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LE PERDITE FISCALI IN CASO DI SCISSIONE

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(1)

LE PERDITE FISCALI IN CASO DI SCISSIONE

Roma, 16 maggio 2019

Giuseppe Molinaro

Dottore commercialista – Revisore legale

(2)

i) Sezionare i componenti patrimoniali attivi e passivi di un soggetto giuridico (la società scissa);

ii) per attribuirli in tutto (scissione totale) o in parte (scissione

parziale) a favore di uno o più soggetti (la/le beneficiaria/e), che

possono essere preesistenti o venire ad esistenza a seguito della

scissione.

(3)

Nell’ambito delle scissioni, tra le tematiche di ordine fiscale di maggiore interesse e complessità, vi è la gestione delle c.d. «posizioni fiscali soggettive» della scissa che devono formare oggetto di riparto tra le differenti entità partecipanti all’operazione.

I criteri di attribuzione delle posizioni fiscali della scissa agli altri soggetti coinvolti nell’operazione di scissione sono molto più articolati rispetto alle fusioni, in cui vi è semplicemente il subentro della società risultante dalla fusione o incorporante nei diritti e negli obblighi delle società fuse o

(4)

Ai fini della continuità delle posizioni stesse, per evitare salti o

duplicazioni d’imposta, in caso di scissione, si deve gestire una

dinamica di separazione e frammentazione patrimoniale con la

necessità di dover garantire la corretta imputazione delle singole

posizioni soggettive tra le singole beneficiarie.

(5)

Il regime delle posizioni soggettive trova il riferimento normativo nel

comma 4 dell’art. 173 del TUIR, secondo cui: «dalla data in cui la

scissione ha effetto (…) le posizioni soggettive della società scissa (…)

e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso

di scissione parziale, alla stessa società scissa in proporzione delle

rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste,

salvo che trattasi di posizioni soggettive connesse specificamente o

per insiemi agli elementi del patrimonio scisso nel qual caso seguono

(6)

Le perdite fiscali rappresentano una speciale posizione soggettiva cui il legislatore ha ritenuto dedicato una disposizione ad hoc (art. 173, comma 10 del TUIR) tenendo conto della rilevanza del tema, avvalendosi del paradigma già proposto per le fusioni.

Trattandosi di una posizione soggettiva per la quale non vi è una connessione specifica o per insiemi con un elemento patrimoniale scisso, l’attribuzione delle perdite fiscali pregresse della scissa deve avvenire in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile oggetto di attribuzione (alla beneficiaria) ovvero di mantenimento (in capo alla scissa).

(7)

Alfa S.p.a. ha un patrimonio netto contabile di 10 Mln/€ alla data di effetto della scissione parziale attuata a favore delle società beneficiarie newco (Beta S.p.a. e Gamma S.p.a.).

Per effetto della scissione, alle beneficiarie sono trasferite attività e passività, per un netto, come segue:

Beta: 5 Mln/€ - Gamma: 2 Mln/€ - PN di Alfa si riduce a 3 Mln/€

Perdite fiscali pregresse della scissa, ammontanti ad 150.000 euro,

vengono quindi ripartite in proporzione al patrimonio.

(8)

Alfa Beta Gamma Totale

PNC ante scissione 10.000.000 0 0 10.000.000

PNC post scissione 3.000.000 5.000.000 2.000.000 10.000.000

% di ripartizione 30% 50% 20% 100%

Perdite fiscali assegnate 45.000 75.000 30.000 150.000

(9)

Stabilito il criterio di ripartizione (proporzionale) delle perdite fiscali resta da valutare come debba essere inteso il rinvio operato dal comma 10 dell’art. 173 del TUIR in base al quale alle «(…) perdite fiscali delle società che partecipano alla scissione si applicano le disposizioni del comma 7 dell’art. 172 del TUIR».

La predetta norma si limita a rinviare a quanto normativamente previsto in materia di fusioni, equiparando a tale fine:

- la beneficiaria alla società incorporante o risultante dalla fusione;

- la scissa a quella incorporata o fusa.

(10)

Tale assetto normativo ha delle precise implicazioni oggettive e soggettive:

a) in termini oggettivi, il rinvio alla norma sulle fusioni comporta che la concreta riportabilità debba essere valutata in base ai limiti ed alle condizioni fissati dall’assetto normativo in tema di fusione;

b) in termini soggettivi, la circostanza che venga fatto riferimento tout court alle società partecipanti alla scissione (e non solo alla scissa) implica che l’eventuale limitazione al riporto delle perdite scaturente dall’applicazione della specifica disciplina dettata in materia di fusioni riguarda sia le perdite fiscali della scissa (cioè la grandezza che deve essere oggetto di ripartizione) sia le perdite fiscali generate dalla beneficiaria nei periodi d’imposta precedenti.

(11)

Pertanto, in tema di scissione, occorre distinguere tra la posizione della scissa e la posizione della beneficiaria:

a) per la scissa, si procede con la ripartizione proporzionale delle perdite pregresse, in base a criteri propri delle posizioni soggettive;

b) per la beneficiaria, non si determina alcun fenomeno di

segmentazione delle grandezze realizzate ante scissione dovendo

esclusivamente verificare la concreta riportabilità.

(12)

Le verifiche circa la riportabilità delle perdite devono essere condotte in relazione ai tre parametri già visti per le fusioni:

1) le condizioni di operatività delle società partecipanti alla scissione;

2) il limite delle precedenti svalutazioni della scissa da parte della beneficiaria;

3) il limite del patrimonio netto contabile (quale elemento che dovrebbe misurare la capacità prospettica di produzione di redditi idonei a compensare le perdite fiscali riportabili).

I predetti vincoli possono essere disapplicati con la presentazione di apposito interpello disapplicativo previsto dall’art. 173 del TUIR.

(13)

In sostanza, come per le fusioni, anche il riporto delle perdite pregresse nella scissione è subordinato al fatto che dal conto economico relativo all’esercizio precedente (es. 2018) a quello in cui la scissione è stata deliberata (es.

2019), risulti:

a) un ammontare di ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, b) un ammontare di spese per prestazioni di lavoro subordinato,

superiori al 40% di quello risultante dalla media dei due esercizi anteriori (es.

2017 e 2016).

(14)

L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n.183/E/2009) ha chiarito che anche per la scissione sussiste la necessità di operare il test di vitalità non solo con riferimento all’esercizio anteriore (es. 2018) a quello nel corso del quale è avvenuta l’operazione (es. 2019), ma anche con riferimento al periodo intercorrente tra la data di chiusura di detto esercizio (es. 2018) e la data di delibera della scissione (es. 16 maggio 2019).

(15)

Le stesse limitazioni previste per il riporto delle perdite pregresse, maturate anteriormente al momento in cui la scissione acquista efficacia per gli effetti fiscali, si applicano anche alla perdita fiscale eventualmente maturata nella frazione di esercizio compresa tra l’inizio dell’esercizio e la data di efficacia giuridica della scissione, quale risultante da un apposito conto economico riferito a tale data, indipendentemente dalla retrodatazione o meno degli effetti reddituali (analogamente a quanto previsto per le fusioni).

(16)

Il limite delle precedenti svalutazioni a valere sulla partecipazione nella società scissa effettuate da parte della beneficiaria proprietaria di titoli della scissa medesima (o da parte di un’altra impresa che glieli abbia ceduti in un momento successivo al periodo d’imposta di realizzazione della perdita fiscale da parte della scissa).

Si vuole evitare che, a fronte di una perdita, la partecipante: i) deduca la svalutazione della partecipazione e ii) utilizzi la perdita a seguito di un’operazione straordinaria duplicando così il beneficio (limite applicato all’importo delle perdite pregresse, prima del confronto con il PNC).

(17)

In caso di superamento del test di vitalità, l’importo delle perdite fiscali maturate dalle società partecipanti alla scissione (compresa la scissa), riportabili in avanti, al netto delle svalutazioni, non può essere in ogni caso superiore al minore tra:

a) il patrimonio netto contabile dell’ultimo bilancio approvato (prima della scissione);

b) il patrimonio netto contabile risultante dalla situazione patrimoniale infrannuale, redatta ai sensi dell’art. 2506-ter

(nella determinazione del patrimonio netto contabile devono essere sottratti gli importi dei conferimenti e dei versamenti a fondo perduto eseguiti negli ultimi ventiquattro mesi antecedenti la data di chiusura del bilancio o la data a cui si riferisce

(18)

18

Vi sono due correnti di pensiero relative alla modalità di determinazione del quantum delle perdite riportabili:

1) raffrontare l’ammontare delle perdite della scissa ed il patrimonio netto della stessa;

2) raffrontare l’ammontare delle perdite della scissa di pertinenza della beneficiaria ed il patrimonio netto contabile assegnato a quest’ultima (computato al netto dei conferimenti e dei versamenti a fondo perduto effettuati dai soci nei 24 mesi precedenti). In questo senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 9 marzo 2010 n. 9/E.

(19)

Alfa ha un PNC di 800.000 euro, perdite pregresse per 900.000 euro e si scinde parzialmente a favore di Beta (400.000) e Gamma (160.000).

Alfa Beta Gamma Totale

Quota PN assegnato 240.000 400.000 160.000 800.000

% di ripartizione 30% 50% 20% 100%

Perdite fiscali assegnate 270.000 450.000 180.000 900.000 Perdite fiscali riportabili 270.000 350.000 160.000 780.000

(20)

Le perdite della scissa, per la parte rimasta assegnata alla stessa, non sono soggette alle limitazioni dell’art. 173, comma 10 del TUIR, in quanto non può configurarsi un rischio di elusione legato alla compensazione intersoggettiva di perdite, dal momento che esse restano nella disponibilità del medesimo soggetto che le ha generate né possono essere astrattamente compensate con risultati positivi realizzati da altri soggetti (Circolare n. 9/2010, Risoluzione n. 168/2009, Assonime n. 46/2009).

(21)

In caso di perdite pregresse maturate da una società beneficiaria, il test di vitalità ed il limite del patrimonio netto contabile si applicano anche nei confronti di quest’ultima.

In questo modo, il legislatore fiscale ha inteso evitare che lo «scorporo» di un ramo aziendale in grado di generare rilevanti redditi imponibili potesse essere attuato al solo fine di utilizzare le perdite maturate dalla società beneficiaria.

(22)

Beta è la società beneficiaria della scissione parziale di Alfa che ha scisso attività e passività patrimoniali per un valore netto contabile complessivo pari ad euro 400.000.

Al momento della scissione, la società beneficiaria (che ha superato il test di vitalità) dispone di perdite pregresse pari ad euro 300.000 mentre il relativo patrimonio netto ammonta ad euro 275.000.

Le perdite pregresse riportabili da Beta post scissione ammontano quindi ad euro 275.000 (<300.000).

(23)

23

Nel caso in cui sia la scissa sia la beneficiaria abbiano maturato perdite fiscali pregresse ante scissione, il test di vitalità ed il limite di patrimonio netto vanno applicati separatamente con riguardo a ciascuna di esse.

L’ammontare delle perdite fiscali pregresse riportabile della società beneficiaria, quindi, è costituito dalla sommatoria delle perdite dalla maturate e delle perdite pregresse che le ha assegnato la scissa.

Riprendendo l’esempio, le perdite pregresse che la beneficiaria Beta ha il diritto di riportare in avanti, post scissione, ammontano a euro 625.000 (275.000 + 350.000).

(24)

A seguito di scissione parziale effettuata nel 2019, il 30% di Alfa viene trasferito a Beta

Elementi contabili Alfa Beta

Patrimonio netto ante scissione 3.000.000 1.000.000

Perdite pregresse 2.000.000 1.200.000

Ricavi 2018 1.200.000 500.000

Ricavi 2017 1.000.000 800.000

Ricavi 2016 800.000 600.000

Spese lavoro 2018 200.000 250.000

Spese lavoro 2017 100.000 200.000

Spese lavoro 2016 100.000 150.000

Conferimenti degli ultimi 24 mesi 500.000 200.000

Perdite fiscali che restano alla scissa 1.400.000

Perdite fiscali trasferite alla beneficiaria 600.000

(25)

Verifica delle condizioni di vitalità della scissa (ricavi e spese lavoro 2018 > 40% media medesimi parametri 2017/2016):

- 40% media ricavi : 40% x (1.000.000 + 800.000)/2 = 360.000 - 40% media spese lavoro : 40% x (100.000 + 100.000)/2 = 40.000

Per entrambi i parametri, la condizione è verificata:

- Ricavi: 1.200.000 > 360.000 - Spese lavoro: 200.000 > 40.000

Quota massima delle perdite della scissa attribuibili alla beneficiaria in base al PN:

30% x (3.000.000- 500.000) = 750.000

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Verifica delle condizioni di vitalità della beneficiaria (ricavi e spese lavoro 2018 > 40%

media medesimi parametri 2017/2016):

- 40% media ricavi : 40% x (800.000 + 600.000)/2 = 280.000

- 40% media spese lavoro : 40% x (200.000 + 150.000)/2 = 70.000 Per entrambi i parametri, la condizione è verificata:

- Ricavi: 500.000 > 280.000

- Spese lavoro: 250.000 > 70.000

Quota massima delle perdite della beneficiaria utilizzabili in base al proprio PN:

(1.000.000- 200.000) = 800.000

Perdite utilizzabili dalla beneficiaria: 600.000 + 800.000 = 1.400.000.

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Circolare 9 marzo 2010 n. 9/E

- Le perdite fiscali che restano in capo alla società scissa: non sono soggette alla disciplina dell’art. 173, comma 10 del TUIR (pertanto, la scissa mantiene pienamente il diritto al riporto delle perdite maturate non trasferite alla beneficiaria, non essendo applicabile la norma antielusiva speciale).

- Le perdite fiscali direttamente realizzate dalla società beneficiaria preesistente:

sono soggette alle limitazioni dell’art. 173, comma 10 del TUIR (pertanto, la beneficiaria è tenuta a confrontare l’ammontare delle proprie perdite con il patrimonio netto, nettizzato dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti).

(28)

Circolare 9 marzo 2010 n. 9/E

- Le perdite fiscali direttamente realizzate dalla società beneficiaria preesistente:

sono ugualmente soggette alle limitazioni, in quanto si realizza un’aggregazione di soggetti (del tutto analoga a quella che si realizza in caso di fusione per incorporazione) e, sussiste, pertanto, un possibile rischio di compensazione delle perdite pregresse provenienti dalla società scissa con redditi di un soggetto diverso e viceversa (in questo caso occorre confrontare l’ammontare delle perdite trasferite alla beneficiaria con il patrimonio netto dalla stessa ricevuto per effetto della scissione, rettificato dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti).

(29)

Circolare 9 marzo 2010 n. 9/E

- Le perdite fiscali prodotte dalla scissa e trasferite ad una società di nuova costituzione non sono soggette alle limitazioni dell’art. 173, comma 10 del TUIR (in questo caso , la società beneficiaria non è la risultante dell’unione di più organizzazione e, quindi, non c’è rischio di compensazione intersoggettiva di perdite).

- Per le operazioni di scissione che non interrompono la tassazione di gruppo: le limitazioni dell’art. 173, comma 10 del TUIR sono applicabili solo alle perdite

«pregresse».

- Per le operazioni di scissione effettuate strumentalmente alla vigilia della cessazione del consolidato e/o da società successivamente fuoriuscite dal perimetro di consolidamento: risulta applicabile solo la normativa antielusiva

(30)

Grazie per l’attenzione!

Arrivederci!

Giuseppe Molinaro

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