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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA. Quarta Sezione Lavoro

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

Quarta Sezione Lavoro

in persona del giudice, dott. Claudio Cottatellucci ad esito dell'udienza del giorno 24 gennaio 2022 e della conseguente camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 592/2022

Nella causa iscritta al n. 27065 anno 2021

promossa da

CONDOMINIO Ricorrente

contro

GM Resistente

Ragioni di fatto e di diritto

Ha agito in giudizio il Condominio, con ricorso trasmesso in via telematica il giorno 15 ottobre 2021, chiamando in causa il sig. GM e formulando nei suoi confronti le seguenti domande:

- accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il Condominio ed il sig. GM a far data dal 16/7/2021;

- accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione del diritto di GM a godere dell'appartamento e del ripostiglio a lui concessi a titolo gratuito dal Condominio per l'espletamento delle proprie mansioni di portiere a far data dal 16/7/2021;

- condannare il sig. GM all'immediato rilascio degli immobili dallo stesso occupati, liberi di persone e di cose; - condannare il sig. GM alla rifusione delle spese di lite in favore del Condominio, da liquidarsi

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secondo i parametri di legge vigenti.

A sostegno di queste domande ha affermato che GM era stato assunto dal Condominio con le mansioni di portiere, con contratto a tempo pieno indeterminato dell'8/9/2008 e decorrenza dal 9/9/2008; che era stato inquadrato con la qualifica di Operaio, Livello A2, del CCNL per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati;

che in conseguenza della qualifica A2 riconosciutagli gli era stato assegnato, a titolo gratuito, l'alloggio di servizio sito all'interno del Condominio e di proprietà dell'Ente di Gestione; che l'Assemblea Condominiale tenutasi in data 25/6/2020 ha deliberato la soppressione del servizio di portineria; che con lettera raccomandata a/r del 27/6/2020, ricevuta dal resistente il 6/7/2020, l'Amministratore del Condominio ha comunicato il preavviso di 12 mesi, così come previsto dall'art. 114, comma 1, del CCNL per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, con decorrenza dal 16/7/2020, invitandolo al rilascio dell'alloggio di servizio assegnato alla cessazione del rapporto di lavoro, quindi alla data del 16/7/2021; che alla data indicata GM ha riconsegnato le chiavi della guardiola ma non le chiavi dell'alloggio di servizio; che l'Amministratore aveva inviato successiva raccomandata a/r al resistente - a questi pervenuta il 19/8/2021 - invitandolo ancora una volta al rilascio dell'alloggio di servizio e del ripostiglio, rimasta, tuttavia, priva di seguito; che vana si è dimostrata anche la raccomandata a/r inviata dall'odierno procuratore; che il resistente ha ricevuto tutte le spettanze di fine rapporto.

Ricostruita in questi termini la vicenda, parte ricorrente ha esposto gli argomenti in diritto, che verranno successivamente ripresi, in base ai quali ritiene che meriti accoglimento il ricorso.

Depositato il ricorso ed emesso il decreto di fissazione dell'udienza, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio si è perfezionata in data 1 dicembre 2021; nell'udienza del 24 gennaio 2022, nella contumacia di GM, il procuratore del Condominio ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle domande.

All'esito della Camera di Consiglio, questo giudice osserva quanto segue.

La domanda principale di accertamento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti risulta fondata: ha comunicato infatti il Condominio a GM la decisione dell'assemblea condominiale di procedere alla soppressione del servizio di portierato; la decisione è stata assunta a maggioranza nell'assemblea di condominio del 25 giugno 2020, contestualmente è stata anche comunicata la richiesta di rilascio dell'alloggio di servizio disposta alla scadenza dei dodici mesi dalla comunicazione indicata.

Nella successiva comunicazione del 29 luglio 2021, versata in atti, si precisa che il rapporto di lavoro come portiere è terminato con la chiusura del servizio di portierato il 15 luglio 2021; inoltre, nell'odierna udienza la parte ricorrente ha precisato che a fronte della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro per soppressione del portierato GM ha inviato comunicazione, da lui personalmente sottoscritta, datata 13

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settembre 2021 in cui contesta la legittimità della decisione del Condominio di risolvere il suo contratto.

All'impugnazione stragiudiziale del licenziamento non ha fatto seguito la proposizione di azione giudiziale da parte del resistente, né GM ha ritenuto opportuno costituirsi in questo giudizio per far eventualmente valere le proprie ragioni in riferimento al licenziamento determinato dalla deliberazione dell'assemblea del condominio.

Per le ragioni esposte merita dunque accoglimento la domanda principale proposta dal Condominio con la conseguenza che la cessazione del rapporto di lavoro risulta accertata alla data da ultimo indicata del 16 luglio 2021.

Quanto alla successiva domanda di immediato rilascio dell'alloggio di servizio, occorre considerare che la disposizione contrattuale richiamata proprio dal ricorrente, precisamente l'art.114 co. 1 del CCNL per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, si esprime in questi termini:

Art. 114 - Preavviso in caso di eliminazione del servizio di portineria

1. In caso di eliminazione del servizio di portierato, il datore di lavoro è tenuto, nei confronti del portiere con profili professionali A1), A2), A3), A4), A5), A6), A7), A8) e A9), a dare un preavviso di mesi 12 (sostitutivo del preavviso di cui al precedente art. 103), da comunicarsi per iscritto. 2. Il lavoratore che usufruisce dell'alloggio di servizio dovrà riconsegnare al datore di lavoro l'alloggio allo scadere del termine di preavviso.

La disposizione contrattuale costituisce eccezione alla precedente disposizione contenuta nell'art.113 che prevede invece termini sensibilmente più brevi (dai 45 giorni ai tre mesi); la ratio della contrattazione collettiva è quindi quella di assicurare al lavoratore un termine più ampio per reperire con una nuova occupazione anche una diversa sistemazione alloggiativa tutte le volte in cui con la cessazione del rapporto venga soppresso il servizio di portierato.

Del resto, la concessione in godimento dell'alloggio di servizio, come opportunamente evidenziato dalla parte ricorrente, non costituisce un autonomo contratto di locazione, quanto piuttosto rappresenta una prestazione accessoria del rapporto di lavoro per il quale concorre a formare il corrispettivo; di conseguenza viene meno la ragione della sua esistenza nel momento stesso in cui il contratto di lavoro viene a cessare.

Di conseguenza anche la seconda domanda merita accoglimento: alla data del 16 luglio 2021 è venuto a cessare anche il contratto di godimento dell'alloggio di servizio essendo interamente trascorso il termine previsto dalla contrattazione collettiva per la cessazione del rapporto principale di lavoro; deve quindi, con

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l'accertamento di ciò, essere ordinato l'immediato rilascio dell'immobile a questo punto occupato sine titulo.

Seguono la soccombenza le spese di lite, come liquidate in dispositivo (in applicazione del DM 55/2014, cause di lavoro, valore indeterminabile, complessità bassa, le fasi di studio e di introduzione integrali, quella decisoria, anche per la contumacia del ricorrente, ridotta del 50%: € 1.545,00 + € 573,00 + € 697,50 = € 2.815,50).

p.q.m.

Visto l'art. 429 c.p.c.

Accerta la cessazione del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti alla data del 16/7/2021;

Accerta la cessazione del diritto di GM a godere dell'alloggio di servizio e del ripostiglio a lui concessi a titolo gratuito dal Condominio con decorrenza dal 16/7/2021;

Ordina a GM di rilasciare senza ritardo gli immobili da lui occupati, liberi di persone e di cose e lo condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Condominio, liquidate nella misura di € 2.815,50, oltre il 15%

per spese generali, iva e cpa come per legge.

Roma, 24 gennaio 2022

Il Giudice

Dott. Claudio Cottatellucci

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