in favore dell’Amministrazione regionale, poste a carico del- le controparti e recuperate nei confronti della parte soccombente.

3. In caso di accertata impossibilità di recuperare tut- to o parte del credito nei confronti della parte soccomben- te, all’Avvocato funzionario compete, con spesa a carico del bilancio della Regione, rispettivamente:

a) la minor somma tra quella derivante dall’appli- cazione dei valori minimi previsti dalla tariffa professio- nale e quella stabilita nel provvedimento giurisdizionale;

b) la differenza tra quanto parzialmente recupera- to e quanto stabilito nel provvedimento giurisdizionale.».

Art. 6.

Inserimento dell’articolo 1 -sexies

1. Dopo l’articolo l quinquies della l.r. 6/2011, come introdotto dall’art. 5, è inserito il seguente: «Art. 1 -se- xies (Criteri di ripartizione dei compensi professiona- li) . — 1. I compensi professionali dovuti ai sensi degli articoli I quater e 1 quinquies, derivanti sia da pronunce con condanna della controparte alla rifusione delle spe- se sia da pronunce con compensazione totale o parziale delle spese, sono ripartiti per il 50 per cento in parti

uguali tra gli Avvocati funzionari e per il 50 per cento sulla base della valutazione relativa al rispetto di para- metri qualificanti effettuata dal dirigente dell’Avvoca- tura regionale.

2. Nel caso di associazione alla difesa di uno o più Avvocati esterni, che abbiano ricevuto il mandato difensi- vo con gli Avvocati funzionari dell’Avvocatura regionale, l’ammontare dei compensi professionali maturati a segui- to di provvedimento giurisdizionale favorevole è ridotto del cinquanta per cento.

3. Non costituisce associazione alla difesa il man- dato difensivo con uno o piùAvvocati esterni per esi- genze di domiciliazione della causa, cui consegua la mera sottoscrizione degli atti o la sola presenza alle udienze.».

Art. 7.

Inserimento dell’articolo 1-septies

1. Dopo l’art. 1 -sexies della l.r. 6/2011, come intro- dotto dall’art. 6, è inserito il seguente: «Art. 1 -septies (Computo e tetto massimo dei compensi professionali) .

— 1. I compensi professionali di cui all’art. 1 -ter sono corrisposti in modo da attribuire a ciascun Avvocato funzionario, in ragione annua, un importo non superio- re al trattamento economico complessivo individual- mente spettante, indicato come limite dall’art. 9, com- ma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza ammini- strativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), con- vertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.».

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. La presente legge si applica alle cause in corso per le quali, alla data di entrata in vigore della medesima, non è stato ancora depositato il provvedimento giurisdi- zionale. La presente legge si applica, inoltre, alle cause concluse con provvedimento già emanato alla predetta data e per i quali possono ancora essere attivate o sono in corso le procedure di recupero nei confronti della parte soccombente.

2. I compensi professionali relativi ai casi di cui al comma 1 sono ripartiti in parti uguali tra tutti gli Avvocati funzionari assegnati all’Avvocatura regionale.

Art. 9.

Rinvio

1. Il dirigente dell’Avvocatura regionale, con proprio provvedimento, definisce ogni ulteriore criterio o moda- lità, anche procedimentale, utile ai fini dell’applicazione della presente legge. In particolare, il dirigente individua:

a) la tipologia di provvedimenti giurisdiziona- li in relazione ai quali sono dovuti i compensi ai sensi dell’art. 1 -ter , comma 1, della legge regionale n. 6/2011, come introdotto dall’art. 3;

(5)

b) i parametri in base ai quali è corrisposto o de- curtato il compenso professionale ai sensi dell’articolo l sexies, comma 1, della legge regionale n. 6/2011, come introdotto dall’art. 6;

c) i criteri, l’entità e le modalità di liquidazione dei compensi professionali del praticante avvocato;

d) le modalità di liquidazione dei compensi profes- sionali spettanti agli Avvocati funzionari.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. L’onere complessivo derivante dall’applicazione della presente legge è determinato in annui euro 66.000 a decorrere dall’anno 2021.

2. L’onere di cui al comma l fa carico, ai sensi dell’art. 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), allo stato di previ- sione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023:

nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 011 (Altri servizi generali) - titolo 1 (spese correnti), per annui euro 66.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante l’utilizzo delle risorse iscritte nei medesimi bilanci e nella medesima Missione 01 e Programma 011 - titolo 1 (spese correnti) per an- nui euro 66.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

4. La spesa di cui all’art. 3 è identificata quale spesa obbligatoria ai sensi e agli effetti dell’art. 48, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

5. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deli- berazione, su proposta dell’assessore regionale compe- tente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di far- la osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Aosta, 3 febbraio 2021

LAVEVAZ ( Omissis );

22R00013

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2021 , n. 2 .

Ulteriore finanziamento delle agevolazioni tariffarie stra- ordinarie per il trasporto pubblico locale correlate all’emer- genza COVID-19.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta del 9 marzo 2021, n. 10)

IL CONSIGLIO REGIONALE HAAPPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico di linea

1. In considerazione del protrarsi dell’emergenza epide- miologica da COVID-19, il termine di cui all’art. 69, com- ma 1, della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assesta- mento al bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2020 e misure ur- genti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemio- logica da COVID-19), è prorogato sino al 30 aprile 2021.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. L’onere complessivo derivante dall’applicazione dell’art. 1 è determinato in euro 950.000 per l’anno 2021.

2. L’onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Re- gione per il triennio 2021/2023, a valere sull’anno 2021, nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), pro- gramma 02 (Trasporto pubblico locale), titolo 1 (Spese correnti) per euro 900.000 e nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 01 (Trasporto ferro- viario), titolo 1 (Spese correnti) per euro 50.000.

3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma l si prov- vede per l’anno 2021 mediante l’utilizzo delle risorse iscrit- te nello stesso bilancio, nella missione 10 (Trasporti e diritto

(6)

alla mobilità), programma 01 (Trasporto ferroviario), tito- lo 1 (Spese correnti) per euro 900.000 e nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 02 (Trasporto pubblico locale), titolo 1 (Spese correnti) per euro 50.000.

4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria delibe- razione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di far- la osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Aosta, 3 marzo 2021

LAVEVAZ

22R00014

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2021 , n. 3 .

Misure a sostegno dei lavoratori dipendenti a tempo de- terminato, anche stagionali, che hanno cessato di beneficiare della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Im- piego (NASpI).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta del 30 marzo 2021, n. 15)

IL CONSIGLIO REGIONALE HAAPPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

( Omissis ).

Art. 1.

Indennità regionale per i lavoratori a tempo determinato

1. In considerazione del protrarsi degli effetti negati- vi della pandemia di COVID-19, la Regione riconosce un’indennità forfetaria ai lavoratori dipendenti a tempo determinato, ivi compresi gli stagionali, che:

a) siano stati titolari, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, di uno o più rappor- ti di lavoro dipendente a tempo determinato, anche stagio- nale, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) abbiano cessato di beneficiare dell’indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova presta- zione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), di cui all’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupa- zione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori di-

soccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nel periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge;

c) per tutto il periodo compreso fra la data di ces- sazione della NASpI e la data di presentazione della do- manda di indennità:

1) risultino residenti in Valle d’Aosta;

2) non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente;

3) non siano titolari di pensione diretta;

4) non siano beneficiari del reddito di cittadinanza di cui all’art. 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinan- za e di pensioni), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. L’indennità di cui al comma 1 è concessa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui all’art. 2, per un importo pari a:

a) euro 1.500 se, alla data di entrata in vigore della presente legge, i giorni consecutivi di mancata percezione della NASpI sono superiori a sessanta;

b) euro 1.000 se, alla data di entrata in vigore della presente legge, i giorni consecutivi di mancata percezione della NASpI sono pari o inferiori a sessanta.

3. È inoltre riconosciuta, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui all’art. 2, un’indennità onnicomprensiva pari a euro 1.000 ai lavoratori che siano stati assunti, con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, anche stagionale, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 28 febbraio 2021, e il cui rapporto di lavoro, della durata non superiore a venti giornate, sia cessato alla data di en- trata in vigore della presente legge in conseguenza delle misure restrittive relative alle attività economiche adottate ai fini del contrasto dell’emergenza da COVID-19. Alla data di entrata in vigore della presente legge i beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere residenti in Valle d’Aosta;

b) non essere beneficiari della NASpI;

c) non essere titolari di rapporto di lavoro dipendente;

d) non essere titolari di pensione diretta;

e) non essere beneficiari del reddito di cittadinanza.

4. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazio- ne, i criteri e le modalità, anche procedimentali, per la conces- sione e l’erogazione delle indennità di cui al presente articolo.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. L’onere complessivo derivante dall’applicazione dell’art. 1 è determinato in euro 1.000.000 per l’anno 2021.

2. L’onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Re- gione per il triennio 2021/2023, a valere sull’anno 2021, sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 3 (Sostegno all’occupazione), Titolo 1 (Spese correnti).

3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma l si provvede, per l’anno 2021, mediante l’utilizzo delle ri- sorse iscritte nello stesso bilancio, per euro 750.000 nella

(7)

Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti) e per euro 250.000 nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Pro- gramma 03 (Altri fondi), Titolo 2 (Spese di investimento).

4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria delibe- razione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello del- la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di far- la osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Aosta, 29 marzo 2021

LAVEVAZ ( Omissis ).

22R00015

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2021 , n. 4 .

Disposizioni urgenti per garantire la tempestiva copertura dei posti di segretario degli enti locali a seguito della rideter- minazione degli ambiti territoriali sovracomunali effettua- ta ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15. Riorganizzazione amministrativa del Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta ricadenti nel Bacino imbrife- ro montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni di leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 15 del 30 marzo 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE HAAPPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Nelle more della revisione organica della discipli- na regionale vigente in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali, la presente legge reca disposizioni urgenti per

garantire la tempestiva copertura dei posti di segretario degli enti locali a seguito della rideterminazione de- gli ambiti territoriali sovracomunali effettuata ai sen- si dell’art. 3 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15 (Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all’art. 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segreta- ri degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14), nonché la riorganizzazione amministrativa del Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM).

Art. 2.

Straordinaria iscrizione all’Albo regionale dei segretari di ulteriori soggetti

1. In relazione all’aumento dei posti di segretario di ente locale verificatosi a seguito della rideterminazio- ne degli ambiti territoriali sovracomunali effettuata ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 15/2020, in via eccezionale e per garantire un sufficiente numero di soggetti incaricabili, entro sette giorni dalla data di en- trata in vigore della presente legge possono presentare domanda di iscrizione all’albo regionale dei segretari ai sensi dell’art. 1, comma 6 della legge regionale 19 ago- sto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta) i soggetti di cui al medesimo comma, con la precisazione che per i soggetti di cui alla lettera b) dello stesso è richiesta la laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche oppure una laurea equiparata o equi- pollente per legge.

2. La domanda di iscrizione di cui al comma 1 im- plica l’accettazione dell’incarico presso uno qualsiasi degli enti locali e deve essere corredata, nel caso di lavoratore dipendente pubblico o privato, del nullao- sta preventivo al collocamento in aspettativa o fuori ruolo secondo quanto previsto dall’ordinamento di appartenenza. I soggetti iscritti all’albo ai sensi del comma 1 che non accettino l’incarico sono cancellati d’ufficio dall’albo medesimo a conclusione del pro- cedimento di conferimento degli incarichi di segre- tario di cui all’art. 4, comma 4, della legge regionale n. 15/2020.

3. Fermi restando i requisiti di iscrizione all’al- bo ai sensi dell’art. 1, comma 6 della legge regionale n. 46/1998, per i soggetti di cui al comma 1 del presen- te articolo non sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 1 della medesima legge regionale n. 46/1998.

4. I soggetti iscritti all’albo ai sensi del comma 1 del presente articolo possono essere incaricati alla pari di quelli di cui all’art. 8, comma 5, lettera c) , della legge regionale 24 settembre 2019, n. 14 (Disposizioni urgen- ti per il reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d’Aosta).

(8)

5. I commi 6 e 7 dell’art. 2 della legge regionale 8 mag- gio 2015, n. 10 (Disposizioni urgenti per garantire il servi- zio di segreteria nell’ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 - Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle comunità montane), sono abrogati.

Art. 3.

Disposizioni per accelerare le procedure di incarico dei segretari

1. Al comma 6 dell’art. 8 della legge regionale n. 14/2019, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In questo caso l’incarico può essere affidato con decorrenza dal giorno successivo all’assegnazione del segretario da parte dell’Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d’Aosta, in deroga a quanto previsto dall’art. 4, comma 4 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15 (Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all’art. 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14).».

2. Il comma 4 dell’art. 4 della legge regionale n. 15/2020 è sostituito dal seguente:

«4. Entro quarantacinque giorni dalla conclusione del procedimento di cui all’art. 3, l’Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d’Aosta provvede all’assegnazione dei segretari sulla base dei posti di se- gretario individuati a seguito della rideterminazione degli ambiti territoriali sovracomunali, nei tempi e con le mo- dalità che saranno definiti dalla stessa per permettere che gli incarichi siano conferiti ed abbiano decorrenza dalla prima data utile individuata dall’agenzia.».

3. Dopo il comma 4 dell’art. 4 della legge regionale n. 15/2020 è aggiunto il seguente:

«4 -bis . Nei confronti degli enti locali inadempienti nell’individuazione dei segretari da assegnare, il presiden- te dell’agenzia, previa diffida ad adempiere entro un con- gruo termine, provvede in via sostitutiva, con proprio atto, all’individuazione del segretario, mediante estrazione a sorte tra i soggetti ancora disponibili, all’assegnazione dello stesso all’ente nonché al conseguente conferimento dell’incarico.».

Art. 4.

Riorganizzazione amministrativa del BIM 1. Al fine di permettere una riorganizzazione ammi- nistrativa del Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), il reclutamento di personale da parte del medesi- mo consorzio è escluso, per l’anno 2021, dai limiti assun- zionali di cui all’art. 3 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023).

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 2 -bis e 2 -ter dell’art. 99 della legge re- gionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta);

b) i commi 2 e 3 dell’art. 1 della legge regionale 29 settembre 2015, n. 17 (Nuova disciplina del Con- sorzio dei Comuni della Valle d’Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM).

Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 - Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta);

c) il comma 3 dell’art. 4 della legge regionale n. 15/2020.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal- la presente legge, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regio- nale n. 15/2020, alla legge regionale n. 14/2019, alla leg- ge regionale n. 10/2015, alla legge regionale n. 6/2014, alla legge regionale n. 46/1998, alla legge regionale n. 54/1998 e al r.r. n. 4/1999.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, stru- mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 7.

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di far- la osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Aosta, 29 marzo 2021

LAVEVAZ ( Omissis ).

22R00016

(9)

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2021 , n. 5 .

Sospensione della quota capitale delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali a sostegno di famiglie, lavoratori e im- prese, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 18 del 13 aprile 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE HAAPPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali

1. Per sostenere i redditi delle famiglie e incrementa- re le disponibilità finanziarie delle imprese operanti nel territorio regionale, la Giunta regionale è autorizzata a di- sporre la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, per il tramite della società finanzia- ria regionale (Finaosta S.p.a.), in scadenza dal 1° maggio 2021 e fino al 31 ottobre 2022, a valere sulle leggi regio- nali di cui al comma 14. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate sono prorogate di un periodo eguale a quello della sospensione.

2. Nel periodo di sospensione, la quota interessi è cal- colata al tasso contrattuale sul debito residuo al momento della sospensione ed è rimborsata alle scadenze originarie.

3. La sospensione è subordinata al verificarsi, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, dei seguenti eventi con riferimento a uno dei cointestatari dei finanziamenti e con attualità dello stato alla medesima data:

a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione delle ipotesi di risolu- zione consensuale, risoluzione per limiti di età con diritto al trattamento previdenziale, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissione del lavoratore non per giusta causa;

b) cessazione involontaria del rapporto di lavoro dipen- dente a tempo determinato, anche stagionale, se il lavoratore alla data di presentazione della domanda di sospensione non è titolare di pensione o di rapporto di lavoro dipendente;

c) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, comma primo, numero 3), del codice di procedura civile ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavorato- re non per giusta causa;

d) per un periodo di almeno trenta giorni solari con- secutivi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro pari almeno al 20 per cento dell’orario comples-

sivo annuo con attualità dello stato di sospensione o ridu- zione, anche in attesa dell’approvazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;

e) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;

f) per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, una riduzione del volume d’affari nel periodo dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021 superiore al 33 per cento rispetto al vo- lume d’affari del periodo dal 1° marzo 2019 al 29 febbraio 2020. Per coloro che hanno avviato l’attività negli anni 2019, 2020 e 2021, si prescinde dalla riduzione del volume d’affari;

g) per le imprese, una riduzione del volume d’affari nel periodo dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021 supe- riore al 33 per cento rispetto al volume d’affari del perio- do dal 1° marzo 2019 al 29 febbraio 2020. Per le imprese che hanno avviato l’attività negli anni 2019, 2020 e 2021, si prescinde dalla riduzione del volume d’affari.

4. Con riferimento ai mutui erogati per l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile aziendale o per l’acquisto di partecipazioni nella società proprietaria dell’immobile aziendale o che gestisce l’azienda di cui l’immobile fa par- te, la riduzione del volume d’affari può essere computata tenuto conto del volume d’affari del soggetto non mutua- tario proprietario dell’immobile aziendale o che gestisce l’azienda di cui l’immobile fa parte, nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, il controllo di tale soggetto sia detenuto, direttamente o indirettamente, dalla parte mutuataria, o viceversa.

5. La sospensione non determina l’applicazione di commissioni né di interessi di mora per tutta la sua du- rata, fatta salva l’applicazione degli interessi di mora in caso di mancato pagamento delle rate di soli interessi do- vute durante la sospensione alle scadenze originarie.

6. Le domande di sospensione sono corredate di una di- chiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di noto- rietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante la presen- za dei requisiti di cui al comma 3.

7. Ai fini del monitoraggio del rischio di credito dei finanziamenti concessi da parte di Finaosta S.p.a., con la domanda di sospensione il mutuatario si impegna a for- nire a Finaosta S.p.a., in qualsiasi momento e per tutta la durata residua del mutuo, tutti i documenti, i dati, le informazioni, i chiarimenti e le notizie concernenti la propria situazione patrimoniale, economica, finanziaria e reddituale, nei termini e con le modalità dalla medesima richiesti, pena la decadenza della sospensione.

8. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate di mutuo riprende, secondo gli importi e la periodicità originariamente previsti dal contratto, posticipato di un periodo pari alla sospensione del mutuo.

9. La sospensione non si applica ai soggetti mutuatari con posizioni debitorie classificate, dall’intermediario fi- nanziario concedente, «credito deteriorato» alla data del 29 febbraio 2020 che continuino a presentare il medesimo stato alla data di presentazione della domanda.

10. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 11 si applicano, inoltre, ai mutui stipulati ai sensi del capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione

(10)

di fondi di rotazione regionali per la promozione di ini- ziative economiche nel territorio della Valle d’Aosta), da banche convenzionate con la Regione, a valere sui fondi di rotazione regionali ivi previsti.

11. I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo con apposita domanda da presentare entro il giorno 5 del mese antecedente la prima scadenza rateale, fatta salva, per le rate in sca- denza nel mese di maggio 2021, la scadenza al 22 aprile 2021. La sospensione può essere richiesta una sola volta.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo si appli- cano anche alle operazioni di leasing .

13. La Giunta regionale definisce, con propria delibe- razione, le ulteriori modalità di attuazione delle disposi- zioni di cui alla presente legge.

14. La sospensione del pagamento delle rate ai sensi del presente articolo è disposta con riferimento ai mutui agevolati stipulati alla data di entrata in vigore della pre- sente legge contratti a valere sulle seguenti disposizioni:

a) legge regionale n. 33/1973;

b) art. 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d’Aosta);

c) legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 (Costi- tuzione di fondi di rotazione per l’artigianato, il commer- cio e la cooperazione);

d) legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costi- tuzione di fondi di rotazione per la ripresa dell’industria edilizia);

e) legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 (Concessio- ne di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);

f) legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Nor- me per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie);

g) legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);

h) legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costi- tuzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);

i) legge regionale 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);

j) legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale);

k) legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interven- ti regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);

l) legge regionale 24 giugno 2002, n. 11 (Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizza- zione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico);

m) legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi re- gionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);

n) legge regionale 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industria- li operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli);

o) art. 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria re- gionale Finaosta S.p.a. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16);

p) legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell’agriturismo. Abrogazione della legge re- gionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1);

q) legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà);

r) legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza);

s) legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposi- zioni in materia di politiche abitative);

t) legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge eu- ropea regionale 2015);

u) legge regionale 21 luglio 2016, n. 12 (Interventi regionali per la capitalizzazione delle imprese industriali ed artigiane);

v) legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova di- sciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Finaosta S.p.a., al fine di assicurare il recupero del capitale relativo ai mutui concessi alle imprese che hanno ottenuto la sospensione di cui all’art. 1, al termine del pe- riodo di sospensione, previa positiva valutazione di ogni singola posizione sotto il profilo creditizio, può allungare la durata del piano di ammortamento fino ad un massimo di cinque anni, con contestuale possibile variazione di al- tre condizioni contrattuali, anche in deroga alle durate e alle condizioni contrattuali previste dalle leggi regionali di cui all’articolo 1, comma 14.

2. L’art. 53 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione au- tonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), è abrogato.

Art. 3.

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello del- la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di far- la osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/ Vallée d’Aoste.

Aosta, 9 aprile 2021

LAVEVAZ ( Omissis ).

22R00017

(11)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2021 , n. 13 .

Interventi per la promozione e il sostegno dell’editoria del libro. Modifica delle leggi regionali 24 marzo 2000, n. 18 e 26 novembre 2020, n. 7.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia- Romagna - Parte prima - n. 298 del 21 ottobre 2021)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HAAPPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

( Omissis )

Capo I

INTERVENTIPERLAPROMOZIONEEILSOSTEGNO DELLEDITORIADELLIBRO

Art. 1.

Principi e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, perseguendo gli obiet- tivi di promozione della cultura e di valorizzazione del patrimonio e delle identità culturali che caratterizzano le comunità residenti nel proprio territorio, riconosce l’edito- ria del libro - indipendentemente dal formato, fisico o di- gitale, in cui le opere siano realizzate e distribuite - quale strumento a supporto dell’autonomia formativa e culturale, della conoscenza e dell’informazione dei cittadini nonché dello sviluppo economico e sociale e della promozione del territorio. La regione riconosce altresì l’editoria del libro quale settore rilevante dell’industria culturale e creativa del territorio regionale.

2. La presente legge disciplina gli interventi della re- gione nel settore dell’editoria del libro con particolare ri- ferimento all’individuazione delle tipologie d’intervento che promuovono, sostengono e favoriscono il rafforza- mento, l’innovazione e lo sviluppo della sua filiera cre- ativa, produttiva, distributiva e di promozione, nonché l’internazionalizzazione della sua produzione.

Art. 2.

Interventi regionali

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 1, la regione, nel rispetto delle norme dell’Unione europea e statali in materia, attua interventi volti a:

a) favorire la crescita e la qualificazione delle impre- se con particolare attenzione per quelle piccole e medie, sostenere la creazione di nuove attività e promuovere le

capacità imprenditoriali e l’occupazione anche favorendo l’alta formazione, la formazione, lo sviluppo e la qualifi- cazione delle competenze e delle professionalità;

b) favorire processi di integrazione di filiera e di rete, anche con imprese di altri settori culturali, al fine di fa- cilitare la condivisione di strumenti, dati e competenze funzionali alla produzione, distribuzione e promozione, nonché di sperimentare nuovi modelli organizzativi e di collaborazione;

c) sostenere gli investimenti in innovazione di pro- dotto, processo e servizio, con particolare riferimento - anche nell’ottica di una maggiore sostenibilità dei pro- cessi - alle nuove tecnologie a supporto della produzione, conservazione, distribuzione, fruizione e accessibilità dei contenuti e delle opere, nonché della gestione dei diritti d’autore;

d) favorire la valorizzazione e l’internazionalizza- zione dell’editoria regionale del libro, anche sostenendo l’organizzazione e la partecipazione degli operatori a ma- nifestazioni fieristiche regionali, locali, nazionali ed in- ternazionali nonché attuando o sostenendo iniziative di comunicazione e promozione;

e) promuovere la diffusione all’estero della produ- zione editoriale e degli autori emiliano-romagnoli, non- ché delle opere che hanno ad oggetto la storia e la cultu- ra, nelle sue diverse componenti, dell’Emilia-Romagna, in particolare sostenendone la pubblicazione in lingua straniera.

Art. 3.

Modalità di attuazione degli interventi

1. Per sostenere la realizzazione di progetti in attua- zione degli interventi di cui all’art. 2, in coerenza con la programmazione regionale di cui all’art. 54 della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 (Riforma del sistema regio- nale e locale), la Regione può concedere contributi a:

a) case editrici, con sede legale o operativa nel ter- ritorio regionale;

b) altri soggetti della filiera editoriale regionale o che concorrono allo sviluppo della filiera stessa, anche ai fini della sua internazionalizzazione e promozione all’estero.

2. La giunta regionale, con propri atti, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, definisce le condi- zioni, i requisiti ed i criteri per la concessione, erogazione e revoca dei contributi di cui al comma 1, nonché le mo- dalità di presentazione delle domande.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto dell’art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300

«Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento».

4. Gli interventi di cui all’art. 2 possono essere rea- lizzati dalla regione anche attraverso interventi diret- ti, tra i quali l’organizzazione di iniziative ed eventi, lo sviluppo e l’acquisizione di sistemi informativi, assistenza tecnica, studi e ricerche, nonché mediante accordi e collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati.

(12)

Art. 4.

Clausola valutativa

1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’at- tuazione della presente legge e ne valuta i risultati. A tal fine, con cadenza triennale, la giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una relazione che contiene le seguenti informazioni:

a) le somme stanziate e l’importo dei finanziamenti concessi, distinti per tipologia di beneficiario;

b) il numero di domande presentate, accolte, finan- ziate ed i risultati ottenuti;

c) gli interventi diretti realizzati ed i risultati ottenuti;

d) le eventuali criticità emerse nel corso dell’attuazione.

2. I soggetti beneficiari dei contributi, di cui all’art. 3, com- ma 1, comunicano alla regione, previa richiesta, le informazio- ni necessarie alla valutazione degli effetti della presente legge.

3. Le competenti strutture di Assemblea legislativa e giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la regione fa fronte con i fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi «Fon- do speciale per far fronte agli oneri derivanti da provve- dimenti legislativi regionali in corso di approvazione» del bilancio di previsione 2021-2023.

2. La giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

3. Per gli esercizi successivi la regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall’art. 38 del decreto legisla- tivo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bi- lancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 del 2011).

Capo II

MODIFICHEALLELEGGIREGIONALIN. 18

DEL 2000 EN. 7 DEL 2020 Art. 6.

Modifiche all’art. 3 della legge regionale n. 18 del 2000 1. Al comma 1 dell’art. 3 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) le parole «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della cultura»;

b) alla lettera d) le parole «con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»

sono sostituite dalle seguenti: «con gli istituti e gli organi della tutela statali centrali e periferici»;

c) alla lettera g) le parole «con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»

sono sostituite dalle seguenti: «con gli istituti statali cen- trali e periferici».

Art. 7.

Modifiche all’art. 6 della legge regionale n. 18 del 2000 1. Al comma 2 dell’art. 6 della legge regionale n. 18 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) le parole «archivi e biblioteche»

sono sostituite dalle parole «archivi e musei»;

b) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i bis) acquisizione di beni, fondi, raccolte e col- lezioni di valore artistico, storico e documentario ai fini dello sviluppo delle organizzazioni bibliotecaria, archivi- stica e museale regionali.».

Art. 8.

Modifiche all’art. 1 della legge regionale n. 7 del 2020 1. Il comma 2 dell’art. 1 della legge regionale 26 novem- bre 2020, n. 7 (Riordino istituzionale e dell’esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abro- gazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1 dicem- bre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali), è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della presente legge per patrimonio cul- turale si intende l’insieme dei beni culturali, materiali e immateriali, che presentano interesse artistico, stori- co, archeologico o etnoantropologico e dei beni pae- saggistici e, più in generale, delle risorse ereditate dal passato, che le comunità regionali identificano come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, cono- scenze e tradizioni, in continua trasformazione, com- presi tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato dell’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi.».

(13)

Art. 9.

Modifiche all’art. 3 della legge regionale n. 7 del 2020 1. Al comma 1 dell’art. 3 della legge regionale n. 7 del 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) gestisce e alimenta il catalogo regionale integra- to del patrimonio culturale e, a tal fine, definisce program- mi e metodologie uniformi per il censimento, nel rispetto delle modalità previste a livello statale e degli standard al riguardo definiti dagli Istituti centrali competenti;»;

b) alla lettera h) la parola «evoluzione» è sostituita dalla seguente: «trasformazione».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Uffi- ciale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 ottobre 2021 BONACCINI ( Omissis )

22R00008

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2021 , n. 14 .

Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale. Mo- difiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia- Romagna - Parte prima - n. 299 del 21 ottobre 2021)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HAAPPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

( Omissis ).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Al fine di mitigare le conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in par- ticolare gli effetti diretti ed indiretti su diversi settori produttivi e di erogazione di servizi, la Regione, con la presente legge, individua alcune misure a sostegno delle imprese per il rilancio del sistema economico regionale.

2. La presente legge prevede altresì interventi di modi- fica di alcune norme dell’ordinamento regionale al fine di semplificare i procedimenti ed adeguarli all’assetto delle funzioni disposto dal riordino territoriale.

( Omissis ).

Art. 27.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno succes- sivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Uffi- ciale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 ottobre 2021

BONACCINI ( Omissis ).

22R00009

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2021 , n. 20 .

Disposizioni concernenti l’Osservatorio regionale della le- galità. Modifiche alla l.r. 42/2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 60 del 18 giugno 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE HAAPPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA

la seguente legge:

( Omissis ).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l’art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l’art. 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 aprile 2015, n. 42 (Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità);

Considerato quanto segue:

1. Con legge regionale n. 42/2015 la Regione Tosca- na ha istituito l’Osservatorio regionale della legalità, con il principale scopo di raccogliere informazioni inerenti al progredire della eventuale presenza, anche sotto forma di

(14)

infiltrazioni, delle organizzazioni mafiose sul territorio regionale e avanzare proposte di iniziative volte alla dif- fusione della cultura della legalità e al contrasto di ogni forma di criminalità organizzata;

2. Al fine di rendere operativo il predetto Osserva- torio, si rende necessario apportare modifiche alla legge regionale n. 42/2015 al fine di superare alcune criticità emerse in fase applicativa;

3. È opportuno, inoltre, implementare le funzioni e i compiti dell’Osservatorio, al fine di rendere sempre più efficace uno strumento istituzionale permanente che sia in grado di monitorare e prevenire attivamente l’eventua- le diffusione di fenomeni criminali, valutando le azioni di contrasto più incisive da mettere in atto a tutti i livelli istituzionali;

APPROVA la presente legge:

Art. 1.

Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità.

Modifiche all’art. 1 della legge regionale n. 42/2015 1. Il comma 2 dell’art. 1 della legge regionale 3 aprile 2015, n. 42 (Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità), è sostituito dal seguente:

«2. Rientrano tra gli ulteriori compiti dell’Osservatorio:

a) la raccolta di informazioni funzionali a verifi- care il progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose;

b) promuovere la sistematica condivisione delle sue finalità e l’attività di collaborazione, con e tra, i sog- getti pubblici e privati interessati al tema della legalità, con particolare attenzione all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici ed al Centro di documentazione cultu- ra della legalità democratica di cui alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuo- le, delle Università toscane e della società civile per con- tribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti);

c) analizzare le principali cause dei fenomeni di infiltrazioni malavitose del lavoro irregolare, della corru- zione, dell’usura, dell’estorsione e del riciclaggio presen- ti nel territorio regionale;

d) elaborare linee guida e buone pratiche per la prevenzione ed il contrasto della criminalità organizzata, da condividere con le regioni e con gli enti locali;

e) raccogliere le informazioni e i dati utili ai fini della valutazione della trasparenza nel processo degli ap- palti, dalla genesi alla conclusione dei lavori;

f) organizzare seminari tematici e iniziative di carattere culturale con le associazioni ambientaliste, le associazioni di volontariato e di promozione sociale ope- ranti nel settore dell’educazione alla legalità e del con- trasto alla criminalità organizzata e mafiosa sul territorio regionale;

g) promuovere iniziative rivolte agli studenti ed ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado per contribu- ire all’educazione alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali e civici.».

Art. 2.

Comitato di indirizzo.

Modifiche all’art. 2 della legge regionale n. 42/2015 1. Il comma 4 dell’art. 2 della legge regionale n. 42/2015 è sostituito dal seguente:

«4. Il comitato d’indirizzo è composto da:

a) il presidente, individuato tra soggetti aventi comprovata esperienza nel campo sociale o nei settori della prevenzione del crimine, della promozione della legalità, del contrasto ai fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata;

b) il Presidente del Consiglio regionale;

c) tre consiglieri, uno dei quali espressione dei gruppi consiliari di minoranza;

d) un rappresentante della Giunta regionale;

e) quattro rappresentanti degli enti locali di cui tre designati dall’Associazione regionale dei comuni del- la Toscana (ANCI Toscana) e uno dall’Unione regionale delle province toscane (UPI Toscana);

f) cinque esperti nelle tematiche attinenti al tema della legalità, richiesti alle principali e più rappresentati- ve, per territorialità e numero degli iscritti, associazioni antimafia toscane;

g) tre rappresentanti designati dalle organizzazio- ni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

h) due rappresentanti designati dalle organizza- zioni rappresentative delle imprese e delle cooperative a livello regionale;

i) un rappresentante designato dalla commissio- ne regionale dell’Associazione bancaria italiana (ABI) Toscana;

l) un rappresentante delle istituzioni scolastiche designato dall’ufficio scolastico regionale per la Toscana, previa intesa con l’ente di appartenenza;

m) un rappresentante designato dalla Conferenza episcopale regionale, previa intesa con la stessa;

n) un rappresentante, previo accordo, per ogni corpo appartenente alle forze dell’ordine italiane.».

2. Al comma 7 dell’art. 2 della legge regionale n. 42/2015 le parole: «di almeno tredici membri» sono sostituite dalle seguenti: «almeno di tutti i membri di cui al comma 4, lettere a, b) , c) , d) ed e) ».

(15)

Art. 3.

Conferenza annuale. Inserimento dell’art. 3.1 nella legge regionale n. 42/2015

1. Dopo l’art. 3 della legge regionale n. 42/2015 è in- serito il seguente:

«Art. 3.1 (Conferenza annuale) . — 1. L’Osservato- rio, d’intesa con il Consiglio regionale, organizza annual- mente una conferenza quale momento pubblico di con- fronto e dibattito sulle attività perseguite.

2. L’Osservatorio presenta durante la conferenza an- nuale un rapporto sull’attività svolta.

3. La partecipazione alla conferenza annuale è aper- ta al pubblico.».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser- varla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 giugno 2021 GIANI ( Omissis ).

22R00002

LAURA ALESSANDRELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2022 -GUG- 05 ) Roma, 2022 - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.

(16)

*45-410700220205*

Riferimenti

Documenti correlati

(Legge 28 febbraio 1985, n. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di

s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso. Le

c) da un dipendente della Direzione centrale competente in ma- teria di cultura di categoria non inferiore a D. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti

Modifiche all’art. 18 della legge regionale n. Alla fine del comma 6 dell’art. 18 della legge regio- nale n. 30/2003, sono aggiunte le seguenti parole: «Per i servizi

e) le domande inviate ad indirizzo PEC diverso da quello pertinente in conformità all’avviso di cui al comma 2.». 13 del decreto del Presidente della Regione n. 13 del decreto

a) certificazione dell’università o dichiarazione che né l’università né un’altra istituzione pubblica o privata mette a disposizione gratuita i relativi strumenti di

b) qualora venga riservato un corrispondente nu- mero di posti a favore del gruppo linguistico cedente in un’altra qualifi ca funzionale o in un altro gruppo di qua- lifi

b) fissa le modalità per la ricognizione complessi- va delle attività, delle passività, dei beni mobili e immobi- li, delle funzioni e dei servizi svolti, delle risorse umane,