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Regione del Veneto Istituto Oncologico Veneto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

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Academic year: 2022

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Regione del Veneto Istituto Oncologico Veneto

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

SERVIZIO BIENNALE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, RETTIFICHE ED ESITI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (G.U.R.I.)

E SUI QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE A FAVORE DELL’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO.

CAPITOLATO SPECIALE

(2)

Sommario

Art. 1 – Oggetto del servizio ... 3

Art. 2 – Erogazione del servizio ... 3

Art. 3 – Articolazione del servizio ... 5

Art. 4 – Obbligazioni delle parti ... 6

Art. 5 – Durata e rinnovo del contratto ... 7

Art. 6 – Qualità delle prestazioni e verifica di conformità all’offerta ... 7

Art. 7 – Copertura assicurativa ... 7

Art. 8 - Obblighi di carattere generale ... 7

Art. 9 – Importo massimo del servizio ... 9

Art. 10 – Stipula del contratto ... 9

Art. 11 – Pagamenti ... 9

Art. 12 – Revisione dei prezzi ... 10

Art. 13 – Modifiche in corso di esecuzione del contratto ... 11

Art. 14 – Divieto di cessione del contratto ... 11

Art. 15 – Subappalto ... 11

Art. 16 – Cessione dei crediti ... 12

Art. 17 – Penali ... 12

Art. 18 – Recesso ... 13

Art. 19 – Risoluzione del contratto ... 13

Art. 20 – Domicilio dell’appaltatore e comunicazioni ... 13

Art. 21 – Spese a carico dell’Aggiudicatario della fornitura ... 13

Art. 22 – Controversie e foro competente ... 13

Art. 23 – Responsabile del procedimento ... 13

Art. 24 – Clausola finale ... 14

(3)

Art. 1 – Oggetto del servizio

Con la presente procedura si intende affidare il servizio biennale di pubblicazione bandi di gara, eventuali rettifiche ed esiti sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (di seguito “G.U.R.I.”) su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione locale.

Ai sensi degli artt. 72, 73 e 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante, in relazione alle procedure di gara di evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi e lavori, oltre alla pubblicazione dei bandi e avvisi sulla Gazzetta dell’Unione Europea (G.U.U.E) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), è tenuta a pubblicare, in forma cartacea, un estratto dei bandi di indizione, di eventuali rettifiche e degli avvisi di aggiudicazione sui principali quotidiani a diffusione nazionale e a maggiore diffusione locale.

La procedura è finalizzata, in particolare, all’individuazione di un operatore economico che, sulla base degli esiti della stessa procedura, risulti qualificato e idoneo ad eseguire il servizio oggetto di gara e con il quale verrà sottoscritto un contratto di durata biennale, da cui discenderanno singole richieste di pubblicazione, sulla base della tipologia di atti o provvedimenti da pubblicare e delle strategie di comunicazione con cui si intende connotarne la pubblicità sulle testate giornalistiche sulle quali effettuare le pubblicazioni tra quelle offerte dall’operatore economico aggiudicatario.

Le caratteristiche generali del servizio oggetto della presente procedura sono di seguito rappresentate.

Il servizio potrà riguardare varie tipologie di pubblicazioni, relative a tutti gli atti e provvedimenti collegati alle procedure di gara. Si potrà trattare di bandi/avvisi relativi a indizioni, informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche, avvisi sugli esiti di procedure di affidamento, sia di natura obbligatoria (pertanto essenziali ai fini della correttezza ed efficacia delle procedure di acquisto della Stazione Appaltante), sia di natura non obbligatoria, ma che in ogni caso adempiono all’esigenza di trasparenza nei confronti degli operatori economici e del Mercato in generale.

I bandi, dei quali l’Amministrazione Contraente richiederà al Fornitore la pubblicazione, potranno riguardare:

• appalti per la fornitura di beni;

• appalti per la prestazione di servizi;

• appalti per l’esecuzione di lavori;

• contratti di concessione;

e potranno concernere:

• procedure aperte;

• procedure ristrette;

• procedure negoziate;

• accordi quadro.

Art. 2 – Erogazione del servizio

L’erogazione dei servizi di pubblicazione dei bandi di gara dovrà avvenire conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 51 e 52 della direttiva 24/2014/UE, come recepiti dalla normativa nazionale tramite il D.Lgs.

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50/2016 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016 (D.M. MIT 2 dicembre 2016).

In relazione alle pubblicazioni sulla G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti Pubblici, l’operatore economico aggiudicatario del servizio dovrà farsi carico dell’impaginazione del testo al fine di massimizzare il risparmio, quindi procedere alla pubblicazione. Ai sensi della vigente disciplina, avvisi e bandi di rilevanza comunitaria non possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della loro trasmissione alla Commissione Europea.

Essi, inoltre, non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute negli equivalenti bandi ed avvisi trasmessi alla Commissione Europea e devono menzionare la data di trasmissione dell’avviso o bando alla Commissione Europea.

In relazione alle pubblicazioni sui quotidiani, (nazionali e locali) conforme a quanto previsto dall’ art. 3 del D.M. MIT 2 dicembre 2016, gli avvisi e i bandi, nonché gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, sono pubblicati, per estratto, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui agli articoli da 60 a 63 del Codice degli Appalti e, per gli appalti di lavori di importo superiore a euro 500.000 e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale.

Si precisa che i quotidiani da utilizzare per la pubblicità legale devono fornire contenuti informativi di interesse generale, non sono pertanto da ritenersi valide le offerte che propongono testate giornalistiche sportive.

I quotidiani ammessi – a scelta - sono indicativamente i seguenti:

QUOTIDIANI NAZIONALI: L’Avvenire, Il Messaggero, il Giornale, Il Corriere della Sera, la Repubblica, Il Sole 24 ore.

QUOTIDIANI LOCALI (diffusione zona Veneto): Corriere del Veneto, Il Gazzettino, Il Mattino di Padova, Il Giornale ed. locale, Milano Finanza ed. Nord Est.

L’operatore economico concorrente è tenuto a presentare preventivo in relazione alle pubblicazioni sui quotidiani, il prezzo a modulo per n. 2 testate nazionali e n. 2 testate locali (Tutti i quotidiani proposti devono garantire il rispetto dei requisiti posti dall’art. 3 D.M. Infrastrutture e Trasporti 2/12/2016).

Per modulo s’intende quell’area tipografica di stampa, variabile in relazione alla distinta testata nazionale o locale, che deve conformarsi, in 1 o più unità, per ogni tipologia di pubblicazione (fac simile di avviso – allegati 1, 2, 3) e che rappresenta l’unità di misura sulla quale va costruito il preventivo.

Per quanto attiene alla pubblicazione dei bandi/avvisi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), oltre al costo di pubblicazione determinato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è previsto l’assolvimento dell’imposta sul bollo.

L’operatore economico concorrente dovrà presentare preventivo che indichi la percentuale di aggravio/ricarico, e il relativo importo equivalente, sul costo per l’inserimento dei bandi/avvisi nella G.U.R.I.

- Serie speciale relativa ai contratti pubblici tenuto conto di un numero medio standard di 20 righe per singola pubblicazione; tale percentuale dovrà essere comprensiva del servizio di:

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- redazione dei piani di pubblicazione; ottimizzazione dei testi da pubblicare;

- gestione dei rapporti con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione dei testi;

- gestione dei pagamenti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Il numero righe stimato da questa stazione appaltante potrà variare di volta in volta in relazione alla specificità di ciascuna procedura di gara.

Si precisa, a titolo meramente indicativo, che sulla base della programmazione delle attività istituzionali dell’Istituto, per l’arco temporale dei 24 mesi contrattuali previsti, è stato stimato l’espletamento da parte di questa stazione appaltante di n. 15 procedure di gara.

Per ogni singola gara è richiesta la pubblicazione del bando di gara, dell’avviso di rettifica e dell’avviso dell’esito di gara sulla G.U.R.I., su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani locali, così per un totale complessivo stimato di 175 pubblicazioni.

Si evidenzia che la pubblicazione della rettifica/modifica potrebbe avvenire ogni 3 procedure di gara.

I quantitativi indicati non configurano l’esatta determinazione dell’entità dell’appalto; di fatto tale entità sarà determinata dall’effettivo fabbisogno, in quanto il numero di pubblicazioni richieste è subordinato a fattori variabili e a circostanze legate allo svolgimento delle attività istituzionali della scrivente Amministrazione.

Art. 3 – Articolazione del servizio

La scrivente Amministrazione provvederà ad emettere al fornitore aggiudicatario singole richieste di pubblicazione che dovranno essere inoltrate, di volta in volta, a mezzo e-mail.

In occasione dell’avvio di ciascuna procedura di gara o di ciascuna fase della stessa, l’Amministrazione richiedente, inviata la richiesta, contatterà il Responsabile del servizio dell’Appaltatore per concordare tempi, dettagli operativi, nonché le specifiche delle comunicazioni ufficiali, in armonia con la presumibile tempistica della procedura di affidamento cui la pubblicità si riferisce, e le strategie di comunicazione con cui l’Amministrazione intende connotare la pubblicità della procedura di gara.

A seguito della ricezione della richiesta di inserzione accompagnata dagli atti da pubblicare l’appaltatore dovrà effettuare una verifica sui tempi di pubblicazione rispetto alle indicazioni ricevute dall’Amministrazione richiedente;

• ottimizzare gli spazi di scrittura mediante l’utilizzo di uno specifico programma di grafica al fine di massimizzare il risparmio; in nessun caso l’ottimizzazione degli spazi potrà essere ottenuta mediante interpolazione o modifica, neppure di carattere meramente formale, del testo. Il testo pubblicato dovrà essere in tutto e per tutto identico a quello redatto dall’Amministrazione richiedente e trasmesso all’appaltatore (in linea con i modelli delineati nei fac simile compresi negli atti di gara agli Allegati 1, 2 e 3). Le inserzioni presentate dall’Appaltatore ai fini della pubblicazione sulla G.U.R.I. dovranno avere la densità di scrittura in caratteri stabilita dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma S.p.A.;

• formulare preventivo dei costi per la pubblicazione, coerente alle quotazioni aggiudicate, ed inviarlo

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all’Amministrazione richiedente.

Il preventivo di pubblicazione dovrà contenere:

a. il numero e data della Gazzetta (G.U.R.I.) su cui avverrà la pubblicazione;

b. il numero delle righe da pubblicare;

c. gli importi relativi al bollo e al costo totale della pubblicazione sulla G.U.R.I.;

d. il nome della testata e la data dei quotidiani nazionali e locali sui quali avverrà la pubblicazione;

e. il costo totale della pubblicazione suddiviso per singolo quotidiano (sulla base delle quotazioni aggiudicate, anche coerentemente ai moduli tipografici rapportati ai fac simile allegati).

• inviare alla G.U.R.I. il testo ottimizzato in originale, nel rispetto dei termini di legge;

• gestire i rapporti ed i pagamenti con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Pubblicazioni di bandi/avvisi-rettifiche/esiti di gara su quotidiani nazionali e locali L’appaltatore dovrà svolgere le seguenti attività:

1) prenotazione degli spazi nei giorni previsti e sulle testate;

2) predisposizione grafica degli annunci, realizzazione degli impianti per la pubblicizzazione sui quotidiani ed ogni altra attività necessaria, coerenti ai fac simile come da allegati 1, 2 e 3;

3) procedere alle pubblicazioni.

Pubblicazioni di bandi/avvisi-rettifiche/esiti di gara sulla G.U.R.I.

L’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le pubblicazioni sulla G.U.R.I. nel pieno rispetto dei tempi di legge e dei tariffari stabiliti; al costo così determinato, bolli esclusi, verrà applicata la percentuale di aggravio indicata nell’offerta economica aggiudicataria.

Le tempistiche di invio e di pubblicazione possono essere modificate da accordi specifici tra l’Amministrazione e l’Appaltatore, nel caso di situazioni di urgenza legate ad esigenze particolari.

Art. 4 – Obbligazioni delle parti

Per l’esecuzione del servizio oggetto del contratto d’appalto che si andrà a stipulare agli esiti della presente procedura di gara, l’Aggiudicatario dovrà fare riferimento agli standard di servizio riportati nel presente Capitolato Speciale, oltre che alle indicazioni specifiche fornite dall’Istituto.

L’Aggiudicatario dovrà garantire l’operatività di un Referente, con potere decisionale, quale interfaccia unico ed esclusivo con il Committente/IOV nell’ambito dei rapporti contrattuali.

Il Committente, al fine di garantire il corretto espletamento del servizio da parte dell’Appaltatore, provvederà a:

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• individuare e comunicare, in fase di avvio del servizio, il nominativo del Referente Aziendale (DEC ovvero Direttore dell’Esecuzione del Contratto) che sarà nominato successivamente all’aggiudicazione e prima della stipula del contratto d’appalto;

• individuare il personale operativo interno con cui eventualmente l’Appaltatore si dovrà interfacciare per le singole attività.

L’Appaltatore, nel corso del rapporto contrattuale, non dovrà intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l’interesse o l’immagine dell’Istituto in relazione al servizio affidato.

Art. 5 – Durata e rinnovo del contratto

Il rapporto avrà durata di 2 anni, decorrente dalla sottoscrizione del contratto, senza facoltà di rinnovo.

In nessun caso il contratto, a pena di nullità dello stesso, potrà intendersi tacitamente rinnovato oltre il termine di durata.

Art. 6 – Qualità delle prestazioni e verifica di conformità all’offerta

Le prestazioni erogate nel corso dell’esecuzione del contratto saranno oggetto di verifica effettuata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), o suo delegato, al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche in riferimento a quanto dichiarato e garantito dall’appaltatore in sede di presentazione del preventivo.

Art. 7 – Copertura assicurativa

L’Aggiudicatario è tenuto a presentare, prima della stipula del contratto, idonea e specifica polizza assicurativa, a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della propria attività professionale. La polizza, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione, dovrà avere ad oggetto la copertura dei rischi da esecuzione determinati da qualsiasi causa, con beneficiario IOV, avente durata pari almeno a quella del Contratto d’appalto che verrà sottoscritto con la stessa.

La polizza assicurativa dovrà riguardare la responsabilità civile verso i terzi, incluso IOV, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalle attività oggetto del presente Capitolato e per ogni danno anche se qui non menzionato. L’importo massimale non potrà essere inferiore a € 150.000,00 per anno e per sinistro.

L’Aggiudicatario è tenuto a produrre copia della relativa polizza all’atto della stipula del contratto d’appalto, ovvero potrà dimostrare l’esistenza di adeguata copertura assicurativa, già attivata avente le medesime caratteristiche richieste per la polizza sopra indicata. La stazione appaltante, in sede di stipulazione del contratto d’appalto, si riserva comunque di valutare opportunamente la documentazione assicurativa prodotta dall’Aggiudicatario futuro contraente al fine di accertarsi che il fornitore sia garantito nel modo più consono.

La stazione appaltante dovrà essere considerata terza. Eventuali franchigie contrattualmente previste non sono opponibili a terzi ed alla stessa stazione appaltante.

Art. 8 - Obblighi di carattere generale

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Obblighi in materia di lavoro

L’Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Lo stesso è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alle categorie lavorative coinvolte.

Obblighi in materia di salute e di sicurezza

L’Aggiudicatario è responsabile, sia nei confronti di IOV che di terzi, della tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori ed è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro.

Obblighi di tracciabilità

L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche.

Il mancato rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, così come disposto dalla L. 136/2010 determina ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ. la risoluzione del contratto.

Obblighi derivanti dal codice di comportamento

I collaboratori a qualsiasi titolo dell’Aggiudicatario che svolgeranno attività a favore del Committente/IOV devono adempiere agli obblighi previsti dal codice relativo al comportamento dei dipendenti pubblici di cui all’art. 2 del D.P.R. 62/2013, come integrato dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Istituto Oncologico Veneto, approvato dalla stazione appaltante con deliberazione del Direttore Generale n. 568 del 27.09.2018 e reperibile al link https://www.ioveneto.it/wp-content/uploads/2021/01/Codice-di- comportamento-aggiornamento-2018.pdf.

La violazione degli obblighi derivanti da detto codice costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013.

Obblighi derivanti dal protocollo di legalità

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità approvato dalla Regione del Veneto e sottoscritto il 7/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della giunta regionale (http://www.regione.veneto.it/web/lavori- pubblici/protocollo-di-legalita).

Obblighi di riservatezza e segretezza

L’Appaltatore si obbliga a mantenere riservate e segrete tutte le informazioni ed i dati relativi alle attività

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oggetto del contratto, nonché a non divulgarli a terzi senza il preventivo assenso di IOV. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza o l’efficacia per qualsivoglia motivo del contratto sottoscritto con il Committente, ma non riguarda tuttavia i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché gli atti e i documenti che l’Aggiudicatario fornirà in esecuzione delle prestazioni contrattuali e che verranno divulgati sul sito istituzionale di IOV. L’obbligo di riservatezza assunto dall’Appaltatore si estende ai propri dipendenti e ai collaboratori di cui si avvarrà nell’esecuzione del contratto. Dovrà impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale e ai propri collaboratori affinché tutti i dati e le informazioni di qualunque genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza delle prestazioni eseguite in adempimento agli obblighi previsti in contratto, vengano considerati riservati e come tali trattati.

In tal senso pertanto la condotta dell’Appaltatore con riferimento agli obblighi in parola dovrà attenersi alle prescrizioni di cui al GDPR (General Data Protection Regulation) in coordinato, per le disposizioni residuali, col D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei relativi dati personali, si allega la relativa Informativa Privacy (Allegato A.9).

Art. 9 – Importo massimo del servizio

L’importo massimo del servizio oggetto della presente procedura, quale valore economico del contratto comprensivo del periodo di 24 mesi è stato determinato in complessivi € 34.000,00 oltre Iva.

Trattandosi di un servizio espletato al di fuori della sede legale e della sede operativa della Stazione Appaltante non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario redigere il DUVRI e non si ritengono pertanto sussistenti costi specifici per la loro eliminazione.

Art. 10 – Stipula del contratto

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a seguito della verifica della documentazione richiesta all’Aggiudicatario, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.

Il contratto è sottoposto ad imposta di bollo solo in caso d’uso ai sensi dell’ALLEGATO A Tariffa parte II art.

24 del DPR 642/1972, in quanto redatto sotto forma di corrispondenza commerciale.

L’Aggiudicatario dovrà presentare in sede di stipula del contratto d’appalto i seguenti documenti:

• copia della polizza per copertura assicurativa RCT di cui all’art. 7 del presente Capitolato;

• solo in caso di RTI, mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito ad un concorrente raggruppato, qualificato mandatario, risultante da scrittura privata autenticata dalla quale risulti l’indicazione delle prestazioni da affidare ad ognuno dei componenti del raggruppamento.

In caso di particolare urgenza, la Stazione Appaltante può disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 11 – Pagamenti

IOV è tenuto al pagamento a favore dell’Appaltatore, solo a seguito di emissione di regolare fattura elettronica

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(riportante il CIG), quale corrispettivo della fornitura richiesta ed eseguita, come dettagliatamente rendicontato e verificato dal DEC.

Il pagamento in parola sarà effettuato nel termine di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura che dovrà essere accompagnata dalla summenzionata relazione, talché in mancanza di questo documento di sintesi, il suddetto termine verrà sospeso per l’impossibilità di verificare la corrispondenza fra l’attività svolta e il corrispettivo richiesto.

Tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore ai sensi degli artt. 4 e 7 del D.Lgs.

231/2002 e ss.mm.ii.

La Ditta aggiudicataria nei rapporti con la Stazione Appaltante dovrà procedere all’emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati.

L’amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all’All. A “Formato della fattura elettronica” del DM. n.55 del 3/04/2013, dovrà essere intestata e indirizzata all'Istituto Oncologico Veneto – via Gattamelata 64, 35128 Padova Codice fiscale - P.IVA 04074560287 - CODICE IPA: iove_pd - CODICE UNIVOCO UFFICIO:

UFDKH9.

La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014 e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il numero di ordine emesso da IOV e il codice CIG ; l’omessa indicazione del predetto codice comporta l’impossibilità per l’Istituto di procedere al pagamento della fattura.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza

La stazione appaltante può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Art. 12 – Revisione dei prezzi

A partire dalla seconda annualità contrattuale, la revisione sarà concessa a condizione che l'operatore economico ne faccia espressa richiesta e dimostri l'intervenuto effettivo aumento dei prezzi ed entro i limiti di cui all'ISTAT FOI o i diversi limiti previsti dalle normative che durante l'esecuzione contrattuale disponessero prescrizioni differenti. Sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le prestazioni realizzate nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

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A tal fine, l’operatore economico dovrà attivarsi comunicando alla stazione appaltante tramite PEC almeno 60 giorni prima dall'inizio di ciascun anno di vigenza contrattuale a decorrere dal secondo, la propria intenzione di avvalersi della presente clausola di revisione dei prezzi.

A conclusione del dovuto procedimento, l’aumento potrà essere concesso a discrezione della stazione appaltante.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano registrati mutamenti nel mercato di riferimento tali da incidere sui relativi prezzi correnti, la stazione appaltante si riserva di richiedere la revisione in riduzione dei prezzi contrattuali. A tal fine, IOV comunicherà a mezzo PEC all'operatore economico l'intenzione di avvalersi di tale facoltà e la percentuale di revisione richiesta, concedendo all'appaltatore un termine pari a 60 giorni solari per manifestare la propria disponibilità. L'eventuale riscontro negativo potrà comportare la risoluzione anticipata del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c.

Art. 13 – Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Ogni modifica consensuale delle condizioni e dei termini del contratto che sarà sottoscritto con l’Aggiudicatario richiede la forma scritta a pena di nullità. L’Appaltatore non potrà pertanto introdurre unilateralmente alcuna variazione o modifica al contratto stipulato all’esito della presente procedura. Trova applicazione nel contratto tutta la specifica disciplina in materia di modifica del contratto stesso, prevista dall’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 14 – Divieto di cessione del contratto

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto. E’ vietata da parte dello stesso contraente la cessione anche parziale del contratto. E’ vietata la cessione del contratto, ai sensi dell’art.

105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In caso di violazione, il Committente/IOV si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.), fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.). Lo stesso Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente a IOV ogni eventuale modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici ed amministrativi, in particolare è tenuto a comunicare all’Istituto le variazioni intervenute della propria denominazione o ragione sociale.

L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15 – Subappalto

Ai sensi dell’art. 105, comma 1, come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1) del decreto-legge n.

77/2021, l’aggiudicatario deve eseguire in proprio i servizi e le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché

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la prevalente esecuzione nel caso dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' comunque ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo, della normativa vigente e della giurisprudenza prevalente ai sensi della quale lo stesso non deve più sottostare ad alcun limite quantitativo generale e predeterminato per tutti.

Art. 16 – Cessione dei crediti

Al fine di garantire il rispetto da parte di IOV dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, considerati i numerosi complessi adempimenti connessi con la gestione del ciclo passivo ed il notevole aggravio amministrativo conseguente alla cessione dei crediti e valutata la necessità dello stesso Committente di avere un unico esclusivo interlocutore responsabile dell’esecuzione contrattuale e delle relative obbligazioni, la cessione dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente atto è da intendersi non ammessa.

Art. 17 – Penali

L’Appaltatore è soggetto all’applicazione di penalità, per cause direttamente imputabili allo stesso, (fatto salvo quindi situazioni di caso fortuito o forza maggiore), in caso di ritardo nella prestazione del servizio rispetto alla tempistica concordata con il Committente e altresì nel caso di esecuzione del servizio in modo difforme rispetto a quanto offerto in gara e concordato con la Stazione Appaltante.

Nel caso di ritardo nella prestazione del servizio richiesto, regolarmente contestato, questa Stazione Appaltante applicherà una penalità di € 35,00 per ogni giorno di ritardo nella pubblicazione di ciascun singolo avviso rispetto a quanto convenuto (G.U.R.I., quotidiano nazionale oppure quotidiani locali) fino al terzo giorno di ritardo e una penalità di € 80,00 per ogni giorno di ritardo ulteriore a partire dal quarto giorno a seguire.

Nel caso di esecuzione del servizio in modo difforme da quanto commissionato, l’Appaltatore sarà tenuto alla sostituzione/correzione/integrazione entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nell’attività di sostituzione, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, per i primi 3 giorni, una penale pari ad € 35,00 del valore del servizio contestato per ogni giorno di ritardo, successivamente dal quarto giorno in poi sarà applicata una penale di € 80,00 per ogni giorno di ritardo, fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi 30 giorni solari e consecutivi dalla scadenza del termine di richiesta di sostituzione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto; l’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio di IOV ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

(13)

IOV potrà applicare al fornitore delle penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto; l’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto di questa Stazione Appaltante a richiedere anche il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il verificarsi di inadempienze che determinino la corresponsione di penalità pari complessivamente al 10%

dell’ammontare netto contrattuale comporta la risoluzione di diritto del contratto per grave inadempienza senza obbligo di preavviso o pronuncia giudiziaria. In tal caso IOV avrà la facoltà di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del danno.

L’ammontare delle penalità potrà essere addebitato sui crediti dell’impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono, o, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l’Impresa avesse in corso con l’Istituto.

Art. 18 – Recesso

Nelle modalità e nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 l’Istituto ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, mediante formale comunicazione da darsi all'appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

Art. 19 – Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, oltre che negli altri casi previsti dallo stesso decreto legislativo.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal vigente protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto e dal codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 20 – Domicilio dell’appaltatore e comunicazioni

L’Aggiudicatario, all’atto della stipula del contrato, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti il contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate a mezzo PEC, con specifica degli indirizzi di posta elettronica che verranno comunicati dal Committente.

Art. 21 – Spese a carico dell’Aggiudicatario della fornitura

Tutte le spese, comprese quelle di bollo in caso d’uso, saranno a carico dell’Aggiudicatario contraente del contratto d’appalto.

Art. 22 – Controversie e foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l’Appaltatore e la Stazione Appaltante, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 23 – Responsabile del procedimento

(14)

Il Responsabile del Procedimento (R.U.P.), ai sensi degli artt. 4 e 5 Legge 241/90 e s.m.i. e ai sensi dell’art.

31 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è la dott.ssa Maria Zanandrea, Direttore della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

Art. 24 – Clausola finale

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alle norme generali del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

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